38.2011.86
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 maggio 2012Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.86
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, TCA
Titolo:
Concesso ind.x lav.ridotto da 8 a 10/11.Perd.di lavoro provocata da ritardo nella consegna di elem.Negate da 11/11 a 1/12.Dopo 6 mesi il ritardo è prevedib,x cui non + computabile.Visto il lungo periodo(22 mesi)in cui la ditta ha beneficiato di ILR, perd. di lavoro rientra nel norm.rischio aziendale
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 31 LADI
art. 32 agg. 33 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.86
DC/sc
Lugano
7 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19
ottobre 2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10 luglio
2011 la ditta RI 1, attiva nel campo della fabbricazione di componenti per
l'aeronautica e officina meccanica (cfr. doc. 7, punto 9), ha inoltrato un
preannuncio di lavoro ridotto riguardante 17 dei 24 dipendenti per il periodo
dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012 (cfr. la rettifica della data al doc. 5)
facendo valere che "è continuato l'andamento ondivago del mercato. I primi
tre mesi dell'anno si sono mantenuti al livello insoddisfacente del mese di
dicembre. Aprile e maggio hanno portato un volume d'ordini più che doppio di
quello dei mesi precedenti, ma giugno è sceso di nuovo a soli CHF
121'000.--", che non sono state differite ordinazioni e che, riguardo alla
temporaneità della perdita di lavoro "è difficile fare previsioni per le
attività nel settore industriale. Il prolungarsi di una sua situazione critica
dovrebbe essere compensato dalle attività spaziali e aeronautiche in base a
quanto riportato al punto 11 b." (cfr. Doc. 7).
1.2. Il 20 luglio
2011 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico si è opposto al versamento di
indennità per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro non è di una
intensità tale da giustificare la concessione dell'orario ridotto (cfr. Doc.
6).
Dopo
avere sentito l'8 settembre 2011 __________ amministratore unico della ditta
(cfr. Doc. 2), con decisione su opposizione del 14 ottobre 2011 l'amministrazione ha riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo
dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2011, negandolo invece per i mesi successivi.
Al
riguardo la Sezione del lavoro si è così espressa:
"
(…)
In occasione dell'audizione 8 settembre 2011 l'opponente precisa ulteriormente che:
- il problema del "tempo morto" che intercorre tra la
ricezione del ordine e la produzione riguarda solo la produzione in serie -
segnatamente per il cliente __________ che rappresenta circa il 60% dell'attività della RI 1;
- la possibilità del rifornimento dei
pezzi di fusione è limitata a specifiche fonderie (fornitori certificati) da
parte del committente;
- la RI 1 si rifornisce presso tre
fonderie (due in Svizzera: __________ e __________ e una in Germania: __________) e che i tempi di attesa più lunghi
sono legati alla fonderia __________;
- tradizionalmente i tempi di consegna dei
pezzi di fusione erano più brevi, ovvero da 8 a 10 settimane, mentre dall'inizio del 2° trimestre di quest'anno i fornitori hanno un ritmo di consegna più lento,
sino a 16 settimane.
In merito alla domanda a sapere per quale motivo
ritiene la situazione dell'azienda straordinaria e transitoria, considerata la
ripetizione dei preannunci di lavoro ridotto, la ditta in parola ribadisce il
calo generale del mercato a livello internazionale nel 2009, con parziale
ripresa di ordini nella seconda parte del 2010, nuovamente interrotta nel
dicembre 2010. Nel caso di clienti con fatturazione in euro e per quanto
riguarda l'attuale apprezzamento del franco, afferma che lo stesso pesa
negativamente sui risultati legati a ordini già chiusi, mentre ritiene che
l'andamento negativo dei nuovi ordini sia piuttosto legato al calo d'attività
dei suoi clienti (cfr. verbale audizione 8 settembre 2011 pag. 1 e 2).
(…)
Nella presente evenienza occorre constatare come
il ritardo nella consegna delle specifiche fusioni all'origine del calo della
produzione intervenuto a partire dal mese di maggio 2011, possa essere
considerato inusuale ed imprevedibile, limitatamente ad un periodo di 6 mesi,
ovvero sino alla fine dì ottobre 2011. Pertanto, considerata l'importanza del cliente __________,
interessato dal ritardo in questione, sì ritiene che la
perdita di lavoro invocata in relazione alla posticipazione dei termini di
consegna delle specifiche fusioni, non rientri nel normale rischio aziendale
del datore di lavoro e che sia quindi da considerarsi computabile ai sensi
degli art. 31 e seguenti LADI per il periodo dal 1 agosto 2011 al 31 ottobre
2011.
Per quanto attiene invece alla richiesta in
relazione ai mesi successivi, da novembre 2011 - gennaio 2012, occorre
constatare come la posticipazione del termine di
consegna del materiale da
elaborare sia divenuta sufficientemente prevedibile per permettere all'azienda
di adattare la propria organizzazione alle nuove esigenze dei fornitori.
Inoltre, in merito al motivo adotto dalla ditta opponente nel preannuncio 12
luglio 2011 si constata come in occasione dei precedenti preannunci di lavoro
ridotto sia stato indicato lo stesso motivo, ossia, in sostanza, il calo degli
ordini per la crisi, a livello internazionale, nel settore della meccanica e
dell'aeronautica. Ora alla luce della citata giurisprudenza e dottrina questa
ripetitività va ricondotta al rischio aziendale del datore di lavoro, in quanto
la concreta perdita di lavoro non può dirsi imprevedibile ed eccezionale,
considerato che periodicamente la ditta ha annunciato periodo di lavoro ridotto
e ottenuto le relative indennità per lo stesso motivo." (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione la ditta RI 1 SA ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale
chiede il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto fino al
31 gennaio 2012.
La ditta
sottolinea in particolare di subire le conseguenze della grave crisi economica
attuale rilevando:
"
(…)
Ne discende che la richiesta di RI 1 di mantenere
in essere il termine quadro aperto per il periodo 1 ° febbraio 2011/31 gennaio
2013 non si riferisce in modo diretto a tale ritardo. Essa è, in effetti,
dovuta al persistere della crisi mondiale, e quindi anche dei settori industriale
e aeronautico serviti da __________. A questo proposito lo spettabile Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro rileva come il motivo della crisi sia stato
indicato in occasione dei precedenti preannunci di lavoro ridotto e, quindi,
alla luce della giurisprudenza e della dottrina questa ripetitività va
ricondotta al rischio aziendale del datore di lavoro, in quanto la perdita di
lavoro non può più dirsi imprevedibile ed eccezionale.
Per quanto possa essere valida nella forma, tale
interpretazione è in conflitto con la realtà dei fatti.
Invero, al di là dei problemi ereditati dalla
precedente gestione familiare (che non possono essere completamente trascurati
in quanto hanno pesantemente limitato le disponibilità di tesoreria per
investimenti in nuovi prodotti e nuovi mercati), RI 1 si è trovata alla mercé
di una situazione di crisi strutturale e mutante del sistema finanziario,
economico, e industriale dell'Occidente. Talmente mutante che, come dimostrato
dal G20 del 4 novembre scorso, neppure i governi e le maggiori istituzioni
finanziarie del mondo riescono a indicare vie certe per uscirne. Quindi, non è
applicabile all'attuale caso RI 1 una giurisprudenza sviluppatasi a fronte
delle crisi di corto periodo degli ultimi cinquant'anni.
RI 1 non solo è riuscita per ben tre anni a non
farsi travolgere da tale vasta crisi, ma ha anche messo in atto strategie di
prodotto e commerciali idonee a riposizionarla, di pieno diritto, nel settore
aeronautico, soprattutto militare. Come dimostrato da recenti dichiarazioni di
esponenti politici e governativi svizzeri, tale settore conoscerà il lancio
d'importanti nuovi programmi. Ma ciò vale anche per altri paesi: infatti, RI 1
ha contatti e offerte e negoziazioni in corso non solo con enti svizzeri ma
pure con paesi europei e con l'industria aeronautica americana.
Questo riposizionamento è stato reso possibile
dalla politica societaria di mantenere il presidio di tutte le tecnologie
necessarie per servire un tale settore: non solo quelle legate a impianti e
macchinari ma anche e soprattutto quelle legate all'esperienza acquisita negli
anni dal personale. Infatti, nel settore aeronautico, ogni OEM, prima di
passare un ordine, compie un audit presso il potenziale fornitore proprio per
verificare tale disponibilità. Tutti gli adulti
effettuati presso RI 1 nel corso del 2011 hanno dato
risultati positivi. Il rovescio della medaglia è che RI 1 ha dovuto mantenere in organico alcune risorse solo
parzialmente giustificate dall'andamento del mercato industriale, attualmente predominante
nel suo fatturato. Da qui l'esigenza di ricorrere al lavoro ridotto. (…)" (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 6 dicembre 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso ed in particolare ritiene opportuno precisare che
non è il calo degli ordini per
la crisi a livello internazionale in quanto tale, che va ricondotto al rischio
aziendale - come erroneamente indicato dalla ricorrente a pag. 7 dell'atto
ricorsuale - bensì la ripetitività (e con questo la prevedibilità) di tale
motivo adotto per l'introduzione del lavoro ridotto (Doc.
III).
1.5. Il 29
dicembre 2011 la RI 1 chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità
per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro è dovuta ad una eccezionale
crisi che ha colpito il settore industriale a livello mondiale e le cui
manifestazioni sono imprevedibili, contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione (Doc. V).
Il 14
gennaio 2012 la Sezione del lavoro rileva che, visto il lungo periodo durante
il quale l'azienda ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto, la perdita
di lavoro appare tutt'altro che temporanea e non può essere ritenuta
straordinaria.
Inoltre
l'amministrazione sottolinea che l'assenza di lavoro nella fase di avviamento
costituisce, secondo la giurisprudenza, un normale rischio aziendale (cfr. Doc.
VII).
1.6. Il 26 marzo 2012 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA al quale, a causa di un
contrattempo, non ha potuto partecipare il responsabile della Sezione del
lavoro.
In quell’occasione
è stato allestito un verbale nel quale figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…)
L’avv. __________ conferma che il motivo per cui
l’indennità per lavoro ridotto è in definitiva stata rifiutata per un certo
periodo è che tale perdita di lavoro era prevedibile.
Il sig. __________ ribadisce l’evoluzione della
cifra d’affari della ditta, segnala che l’azienda ha preso dei provvedimenti
nel senso di riduzione del personale e ritiene che la crisi sia imprevedibile.
L’avv. __________ ritiene che nel caso della
ditta ricorrente il fatto di avere beneficiato di indennità per lavoro ridotto
per 58 periodi di controllo dal 2002 fa sì che non si può più parlare di
perdita di lavoro imprevedibile.
Il sig. __________ afferma che dalla sua lunga esperienza
può concludere che si tratta di una crisi internazionale mutante e quindi
imprevedibile. (…)" (Doc. XII)
1.7. Il 29 marzo
2012 il Presidente del TCA ha posto alcune domande al Caposezione __________,
il quale in data 10 aprile 2012 ha così risposto:
"
(…)
Ad 1) Sono state adottate delle direttive per quel che riguarda il
lavoro ridotto nel settore industriale?
Non, non vi sono direttive concernenti il settore
industriale.
Ad 2) Alla luce della situazione economica attuale quali criteri
utilizza la Sezione del lavoro per stabilire se per una ditta attiva nel
settore industriale la perdita di lavoro è prevedibile oppure no?
La prevedibilità della perdita di lavoro non è
valutata solo tenuto conto della situazione del settore ma anche e piuttosto della
singola azienda. Infatti, non tutte le imprese appartenenti ad uno specifico
settore conoscono la stessa sorte. In relazione alla situazione economica
attuale nel settore industriale vi sono aziende che non sono confrontate con un
calo di lavoro ma di redditività. È in questo senso significativo il fatto che
il numero di domande di lavoro ridotto nel corso del 2011 non ha conosciuto
l'aumento realizzatosi nel 2009 (cfr. La situazione del mercato del lavoro nel
Cantone Ticino 02/2012, Grafico n. 6, pubblicato in www.ti.ch/lavoro).
Per la valutazione della prevedibilità valgono i
criteri usuali, quali la regolarità e la ripetizione della perdita di lavoro e
dei motivi addotti, rispettivamente la presenza o l'assenza di circostanze
straordinarie o eccezionali.
