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Decisione

38.2011.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i quali mi hanno provocato ritardi per saldare fatture ecc. e non solo, bensì

non raggiungo più il mio equilibrio nelle mie cose finanziarie. La

sottoscritta, non penso che si poteva permettere di restare senza tale somma, e

la signora __________ aveva il sacro santo diritto e dovere di riferire

all'assicurata che lei non sarà più risarcita. Se la signora __________ era

così titubante nel rispondere, nel calcolare e valutare la mia situazione da

ben 3 e 4 volte richieste sia per telefono che di persona in quanto c'era

sempre questo guadagno

intermedio di mezzo, poteva almeno controllare anche con il capo ufficio per

evitare questo disguido e grande disagio. Ma la signora __________ non si è

posta alcun problema lasciando l'assicurata allo sbando. Nondimeno quest'ultima

ha infine negato, in un'altra occasione di chiarimento, di aver detto che lei

poteva continuare il programma occupazionale perché si trovava davanti al capo

reparto, il signor __________ e quest'ultimo per diverse volte mi ripeteva la

stessa filastrocca a modo suo e in modo contrario. Allora l'avrei continuato di

mia volontà? Se i dipendenti di questo servizio non conoscono la legge per gli

assicurati contro la disoccupazione, è di mia competenza forse saperlo? Allora

che si informino e, se non sanno leggere il codice delle leggi, dovrei farlo io

per loro?

Ora non so più se, come assicurata in futuro,

dovrei fidarmi di tale servizio e ritengo la cosa non giusta e non conforme

alla legge di quanto successo."

Il TCA constata che la

dipendente della Cassa ha affermato di non ricordare e (di ritenere comunque

improbabile) di avere fornito all'assicurata un'indicazione secondo cui avrebbe

potuto essere indennizzata anche dopo il 21 settembre 2009 e fino alla

conclusione del programma d'occupazione.

Dal canto suo RI 1

sostiene che __________ le ha fornito questa indicazione (prolungamento della

durata d'indennizzo a seguito del guadagno intermedio), dopo essersi dimostrata

indecisa e titubante.

In simili condizioni

assume una decisiva importanza la lettera inviata da __________, responsabile

della Sezione della Cassa all'assicurata nella quale era indicato con

precisione il momento a partire dal quale la ricorrente non sarebbe più stata

indennizzabile (il 21 settembre 2009), invitandola nel contempo esplicitamente

a prendere contatto con l'Ufficio regionale di collocamento di __________ e

presso l'Ufficio dell'assistenza sociale per valutare la sua situazione

personale.

Dello stesso avviso è

Considerandi

peraltro la Segreteria di Stato per l'economia (SECO), la quale, rispondendo

alla Sezione del lavoro, ha rilevato che:

" (…)

"L'assicurata è

stata in­formata in data 7 luglio che avrebbe esaurito le sue 400 indennità il

21.

settembre. Sulla base dei do­cumenti in nostro possesso, abbiamo constatato

che l'assicurata ha preso contatto con la Cassa per sapere se poteva continuare

a svolgere il programma d'occupazione ma non ha chiesto se sarebbe stata

indennizzata malgrado il fatto che le sue indennità si sarebbero esaurite. La

Cassa sembra ave­re semplicemente risposto alla sua domanda, cioè le ha

confermato che non vi erano problemi ri­guardo alla partecipazione al

programma. Precisiamo che non aveva menzionato che avrebbe conti­nuato a percepire

delle indennità. Inoltre, si vede nel messaggio del 21 giugno indirizzato alla

signora __________ che il consulente aveva avvisato l'assicurata che alla

scadenza delle indennità di diritto (400) terminava anche il pagamento delle

indennità di disoccupazione. Questi elementi ci indicano quindi che

l'assicurata sapeva che se decideva di continuare il programma non sarebbe più

stata indenniz­zata.

Inoltre, la Cassa ha invitato l'assicurata

nella sua lettera del 7 luglio a prendere contatto con I'URC e l'Ufficio del

sostegno sociale per valutare la sua situazione personale. Sulla base dei

documenti in nostro possesso nulla indica che l'assicurata ha effettuato questo

passo. Inoltre, dato che la decisio­ne d'assegnazione era di competenza

dell'URC (e dunque firmata dall'URC), doveva sapere che la Cassa non era competente per

determinare se fosse possibile continuare il programma occupaziona­le e doveva,

come menzionato nella lettera, prendere contatto con l'URC".

(…)"

(cfr. STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011, consid.

2.

)

RI 1 avrebbe dunque dovuto

sottoporre tempestivamente questo scritto della Cassa al consulente del

personale dell'URC di __________ chiedendo di poter interrompere il programma

di occupazione e all'USSI chiedendo la prestazione assistenziale.

Qualora avesse invece

ritenuto di poter ottenere un prolungamento del diritto all'indennità di

disoccupazione visto che conseguiva un guadagno intermedio l'assicurata avrebbe

dovuto contattare per iscritto il capo Sezione della Cassa __________,

chiedendogli se del caso di attestare che la situazione si era modificata

rispetto a quanto da lui attestato nel corso del mese di luglio.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che sui conteggi mensilmente

inviati dalla Cassa alla ricorrente figurava esplicitamente il numero di

indennità giornaliere di diritto nel termine quadro (400 al massimo) e quelle

già riscosse (364 nel conteggio di luglio 2009, doc.B1; 385 nel conteggio di

agosto 2009, doc. B2; 15 indennità giornaliere indennizzabili nel conteggio di

settembre 2009, doc. B3).

Non avendo agito in questo

modo, secondo il TCA, l'assicurata non può pretendere un risarcimento del

danno sulla base dell'art. 78 LPGA, in quanto la Cassa non ha agito

illecitamente (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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