38.2011.79
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27 febbraio 2012Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2011.79
Data decisione, Autorità:
27.02.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_286/2012, 11.05.2012
Titolo:
Ass.chiesto IG durante tutto un POT benché fine del dt.Tuttavia non errata info da parte dell'URC circa il periodo di indennizz.(per un caso diverso cfr.STCA 38.2007.79) o della Cassa.Ass.non può beneficiare di ID ex art.27LPGA. Cassa neppure agito illecit. Escluso pure risarcim.danno ex art.78LPGA
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
LADI
art. 82a LADI
art. 27 LPGA
art. 78 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.79
DC/sc
Lugano
27 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2010.82 del 14 febbraio 2011 il TCA ha dichiarato irricevibile un
"ricorso" inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2010 ed ha trasmesso gli
atti alla Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) per emettere una
decisione formale riguardo alle pretese fatte valere dall'assicurata per il
periodo settembre-ottobre 2009.
1.2. Il 14
settembre 2011 la Cassa ha confermato la decisione 5 aprile 2011 con la quale
ha negato che siano dati i presupposti per risarcire un danno all'assicurata
(cfr. doc. A).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede di poter ottenere le indennità giornaliere durante tutto il
programma d'occupazione da lei frequentato (e cioè anche dal 21 settembre al 31
ottobre 2009) sulla base dell'art. 27 LPGA e rileva:
"
(…)
Parte di questa controversia è già nota a questa
lodevole Corte sulla quale si era pronunciata in data 14 febbraio 2011 (incarto
n. 38.2010.82). Non mi dilungo quindi sui contenuti della vertenza che possono
essere riassunti in questo modo: nonostante la scadenza del termine per la
riscossione delle indennità di disoccupazione fosse giunta a scadenza il 21
settembre 2009, ho continuato a svolgere un programma occupazionale fino alle
fine di ottobre 2009, su indicazioni della signora __________. La Cassa
disoccupazione ritiene che per quel periodo io non abbia diritto ad alcuna
indennità perchè il termine per la riscossione delle indennità di
disoccupazione mi erano chiari e quindi avrei dovuto terminare il programma
occupazionale il 21 settembre 2009.
L'art. 78 LPGA stabilisce al cpv. 1 che "gli
enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori
rispondo, in qualità di garanti degli organi d'esecuzione delle assicurazioni
sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi di esecuzione o dei loro funzionari".
Come ho già avuto modo di riferire, non mi sarei
mai sognata di continuare un programma occupazionale se avessi saputo che non
mi sarebbe stata corrisposta alcuna indennità. Ho continuato quel programma in
totale buona fede – e non nego certo che mi era stato comunicato per iscritto
dall'CO 1 che il termine giungeva a scadenza il 21 settembre 2009 – perché la
signora __________ mi aveva assicurato che potevo portarlo a termine.
Conformemente dunque alla giurisprudenza citata
da questa lodevole Corte (38.2007.79), rivendico il diritto di ulteriori
indennità sulla base dell'art. 27 LPGA, in quanto anche la sottoscritta, in
totale buona fede, ha semplicemente seguito le indicazioni di una funzionaria
la quale mi ha garantito che potevo continuare il programma occupazionale fino
alla sua scadenza.
Se quelle indicazioni erano errate, non è
corretto che sia la sottoscritta a subire le conseguenze di indicazioni
sbagliate. Siccome mi era noto che il 21 settembre 2009 giungeva a scadenza il
mio diritto a percepire indennità di disoccupazione, non mi sarebbe mai passato
per la mente di continuare un programma occupazionale per pure spirito di
volontariato, visto che comunque di quelle indennità ne avevo bisogno. Se l'ho
fatto è perchè mi sono fidato di chi mi ha fornito delle informazioni poi
rivelatesi non corrette." (doc. I )
1.4. Nella sua
risposta del 21 novembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc.
VI).
1.5. Il 7
dicembre 2011 la ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
Mi sembra tuttavia importante sottolineare che la
cassa disoccupazione non è in grado di confutare quanto da me sostenuto, in
particolare per quanto concerne le informazioni che mi sono state fornite dalla
signora __________ la quale afferma esclusivamente che le "sembra strano
il fatto di aver indicato all'assicurata di continuare il programma
occupazionale in quanto, di principio, indica agli assicurati, in caso vengano
poste domande relative alla concessione di misure, di rivolgersi direttamente
al proprio consulente URC". Da parte mia posso solo ancora confermare che,
senza una conferma da parte degli organi responsabili, non avrei mai continuato
il programma occupazionale, sapendo che il mio diritto alle indennità era
venuto meno e che quindi non avrei percepito alcuna indennità. Non ho quindi
continuato il programma occupazionale per pure spirito volontaristico."
(doc. VIII)
Il 16
dicembre 2011 la Cassa ha ribadito di avere correttamente informato la
ricorrente (cfr. doc. X).
1.6. Su richiesta
del TCA il 25 gennaio 2012 la Cassa ha prodotto i conteggi relativi al
versamento delle indennità di disoccupazione nei mesi di luglio e agosto 2009
(cfr. doc. XII, XII 1 e XII 2) e il 1° febbraio 2012 l’assicurata ha prodotto
(cfr. doc. XIV) i conteggi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e
ottobre 2009 (cfr. doc. B1-B4).
in
diritto
2.1. L'art. 78
LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto
pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in
qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni
sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che
"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".
L'art.
82a LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli
assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa
competente; quest'ultima statuisce mediante decisione".
L'art.
82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona
lesa non presenta la sua domanda entro una anno a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto
pregiudizievole".
In
materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di
opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di
disoccupazione è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009
p. 994; B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schultess 2006 pag. 698).
A
proposito dell'art. 78 LPGA, in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 76 (78)
l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
3.2 Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social
répond du dommage causé illicitement à un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond
en substance à celui de l'art. 2 LREC)
suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme
protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs
(consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée
être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu
(vie, santé ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation
d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques
(patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces
intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de
fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la
violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte
illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de
prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve
dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions
déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les
arrêts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une
responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180)."
Le
condizioni della responsabilità secondo l'art. 78 LPGA sono così illustrate da
B. Rubin (Assurance-chômage, Ed. Schulthess 2006 pag. 690-692):
"
8.12.2 Conditions de la responsabilité
Les conditions. - Les
conditions de la responsabilité ont trait à l'auteur de l'acte illicite, dans
des circonstances précises. Elles se rapportent également à l'accomplissement
de certaines tâches. Elles impliquent
un acte illicite, une faute ou une négligence, un dommage et un rapport de
causalité adéquate.
Les personnes qui revendiquent la réparation d'un
dommage supportent le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions de
la responsabilité.
Auteur du dommage, circonstances de la commission
de l 'acte. - Tout d' abord, le dommage doit être causé par
un organe d' exécution de la LACI. Tombent dans le champ d'application des
règles sur la responsabilité étudiées dans ce contexte les actes accomplis par
les employés des organes précités dans l'exercice de leurs fonctions ou de
leurs tâches (art. 3 al. 1 LRCF,
applicable par analogie [art. 78 al. 4 LPGA]). Il en va de même pour les actes que les tiers peuvent
considérer raisonnablement comme relevant d'un tel exercice.
Par contre, lorsqu'un employé outrepasse
manifestement ses attributions, seule sa responsabilité privée (responsabilité
pour faute) peut, le cas échéant, être
engagée. Dans cette dernière éventualité, son activité n'est pas soumise aux
dispositions visées ici. Il faut donc toujours déterminer si l'acte illicite
reproché à l'agent comporte un caractère de puissance publique. En revanche,
peu importe si l'acte incriminé correspond à son cahier des charges.
Accomplissement de tâches qui découlent de la LACI. - Les dispositions sur la responsabilité passées en revue dans la présente
subdivision ne s'appliquent qu'aux actes qui relèvent du droit public de
l'assurance-chômage fédérale. Il peut en effet arriver que des employés des
organes d'exécution de la LACI effectuent des actes qui ne relèvent pas de
l'exécution de cette législation.
Acte illicite. - La
responsabilité n'est engagée que si un acte illicite a été commis. Un tel acte
suppose la violation d'une règle de droit (action aussi bien qu'abstention). De plus, il ne faut considérer qu'un
acte est illicite que si la règle avait pour but de protéger la personne
concernée ou ses biens (la législation sur l'assurance-chômage peut viser aussi bien la protection de l'assuré que celle de
l'assurance elle-même). Enfin, la
violation doit porter atteinte aux intérêts juridiquement protégés du lésé. Par exemple, le versement erroné de
prestations est un acte illicite
(responsabilité à l'égard de la Confédération), tout comme la violation de
l'obligation de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA (responsabilité envers
les assurés).
Le comportement d'un fonctionnaire est illicite
lorsqu'il viole des injonctions destinées à protéger le bien lésé. Toute
illégalité ne peut cependant pas être
qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à une action matérielle illégale, mais à une
décision administrative. C'est ainsi que l'interprétation soutenable d'une notion juridique imprécise ne
doit pas être assimilée à la
commission d'un acte illicite pour le seul motif qu'un tribunal a contredit
cette interprétation. Il en irait autrement en cas d'illégalité grave,
d'appréciation arbitraire, d'ignorance de la jurisprudence bien établie, de
lacunes dans l'établissement des faits ou d'actes malveillants.
Enfin, l'art. 12 LRCF, applicable par renvoi (art.
78 al. 4 LPGA), indique en substance que lorsqu'un acte éventuellement illicite
a force de chose jugée, il est considéré comme licite. Une personne
effectivement lésée ne saurait dès lors faire valoir avec succès
l'indemnisation de son dommage si elle a négligé d'utiliser les voies de droit
attachées à la décision erronée. Autrement dit, un demandeur ne peut pas
remettre en discussion, par le biais d'une action en responsabilité, des points
qui ont été définitivement jugés dans un arrêt qui est doté de la force et de l'autorité de chose jugée. Les principes précités
s'appliquent sans doute aussi aux décisions administratives demeurées inattaquées.
Faute. - L'acte illicite
doit avoir été commis intentionnellement ou par négligence. Dans certains cas,
ce n'est qu'à partir de la négligence grave 2098 que la responsabilité peut être engagée (ch. 8.12.1). Une libération est
possible en cas de faute légère (v. l'art. 115 al. 1 OACI ; v. cependant l'al.
3 de cette disposition).
Dommage. - Le dommage représente
la différence entre la valeur d'un patrimoine à un moment de référence et la
valeur qu'il aurait eu si l'acte illicite n'avait pas été commis. Un tort moral
ne sera retenu qu'exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves.
Rapport de causalité adéquate. - Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l'acte
illicite et le dommage causé. Un fait est la cause adéquate d'un dommage
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la
vie, il était propre à entrainer et parait avoir favorisé effectivement (et non
par ricochet) le résultat qui s'est produit2099. Cela étant, le rapport de
causalité peut être interrompu en cas
de faute du lésé (omission de collaborer), d'intervention d'un tiers ou de
force majeure. Le lésé devra, dans ces cas de figure, accepter la diminution du
dédommagement, voire y renoncer (art. 4 LRCF, applicable par analogie [art. 78
al. 4 LPGA]).
Une faute ne peut ainsi être imputée au seul organe d'exécution lorsqu'il demande formellement
un avis juridique à l'autorité de surveillance et qu'un dommage résulte de
l'inaction de l'organe d'exécution consécutif au fait que l'autorité de
surveillance a tardé à donner le renseignement
sollicité."
2.2. In una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(...)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est
subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée
ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires
en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de
responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11
LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich
2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un
tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux
autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il
appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et
pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil
national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En
matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les
demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par
voie de décision. (...)"
In una
sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA, nel caso di un assicurato che,
come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma d'occupazione
dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di
disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla
base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla
responsabilità.
In quel
caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurato il
diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di
occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.
In
quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Questo Tribunale constata che, sulla base delle
indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il
diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di
frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare
al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato,
senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative
all'intero periodo.
Egli deve pertanto venire tutelato nella sua
buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.
A nulla di diverso può portare la circostanza che
dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che,
a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc.
36).
Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa
della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che
si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato
ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che
frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione
di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.
(…)
La buona fede dell'assicurato è stata peraltro
riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla
conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J
dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese dell'assicurato,
di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce dell'art. 85h
LADI.").
X, a causa della non corretta informazione ha
preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.
In particolare egli ha avuto delle spese che non
gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa
senza ricevere nessun compenso.
Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla
qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso
pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi
avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto
lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.
Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia
di assunzione al termine del corso.
(…)
Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che
costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e
il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di
occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:
" A
differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a
offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a
riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di
formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze
professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle
lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che
permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere
autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione
professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).
La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto
segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:
" Al termine
dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono
indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del
redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il
periodo in questione."
Analoghi termini figurano al punto I11 a
proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:
" Al termine
del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un
attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le
capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."
Inoltre, sia partecipando ad uno stage di
formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene
l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.
Viste le caratteristiche del "corso pratico
in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di
trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr.
Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che
concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.
Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha
formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni
soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era
assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).
In realtà, come risulta dallo scritto del 18
dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto
le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.
Alla luce di quanto appena esposto, secondo
questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le
prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di
400 indennità.
È vero che alla base di questo obbligo vi è una
disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza
non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla
Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha
correttamente indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la
Cassa di disoccupazione.
Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione
rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato
al ricorrente.
Al riguardo la Circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia
(SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già
contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:
" Se invece è
evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del
suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del
provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o
dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la
decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà
notificata al servizio competente." (…)"
In un
sentenza 8C-26/2011 del 31 maggio 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV Nr.13 e in
DLA 2011 Nr.18 pag.311 il Tribunale federale ha stabilito che se il periodo di
contribuzione minimo non è adempiuto, in caso di carente informazione da parte
dell’amministrazione non è possibile riconoscere comunque il diritto
all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA. In tale ipotesi
la Cassa di disoccupazione deve invece risarcire il danno sulla base dell’art.
78 LPGA.
Al
riguardo l’Alta Corte ha rilevato :
"
6.3.1 Da kein Grund für die Annahme besteht,
dass der Beschwerdegegner sich in Kenntnis der Rechtslage nicht rechtzeitig zum
Leistungsbezug beim zuständigen deutschen Arbeitslosenversicherungsträger
gemeldet hätte (zu den diesbezüglich geltenden Beweisgradmodalitäten: Urteile
8C_475/2009 vom 22. Februar 2010 E. 5.3, in: SVR 2010 UV Nr. 28 S. 113, und
8C_784/2008 vom 11. September 2009 E. 5.3, nicht publ. in: BGE 135 V 412, aber
in: SVR 2010 UV Nr. 2 S. 7), ist ihm aus der unterlassenen Aufklärung seitens
der Behörden somit hinsichtlich des Zeitraums bis 22. April 2009 ein nicht mehr
behebbarer Rechtsnachteil in Form entgangener deutscher
Arbeitslosenversicherungsleistungen erwachsen. Mit dem kantonalen Gericht sind
sodann auch die übrigen vertrauensschutzrechtlichen Voraussetzungen als erfüllt
anzusehen (vgl. zur Bejahung der Beratungspflichtverletzung bezüglich
Rechtslage gemäss FZA ferner: Urteil 8C_475/2009 vom 22. Februar 2010, in: SVR
2010 UV Nr. 28 S. 113), sodass der Beschwerdegegner so zu stellen ist, wie wenn
er die korrekte Auskunft erhalten hätte.
6.3.2 Auf Grund der unterjährigen Beitragszeit
wären indessen auch diesfalls keine Leistungen gestützt auf das AVIG
auszurichten gewesen. Ist eine den gesetzgeberischen
Zielen des Erlasses entsprechende - auf dem Wege des öffentlich-rechtlichen
Vertrauensschutzes nicht herbeizuführende - Rechtsfolge aber ausgeschlossen,
erweist sich die vorinstanzliche Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdegegner
abweichend von der bis Ende Mai 2009 geltenden Rechtslage so zu stellen sei,
als habe er die erforderliche zwölfmonatige Beitragszeit in der Schweiz
absolviert, und die Arbeitslosenkasse nach Prüfung der anderweitigen
Anspruchserfordernisse erneut über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
ab 12. März 2009 zu befinden habe, als bundesrechtswidrig. Vielmehr drängt es
sich auf, den durch die verspätete Anmeldung bei der deutschen
Arbeitslosenversicherung entstandenen Nachteil durch Gewährung von
Schadenersatz im Sinne von Art. 78 ATSG auszugleichen (zur Frage der
Rechtsfolge: siehe Meyer, a.a.O., S. 15 f. mit Hinweis auf Béatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, S. 128 f. und 140 ff.; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 12 zu Art. 78 ATSG). Obgleich das
Verantwortlichkeitsverfahren nach Art. 78 ATSG in casu nicht durchgeführt wurde
(dazu im Detail Kieser, a.a.O., N. 39 ff. zu Art. 78 ATSG), rechtfertigt es
sich auf Grund der Umstände, dem Beschwerdegegner, welcher anlässlich seiner
kantonalen Beschwerdeeingabe eventualiter um Ausrichtung eines - in masslicher
Hinsicht unbestritten gebliebenen - Betrages für entgangene deutsche
Arbeitslosentaggelder in Höhe von EUR 1069.70 bzw. Fr. 1621.65 ersucht hatte,
ohne Weiterungen eine Entschädigung in entsprechendem Umfang zuzuerkennen. Zum
einen entspricht die prozessuale Verfahrensweise (vorbehältlich des Einspracheverfahrens
[Art. 78 Abs. 4 Satz 2 ATSG] sowie der im letztinstanzlichen Prozess geltenden
Streitwertbegrenzung [Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; BGE 134 V 138 E. 1.2.2 S. 141 f. mit Hinweisen]) samt zuständiger verfügender Behörde (Arbeitslosenkasse [bei der gemäss Art.
82a AVIG auch Ersatzansprüche von Versicherten und Dritten nach Art. 78 ATSG
geltend zu machen sind]) der bereits durchexerzierten Leistungsstreitigkeit.
Ferner sind die Haftungsvoraussetzungen (Schaden der versicherten oder einer
Drittperson, Zufügung desselben im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich
geordneten Aufgabe, Widerrechtlichkeit [vorliegend Verletzung der in Art. 27
ATSG verankerten Beratungspflicht; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 29 in fine zu Art. 78 ATSG] und Kausalzusammenhang) im Lichte der vorstehenden Erwägungen -
einschliesslich der nach Art. 82a Abs. 2 AVIG einzuhaltenden Fristen - ohne
weiteres zu bejahen. Nichts anderes ergibt sich zudem aus den auf
letztinstanzliche Gehörsgewährung hin eingegangenen Stellungnahmen der Parteien”
2.3. Nella
presente fattispecie il 6 maggio 2009 il consulente del personale __________,
allora attivo presso l'URC di __________, ha assegnato a RI 1 un programma
d'occupazione temporanea presso __________ di __________ per il periodo dal 1°
maggio al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 77).
Fra gli atti dell'incarto
figura inoltre una lettera inviata dalla Cassa all'assicurata il 7 luglio 2009,
del seguente tenore:
" Dal
1° luglio 2003 è entrata in vigore la nuova legge sull'Assicurazione contro la
disoccupazione (LADI).
In data 01.11.2007 la nostra Cassa ha aperto un periodo quadro di
due anni (inizio 01.11.2007 fine 31.10.2009) con il diritto alla riscossione di
400 indennità giornaliere di disoccupazione.
Avendo in data odierna beneficiato di 341.00 giorni di
disoccupazione le rimangono 59.0 indennità giornaliere di disoccupazione.
Visto quanto sopra le confermiamo che dal prossimo 21.09.2009 non
sarà più indennizzabile.
A tutt'oggi non può dimostrare un periodo contributivo a
sufficienza (12 mesi) art. 13 LADI.
Terminando il diritto alle indennità di disoccupazione cessa
automaticamente la copertura assicurativa in caso di infortunio e il versamento
degli assegni famigliari. Tale indennità deve di conseguenza essere richiesta
al datore di lavoro del padre del/i figlio/i).
La invitiamo quindi a voler prendere contatto con l'Ufficio
Regionale di Collocamento __________ e come pure presso l'Ufficio
dell'Assistenza Sociale per valutare la sua situazione personale." (doc.
84)
Rispondendo
alla Cassa, __________, ora consulente presso l'Ufficio regionale di
collocamento di __________, ha comunicato di avere "lasciato alla PCI
l'impegno di tenersi informata con la Cassa disoccupazione per controllare il
consumo delle indennità, in rapporto al GI dichiarato, e organizzarsi
mensilmente, verificando il residuo delle indennità di disoccupazione, per
avere il PO pagato dalle indennità di disoccupazione." (doc. 135).
RI 1 ha
confermato che il consulente del personale le aveva proprio comunicato quanto
da lui riferito all'amministrazione (cfr. doc. 137; doc. 132).
Alla luce
di questi elementi il TCA deve concludere che, a differenza del caso
precedentemente giudicato da questa Corte (cfr. consid. 2.2), l'assicurata non
può beneficiare delle indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 27 LPGA
fondandosi su una errata e incompleta informazione dal consulente del personale
(sul tema cfr. SVR 2012 ALV Nr. 3 ; SVR 2011 ALV Nr.13 = DLA 2011 Nr.18 pag.
311). Egli infatti l'ha esplicitamente invitata ad informarsi presso la Cassa.
Resta da
stabilire se un'errata informazione è stata fornita dalla collaboratrice __________
dalla Sezione di __________ della Cassa.
Interpellata
dal Responsabile cantonale della Cassa, il 12 maggio 2011 quest'ultima ha così
risposto:
" (…)
Purtroppo visto il tempo trascorso, non mi ricordo della
conversazione avuta con la signora RI 1, ma mi sembra alquanto strano aver
detto all'assicurata di continuare il Programma Occupazionale, in quanto mi è
chiaro che la concessione di queste misure non è di nostra competenza.
Per principio, quando la persona disoccupata mi pone domande in
riferimento a corsi, Programmi Occupazionale ecc., rispondo di rivolgersi al
collocatore." (doc. 130)
Nella lettera del 9
dicembre 2010 citata dal TCA al consid. 1.2 della sentenza 38.2010.82 del 14
febbraio 2011 la ricorrente aveva in particolare rilevato:
"
(…)
1. Nel
2009 seguivo un programma occupazionale che scadeva a fine ottobre. Avevo
chiesto alla signora __________ della cassa CO 1 di __________ che il programma
terminava in ottobre. Bisognava calcolare nuovamente dal guadagno intermedio se
potevo continuare il programma. La signora __________ mi aveva riferito che
potevo continuare il programma anche se il termine quadro scadeva. Aveva
guardato dal suo computer e dedotto che dal termine quadro e dal guadagno
intermedio potevo dunque terminare il programma occupazionale. Il termine
quadro finiva per il 21 settembre 2009 (provvisorio e da valutare con il
guadagno intermedio). La signora __________ mi aveva riferito il tutto in
maniera indecisa. Per contro la signora L__________ non conferma che il termine
quadro scadendo il 21 dovevo presentarmi presso gli uffici LAPS di __________
dal 22 di settembre e non più continuare il programma."
In un altro scritto del 24
gennaio 2011 la ricorrente aveva poi precisato (cfr. STCA 38.2010.82 consid.
1.4):
"
Ribadisco che la signora __________, impiegata
della cassa CO 1 di __________, non mi ha detto che se vuole continuare il
programma occupazionale, lei ne ha diritto, pertanto il suo termine quadro
scade il 21 di settembre e non le verranno compensate le indennità fino a fine
programma. Perciò deve presentarsi subito ossia il 22, il giorno seguente, agli
uffici LAPS per la domanda delle prestazioni sociali altrimenti perde il
diritto di essere indennizzata e di conseguenza come farebbe a mantenersi.
Inoltre ripeto che con il guadagno intermedio si è complicato la situazione per
rivalutare il termine quadro. Oggi ho un manco di all'incirca di 2400.- franchi
(cifra arrotondata ancora da vedere con il guadagno intermedio dei mesi citati)
Fatti
i quali mi hanno provocato ritardi per saldare fatture ecc. e non solo, bensì
non raggiungo più il mio equilibrio nelle mie cose finanziarie. La
sottoscritta, non penso che si poteva permettere di restare senza tale somma, e
la signora __________ aveva il sacro santo diritto e dovere di riferire
all'assicurata che lei non sarà più risarcita. Se la signora __________ era
così titubante nel rispondere, nel calcolare e valutare la mia situazione da
ben 3 e 4 volte richieste sia per telefono che di persona in quanto c'era
sempre questo guadagno
intermedio di mezzo, poteva almeno controllare anche con il capo ufficio per
evitare questo disguido e grande disagio. Ma la signora __________ non si è
posta alcun problema lasciando l'assicurata allo sbando. Nondimeno quest'ultima
ha infine negato, in un'altra occasione di chiarimento, di aver detto che lei
poteva continuare il programma occupazionale perché si trovava davanti al capo
reparto, il signor __________ e quest'ultimo per diverse volte mi ripeteva la
stessa filastrocca a modo suo e in modo contrario. Allora l'avrei continuato di
mia volontà? Se i dipendenti di questo servizio non conoscono la legge per gli
assicurati contro la disoccupazione, è di mia competenza forse saperlo? Allora
che si informino e, se non sanno leggere il codice delle leggi, dovrei farlo io
per loro?
Ora non so più se, come assicurata in futuro,
dovrei fidarmi di tale servizio e ritengo la cosa non giusta e non conforme
alla legge di quanto successo."
Il TCA constata che la
dipendente della Cassa ha affermato di non ricordare e (di ritenere comunque
improbabile) di avere fornito all'assicurata un'indicazione secondo cui avrebbe
potuto essere indennizzata anche dopo il 21 settembre 2009 e fino alla
conclusione del programma d'occupazione.
Dal canto suo RI 1
sostiene che __________ le ha fornito questa indicazione (prolungamento della
durata d'indennizzo a seguito del guadagno intermedio), dopo essersi dimostrata
indecisa e titubante.
In simili condizioni
assume una decisiva importanza la lettera inviata da __________, responsabile
della Sezione della Cassa all'assicurata nella quale era indicato con
precisione il momento a partire dal quale la ricorrente non sarebbe più stata
indennizzabile (il 21 settembre 2009), invitandola nel contempo esplicitamente
a prendere contatto con l'Ufficio regionale di collocamento di __________ e
presso l'Ufficio dell'assistenza sociale per valutare la sua situazione
personale.
Dello stesso avviso è
Considerandi
peraltro la Segreteria di Stato per l'economia (SECO), la quale, rispondendo
alla Sezione del lavoro, ha rilevato che:
" (…)
"L'assicurata è
stata informata in data 7 luglio che avrebbe esaurito le sue 400 indennità il
21.
settembre. Sulla base dei documenti in nostro possesso, abbiamo constatato
che l'assicurata ha preso contatto con la Cassa per sapere se poteva continuare
a svolgere il programma d'occupazione ma non ha chiesto se sarebbe stata
indennizzata malgrado il fatto che le sue indennità si sarebbero esaurite. La
Cassa sembra avere semplicemente risposto alla sua domanda, cioè le ha
confermato che non vi erano problemi riguardo alla partecipazione al
programma. Precisiamo che non aveva menzionato che avrebbe continuato a percepire
delle indennità. Inoltre, si vede nel messaggio del 21 giugno indirizzato alla
signora __________ che il consulente aveva avvisato l'assicurata che alla
scadenza delle indennità di diritto (400) terminava anche il pagamento delle
indennità di disoccupazione. Questi elementi ci indicano quindi che
l'assicurata sapeva che se decideva di continuare il programma non sarebbe più
stata indennizzata.
Inoltre, la Cassa ha invitato l'assicurata
nella sua lettera del 7 luglio a prendere contatto con I'URC e l'Ufficio del
sostegno sociale per valutare la sua situazione personale. Sulla base dei
documenti in nostro possesso nulla indica che l'assicurata ha effettuato questo
passo. Inoltre, dato che la decisione d'assegnazione era di competenza
dell'URC (e dunque firmata dall'URC), doveva sapere che la Cassa non era competente per
determinare se fosse possibile continuare il programma occupazionale e doveva,
come menzionato nella lettera, prendere contatto con l'URC".
(…)"
(cfr. STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011, consid.
2.
)
RI 1 avrebbe dunque dovuto
sottoporre tempestivamente questo scritto della Cassa al consulente del
personale dell'URC di __________ chiedendo di poter interrompere il programma
di occupazione e all'USSI chiedendo la prestazione assistenziale.
Qualora avesse invece
ritenuto di poter ottenere un prolungamento del diritto all'indennità di
disoccupazione visto che conseguiva un guadagno intermedio l'assicurata avrebbe
dovuto contattare per iscritto il capo Sezione della Cassa __________,
chiedendogli se del caso di attestare che la situazione si era modificata
rispetto a quanto da lui attestato nel corso del mese di luglio.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che sui conteggi mensilmente
inviati dalla Cassa alla ricorrente figurava esplicitamente il numero di
indennità giornaliere di diritto nel termine quadro (400 al massimo) e quelle
già riscosse (364 nel conteggio di luglio 2009, doc.B1; 385 nel conteggio di
agosto 2009, doc. B2; 15 indennità giornaliere indennizzabili nel conteggio di
settembre 2009, doc. B3).
Non avendo agito in questo
modo, secondo il TCA, l'assicurata non può pretendere un risarcimento del
danno sulla base dell'art. 78 LPGA, in quanto la Cassa non ha agito
illecitamente (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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