38.2011.85
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18 giugno 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2011.85
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
Negato dt a ID a uno CH rimpatriato da uno Stato non membro UE,poiché non avrebbe dimostrato di aver lavorato all'estero per almeno 12 mesi nel TQ.Si giustifica l'annullam.della dec.su opp. e il rinvio degli atti all'ammin.per sentire il padre in merito all'eserc.di un lav.nella sua azienda agricola
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
TERMINE QUADRO
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 14 cpv. 3 LADI
art. 43 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.85
DC/sc
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
ottobre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 22 giugno
2011 RI 1, nato __________ 1990, ha inoltrato una domanda d'indennità di
disoccupazione a partire dall'8 giugno 2011 indicando di avere lavorato come
contadino in __________ dal 2007 al 2011 (cfr. Doc. 21, punti, 2, 14 e 15).
Con
decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 la CO 1 (in seguito: La Cassa) ha
confermato la precedente decisione dell'8 luglio 2011 (cfr. Doc. 12) ed ha
negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione in quanto egli
non ha dimostrato di avere lavorato all'estero durante almeno 12 mesi nel
termine quadro (9 giugno 2009 – 8 giugno 2011).
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
4. Nella
fattispecie l'opponente sostiene di aver lavorato presso l'azienda agricola del
padre in __________; quale cittadino svizzero che rientra dall'estero, sostiene
di dover essere posto al beneficio delle prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione.
5. La
Cassa, dopo aver ricevuto l'opposizione dell'08 agosto 2011 da parte del Sig. RI
1, ha richiesto in data 10 agosto 2011 allo stesso ulteriore documentazione
atta a comprovare l'avvenuta attività lavorativa in __________ ed il
percepimento del salario.
6. L'opponente
non ha mai risposto alla nostra lettera, motivo per cui tramite lettera
raccomandata del 29 settembre 2011 abbiamo invitato l'assicurato a rispondere
entro il termine di 10 giorni. Anche a tale scritto non abbiamo ricevuto alcuna
risposta.
7. Allo
stato attuale la Cassa prende atto dell'impossibilità da parte dell'opponente
di dimostrare l'attività lavorativa ed il reale percepimento dello stipendio.
8. Stante
quanto precede, esaminata l'opposizione in oggetto, l'intera documentazione a
disposizione e preso atto delle disposizioni legali applicabili alla
fattispecie, questa CO 1 (…)"
(Doc.
A5)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede di beneficiare dell'indennità di disoccupazione dal momento
del suo arrivo in Svizzera sino al 21 agosto 2011, inizio della sua attività
lavorativa.
Egli
sottolinea di avere lavorato in __________ e, a comprova di questa
affermazione, allega il certificato di lavoro (Doc. A1), il certificato di
stipendio allestito da suo padre (Doc. A), oltre ad una dichiarazione
tecnico-contabile del ricevimento dello stipendio (cfr. Doc. A3).
1.3. Nella sua risposta
del 28 dicembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
In sede ricorsuale, per la prima volta, vengono
presentati 2 distinti documenti. Il primo è rilasciato dal padre del ricorrente
e attesterebbe nel periodo 01.03.2010/31.03.2011 il versamento di 6000R$, brevi
manu, per i servizi prestati nella proprietà.
Il secondo riguarderebbe un ufficio di
contabilità che attesterebbe proprio un anno di lavoro salariato del ricorrente
presso l'azienda del padre (dal 01.03.2010 al 01.03.2011) per la stessa cifra
di 6000R$. Le due dichiarazioni non concordano al punto che quella rilasciata
dall'ufficio di contabilità può legittimamente essere considerata un documento
di compiacenza.
Si fa altresì notare che una ricerca di
"Google Maps" ha portato a trovare all'indirizzo ed al numero di
telefono indicato uno studio legale e non un ufficio di contabilità (v. copia
documento 09.12.2011).
Visto quanto precede, ritenuti i documenti
presentati in sede ricorsuale discordanti e poco credibili nella loro
autenticità, si chiede a codesto lodevole TCA di respingere il ricorso in
quanto i requisiti dell'art. 14, cpv. 3 LADI e della cifra marginale B199 della
circolare ID 01.2007 non sono stati debitamente comprovati." (Doc. VI)
1.4. Il 24
gennaio 2012 l'assicurato ha inoltrato al TCA ulteriore documentazione,
ricevuta dal Brasile, a comprova dell'attività lavorativa da lui svolta in quel
paese:
"
(…)
Aggiungo quindi a quanto già in Vostro possesso
altri due documenti e più precisamente:
- certificato che ho lavorato nel ramo dell'agricoltura, con i
relativi timbri e firme del registro civile;
- l'attestato del Municipio della Città di __________ dove si
attesta l'attività contabile e rispettiva validità. E non "Google
Maps".
Egregio Signor Giudice, non mi risulta facile
scrivere e quindi Le chiedo se è possibile, se lo ritiene, di essere
sentito." (Doc. X)
Al riguardo
l'amministrazione il 30 gennaio 2012 si è così espressa:
"
(…)
Rileviamo purtroppo che questi documenti sono
redatti in lingua portoghese e quindi a noi poco comprensibili.
Da quel poco che abbiamo potuto intuire il
documento B1 è un comodato tra padre e figlio della durata di 10 anni che
riguarda 15 ettari di terreno agricolo che il comodatario (figlio) può usare
per la coltivazione di caffè.
Da quanto ci è dato di capire non contribuisce
minimamente a risolvere i dubbi circa un effettivo rapporto di lavoro
dipendente tra padre e figlio e, soprattutto, non certifica un'attività
dipendente all'estero che è la condizione posta dall'art. 14 cpv. 3 LADI. Anche
il documento B2 non è utile a tale scopo.
Nell'impossibilità di determinarci diversamente
da quanto comunicatovi con la nostra risposta di causa, lasciamo al lodevole
TCA, qualora lo ritenesse necessario, di ordinare la traduzione dei documenti
trasmessici se, contrariamente alla Cassa, considerasse utili a comprovare lo
svolgimento di un'attività dipendente all'estero." (Doc. XII)
L'11
febbraio 2012 il ricorrente ha in particolare rilevato che:
"
(…)
- Vi comunico che il rapporto di lavoro tra mio padre ed io c'è
stato veramente come operaio nella sua azienda agricola. Vedasi tutta la mia
documentazione (certificato di lavoro) inviatavi a suo tempo, come pure quanto
ho ricevuto in denaro.
- L'Istituto delle assicurazioni sociali, non può basarsi solo su
quello che loro chiamano, comodato tra padre e figlio, dimenticando tutto il
resto e più che tutto non riconoscendo il mio lavoro svolto nell'azienda, alle
dipendenze di mio padre.
- Per loro niente è utile; mentre al contrario, quando avevo
consegnato la documentazione richiestami agli uffici di __________, tutto era a
posto e andava bene. (…)" (Doc. XIV)
1.5. Il 30 maggio
si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
L'art. 14 cpv. 3 LADI
stabilisce che:
"
Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno
di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno
dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di
avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono
esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è
scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli
stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini
di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di
domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di
contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un
anno."
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto
durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.
2.3. La Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) contiene in particolare le seguenti indicazioni:
"
(…)
B203 Per attività dipendente
corrispondente al periodo di contribuzione si intende un'attività dipendente di
almeno 12 mesi. I periodi di occupazione svolta all'estero non possono essere
sommati a un periodo di contribuzione inferiore a 12 mesi effettuato in
Svizzera allo scopo di ottenere un diritto all'esenzione dall'obbligo di
contribuzione.
L'assicurato
deve dimostrare l'esistenza del periodo di occupazione svolta all'estero
tramite un apposito attestato del datore di lavoro.
Þ Giurisprudenza
ARV/DTA 2002 n. 26 pag. 177
segg.
B204 Rientrano nel campo di
applicazione del capoverso 3 anche i cittadini svizzeri all'estero che giungono
in Svizzera dopo aver soggiornato più di un anno in uno Stato che non è membro
dell'UE/AELS e che hanno esercitato in tale Stato un'attività dipendente
corrispondente al periodo di contribuzione. Anche i cittadini svizzeri
all'estero che giungono in Svizzera per la prima volta possono pertanto far
valere questo motivo di esenzione.
Fatti
I cittadini
stranieri che giungono in Svizzera per la prima volta e ottengono la
nazionalità svizzera dopo il loro arrivo in Svizzera non hanno tuttavia diritto
all'ID." (…)"
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 178 l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato che rientra in Svizzera dopo più di un anno di soggiorno all'estero è
esonerato per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione in quanto
possa certificare di aver svolto all'estero un'attività dipendente per un
periodo di almeno sei o dodici mesi (art. 14 cpv. 3 LADI). Se egli rientra in
Svizzera dalla Germania, i periodi di contribuzione che vi ha svolto sono
computati integralmente in base al relativo accordo concluso tra la Svizzera e
la Germania. Se invece l'assicurato non può provare di aver svolto un'attività
lucrativa dipendente all'estero, ma si basa su tale attività per esercitare il
proprio diritto all'indennità, l'assenza di prove gioca in suo sfavore.
In
un'altra sentenza C 100/05 del 17 agosto 2005 ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che aveva dimostrato di
avere svolto un'attività di insegnante di lingua in Ecuador senza tuttavia
essere stata in grado di dimostrare che tale attività è durata almeno 12 mesi:
"
(…)
Gemäss einer nicht datierten Bestätigung von
Herrn C.________ hat die Versicherte sich von Oktober 2002 bis November 2003 in seinem Haus aufgehalten und während dieser Periode seinen Kindern Deutsch und Französisch
unterrichtet.
