38.2011.81
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10 dicembre 2012Italiano51 min
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Numero d'incarto:
38.2011.81
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, TCA
Titolo:
2° TQ x riscoss.prest.da 1.4.11 e non da 1.3.Per calcolo GA applicato così nuove dispos.LADI in vigore da 1.4.11.Non necess.avv.d'uff. TCA interp.SECO:circ.ID B42 non in contraddiz.con giurispr.Nel 3/11 conseguito GI>GA e ID,x cui non perd.di lavoro computab.Anche se violaz.art.27 LPGA,non tutela BF
BUONA FEDE
GUADAGNO ASSICURATO
GUADAGNO INTERMEDIO
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RICORSO
TEMPESTIVITÀ
TERMINE QUADRO
art. 9 COST
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
art. 9 LADI
art. 11 cpv. 1 LADI
art. 22 LADI
art. 23 LADI
art. 24 LADI
art. 27 LPGA
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 56 agg. 57 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
art. 28 LPTCA
art. 37 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.81
rs
Lugano
10 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
settembre 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 settembre 2011 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in
seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 23 agosto 2011 (cfr.
doc. A4) con cui ha riconosciuto a RI 1 l’apertura di un secondo termine quadro
per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
dal 1° aprile 2011 e ha, conseguentemente, calcolato il suo guadagno assicurato
in applicazione delle disposizioni in vigore dal 1° aprile 2011, tenendo conto
del salario percepito nel mese di marzo 2011.
A
motivazione del proprio provvedimento la Cassa ha, in particolare, rilevato:
"
(…)
Lei è stato al beneficio
di un primo termine quadro di riscossione dal 2 marzo 2009 al 1 marzo 2011 con
un guadagno assicurato di CHF 4'100.--.
Il 3 dicembre 2010 lei ha
inoltrato una nuova domanda di indennità di disoccupazione con la quale
rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2011.
Nel biennio contributivo
dal 2 marzo 2009 al 1 marzo 2011 lei ha potuto comprovare un periodo di
contribuzione di complessivi 20.295 mesi. Tenuto conto delle normative vigenti
sino al 31 marzo 2011, la cassa ha calcolato un guadagno assicurato di CHF
3'067.--.
Nel mese di marzo 2011 lei
ha lavorato presso la società __________ percependo un salario complessivo di
CHF 3'260.60. Come esplicitato nella decisione emessa il 6 giugno 2011 non è
stata riscontrata alcuna perdita di guadagno nel periodo di conteggio di marzo
2011.
La Cassa ha pertanto
ricalcolato il guadagno assicurato tenendo conto del salario percepito nel
corso del mese di marzo 2011, attenendosi alle disposizioni vigenti dal 1°
aprile 2011 in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Il guadagno
assicurato dal 1° aprile 2011 è stato quindi fissato a CHF 2'272.--.
(…)
Il termine quadro per la
riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti
per il diritto alla prestazione.
(…)
Se nel primo periodo di
controllo l’assicurato ha esercitato un’occupazione finanziariamente adeguata
conseguendo pertanto un guadagno superiore all’indennità di disoccupazione,
l’assicurato non percepisce, per il mese in questione, alcuna indennità di
disoccupazione.
Non percependo alcuna
indennità di disoccupazione il presupposto dell’art. 8 cpv. b (recte: art. 8
cpv. 1 lett. b LADI) non è adempiuto, infatti per il mese in questione non
può dimostrare di avere subito una perdita di lavoro computabile.
La Cassa ha quindi aperto
un termine quadro unicamente dal momento in cui era comprovata una perdita di
lavorio computabile, ossia dal 1. aprile 2011 che, purtroppo, coincide
all’entrata in vigore delle nuove normative in materia di assicurazione contro
la disoccupazione. (…)” (Doc. A7)
1.2. L’assicurato
ha inoltrato un ricorso pervenuto al TCA il 3 novembre 2011, chiedendo che
l’apertura del secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni sia
fissata a decorrere dal 1° marzo 2011 e che conseguentemente, benché sia consapevole
che per tale mese non ha diritto ad alcuna compensazione grazie al
conseguimento di un buon guadagno intermedio, da un lato, gli vengano applicati
Fatti
i disposti legali in vigore fino al 31 marzo 2011 per la determinazione del suo
guadagno assicurato, dall’altro, gli venga integrato l’ammanco che gli è stato
tolto nei conteggi della Cassa a partire dalla riapertura del secondo termine
quadro.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto di
aver sempre conseguito durante il primo termine quadro che si esauriva il 1°
marzo 2011 dei guadagni intermedi con attività connesse al settore televisivo,
che gli hanno poi permesso di aprire un secondo termine quadro.
L’insorgente
ha precisato che tali guadagni non erano costanti, come del resto il mercato
del lavoro in tale ambito professionale.
Il
ricorrente ha indicato di aver richiesto l’apertura di un secondo termine
quadro per la riscossione delle prestazioni già nel mese di dicembre 2010 e che
gli sarebbe stato risposto che sarebbe stato aperto avendo adempiuto alla
condizione di produrre almeno 18 mensilità di guadagno intermedio.
Egli ha,
poi, rilevato che nell’ultimo mese del suo primo termine quadro ha conseguito
un guadagno intermedio superiore all’indennità di disoccupazione che ha escluso
la compensazione da parte della Cassa e ha fatto slittare la riapertura del
termine quadro al mese successivo, ossia al 1° aprile 2011, data corrispondente
all’entrata in vigore della modifica legislativa della LADI.
L’insorgente
ha evidenziato, al riguardo, che gli sportellisti non sono stati in grado di
comunicargli a dovere e per tempo tutte le variabili connesse alla riapertura
del termine quadro dopo due anni di disoccupazione, e meglio, ciò che gli è
capitato, ossia di rientrare nel campo di applicazione della nuova LADI a
seguito di un guadagno intermedio più elevato dell’indennità di disoccupazione.
Egli ha
osservato che in un primo tempo gli era stata confermata la riapertura del
termine quadro dal 2 marzo 2011 e che solo qualche mese dopo ha ricevuto una
lettera da parte della Cassa stessa con cui gli comunicava che la modifica di
legge era applicabile anche al suo caso con la conseguenza che dall’assegno di
indennità si è visto decurtare la somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 28 novembre
2011 (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa, il
14 dicembre 2011, ha informato di non avere ulteriori osservazioni da formulare
(cfr. doc. VII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO),
la quale ha risposto il 12 settembre 2012 (cfr. doc. X).
1.7. Il 17
settembre 2012 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni riguardo
all’accertamento esperito da questo Tribunale (cfr. doc. XII).
Il
ricorrente ha invece preso posizione con scritto del 17 settembre 2012 (cfr.
doc. XIV).
1.8. Il 20
settembre 2012 il TCA ha posto all’assicurato dei quesiti concernenti i
contratti che venivano conclusi con le differenti società con le quali ha
collaborato dal marzo 2009 al marzo 2011, conseguendo guadagno intermedio (cfr.
doc. XIII).
L’insorgente
ha risposto il 2 ottobre 2012 (cfr. doc. XV).
1.9. La parte
resistente, il 22 ottobre 2012, ha indicato di non avere particolari
osservazioni in merito allo scritto del 2 ottobre 2012 (cfr. doc. XVII).
1.10. Su richiesta
del TCA (cfr. doc. XIX), la Cassa ha trasmesso l’esito dell’accertamento del
recapito postale della decisione su opposizione del 28 settembre 2011,
pervenuto il 27 novembre 2012 (cfr. doc. XX; XX1).
1.11. I doc. XIX,
XX e XX1 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H
335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. La decisione
su opposizione del 28 settembre 2011 emessa dalla Cassa è stata inviata all’assicurato
per plico raccomandato.
Il 29
settembre 2011 è stato depositato un avviso di ritiro nella buca delle lettere
del ricorrente e il plico postale è stato ritirato il 3 ottobre 2011 presso
l’Ufficio postale di __________ (cfr. doc. XX1).
Il
ricorso contro la decisione su opposizione del 28 settembre 2011 è, poi, stato
inoltrato il 3 novembre 2011 ed è pervenuto al TCA il 4 novembre (cfr. doc. I;
busta d’intimazione).
Ai sensi
degli art. 56 e 57 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate
mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Giusta
l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro il termine di 30
giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.
Ai sensi
dell’art. 38 LPGA, relativo al computo e alla sospensione dei termini:
"
1 Se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve essere
notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo
ha provocato.
2bis Una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
3 Se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante.
4 I termini stabiliti dalla
legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso.”
Giusta l’art. 39 LPGA,
concernente l’osservanza dei termini:
"
1 Le richieste scritte
devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un
ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
2 Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato.”
In
concreto la questione della tempestività del ricorso al TCA non deve comunque
essere esaminata oltre.
L’impugnativa,
infatti, anche nell’ipotesi in cui si riveli tempestiva, e dunque ricevibile,
deve essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA
38. 2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.2.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011).
2.3. L’assicurato,
nel ricorso (cfr. doc. I), ha fatto riferimento all’istituto dell’avvocato
d’ufficio.
Al
riguardo va rilevato che l’art. 28 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), prevede che:
"
1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e
discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi
entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione
di un patrocinatore d’ufficio.
2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è
retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria,
riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia.
