38.2011.83
5gg sosp.x mancate ric.7/11 inflitta a un calciatore al 100%. Non in discuss.idon.al coll.e nemmeno che per x un certo periodo possa cercare come calc.prof.Pers.nessuna ric.ma procuratore indicato tra
6 febbraio 2012Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.83
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, TCA
Titolo:
5gg sosp.x mancate ric.7/11 inflitta a un calciatore al 100%. Non in discuss.idon.al coll.e nemmeno che per x un certo periodo possa cercare come calc.prof.Pers.nessuna ric.ma procuratore indicato trattat.e negoz.URC avrebbe dovuto invitarlo a dare ind.+precise al riguardo.Rinvio atti x accertamenti
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 43 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.83
DC/sc
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31
ottobre 2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1984, si è iscritto per il collocamento il 20 giugno 2011 alla ricerca di
un'occupazione a tempo pieno come calciatore a partire dal 1° luglio 2011.
Con
decisione su opposizione del 31 ottobre 2011 (cfr. Doc. B) l'Ufficio regionale
di collocamento (URC) di __________ ha confermato la precedente decisione del
30 settembre 2011 (cfr. Doc. 2) con la quale ha sospeso l’assicurato per 5
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere saputo
comprovare delle ricerche di lavoro per il mese di luglio 2011.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
In data 9 agosto 2011 il nostro ufficio richiede
le giustificazioni (esercizio del "diritto di essere sentito" prevista
dalla legislazione federale), per non aver consegnato le ricerche di lavoro nel
mese di luglio 2011. Alla nostra richiesta l'assicurato comunica che:
" ha creduto che bastasse
la dichiarazione scritta in data 27.07.11 rilasciata dal suo procuratore sig.
Claudio Vigorelli. Non sapeva di dover cercare in altri ambiti professionali."
(…)
Ora si ritiene che anche un calciatore
professionista, debba poter produrre delle prove di ricerche mensili, atte a
significare gli effettivi sforzi durante ogni periodo di controllo. Ora
valutato il presente caso, visto come si sono svolti gli eventi legati al non
rinnovo del contratto di lavoro a seguito della retrocessione del Club e visto
che lo scrivente ha considerato l'eccezionalità delle modalità di ricerche
tramite i procuratori per ciò che attiene il periodo precedente l'iscrizione,
dal momento del controllo vero e proprio della disoccupazione e quindi a
partire dal mese di luglio, l'assicurato era stato informato che gli sforzi
relativi al mese di luglio 2011 dovevano essere comprovati puntualmente da
parte dei Club ai quali il signor RI 1 si sarebbe rivolto tramite il proprio
procuratore e che la semplice attestazione generica non sarebbe più stata
sufficiente. Si ritiene pertanto che la semplice dichiarazione trasmessa allo
scrivente, non possa essere ritenuta sufficiente a dimostrazione dell'impegno
che l'interessato ha prodotto quali sforzi personali per trovare un
lavoro." (Doc. B)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione, rilevando:
"
(…)
Come attestato dall'URC, il signor __________
procuratore del nostro associato, in data 19.10.2011 ha confermato di essere in
trattativa e negoziazione con club sportivi con almeno due proposte di lavoro a
settimana. Questo procuratore ha pure confermato, già il 27.07.2011
all'ex-datore di lavoro, che si stava adoperando per reperire un posto di
lavoro al signor RI 1.
A titolo abbondanziale richiamiamo e riprendiamo
il contenuto di una vostra sentenza dove viene chiaramente indicato quanto
segue:
- " …
sono determinanti la volontà della persona in cerca di un'occupazione, le sue
attitudini ed il suo diritto di svolgere un'attività che entri in
considerazione per lei sul mercato del lavoro. Se l'assicurato soddisfa tali
esigenze non gli potrà essere inflitta nessuna sanzione qualora le sue ricerche
d'impiego non abbiano successo …"
Nel caso in esame ci pare chiara la volontà
dell'assicurato che per alcuni e pochi mesi, per il tramite del suo procuratore
(d'altronde è risaputo per i competenti nel ramo sportivi professionisti
d'élite che le offerte d'ingaggio devono avvenire per il tramite di
procuratori), ha cercato un'occupazione nella sua ultima attività lavorativa.
In seguito e lo stesso URC potrà confermarlo, il
nostro associato ha ampliato le sue ricerche di lavoro ed in particolare
mettendo a disposizione la sua persona quale operaio generico. (…)" (Doc.
I)
1.3. Nella sua
risposta del 1° 2011 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Lo scrivente Ufficio, per ciò che riguarda la
valutazione degli sforzi personali di assicurati iscritti al collocamento, non
fa differenze fra che ha esercitato qualunque attività professione e chi ha
esercitato l'attività di calciatore.
Richiedere sforzi personali da parte di chi
svolge o ha svolto l'attività di calciatore ed ottenere delle attestazioni da
parte dei Club rispettivamente da parte dei procuratori, non ci pare così fuori
dalla norma; visto e considerato che questi professionisti di solito hanno
anche un guadagno assicurato considerevole, nel caso concreto Fr. 9'243.00.
Ritenere che un assicurato con una semplice dichiarazione di un procuratore
abbia fatto tutto il possibile per evitare o abbreviare la sua disoccupazione
ci pare discriminante verso gli altri assicurati che devono essere in grado di
dimostrare d'aver realmente compiuto le ricerche, fornendo all'amministrazione
le relative comprove.
Da parte nostra non dubitiamo della volontà
dell'assicurato nello specifico, ma che quanto produce, in termine di ricerche
di lavoro, possa essere debitamente documentato lo riteniamo in linea con le
disposizioni in vigore. In questo caso i Club interpellati fungono da normali
datore di lavoro ed è per questo motivo che devono poter dar scarico delle
proprie scelte per iscritto a chi decide di non ingaggiare. Per contro
confermiamo integralmente i contenuti della decisione su opposizione del 31
ottobre 2011. (…)" (Doc. IV)
1.4. Il 16
dicembre 2011 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
nel quale ha in particolare rilevato:
"
(…)
Innanzitutto ci teniamo a rilevare che il nostro
sindacato non fa differenze a livello di lavoratori professionisti (da parte
nostra riteniamo che tutti i lavoratori siano professionisti nel proprio ramo
d'attività lavorativa) con un reddito mensile superiore o al limite del minimo
vitale. Ci pare riduttiva l'indicazione del guadagno assicurato considerevole
per chiedere non ritenere valide le ricerche di lavoro fatte da un procuratore.
Anzi proprio questa cerchia di professionisti deve essere trattata, logicamente
come tutti i disoccupati, ma in modo differente.
Tutti sappiamo che gli sportivi professionisti ed
in particolare quelli che fanno capo al mondo calcistico sono tutelati, per
trovare il proprio ingaggio da personaggi che si definiscono procuratori. In
questo ambito non vogliamo qui aprire un dibattito su questi personaggi se
pensiamo a certi procuratori, o presunti tali, che ne combinano di tutti i
colori.
Codesto Tribunale ha più volte sentenziato che un
disoccupato, durante alcuni mesi, ha il diritto di essere reinserito nella
professione. In merito, in una ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1992 pagina
77, il TFA è stato chiaro nell'indicare che sono determinanti la volontà della
persona in cerca di un'occupazione, le sue attitudini ed il suo diritto di
svolgere un'attività che entra in considerazione per lei sul mercato del
lavoro. In un'ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1996/1997 il TFA ha avuto
modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una
mancanza di disponibilità dell'assicurato ad essere collocato sulla base di
ricerche d'impiego sufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una
mancanza di rispetto dell'obbligo di ridurre il danno.
Nel caso in oggetto teniamo a precisare e
ribadiamo quanto già indicato a suo tempo ed in particolare come l'URC debba
tenere in considerazione che questa cerchia di lavoratori è in mano a
procuratori che offrono il curriculum del calciatore alle varie squadre o alle
varie società sportive.
Come evidenziato e come attestato all'URC il
signor __________, procuratore del signor RI 1, ha indicato chiaramente che
sono in corso trattative e negoziazioni affinché il suo assistito possa
ottenere un nuovo contratto di lavoro per prestazioni sportive.
Visto quanto sopra riteniamo di conseguenza che,
durante un brevissimo lasso di tempo, il signor RI 1, ha fatto tutto quanto si
poteva da lui pretendere per trovare un posto di lavoro quale calciatore, in
seguito lo stesso ha ampliato la sua disponibilità ad altre professioni.
Per quanto riguarda la mancata indicazione dei
club interpellati sulla loro disponibilità ad ingaggiare o meno un calciatore
solleviamo seri dubbi. In effetti i calciatori vengono proposti tra procuratori
e direttori sportivi dei club. Possiamo qui immaginare per esempio come il FC __________
non risponda alle varie offerte d'ingaggio ricevute per il proprio
"gioiellino" __________.
Le società sportive ricevono decine di nominativi
di giocatori, allenatori e/o direttori sportivi che si propongono per essere
ingaggiati. Tali società di regola ed a nostra conoscenza non rispondono a
nessuno." (Doc. VI)
L'amministrazione
il 28 dicembre 2011 ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
La deduzione fatta dalla controparte, che il
nostro ufficio non ritiene valide le ricerche in quanto svolte da un
procuratore, in presenza di un guadagno elevato non corrisponde; l'elemento
significativo a sostegno della sanzione è non aver fatto un tentativo nella
direzione della comprova delle ricerche. Spettava poi al nostro Ufficio, nel
caso di mancate risposte da parte del Club decidere al riguardo. Dal nostro
punto di vista gli argomenti sollevati dall'RA 1 non aggiungono elementi tali
da indurci ad un'esposizione puntuale in quanto diversivi rispetto alla
fattispecie in esame." (Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per non avere comprovato ricerche di lavoro
nel mese di luglio 2011.
Al
riguardo va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la
quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF
Fatti
N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag.
1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato il periodo 8 maggio – 7 agosto 2011
antecedente l’annuncio al collocamento.
A quel
momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,
applicabili in concreto.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in
occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere
un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010;
STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Per stabilire
se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. In una
sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale
38.2003.54 del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette
anni consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di
calcio, che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in
Svizzera e all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di
lavoro, seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti
quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al
collocamento. Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere
all’assicurato, quale caso limite, un tempo di otto mesi per cercare
un’occupazione quale allenatore.
In quella
sentenza l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
5.1 Secondo giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente
insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad es. la limitazione della
ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono ancora di
concludere di per sé per una mancata disponibilità al collocamento della
persona assicurata, bensì sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente
osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno. Per ammettere una mancata
disponibilità al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze
particolarmente qualificate, che possono ad es. realizzarsi qualora
l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza più volte sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso
l'attività professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non
presenta possibilità d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con
riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Per
converso, a un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennità
di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi
un'occupazione non può di principio essere negata la disponibilità al collocamento
a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna intenzione di
riprendere un'attività lavorativa dipendente. Per il principio della
proporzionalità che informa anche la procedura nell'assicurazione contro la
disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in questo caso in
prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennità di
disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246
consid. 3b/bb).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però
anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può
essere negata in presenza di ricerche d'impiego continuamente insufficienti, in
caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se
Considerandi
l'assicurato limita i propri interventi a un settore d'attività nel quale,
concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004
no. 18 pag. 187 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 58 consid.
6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimenti) o è altrimenti limitato nella scelta
di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 216 consid.
3, 112 V 327 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130
consid. 2.1, 1980 no. 38 pag. 90). In proposito, questa Corte ha altresì
precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a
una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili
di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre
all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per
la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata
ricercata. Questo Tribunale ha così ancora recentemente avuto modo di osservare
che una limitazione degli sforzi a un settore professionale determinato può, in
combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a
negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr.
pure DTF 112 V 218 consid.
2; DLA 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in DLA 2001
no. 13 pag. 145 il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo sul caso
di una ballerina che, divenuta disoccupata, aveva invano ricercato per oltre un
anno una nuova occupazione nella sua professione appresa, ha stabilito che
l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale
non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa,
non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al
di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
5.2
Ora, nel caso di specie, contrariamente a
quanto sembra lasciare intendere il Servizio ricorrente, le possibilità per X.________
di reperire un'occupazione nella professione ricercata non erano, nel periodo
in esame, talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto
aleatorio ai sensi della giurisprudenza (consid. 5.1). Procedendo a un esame
prospettivo e tenendo conto dell'insieme delle circostanze soggettive e
oggettive, segnatamente del fatto che l'interessato nel frattempo, oltre a già
vantare un'esperienza in lega nazionale degna di rispetto, aveva anche appena
concluso la sua lunga e dispendiosa formazione di allenatore UEFA che gli
permette(va) di esercitare la professione anche all'estero e di risultare
maggiormente attrattivo sul mercato interno, i primi giudici potevano
effettivamente ritenere lecita e realistica la speranza dell'assicurato di
trovare entro la fine di novembre-dicembre un ingaggio per la stagione in corso
- o eventualmente per quella a venire - anche perché le possibilità di un
avvicendamento tecnico in vista della pausa invernale e della ripresa del
campionato in primavera non erano così remote da rendere praticamente illusoria
la ricerca. A ciò si aggiunge che, con l'obbligo sancito dallo statuto dei
clubs di lega nazionale che impone ai 28 sodalizi che prendono parte al
campionato della Swiss Football League di disporre di almeno un allenatore
professionista anche per il settore giovanile, anche l'offerta del mercato non
poteva essere definita aleatoria. Infine, non corrisponde al vero che lo stesso
X.________ avrebbe qualificato come scarse le possibilità di reperire una nuova
occupazione quale allenatore nel periodo in questione. Nella misura in cui
l'assicurato si è espresso in questi termini, egli si è infatti chiaramente
riferito alle possibilità esistenti al di fuori di questo quadro temporale
(cfr. opposizione del 12 maggio 2003 pag.3 in fine: "Le altre possibilità
sono veramente scarse [...]").
5.3
Visto quanto precede, resta ora da esaminare
se il lasso di tempo di otto mesi concesso dal Tribunale cantonale all'assicurato
per limitare la ricerca del posto di lavoro nella professione appresa sia da
considerare eccessivo, come pretende il Servizio cantonale del lavoro oppure si
giustifichi, come ha ritenuto la Corte cantonale, in ragione delle particolari
circostanze del caso.
5.3.1
Nell'ambito applicativo dell'art. 16 cpv. 2
LADI - il qual disposto enuncia quando un'occupazione non è considerata
adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, ciò che si
avvera fra l'altro se non tiene convenientemente conto delle capacità e
dell'attività precedente dell'assicurato (lett. b) - la questione di sapere per
quanto tempo si debba tenere conto dell'attività precedente ha già fatto
l'oggetto di alcune discussioni. Così, inizialmente, nel 1995, il legislatore
ha inteso escludere l'applicabilità dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso
in cui la disoccupazione fosse durata più di quattro mesi (FF 1994 I 330). Tale
intenzione non si è tuttavia concretizzata e nella legge non sono stati posti
dei limiti temporali. Le discussioni parlamentari hanno però indicato in questo
lasso di tempo (quattro mesi) il limite orientativo, da determinarsi con
precisione nel singolo caso di specie, a partire dal quale poter fare
astrazione dal criterio dell'attività precedente (Boll. uff. CS 1995 623; in
questo senso anche Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 118) e hanno specificato che più
aumenta la durata della disoccupazione, meno si è tenuti a tenerne conto (Boll.
uff. CN 1994 1574). Parte della dottrina considera questo limite temporale, che
non ha trovato ricezione nel testo di legge, come troppo rigido e chiede che la
questione venga risolta valutando le singole circostanze del caso (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 240). Altri ancora, per contro,
sembrano volere limitare questo periodo di tempo a uno o due mesi (Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 20 all'art.
16).
5.3.2
Per parte sua, il Tribunale federale delle
assicurazioni nella già citata sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145,
pur non chinandosi in dettaglio sulla questione specifica, ha avuto modo di
confermare un giudizio del tribunale cantonale zurighese e la decisione
amministrativa dell'ufficio cantonale del lavoro che avevano sancito
l'inidoneità al collocamento dell'assicurata in questione - che, come detto,
invano aveva cercato di ricollocarsi nella sua professione appresa - e avevano
fatto decorrere l'inizio di questa inidoneità, al termine di un lasso di tempo
ragionevole, oltre un anno dopo il suo annuncio al collocamento (DLA 2001 no.
13.
pag. 146 seg. consid. 2).
5.3.3
Alla luce delle suesposte considerazioni,
tenuto conto delle particolari circostanze del caso già messe in evidenza dal
Tribunale cantonale (disoccupazione senza colpa dell'assicurato intervenuta in
un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per
la nuova stagione era di fatto già concluso; importanza degli sforzi profusi
per conseguire il diploma UEFA e valore di questo diploma; caratteristiche del
mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle
panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile
ecc.), la decisione dei primi giudici di ritenere ragionevole concedere
all'assicurato tempo fino al dicembre 2003 per reinserirsi nella propria
professione, pur configurando un caso limite, può essere condivisa. In tali
condizioni il ricorso dev'essere respinto, il giudizio impugnato essendo
confermato.
5.3.4
Nulla muta infine all'esito del presente
giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato avrebbe potuto e
dovuto, sin dall'inizio o comunque, al più tardi, al massimo tre o quattro mesi
dall'inizio del controllo della disoccupazione, entrare alle dipendenze dello
Studio X. A tal proposito l'assicurato ha già convincentemente osservato come
un rientro a pieno regime, in tempi brevi, nello studio X sarebbe risultato
difficile se non addirittura impossibile in quanto avrebbe richiesto (come poi
peraltro si è avverato) un adeguato periodo di riqualifica. Riqualifica che
risultava tanto più necessaria poiché X.________ aveva appreso la professione
di disegnatore di impianti sanitari in un'epoca in cui il lavoro veniva
effettuato manualmente (mediante matita, riga e squadra) ed era ormai, nel
frattempo, stato soppiantato dalla tecnica informatica che l'interessato ancora
non padroneggiava.”(STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 5.1.-5.3.)
2.7
La procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque
compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in
modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
"
(…)
4.1.1
Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.
).”
Proprio
sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre
1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni
concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano
vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,
appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
Nel caso
giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche
allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni
dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato
non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli
sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle
indicazioni alla Commissione.
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va,
inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del
21.
marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro
una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui
gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori
accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito
di aver compiuto.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise
in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,
omettendo di fornire indicazioni verificabili.
Contestualmente il TFA ha,
infatti, rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
2.8
Nella
presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 5 giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere comprovato delle ricerche
di lavoro nel mese di luglio.
Preliminarmente
il TCA rileva che non è qui in discussione il presupposto dell’idoneità al
collocamento, ammesso dall’amministrazione, e neppure il diritto per
l’assicurato di cercare per un certo periodo un impiego quale calciatore
professionista (sul tema cfr. consid. 2.6)
Il
ricorrente ha riconosciuto di non avere compiuto personalmente nessuna ricerca
di lavoro nel mese di luglio e di essersi affidato ad un procuratore (cfr. doc.
2.
e verbale d’audizione del 30 agosto 2011, doc. 19).
Il 27
luglio 2011, __________, della __________ ha inviato all'Associazione Calcio __________
uno scritto del seguente tenore:
"
Io sottoscritto __________, nato a __________,
residente in __________, __________ dichiaro di essere il procuratore sportivo
di RI 1 nato a __________ il __________ di professione calciatore.
Io sottoscritto comunico formalmente che sono in
corso trattative e negoziazioni affinché il mio assistito possa entro il
30/08/2011 ottenere un nuovo contratto di lavoro per prestazioni
sportive."
(Doc. A2)
Il 19
ottobre 2011 __________ ha dichiarato che:
"
(…)
Io sottoscritto comunico formalmente che sono in
corso trattative e negoziazioni affinché il mio assistito possa ottenere un nuovo
contratto di lavoro per prestazioni sportive e che riceviamo almeno due
proposte di lavoro a settimana da parte dei club svizzeri."
(Doc. A1)
Il 27
luglio 2011 il procuratore del ricorrente ha dunque attestato che erano in
corso “trattative e negoziazioni” al fine di ottenere un nuovo contratto di
lavoro entro il 30 agosto 2011.
In simili
condizioni, secondo questo Tribunale, l’amministrazione, anziché infliggere
direttamente all’assicurato una penalità fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, avrebbe dovuto invitarlo a fornire indicazioni più precise riguardo alle
società sportive contattate e comunicargli una penalità soltanto in caso di
mancata risposta soddisfacente a tale quesito (sulla corretta procedura
adottata dallo stesso URC in un altro caso, cfr. STCA 38.2011.95 del 1° febbraio
2012).
Non
avendolo fatto l'URC di __________ ha violato l'art. 43 LPGA.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Sull'art.
43.
LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Secondo
il TCA si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione del
31.
ottobre 2011 e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché assegni
all'assicurato un termine per documentare le ricerche di lavoro da lui svolte
nel corso del mese di luglio 2011. Sulla base dell'esito di questi accertamenti
l'URC di __________ valuterà se l'assicurato deve o no essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante
il mese di luglio 2011.
2.9
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.
500.
-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF
122.
V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC
verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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