Ad 3) A quanto ammonta la durata media, in un periodo di due anni,
del versamento di indennità per lavoro ridotto nel settore industriale?
La durata media delle indennità per lavoro
ridotto percepite in Ticino da aziende del settore industriale, nel 2010 e nel
2011, ammonta a 6,9 mesi. Per i dettagli si veda la tabella allegata."
(Doc. XIV)
Il 18
aprile 2012 la ricorrente ha comunicato al TCA che non intende presentare
osservazioni in merito (cfr. Doc. XVI).
in
diritto
2.1. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo il
cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti
del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata
un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.3. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117,
consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel
settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per
lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
In
un’altra sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007, il Tribunale federale ha
ricordato che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"
Nel
settore dell’edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti
di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non
imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti
nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta
a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze
(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA inc. AD 214/87 del 12 ottobre
1988).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le
perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza
del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una
procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi
normali dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto segue:
«En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une
situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en
résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises
structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un
tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en
admettant que ce document soit
représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la
construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus
avantageuse est sensiblement
inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les
plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en
cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de
«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux
d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle
tendue, dont l'assurance-chômage
n'a pas à répondre.»
2.4. In una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in
Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:
"
ILR E CRISI CONGIUNTURALE
A causa del previsto rallentamento congiunturale
occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le
disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti
periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo
per evitare brusche riduzioni del personale.
Sebbene le esperienze fatte finora siano
positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto
all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla
legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.
Di conseguenza le autorità preposte
all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono
soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non
è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo
stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di
lavoro.
Per questo motivo occorre accordare un'attenzione
particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità
della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale
della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."
In una
Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di
lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,
pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:
"
Alcuni rappresentanti dei settori economici si
sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per
l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai
Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e
dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.
Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni
Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che
● sussistono
motivi strutturali e non congiunturali, o
● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio
aziendale abituale del datore di lavoro, o
● la perdita di
lavoro è causata da motivi stagionali.
1. Osservazioni di carattere giuridico
Secondo l'articolo
110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione
uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.
a.
Considerazioni generali
L'obiettivo principale
dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite
il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V
526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in
maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo
tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).
Lo strumento
dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici
in modo equo.
b.
Perdita di lavoro dovuta a motivi
economici
Considerandi
II diritto
all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può
essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato
disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
La LADI non precisa la nozione di «motivi
economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla prassi
e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo
dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto
1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che
strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).
In generale, per motivo
economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi
normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati
direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un
prodotto sul mercato sono di natura economica.
Le restrizioni legali a
cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI) mirano
a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti
strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro
sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto
i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti
che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).
ln base alle suddette
considerazioni, un rifiuto
motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta
a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12
mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura
della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì
servizio nell'industria automobilistica). In tal caso
la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura
provvisoria.
c.
Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o
aziendale, stagionalità
Secondo l'articolo 33
LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro
quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano
nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,
nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.
I suddetti motivi di esclusione
dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per cui non è
possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg. D10
circolare ILR).
Per rischio aziendale
abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le
perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a
scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari
modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza, essere
determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma deve
essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e
alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2 e D3 circolare
ILR).
Questo vale anche per
le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi
rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per
lavoro ridotto (cfr. punto 1a).
È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali
e non giustificano di regola una perdita
di lavoro computabile (n. marg.
direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami
accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle
ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro
che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede esso in questi settori che i
termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e
quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare
ILR). Queste circostanze, tuttavia,
non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula
unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro
che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono
essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi
settori valgono i seguenti principi.
Se subentra una perdita
di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il
quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze
straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale
abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro
e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto all'indennità
per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11 circolare
ILR).
2.
Conseguenze per la valutazione
di domande d'introduzione del lavoro ridotto
Per molte imprese,
l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di
cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato
straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa
H, C 124/06). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132
V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127.
V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nella
presente fattispecie la Sezione del lavoro, dopo l’audizione del rappresentante
della ditta, ha giustamente riconosciuto fino al 31 ottobre 2011 il diritto
all’indennità per lavoro ridotto alla RI 1 in considerazione del ritardo nella
consegna delle fusioni che hanno provocato una perdita di lavoro dal maggio
2011.
