38.2011.78
10gg di sosp.per mancate e insuff.ric.di lavoro negli ultimi 3 mesi di tirocinio prima della disocc.URC non ha verificato se sforzi indicati sui formulari effettiv.svolti.La data delle ric.anteriore a
19 gennaio 2012Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.78
Data decisione, Autorità:
19.01.2012, TCA
Titolo:
10gg di sosp.per mancate e insuff.ric.di lavoro negli ultimi 3 mesi di tirocinio prima della disocc.URC non ha verificato se sforzi indicati sui formulari effettiv.svolti.La data delle ric.anteriore a quella di stampa dei formul.non esclude il compimento delle stesse.Rinvio atti per accertamenti
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.78
rs
Lugano
19 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11
ottobre 2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 12 settembre 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi antecedenti
l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 10).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 (cfr. doc.
11; 12), l’amministrazione, l’11 ottobre 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittale a dieci giorni.
A
sostegno del proprio provvedimento l’URC ha, segnatamente, indicato che:
" (…)
-
Le ricerche di lavoro presentate in allegato
alla “Risposta alla richiesta di giustificazione” del 05.09.2011, non sono
state prese in considerazione in quanto risultano essere tutte ricerche
spontanee (timbri) datate 26.07 – 02.08 – 05.08.2011 e apposte su un nostro formulario
ufficiale stampato e consegnato alla PCI, al nostro sportello, il 08.08. 2011
alle ore 11.03 (sul formulario ci sono pure tre ricerche datate 10.08 – 16.08 e
18.08.2011 considerate ricerche durante il periodo di disoccupazione) e 07.06 –
20.06 – 05.07 – 14.07 – 20.07.2011 su un altro formulario ufficiale stampato e
consegnato alla PCI dalla sua consulente il 11.08. 2011 alle ore 15.37. In
pratica non è possibile che la signora RI 1 si sia recata personalmente presso
Fatti
i datori di lavoro nelle date indicate sui formulari visto che in realtà essi
sono stati stampati alcuni giorni dopo. Per contro, tutta la documentazione
della corrispondenza e-mail, consegnata pure in allegato alla “Risposta alla
richiesta di giustificazione” sopracitata, è datata tra il 15 e il 26.08.2011 e
pertanto è considerata come prova di ricerche svolte durante la disoccupazione
iniziata il 08.08.2011 e non precedentemente.
-
Il 08.09.2011 la signora RI 1 ha consegnato al nostro ufficio una dichiarazione del __________, signor __________, che certifica
che durante il mese di maggio 2011 la società sportiva si era impegnata con lei
nell’aiutarla a trovare un impiego a tempo pieno. Questa dichiarazione,
malgrado sia giunta tardiva (il termine fissato per la Risposta alla richiesta
di giustificazione del 25.08.2011 era il 05.09.2011) è stata considerata, in
sede di riesame, come una ricerca di lavoro effettuata durante il periodo dal
08.05 al 30.05.2011.” (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 l’assicurata, tramite il proprio
rappresentante, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che
l’amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo scritto di
opposizione del 22 settembre 2011 (doc. 12).
Nello
stesso, con cui si chiedeva in particolare l’annullamento della sanzione, era
stato indicato che, contrariamente a quanto asserito dall’URC, la ricorrente, che
aveva postulato le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2011 alla
conclusione della sua formazione, aveva compiuto delle ricerche di impiego
personalmente, già trasmesse all’amministrazione.
Nell’impugnativa
l’insorgente ha, poi, ribadito che non è stato tenuto conto del fatto che dopo
poco più di un mese di disoccupazione ha trovato, in modo del tutto indipendente,
un’occupazione a tempo pieno e per di più fuori Cantone (cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 9
novembre 2011 l’RA 1, per conto della ricorrente, si è nuovamente pronunciato
in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione per insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei
mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1;
DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV
Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato il periodo 8 maggio – 7 agosto 2011
antecedente l’annuncio al collocamento.
A quel
momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,
applicabili in concreto.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:
"
Egli deve fornire tale prova per
ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente
o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il
servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel
contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una
giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di
controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in
occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:
" Il servizio
competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere
un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010;
STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.7. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 - nata nel
1992 - ha svolto il tirocinio di impiegata di commercio con maturità integrata
presso l’Ente __________ dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 4).
Il 1°
luglio 2011 la stessa ha conseguito l’attestato di maturità professionale e il
31 luglio 2011 l’attestato di capacità (cfr. doc. 5; 6).
L’assicurata
gioca, inoltre, a calcio. Dopo essere stata attiva nel __________, nell’agosto 2011 ha esordito nella Lega nazionale A femminile con il __________ (cfr. www.calcio-regionale.ch).
L’8
agosto 2011 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione, dichiarandosi
disponibile per un impiego al 100% (cfr. doc. 1.
Al
momento dell’annuncio per il collocamento la ricorrente, relativamente al
periodo dall’8 maggio al 7 agosto 2011, ha indicato di avere svolto due ricerche di lavoro nel mese di luglio 2011 (cfr. doc. 7).
La
consulente del personale, il 25 agosto 2011, le ha pertanto inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 5
settembre 2011, il fatto di avere intrapreso unicamente due ricerche di impiego
nel lasso di tempo 8 maggio-7 agosto 2011, allegando l’eventuale documentazione
a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Considerandi
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 8).
L’assicurata,
il 5 settembre 2011, ha comunicato quanto segue:
" In
allegato trasmetto tutto quanto da me fatto in questi ultimi 4 mesi per evitare
o abbreviare la disoccupazione. Sono certa di aver effettuato tutto quanto nelle
mie reali possibilità.” (Doc. 9)
Contestualmente
la medesima ha trasmesso all’URC due formulari “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” con indicate 11 ricerche di impiego che
l’assicurata avrebbe compiuto spontaneamente dal 7 giugno al 18 agosto 2011
presso potenziali datori di lavoro, oltre alla copia di corrispondenza effettuata
tramite posta elettronica - datata posteriormente alla metà di agosto 2011 - da
cui emergono i tentativi di un conoscente di aiutarla a reperire un’occupazione
a __________ (cfr. doc. 9).
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
ritenendo che le ricerche spontanee prodotte dall’assicurata il 5 settembre
2011.
non potevano essere prese in considerazione essendo datate precedentemente
all’emissione del formulario ufficiale, con decisione formale del 12 settembre
2011.
l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici
giorni (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 l’URC, dopo aver considerato
valida, benché fosse stata prodotta tardivamente l’8 settembre 2011, un’ulteriore
ricerca di lavoro sulla base di quanto dichiarato da __________ del __________,
e meglio che quando nel maggio 2011 hanno parlato con la ricorrente per un suo
passaggio nel __________, si sono impegnati a trovarle un posto di lavoro a
tempo pieno (cfr. doc. 16), ha poi ridotto la sanzione a dieci giorni (cfr.
doc. A; consid. 1.2.).
2.8
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere
delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale
anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di principio relativa alle
ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio,
(cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di
tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA
ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di
lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag.
19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto
espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione
professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica
all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà
successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata
abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non
contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio
dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di
apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di
regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione
professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
Va,
inoltre, rilevato che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha
stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1°
ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami
finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto
e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal
12.
al 30 settembre 2008.
La
sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30
settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al
reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.
Al riguardo
cfr. pure STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011.
2.9
In concreto
l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurata
nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011, lasso di tempo corrispondente al periodo
antecedente l’iscrizione in disoccupazione dell’8 settembre 2011 (cfr. doc.
2.7
).
L’URC, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente nello scritto del 9 novembre 2011 (cfr.
doc. V), ha considerato che la stessa, dall’8 al 31 maggio 2011 ha svolto una valida ricerca di lavoro tramite __________ del __________ (cfr. consid. 2.7.;
doc. 16; A).
L’amministrazione
ha poi ritenuto che nel mese di luglio 2011 l’insorgente ha compiuto due sforzi
volti al reperimento di un’occupazione, e meglio il 7 luglio 2011 presso __________
e il 19 luglio 2011 presso __________ sempre a __________ (cfr. doc. 7; 10; A).
L’URC è,
invece, del parere che l’assicurata non abbia effettuato alcuna ricerca di
impiego nel mese di giugno 2011 e dal 1° al 7 agosto 2011 (cfr. doc. A pag. 3).
L’insorgente,
sin dal 5 settembre 2011, quando ha risposto alla richiesta di giustificazione
del 25 agosto 2011 (cfr. doc. 8), ha sempre asserito di avere intrapreso molte
più ricerche di quelle tenute in considerazione dall’URC.
A tale
proposito l’assicurata, nella risposta alla richiesta di giustificazione, ha trasmesso
due formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con
i nominativi di potenziali datori di lavoro presso i quali si sarebbe
spontaneamente proposta per un’occupazione e le relative firme, nonché copia di
corrispondenza avvenuta tramite posta elettronica da cui emergono i tentativi
di un conoscente di reperirle un impiego a __________ (cfr. doc. 9).
La
medesima, nell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione del 12
settembre 2011 (cfr. doc. 12; 10), ha ribadito di avere effettuato le ricerche
di lavoro di cui ai moduli forniti all’amministrazione il 5 settembre 2011.
Anche
nell’atto ricorsuale l’insorgente, indicando che l’URC non ha tenuto in debita
considerazione quanto asserito nell’opposizione, ha implicitamente fatto valere
di avere compiuto un numero di ricerche maggiore di quello ritenuto
dall’amministrazione (cfr doc. I).
2.10
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che
l’amministrazione, a ragione, non ha tenuto conto dei messaggi di posta
elettronica allegati, il 5 settembre 2011, alla risposta alla Richiesta di
giustificazione.
In
effetti gli stessi riguardano gli sforzi intrapresi da __________ al fine di
trovare un impiego all’insorgente risalenti a un periodo successivo all’inizio
della disoccupazione, e meglio essi sono stati effettuati tra il 15 agosto e il
26.
agosto 2011 (cfr. doc. 9).
Pertanto
tali ricerche non rientrano nel periodo in esame, ossia quello dall’8 maggio al
7.
agosto 2011 precedente l’iscrizione in disoccupazione.
Il fatto
che uno di questi tentativi abbia permesso alla ricorrente di reperire
un’occupazione al 90% a tempo determinato dal 20 settembre 2011 al 30 giugno 2012
presso la ____________________ di __________ (cfr. doc. 9; 14) e di, quindi,
uscire dalla disoccupazione meno di un mese e mezzo dopo la sua iscrizione
(cfr. doc. 3) si rivela in casu ininfluente ai fini dell’esito della presente
vertenza.
Al
riguardo va osservato che ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999
pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre 2005 consid. 3) la durata della
sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla
durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del
rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi
al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con
la necessaria intensità.
2.11
Questa Corte
evidenzia, poi, che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61
lett. c LPGA; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR
1995.
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263;
DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del
giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
" (…)
4.1.1
Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.
).”
Proprio
sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre
1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni
concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano
vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,
appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
Nel caso
giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche
allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni
dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato
non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli
sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle
indicazioni alla Commissione.
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.
(3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna
1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va,
inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del
21.
marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro
una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui
gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori
accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito
di aver compiuto.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise
in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,
omettendo di fornire indicazioni verificabili.
Contestualmente il TFA ha,
infatti, rilevato:
" (…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
2.12
Nel
caso di specie, come visto sopra, l’assicurata, fin dal momento in cui, il 5
settembre 2011, ha risposto alla Richiesta di giustificazione inviatale dalla
propria collocatrice, ha indicato su due formulari “Prove degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” i nominativi di potenziali datori di
lavoro presso i quali avrebbe postulato in modo spontaneo per un posto di impiego
(cfr. doc. 9).
Del resto l’insorgente ha
fornito pure le firme dei potenziali datori di lavoro interpellati, in
particolare di __________ - __________, del Garage __________ di __________, di
__________ - __________ di __________, di __________ - __________, della __________
Assicurazione Agenzia generale di __________, dell’Hotel e Ristorante __________,
della __________ Impresa di costruzioni Sagl di __________, della __________ e
del Bar __________ (cfr. doc. 9).
Soltanto la ricerca presso
la Cassa Disoccupazione __________ di __________ risulta priva di firma (cfr.
doc. 9).
La ricorrente ha ribadito
di aver compiuto le ricerche di lavoro di cui ai formulari allegati alla risposta
alla Richiesta di giustificazione del 5 settembre 2011 anche nell’opposizione e
nell’atto ricorsuale (cfr. consid. 12; I).
L’URC, relativamente agli
sforzi indicati sui due moduli trasmessi il 5 settembre 2011, ha precisato che non possono essere tenuti in considerazione, in quanto, da un lato, le
relative date sono anteriori alla data di stampa dei formulari.
Dall’altro, le ricerche
presso __________, Bar __________ e Cassa __________ del 10, 16,
rispettivamente 18 agosto 2011 risalgono al periodo di disoccupazione e non
concernono, dunque il lasso di tempo prima dell’iscrizione per il collocamento
(cfr. doc. A).
A quest’ultimo proposito
va, in effetti, osservato che la tre ricerche di lavoro presso __________, Bar __________
e Cassa __________ non possono in ogni caso essere considerate ai fini della presente
causa, in quanto riguardano un periodo posteriore a quello in esame (8 maggio –
7.
agosto 2011).
Per quanto attiene alle
date (7 e 20 giugno 2011; 5, 14, 20 e 26 luglio 2011; 2, 5 e 10 agosto 2011)
degli ulteriori sforzi indicati dall’assicurata, giova rilevare che è vero che
accanto agli stessi sono state menzionate delle date anteriori alla data di
stampa dei due formulari, 8 e 11 agosto 2011 (cfr. doc. 9).
E’ altrettanto vero, però,
che ciò non implica una loro non validità a prescindere da qualsiasi verifica.
Non è possibile escludere
che l’assicurata abbia effettuato delle ricerche di impiego spontanee precedentemente
alla disoccupazione e, una volta ricevuta la Richiesta di giustificazione del
25.
agosto 2011 e la relativa domanda di comprovare gli sforzi intrapresi prima
dell’annuncio al collocamento, abbia utilizzato i formulari consegnatile dopo
l’iscrizione in disoccupazione per attestare le proprie ricerche compiute prima
dell’8 agosto 2011
Al riguardo è utile
evidenziare che l’Alta Corte con un giudizio del 14 dicembre 1999, pubblicato
in DLA 2000 N. 25 pag. 118, ha stabilito che la presentazione successiva in
sede ricorsuale di giustificativi troppo vaghi in relazione al compimento di
ricerche di impiego non consentiva in quel caso di fornire le prove necessarie,
per cui, in virtù del principio dell’officialità, occorreva procedere a un
esame supplementare.
La nostra Massima Istanza
ha così argomentato la propria decisione:
" (…)
b) Ces imprécisions et incertitudes ne permettaient toutefois pas
à la commission de recours d’écarter d’emblée les preuves proposées, en se
bornant à considérer, comme elle l’a fait, que “les attestations postérieures
des employeurs ne sauraient constituer une preuve que l’assuré a effectivement
passé chez eux au mois de décembre 1998 afin de leur demander du travail”. La
commission devait établir d’office les faits (art. 103 al. 4 LACI), par exemple
en entendant les employeurs qui ont délivré les attestations en question, afin
de pouvoir se prononce sur la quantité et la qualité des recherches invoquées
par le recourant (voir ATF 124 V 231 consid. 4° et les références). Dans ces conditions,
il convient de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils complètent
l’instruction et - moyennant respect du droit d’être entendu de l’assuré (cf.
ATF 122 V 37 consid. 2c in fine) - se prononcent à nouveau sur la suspension
litigieuse du droit à l’indemnité, en application de l’art. 30 al. 1 let. C
LACI.”
L’URC, in concreto,
nonostante l’assicurata non si fosse limitata a delle indicazioni generiche,
bensì avesse comunque fornito i nominativi dei potenziali datori di lavoro
interpellati con le relative firme non ha proceduto a esperire degli
accertamenti volti a verificare se effettivamente la ricorrente avesse compiuto,
nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 ulteriori ricerche di lavoro rispetto a
quelle riconosciute dalla stessa, ad esempio interpellando le persone citate
dall’insorgente (cfr. DLA 2000 pag. 123 consid. 3b).
Inoltre e soprattutto,
l’URC nemmeno ha invitato l’assicurata a produrre, sulla base di quanto dalla
medesima allegato il 5 settembre 2011, delle attestazioni da parte delle
persone contattate dal 7 giugno al 10 agosto 2011 (cfr. doc. 9) al fine di
reperire una nuova occupazione, ma si è limitato a emettere, il 12 settembre
2011, una decisione di sospensione (cfr. doc. 10).
Al riguardo il TF, in una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009, già menzionata e relativa a un caso in
cui a un assicurato è stato negato il diritto alle indennità per insolvenza per
il mese di febbraio 2007, in quanto fino al 12 febbraio 2007 è stato presidente
del CdA con diritto di firma individuale iscritto a RC della SA in cui
lavorava, ha stabilito che:
" (…) Der Beschwerdeführer führte in seiner Eingabe ans kantonale
Gericht zu seinen Funktionen ab 1. Januar 2007 unter anderem aus, dass er zwar
mit Wirkung ab 1. Januar 2007 einen neuen Arbeitsvertrag erhalten habe, in
welchem er als Leiter Finanzen, Administration und Vertrieb bezeichnet werde.
Allerdings habe ihm die Geschäftsführung Ende Januar 2007 keinen Zugang mehr zu
Buchhaltungs- und Bankunterlagen gewährt und die Bank sei am 3. Februar 2007
angewiesen worden, ihm keine Auskunft über den Kontostand mehr zu erteilen.
Seine Tätigkeit habe sich von diesem Moment an nur noch auf die Anfertigung von
Planungsrechnungen erstreckt und er habe überhaupt keine Chance gehabt, die
Verantwortung über den Bereich Finanzen auszuüben. Entgegen der Annahme der
Kasse sei zudem mit Blick auf die Tatsache, dass andere Mitarbeiter der
P.________ AG Zusagen für Gehaltserhöhungen und Prämien erhalten hätten und er
sich im Gegensatz dazu im Jahr 2007 mit einem gleichbleibenden Gehalt habe
begnügen müssen, durchaus von einer Lohnminderung (zufolge Rückstufung seiner
Stellung im Betrieb) auszugehen. Diese Vorbringen sind rechtserheblich, weil
sie Anhaltspunkte für eine ab Januar 2007, allenfalls auch erst ab Februar
2007, fehlende Möglichkeit der Einflussnahme auf die Entscheide der ehemaligen
Arbeitgeberin liefern. Unter diesen Umständen wäre das kantonale Gericht kraft
des Untersuchungsgrundsatzes gehalten gewesen, Abklärungen zur Stellung des
Beschwerdeführers im Betrieb während der vorliegend relevanten Zeit (Januar und
Februar 2007) zu treffen und zusätzliche Akten beizuziehen. Dies drängte sich
umso mehr auf, als die Kasse ihre neue Begründung im Einspracheentscheid einzig
auf den Arbeitsvertrag vom 14. Dezember 2006, das (Kurz-)Protokoll der
Verwaltungsratssitzung der P.________ AG vom 14. Dezember 2006, das
(halbseitige) Informationsblatt der Geschäftsleitung der P.________ AG an die
Aktionäre vom 8. Januar 2007, das Lohnblatt Februar 2007 sowie den durch die
ehemalige Arbeitgeberin ausgestellten Lohnausweis für das Jahr 2007 stützte,
obwohl sie bei dieser spärlichen Aktenlage mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG
gehalten gewesen wäre, bereits vor Erlass des Einspracheentscheides die
zusätzlich erforderlichen Auskünfte einzuholen. Es kann der Vorinstanz nicht
beigepflichtet werden, dass der Beschwerdeführer die Folgen der Beweislosigkeit
zu tragen habe, weil er seiner Mitwirkungspflicht im kantonalen
Beschwerdeverfahren nicht nachgekommen sei. Von einer Verletzung seiner
Mitwirkungspflicht könnte allenfalls ausgegangen werden, wenn er der
Aufforderung der Vorinstanz, weitere Unterlagen beizubringen, nicht
nachgekommen wäre. Die Möglichkeit zur Untermauerung seiner Angaben in der
Beschwerdeschrift durch Einreichung zusätzlicher Aktenstücke oder Nennung
weiterer Beweismittel wurde ihm aber gar nicht eingeräumt. Dieses Versäumnis
stellt eine Verletzung der Pflicht des kantonalen Gerichts zur Feststellung des
Sachverhaltes von Amtes wegen nach dem Untersuchungsgrundsatz und damit
einen Verstoss gegen eine wesentliche Verfahrensvorschrift im Sinne von Art.
105.
Abs. 2 BGG dar (E. 4.1.2 hiervor).“ (La sottolineatura è del redattore)
Ne
discende che in casu l’URC ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1
LPGA.
2.13
Alla luce di
quanto appena esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché
disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurata, accertamenti
più approfonditi riguardo al compimento o meno di ulteriori ricerche oltre a
quelle già considerate dall’amministrazione, anche avvalendosi della collaborazione
della ricorrente.
Sulla scorta delle
relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul
principio di sospendere l’assicurata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e, in
secondo luogo, valutate le ricerche di lavoro effettivamente compiute sia dal
profilo quantitativo che qualitativo, sull’entità della sanzione.
In proposito occorre anticipare
che, anche qualora dagli esiti degli accertamenti che esperirà
l’amministrazione dovesse risultare che l’assicurata ha effettivamente compiuto
nelle date menzionate tutte le ricerche di lavoro da lei indicate il 5
settembre 2011, la medesima non potrà essere esentata da una sospensione ai
sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Infatti nel periodo 8 – 31
maggio 2011 la ricorrente ha in ogni caso intrapreso un unico sforzo al fine di
reperire un’occupazione tramite __________ (cfr. consid. 2.9.; doc. 9).
Inoltre
nel mese di giugno 2011 l’insorgente ha indicato di avere effettuato al massimo
due ricerche di impiego (cfr. doc. 9).
Tale
numero di ricerche mensili risulta chiaramente insufficiente dal profilo
quantitativo (cfr. consid. 2.5.).
2.14
L'assicurata,
parzialmente vincente in causa, rappresentata da un sindacato, ha diritto
all'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC
verserà all’assicurata l’importo di fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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