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38.2011.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2012Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una decisione

pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre

2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C

71/01).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di

coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza

C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre

REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il

coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare

l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle

quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005

N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004;

B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to

3.3.3.3.2. pag. 123).

2.5. Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Il primo giudice ha infine correttamente

precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso

considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.

51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli

disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso

solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per

il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in

parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo

diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della

suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.

716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella

fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre

2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione

della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.

2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

In una

sentenza 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

"

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non

si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,

rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della

P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata

ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei

compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono

le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la

legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.

e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile

giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità

psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando

nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione

dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die

Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,

nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,

avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione

a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e

dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente

delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal

senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro

dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non

esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste

di indennità per intemperie sono state respinte."

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002

e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).

2.6. Inoltre secondo

la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al

socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STFA C 295/03 del 10

febbraio 2005; STFA C 75/04 del 10 aprile 2005; STFA C 83/03 del 14 luglio

2003).

In una sentenza C 298/05 del

13 aprile 2006, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del

lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il

diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una

Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione

conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono

proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento.

Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a

quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane

un rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la

situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche

della fattispecie.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_481/2010

del 15 febbraio 2011.

E’ poi

utile rilevare che il TFA con sentenza C 267/04 del 3 aprile 2006, pubblicata in

DLA 2007 N. 6 pag. 115, pronunciandosi in merito al caso di un assicurato,

iscrittosi in disoccupazione il 18 dicembre 2003, che, sia al momento del

licenziamento da parte della Sagl, sua datrice di lavoro, che successivamente

al termine effettivo del rapporto di lavoro fino alla radiazione dal registro

di commercio della società, il cui fallimento, dichiarato il 30 ottobre 2003, è

stato sospeso per mancanza di attivi il 6 gennaio 2004, era organo della ditta

- socio gerente con diritto di firma individuale - e vi partecipava

finanziariamente, ha stabilito:

" (…)

4.

4.1H.________ war sowohl bei der (fristlosen)

Kündigung am 28. September 2003, die er namens der Arbeitgeberin unterzeichnet

hatte, als auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bis zur Löschung der

GmbH im Handelsregister Organ der Firma und finanziell massgeblich an ihr

beteiligt.

Er blieb über die Beendigung des

Arbeitsverhältnisses hinaus einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und

Gesellschafter. Im Sinne der Rechtsprechung gilt er als arbeitgeberähnliche

Person.

4.2 Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig

sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden

können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig

lassen (ARV 2003 S. 240 [Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02]). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden

Person im Handelsregister gelöscht worden ist (ARV 2002 S. 185; bestätigt im

Urteil K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit

der Löschung des Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person

aus der Firma für aussenstehende Dritte erkennbar. Als weiteres Kriterium für

den Austritt aus der Firma wird der Konkurs genannt. Indessen ist zu beachten,

dass die Gesellschaftsorgane während einer allfälligen Liquidation ihre

gesetzlichen und statutarischen Befugnisse beibehalten, soweit sie zur

Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck nicht

entgegenstehen (von Steiger, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., N 8 ff. zu Art. 823 OR) und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer

Natur nach nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch

die Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören

(AHI 1994 S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Daher

haben auch arbeitgeberähnliche Personen, die als Liquidatoren eingesetzt

werden, während der Liquidation in der Regel keinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung (ARV 2002 S. 183 [Urteil S. vom 19. März 2002, C 373/00]).

4.3 Vorliegend hat jedoch keine normale Liquidation

im Sinne von Art. 739 ff. OR stattgefunden. Wie sich aus dem Handelsregisterauszug

der erwähnten GmbH ergibt, wurde am 30. Oktober 2003 der Konkurs über die

Gesellschaft eröffnet. Das Konkursverfahren wurde jedoch am 6. Januar 2004

mangels Aktiven eingestellt. Bei einer solchen Einstellung des Konkurses gibt

es in der Regel nichts mehr zu liquidieren. Ausserdem wird in diesen Fällen die

Firma nach Art. 66 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen nach

drei Monaten im Handelsregister gelöscht. Dies geschah vorliegend am 16. April

2004. Der Beschwerdegegner hat sich am 18. Dezember 2003 zum Bezug von

Arbeitslosenentschädigung angemeldet. Bis 16. April 2004 blieb er wohl in

arbeitgeberähnlicher Stellung im Handelsregister eingetragen. Angesichts der

von Amtes wegen anstehenden Löschung der Gesellschaft im Handelsregister konnte

in dieser Zeitspanne jedoch nichts Relevantes mehr geschehen. Insbesondere war

es kaum noch denkbar, dass der Versicherte sich wieder in seiner GmbH hätte

einstellen und ein Einkommen erzielen können. Damit bestand kein

Missbrauchsrisiko mehr, weshalb dem Versicherten die bis 16. April 2004

andauernde arbeitgeberähnliche Stellung nicht als Grund zur Verneinung des

Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung entgegengehalten werden kann. Die

erwähnte Rechtsprechung (ARV 2003 S. 183) ist auf arbeitgeberähnliche Personen

von Firmen, über die der Konkurs mangels Aktiven wieder eingestellt wird, nicht

analog anwendbar." (cfr. STFA C 267/04 del 3 aprile 2006 consid. 4)

In una

sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il

giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era

stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto

alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in

disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli

ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua

posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TFA

ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere

degli organi della società viene limitato.

Di

conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non

presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,

mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva

richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.

2.7. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel marzo 2005, è

stato iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di

firma individuale e una quota di fr. 19'000.-- ( su un capitale sociale di fr.

20'000.--) della __________ Sagl.

Il 13

aprile 2011, con pubblicazione nel FUSC del 18 aprile 2011, la carica di socio

e gerente dell’assicurato è stata radiata dal RC e il medesimo è stato iscritto

quale socio senza diritto di firma (cfr. estratto RC).

La

restante quota di fr. 1'000.-- è detenuta da __________, socio senza diritto di

firma (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

Scopo

sociale della __________ Sagl, iscritta a RC il 24 marzo 2005 e con recapito

all’indirizzo __________, è:

"

L’acquisto, la vendita, la gestione di esercizi

pubblici, la partecipazione ad altre società.”

Il

ricorrente è stato, altresì, alle dipendenze della __________ Sagl, in qualità

di responsabile del __________, gestito dalla Sagl, dal 1° ottobre 2007 al 30

aprile 2011 (cfr. doc. 1; 3; 4).

In

effetti il contratto di lavoro di RI 1 con la __________ Sagl è stato disdetto con

effetto dal 30 aprile 2011 da quest’ultima mediante uno scritto del 29 marzo

2011, peraltro firmato dall’assicurato stesso, a causa della chiusura

dell’esercizio pubblico con effetto immediato alla fine di agosto 2010 su

ordine delle autorità competenti e definitiva il 30 novembre 2010, allorché i

locali sono stati sgomberati e consegnati ai proprietari in vista della

demolizione dello stabile (cfr. doc. 4).

L’insorgente

si è annunciato al collocamento il 28 marzo 2011 con inizio della

disoccupazione il 1° maggio 2011, ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc.

2).

La Cassa,

con decisione del 31 maggio 2011, ha negato all’assicurato il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 2

maggio 2011 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro

all’interno della __________ Sagl (cfr. doc. 9).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 8 agosto 2011

(cfr. doc. A).

La __________

Sagl, il 7 ottobre 2011, è stata sciolta e posta in liquidazione.

La

società è stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del

Distretto di __________ del 9 novembre 2011.

In

seguito la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo (cfr.

estratto RC).

2.8. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo,

evidenzia che l’assicurato, nonostante dall’aprile 2011 non sia più stato socio

e gerente della __________ Sagl, è comunque rimasto socio della ditta con una

partecipazione finanziaria di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.--

(cfr. estratto RC).

Egli ha,

conseguentemente, conservato a pieno titolo i suoi poteri di gestione connessi

alla carica di socio, ritenuto che non risulta che, allorché è diventato

semplice socio, i suoi poteri gestionali siano stati modificati.

In

effetti la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 205/04 del 29 dicembre

2005, riguardo a un assicurato la cui iscrizione a RC quale socio e gerente con

diritto di firma individuale di una Sagl è stata radiata a seguito delle sue

dimissioni, ma è rimasto socio con una quota di fr. 19'000.--, ha precisato

quanto segue:

"

(…)

Privé de ses pouvoirs de représentation de la

société X.________ sàrl à compter du 17 mars 2003, le recourant a néanmoins

conservé de plein droit ses pouvoirs de gestion liés à sa qualité d'associé. En

Considerandi

effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement,

les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le

droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En

édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les

personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction

(Watter, commentaire bâlois, 2e éd. 2002, rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1348; von

Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, commentaire zurichois, tome

5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art. 811 CO, p. 439). A ce titre, les associés,

respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent

collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration

d'une société anonyme (arrêts R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et B. du 30 août 2001, C 71/01).

A compter du moment où il est devenu simple

associé, le recourant disposait toujours ex lege du pouvoir de fixer les

décisions que cette société était amenée à prendre comme employeur ou, à tout

le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, car il n'est pas établi que ses pouvoirs de gestion auraient été modifiés

à cette occasion (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO; Montavon, SARL, Collection Droit

et entreprise, p. 165). Vis-à-vis des tiers et de l'assurance-chômage, le

recourant apparaissait ainsi toujours comme un dirigeant de la sàrl, habilité à

la gérer (Watter, op. cit., rem. 8 ss ad art. 811 CO, p. 1349-1350), d'autant

plus qu'il en était membre fondateur (cf. art. 811 al. 3 CO; Montavon, op.

cit., ch. 2 p. 166). Cette circonstance aurait dès

lors déjà permis, à elle seule, d'exclure le droit du recourant aux indemnités

de chômage, à moins qu'il n'ait définitivement quitté l'entreprise en raison de

la fermeture de celle-ci et rompu tout lien avec la sàrl, ce qui n'est pas

établi au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 123 V 238-239 consid. 7b/bb).” (La sottolineatura è del

redattore)

Analogamente

all’art. 811 cpv. 1 vCO, in vigore fino al 31 dicembre 2007 e citato nella STFA

C 205/04, anche il nuovo art. 809 cpv. 1 CO, valido dal 1° gennaio 2008,

secondo cui i soci esercitano in comune la gestione della società, contempla il principio secondo cui tutti i soci sono legittimati e

obbligati alla gestione della società (cfr. R. Watter/K. Roth Pellanda, Basler

Kommentar, 3° ed. 2008, ad art. 809 CO pag. 1761).

Pertanto l’insorgente, anche

dopo essere diventato semplice socio, ha in ogni caso mantenuto ex lege il

potere di determinare o perlomeno influenzare risolutivamente le decisioni

della società quale datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lit. c LADI

(cfr. consid. 2.4.)

Nei confronti dei terzi e

dell’assicurazione contro la disoccupazione il ricorrente appariva sempre quale

dirigente della Sagl, abilitato a gestirla, ritenuto oltretutto che ne era un

membro fondatore (cfr. STFA C 205/04 del 29 dicembre 2005; consid. 2.7.).

2.9

In secondo

luogo, il TCA rileva che è vero che secondo la giurisprudenza, differentemente

dal lavoratore con posizione professionale paragonabile a quella di un datore

di lavoro che, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva (cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43), nel caso di un salariato che,

trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro,

lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura non è ravvisabile

un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui

l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del

contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In

entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di

disoccupazione (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004; STFA C 275/04 del 10

novembre 2005 consid. 3.2., citata sopra).

E’

altrettanto vero, però, che la giurisprudenza esclude di considerare che un

socio abbia lasciato definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura fino

al momento in cui la stessa non entri in liquidazione (cfr. STF 8C_481/2010

del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STF 8C_415/2008 del 23 gennaio 2009 consid.

3.2

; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002; STFA C 355/00 del 28 marzo 2001,

pubblicata in DLA 2001 pag. 164).

In casu da

uno scritto del 12 agosto 2010 della Sezione della popolazione Ufficio

permessi, che ha fatto seguito a un controllo da parte di un ispettore

dell’Ufficio in collaborazione con la Polizia comunale e funzionari

dell’Ufficio tecnico comunale, risulta, da un lato, che il Ristorante gestito

dalla __________ Sagl era inagibile dal profilo igienico-strutturale,

dall’altro, che a quel momento era già chiuso e che una riapertura avrebbe

potuto avvenire unicamente con autorizzazione scritta dell’ufficio permessi,

dopo un sopralluogo di collaudo e con la presentazione di un attestato di

conformità dell’impianto elettrico (cfr. doc. E).

Inoltre

da un accordo transattivo sottoscritto il 15 ottobre 2010 dalla __________ Sagl

e dalla SA proprietaria dei locali attinenti al __________ emerge che lo

stabile dove si trovava il menzionato esercizio pubblico era effettivamente in

via di demolizione, che il contratto di locazione concluso tra le parti nel

novembre 2005 avente per oggetto il ristorante era stato disdetto dalla

locatrice mediante lettera del 16 aprile 2010 con effetto al 30 novembre 2011, che

il medesimo con la convenzione dell’ottobre 2010 veniva però rescisso in via

consensuale con effetto dalla data della relativa firma e che i locali

avrebbero dovuto essere liberati e riconsegnati entro il 30 novembre 2010 (cfr.

doc. F).

Tuttavia fino al mese di

ottobre 2011 la __________ Sagl non risultava sciolta.

E’ stato, infatti, solo in

data 7 ottobre 2011 che la Sagl è stata sciolta e posta in liquidazione (cfr.

consid. 2.7.; estratto RC).

In proposito giova

ricordare che il potere cognitivo della presente Corte

è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione

deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata

emanata (cfr. DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STF 9C_18/2010 del 7

ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Di conseguenza rilevante

ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino

all’8 agosto 2011.

La nostra Massima Istanza,

con sentenza C 37/02 del 22 novembre 2002 ha, altresì, stabilito che:

"

(…) la recourante estime que la cessation d'activité

d'une entreprise est comparable à la fermeture de celle-ci. Pareille

éventualité serait réalisée en l'espèce, allègue-t-elle, car la société

«X.________ Sàrl» n'a plus de locaux ni de personnel. La recourante estime en

conséquence qu'elle n'a concrètement plus de pouvoir de décision dans cette

société ni aucune possibilité de la développer.

Quant au maintien de l'inscription de cette sàrl au

registre du commerce, la recourante le justifie derechef par les coûts liés à

la procédure de radiation (800 fr.), qu'elle prétend ne pas pouvoir assumer.

6.

Il convient de rappeler que la fin d'une sàrl

nécessite en priorité de procéder à sa dissolution, conformément aux art. 820

ss CO. Une fois dissoute, la société subsiste jusqu'à sa radiation du registre

du commerce avec un but restreint qui est précisément sa liquidation et sa

radiation (Stäubli, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, pp. 1402 ss, ad art. 820

ss CO; Montavon, op. cit., p. 177 et p. 181). Par ailleurs, tout associé peut

demander au juge, pour de justes motifs, l'autorisation de sortir de la société

ou la dissolution de celle-ci (art. 822 al. 2 CO).

La recourante n'a cependant ni prouvé ni même rendu

vraisemblable que les démarches des associés visant à dissoudre la sàrl, selon

les modalités prévues à l'art. 820 ch. 2 CO, se seraient, à ce stade déjà,

heurtées à un obstacle insurmontable d'ordre financier. En outre, elle n'a pas

non plus établi qu'elle aurait vainement tenté de sortir de la société, au

besoin en saisissant le juge (cf. art. 822 al. 2 CO).

A défaut de dissolution, le but social initial de la

sàrl perdure, en l'occurrence l'exploitation d'un snack-traiteur et toutes

activités s'y rapportant directement ou indirectement (cf. art. 3 des statuts

de la sàrl) et non pas, comme la recourante semble le penser, l'exploitation du

snack-traiteur jadis sis à la rue C.________. Par ailleurs, en omettant de

mettre la société en liquidation, la recourante a manifesté par actes concluants

sa volonté de maintenir l'entreprise en vie et de se réserver la possibilité

d'en poursuivre ou d'en reprendre dès que possible l'exploitation, dans le

cadre du large but social fixé dans les statuts (DTA 2001 n° 25 p. 220 consid.

3).

Il n'est dès lors pas établi au degré de la

vraisemblance prépondérante qu'elle avait définitivement quitté l'entreprise en

raison de la fermeture de celle-ci, ni qu'elle avait rompu tout lien avec la

société (cf. ATF 123 V 238-239

consid. 7b/bb). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait prétendre des

indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2000.”

In

una sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007 l’Alta Corte ha, poi, deciso quanto

segue:

" (…)

3.1

Le recourant fait valoir en substance que la

société avait cessé toute activité au moment de l'aliénation du fonds de

commerce relatif au restaurant qu'elle exploitait, à la fin du mois d'avril

2003.

Ce fait aurait été constaté par la caisse dans sa décision du 13 novembre

2003.

et lierait donc tant le Service de l'emploi que la juridiction cantonale.

M.________ soutient par ailleurs que ni lui, ni son épouse ne disposaient des

ressources physiques (vu leur âge) et financières nécessaires pour maintenir

au-delà du printemps 2003 les activités de la société, devenue une «simple

coquille vide» depuis la vente du fonds de commerce. Aussi, faut-il considérer,

selon le recourant, que la fermeture de la société au sens où l'entend la

jurisprudence topique remonte au mois d'avril 2003, si bien qu'il ne se

trouvait plus dans une position assimilable à celle d'un employeur à partir du

27.

mai suivant, date à partir de laquelle il a requis les prestations

litigieuses.

3.2

Contrairement à ce que voudrait le recourant, on

ne peut déduire de l'aliénation du fonds de commerce lié à l'exploitation du

«P.________», qui a eu lieu selon ses dires le 30 avril 2003, que la société

M.________ Sàrl avait cessé définitivement toute activité à partir de cette

date. Outre le fait que la constatation de l'absence d'activité de la

société - eût-elle été effectivement faite par la caisse - ne liait pas le

Tribunal administratif, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en

droit (cf. art. 61 let. d LPGA, voir aussi l'art. 53 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud

[LJPA; RS VD 173.36]), cette circonstance ne suffisait pas à exclure que la

société pût poursuivre la réalisation de son but social avec un autre

établissement. A défaut de dissolution, le but initial de la Sàrl perdurait, en

l'occurrence l'exploitation de cafés-restaurants et d'établissements publics de

tout genre, et non pas, comme le recourant semble le penser, l'exploitation du

«P.________». On précisera à cet égard que ce n'est pas l'abus avéré comme

tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque

d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant

d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003 n° 22 p. 242 consid.

4.

[C 92/02]). Par ailleurs, comme le relève à juste titre la juridiction

cantonale, si le recourant considérait réellement que l'exploitation de la

société avait définitivement cessé au printemps 2003, on ne voit pas pourquoi

il a retardé la dissolution de celle-ci en transférant à son épouse la totalité

du capital social au mois de septembre suivant, ni pourquoi la décision de

dissoudre la société a été prise seulement deux ans plus tard.

(…)” (Le sottolineature sono del redattore)

Ne discende che in

concreto, visto che nel periodo determinante 2 maggio – 8 agosto 2011 non si

era proceduto allo scioglimento della __________ Sagl conformemente agli art.

821.

CO segg. in vigore dal 1° gennaio 2008 - lo scioglimento della società è in

effetti avvenuto soltanto il 7 ottobre 2011 (cfr. consid. 2.7.; estratto RC) -

e che l’assicurato nemmeno ha fatto valere di avere tentato invano di uscire

dalla società, eventualmente adendo il giudice ex art. 822 CO valido dal

gennaio 2008, il fatto che l’attività del __________ fosse cessata già

nell’agosto 2010 e i relativi locali, che non erano più agibili dal profilo

igienico-sanitario (cfr. doc. E), fossero stati riconsegnati alla locatrice al

più tardi alla fine di novembre 2010 (cfr. doc. F) non permette di concludere

che la società non potesse più perseguire la realizzazione del proprio scopo

sociale.

In effetti il

perseguimento del proprio scopo sociale, ossia dell’acquisto,

della vendita, della gestione di esercizi pubblici, della partecipazione ad

altre società (cfr. consid. 2.7.; estratto RC), poteva ancora essere realizzato

mediante la gestione di un altro esercizio pubblico (cfr. STFA C 37/02 del 22

novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007 menzionate sopra).

D’altronde la questione

relativa a un’eventuale mancanza di mezzi finanziari risulta al riguardo ininfluente

e non deve, perciò essere maggiormente indagata.

A tale proposito il

Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza C

157/06 del 22 gennaio 2007, ha precisato che:

" (…)

Quant aux autres circonstances invoquées par le

recourant, elles ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens

financiers de la société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des

activités n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation,

puisque la recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des

mesures d'instruction sur la situation financière de la société, comme le

requérait M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas

nécessaires, sans qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une

violation du droit d'être entendu du prénommé (ATF 124 V 94

consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).”