Dopo un periodo di sei mesi tale ritardo è invece prevedibile e quindi la
perdita di lavoro che ne risulta non è computabile.
Per quel
che concerne il periodo successivo l’amministrazione ha negato il diritto alle
indennità per lavoro ridotto sostenendo che il calo degli ordini per la crisi,
a livello internazionale, nei settori dell’industria meccanica e dell’industria
aeronautica, è un motivo costantemente indicato dall’azienda in questione nelle
precedenti domande, ragione per cui, a causa di tale ripetitività, la perdita
di lavoro è ormai da ascrivere a una circostanza rientrante nel normale rischio
aziendale di quel datore di lavoro (cfr. consid. 1.2 e 1.4).
Chiamato
a pronunciarsi il TCA constata innanzitutto che la RI 1, la quale è
essenzialmente un’azienda terzista che produce su comanda del cliente, ad
esempio, turbine, compressori , carrelli d’atterraggio e relativi pezzi di
ricambio (cfr. doc. 2) ha beneficiato di 22 mesi di indennità per lavoro
ridotto nel precedente termine quadro (1.2.2009 – 31.1.2011, cfr. doc. 15) e di
8.
mesi di indennità nell’attuale termine quadro (1.2.2011 – 31.1.2013).
Complessivamente, dal 1° marzo 2002 l’azienda ha usufruito di 58 mesi di
indennità per lavoro ridotto.
Il
riferimento alla crisi economica internazionale che ha colpito anche il settore
industriale ed in particolare quello dell’aeronautica figura inoltre in modo
costante fra i motivi indicati sui più recenti preannunci di lavoro ridotto a
partire dal 2009 (cfr. doc.13.1 e doc.13.8; doc.12.1; doc.11.1; doc.10.1; doc.
9.
; doc.8.1; doc. 7).
Per quel
che riguarda, più in generale, le richieste di indennità per lavoro ridotto nel
nostro Cantone il Capo della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.7) ha
sottolineato che attualmente nel settore industriale vi sono aziende confrontate
con un calo di redditività, ma non di lavoro, e che nel 2011 non vi è stato
l’aumento di domande di lavoro ridotto che si era riscontrato in occasione
della crisi del 2009 (cfr. sul tema consid. 2.4). Il Caposezione __________ ha
pure prodotto una tabella statistica dalla quale risulta che, negli anni 2010 e
2011.
la durata media delle indennità per lavoro ridotto percepite in Ticino da
aziende attive nel settore industriale ammonta a 6.9 mesi (cfr. doc XIV/1).
Infine,
dal documento della SECO, intitolato “FAQ Lavoro ridotto” del 3 novembre 2011,
allegato al ricorso (cfr. doc. A2) si evince in particolare al punto 23 che lo
strumento del lavoro ridotto ha svolto un ruolo estremamente importante durante
la recessione del 2009, nella quale l’industria è stata particolarmente
colpita, anche perché si è trattato di una crisi breve ed acuta, che
corrispondeva al caso tipico per l’applicazione del lavoro ridotto. D’altra
parte al punto 25 del medesimo documento la SECO ricorda che l’indennità per
lavoro ridotto è limitata nel tempo e sottolinea che, nell’ottica della
politica congiunturale, questo principio è pertinente visto che, più a lungo
dura un calo della domanda più è probabile che siano necessari adeguamenti
strutturali.
Alla luce
degli elementi appena esposti, questo Tribunale deve concludere che, nel caso
concreto, a ragione, la Sezione del lavoro ha stabilito che, visto il lungo
periodo nel quale l’azienda ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto, la
perdita di lavoro subita nel periodo 1° novembre 2011 – 31 gennaio 2012 non è
computabile, in quanto prevedibile, e rientra ormai nel normale rischio
aziendale in (cfr. DLA 1995 Nr.20 pag.120 consid. 2b; DLA 1998 Nr.50 pag.290;
STFA C 244/09 del 30 aprile 2001; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 ;STFA C 8/03
del 4 dicembre 2003; STF C 246/06 del 16 luglio 2007; B. Rubin, “ Assurance
–chômage”, Ed. Schultess 2006, pag. 505).
La
decisione su opposizione del 19 ottobre 2011 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster