Lexipedia

Decisione

38.2011.70

Sospensione di 10 giorni per insuff. ricerche nei mesi di maggio e luglio 2011 e per mancate ricerche nel giugno 2011.Indicaz.fattop capo a rete di contatti privata generica e vaga.Violaz.dovere di co

14 novembre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento

in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8

aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso

1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la

riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.7. Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è

stato alle dipendenze della __________ SA dal maggio 1991 al luglio 2011 (cfr.

doc. 1.11.; 1.12).

L’Istituto

bancario ha, in effetti, disdetto il rapporto di impiego il 25 gennaio 2011 con

effetto dal 31 luglio 2011 (cfr. doc. 1.12.).

Le

mansioni svolte dall’assicurato presso la __________ al momento della disdetta

erano l’analisi del rischio di credito di controparti bancarie, l’analisi

dell’anticipabile su titoli quotati e la redazione di articoli finanziari

destinati alla clientela (cfr. doc. 1.10.).

Nel mese

di luglio 2011 l’insorgente si è annunciato al collocamento a far tempo dal 1°

agosto 2011 (cfr. doc. 1.16.; 1.19.).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha comprovato di

avere svolto delle ricerche di lavoro nel periodo maggio-luglio 2011 (cfr. doc.

2.6.; 3.3.).

Di

conseguenza, il 14 luglio 2011, la consulente del personale URC gli ha inviato

una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25

luglio 2011, il fatto di non avere fornito alcuna prova di ricerca di una nuova

occupazione per il periodo da maggio a luglio 2011 precedente l’annuncio

all’URC.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.10.).

Il

ricorrente, con scritto del 21 luglio 2011, ha risposto che:

"

(…)

In primo luogo, desidero

fornire la documentazione in mio possesso per quanto concerne le ricerche

d’impiego relative al mese di maggio, nonché di aprile. Il motivo per cui nel

mese di giugno, non risultano formalizzate da parte mia richieste dirette per

un posto di lavoro è da attribuire precipuamente al fatto che, nel periodo in

questione, non si è avuta, tramite i quotidiani ticinesi, alcuna domanda di

lavoro che potesse essere compatibile con il mio profilo professionale.

Un secondo elemento, non

Considerandi

meno importante, è da ricondurre a ciò che io, avendo entro il mese di maggio

completato la personale candidatura presso ben tre agenzie di collocamento private,

assai titolate e di prim’ordine, abbia riposto in esse la massima fiducia nel

rapido reperimento di una soluzione professionale a me consona. Sottolineo, da

ultimo, come io abbia anche fatto notevole affidamento su una rete di contatti

privata, assolutamente di buon livello.”

(Doc. 2.9.)

Dal

profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

considerando, per il periodo in questione, documentata soltanto una ricerca di

lavoro relativa al mese di maggio 2011 e non ritenendo valide le motivazioni

addotte dall’assicurato, con decisione formale del 10 agosto 2011, l’ha sospeso

dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni (cfr. doc. 2.7.;

consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 22 agosto 2011 l’URC, dopo attento e ponderato

esame della situazione e dei nuovi elementi presentati in sede di opposizione,

ha poi ridotto la sanzione a dieci giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

2.8

In concreto

l’URC, per il lasso di tempo dal mese di maggio al mese di luglio 2011, ha stabilito che l’assicurato ha effettuato una ricerca nel mese di maggio 2011 e tre ricerche

nel mese di luglio 2011, mentre ha ritenuto che il ricorrente non ha compiuto

alcuno sforzo per reperire una nuova occupazione nel mese di giugno 2011 (cfr.

doc. A1).

Dalle

carte processuali risulta che l’insorgente ha, effettivamente, documentato,

tramite una lettera del potenziale datore di lavoro, di avere intrapreso una

ricerca di lavoro nel mese di maggio 2011 presso l’agenzia di collocamento Manpower

SA (cfr. doc. 2.6.).

Egli ha, altresì

, comprovato, sempre mediante attestazioni dei potenziali datori di lavoro, di

aver svolto, nel mese di luglio 2011, tre ricerche di impiego, e meglio il 20

luglio 2011 presso __________, il 22 luglio 2011 presso __________ e il 25

luglio 2011 presso il Dipartimento __________ (cfr. doc. 2.6.).

Tali

sforzi si rivelano, tuttavia, insufficienti dal profilo quantitativo (cfr.

consid. 2.5.), come rettamente indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A;

consid. 1.2.).

Inoltre

nessuna ricerca è stata comprovata per il mese di giugno 2011.

L’assicurato,

del resto, nemmeno ha specificatamente preteso di aver effettuato degli sforzi

volti al reperimento di un nuovo impiego in tale mese.

Egli ha

unicamente sostenuto che nel mese di giugno 2011 i quotidiani ticinesi non

hanno pubblicato alcuna offerta di lavoro che potesse essere compatibile con il

suo profilo professionale (cfr. doc. 2.9.).

Tale

asserzione non giustifica il comportamento dell’assicurato.

E’ vero,

infatti, che è importante rispondere ad annunci che appaiono sui quotidiani.

E’

altrettanto vero, però, che questa non risulta l’unica modalità per trovare un

lavoro. E’ possibile cercare un’occupazione tramite internet (molte aziende

inseriscono nel loro sito web le offerte di lavoro), tramite conoscenze

personali, tramite candidature spontanee, ecc. (cfr. www.area-lavoro.ch).

La

circostanza, poi, che l’assicurato abbia fatto valere di essersi

iscritto presso tre agenzie di collocamento entro il mese di maggio 2011,

benché risulti una scelta ragionevole, è irrilevante ai fini della risoluzione

della vertenza (cfr. doc. 2.9.).

In primo luogo,

l’iscrizione effettuata presso __________ nel mese di maggio 2011, come visto

sopra, è già stata considerata dall’URC.

In secondo luogo, le

ulteriori due agenzie di collocamento, ossia la __________ e la __________ sono

state contattate nel mese di marzo, rispettivamente nel mese di aprile 2011

(cfr. doc. 2.6.), ovvero precedentemente all’inizio - nel mese di maggio 2011 -

del periodo esaminato dall’URC.

In

proposito è utile osservare che la costante giurisprudenza

prevede, da una parte, che nel caso di contratti di durata determinata si

esaminino le ricerche compiute negli ultimi tre mesi di lavoro (cfr. STFA C

200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011; STCA 38.208.14

del 20 maggio 2008).

Dall’altra,

che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo

mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese,

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C

255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

2.9

Per quanto

concerne il fatto che l’insorgente ha indicato di aver fatto affidamento su una

rete di contatti privata al fine di trovare una nuova occupazione (cfr. doc.

2.9

), va evidenziato che il medesimo non solo

non ha in alcun modo sostanziato le ricerche che avrebbe

effettuato tramite tale rete di contatti, ma neppure le ha precisate.

Egli si è limitato ad

affermare in modo vago e generico di aver contato, tra l’altro, su una rete di contatti privata, assolutamente di buon livello

(cfr. doc. 2.9.).

Considerato che il

ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione

da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità

di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe compiuto nell’arco di

tempo maggio – luglio 2011 tramite la rete di contatti menzionata, come pure di

comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle parti

di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio

inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e

che comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 43

cpv. 3; 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA

2001.

N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA

H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In proposito va osservato

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale

con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare

ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva

asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la

possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura

di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni

precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha

rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

L’assicurato deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle

asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente e per e-mail (cfr. DTF

125.

V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H

223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Ne discende che la

circostanza che l’assicurato ha fatto affidamento su una rete di contatti

privata per reperire un nuovo impiego non va considerate ai fini della presente

vertenza.

E’ peraltro utile

evidenziare che il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in

DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di

ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in

gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una

metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno

dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non

possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un

assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca

di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

In proposito cfr. STCA

38.2007.15

del 7 maggio 2007; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011.

Il

ricorrente, quindi, avendo compiuto degli insufficienti sforzi volti al

reperimento di un’occupazione nei mesi di maggio e luglio 2011 e non avendo

svolto alcuna ricerca nel mese di giugno 2011 prima del controllo della

disoccupazione, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli

impone (cfr. consid. 2.4.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.4.).

2.10

L’assicurato

ha, però, asserito che nella primavera 2011 un rappresentante dell’Ufficio del

personale della __________ gli avrebbe detto che vi sarebbe stata qualche

possibilità di riassunzione (cfr. doc. I).

Il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero

di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e

quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie

alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.

DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nel caso di specie il ricorrente ha indicato unicamente che era

stata indicata la possibilità di essere riassunto dalla __________ (cfr. doc.

I).

Non

risulta, quindi, che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego presso l’Istituto

bancario citato.

L’insorgente, dunque,

piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con l’ente

menzionato.

La mera

speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

Il ricorrente non può, pertanto,

essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti

e mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2011.60

del 26 settembre 2011; STCA 38.2009.68 del 10 settembre 2009; STCA 38.2008.48

del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del

7.

gennaio 2008).

2.11

Per quanto attiene all’entità

della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha

inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione (cfr. consid. 1.2.).

A mente

di questa Corte, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono

inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese

di disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr.

consid. 2.6.), la penalità di dieci giorni (tre giorni per insufficienti ricerche

nel mese di maggio 2011 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di

giugno 2011 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011; cfr.

consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.) a carico del ricorrente risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 22 agosto 2011 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster