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Decisione

38.2011.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini

stranieri che giungono in Svizzera per la prima volta e ottengono la

nazionalità svizzera dopo il loro arrivo in Svizzera non hanno tuttavia diritto

all'ID." (…)"

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 178 l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato che rientra in Svizzera dopo più di un anno di soggiorno all'estero è

esonerato per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione in quanto

possa certificare di aver svolto all'estero un'attività dipendente per un

periodo di almeno sei o dodici mesi (art. 14 cpv. 3 LADI). Se egli rientra in

Svizzera dalla Germania, i periodi di contribuzione che vi ha svolto sono

computati integralmente in base al relativo accordo concluso tra la Svizzera e

la Germania. Se invece l'assicurato non può provare di aver svolto un'attività

lucrativa dipendente all'estero, ma si basa su tale attività per esercitare il

proprio diritto all'indennità, l'assenza di prove gioca in suo sfavore.

In

un'altra sentenza C 100/05 del 17 agosto 2005 ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che aveva dimostrato di

avere svolto un'attività di insegnante di lingua in Ecuador senza tuttavia

essere stata in grado di dimostrare che tale attività è durata almeno 12 mesi:

"

(…)

Gemäss einer nicht datierten Bestätigung von

Herrn C.________ hat die Versicherte sich von Oktober 2002 bis November 2003 in seinem Haus aufgehalten und während dieser Periode seinen Kindern Deutsch und Französisch

unterrichtet.

(…)

2.2 Die Sichtung dieser Unterlagen ergibt, dass

sich einzig dem nicht datierten Schreiben von Herrn C.________ entnehmen lässt,

die Beschwerdeführerin habe von Oktober 2002 bis November 2003, somit während

mehr als zwölf Monaten, unterrichtet. Dieses Schreiben kann jedoch nicht ohne

Blick auf die gesamte Beweislage gewürdigt werden. So hat die Familie

C.________ die Migrationsbehörde im Dezember 2002 um eine Verlängerung des

Visums um lediglich sechs Monate ersucht, somit nur etwa bis Juni 2003, nicht

jedoch bis November 2003. Die im Pass vermerkten Verlängerungen beweisen nicht,

dass die Versicherte bis November 2003 in Ecuador geblieben ist, und noch weniger, dass sie auch bis Ende dieses Monats gearbeitet hat. Ihre eigenen

Angaben sind widersprüchlich, indem sie auf dem Beiblatt zum Lebenslauf angibt,

von November 2002 bis Mai 2003 als Arbeitnehmerin in Ecuador gewesen zu sein,

während sie sich gleichzeitig von Januar 2002 bis November 2003 als Touristin

in Argentinien aufgehalten und laut dem zweiten Lebenslauf bis Dezember 2003

mehrere Länder des Kontinents bereist haben will. Entgegen der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind solche widersprüchlichen Informationen nicht

einfach unbeachtlich. Es darf von der Beschwerdeführerin eine gewisse Sorgfalt

im Umgang mit ihren administrativen Pflichten verlangt werden. Aus den oben

beschriebenen Unterlagen lässt sich insbesondere nicht zweifelsfrei ableiten,

dass die Versicherte auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 gearbeitet hat.

Es fehlen hiezu mit Ausnahme des nicht datierten Schreibens der Familie

C.________ jegliche Anhaltspunkte. Selbst wenn in Ecuador üblicherweise keine

Belege ausgestellt werden, fällt doch auf, dass die zweite Jahreshälfte 2003

kaum dokumentiert ist. In Berücksichtigung aller

Umstände des Falles ist daher die mindestens zwölfmonatige Arbeitsdauer nicht

rechtsgenüglich nachgewiesen, weshalb der Beschwerdeführerin keine Leistungen

Considerandi

der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet werden können."

2.4

Nella

presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura un "Certificato di

lavoro" redatto da __________, del seguente tenore:

"

CERTIFICATO

DI LAVORO

Con la presente certifico che il signor RI 1 1990 è stato alle mie

dipendenze dal 12 November 2007 al 25 maggio 2011.

Durante questo periodo il signor RI 1 si occupava delle seguenti

attività:

- piantagione di caffè

- piantagione di fagioli

- piantagione di angurie

- piantagione di zucche

- irrigazione sistematica delle diverse culture

- allevamento di bestiame

- conduzione macchine agricole

- vendita diretta dei prodotti

Il lavoro è stato svolto a mia piena soddisfazione.

Il rapporto di lavoro è cessato a causa cessazione d'attività.

Auguro al signor RI 1 ulteriori soddisfazioni professionali e

personali.

__________" (Doc. 13)

Nel corso

dell'udienza del 30 maggio 2012 l'assicurato ha affermato di avere lavorato nell'azienda

di suo padre occupandosi di caffè, latte (lavoro con le mucche), irrigazione e

fagioli.

Egli ha

precisato che riceveva i soldi in contanti e che non possiede nessuna ricevuta,

ma soltanto una dichiarazione dal padre e una della contabile, già allegate al

ricorso.

Soprattutto,

in occasione dell'udienza è emerso che l'ex datore di lavoro si è trasferito in

Svizzera assieme al figlio, circostanza fino a quel momento ignota

all'amministrazione.

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo

il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

In simili

condizioni, secondo il TCA, si giustifica nel caso concreto l'annullamento

della decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 e il rinvio degli atti

all'amministrazione affinché senta il datore di lavoro e lo interroghi a proposito

dell'esercizio effettivo di un'attività lucrativa di almeno 12 mesi (cfr. DTF

131.

V 444; STCA 38.2011.52 del 10 ottobre 2011); sul versamento del salario

(cfr. le dichiarazioni Doc. A2 e Doc. A3); sulla circostanza relativa al

versamento di contributi pensionistici sul conto n. CPF __________ (cfr. Doc.

XVII pag. 2); sul significato dei termini "residente no exterior"

(cfr. Doc. XVII pag. 3) e sul contratto di comodato per la piantagione del

caffè (cfr. Doc. XVII pag. 3).

Se sarà

necessario l'amministrazione assegnerà pure un termine al ricorrente per

produrre ulteriore documentazione (cfr. Doc. VIII e Doc. X, dai quali emerge

che in 20 giorni l'assicurato è riuscito a procurarsi delle attestazioni dal __________.

Dopo

avere effettuato questi accertamenti l'amministrazione si pronuncerà nuovamente

riguardo all'adempimento del requisito all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in

relazione con l'art. 14 cpv. 3 LADI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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