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Decisione

38.2011.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T.,

C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid.

4.1)

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

"

L'aptitude au placement dont il est question à

l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au

placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les

conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas

particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI

se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a

donc un sens différent.

L'amélioration de l'aptitude au placement doit

pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances

et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif,

c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin

d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi

rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son

Considerandi

aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."

2.6

Nella

presente fattispecie l'UMA ha respinto la richiesta dell'assicurata in quanto

l'apprendistato quale assistente di studio medico non migliorerebbe la sua idoneità

al collocamento.

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, spetta

ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in

volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei

singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b

LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5

ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Dopo che

l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale il 17 giugno 2011 ha espresso un preavviso favorevole sulla pertinenza del progetto (cfr. doc. 3), l'URC di __________

ha espresso un preavviso negativo il 20 luglio 2011, così motivato:

"

Il progetto di formazione presentato

dall'assicurata non viene sostenuto dal nostro URC, in quanto la riqualifica

avviene in un settore professionale che non offre particolari possibilità di

collocamento definitivo ed inoltre risulta difficile poter avere già ora

garanzie che al termine della formazione lo stesso DL proceda ad un'assunzione

stabile ed a tempo indeterminato con la PCI." (Doc. 2)

Nella

risposta di causa l’UMA ha poi indicato che il 12 ottobre 2011 vi erano

iscritte per il collocamento più di 45 persone qualificate nella professione di

aiuto medico / assistente di studio medico alla ricerca di un’occupazione al

100.

% (cfr. consid. 1.3).

Preso

atto di questi dati , il TCA non può che confermare la decisione dell'UMA che

ha negato all'assicurata il diritto agli assegni di formazione in quanto, vista

la difficile situazione del mercato del lavoro in quello specifico settore,

l'apprendistato quale assistente di studio medico non è atto a migliorare

concretamente la sua idoneità al collocamento.

Per costante

giurisprudenza infatti è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un

settore specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella

professione (cfr. STCA 38.2011. 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9) e non la

constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano

del personale mediante annunci su giornali o riviste.

La

decisione su opposizione del 12 agosto 2011 deve di conseguenza essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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