(…)
2.2 Die Sichtung dieser Unterlagen ergibt, dass
sich einzig dem nicht datierten Schreiben von Herrn C.________ entnehmen lässt,
die Beschwerdeführerin habe von Oktober 2002 bis November 2003, somit während
mehr als zwölf Monaten, unterrichtet. Dieses Schreiben kann jedoch nicht ohne
Blick auf die gesamte Beweislage gewürdigt werden. So hat die Familie
C.________ die Migrationsbehörde im Dezember 2002 um eine Verlängerung des
Visums um lediglich sechs Monate ersucht, somit nur etwa bis Juni 2003, nicht
jedoch bis November 2003. Die im Pass vermerkten Verlängerungen beweisen nicht,
dass die Versicherte bis November 2003 in Ecuador geblieben ist, und noch weniger, dass sie auch bis Ende dieses Monats gearbeitet hat. Ihre eigenen
Angaben sind widersprüchlich, indem sie auf dem Beiblatt zum Lebenslauf angibt,
von November 2002 bis Mai 2003 als Arbeitnehmerin in Ecuador gewesen zu sein,
während sie sich gleichzeitig von Januar 2002 bis November 2003 als Touristin
in Argentinien aufgehalten und laut dem zweiten Lebenslauf bis Dezember 2003
mehrere Länder des Kontinents bereist haben will. Entgegen der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind solche widersprüchlichen Informationen nicht
einfach unbeachtlich. Es darf von der Beschwerdeführerin eine gewisse Sorgfalt
im Umgang mit ihren administrativen Pflichten verlangt werden. Aus den oben
beschriebenen Unterlagen lässt sich insbesondere nicht zweifelsfrei ableiten,
dass die Versicherte auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 gearbeitet hat.
Es fehlen hiezu mit Ausnahme des nicht datierten Schreibens der Familie
C.________ jegliche Anhaltspunkte. Selbst wenn in Ecuador üblicherweise keine
Belege ausgestellt werden, fällt doch auf, dass die zweite Jahreshälfte 2003
kaum dokumentiert ist. In Berücksichtigung aller
Umstände des Falles ist daher die mindestens zwölfmonatige Arbeitsdauer nicht
rechtsgenüglich nachgewiesen, weshalb der Beschwerdeführerin keine Leistungen
Considerandi
der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet werden können."
2.4
Nella
presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura un "Certificato di
lavoro" redatto da __________, del seguente tenore:
"
CERTIFICATO
DI LAVORO
Con la presente certifico che il signor RI 1 1990 è stato alle mie
dipendenze dal 12 November 2007 al 25 maggio 2011.
Durante questo periodo il signor RI 1 si occupava delle seguenti
attività:
- piantagione di caffè
- piantagione di fagioli
- piantagione di angurie
- piantagione di zucche
- irrigazione sistematica delle diverse culture
- allevamento di bestiame
- conduzione macchine agricole
- vendita diretta dei prodotti
Il lavoro è stato svolto a mia piena soddisfazione.
Il rapporto di lavoro è cessato a causa cessazione d'attività.
Auguro al signor RI 1 ulteriori soddisfazioni professionali e
personali.
__________" (Doc. 13)
Nel corso
dell'udienza del 30 maggio 2012 l'assicurato ha affermato di avere lavorato nell'azienda
di suo padre occupandosi di caffè, latte (lavoro con le mucche), irrigazione e
fagioli.
Egli ha
precisato che riceveva i soldi in contanti e che non possiede nessuna ricevuta,
ma soltanto una dichiarazione dal padre e una della contabile, già allegate al
ricorso.
Soprattutto,
in occasione dell'udienza è emerso che l'ex datore di lavoro si è trasferito in
Svizzera assieme al figlio, circostanza fino a quel momento ignota
all'amministrazione.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che
l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo
il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia
la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).
In simili
condizioni, secondo il TCA, si giustifica nel caso concreto l'annullamento
della decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 e il rinvio degli atti
all'amministrazione affinché senta il datore di lavoro e lo interroghi a proposito
dell'esercizio effettivo di un'attività lucrativa di almeno 12 mesi (cfr. DTF
131.
V 444; STCA 38.2011.52 del 10 ottobre 2011); sul versamento del salario
(cfr. le dichiarazioni Doc. A2 e Doc. A3); sulla circostanza relativa al
versamento di contributi pensionistici sul conto n. CPF __________ (cfr. Doc.
XVII pag. 2); sul significato dei termini "residente no exterior"
(cfr. Doc. XVII pag. 3) e sul contratto di comodato per la piantagione del
caffè (cfr. Doc. XVII pag. 3).
Se sarà
necessario l'amministrazione assegnerà pure un termine al ricorrente per
produrre ulteriore documentazione (cfr. Doc. VIII e Doc. X, dai quali emerge
che in 20 giorni l'assicurato è riuscito a procurarsi delle attestazioni dal __________.
Dopo
avere effettuato questi accertamenti l'amministrazione si pronuncerà nuovamente
riguardo all'adempimento del requisito all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in
relazione con l'art. 14 cpv. 3 LADI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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