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38.2011.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2011Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2

lett. b e c LADI, avevano invece diritto a 520 indennità, purché avessero

versato i contributi per almeno 18 mesi.

(cfr. al

riguardo cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 1974, 2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur,

in Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).

La deroga

prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilitava, inoltre, a prolungare di 120 giorni

entro un termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli

assicurati che erano divenuti disoccupati durante i quattro anni che

precedevano il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS.

Essa teneva conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al

pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.

Il cpv. 4

riprendeva, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le

persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione avevano diritto

al massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).

L'art. 27

cpv. 5 LADI, infine, permetteva ai Cantoni con un tasso di disoccupazione

superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di

continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema.

Il nuovo

art. 27 LADI, in vigore dal 1° aprile 2011, prevede invece che:

" 1 Entro il termine quadro per la riscossione

(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in

base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi

in totale;

b. 400 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi

in totale;

c. 520 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di

24 mesi e:

1. ha compiuto 55 anni, o

Considerandi

2.

riscuote

una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40

per cento.

3.

Il Consiglio federale può

aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e

prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli

assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente

impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

4.

Le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità

giornaliere al massimo.

5.

...

5bis Le persone minori di 25

anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno

diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”

La quarta

revisione della LADI ha legato più strettamente la durata della riscossione

delle prestazioni al periodo di contribuzione nell’assicurazione nell’intento

di rafforzare il principio di assicurazione (cfr. Iniziativa parlamentare LADI:

Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno

compiuto più di 55 anni, Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi

del Consiglio nazionale (CET-N) del 30 agosto 2011, FF N. 40 del 4 ottobre

2011, pag. 6469 segg. (6471)).

Con il

nuovo art. 27 LADI coloro i quali hanno più di 25 anni o meno di 25 anni ma

hanno un obbligo di mantenimento e possono comprovare un periodo di

contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi hanno diritto a 260

indennità giornaliere al massimo. Per avere diritto a 400 indennità

giornaliere, essi devono comprovare almeno 18 mesi di contribuzione (art. 27

cpv. 2 e 5bis).

Gli

assicurati che hanno più di 55 anni o che presentano un grado di invalidità di

almeno il 40 per cento hanno diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se,

durante il termine quadro di contribuzione di due anni, hanno versato

contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Prima della

revisione, come visto sopra, questi assicurati, per avere diritto al numero

massimo di 520 indennità, dovevano comprovare un periodo di contribuzione di 18

mesi (cfr. Iniziativa parlamentare LADI…, FF 2011 6471).

Con la nuova

regolamentazione soltanto la riscossione di una rendita di invalidità

corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto a un

numero superiore di indennità giornaliere. Il passaggio «ovvero se ha chiesto

di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di

possibilità di successo» al capoverso 2 lettera c numero 2 è stralciato. Oltre

alle rendite della LAI e della LAINF, sono

ora incluse anche quelle della LAM e della

LPP. Ciò permette di armonizzare la durata del diritto alle prestazioni delle

persone che percepiscono una rendita di invalidità.

Per

quanto attiene al capoverso 3, peraltro rimasto invariato, va osservato che secondo

l’articolo 41b OADI

il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si

è ritrovato disoccupato durante i quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese

che precede quello del versamento della rendita AVS. Il principio dei termini

quadro di due anni penalizza coloro che hanno lavorato (guadagno intermedio)

all’inizio della disoccupazione e che si riannunciano all’AD dopo aver esaurito

il loro diritto all’indennità, in quanto i periodi di contribuzione acquisiti

all’inizio non possono in linea di principio più essere presi in

considerazione. Con la modifica introdotta dalla quarta revisione della LADI il

nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione coinciderà interamente con

il termine quadro prolungato per la riscossione della prestazione. Il principio

applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione secondo cui

«lavorare conviene sempre» conserva pertanto tutta la sua validità per questa

categoria di assicurati.

Infine va rilevato che il

capoverso 5 dell’art. 27 vLADI è stato soppresso, in quanto i risultati

prodotti si sono rivelati insoddisfacenti (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781).

Per completezza giova

rilevare che il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è stato oggetto

di modifica a seguito di un’iniziativa parlamentare depositata il 7 luglio 2011,

dopo aver consultato il DFE, dalla Commissione dell’economia e dei tributi del

Consiglio nazionale (CET-N), menzionata sopra.

Il nuovo testo dell’art.

27.

cpv. 2 lett. c frase introduttiva che entrerà in vigore, in caso di

referendum, retroattivamente, il 1° gennaio 2012 (cfr. FF N.

40.

del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588) avrà il seguente tenore:

" L’assicurato

ha diritto a:

c. 520 indennità giornaliere al massimo

se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:”

Tale modifica dell’art. 27

cpv. 2 lett. a LADI è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui

indicati:

" (…)

La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare

problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità

giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione

tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio

all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di

contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi

senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è

soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il

termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per

alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel

frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che

non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di

disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un

nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico.

Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo

27.

capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)

2.4

Nel diritto

delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.

STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V

445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF

127.

V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b,

pag. 166).

Ciò vale

anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una

regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b; STF

9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.).

Generalmente,

inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.

La

giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui

tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore

dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata

esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia

chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti

inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di

nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V

329.

consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio

Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les

droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).

Dalla

retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la

quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima

della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è

invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il

nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si

applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure

quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel

tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).

A

proposito di quanto appena esposto, l'Alta Corte, in una sentenza del 19

settembre 1995, pubblicata in SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 207 segg., ha precisato

che:

"

(…)

3.

a) Nach der Rechtsprechung

ist eine gesetzliche Ordnung dann rückwirkend, wenn sie auf Sachverhalte

angewendet wird, die sich abschliessend vor Inkrafttreten des neuen Rechts

verwirklicht haben. Eine solche Rückwirkung ist ohne ausdrückliche gesetzliche

Grundlage nur möglich, wenn sich die Rückwirkung aus dem Gesetzesinhalt als

klar gewollt ergibt und wenn sie durch triftige Gründe veranlasst und zeitlich

beschränkt ist. Von dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden

ist die sogenannte unechte Rückwirkung. Hier findet das neue Recht - gestützt

auf Sachverhalte, die früher eingetreten sind und noch andauern - lediglich für

die Zeit seit Inkrafttreten (ex nunc et pro futuro) Anwendung. Diese

Rückwirkung ist bei kantonalen Erlassen und bundesrechtlichen Verordnungen

grundsätzlich als zulässig zu erachten, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte

entgegenstehen (BGE 114 V 151 E. 2, 113 V 299, 110 V 254 E. 3a, je mit

Hinweisen auf die Rechtsprechung und Lehre; vgl. auch BGE 119 Ia 160 E. 4b, 258

E. 3b, 119 V 206 E. 5/cdd, 118 Ia 255 E. 4c, je mit Hinweisen). Sieht hingegen

ein Bundesgesetz ausdrücklich oder sinngemäss die unechte Rückwirkung vor oder

untersagt es eine solche, ist diese Anordnung gemäss Art. 113 Abs. 3 und 114bis

Abs. 3 BV für den Richter zum vornherein verbindlich und kann nicht überprüft

werden.

Ob einer neuen bundesgesetzlichen Bestimmung die

Bedeutung unechter Rückwirkung zukommt, muss sich aus dem Wortlaut

(insbesondere der Übergangsbestimmungen), der sinngemässen Auslegung oder durch

Lückenfüllung ergeben (BGE 114 V 151 E. 2b mit Hinweisen auf die Rechtsprechung

und die Lehre. (…)"

(SVR 1996 IV Nr. 71 consid. 3a)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale, TF), in una decisione H 178/99 del 30 agosto 1999, non pubblicata,

ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha

effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto

riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in

vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione

dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata

esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia

che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non

comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni

di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329

consid. 8b e sentenze ivi citate).

Vi è retroattività impropria quando il

nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo

posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di

diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto,

si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124

III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid

sb/aa e sentenze ivi citate. (…)."

(cfr. STFA H 178/99 del 30 agosto 1999 consid.

2b, pag. 3)

Per

quanto attiene alla retroattività propria, il TFA in una sentenza del 28

gennaio 2003, pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha precisato che

essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono adempiute.

In quel

caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1°

gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli

anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali

presupposti non erano ossequiati.

Per di

più secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie alla modifica dell'OAVS

del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, in tale ipotesi il conteggio doveva essere effettuato secondo il vecchio diritto.

Pertanto

la retroattività propria era esclusa.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione, in una sentenza del 19 marzo

2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il TFA ha esaminato un caso in cui

l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto dal programma di stabilizzazione del 19

marzo 1999, entrato in vigore il 1° settembre 1999, che ha ridotto il numero

massimo di indennità giornaliere spettanti agli assicurati esonerati

dall'adempimento del periodo di contribuzione, era stato applicato a un

assicurato che percepiva le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione dal 1° gennaio 1999.

L'Alta

Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario,

la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli

assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che

percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della

modifica legislativa.

Al

riguardo il TFA ha osservato:

"

(…)

3.

- Comme en procédure cantonale, le recourant

fait valoir qu'il a droit à 520 indemnités de chômage en vertu de l'art. 27 al.

2.

let. a LACI et que l'art. 27 al. 4 LACI, réduisant ce droit de moitié, ne lui

est pas applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité.

4.

- a) Selon les principes généraux, auxquels se

sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles

de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait

qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF

126.

V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100

consid. 1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur application ne soulève pas de difficultés

en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le

temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du

changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable,

sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a

pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible

(ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408 consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR

1998.

AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor, op. cit., p. 173; G. Müller, in :

Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 n° 74; Grisel, Traité de droit

administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III;

Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).

b) Dans le cas particulier, l'état de fait dont

découle le droit aux prestations n'est pas la situation de chômage prévalant au

1er janvier 1999 ou à un autre jour, considéré comme un événement isolé dans le

temps, mais l'absence durable d'emploi depuis mai 1997. La situation juridique

qui en résulte et donne lieu à des prestations de l'assurance-chômage n'est

ainsi pas ponctuelle mais perdure pendant la période du délai-cadre

d'indemnisation ou à tout le moins jusqu'à la fin du chômage. En cas de

modification législative durant cette pé- riode et conformément aux principes

susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables dès lors qu'en

l'absence de disposition transitoire, il ne saurait y avoir rétroactivité

impropre. Selon l'état de fait existant au début janvier 2000, le recourant

avait bénéficié de 260 indemnités de chômage, si bien qu'au regard de la

disposition nouvelle, il ne peut plus bénéficier d'autres indemnités pendant le

délai-cadre qui va jusqu'au 31 décembre 2000 : la durée maximale

d'indemnisation pour les assurés libérés de l'obligation de cotiser (comme

c'est le cas du recourant) est réduite de 520 à 260 indemnités journalières (FF

1999.

33).

5.

- Les rigueurs d'une application immédiate et

générale d'une loi peuvent être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire

qui permette la prise en considération des intérêts de ceux dont la situation

ne va plus correspondre aux exigences nouvelles. Le principe et l'aménagement

d'une telle transition dépendent cependant de la liberté d'appréciation du

législateur (ATF 122 V 409 consid. 3b/bb). Parfois, le

Dispositivo

Tribunal fédéral en a prononcé l'obligation qu'il a fait dériver du principe de

la proportionnalité (ATF 106 Ia 191) ou du principe de la confiance (ATF 113 V

301; cf. dans ce sens, Moor, op. cit., p. 176). Cette intervention n'a

cependant jamais concerné l'application d'une loi fédérale nouvelle, soustraite

à son examen, mais celle de lois cantonales ou de règlements émanant

d'autorités administratives (SVR 1998 AlV n° 13 p. 40 consid. 3). La

modification de la LACI a été adaptée le 19 mars 1999 par le législateur

fédéral qui a tacitement renoncé à prévoir des dispositions transitoires. Cette

question échappe dès lors à l'examen du Tribunal fédéral des assu- rances.

6.- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.

(…)"

(DLA 2002 pag. 251-252; ndr: sottolineatura del

Tribunale)

Relativamente

all’applicazione delle norme introdotte dalla terza revisione della LADI, in

vigore dal 1° luglio 2003, l’Alta Corte, in una sentenza C 64/05 del 7 giugno 2005, ha indicato che

"

(…)

2.1 Im Rahmen der dritten Teilrevision des

Arbeitslosenversicherungsrechts gemäss Bundesgesetz vom 22. März 2002 und

Verordnung vom 28. Mai 2003 sind unter anderem Art. 23 AVIG (Versicherter

Verdienst) und Art. 37 AVIV (Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst)

geändert worden. Die Neuerungen sind mangels einer anders lautenden

Übergangsbestimmung mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 2003 grundsätzlich

sofort anwendbar. Lief in diesem Zeitpunkt eine Rahmenfrist für die

Beitragszeit nach Art. 9 Abs. 3 AVIG, liegt eine zulässige unechte Rückwirkung

vor (BGE 126 V 135 Erw. 4a und AHI 1994 S. 140 Erw. 5, je mit Hinweisen).“

Questi

concetti sono stati ribaditi in un'altra sentenza C 154/04 del 12 luglio 2005

nella quale la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato,

annunciatosi per il collocamento nell'ottobre 2003, non aveva adempiuto il periodo

di contribuzione, in quanto è stato in grado di dimostrare di avere svolto

soltanto 10 mesi e mezzo in un'occupazione soggetta a contribuzione (cioè meno

dei 12 mesi richiesti a partire dal 1° luglio 2003, ma comunque più dei 6 mesi

minimi richiesti in precedenza).

Al

riguardo il Tribunale federale ha rilevato:

"

Zu prüfen ist zunächst, ob die

Beschwerdeführerin die Beitragszeit erfüllt hat. Angesichts der Anmeldung auf

dem Arbeitsamt ihrer Wohngemeinde am 14. Oktober 2003 haben Verwaltung und

Vorinstanz die Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) zu Recht

auf 14. Oktober 2001 bis 13. Oktober 2003 festgesetzt. In diesem Zeitraum hat

die Beschwerdeführerin während rund 101/2 Monaten bis Ende August 2002 eine

beitragspflichtige Erwerbstätigkeit als Hauswirtschafterin bei einer betagten

Frau ausgeübt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde stellt sie sich gestützt

auf BGE 126 V 136 Erw. 4b

(vgl. Erw. 1.3 hievor) auf den Standpunkt, der Sachverhalt habe sich

schwergewichtig in der Zeit vor 1. Juli 2003 verwirklicht. So sei die

zweijährige Rahmenfrist für die Beitragszeit zu über 85 % ihrer Dauer unter

altem Recht gelaufen. Die massgebende Beitragszeit sei unter altem Recht

erfüllt worden, die Arbeitslosigkeit sei bereits vor dem 1. Juli 2003

eingetreten und zur Festlegung des versicherten Verdienstes müsse auf die Zeit

vor dem 1. Juli 2003 zurückgegriffen werden.

2.2 Im Urteil L. vom 20. September 2004 (C 34/04)

hat das Eidgenössische Versicherungsgericht zunächst offen gelassen, ob

Personen, welche vor dem 1. Juli 2003 arbeitslos geworden sind und sich nach

dem 30. Juni 2003 zur Arbeitsvermittlung gemeldet haben, eine sechs- oder eine

zwölfmonatige beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben müssen, damit die

Beitragszeit als erfüllt gelten kann. Im Urteil S. vom 10. Juni 2005 (C 266/04)

hat es bei einer Person, die sich am 28. Oktober 2003 zum Bezug von

Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, entschieden, dass nach

intertemporalrechtlichen Grundsätzen und mangels einer abweichenden Übergangs-

oder kollisionsrechtlichen Regelung die mit der am 22. März 2002

verabschiedeten 3. Teilrevision des AVIG auf den 1. Juli 2003 - mit den

jeweiligen Anpassungen auch auf Verordnungsstufe - in Kraft getretenen

Rechtsänderungen zu berücksichtigen seien, d.h., dass die Beitragszeit, welche

die versicherte Person in der hiefür vorgesehenen Rahmenfrist unter Vorbehalt

der Befreiung von diesem Erfordernis - nebst anderen Voraussetzungen - zu

erfüllen hat (Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG), mindestens zwölf Monate beträgt und

bei einer Anmeldung nach dem 1. Juli 2003 Anwendung findet. Bereits im

Zusammenhang mit der Verschärfung der Beitragsdauer für eine Folgerahmenfrist

per 1. Januar 1998 (Art. 13 Abs.1 AVIG gemäss Fassung der Gesetzesänderung vom

23. Juni 1995, in Kraft bis 30. Juni 2003) hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht die sogleiche Anwendbarkeit der verschärften Regelung ab

deren Inkrafttreten bejaht und eine unzulässige Rückwirkung verneint (BGE 125 V 355).

2.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am 14.

Oktober 2003 und damit nach dem 1. Juli 2003 zum Bezug von

Arbeitslosenentschädigung angemeldet. In diesem Zeitpunkt muss sie sämtliche

sieben Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllen, und zwar jene,

die im Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sind. Es handelt sich dabei um

rechtliche Anspruchsvoraussetzungen, sodass die Beschwerdeführerin aus BGE 126 V 134 nichts

zu ihren Gunsten herleiten kann. Der Versicherungsfall Arbeitslosigkeit ist

erst eingetreten, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres

Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs. 3 AVIG). Entgegen

der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt daher der Eintritt der

Arbeitslosigkeit nach Inkrafttreten der verschärften Mindestbeitragsdauer am 1.

Juli 2003. Es kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin bis zum 28. September

2003 ihre schwer kranke Mutter rund um die Uhr gepflegt hat, sodass sie gar

nicht in der Lage war, einer anderweitigen Beschäftigung nachzugehen. Der

Eintritt der Arbeitslosigkeit kann mithin ohnehin nicht mit dem Ende des

früheren Arbeitsverhältnisses per 31. August 2002 gleichgesetzt werden (vgl.

Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 100). Dass für eine

einzelne Anspruchsvoraussetzung - wie für die Rahmenfrist für die Beitragszeit

- sich der Sachverhalt überwiegend unter dem alten Recht verwirklicht hat,

ändert nichts. Zwar hätte die Beschwerdeführerin unter altem Recht die

Beitragszeit erfüllt. Da der Gesetzgeber keine spezielle Übergangsbestimmung

getroffen hat (erwähntes Urteil vom 10. Juni 2005), hat eine arbeitslose Person

ab 1. Juli 2003 die Mindestbeitragsdauer von einem Jahr zu erfüllen, wenn die

Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung nicht vor dem 1. Juli 2003

erfolgt. Daraus ergibt sich, dass die

Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzung einer mindestens zwölf Monaten

ausgeübten beitragspflichtigen Beschäftigung in der Rahmenfrist nicht erfüllt."

(ndr: sottolineatura del Tribunale)

Infine

la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_350/2007 del 18 aprile 2008 consid.

4.4.3., ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Nach der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen neuen Regelung der Rahmenfristen im Falle von Erziehungszeiten verlängert

sich die Rahmenfrist für die Beitragszeit für Versicherte, die sich der

Erziehung ihrer Kinder widmen, unter hier erfüllten Voraussetzungen auf vier

Jahre (Art. 9b Abs. 2 AVIG). Durch jede weitere Niederkunft wird die

Rahmenfrist um jeweils höchstens zwei Jahre erstreckt (Art. 9b Abs. 3 AVIG).

Nach Auffassung des Beschwerdeführers kommt eine Rahmenfristverlängerung

allerdings nur bis zum 1. Juli 2001 in Frage, weil eine weitere Verlängerung

eine unzulässige Rückwirkung darstellen würde. Von einer solchen spricht man,

wenn neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend

vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat (Häfelin/Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4. Auflage, Rz. 329). Eine an sich zulässige unechte Rückwirkung

liegt demgegenüber vor, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem

Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf

Sachverhalte abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (Häfelin/Müller,

a.a.O. Rz. 341; BGE 114 V 150). Ob die vorliegende Konstellation der echten

oder eher der unechten Rückwirkung oder sog. Rückanknüpfung zuzuordnen ist,

kann letztlich aber offenbleiben. Auch wenn die Beitragszeit tatsächlich

erfüllt wäre, besteht - wie anschliessend zu zeigen sein wird (E. 4.5.2) -

wegen der Regelung über den Zwischenverdienst ohnehin kein Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung.“

Riassumendo quanto appena illustrato, secondo la giurisprudenza

federale, la retroattività propria è esclusa, a meno che essa sia prevista

espressamente dalla norma stessa, risulti dal relativo contenuto o sia

giustificata da validi motivi.

L'effetto

retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.

Infatti

tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto

amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie

già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non

applica il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al

momento in cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA H

114/01 del 23 gennaio 2002, , pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).

La

retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si

oppongano dei diritti acquisiti.

Il

giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la

retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191

Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale

concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta

esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie,

interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.

Al

riguardo giova segnalare che questa Corte, con sentenza 38.2003.81 del 15 marzo

2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, ha stabilito che la modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal

1° luglio 2003 (terza revisione della LADI), secondo cui, salvo eccezioni

enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è stata diminuita

da 520 a 400 giorni, tornava applicabile, sulla base del principio generale

della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate

le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della

terza revisione della LADI.

Infatti l’art.

27 LADI valido dal 1° luglio 2003 non escludeva tale principio, né comportava

una lacuna legislativa. Inoltre non vi erano norme transitorie che prevedevano

l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la

nuova LADI includevano una norma a tutela di diritti acquisiti a una

prestazione sociale.

Il

rispetto o meno del dovere generale di informazione da parte dell’amministrazione

(art. 27 LPGA), nel senso di avere o meno avvertito gli assicurati della

diminuzione del numero delle indennità giornaliere, è poi risultato

ininfluente, in quanto, comunque, tale conoscenza non aveva effetti sul

comportamento che un assicurato deve adottare. Alla luce del principio dell’obbligo

di riduzione del danno, l’atteggiamento di un assicurato non può essere differente

a seconda che sappia o meno di avere diritto a un certo numero di indennità

giornaliere.

In ogni

caso anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse informato un

assicurato di tale modifica legislativa, questi non avrebbe potuto appellarsi

al diritto alla protezione della buona fede, in quanto non erano adempiute le relative

condizioni. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa fosse consistito il

comportamento pregiudizievole assunto da un assicurato, il regime legale si

era, in effetti, modificato dal 1° luglio 2003.

2.5. Nell'evenienza

concreta l'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2010,

ossia precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI -

il 1° aprile 2011 - che ha legato ancora più strettamente la durata della

riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al

periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.3.).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), di principio vanno applicate le norme in

vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.

Al

momento in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora

valido l’art. 27 cpv. 2 lett. a vLADI, ai sensi del quale l’assicurato aveva

diritto a 400 indennità giornaliere al massimo se poteva comprovare un periodo

di contribuzione di 12 mesi in totale.

La Cassa,

in effetti, con scritto del 15 settembre 2010, ritenendo che l’assicurato

ossequiasse il requisito del periodo di contribuzione di 12 mesi, oltre agli

ulteriori presupposti posti dalla LADI per beneficiare delle indennità di

disoccupazione, gli ha comunicato che aveva diritto a 400 indennità di

disoccupazione entro il 31 agosto 2012 (cfr. doc. 11).

Con

lettere del 28 dicembre 2010 e 21 luglio 2011 indirizzate al ricorrente stesso

la Cassa l’ha però avvisato che, a seguito dell’entrata in vigore il 1° aprile

2011 della quarta revisione della LADI, le persone che possono comprovare un

periodo di contribuzione inferiore ai 18 mesi, il numero massimo di indennità

giornaliere sarebbe stato ridotto da 400 a 260 e che la riduzione avrebbe colpito anche gli assicurati che avevano aperto il loro temine quadro prima

dell’aprile 2011.

L’assicurato

è stato, pertanto, reso attento sul fatto che poteva ancora percepire nel

dicembre 2010 177 indennità giornaliere, rispettivamente nel luglio 2011 48 indennità

(cfr. doc. 13; 14).

Nello

scritto del 21 luglio 2011 è stato, inoltre, precisato che su richiesta

dell’insorgente la parte resistente avrebbe emesso una decisione formale (cfr.

doc. 14).

In

effetti con decisione formale del 9 settembre 2011, confermata dalla decisione

su opposizione del 14 settembre 2011, la Cassa, nel caso dell’assicurato, ha

posto fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 7

settembre 2011 in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, che ha diminuito

il numero delle indennità giornaliere alle quali un assicurato che può

comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi

ha diritto da 400 a 260 (cfr. consid. 2.3.; doc. 15; A).

Contro la

decisione su opposizione del 14 settembre 2011 l’assicurato ha interposto

ricorso dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a 400 indennità

giornaliere come stabilito con comunicazione del 15 settembre 2010 (cfr. doc.

11), invece di 260, in quanto al suo caso andava ancora applicata la previgente

normativa LADI (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che il

termine quadro per la riscossione delle indennità del ricorrente è iniziato nel

mese di settembre 2010, per cui la fattispecie in esame è sorta precedentemente

all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avvenuta il 1° aprile

2011.

La Cassa

ha poi continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli

permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a

versare all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la

disoccupazione fino all'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, del nuovo art. 27

LADI.

In simili

condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale non

va applicata retroattivamente una nuova norma, ad eccezione del caso in cui

esista una disposizione in senso contrario (retroattività propria; cfr. consid.

2.4.), bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento

della modifica della LADI, al quale il nuovo diritto è, di principio,

immediatamente applicabile per il periodo posteriore alla sua entrata in

vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge o delle

relative norme transitorie o dei diritti acquisiti che vi si oppongano

(retroattività impropria, cfr. consid. 2.4.).

2.6. Va ora

stabilito se nel caso di specie trova applicazione il principio generale

dell'ammissibilità della retroattività impropria o si è in presenza di

un'eccezione ai sensi della quale la retroattività impropria è esclusa (cfr.

consid. 2.4.).

Per

costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla

base del suo testo letterale (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1.; DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429

consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più

interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo

in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo

della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende

fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr.

STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1.; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194;

DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301;

DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI

1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF

110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 129 V 283=RAMI

2003 pag. 209 consid. 4.2.; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; STFA del 6 luglio

1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364

consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb,

DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b;

324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55

consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique

VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V

109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.

228 consid. 2b).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid.

3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

Si è poi

confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si

appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una

determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile

lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite

interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una

decisione negativa cosciente del legislatore e meglio un cosiddetto silenzio

qualificato (cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00,

consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

2.7. Il nuovo

art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed esprime il vero senso della

disposizione anche alla luce dei lavori preparatori (cfr. Messaggio concernente

la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3

settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781), non contiene

riferimento alcuno alla retroattività impropria né prevedendola, né

escludendola.

Nemmeno

si è confrontati con una lacuna legislativa, bensì piuttosto con un silenzio

qualificato del legislatore, al quale tale problematica non può essere

sfuggita.

La quarta

revisione della LADI neppure contempla una norma di diritto transitorio che

prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte

prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare

effetti anche successivamente al nuovo diritto.

Va,

inoltre, ricordato che il diritto federale delle assicurazioni sociali non

conosce il diritto acquisito a una prestazione sociale o all'importo di questa,

a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124

V 271 consid. 2 b in fine).

Al

riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 9C_150/2011 del 3 maggio

2011 consid. 3.2., pubblicata in DTF 137 V 162, ha ribadito che le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni

sociali presuppongono una base legale esplicita.

Né la

vecchia, né la nuova LADI includono una norma in tal senso per quanto riguarda

il diritto alle indennità giornaliere, per cui non vi sono diritti acquisiti

che si oppongono alla retroattività impropria.

Quanto

asserito dal ricorrente nello scritto del 7 ottobre 2011 (cfr. doc. VI) non gli

è di ausilio alcuno.

In

effetti nella Circolare “Le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione

della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione” della SECO da lui

allegata al doc. VI figurano le seguenti indicazioni:

"

F. Transizione dal vecchio al nuovo diritto

Per quanto riguarda la transizione dal vecchio al

nuovo diritto, per le persone che hanno aperto il proprio termine quadro prima

del 1° aprile 2011 sono previste le seguenti regole:

· periodo di attesa

tutti gli assicurati

che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 non devono

osservare alcun periodo di attesa supplementare, anche qualora ciò sia previsto

dalla nuova LADI;

· guadagno

assicurato calcolato tenendo conto delle indennità compensative

gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del

1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato tenendo conto

delle indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato

all'inizio del termine quadro. Non vi sarà alcun ricalcolo del guadagno

assicurato;

· non computabilità

di periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico

gli

assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 in base al computo dei periodi di contribuzione accumulati partecipando a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (art. 23 cpv.

3bis) mantengono il diritto a percepire prestazioni dell'AD. Non vi sarà alcun

riesame di tale diritto." (cfr. Doc. B)

Da questa

Circolare non risulta che la nuova LADI abbia contemplato dei diritti acquisiti

relativamente al numero massimo di indennità giornaliere a cui hanno diritto

gli assicurati iscritti in disoccupazione prima del 1° aprile 2011.

In

concreto, pertanto, non essendo realizzata alcuna eccezione, vale il principio

dell'ammissibilità della retroattività impropria.

Di

conseguenza nulla osta all'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011, del

nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella

presente evenienza (per alcuni casi analoghi cfr. DLA 2002 pag. 250 segg. e

STCA 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206,

citate al consid. 2.4.).

2.8. La Cassa, applicando il nuovo

art. 27 LADI, ha stabilito che l’assicurato (nato il 19 novembre 1954) aveva

diritto a 260 indennità giornaliere, avendo più di 25 anni e potendo comprovare

nel termine quadro per il periodo di contribuzione dal 1° settembre 2006 al 31

agosto 2010 (il termine quadro è stato prolungato di due anni in applicazione

dell’art. 9a cpv. 2 LADI, cfr. doc. IV) un periodo di contribuzione di 14 mesi

(cfr. doc. 15; A).

L’insorgente ha censurato

il modo di procedere della parte resistente, asserendo che a torto nel periodo

di contribuzione non sono stati considerati anche i contributi da lui versati

durante lo svolgimento dell’attività indipendente dal 2008 al 2010 (cfr. doc. IV

pag. 1).

Al riguardo va, tuttavia,

osservato che gli indipendenti son esclusi dall’obbligo assicurativo e non

sono, quindi, tenuti a versare contributi all’assicurazione contro la

disoccupazione se non per i loro dipendenti (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LADI).

Finalità dell’assicurazione

contro la disoccupazione è, infatti, quella di garantire

un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di

disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio

imprenditoriale.

E’ vero

che l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed. prevede che chi esercita un’attività

indipendente può assicurarsi facoltativamente.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che esso non è ancora stato concretizzato dal

legislatore (cfr. STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011 consid. 2.5.; D.

Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit

social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. ,110 ).

Ne discende che a ragione

la Cassa, ai fini del computo del periodo di contribuzione, non ha tenuto conto

dei contributi corrisposti dall’assicurato durante l’attività indipendente.

Il ricorrente non ha,

invece, sollevato obiezione alcuna riguardo al numero (14) di mesi di

contribuzione quale dipendente tenuti in considerazione dalla Cassa.

2.9. Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa, in

applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal 1° aprile 2011, ha stabilito che l'assicurato dal 7 settembre 2011 non aveva più diritto alle indennità

giornaliere, avendo esaurito il numero massimo di 260 indennità.

La

decisione su opposizione del 14 settembre 2011 deve, pertanto, essere

confermata.

2.10. L’emanazione del presente

giudizio rende priva di oggetto la domanda dell’assicurato di sospendere

l’esecuzione del provvedimento impugnato e di assumere tutti i

provvedimenti cautelari urgenti atti a reintegrarlo nella riscossione delle

indennità giornaliere di disoccupazione (cfr. STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011

consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del

26 novembre 2009 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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