38.2011.76
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9 gennaio 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2011.76
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TCA
Titolo:
Negato dt ad assegni di formaz.nella prof.di aiuto medico,poiché tale apprend.non migliorerebbe l'idon.al coll. Più di 45 P nella prof.di aiuto medico iscritte al coll. E'il n.di P in AD in un settore che determina la situaz.merc.lavoro in quella prof.e non il fatto che singoli DL cerchino personale
ASSEGNO DI FORMAZIONE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 59 LADI
art. 66 LADI
art. 66a LADI
art. 66b LADI
art. 66c LADI
art. 90a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.76
DC/sc
Lugano
9 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto
2011 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 agosto 2011 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 28 luglio 2011 con la quale ha
negato a RI 1 il diritto ad assegni di formazione nella professione di aiuto
medico, argomentando:
L'URC di __________
ci comunica quanto segue:
"
Anche in sede di opposizione non vengono
indicati elementi sostanziali che possano cambiare la nostra posizione già
espressa precedentemente. Ribadiamo quindi che il progetto di formazione,
tramite il quale l'assicurata vorrebbe conseguire I'AFC quale assistente
medico, non può essere sostenuto dal nostro URC, in quanto la riqualifica
avviene in un settore professionale che non offre particolari opportunità di
collocamento. La formazione non migliora pertanto concretamente le possibilità
di collocamento sul mercato del lavoro rispetto alle professioni in cui
l'assicurata sta già ora cercando una nuova occupazione. "
Rileviamo che il 4 agosto 2011 è avvenuto un
incontro presso quest'ultimo ufficio in presenza del capo ufficio signor __________
e del capo gruppo signor __________. Durante questo incontro
"L'assicurata è altresì stata informata
che a fronte di una riqualifica diversa da quella presentata e rivolta ad altre
professioni che avrebbero potuto dare maggiori garanzie dal punto di vista di
opportunità di lavoro, come ad esempio infermiera dipl. SSS, assistente di
cura, operatrice socio-assistenziale o operatrice sociosanitaria, nelle quali
esiste un concreto fabbisogno di manodopera ed una costante rotazione di
personale, avrebbe potuto anche ottenere il nostro appoggio."
Abbiamo esaminato i dati relativi alla
disoccupazione in Ticino nella professione di assistente di studio medico e
confermano le osservazioni dell'URC di __________. In data 10 agosto 2011,
oltre 40 persone qualificate nella professione aiuto medico/assistente di
studio medico/segretario di studio medico sono iscritte come disoccupate alla
ricerca di un posto di lavoro nel settore. Alla stessa data sono segnalati solo
5 posti vacanti.
La formazione di assistente di studio medico non
migliora quindi sensibilmente le possibilità di collocamento dell'assicurata,
ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione
(LADI) e pertanto gli assegni di formazione non possono essere concessi.
La presente decisione riguarda unicamente la
concessione di assegni di formazione per l'apprendistato di "assistente di
studio medico". Per quanto attiene la richiesta circa altri sostegni
previsti dalla LADI, essa deve essere formulata direttamente all'Ufficio
regionale di colloca mento di Chiasso." (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inviato uno scritto
all'amministrazione, trasmesso per competenza al TCA (doc. II), nel quale
postula il riconoscimento delle prestazioni richieste, sottolineando che:
"
(...)
In allegato vi invio copia del mensile
"Tribuna Medica Ticinese" dell'ordine dei medici del Cantone Ticino
del mese di luglio/agosto 2011 da dove potete evincere le molteplici richieste
per posti vacanti come assistente studio medico.
Questo a ulteriore conferma che la professione di
assistente studio medico offre molti sbocchi futuri concreti, anche in campi
paralleli come per esempio gli ospedali o le case per anziani.
Inoltre le mansioni di assistente studio medico
non si limitano solo a funzioni burocratiche d'ufficio, ma anche a prelievi ed
esami del sangue (laborantine)." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 18 ottobre 2011 l'UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
L'assicurata ha 38 anni e non dispone di una
formazione professionale di base. Dal marzo 2003 all'ottobre 2010 ha lavorato presso diverse ditte svolgendo mansioni d'ufficio. In particolare negli ultimi tre
anni ha lavorato come disponente Import / Export (allegato 4). Possiede un
diploma di segretariato ottenuto nel 2003 presso la Fondazione centro di
perfezionamento commerciale di __________. Le si può comunque riconoscere una
certa difficoltà a trovare in modo rapido e duraturo un posto di lavoro. Un
sostegno dell'assicurazione contro la disoccupazione per migliorare le sue
possibilità di collocamento pare giustificato per motivi inerenti al mercato
del lavoro.
Però l'assicurata richiede un sostegno
finanziario per svolgere un tirocinio triennale e in un settore che non offre
particolari opportunità di collocamento. Le considerazioni circa un mercato del
lavoro non positivo sono basate su quanto registrato nella banca dati Colsta
utilizzata negli Uffici regionali di collocamento per registrare sia le persone
disoccupate alla ricerca di lavoro sia le offerte di lavoro annunciate presso
questi uffici.
La lista di annunci presentati dalla ricorrente
contiene sia offerte di lavoro di studi medici (9) sia annunci di persone alla
ricerca di un posto di lavoro come assistente/segretaria di studio medico (9).
Al 12 ottobre 2011 dalla banca dati Colsta
rileviamo che oltre 45 persone qualificate nella professione di aiuto
medico/assistente di studio medico/segretario di studio medico sono iscritte
come disoccupate alla ricerca di un posto di lavoro nel settore. Oltre 30 di
loro cercano un posto di lavoro al 100%. Alla stessa data nella banca dati
Colsta sono però segnalati solo 4 posti vacanti, di cui 3 al 100%.
Vista la situazione sul mercato del lavoro nel
settore, riteniamo che il tirocinio in questione non permette di migliorare le
possibilità di collocamento dell'assicurata ai sensi della LADI.
Queste motivazioni sono state illustrate nelle
decisioni emesse dal nostro Ufficio (allegati 5 e 7) e nelle prese di posizione
dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ (allegati 2, 8, 9 e 13).
In data 27 settembre 2011, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ci ha confermato che la signora RI 1 non ha
iniziato la formazione quale "assistente di studio medico". La
signora è ancora iscritta presso il loro Ufficio e con il suo consulente URC
stanno vagliando altre misure per favorire il suo collocamento (allegato 12).
Visto quanto sopra, si chiede a codesto lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata in
materia di assegni di formazione per il tirocinio come "Assistente di
studio medico"." (Doc. IV)
RI 1 1.4. Il
3 novembre 2011 la ricorrente ha inviato al TCA uno scritto nel quale si è così
espressa:
"
Con la presente vi sottopongo ancora alcune
prove delle ricerche da parte
dei dottori, di personale con la qualifica Assistente Studio Medico, nella
speranza di ottenere gli aiuti AF per iniziare un apprendistato in questo
settore visto che non ho una qualifica professionale e faccio veramente fatica
a reinserirmi nel mondo del lavoro, purtroppo non avendo neanche la conoscenza
delle lingue nazionali." (Doc. VI)
Il 15
novembre 2011 l'UMA ha rinviato alle considerazioni relative alla situazione
sul mercato del lavoro per assistenti di studio medico formulate nella risposta
di causa (cfr. Doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la
formazione quale assistente di studio medico.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Anche la
quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04
del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i
provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione
(Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione
possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le
condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di
formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per
la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità
di disoccupazione.5
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid.
2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA
C 200/02 e C 201/02 del 5
agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del
Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio
1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4. In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono
regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati
che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale
completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della
loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una
durata massima di tre anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
" 1L’assicurazione
può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai
disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non
dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà
nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati,
autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui
al capoverso 1.
3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma
universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere
un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi
centri di formazione non ricevono assegni di formazione.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente
qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di
formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva,
quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui
all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art.
66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali
condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente
qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di
formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)"
e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e
migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A
proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il
Consiglio federale ha precisato che:
" Art.
66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista
dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel
capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il
capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età
inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi
fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai
Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di
riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il
capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2013, pto 2.1)
L’art.
66c LADI stabilisce che:
"
1Il datore di
lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario
d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza
professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul
salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni
di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un
importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa paga
al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di
formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni
sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro
alla previdenza professionale.3
4Il termine
quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."
Secondo
l’art. 90a OADI:
"
1 Sono
scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole
superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole
superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica,
altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori
svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente
e subordinate alla sovranità cantonale.
2 Se per
la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC),
il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19
aprile 19783 sulla formazione
professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un
attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista
dal diritto cantonale applicabile in materia.4
3 Il
salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione
professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se
l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una
professione affine, il salario è calcolato in base al salario del
corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale
nel ramo economico interessato.5
4 L’importo
massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi
mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni
per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di
mantenimento.
5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione
della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con
l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione
della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro
prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la
formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno
successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione
della prestazione.6
6 …7
7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate
al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato
di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."
A proposito degli assegni
di formazione cfr. DTF 127 V 57; STCA 38.2008.59 del 23 febbraio 2009; STCA
38.2004.34 del 1° marzo 2005.
2.5. Presupposto fondamentale per
poter beneficiare degli assegni è che la formazione intrapresa dall'assicurato
migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Nella Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), in vigore dal gennaio
2008, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03
del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99
dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha
sottolineato in particolare che:
" A22 I
PML si prefiggono di migliorare l'idoneità al collocamento degli
assicurati sul mercato del lavoro.
Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e
all'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, che prendano in
considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell'assicurato.
Come precisato a più riprese dal TFA,
la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve
migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un
possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico,
improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di
cui all'articolo 59 LADI (Bollettino d'informazione dell'UFIAML "Diritto del
lavoro e assicurazione contro la disoccupazione" (DLA) 1985, n. 23). La
partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi
riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento
dell'assicurato."
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente
che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del
lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma
poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta
probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso
particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo
professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze l’Alta
Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato
migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di
cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il
corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr.
Fatti
D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T.,
C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid.
4.1)
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
"
L'aptitude au placement dont il est question à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances
et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif,
c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin
d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi
rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son
Considerandi
aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."
2.6
Nella
presente fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto
l'apprendistato quale assistente di studio medico non migliorerebbe la sua idoneità
al collocamento.
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, spetta
ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in
volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei
singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b
LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5
ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Dopo che
l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale il 17 giugno 2011 ha espresso un preavviso favorevole sulla pertinenza del progetto (cfr. doc. 3), l'URC di __________
ha espresso un preavviso negativo il 20 luglio 2011, così motivato:
"
Il progetto di formazione presentato
dall'assicurata non viene sostenuto dal nostro URC, in quanto la riqualifica
avviene in un settore professionale che non offre particolari possibilità di
collocamento definitivo ed inoltre risulta difficile poter avere già ora
garanzie che al termine della formazione lo stesso DL proceda ad un'assunzione
stabile ed a tempo indeterminato con la PCI." (Doc. 2)
Nella
risposta di causa l’UMA ha poi indicato che il 12 ottobre 2011 vi erano
iscritte per il collocamento più di 45 persone qualificate nella professione di
aiuto medico / assistente di studio medico alla ricerca di un’occupazione al
100.
% (cfr. consid. 1.3).
Preso
atto di questi dati , il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che
ha negato all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista
la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore,
l'apprendistato quale assistente di studio medico non è atto a migliorare
concretamente la sua idoneità al collocamento.
Per costante
giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un
settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella
professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la
constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano
del personale mediante annunci su giornali o riviste.
La
decisione su opposizione del 12 agosto 2011 deve di conseguenza essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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