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38.2011.71

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26 gennaio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

38.2011.71

Data decisione, Autorità:

26.01.2012, TCA

Titolo:

Sanzione per aver contribuito al proprio licenziam. Ass.trovatasi confrontata con situaz.ogg.diff.,poiché il suo capo P di cui aveva segnalato lacune.C.que invece di eseguire ordini,li discuteva sempre. Non escluso pure motivi econ.,però suo comport.giocato ruolo nel licenz.Sosp.ridotta da 16 a 7 gg

LICENZIAMENTO / DISDETTA

OBBLIGO DELL'ASSICURATO

SANZIONE

art. 30 cpv. 1 let. a LADI

art. 44 cpv. 1 let. a OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2011.71

DC/sc

Lugano

26 gennaio 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2011

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 luglio

2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1 ha

lavorato dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2011 alle dipendenze della ditta __________,

presso la filiale di __________, con la funzione di incaricata/segretaria nella

vendita e nel servizio interno ("Sachbearbeiterin/Sekretärin

Verkaufs-Innendienst"; cfr. Doc. 3; Doc. 5 e Doc. 7).

L'assicurata

è stata licenziata per la mancanza di capacità di lavorare in gruppo (cfr. Doc.

12).

1.2. Con

decisione su opposizione del 6 luglio 2011 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha

ridotto da 31 a 16 giorni la durata della sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione, precedentemente inflitta il 5 maggio 2011 all'assicurata,

per avere colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. Doc. B).

1.3. Contro

questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo

patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:

"

(…)

La ricorrente non può pertanto far altro che

tornare a contestare l'applicazione di ogni e qualsiasi penalità riconducibile

ad inesistenti violazioni contrattuali o colpe di altro genere, Durante gli

oltre dieci anni di servizio la signora RI 1 non ha mai dato adito ad alcuna

occasione di formale richiamo; né tanto meno qualcuno le ha mai contestato una

qualsivoglia mancanza e men che meno una pretestuosa incapacità ad integrarsi

nel gruppo di lavoro. Le vere ragioni che stanno alla base del licenziamento

vanno invece ricercate nelle ristrutturazioni imposte al settore amministrativo

della filiale ticinese dagli amministratori d'oltre Gottardo e nella promozione

a capo-ufficio di un collaboratore che non disponeva assolutamente delle

conoscenze necessarie. Non deve stupire che una capace e responsabile

collaboratrice come la signora RI 1 abbia in tali circostanze potuto esprimere

le proprie opinioni, comunque sempre rispettose di collaboratori e superiori ai

quali non ha mai negato il suo fattivo contributo. La sua franchezza non deve

essere chiaramente piaciuta nella "stanza dei bottoni"; da qui la

decisione di interrompere il rapporto di lavoro comunicata dapprima oralmente

nell'imminenza della cena di Natale." (…)" (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 28 settembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva in particolare:

"

(…)

Si ribadisce inoltre che la Cassa non ha imputato

all'assicurata una generica violazione degli obblighi contrattuali ma ha esplicitamente

indicato che viene sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione in

quanto, malgrado gli avvertimenti, non si è integrata nel team dimostrando di

non effettuare miglioramenti in questo ambito alfine di evitare una eventuale

rottura del rapporto di lavoro. (…)" (Doc. III)

1.5. Il 14

ottobre 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del

seguente tenore:

"

(…)

La signora RI 1 produce copia delle comunicazioni

interne trasmessele dalla direzione il 24 maggio 2006 rispettivamente 5 luglio 2006 in un momento contraddistinto da particolari turbolenze.

Entrata alle dipendenze della __________ con un

grado di occupazione del 70% nell'aprile del 2011 allorché capo filiale era il

signor __________ la signora RI 1 è passata ad un grado di occupazione del 100%

nel giugno del 2006 sotto la direzione del nuovo capo filiale __________ del

quale è poi divenuta assistente un anno dopo.

Nel luglio del 2008, all'improvvisa partenza del

capo filiale la signora RI 1 è stata designata sua sostituta ad interim

posizione questa confermata nel luglio del 2009 con il preciso compito di

assicurare la preparazione attiva del nuovo capo filiale signor __________ che

aveva precedentemente ricoperto la funzione di venditore. A partire dal 1.

gennaio 2010 la signora RI 1 è poi stata confermata assistente del nuovo capo

filiale __________.

Il 22 settembre del 2010 vi è stato un incontro

con il direttore __________ per la verifica di tensioni interne sorte a seguito

del licenziamento in tronco di un magazziniere così come del suo sostituto

rivelatosi persona non adatta. In nessuna occasione mai nè il capo filiale nè

la direzione hanno mai espresso riserve nei confronti della signora __________.

La Cassa resistente è venuta completamente meno

all'obbligo di fornire la benché minima prova, tale non potendo essere

considerati i generici riferimenti a presunta mancata integrazione nel team

espressi a posteriori da membri della direzione della ditta attivi nella

Svizzera interna.

La signora RI 1 propone a completazione dei suoi

mezzi di prova l'audizione in qualità di testi del signor __________ e __________

al contatto diretto dei quali ha operato per lunghi anni.

Vorrei per concludere censurare la ben poco

elegante ipotesi formulata dall'estensore della risposta a proposito delle

"abitudini" dello scrivente patrocinatore; essa costituisce ad ogni

modo la miglior riprova del fatto che la Cassa convenuta sembra anteporre le

proprie convinzioni al compimento di effettive elementari verifiche,

atteggiamento questo improntato ad uno sterile formalismo dimentico dei diritti

dei lavoratori disoccupati." (Doc. V)

Al

riguardo il responsabile cantonale della Cassa si è così espresso il 25 ottobre

2011:

"

(…)

Ribadisco unicamente che la sospensione comminata

all'assicurata di 16 giorni è stata eseguita in quanto, malgrado i vari

avvertimenti, non si è integrata nel team lavorativo dimostrando di non

effettuare miglioramenti alfine di evitare una eventuale disdetta del rapporto

di lavoro.

Si precisa inoltre che gli allegati trasmessi dal

legale risalgono agli anni 2006 e 2007 mentre le problematiche intercorse tra

la ditta e l'assicurata si sono verificate in periodi più recenti.

In caso di eventuale verifica testimoniale si

ipotizza piuttosto l'audizione del Sig. __________, direttore commerciale, che

ha testualmente indicato le motivazioni del licenziamento della Sig.ra __________

oggetto di contestazione da parte del legale.

Alfine replico con sorriso alle indicazioni

dell'avv. __________ sul mio operato dove vengo tacciato di un atteggiamento

improntato ad uno sterile formalismo dimentico dei diritti dei disoccupati.

Evidentemente il legale non conosce la realtà

ticinese e soprattutto il sottoscritto che opera nel settore disoccupazione da

30 anni ed ha a cuore le problematiche vissute e subite dagli assicurati

facendosi promotore, per il tramite di persone politiche, di iniziative

concrete in favore dei "senza lavoro"." (Doc. VII)

1.6. Il 23 gennaio

2012 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________, capo della filiale

__________. In quell'occasione si è pure tenuto il dibattimento (cfr. Doc. XI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

La

disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo

comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha

fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di

lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Secondo

giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione

non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

Considerandi

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.

2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto

2003, consid. 2.3).

La

sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria

dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per

cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il

comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla

disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze

del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V

242.

consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata

unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora

DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della

Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b

pag. 236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17

ottobre 2000; Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed.,

Basilea 2007, pag. 2426-2427 N° 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C

143/06 del 3 ottobre 2007).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre

2002.

ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio

secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per

loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di

impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI

(cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro

la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2007).

Neppure

la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010, accettata in votazione

popolare il 26 settembre 2010 ed entrata globalmente in vigore il 1° aprile 2011, ha apportato modifiche a tale principio (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

del 3 settembre 2008, FF 2008 N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.).

2.3

La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il

lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei

suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di

licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa

solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il

caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò

significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo

datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per

ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove

(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere

l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,

consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,

pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nel corso

del 2007, è divenuta assistente del capo-filiale __________, nel luglio del

2008.

è stata designata sostituta ad interim del capo-filiale, nel luglio del

2009.

è stata confermata in questa funzione con il compito di assicurare la

preparazione attiva del nuovo capo-filiale (__________, in precedenza venditore),

il quale ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2010 (cfr. Doc. 10

e consid. 1.5).

Sentito

dal Presidente del TCA __________ ha confermato che la ricorrente

"lavorativamente parlando, svolgeva bene la sua attività" (cfr. Doc.

XI, pag. 3).

Il teste

ha poi affermato che l'assicurata aveva un'incompatibilità caratteriale con il

responsabile del magazzino, signora __________ e dei disaccordi con la collega __________

(cfr. Doc. XI pag. 4).

Quest'ultima

accusa è stata contestata dall'assicurata (cfr. Doc. 6). Il TCA constata che essa

non risulta peraltro comprovata da nessun elemento.

Quanto

alle divergenze con il magazziniere esse sono state credibilmente spiegate

dall'assicurata nel corso del dibattimento con l'atteggiamento da lei assunto,

e cioè favorevole al licenziamento del futuro genero del magazziniere, pure

impiegato presso la ditta, che aveva commesso un furto (cfr. Doc. XI pag. 1,

pag. 4 a pag. 6). Il TCA ritiene pertanto che le eventuali tensioni con il

magazziniere non sono da ascrivere a colpa dell'assicurata.

RI 1 è

stata licenziata con la motivazione di non avere dimostrato la volontà e la

disponibilità a lavorare in gruppo.

Al

riguardo il teste ha in particolare affermato quanto segue:

"

(…)

La sig.ra è stata licenziata in quanto non si

riusciva più ad avere una buona collaborazione all’interno della filiale.

Nella filiale lavorano:

- 2 persone nel reparto ponteggi (sig.ri __________

e __________)

- 2 persone nel segretariato (sig.re __________ e

__________)

- 1 persona per la vendita e come responsabile

(sig. __________)

- 2 persone in magazzino (sig.ri __________ e __________)

- 4 montatori (sig.ri __________ __________, __________

e __________.

Con il termine “mancanza di collaborazione”

intendo dire che le era mancato lo stimolo, il piacere di svolgere

quell’attività, cioè l’attività di responsabile del segretariato.

Le è stata contestata la mancanza di

collaborazione. Quando le veniva assegnato un compito, non veniva semplicemente

eseguito ma veniva sistematicamente discusso.

L’assicurata indicava i motivi per cui si

opponeva.

Il presidente del TCA chiede al teste di fare

degli esempi di questa mancata collaborazione. Il teste risponde che quando si

facevano delle offerte in un modo ormai abituale, la sig.ra __________i

chiedeva perché venivano fatte in un determinato modo anziché in un altro.

Vi era una mancanza di stimolo ad effettuare i

lavori assegnati.

Prima di procedere al licenziamento, abbiamo

segnalato il problema all’assicurata in settembre. Al colloquio, insieme a me,

ha partecipato il sig. __________.

Il 7 dicembre il discorso è stato rifatto con i

sig.ri __________ e __________.

L’assicurata è poi stata licenziata alla fine del

mese di dicembre.

Dopo il colloquio del 7 dicembre, non c’è stata

da parte della sig.ra RI 1 la volontà di rimettere le cose a posto, di lavorare

senza conflitti ogni volta, di ricreare l’armonia. Non c’è stata una goccia che

ha fatto traboccare il vaso, tutto è continuato come prima.

In dicembre è stato fatto con la sig.ra RI 1 un

discorso relativo ad una riassunzione all’80% nella sua stessa funzione.

Il presidente del TCA chiede al teste per quale

motivo, se esistevano questi problemi, è stata proposta alla sig.ra RI 1 una

riassunzione all’80%. Il teste risponde innanzitutto perché secondo la

direzione un’occupazione al 100% non era giustificata e poi perché avendo più

tempo libero avrebbe avuto meno stress sul lavoro, sarebbe stata più rilassata

e i collaboratori avrebbero subito meno conseguenze negative.

Il presidente del TCA chiede al teste di indicare

come si concilia questo secondo punto con il fatto che la sig.ra RI 1 ha

lavorato per 10 anni a tempo pieno e che per un certo periodo è stata pure

responsabile ad interim della filiale. Il teste risponde che per i soli lavori

di segretariato un lavoro al 100% è eccessivo. Infatti adesso al suo posto

lavora una persona all’80%. (…)" (Doc. XI, pag. 3-4)

Invitata

dal Presidente del TCA a prendere posizione su questi rimproveri l'assicurata

si è così espressa:

"

Quando è stato proposto il sig. __________ come

capo filiale ho detto alla centrale che secondo me avrebbe dovuto seguire una

formazione serale, ciò che non è stato fatto per motivi di costi. Per me era

evidente che avrei svolto la funzione di responsabile solo ad interim, in

quanto non avevo tutte le conoscenze tecniche necessarie.

Il sig. __________ in realtà svolgeva la funzione

di venditore di materiale da cantiere e casseri e legname.

Riguardo all’accusa di non aver creato un buon

clima di lavoro, precisa di avere segnalato alla direzione le lacune che ho

riscontrato, anche in relazione al capo-filiale. Del resto lui è stato piazzato

in una situazione non piacevole, nel senso che gli è stato affiancato il

direttore della filiale di __________.

Riguardo al fatto che io discutessi gli ordini,

preciso che mi limitavo a segnalare che non venivano sempre seguite le

direttive imposte dalla centrale.

(…)

Rispondendo al presidente del TCA, la ricorrente

rileva di non aver mai ricevuto rimproveri per le modalità con le quali gestiva

la filiale.

(…)

Il presidente del TCA chiede all’assicurata quale

reazione ha avuto la sede centrale quando ha fatto rilevare le lacune del sig. __________.

L’assicurata premette di avere segnalato che al sig. __________ mancavano degli

aspetti relativi alla contabilità, alla gestione del personale, ai contratti

collettivi e precisa di averlo fatto nella seconda metà del 2009. La centrale

ha detto che avrebbe valutato queste mie osservazioni.

Nel corso del 2010 non ho più fatto osservazioni,

comunque penso che si siano resi conto anche alla centrale in quanto gli hanno

subito affiancato il sig. __________.

Riguardo alle direttive della centrale che non

rispettava, l’assicurata precisa di averlo segnalato al sig. __________ (pagamenti,

debitori, difficoltà di incasso). E’ vero anche che nel Cantone Ticino siamo

particolari in diversi settori. Lui rispondeva infatti che non potevamo fare

diversamente in quanto viviamo in Ticino ed abbiamo dei clienti in

Ticino." (Doc. XI, pag. 6-7)

Chiamato

ora pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, con il suo comportamento,

l'assicurata ha contribuito a provocare il suo licenziamento (cfr. consid.

2.

).

È vero

che RI 1 si è trovata confrontata con una situazione oggettivamente difficile visto

che ha dovuto operare sotto gli ordini di un capo filiale del quale aveva

riscontrato e segnalato a suo tempo alla sede centrale delle lacune. Comunque

la ricorrente, anziché rispettare e semplicemente eseguire gli ordini ricevuti da

quest'ultimo, li discuteva sistematicamente finendo così per contribuire a

creare un cattivo ambiente di lavoro.

Non è

escluso che alla base della disdetta del contratto di lavoro possono esserci

state anche motivazioni di carattere economico (legate al salario e al grado

d'occupazione dell'assicurata; cfr. Doc. XI, pag. 6-7; Doc. 14). D'altra parte

è piuttosto inabituale che una ditta licenzi una persona che lavora da 10 anni

in quanto non sa (o non sa più o non vuole più) lavorare in gruppo, ma nel

contempo si dichiari disposta a riassumerla seppure solo all'80%.

È comunque

altrettanto vero che il comportamento dell'assicurata ha giocato un ruolo nella

decisione della ditta di sciogliere il contratto di lavoro (cfr. Doc. 18) e che

la riassunzione all'80% era in ogni caso sottoposta alla condizione che RI 1

manifestasse la capacità di lavorare in gruppo (cfr. Doc. 18: "Frau RI 1

wurde am 7. Dezember 2010 eine 80% Anstellung in

Aussicht gestellt, UNTER DER BEDINGUNG, FRAU RI 1 BEWEISE TEAMFÄHIGKEIT. DIESER

BEWEIS NACH TEAMFÄHIGKEIT blieb aus.").

L'assicurata stessa il 2

maggio 2011 ha del resto riconosciuto che, nel corso del mese di settembre 2010,

il direttore __________ l'aveva invitata a fare del suo meglio affinché

l'ambiente di lavoro all'interno del team potesse migliorare (cfr. Doc. 14).

In conclusione il TCA

ritiene pertanto che l'assicurata con il proprio comportamento, ha contribuito

a provocare la perdita della sua occupazione. Di conseguenza RI 1 deve essere

sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Tutto ben considerato la

durata della sanzione risulta tuttavia eccessiva, come riconosciuto dal

responsabile della Cassa in occasione dell'udienza del 23 gennaio 2012 (cfr.

Doc. XI, pag. 6).

Si giustifica quindi la

riduzione della durata della sospensione da 16 a 7 giorni per colpa lieve. In questo senso la decisione su opposizione del 6 luglio 2011 deve

essere modificata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto e

la decisione su opposizione del 6 luglio 2011 è modificata nel senso che RI 1 è

sospesa per 7 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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