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che nel lasso di tempo a decorrere dal 2 maggio

2011.

l’assicurato, potendo svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla __________

Sagl anche quale semplice socio (cfr. consid. 2.8.) e potendo ancora perseguire

lo scopo sociale della società, essendo quest’ultima stata sciolta e posta in

liquidazione soltanto nell’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.9.), rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno

della Sagl.

Per quanto attiene alle

sentenze a cui l’insorgente ha fatto riferimento a sostegno della propria

pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I

pag. 4), il TCA rileva che le stesse non corrispondono alla fattispecie in

esame.

Più precisamente è vero

che con la sentenza C 219/02 del 17 marzo 2003 l’Alta Corte ha confermato il

diritto a indennità di disoccupazione di un carpentiere che,

dopo essere stato licenziato, è rimasto ancora per un certo tempo iscritto

quale membro del consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva

precedentemente occupato.

E’

altrettanto vero, però, che in quella fattispecie non erano stati ceduti

unicamente i locali, bensì era stato venduto anche tutto il materiale

necessario per l’attività di una falegnameria, a differenza del caso concreto

in cui mai è stato allegato di aver ceduto l’intero inventario.

Relativamente

alla STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007 è, poi, utile evidenziare in

particolare che l’assicurato, socio e gerente di una Sagl e occupato dalla

stessa quale gerente di un ristorante gestito dalla Sagl fino alla fine di

settembre 2005, dal 9 dicembre 2005 non rivestiva una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, in quanto non solo era stata ceduta a terzi la

gestione dell’esercizio pubblico, ma l’assicurato, già nel mese di febbraio 2006, ha iniziato un’attività dipendente in tutt’altro settore professionale, ossia presso una ditta

che si occupava di marketing e vendita di servizi di telecomunicazioni e di

buoni pubblicitari.

In casu __________

mai ha asserito di aver cominciato a svolgere un’altra occupazione.

Per

quanto concerne la sentenza 38.2006.22 del 24 luglio 2006 con cui questa Corte

ha stabilito che un assicurato, socio e gerente con firma collettiva a due di

una Sagl e occupato presso la medesima quale gerente di una stazione di benzina

fino all’aprile 2005, dal 5 settembre 2005 non rivestiva una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, va osservato che la Sagl era stata costituita

esclusivamente per gestire una determinata - ed esplicitamente menzionata

nell’iscrizione a RC - stazione di benzina.

Nella

STCA 38.2006.22 è, pertanto, stato indicato che con la cessione a terzi della stazione di benzina in questione lo scopo sociale

della Sagl si era esaurito e non poteva più essere perseguito.

Ciò si distingue

dalla presente evenienza in cui, come visto, lo scopo sociale non si limitava

alla gestione del __________, ma era riferito alla gestione di esercizi

pubblici più in generale che poteva quindi essere perseguito anche dopo la

cessazione dell’attività del __________ (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

Inoltre nel caso di cui

alla STCA 38.2006.22, a differenza della concreta fattispecie, da un lato,

l’assicurato non era l’unico gerente, bensì era affiancato da un altro gerente con

firma collettiva a due, il quale rappresentava un grande gruppo svizzero. Dall’altro,

in caso di parità dei voti il voto del rappresentante del grande gruppo elvetico

decideva. Di conseguenza ogni decisione dell’assicurato era, in ogni caso,

vincolata al consenso di tale gruppo.

Infine è

vero che con la sentenza 38.2004.75 del 24 ottobre 2005 il TCA ha deciso che un

assicurato, socio gerente con una quota di fr. 10'000.-- su un capitale sociale

di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale di una Sagl per la quale aveva

pure lavorato quale dipendente, non rivestiva una posizione analoga a un datore

di lavoro, ritenuto che il medesimo, dopo che la ditta aveva ricevuto la

disdetta dei locali commerciali presso il quale egli aveva lavorato e visto che

la società era stata mantenuta solo per portare a termine le vertenze ancora in

sospeso con la locatrice e con una ex dipendente, non avrebbe più potuto essere

riassunto quale responsabile dell’esercizio pubblico.

E’,

tuttavia, altrettanto vero che il Tribunale federale, con giudizio C 315/05 del

27.

aprile 2007, ha accolto il ricorso della Cassa contro la sentenza

38.2004

, stabilendo, tra l’altro, che:

"

(…)

6.2

In concreto, la qualità di datore di lavoro di E.________ ai

fini delle assicurazioni sociali emerge in termini di tutta evidenza da una

serie di circostanze che l'istruttoria ha dimostrato.

In primo luogo occorre rilevare che l'opponente è stato socio

gerente della M.________ Sagl con una quota sociale di fr. 10'000.-, assieme

alla moglie I.________ e a B.________, pure socie gerenti, entrambe con una

quota sociale di fr. 5'000.-. Inoltre, l'assicurato ha continuato a disporre

del diritto di firma individuale anche dopo aver sospeso l'attività quale

responsabile del Bar F.________. All'inizio del 2004 si è poi attivato nella

sua qualità di socio gerente - benché la Sagl avesse disdetto il rapporto di

lavoro con effetto al 30 luglio 2003 - presso il contabile S.________ affinché

venissero registrati i dati contabili della società riferiti al periodo dal 1°

luglio 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. consid. 5.2 in fine). Il 7 aprile 2004, infine, E.________ ha formulato, sempre nella sua qualità di socio

gerente, istanza di autofallimento della M.________ Sagl al competente Pretore

del distretto di X.________.

6.3

Il "modus operandi" dell'opponente denota come egli

non si ritenesse unicamente quale dipendente, ma agisse come persona coinvolta

attivamente nella società dal profilo gestionale e finanziario. Non può essere

infatti disatteso come l'interessato disponesse di una quota sociale di fr.

10'000.-. Anzi, con la quota sociale della moglie di fr. 5'000.- i coniugi

E.________ disponevano giuridicamente della maggioranza nell'ambito societario.

A nulla sussidia in questo contesto l'asserzione dell'altra socia gerente,

B.________, con la quota residua di fr. 5'000.-, secondo cui il capitale

sarebbe stato esclusivamente suo. Siffatta allegazione non ha trovato alcun conforto

nelle tavole processuali.

Decisivo in questo contesto è il rapporto esterno che si evince

dal registro di commercio, ritenuto che accordi di natura interna tra le parti

sono ininfluenti nell'ambito delle pretese di prestazioni delle assicurazioni

sociali. La fattispecie è emblematica dell'evoluzione giurisprudenziale

intervenuta in questo campo e che intende non solo sanzionare il caso di abuso

effettivo, ma anche prevenire il rischio di un simile abuso che è immanente

quando si sia in presenza di richiedente attivo professionalmente in una

posizione simile a quella di un datore di lavoro. È infatti di tutta evidenza

come, in virtù di siffatta posizione di forza, l'interessato sia in grado di

influenzare la perdita di lavoro che può subire, rendendo in tal modo

difficilmente controllabile la sua disoccupazione.

6.4

Il fatto poi che E.________ non abbia chiesto di essere

radiato dal registro di commercio quale socio gerente al momento del suo

licenziamento con effetto dal 30 luglio 2003 resta senza una giustificazione

plausibile nell'ipotesi che l'opponente fosse un semplice dipendente. Vi era

per contro un suo interesse quale dominus - unitamente alla moglie - della Sagl

a rimanere operativo a favore della società per gli aspetti patrimoniali connessi

al contenzioso aperto nei confronti di una ex-dipendente e della Z.________ AG.

L'omessa richiesta di radiazione denota come egli abbia voluto mantenere i

legami con la Sagl quale dirigente: in tale funzione risulta quindi impossibile

controllare in termini affidabili di credibilità la sua perdita di lavoro.”

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello

di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007

consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Per inciso è utile

segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il

rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno

2004).

Va, poi, evidenziato che

il fatto che l’assicurato dal 31 luglio 2010 non abbia più ricevuto il salario

(cfr. doc. V; G) non è tale da inficiare l’esito della presente vertenza.

Ciò, infatti, non esclude

il suo potere di determinare o perlomeno influenzare le decisioni della Sagl

(cfr. consid. 2.8.).

In simili condizioni, il

ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal 2 maggio 2011.

La decisione su

opposizione dell’8 agosto 2011 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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