Nel caso
di specie, considerato, da una parte, che l’assicurato
ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione su
opposizione relativa all’apertura di un secondo termine quadro a far tempo dal
1° aprile 2011 con la conseguente applicazione delle disposizioni della LADI
entrate in vigore il 1° aprile 2011 in occasione della quarta revisione della
LADI, dall’altra, che in materia di assicurazioni sociali vige il principio
inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 16 Lptca), questa Corte
ritiene che il ricorrente sia in
grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA.
Non vi è,
dunque, la necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio (cfr. STFA C 116/03
dell’8 novembre 2004; STCA 35.2007.81 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2.; STCA
42.2007.5 del 17 settembre 2007 consid. 2.9.).
Nel
merito
2.4. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha aperto a
RI 1 un secondo termine quadro per la riscossione di prestazione dal 1° aprile
2011 e non già dal 1° marzo 2011, come invece richiesto dall’assicurato, e ha
quindi calcolato il guadagno assicurato attenendosi alle disposizioni vigenti
dal 1° aprile 2011.
2.5. L’art. 9
LADI relativo ai termini quadro, il cui tenore non è stato modificato dalla
quarta revisione della LADI entrata in vigore il 1° aprile 2012 (cfr. FF N. 38
del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167
segg.) prevede:
"
1 Per la
riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini
quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
2 Il termine quadro per la
riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i
presupposti per il diritto alla prestazione.
3 Il termine quadro per il
periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
4 Se il termine quadro per la
riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di
disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla
riscossione e al periodo di L
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI, il cui testo è rimasto invariato a seguito della
quarta revisione della LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di
disoccupazione se, tra l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile.
L’art. 11
cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche dal 1° aprile 2011, enuncia:
"
La perdita di lavoro è computabile se provoca
una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi
consecutivi.”
L’art. 22 cpv. 1 LADI
stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80
per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento
corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,
convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse
in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la
disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il
cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari
al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi
(art. 8 LPGA).
Il cpv. 2
dell’art. 22 LADI, dal 1° aprile 2011, ha il seguente tenore:
"
Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per
cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno un obbligo di mantenimento nei
confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b. beneficiano di
un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i
140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità
corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.”
Il
Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di
regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS
(art. 22 cpv. 3 LADI).
L'art. 23 cpv. 1 LADI, il cui tenore è rimasto invariato a seguito della quarta revisione
della LADI, stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,
compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
Giusta l’art.
37 OADI, riguardante il periodo di calcolo per il guadagno assicurato, nel suo
tenore valido fino al 31 marzo 2011:
"
1 Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art.
11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.
2 Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.
3 Il periodo di calcolo decorre
dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione.
A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.
3bis Se il salario varia in
seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di
lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici mesi,
al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.
3ter Se l’assicurato ha
ottenuto un guadagno intermedio durante un termine quadro per la riscossione
della prestazione scaduto, il guadagno assicurato è determinato in base alla
modalità di calcolo a lui più vantaggiosa fra le due seguenti, ma senza
prendere in considerazione i periodi di contribuzione acquisiti mentre
percepiva indennità ai sensi dell’articolo 41a capoverso 4:
a. la somma
del reddito soggetto a contribuzione e delle indennità compensative computabili
conformemente all’articolo 23 capoversi 4 e 5 LADI è divisa per il numero di
mesi civili da prendere in considerazione; sono presi in considerazione i mesi
civili necessari al raggiungimento dei 6 o 12 mesi di contribuzione secondo i
capoversi 1 o 2;
b. il reddito
soggetto a contribuzione è diviso per il numero di mesi di contribuzione nel periodo
di calcolo.
4 Il guadagno assicurato è
ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro
per la riscossione della prestazione:
a. l’assicurato
ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un’attività soggetta a
contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno
assicurato, e se è nuovamente disoccupato;
b. l’idoneità al collocamento dell’assicurato è mutata.
5 Qualora un
cittadino di no Stato membro della Comunità europea o dell’AELS abbia
esercitato un’attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in
Islanda o nel Lichtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del
guadagno assicurato, è applicabile l’articolo 68 capoverso 1 del Regolamento
(CEE) n. 1408/71.”
I cpv.
3bis e 3ter dell’art. 37 OADI, dal 1° aprile 2011, sono stati così modificati:
"
3bis Se il salario varia in
seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è
calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base
all’orario annuo medio convenuto contrattualmente.
3ter …
Il cpv. 5 dell’art. 37
OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2012.
Secondo,
poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche dal 1° aprile 2011, è
considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa
dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di
controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il
Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai
sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR
1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di
"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8
settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
2.6. In una
sentenza pubblicata in SVR 1994 ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg.
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività
dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a
tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al
guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio
art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale
contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la
perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha
diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata
ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto,
secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato
accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè
un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
Al
riguardo cfr. anche DTF 127 V 479.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale), in una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004, ha poi stabilito che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni aveva inizio dal 1°
agosto 2002, corrispondente alla data a decorrere dalla quale l’assicurato
aveva richiesto le indennità, benché il salario conseguito nel mese di agosto
2002 fosse più elevato delle possibili indennità di disoccupazione. Al riguardo
l’Alta Corte ha specificato che l’attività svolta dall’assicurato quale
lavoratore temporaneo era da considerare quale guadagno intermedio ex art. 24
LADI, siccome un semplice termine di disdetta di due giorni non permetteva di
ritenere l’occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Inoltre con giudizio C
253/06 del 6 novembre 2007 l’Alta Corte ha deciso che l’inizio
del termine quadro per la riscossione di prestazioni, nonostante l’assicurata
avesse realizzato, dal 10 al 30 giugno 2004, un guadagno di fr. 2'925.60
superiore all’indennità di disoccupazione, andava fissato al 10 giugno 2004,
poiché l’attività esercitata dall’assicurata non era adeguata secondo l’art. 16
cpv. 2 lett. i LADI - i salari ottenuti tramite l’occupazione svolta come
assistente sociale in virtù del contratto con una fondazione, che d’altronde
non prevedeva un tasso di attività che le garantisse un salario superiore a
1'753.-- al mese, variavano di mese in mese e non raggiungeva in generale il
70% del guadagno assicurato - e perciò non poteva escludere una perdita di
lavoro.
2.7. La Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 al p.to B42 ha indicato che:
"
Se, nel corso del primo periodo di controllo, l'assicurato
intraprende un'occupazione che gli procura un guadagno adeguato (occupazione
finanziariamente adeguata) per una durata comunque inferiore a un periodo di
controllo intero e presenta in seguito una nuova domanda d'indennità, l'inizio
del termine quadro per la riscossione della prestazione è stabilito nel
seguente modo:
Caso n. 1
Guadagno prima della
disoccupazione:
Fr. 5'000 (GA)
giorni
disocc.
contr.
¬----------------®
Salario mensile fr. 5'200
(1° PC: 4'200 / 2° PC: 1'000
giorni
disocc.
contr.
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1° periodo di controllo 2° periodo di controllo
Siccome nel primo periodo di controllo l’assicurato ha esercitato
un’occupazione finanziariamente adeguata conseguendo pertanto un guadagno
superiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato non percepisce, per il
mese in questione, alcuna indennità di disoccupazione. A partire dal momento in
cui l'assicurato presenta una domanda d'indennità occorre verificare, per ogni
periodo di controllo, se il guadagno ottenuto è adeguato. Nel caso in questione
il termine quadro per la riscossione della prestazione non decorre dal primo
giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, bensì dall'inizio del
secondo periodo di controllo, ossia quando l'assicurato adempie per la prima
volta tutti i presupposti del diritto all'indennità. Per il secondo periodo di
controllo, egli percepisce indennità compensative.
Caso n. 2
Guadagno prima della
disoccupazione:
Fr. 5'000 (GA)
giorni
disocc.
contr.
¬----------------®
Salario mensile fr. 5'200
(1° PC: 4'200 / 2° PC: 4'200
giorni
disocc.
contr.
¬-------®
¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®
1° periodo di controllo 2° periodo di controllo
L'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile in
nessuno dei due periodi di controllo. Dato che l’assicurato ha presentato una
domanda d’indennità già all’inizio del primo periodo di controllo, occorre
verificare se il guadagno ottenuto è adeguato prendendo in considerazione
entrambi i periodi di controllo. Il termine quadro per la riscossione della
prestazione non decorre dal primo giorno successivo alla fine del rapporto di
lavoro, bensì dall'inizio del terzo periodo di controllo, ossia quando
l'assicurato adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto
all'indennità.
La situazione sarebbe diversa se l'occupazione finanziariamente
adeguata fosse durata almeno un periodo di controllo intero. In tal caso,
l'assicurato avrebbe temporaneamente posto fine alla disoccupazione. In
entrambi i casi contemplati, il termine quadro per la riscossione della
prestazione decorrerebbe dall'inizio del primo periodo di controllo e i giorni
di disoccupazione controllata che precedono o seguono l'occupazione finanziariamente
adeguata sarebbero indennizzati senza che il guadagno ottenuto sia computato
quale guadagno intermedio (cfr. cifra marg. C139).”
Giova
evidenziare che la Prassi LADI/B42, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha
sostituito il p.ti B42 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del
testo precedente.
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132
V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.8. Pendente
causa questa Corte ha interpellato la SECO, in primo luogo, indicando che la
vertenza concerne la data di inizio di un secondo termine
quadro per la riscossione di prestazioni, che la Cassa competente ha fissato al
1° aprile 2011, ritenendo che l’assicurato - il quale ha terminato il primo
termine quadro il 1° marzo 2011, si è riannunciato tempestivamente e nel mese
di marzo 2011 ha percepito un guadagno da attività lavorativa superiore
all’indennità di disoccupazione - non avesse subito alcuna perdita di lavoro
computabile nel mese di marzo 2011, e, conseguentemente, le modalità di computo
del relativo guadagno assicurato.
In secondo luogo,
invitandola, dopo aver esposto per esteso il testo
della Circolare ID p.to B42 (cfr. consid. 2.7.), come pure la giurisprudenza
federale di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004 e C 253/06 del 6
novembre 2007 (cfr. consid. 2.6.), a indicare come si concilia la Circolare ID p.to B42 con la
giurisprudenza menzionata (cfr. doc. IX).
La SECO, il 12 settembre 2012, ha risposto:
"
(…)
E’ d’uopo primariamente precisare che il
diritto all’indennità nasce quando vi è simultaneamente una perdita di lavoro e
una perdita di guadagno (art. 11 cpv. 1 LADI). Una perdita di lavoro, senza
perdita di guadagno, non permette di concedere il diritto all’indennità (cfr.
STF 8C_379/2010, 28.2.11).
Nell’ambito della Circolare ID 07, occorre
rilevare che l’apertura di un nuovo termine quadro implica di statuire sul
punto di questione dell’adeguatezza del salario dell’attività espletata per
ultimo dopo la scadenza del precedente termine quadro. La prassi del tribunale
federale in materia si concentra quindi essenzialmente a decidere in singoli
casi se quest’ultima era o meno adeguata, soprattutto quando i redditi
conseguiti anteriormente erano variabili (cfr. STFA, C 224/03 del 1.3.2004 e C
253/06 del 6.11.2007).
Tuttavia, la cifra marg.B42 in sé non
definisce come apprezzare l’adeguatezza dell’attività espletata in confronto a
quella precedente, ma bensì unicamente come considerare il singolo periodo di
controllo se questo scade all’inizio del termine quadro per il percepimento
delle indennità.
In sostanza, la cifra marg.B42 definisce un
quadro generale per stabilire l’inizio di un termine quadro, mentre la prassi
del TF entra nel dettaglio di casi individuali per valutare se l’attività
espletata dopo la fine del 1° termine quadro era adeguata o meno. Trattandosi
di questioni diverse, non riteniamo vi sia una discrepanza tra la nostra
Circolare e la prassi del TF.” (Doc. X)
Attentamente
esaminate la giurisprudenza della nostra Massima istanza esposta al consid.
2.6. e la Circolare ID p.to B42 della SECO (cfr. consid. 2.7.), il TCA ritiene
che quest’ultima non sia in contraddizione con la giurisprudenza federale.
In
effetti la Circolare ID B42 enuncia il principio generale secondo cui se nel
periodo di controllo al momento della presentazione di una domanda di indennità
di disoccupazione un assicurato consegue un salario adeguato rispetto alla
retribuzione riguardante la precedente attività, il termine quadro per la
riscossione di prestazioni inizia il primo giorno del periodo di controllo
successivo in cui adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto
all’indennità.
La
giurisprudenza dell’Alta Corte di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004
e C 253/06 del 6 novembre 2007, invece, concerne, come peraltro indicato dalla
SECO (cfr. doc. X), due casi in cui è stato deciso che l’attività lavorativa
espletata nel periodo di controllo in cui gli assicurati avevano presentato una
richiesta di prestazioni LADI non era adeguata rispetto alla precedente.
Pertanto
in tali fattispecie, benché il salario conseguito nel periodo di controllo
fosse superiore all’indennità di disoccupazione, è comunque stato riconosciuto
l’inizio del termine quadro dal primo giorno del periodo di controllo a partire
dal quale erano state chieste le indennità di disoccupazione.
2.9. Nella
presente evenienza la Cassa ha riconosciuto a RI 1, dopo la scadenza il 1°
marzo 2011 del primo termine quadro, l’apertura di un secondo termine quadro per
la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, dal
1° aprile 2011 - contrariamente alla richiesta dell’assicurato che ha postulato
il relativo inizio dal 1° marzo 2011 - e ha, conseguentemente, calcolato il suo
guadagno assicurato applicando le disposizioni LADI in vigore dal 1° aprile
2011.
La parte
resistente ha motivato il proprio operato, rilevando che l’assicurato, visto
che il salario di fr. 3'260.60 percepito dal medesimo nel mese di marzo 2011,
lavorando per la __________ di __________, era più elevato delle indennità di
disoccupazione, non aveva subito alcuna perdita di guadagno. Non potendo, così,
dimostrare per il mese di marzo 2011 alcuna perdita di lavoro computabile, non
aveva diritto all’apertura di un termine quadro, il quale è, invece, stato
aperto dal 1° aprile 2011 allorché adempiva tutte le condizioni per avere
diritto alle prestazioni (cfr. doc. A4; A7; consid. 1.1.).
L’assicurato,
dal canto suo, ritiene che il secondo termine quadro per la riscossione di
prestazioni debba iniziare il 1° marzo 2011 e che conseguentemente, benché sia
consapevole che per tale mese non ha diritto ad alcuna compensazione grazie al
conseguimento di un buon guadagno intermedio, da un lato, gli debbano venire
applicati i disposti legali in vigore fino al 31 marzo 2011 per la
determinazione del suo guadagno assicurato, dall’altro, gli debba venire
integrato l’ammanco che gli è stato tolto nei conteggi della Cassa a partire
dalla riapertura del secondo termine quadro.
In
proposito il ricorrente ha addotto di aver sempre conseguito durante il primo
termine quadro dei guadagni intermedi con attività connesse al settore
televisivo, che gli hanno poi permesso di aprire un secondo termine quadro e
che tali guadagni non erano costanti.
L’insorgente,
inoltre, ha indicato di aver richiesto l’apertura di un secondo termine quadro
per la riscossione delle prestazioni già nel mese di dicembre 2010 e che gli
sarebbe stato risposto affermativamente avendo adempiuto il periodo di
contribuzione minimo grazie all’ottenimento del guadagno intermedio, senza,
però, che gli sportellisti lo rendessero attento per tempo su tutte le
variabili connesse alla riapertura del termine quadro dopo due anni di
disoccupazione e di un guadagno intermedio, in particolare sulle conseguenze
legate al conseguimento di un guadagno intermedio più elevato rispetto all’indennità
di disoccupazione (cfr. doc. I).
2.10. Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che
l’assicurato durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni
(2 marzo 2009 - 1° marzo 2011) ha sempre conseguito un guadagno intermedio,
lavorando quale operatore video/suono per alcune società (__________; __________;
__________; Associazione __________ - __________; cfr. doc. 9/1 - 9/54).
Nel mese
di marzo 2011 il ricorrente ha poi lavorato per la __________ per un totale di
8,5 giorni, e meglio nei giorni del 2 per 4 ore, del 3 per 8 ore, del 9 per 12
ore, del 14 per 8 ore, del 18 per 8 ore, del 23 per 12 ore, del 28 per 4 ore e
del 30 per 4 ore, conseguendo un guadagno lordo di fr. 3'260.60 (cfr. doc. 9/1).
Il TCA,
pendente causa, ha posto a RI 1 i seguenti quesiti:
"
(…)
1. Che tipo di contratto / accordo aveva concluso
con le differenti società (__________; __________; __________; Associazione __________)
con le quali dai suoi attestati di guadagno intermedio è risultato collaborare
nel periodo marzo 2009 - marzo 2011, in particolare nel lasso di tempo marzo
2010 - marzo 2011?
2. Veniva concluso un contratto di volta in volta
oppure era stata stipulata una convenzione di principio all’inizio della
collaborazione?
In quest’ultimo caso, cosa prevedeva la stessa?”
(Doc. XIII)
Il 2
ottobre 2012 l’assicurato ha risposto:
"
(…)
-
Il tipo di contratto/accordo che ho concluso con
le differenti società (__________ Associazione __________) e tutte le ditte per
cui collaboro anche attualmente era ed è semplicemente di tipo irregolare su
chiamata a ore o a giornata, come convenuto dagli attestati di guadagno
intermedio presentati agli sportelli __________ di __________.
-
In merito a ciò non è mai stato scritto nulla,
se non verbalmente da entrambe le parti anche perché trattasi di collaborazione
esterna temporanea che non vincola le parti a sottoscrivere un contratto
lavorativo vero e proprio, ma obbliga le stesse tacitamente a impegnarsi di
quanto convenzionato al momento della contattativa. La consegna dell’attestato
di guadagno intermedio da parte dei datori di lavoro conferma la fine del
rapporto lavorativo per il mese e sta a indicare in che quantità (giorni e ore)
si è svolto il lavoro.
-
Le faccio notare inoltre che al punto 15 del
guadagno intermedio prodotto vi è la voce della presumibile continuità della
collaborazione con la ditta. Questo però va in controtendenza a quanto
scrittomi dalla stessa cassa, durante il periodo del ricalcolo per il 2° TQ, la
quale sosteneva che non si poteva prevedere nei termini una mia occupazione e
quindi una NON compensazione. Pertanto su questa ipotesi, la cassa ha effettuato
il ricalcolo sull’effettivo prodotto, ma considerando che i mesi precedenti
avevo comunque prodotto guadagni intermedi, sicuramente era più facile
prevedere che per quel mese avrei avuto un GI che avrebbe potuto superare il GA
dopo lo stesso ricalcolo.
(…)” (Doc.
XV)
Dalle
risposte fornite dall’assicurato si evince che lo stesso non era vincolato alle
singole società da un unico contratto di lavoro stipulato all’inizio della
collaborazione con ognuna di esse, bensì veniva concluso un contratto in forma
verbale per ogni incarico attribuitogli.
Per il
mese di marzo 2011 si è trattato di una collaborazione con la __________ che ha
occupato l’insorgente in misura nettamente maggiore rispetto ai mesi precedenti
(ad esempio nel mese di febbraio 2011 ha lavorato per la __________ soltanto il giorno 9 per 4 ore - cfr. doc. 9/2; nel mese di gennaio 2011 ha lavorato per la __________ per un giorno e mezzo, ossia il 18 per 8 ore e il 27 per 4 ore –
cfr. doc. 9/3; nel mese di dicembre 2010 ha lavorato per la __________ il giorno 17 per 8 ore – cfr. doc. 9/4 - e per la __________ il giorno 31 per 9 ore –
cfr. doc. 9/5; nel mese di novembre 2010 ha lavorato per la __________ per 4 giorni, e meglio il 2 per 9 ore, il 3 per 9 ore, il 14 per 9 ore e il 30 per 9
ore – cfr. doc. 9/6 - e per la __________ 4 giorni a metà tempo, ovvero il 10
per 4 ore, il 15 per 4 ore, il 24 per 4 ore e il 29 per 4 ore – cfr. doc. 9/7)
e che gli ha permesso di conseguire un guadagno lordo di fr. 3'260.60 (cfr.
doc. 9/1).
La somma
di fr. 3'260.60 risulta più elevata del guadagno assicurato calcolato in un
primo tempo dalla Cassa in relazione all’apertura del nuovo termine quadro di
fr. 3'067.--, applicando i disposti legali validi fino al 31 marzo 2011 e
considerando i mesi fino al febbraio 2011 (cfr. doc. A7; A4), che il ricorrente
non ha peraltro contestato.
L’ammontare
di fr. 3'260.60 è, quindi, pure superiore all’importo delle indennità di
disoccupazione a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto se non avesse
esercitato alcuna attività nel mese di marzo 2011 (cfr. consid. 2.5.).
In simili
condizioni, relativamente al primo periodo per il quale il ricorrente ha
richiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione (dal 2
marzo 2011), l’attività espletata dall’assicurato nel mese di marzo 2011 si
rivela adeguata, in particolare dal lato finanziario (cfr. B. Rubin, Assurance-chômage:
Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurigo 2006,
n. 4.7.10, pag. 333.
Per il
mese di marzo 2011 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al
diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurato non subiva alcuna perdita
di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. consid.
2.5.; 2.6.).
Ne
discende che nel mese di marzo 2011 non erano ossequiati i presupposti per
aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni
Di
principio, dunque, l’inizio del secondo termine quadro andava fissato al 1°
aprile 2011.
2.11. Considerando
che il secondo termine quadro andava aperto a decorrere dal 1° aprile 2011, per
il calcolo del guadagno assicurato dovevano, in linea di principio, essere
applicate le disposizioni della LADI e dell’OADI modificate a seguito della
quarta revisione della legge e in vigore dal 1° aprile 2011.
In
effetti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il
disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie giuridicamente rilevante (in concreto: 1.4.2011; cfr. STFA C 333/05
del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4;
DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126
V 163, consid. 4b, pag. 166).
Al
riguardo è utile evidenziare che il regime in vigore fino al 31 marzo 2011, il
quale, in virtù degli art. 23 cpv. 4 e 5 LADI, prevedeva, nel caso di
assicurati che avevano ottenuto un guadagno intermedio nel termine quadro per
il periodo di contribuzione, di tenere conto dei pagamenti compensativi (cfr.
art. 24 LADI) al fine di determinare il guadagno assicurato relativo a un
termine quadro successivo.
Dal 1°
aprile 2011, a seguito dell’abrogazione dei cpv. 4 e 5 dell’art. 23 LADI, per
contro, i pagamenti compensativi non sono più presi in considerazione (cfr.
www.cd-ocst.ch/doc_pdf/Modifiche%20LADI.pdf).
Nel
Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008 al p.to 2 (Commento delle singole
disposizioni; cfr. FF N. 38 del 23.9.2008 pag. 6779) in riferimento a tale modifica
dell’art. 23 è stato, d’altronde, indicato che:
"
(…)
Stralciando i capoversi 4 e 5, le indennità
compensative non soggette a contribuzione non vengono più prese in
considerazione per calcolare il guadagno assicurato in un termine quadro
successivo. La disposizione attuale non corrisponde al principio di
assicurazione secondo cui soltanto le prestazioni soggette a contribuzione
dovrebbero essere assicurate. La presente modifica permette di mantenere gli
aspetti positivi del guadagno intermedio (reddito più elevato, acquisizione di
nuovi periodi di contribuzione, prolungamento del diritto all’indennità).
Questa misura semplifica inoltre considerevolmente l’esecuzione della legge.”
Nel caso
di specie tale cambiamento nel metodo di calcolo del guadagno assicurato ha
comportato una diminuzione a fr. 2'272.-- del guadagno assicurato determinante
per il secondo termine quadro dal 1° aprile 2011, rispetto all’importo di fr.
3'067.-- conteggiato in prima battuta dalla Cassa senza considerare il guadagno
ottenuto nel mese di marzo 2011 (cfr. doc. A7; III).
Il TCA
non vede valide ragioni per non ritenere corretta la somma di fr. 2'272.--.
L’assicurato,
del resto, si è limitato a sollevare obiezioni circa l’applicazione delle nuove
norme della LADI facendo valere che l’aperture del secondo termine quadro
doveva risalire al 2 marzo 2011.
Egli non
ha, tuttavia, censurato il calcolo in quanto tale del guadagno assicurato
effettuato sulla base delle disposizioni della LADI valide dal 1° aprile 2011.
2.12. L’assicurato
ha fatto valere che, quando nel dicembre 2010 ha richiesto l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni, gli
sarebbe stato risposto affermativamente, avendo adempiuto mediante il guadagno
intermedio il periodo di contribuzione minimo, senza, però, renderlo attento
per tempo su tutte le variabili possibili, ad esempio proprio sulle conseguenze
connesse all’ottenimento di un guadagno intermedio superiore alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. I; V).
L’insorgente
ha, quindi, invocato la mancata informazione da parte degli organi competenti
delle ripercussioni di un guadagno intermedio più elevato delle indennità di
disoccupazione sull’inizio di un nuovo termine quadro.
L’art.
27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del
14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR
2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,
"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA"
in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,
va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza
deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.13. Riguardo, più
specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF
131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dellassicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005, la nostra Massima Istanza ha
deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al
corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del
versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare
l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era
socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a
un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Con
sentenza del 27 marzo 2006 C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima
istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non
informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza
diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le
pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.
In
particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,
che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato
il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il
dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza
una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.
Infine in
una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006, l’Alta Corte, pur stabilendo che nel
caso di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione continuando a
mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva
lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che
l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il
proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che
ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle
prestazioni.
Nella
fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche
se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente
dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza
alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al
momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue
dimissioni.
2.14. In concreto,
anche volendo considerare che è stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (ipotesi in
ogni caso scarsamente verosimile, dovendo riguardare l’eventuale informazione un
comportamento futuro dell’assicurato, ossia lo svolgimento di un’attività
lavorativa nel mese di marzo 2011; cfr. STF C 36/06 e 39/06 del 16 aprile 2007,
pubblicata in DTF 133 V 249 e DLA 2007 N. 10 pag. 193 secondo cui fintanto che, nel
prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si
trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA), ciò non implica automaticamente che all’assicurato
vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8
maggio 2006 nella causa B., C 301/05, consid. 2.4.2.).
La violazione dell’art. 27
cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione
errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.
31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto
riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di
fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie
particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Un’informazione
sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela
della buona fede di un assicurato.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella
causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C
270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit
St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.
21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.
368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato
ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio
in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht
werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des
Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der
behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person
ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft
anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der
Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende
Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen
Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere
Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im
öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.
242)."
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato
a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di
avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia
che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato
a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,
egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del
prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità
giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona
fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha,
invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
2.15. Nella
presente evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il
presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato
ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
Considerandi
che un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali è l'obbligo
della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band
I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6
gennaio 2004 nella causa H., C 213/03), non si vede in cosa possa essere
consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente.
La
conoscenza o meno delle conseguenze del conseguimento in un periodo di
controllo di un guadagno superiore alle indennità di disoccupazione non deve
avere effetti sul comportamento che l'assicurato è tenuto ad adottare.
L'atteggiamento
dell'assicurato non poteva, infatti, essere diverso a seconda che sapesse o
meno che se il guadagno conseguito nel primo mese di un nuovo termine quadro
per la riscossione delle prestazioni era più elevato delle indennità di
disoccupazione l’apertura del termine quadro veniva posticipata. Egli doveva,
in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Di
transenna va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004,
concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi
completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità
speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione
dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche
nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse
effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere
delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non
doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna
disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta
dall'amministrazione.
2.16
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Cassa ha aperto a
favore dell’assicurato un secondo termine quadro per la riscossione di
prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2011 (consid. 2.10.).
Parimenti
la parte resistente, al fine di determinare il guadagno assicurato relativo al
secondo termine quadro, ha rettamente applicato le disposizioni della LADI e
dell’OADI in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. consid. 2.11.)
La
decisione su opposizione del 28 settembre 2011 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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