Lexipedia

Decisione

38.2011.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117,

consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel

settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in

bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua

fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure

per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le

ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per

lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

In

un’altra sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007, il Tribunale federale ha

ricordato che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"

Nel

settore dell’edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti

di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti

nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze

(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA inc. AD 214/87 del 12 ottobre

1988).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le

perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza

del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una

procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi

normali dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto segue:

«En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une

situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en

résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un

tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en

admettant que ce document soit

représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la

construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus

avantageuse est sensiblement

inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les

plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en

cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de

«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux

d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle

tendue, dont l'assurance-chômage

n'a pas à répondre.»

2.4. In una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in

Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo

per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

In una

Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di

lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,

pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:

"

Alcuni rappresentanti dei settori economici si

sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per

l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai

Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e

dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.

Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni

Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che

● sussistono

motivi strutturali e non congiunturali, o

● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio

aziendale abituale del datore di lavoro, o

● la perdita di

lavoro è causata da motivi stagionali.

1. Osservazioni di carattere giuridico

Secondo l'articolo

110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione

uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.

a.

Considerazioni generali

L'obiettivo principale

dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite

il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V

526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in

maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo

tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).

Lo strumento

dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici

in modo equo.

b.

Perdita di lavoro dovuta a motivi

economici

Considerandi

II diritto

all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può

essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato

disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

La LADI non precisa la nozione di «motivi

economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla prassi

e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo

dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto

1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che

strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).

In generale, per motivo

economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi

normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati

direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un

prodotto sul mercato sono di natura economica.

Le restrizioni legali a

cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)

nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI) mirano

a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti

strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro

sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto

i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti

che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).

ln base alle suddette

considerazioni, un rifiuto

motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta

a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12

mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura

della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì

servizio nell'industria automobilistica). In tal caso

la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura

provvisoria.

c.

Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o

aziendale, stagionalità

Secondo l'articolo 33

LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro

quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano

nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,

nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.

I suddetti motivi di esclusione

dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per cui non è

possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg. D10

circolare ILR).

Per rischio aziendale

abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le

perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a

scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari

modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza, essere

determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma deve

essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e

alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2 e D3 circolare

ILR).

Questo vale anche per

le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi

rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per

lavoro ridotto (cfr. punto 1a).

È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali

e non giustificano di regola una perdita

di lavoro computabile (n. marg.

direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami

accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle

ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro

che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede esso in questi settori che i

termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e

quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare

ILR). Queste circostanze, tuttavia,

non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula

unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro

che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono

essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi

settori valgono i seguenti principi.

Se subentra una perdita

di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il

quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze

straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale

abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro

e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto all'indennità

per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11 circolare

ILR).

2.

Conseguenze per la valutazione

di domande d'introduzione del lavoro ridotto

Per molte imprese,

l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di

cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato

straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127.

V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella

presente fattispecie la Sezione del lavoro, dopo l’audizione del rappresentante

della ditta, ha giustamente riconosciuto fino al 31 ottobre 2011 il diritto

all’indennità per lavoro ridotto alla RI 1 in considerazione del ritardo nella

consegna delle fusioni che hanno provocato una perdita di lavoro dal maggio

2011.

Dopo un periodo di sei mesi tale ritardo è invece prevedibile e quindi la

perdita di lavoro che ne risulta non è computabile.

Per quel

che concerne il periodo successivo l’amministrazione ha negato il diritto alle

indennità per lavoro ridotto sostenendo che il calo degli ordini per la crisi,

a livello internazionale, nei settori dell’industria meccanica e dell’industria

aeronautica, è un motivo costantemente indicato dall’azienda in questione nelle

precedenti domande, ragione per cui, a causa di tale ripetitività, la perdita

di lavoro è ormai da ascrivere a una circostanza rientrante nel normale rischio

aziendale di quel datore di lavoro (cfr. consid. 1.2 e 1.4).

Chiamato

a pronunciarsi il TCA constata innanzitutto che la RI 1, la quale è

essenzialmente un’azienda terzista che produce su comanda del cliente, ad

esempio, turbine, compressori , carrelli d’atterraggio e relativi pezzi di

ricambio (cfr. doc. 2) ha beneficiato di 22 mesi di indennità per lavoro

ridotto nel precedente termine quadro (1.2.2009 – 31.1.2011, cfr. doc. 15) e di

8.

mesi di indennità nell’attuale termine quadro (1.2.2011 – 31.1.2013).

Complessivamente, dal 1° marzo 2002 l’azienda ha usufruito di 58 mesi di

indennità per lavoro ridotto.

Il

riferimento alla crisi economica internazionale che ha colpito anche il settore

industriale ed in particolare quello dell’aeronautica figura inoltre in modo

costante fra i motivi indicati sui più recenti preannunci di lavoro ridotto a

partire dal 2009 (cfr. doc.13.1 e doc.13.8; doc.12.1; doc.11.1; doc.10.1; doc.

9.

; doc.8.1; doc. 7).

Per quel

che riguarda, più in generale, le richieste di indennità per lavoro ridotto nel

nostro Cantone il Capo della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.7) ha

sottolineato che attualmente nel settore industriale vi sono aziende confrontate

con un calo di redditività, ma non di lavoro, e che nel 2011 non vi è stato

l’aumento di domande di lavoro ridotto che si era riscontrato in occasione

della crisi del 2009 (cfr. sul tema consid. 2.4). Il Caposezione __________ ha

pure prodotto una tabella statistica dalla quale risulta che, negli anni 2010 e

2011.

la durata media delle indennità per lavoro ridotto percepite in Ticino da

aziende attive nel settore industriale ammonta a 6.9 mesi (cfr. doc XIV/1).

Infine,

dal documento della SECO, intitolato “FAQ Lavoro ridotto” del 3 novembre 2011,

allegato al ricorso (cfr. doc. A2) si evince in particolare al punto 23 che lo

strumento del lavoro ridotto ha svolto un ruolo estremamente importante durante

la recessione del 2009, nella quale l’industria è stata particolarmente

colpita, anche perché si è trattato di una crisi breve ed acuta, che

corrispondeva al caso tipico per l’applicazione del lavoro ridotto. D’altra

parte al punto 25 del medesimo documento la SECO ricorda che l’indennità per

lavoro ridotto è limitata nel tempo e sottolinea che, nell’ottica della

politica congiunturale, questo principio è pertinente visto che, più a lungo

dura un calo della domanda più è probabile che siano necessari adeguamenti

strutturali.

Alla luce

degli elementi appena esposti, questo Tribunale deve concludere che, nel caso

concreto, a ragione, la Sezione del lavoro ha stabilito che, visto il lungo

periodo nel quale l’azienda ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto, la

perdita di lavoro subita nel periodo 1° novembre 2011 – 31 gennaio 2012 non è

computabile, in quanto prevedibile, e rientra ormai nel normale rischio

aziendale in (cfr. DLA 1995 Nr.20 pag.120 consid. 2b; DLA 1998 Nr.50 pag.290;

STFA C 244/09 del 30 aprile 2001; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 ;STFA C 8/03

del 4 dicembre 2003; STF C 246/06 del 16 luglio 2007; B. Rubin, “ Assurance

–chômage”, Ed. Schultess 2006, pag. 505).

La

decisione su opposizione del 19 ottobre 2011 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster