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Decisione

38.2011.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2012Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti legali in vigore fino al 31 marzo 2011 per la determinazione del suo

guadagno assicurato, dall’altro, gli venga integrato l’ammanco che gli è stato

tolto nei conteggi della Cassa a partire dalla riapertura del secondo termine

quadro.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto di

aver sempre conseguito durante il primo termine quadro che si esauriva il 1°

marzo 2011 dei guadagni intermedi con attività connesse al settore televisivo,

che gli hanno poi permesso di aprire un secondo termine quadro.

L’insorgente

ha precisato che tali guadagni non erano costanti, come del resto il mercato

del lavoro in tale ambito professionale.

Il

ricorrente ha indicato di aver richiesto l’apertura di un secondo termine

quadro per la riscossione delle prestazioni già nel mese di dicembre 2010 e che

gli sarebbe stato risposto che sarebbe stato aperto avendo adempiuto alla

condizione di produrre almeno 18 mensilità di guadagno intermedio.

Egli ha,

poi, rilevato che nell’ultimo mese del suo primo termine quadro ha conseguito

un guadagno intermedio superiore all’indennità di disoccupazione che ha escluso

la compensazione da parte della Cassa e ha fatto slittare la riapertura del

termine quadro al mese successivo, ossia al 1° aprile 2011, data corrispondente

all’entrata in vigore della modifica legislativa della LADI.

L’insorgente

ha evidenziato, al riguardo, che gli sportellisti non sono stati in grado di

comunicargli a dovere e per tempo tutte le variabili connesse alla riapertura

del termine quadro dopo due anni di disoccupazione, e meglio, ciò che gli è

capitato, ossia di rientrare nel campo di applicazione della nuova LADI a

seguito di un guadagno intermedio più elevato dell’indennità di disoccupazione.

Egli ha

osservato che in un primo tempo gli era stata confermata la riapertura del

termine quadro dal 2 marzo 2011 e che solo qualche mese dopo ha ricevuto una

lettera da parte della Cassa stessa con cui gli comunicava che la modifica di

legge era applicabile anche al suo caso con la conseguenza che dall’assegno di

indennità si è visto decurtare la somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in

risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurato

si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 28 novembre

2011 (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa, il

14 dicembre 2011, ha informato di non avere ulteriori osservazioni da formulare

(cfr. doc. VII).

1.6. Pendente

causa questa Corte ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO),

la quale ha risposto il 12 settembre 2012 (cfr. doc. X).

1.7. Il 17

settembre 2012 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni riguardo

all’accertamento esperito da questo Tribunale (cfr. doc. XII).

Il

ricorrente ha invece preso posizione con scritto del 17 settembre 2012 (cfr.

doc. XIV).

1.8. Il 20

settembre 2012 il TCA ha posto all’assicurato dei quesiti concernenti i

contratti che venivano conclusi con le differenti società con le quali ha

collaborato dal marzo 2009 al marzo 2011, conseguendo guadagno intermedio (cfr.

doc. XIII).

L’insorgente

ha risposto il 2 ottobre 2012 (cfr. doc. XV).

1.9. La parte

resistente, il 22 ottobre 2012, ha indicato di non avere particolari

osservazioni in merito allo scritto del 2 ottobre 2012 (cfr. doc. XVII).

1.10. Su richiesta

del TCA (cfr. doc. XIX), la Cassa ha trasmesso l’esito dell’accertamento del

recapito postale della decisione su opposizione del 28 settembre 2011,

pervenuto il 27 novembre 2012 (cfr. doc. XX; XX1).

1.11. I doc. XIX,

XX e XX1 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H

335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

2.2. La decisione

su opposizione del 28 settembre 2011 emessa dalla Cassa è stata inviata all’assicurato

per plico raccomandato.

Il 29

settembre 2011 è stato depositato un avviso di ritiro nella buca delle lettere

del ricorrente e il plico postale è stato ritirato il 3 ottobre 2011 presso

l’Ufficio postale di __________ (cfr. doc. XX1).

Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 28 settembre 2011 è, poi, stato

inoltrato il 3 novembre 2011 ed è pervenuto al TCA il 4 novembre (cfr. doc. I;

busta d’intimazione).

Ai sensi

degli art. 56 e 57 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate

mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Giusta

l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro il termine di 30

giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.

Ai sensi

dell’art. 38 LPGA, relativo al computo e alla sospensione dei termini:

"

1 Se il termine è computato

in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il

giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere

notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo

ha provocato.

2bis Una comunicazione

consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona

autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno

dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

3 Se l’ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante.

4 I termini stabiliti dalla

legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso.”

Giusta l’art. 39 LPGA,

concernente l’osservanza dei termini:

"

1 Le richieste scritte

devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un

ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in

tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato

rispettato.”

In

concreto la questione della tempestività del ricorso al TCA non deve comunque

essere esaminata oltre.

L’impugnativa,

infatti, anche nell’ipotesi in cui si riveli tempestiva, e dunque ricevibile,

deve essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA

38. 2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.2.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011).

2.3. L’assicurato,

nel ricorso (cfr. doc. I), ha fatto riferimento all’istituto dell’avvocato

d’ufficio.

Al

riguardo va rilevato che l’art. 28 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), prevede che:

"

1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e

discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi

entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione

di un patrocinatore d’ufficio.

2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria,

riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia.

Nel caso

di specie, considerato, da una parte, che l’assicurato

ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione su

opposizione relativa all’apertura di un secondo termine quadro a far tempo dal

1° aprile 2011 con la conseguente applicazione delle disposizioni della LADI

entrate in vigore il 1° aprile 2011 in occasione della quarta revisione della

LADI, dall’altra, che in materia di assicurazioni sociali vige il principio

inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 16 Lptca), questa Corte

ritiene che il ricorrente sia in

grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA.

Non vi è,

dunque, la necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio (cfr. STFA C 116/03

dell’8 novembre 2004; STCA 35.2007.81 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2.; STCA

42.2007.5 del 17 settembre 2007 consid. 2.9.).

Nel

merito

2.4. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha aperto a

RI 1 un secondo termine quadro per la riscossione di prestazione dal 1° aprile

2011 e non già dal 1° marzo 2011, come invece richiesto dall’assicurato, e ha

quindi calcolato il guadagno assicurato attenendosi alle disposizioni vigenti

dal 1° aprile 2011.

2.5. L’art. 9

LADI relativo ai termini quadro, il cui tenore non è stato modificato dalla

quarta revisione della LADI entrata in vigore il 1° aprile 2012 (cfr. FF N. 38

del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167

segg.) prevede:

"

1 Per la

riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini

quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

2 Il termine quadro per la

riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i

presupposti per il diritto alla prestazione.

3 Il termine quadro per il

periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4 Se il termine quadro per la

riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di

disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla

riscossione e al periodo di L

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI, il cui testo è rimasto invariato a seguito della

quarta revisione della LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di

disoccupazione se, tra l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile.

L’art. 11

cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche dal 1° aprile 2011, enuncia:

"

La perdita di lavoro è computabile se provoca

una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi

consecutivi.”

L’art. 22 cpv. 1 LADI

stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80

per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento

corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,

convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse

in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la

disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta il

cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari

al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi

(art. 8 LPGA).

Il cpv. 2

dell’art. 22 LADI, dal 1° aprile 2011, ha il seguente tenore:

"

Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per

cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno un obbligo di mantenimento nei

confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di

un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i

140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità

corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.”

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

L'art. 23 cpv. 1 LADI, il cui tenore è rimasto invariato a seguito della quarta revisione

della LADI, stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario

determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso

durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,

compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per

inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato

(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite

minimo.

Giusta l’art.

37 OADI, riguardante il periodo di calcolo per il guadagno assicurato, nel suo

tenore valido fino al 31 marzo 2011:

"

1 Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art.

11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

2 Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

3 Il periodo di calcolo decorre

dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,

indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione.

A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.

3bis Se il salario varia in

seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di

lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici mesi,

al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.

3ter Se l’assicurato ha

ottenuto un guadagno intermedio durante un termine quadro per la riscossione

della prestazione scaduto, il guadagno assicurato è determinato in base alla

modalità di calcolo a lui più vantaggiosa fra le due seguenti, ma senza

prendere in considerazione i periodi di contribuzione acquisiti mentre

percepiva indennità ai sensi dell’articolo 41a capoverso 4:

a. la somma

del reddito soggetto a contribuzione e delle indennità compensative computabili

conformemente all’articolo 23 capoversi 4 e 5 LADI è divisa per il numero di

mesi civili da prendere in considerazione; sono presi in considerazione i mesi

civili necessari al raggiungimento dei 6 o 12 mesi di contribuzione secondo i

capoversi 1 o 2;

b. il reddito

soggetto a contribuzione è diviso per il numero di mesi di contribuzione nel periodo

di calcolo.

4 Il guadagno assicurato è

ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro

per la riscossione della prestazione:

a. l’assicurato

ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un’attività soggetta a

contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno

assicurato, e se è nuovamente disoccupato;

b. l’idoneità al collocamento dell’assicurato è mutata.

5 Qualora un

cittadino di no Stato membro della Comunità europea o dell’AELS abbia

esercitato un’attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in

Islanda o nel Lichtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del

guadagno assicurato, è applicabile l’articolo 68 capoverso 1 del Regolamento

(CEE) n. 1408/71.”

I cpv.

3bis e 3ter dell’art. 37 OADI, dal 1° aprile 2011, sono stati così modificati:

"

3bis Se il salario varia in

seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è

calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base

all’orario annuo medio convenuto contrattualmente.

3ter …

Il cpv. 5 dell’art. 37

OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2012.

Secondo,

poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche dal 1° aprile 2011, è

considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa

dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di

controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di

guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il

Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai

sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR

1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di

"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8

settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

2.6. In una

sentenza pubblicata in SVR 1994 ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg.

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale, TF) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività

dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a

tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al

guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio

art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.

In tale

contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la

perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha

diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata

ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto,

secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20 p. 46-47).

Al

riguardo cfr. anche DTF 127 V 479.

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale), in una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004, ha poi stabilito che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni aveva inizio dal 1°

agosto 2002, corrispondente alla data a decorrere dalla quale l’assicurato

aveva richiesto le indennità, benché il salario conseguito nel mese di agosto

2002 fosse più elevato delle possibili indennità di disoccupazione. Al riguardo

l’Alta Corte ha specificato che l’attività svolta dall’assicurato quale

lavoratore temporaneo era da considerare quale guadagno intermedio ex art. 24

LADI, siccome un semplice termine di disdetta di due giorni non permetteva di

ritenere l’occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Inoltre con giudizio C

253/06 del 6 novembre 2007 l’Alta Corte ha deciso che l’inizio

del termine quadro per la riscossione di prestazioni, nonostante l’assicurata

avesse realizzato, dal 10 al 30 giugno 2004, un guadagno di fr. 2'925.60

superiore all’indennità di disoccupazione, andava fissato al 10 giugno 2004,

poiché l’attività esercitata dall’assicurata non era adeguata secondo l’art. 16

cpv. 2 lett. i LADI - i salari ottenuti tramite l’occupazione svolta come

assistente sociale in virtù del contratto con una fondazione, che d’altronde

non prevedeva un tasso di attività che le garantisse un salario superiore a

1'753.-- al mese, variavano di mese in mese e non raggiungeva in generale il

70% del guadagno assicurato - e perciò non poteva escludere una perdita di

lavoro.

2.7. La Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 al p.to B42 ha indicato che:

"

Se, nel corso del primo periodo di controllo, l'assicurato

intraprende un'occupazione che gli procura un guadagno adeguato (occupazione

finanziariamente adeguata) per una durata comunque inferiore a un periodo di

controllo intero e presenta in seguito una nuova domanda d'indennità, l'inizio

del termine quadro per la riscossione della prestazione è stabilito nel

seguente modo:

Caso n. 1

Guadagno prima della

disoccupazione:

Fr. 5'000 (GA)

giorni

disocc.

contr.

¬----------------®

Salario mensile fr. 5'200

(1° PC: 4'200 / 2° PC: 1'000

giorni

disocc.

contr.

¬-------®

¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®

1° periodo di controllo 2° periodo di controllo

Siccome nel primo periodo di controllo l’assicurato ha esercitato

un’occupazione finanziariamente adeguata conseguendo pertanto un guadagno

superiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato non percepisce, per il

mese in questione, alcuna indennità di disoccupazione. A partire dal momento in

cui l'assicurato presenta una domanda d'indennità occorre verificare, per ogni

periodo di controllo, se il guadagno ottenuto è adeguato. Nel caso in questione

il termine quadro per la riscossione della prestazione non decorre dal primo

giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, bensì dall'inizio del

secondo periodo di controllo, ossia quando l'assicurato adempie per la prima

volta tutti i presupposti del diritto all'indennità. Per il secondo periodo di

controllo, egli percepisce indennità compensative.

Caso n. 2

Guadagno prima della

disoccupazione:

Fr. 5'000 (GA)

giorni

disocc.

contr.

¬----------------®

Salario mensile fr. 5'200

(1° PC: 4'200 / 2° PC: 4'200

giorni

disocc.

contr.

¬-------®

¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®

1° periodo di controllo 2° periodo di controllo

L'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile in

nessuno dei due periodi di controllo. Dato che l’assicurato ha presentato una

domanda d’indennità già all’inizio del primo periodo di controllo, occorre

verificare se il guadagno ottenuto è adeguato prendendo in considerazione

entrambi i periodi di controllo. Il termine quadro per la riscossione della

prestazione non decorre dal primo giorno successivo alla fine del rapporto di

lavoro, bensì dall'inizio del terzo periodo di controllo, ossia quando

l'assicurato adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto

all'indennità.

La situazione sarebbe diversa se l'occupazione finanziariamente

adeguata fosse durata almeno un periodo di controllo intero. In tal caso,

l'assicurato avrebbe temporaneamente posto fine alla disoccupazione. In

entrambi i casi contemplati, il termine quadro per la riscossione della

prestazione decorrerebbe dall'inizio del primo periodo di controllo e i giorni

di disoccupazione controllata che precedono o seguono l'occupazione finanziariamente

adeguata sarebbero indennizzati senza che il guadagno ottenuto sia computato

quale guadagno intermedio (cfr. cifra marg. C139).”

Giova

evidenziare che la Prassi LADI/B42, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha

sostituito il p.ti B42 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del

testo precedente.

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.8. Pendente

causa questa Corte ha interpellato la SECO, in primo luogo, indicando che la

vertenza concerne la data di inizio di un secondo termine

quadro per la riscossione di prestazioni, che la Cassa competente ha fissato al

1° aprile 2011, ritenendo che l’assicurato - il quale ha terminato il primo

termine quadro il 1° marzo 2011, si è riannunciato tempestivamente e nel mese

di marzo 2011 ha percepito un guadagno da attività lavorativa superiore

all’indennità di disoccupazione - non avesse subito alcuna perdita di lavoro

computabile nel mese di marzo 2011, e, conseguentemente, le modalità di computo

del relativo guadagno assicurato.

In secondo luogo,

invitandola, dopo aver esposto per esteso il testo

della Circolare ID p.to B42 (cfr. consid. 2.7.), come pure la giurisprudenza

federale di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004 e C 253/06 del 6

novembre 2007 (cfr. consid. 2.6.), a indicare come si concilia la Circolare ID p.to B42 con la

giurisprudenza menzionata (cfr. doc. IX).

La SECO, il 12 settembre 2012, ha risposto:

"

(…)

E’ d’uopo primariamente precisare che il

diritto all’indennità nasce quando vi è simultaneamente una perdita di lavoro e

una perdita di guadagno (art. 11 cpv. 1 LADI). Una perdita di lavoro, senza

perdita di guadagno, non permette di concedere il diritto all’indennità (cfr.

STF 8C_379/2010, 28.2.11).

Nell’ambito della Circolare ID 07, occorre

rilevare che l’apertura di un nuovo termine quadro implica di statuire sul

punto di questione dell’adeguatezza del salario dell’attività espletata per

ultimo dopo la scadenza del precedente termine quadro. La prassi del tribunale

federale in materia si concentra quindi essenzialmente a decidere in singoli

casi se quest’ultima era o meno adeguata, soprattutto quando i redditi

conseguiti anteriormente erano variabili (cfr. STFA, C 224/03 del 1.3.2004 e C

253/06 del 6.11.2007).

Tuttavia, la cifra marg.B42 in sé non

definisce come apprezzare l’adeguatezza dell’attività espletata in confronto a

quella precedente, ma bensì unicamente come considerare il singolo periodo di

controllo se questo scade all’inizio del termine quadro per il percepimento

delle indennità.

In sostanza, la cifra marg.B42 definisce un

quadro generale per stabilire l’inizio di un termine quadro, mentre la prassi

del TF entra nel dettaglio di casi individuali per valutare se l’attività

espletata dopo la fine del 1° termine quadro era adeguata o meno. Trattandosi

di questioni diverse, non riteniamo vi sia una discrepanza tra la nostra

Circolare e la prassi del TF.” (Doc. X)

Attentamente

esaminate la giurisprudenza della nostra Massima istanza esposta al consid.

2.6. e la Circolare ID p.to B42 della SECO (cfr. consid. 2.7.), il TCA ritiene

che quest’ultima non sia in contraddizione con la giurisprudenza federale.

In

effetti la Circolare ID B42 enuncia il principio generale secondo cui se nel

periodo di controllo al momento della presentazione di una domanda di indennità

di disoccupazione un assicurato consegue un salario adeguato rispetto alla

retribuzione riguardante la precedente attività, il termine quadro per la

riscossione di prestazioni inizia il primo giorno del periodo di controllo

successivo in cui adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto

all’indennità.

La

giurisprudenza dell’Alta Corte di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004

e C 253/06 del 6 novembre 2007, invece, concerne, come peraltro indicato dalla

SECO (cfr. doc. X), due casi in cui è stato deciso che l’attività lavorativa

espletata nel periodo di controllo in cui gli assicurati avevano presentato una

richiesta di prestazioni LADI non era adeguata rispetto alla precedente.

Pertanto

in tali fattispecie, benché il salario conseguito nel periodo di controllo

fosse superiore all’indennità di disoccupazione, è comunque stato riconosciuto

l’inizio del termine quadro dal primo giorno del periodo di controllo a partire

dal quale erano state chieste le indennità di disoccupazione.

2.9. Nella

presente evenienza la Cassa ha riconosciuto a RI 1, dopo la scadenza il 1°

marzo 2011 del primo termine quadro, l’apertura di un secondo termine quadro per

la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, dal

1° aprile 2011 - contrariamente alla richiesta dell’assicurato che ha postulato

il relativo inizio dal 1° marzo 2011 - e ha, conseguentemente, calcolato il suo

guadagno assicurato applicando le disposizioni LADI in vigore dal 1° aprile

2011.

La parte

resistente ha motivato il proprio operato, rilevando che l’assicurato, visto

che il salario di fr. 3'260.60 percepito dal medesimo nel mese di marzo 2011,

lavorando per la __________ di __________, era più elevato delle indennità di

disoccupazione, non aveva subito alcuna perdita di guadagno. Non potendo, così,

dimostrare per il mese di marzo 2011 alcuna perdita di lavoro computabile, non

aveva diritto all’apertura di un termine quadro, il quale è, invece, stato

aperto dal 1° aprile 2011 allorché adempiva tutte le condizioni per avere

diritto alle prestazioni (cfr. doc. A4; A7; consid. 1.1.).

L’assicurato,

dal canto suo, ritiene che il secondo termine quadro per la riscossione di

prestazioni debba iniziare il 1° marzo 2011 e che conseguentemente, benché sia

consapevole che per tale mese non ha diritto ad alcuna compensazione grazie al

conseguimento di un buon guadagno intermedio, da un lato, gli debbano venire

applicati i disposti legali in vigore fino al 31 marzo 2011 per la

determinazione del suo guadagno assicurato, dall’altro, gli debba venire

integrato l’ammanco che gli è stato tolto nei conteggi della Cassa a partire

dalla riapertura del secondo termine quadro.

In

proposito il ricorrente ha addotto di aver sempre conseguito durante il primo

termine quadro dei guadagni intermedi con attività connesse al settore

televisivo, che gli hanno poi permesso di aprire un secondo termine quadro e

che tali guadagni non erano costanti.

L’insorgente,

inoltre, ha indicato di aver richiesto l’apertura di un secondo termine quadro

per la riscossione delle prestazioni già nel mese di dicembre 2010 e che gli

sarebbe stato risposto affermativamente avendo adempiuto il periodo di

contribuzione minimo grazie all’ottenimento del guadagno intermedio, senza,

però, che gli sportellisti lo rendessero attento per tempo su tutte le

variabili connesse alla riapertura del termine quadro dopo due anni di

disoccupazione e di un guadagno intermedio, in particolare sulle conseguenze

legate al conseguimento di un guadagno intermedio più elevato rispetto all’indennità

di disoccupazione (cfr. doc. I).

2.10. Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che

l’assicurato durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni

(2 marzo 2009 - 1° marzo 2011) ha sempre conseguito un guadagno intermedio,

lavorando quale operatore video/suono per alcune società (__________; __________;

__________; Associazione __________ - __________; cfr. doc. 9/1 - 9/54).

Nel mese

di marzo 2011 il ricorrente ha poi lavorato per la __________ per un totale di

8,5 giorni, e meglio nei giorni del 2 per 4 ore, del 3 per 8 ore, del 9 per 12

ore, del 14 per 8 ore, del 18 per 8 ore, del 23 per 12 ore, del 28 per 4 ore e

del 30 per 4 ore, conseguendo un guadagno lordo di fr. 3'260.60 (cfr. doc. 9/1).

Il TCA,

pendente causa, ha posto a RI 1 i seguenti quesiti:

"

(…)

1. Che tipo di contratto / accordo aveva concluso

con le differenti società (__________; __________; __________; Associazione __________)

con le quali dai suoi attestati di guadagno intermedio è risultato collaborare

nel periodo marzo 2009 - marzo 2011, in particolare nel lasso di tempo marzo

2010 - marzo 2011?

2. Veniva concluso un contratto di volta in volta

oppure era stata stipulata una convenzione di principio all’inizio della

collaborazione?

In quest’ultimo caso, cosa prevedeva la stessa?”

(Doc. XIII)

Il 2

ottobre 2012 l’assicurato ha risposto:

"

(…)

-

Il tipo di contratto/accordo che ho concluso con

le differenti società (__________ Associazione __________) e tutte le ditte per

cui collaboro anche attualmente era ed è semplicemente di tipo irregolare su

chiamata a ore o a giornata, come convenuto dagli attestati di guadagno

intermedio presentati agli sportelli __________ di __________.

-

In merito a ciò non è mai stato scritto nulla,

se non verbalmente da entrambe le parti anche perché trattasi di collaborazione

esterna temporanea che non vincola le parti a sottoscrivere un contratto

lavorativo vero e proprio, ma obbliga le stesse tacitamente a impegnarsi di

quanto convenzionato al momento della contattativa. La consegna dell’attestato

di guadagno intermedio da parte dei datori di lavoro conferma la fine del

rapporto lavorativo per il mese e sta a indicare in che quantità (giorni e ore)

si è svolto il lavoro.

-

Le faccio notare inoltre che al punto 15 del

guadagno intermedio prodotto vi è la voce della presumibile continuità della

collaborazione con la ditta. Questo però va in controtendenza a quanto

scrittomi dalla stessa cassa, durante il periodo del ricalcolo per il 2° TQ, la

quale sosteneva che non si poteva prevedere nei termini una mia occupazione e

quindi una NON compensazione. Pertanto su questa ipotesi, la cassa ha effettuato

il ricalcolo sull’effettivo prodotto, ma considerando che i mesi precedenti

avevo comunque prodotto guadagni intermedi, sicuramente era più facile

prevedere che per quel mese avrei avuto un GI che avrebbe potuto superare il GA

dopo lo stesso ricalcolo.

(…)” (Doc.

XV)

Dalle

risposte fornite dall’assicurato si evince che lo stesso non era vincolato alle

singole società da un unico contratto di lavoro stipulato all’inizio della

collaborazione con ognuna di esse, bensì veniva concluso un contratto in forma

verbale per ogni incarico attribuitogli.

Per il

mese di marzo 2011 si è trattato di una collaborazione con la __________ che ha

occupato l’insorgente in misura nettamente maggiore rispetto ai mesi precedenti

(ad esempio nel mese di febbraio 2011 ha lavorato per la __________ soltanto il giorno 9 per 4 ore - cfr. doc. 9/2; nel mese di gennaio 2011 ha lavorato per la __________ per un giorno e mezzo, ossia il 18 per 8 ore e il 27 per 4 ore –

cfr. doc. 9/3; nel mese di dicembre 2010 ha lavorato per la __________ il giorno 17 per 8 ore – cfr. doc. 9/4 - e per la __________ il giorno 31 per 9 ore –

cfr. doc. 9/5; nel mese di novembre 2010 ha lavorato per la __________ per 4 giorni, e meglio il 2 per 9 ore, il 3 per 9 ore, il 14 per 9 ore e il 30 per 9

ore – cfr. doc. 9/6 - e per la __________ 4 giorni a metà tempo, ovvero il 10

per 4 ore, il 15 per 4 ore, il 24 per 4 ore e il 29 per 4 ore – cfr. doc. 9/7)

e che gli ha permesso di conseguire un guadagno lordo di fr. 3'260.60 (cfr.

doc. 9/1).

La somma

di fr. 3'260.60 risulta più elevata del guadagno assicurato calcolato in un

primo tempo dalla Cassa in relazione all’apertura del nuovo termine quadro di

fr. 3'067.--, applicando i disposti legali validi fino al 31 marzo 2011 e

considerando i mesi fino al febbraio 2011 (cfr. doc. A7; A4), che il ricorrente

non ha peraltro contestato.

L’ammontare

di fr. 3'260.60 è, quindi, pure superiore all’importo delle indennità di

disoccupazione a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto se non avesse

esercitato alcuna attività nel mese di marzo 2011 (cfr. consid. 2.5.).

In simili

condizioni, relativamente al primo periodo per il quale il ricorrente ha

richiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione (dal 2

marzo 2011), l’attività espletata dall’assicurato nel mese di marzo 2011 si

rivela adeguata, in particolare dal lato finanziario (cfr. B. Rubin, Assurance-chômage:

Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurigo 2006,

n. 4.7.10, pag. 333.

Per il

mese di marzo 2011 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al

diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurato non subiva alcuna perdita

di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. consid.

2.5.; 2.6.).

Ne

discende che nel mese di marzo 2011 non erano ossequiati i presupposti per

aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni

Di

principio, dunque, l’inizio del secondo termine quadro andava fissato al 1°

aprile 2011.

2.11. Considerando

che il secondo termine quadro andava aperto a decorrere dal 1° aprile 2011, per

il calcolo del guadagno assicurato dovevano, in linea di principio, essere

applicate le disposizioni della LADI e dell’OADI modificate a seguito della

quarta revisione della legge e in vigore dal 1° aprile 2011.

In

effetti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il

disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie giuridicamente rilevante (in concreto: 1.4.2011; cfr. STFA C 333/05

del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4;

DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126

V 163, consid. 4b, pag. 166).

Al

riguardo è utile evidenziare che il regime in vigore fino al 31 marzo 2011, il

quale, in virtù degli art. 23 cpv. 4 e 5 LADI, prevedeva, nel caso di

assicurati che avevano ottenuto un guadagno intermedio nel termine quadro per

il periodo di contribuzione, di tenere conto dei pagamenti compensativi (cfr.

art. 24 LADI) al fine di determinare il guadagno assicurato relativo a un

termine quadro successivo.

Dal 1°

aprile 2011, a seguito dell’abrogazione dei cpv. 4 e 5 dell’art. 23 LADI, per

contro, i pagamenti compensativi non sono più presi in considerazione (cfr.

www.cd-ocst.ch/doc_pdf/Modifiche%20LADI.pdf).

Nel

Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008 al p.to 2 (Commento delle singole

disposizioni; cfr. FF N. 38 del 23.9.2008 pag. 6779) in riferimento a tale modifica

dell’art. 23 è stato, d’altronde, indicato che:

"

(…)

Stralciando i capoversi 4 e 5, le indennità

compensative non soggette a contribuzione non vengono più prese in

considerazione per calcolare il guadagno assicurato in un termine quadro

successivo. La disposizione attuale non corrisponde al principio di

assicurazione secondo cui soltanto le prestazioni soggette a contribuzione

dovrebbero essere assicurate. La presente modifica permette di mantenere gli

aspetti positivi del guadagno intermedio (reddito più elevato, acquisizione di

nuovi periodi di contribuzione, prolungamento del diritto all’indennità).

Questa misura semplifica inoltre considerevolmente l’esecuzione della legge.”

Nel caso

di specie tale cambiamento nel metodo di calcolo del guadagno assicurato ha

comportato una diminuzione a fr. 2'272.-- del guadagno assicurato determinante

per il secondo termine quadro dal 1° aprile 2011, rispetto all’importo di fr.

3'067.-- conteggiato in prima battuta dalla Cassa senza considerare il guadagno

ottenuto nel mese di marzo 2011 (cfr. doc. A7; III).

Il TCA

non vede valide ragioni per non ritenere corretta la somma di fr. 2'272.--.

L’assicurato,

del resto, si è limitato a sollevare obiezioni circa l’applicazione delle nuove

norme della LADI facendo valere che l’aperture del secondo termine quadro

doveva risalire al 2 marzo 2011.

Egli non

ha, tuttavia, censurato il calcolo in quanto tale del guadagno assicurato

effettuato sulla base delle disposizioni della LADI valide dal 1° aprile 2011.

2.12. L’assicurato

ha fatto valere che, quando nel dicembre 2010 ha richiesto l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni, gli

sarebbe stato risposto affermativamente, avendo adempiuto mediante il guadagno

intermedio il periodo di contribuzione minimo, senza, però, renderlo attento

per tempo su tutte le variabili possibili, ad esempio proprio sulle conseguenze

connesse all’ottenimento di un guadagno intermedio superiore alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. I; V).

L’insorgente

ha, quindi, invocato la mancata informazione da parte degli organi competenti

delle ripercussioni di un guadagno intermedio più elevato delle indennità di

disoccupazione sull’inizio di un nuovo termine quadro.

L’art.

27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del

14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA"

in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza

deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.13. Riguardo, più

specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF

131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dellassicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005, la nostra Massima Istanza ha

deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al

corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del

versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare

l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era

socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a

un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza del 27 marzo 2006 C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima

istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non

informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza

diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le

pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006, l’Alta Corte, pur stabilendo che nel

caso di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione continuando a

mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva

lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che

l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il

proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che

ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle

prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.14. In concreto,

anche volendo considerare che è stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (ipotesi in

ogni caso scarsamente verosimile, dovendo riguardare l’eventuale informazione un

comportamento futuro dell’assicurato, ossia lo svolgimento di un’attività

lavorativa nel mese di marzo 2011; cfr. STF C 36/06 e 39/06 del 16 aprile 2007,

pubblicata in DTF 133 V 249 e DLA 2007 N. 10 pag. 193 secondo cui fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA), ciò non implica automaticamente che all’assicurato

vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8

maggio 2006 nella causa B., C 301/05, consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione

errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.

31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto

riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di

fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie

particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela

della buona fede di un assicurato.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella

causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C

270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit

St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato

ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht

werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des

Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der

behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person

ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft

anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der

Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende

Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen

Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere

Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im

öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.

242)."

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato

a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di

avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia

che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di

disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato

a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,

egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del

prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità

giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona

fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha,

invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

2.15. Nella

presente evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il

presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato

ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Considerandi

che un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali è l'obbligo

della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band

I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6

gennaio 2004 nella causa H., C 213/03), non si vede in cosa possa essere

consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente.

La

conoscenza o meno delle conseguenze del conseguimento in un periodo di

controllo di un guadagno superiore alle indennità di disoccupazione non deve

avere effetti sul comportamento che l'assicurato è tenuto ad adottare.

L'atteggiamento

dell'assicurato non poteva, infatti, essere diverso a seconda che sapesse o

meno che se il guadagno conseguito nel primo mese di un nuovo termine quadro

per la riscossione delle prestazioni era più elevato delle indennità di

disoccupazione l’apertura del termine quadro veniva posticipata. Egli doveva,

in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Di

transenna va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004,

concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi

completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità

speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione

dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche

nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse

effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere

delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non

doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna

disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta

dall'amministrazione.

2.16

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Cassa ha aperto a

favore dell’assicurato un secondo termine quadro per la riscossione di

prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2011 (consid. 2.10.).

Parimenti

la parte resistente, al fine di determinare il guadagno assicurato relativo al

secondo termine quadro, ha rettamente applicato le disposizioni della LADI e

dell’OADI in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. consid. 2.11.)

La

decisione su opposizione del 28 settembre 2011 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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