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Decisione

38.2011.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione

o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le

prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.5. L’art.

22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera

ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre

un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro

formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se

si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se

durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta il

cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari

al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi

(art. 8 LPGA).

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

Secondo,

poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito

proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il

disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla

compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato

secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere

calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai

sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR

1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di

"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52

dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è

iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2008 dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).

L’insorgente,

il 5 settembre 2008, ha concluso un contratto di lavoro con l’__________

Associazione __________ quale impiegato di commercio e consulente al 50% (cfr.

doc. 28).

Il salario

è stato pattuito in fr. 1'100.-- al mese, oltre all’anticipo di fr. 400.--

mensili per l’attività accessoria di curatore che avrebbe svolto utilizzando la

struttura e i mezzi di proprietà dell’__________ da rimborsare (cfr. doc. 28).

Il

ricorrente, infatti, nel periodo settembre 2008 – agosto 2010 ha assunto degli incarichi quale curatore (cfr. doc. I).

L’attività

presso l’__________ e le curatele gli hanno permesso di conseguire un guadagno

intermedio (cfr. doc. 5), di cui la Cassa ha tenuto conto nella determinazione

dell’importo delle indennità di disoccupazione spettantegli nel termine quadro

per la riscossione delle prestazioni settembre 2008 – agosto 2010.

La parte

resistente ha, più precisamente, considerato quale guadagno intermedio la somma

di fr. 1'100.-- al mese per l’attività presso l’__________ e l’importo di fr.

365.-- lordi mensili quale retribuzione media per le curatele (cfr. doc. 1;

H3).

Visto che

nel 2009 l’assicurato ha aumentato sensibilmente le curatele assunte e la Cassa

erroneamente non ha adeguato l’ammontare della remunerazione per questa

attività, nel giugno 2011 la stessa ha proceduto a ricalcolare il guadagno

intermedio del ricorrente, e quindi l’importo delle indennità compensative a

cui aveva diritto per il periodo settembre 2008 – agosto 2010.

Il 15

giugno 2011 la Cassa ha conseguentemente emesso un ordine di restituzione della

somma di fr. 13'353.85 percepita in troppo nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2010 a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 la Cassa ha, poi, parzialmente accolto

l’opposizione interposta da RI 1 contro il provvedimento del 15 giugno 2011,

riducendo a fr. 7'691.60 l’importo da rimborsare (cfr. doc. H3; consid. 1.1.).

2.7. In concreto,

come visto, l’assicurato, nel periodo determinante, ha assunto vari incarichi

quale curatore.

L'autorità

tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (cfr. art. 417 cpv. 2 CC;

nuovo art. 404 cpv. 2 relativo alla revisione del Codice civile - protezione

degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione - che entrerà in

vigore il 1° gennaio 2013; RU 2011 725; www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/-

gesellschaft/gesetz-gebung/vormundschaft),

la cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato –

dall'autorità di vigilanza (cfr. art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a

correggere l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora

dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse

accertato un uso difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo

dell'onorario e delle spese (cfr. ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4).

L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno

sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali

necessarie (cfr. Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad

art. 417). Ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività

professionale il curatore ha diritto a una rimunerazione speciale fissata, di

massima, in base alla sua tariffa professionale, fermo restando la possibilità

per l'autorità di fissare la mercede con un certo margine d'apprezzamento che

permette di ridurre l'onorario risultante dalla tariffa di categoria (cfr. DTF

116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54

pag. 188 segg.).

Secondo

l'art. 49 della Legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) i tutori, curatori, rappresentanti e

assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo, o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento

(cfr. art. 17 cpv. 1 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL

4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, previa presentazione di una

richiesta scritta corredata dai giustificativi (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 del Regolamento

d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele). Se per l'adempimento di compiti particolari

s'impone il ricorso a persona con conoscenze professionali specifiche, per tali

mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa

applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% se la

situazione economica del pupillo lo giustifica (cfr. art. 18 del Regolamento

d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele). Negli altri casi, è riconosciuta un'indennità

oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui a condizione che non

appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (cfr. art. 17 cpv. 2 e 3 del Regolamento

d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, ICCA 11.2005.121 del 5 febbraio 2007 consid. 7).

Inoltre

ai sensi della DTF 98 V 230 la mercede assegnata dall'autorità tutoria giusta

l'art. 416 CC al privato investito della funzione di tutore è salario

determinante, in quanto tale funzione, dal profilo del diritto delle

assicurazioni sociali, va considerata quale attività dipendente.

Ne discende che anche la funzione di curatore, come del resto

risulta dalla comunicazione del 13 agosto 2011 inviata dalla CTR di __________

all’assicurato (cfr. doc. M), ai fini delle assicurazioni sociali, va ritenuta

un’attività dipendente.

2.8. Dalle carte

processuali, per quanto attiene alle mercedi connesse all’attività di curatore

svolta nel 2008, risulta quanto segue:

-

richiesta di mercede di fr. 263.-- del 28

febbraio 2009 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla

CTR di __________ (cfr. doc. H2; 14);

-

conteggio marzo 2010 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 1'006.-- lordi, pari a fr. 945.15 netti

per la curatela __________ (cfr. doc. H2; B9);

-

versamento nel 2009 di fr. 1'266.-- da parte

della CTR di __________ (cfr. doc. H2; B8);

-

versamento di fr. 1'314.-- da parte della CTR di

__________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. H2; B7; 9; 8).

Relativamente

alle retribuzioni per gli incarichi quale curatore svolti nel 2009:

-

richiesta di mercede di fr. 1’045.-- del 10

marzo 2010 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla CTR

di __________ (cfr. doc. H2; 16, B5);

-

richiesta di mercede di fr. 2’060.-- del 30

marzo 2010 per la curatela della signora __________ inviata dall’assicurato

alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; 15);

-

Considerandi

versamento di fr. 715.-- da parte della CTR di __________

relativo alla curatela di __________ (cfr. doc. H2; B7; B; 10; 8);

-

conteggio novembre 2010 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 4’338.-- lordi, pari a fr. 4'122.50

netti per le curatele __________i, __________, __________ (cfr. doc. H2; B10;

F7)

Per

quanto concerne le mercedi afferenti all’attività quale curatore effettuata nel

2010:

-

richiesta di mercede di fr. 550.-- del 28

febbraio 2011 per la curatela del signora __________ inviata dall’assicurato

alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C1, 21);

-

versamento nel 2010 di fr. 868.-- da parte della

CTR di __________ (cfr. doc. H2; 27; C14);

-

conteggio 29 luglio 2011 del Comune di __________

relativo all’importo da versare di fr. 894.-- lordi (fr. 447 x 2) per le

curatele di __________ e __________ (cfr. doc. H2; 26; C12; C13);

-

richiesta di mercede di fr. 740.-- del 28

febbraio 2011 per la curatela del signora __________ inviata dall’assicurato

alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C11, 25);

-

richiesta di mercede di fr. 740.-- del 28

febbraio 2011 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla

CTR di __________ (cfr. doc. H2; C10, 24);

-

richiesta di mercede di fr. 490.-- del 28

febbraio 2011 per la curatela della signora __________ inviata dall’assicurato

alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C9; 23);

-

fissazione di una mercede di fr. 1'460.-- per le

curatele __________ e __________ da parte della CTR di __________ (cfr. doc.

H2; 22);

-

conteggio febbraio 2011 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 2’210.-- lordi, pari a fr. 2'071.90

netti (cfr. doc. H2; 20; F6);

-

conteggio luglio 2011 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 2’094.-- lordi, pari a fr. 1’963.10

netti (cfr. doc. H2; 19; F5);

-

versamento di fr. 1'205.-- da parte della CTR di

__________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. H2; 8; 11, C5).

2.9

Nel caso di

specie le singole retribuzioni chieste dall’assicurato, rispettivamente fissate

dalle CTR o già pagate esposte al considerando precedente e considerate dalla

Cassa risultano incontestate (cfr. doc. I; H3).

L’insorgente,

in effetti, non ha censurato alcuna delle mercedi in quanto tali indicate dalla

parte resistente nello specchietto ricapitolativo (cfr. doc. H2), peraltro

inviato al TCA dal medesimo allegato al ricorso unitamente alla decisione su

opposizione del 20 ottobre 2011.

Litigiosa

è, per contro, la questione relativa alle modalità di computo delle

retribuzioni connesse all’attività di curatore svolta dal settembre 2008

all’agosto 2010 ai fini del calcolo del guadagno intermedio (cfr. doc. I pag.

5).

Mentre la

Cassa ha tenuto conto per il calcolo del guadagno intermedio di tutte le

mercedi indicate al consid. 2.8. relative all’attività di curatore svolta nel

periodo settembre 2008 - agosto 2010 (richieste di mercede da parte

dell’assicurato, mercedi fissate dalle CTR, conteggi di mercede per il relativo

versamento, corresponsioni effettive di mercedi; cfr. doc. H3; H2; IV), il ricorrente

sostiene che debbano essere considerate unicamente le mercedi effettivamente

corrispostegli durante il lasso di tempo settembre 2008 – agosto 2010 (cfr. doc.

I; consid. 1.2.).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che nel

contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio (cfr. consid. 2.5.) occorre

prendere in considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente (cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006

pag. 325-326).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui

l'assicurato esercita l'attività lucrativa per la quale era stata pattuita una

determinata retribuzione (cfr. DTF 122 V 367 consid. 5.b.; DLA 2003 p. 436; STF

C 1/07 del 25 aprile 2007 consid. 3.3; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B.

Rubin, op. cit., p. 326) o, in ogni caso, quando nasce la pretesa giuridica e

non soltanto allorché avviene il relativo pagamento (cfr. STFA C 244/03 del 29

marzo 2004 consid. 2.1.2; DTF 122 V 367 consid. 5.b.).

Per

quanto riguarda in particolare le curatele, va poi osservato che se è vero che la

funzione di curatore, ai fini delle assicurazioni sociali, va ritenuta

un’attività dipendente e dunque la relativa retribuzione è salario determinante

(cfr. consid. 2.7.), è altrettanto vero che la mercede spettante ai curatori è

fissata dall’autorità tutoria - a seguito di una richiesta del curatore

corredata dai necessari giustificativi (cfr. art. 416 CC; art. 16 cpv. 1 e 2

del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele; consid. 2.7.).

La decisione

dell’autorità tutoria costituisce una decisione di un’autorità amministrativa

presa nell’ambito delle sue competenze. La stessa vale quale titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. DTF 113 II 394; Biberbost

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 38 ad art. 417; P. Meier, S.

Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011,

n. 558 pag. 253).

Ne

consegue che le mercedi conseguite svolgendo la funzione di curatore vanno

considerate, ai fini del computo del guadagno intermedio, non unicamente dal

momento in cui vengono versate al curatore, bensì dal momento in cui le stesse

sono fissate dall’autorità tutoria che nel Cantone Ticino è attualmente

esercitata dalle Commissioni tutorie regionali (cfr. art. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

La semplice

nota della mercede da parte del curatore, invece, non rientra nel guadagno

intermedio, in quanto la stessa, prima della determinazione da parte

dell’autorità tutoria risulta unicamente quale proposta-richiesta.

2.11

Nel caso di

specie, alla luce di quanto esposto sopra, quale guadagno intermedio, oltre al

salario di fr. 1'100.-- al mese percepiti dall’insorgente per la sua attività

presso l’__________, vanno, perciò, considerate le mercedi lorde (cfr. consid.

2.5

) relative agli incarichi quale curatore svolti nel periodo settembre 2008

– agosto 2010 già pagate e quelle fissate dalle competenti Commissioni tutorie

regionali (CTR), ma non quelle richieste dall’assicurato e non ancora fissate

dalle CTR al momento della decisione su opposizione impugnata, che delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr.) (cfr. STF 9C_5/2012 del 31

gennaio 2012; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15

aprile 2005 consid. 2).

Per

quanto concerne la mercede relativa alla curatela di __________. svolta nel

2009.

(cfr. consid. 2.8.), dal certificato di salario del 5 marzo 2010 allestito

dal Comune di __________ risulta che quale salario è stato pagato all’assicurato

l’importo di fr. 715.-- (cfr. B7: fr. 2'029 – fr. 1'314 attinente alla curatela

di __________. per il 2008 (cfr. doc. H2; 9; 8; consid. 2.8.), mentre dalla

richiesta del 10 giugno 2009 dell’insorgente e dall’approvazione del 31 luglio

2009.

della CTR di __________ emerge che fr. 665.-- corrispondono alla mercede e

fr. 50.-- a spese di trasferta (cfr. doc. 10 e B).

A titolo

di guadagno intermedio deve, dunque, essere considerata unicamente la somma

della mercede effettiva di

fr.

665.

--, a esclusione dell’ammontare afferente alle spese.

Più

specificatamente andranno, di conseguenza, conteggiate quali guadagno intermedio

le mercedi lorde connesse all’attività di curatore che emergono dai seguenti

atti:

Anno 2008

-

conteggio marzo 2010 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 1'006.-- lordi, pari a fr. 945.15 netti

per la curatela __________ (cfr. doc. B9);

-

certificato di salario concernente il versamento

nel 2009 di fr. 1'266.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. B8);

-

certificato di salario concernente il versamento

di fr. 1'314.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________.

(cfr. doc. B7; 9; 8).

Anno

2009:

-

certificato di salario concernente il versamento

di fr. 665.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________.

(cfr. doc. B7; B; 10);

-

conteggio novembre 2010 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 4’338.-- lordi, pari a fr. 4'122.50

netti per le curatele __________, __________, __________ (cfr. doc. B10; F7).

Anno

2010:

-

certificato di salario concernente il versamento

nel 2010 di fr. 868.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. 27; C14);

-

conteggio 29 luglio 2011 del Comune di __________

relativo all’importo da versare di fr. 894.-- lordi (fr. 447 x 2) per le

curatele di __________ e __________ (cfr. doc. 26; C12; C13);

-

fissazione di una mercede di fr. 1'460.-- per le

curatele __________ e __________ da parte della CTR di __________o (cfr. doc.

22);

-

conteggio febbraio 2011 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 2’210.-- lordi, pari a fr. 2'071.90

netti (cfr. doc. 20; F6);

-

conteggio luglio 2011 della città di __________

relativo all’importo da versare di fr. 2’094.-- lordi, pari a fr. 1’963.10

netti (cfr. doc. 19; F5);

-

certificato di salario concernente il versamento

di fr. 1'205.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________

(cfr. doc. 8; 11, C5).

In

relazione a quanto affermato dall’assicurato nell’impugnativa, ossia che non

devono essere considerate le mercedi corrisposte posteriormente al lasso di

tempo settembre 2008 – agosto 2010, ad esempio quelle pagate nel mese di

novembre 2010 (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.2.), giova rilevare che è

irrilevante il momento - anche se successivo al periodo in questione - in

cui ha avuto luogo il pagamento.

Decisive,

infatti, come visto, sono le mercedi fissate dalle CTR fino all’emissione della

decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 relative a incarichi svolti da

settembre 2008 ad agosto 2010.

Va,

altresì, evidenziato che l’anticipo di fr. 400.-- al mese per le curatele da parte

dell’__________ (cfr. consid. 2.6.) non è, in ogni caso, stato considerato

dalla Cassa nel calcolo del guadagno intermedio.

A ragione

visto che lo stesso deve essere rimborsato (cfr. consid. 2.6.).

Pertanto,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cf. doc. I pag. 5), dagli

importi delle mercedi da considerare ai fini del calcolo del guadagno

intermedio per il periodo settembre 2008 – agosto 2010 non andrà dedotto

alcunché in relazione agli acconti ricevuti dall’__________.

2.12

In simili

condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli

atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo del guadagno intermedio

conseguito dall’assicurato nel periodo dal settembre 2008 all’agosto 2010, e e meglio

del guadagno intermedio mensile per il lasso di tempo settembre – dicembre

2008, come pure per l’anno 2009 e per l’arco di tempo gennaio – agosto 2010

A tal

fine la parte resistente terrà conto, oltre che del salario di fr. 1'100.--

mensili percepiti dall’__________, delle mercedi lorde già pagate e di quelle

fissate dalle CTR competenti fino all’emanazione della decisione su opposizione

elencate al consid. 2.11.

Inoltre,

per quanto attiene al 2008, si rivela corretto il modo di procedere indicato

dalla Cassa nella risposta di causa, ovvero di aver diviso, per ottenere il

guadagno intermedio mensile proveniente dalle curatele per i mesi settembre –

dicembre 2008, il totale delle mercedi da computare (cfr. consid. 2.11.) per

8.28

mesi, corrispondenti al periodo 23 aprile – 31 dicembre 2008 in cui ha effettivamente svolto incarichi come curatore (cfr. doc. IV;) H2).

Infatti i

conteggi delle mercedi e le certificazioni dei versamenti afferenti al 2008 non

forniscono indicazioni circa il periodo esatto tra il 23 aprile e il 31

dicembre 2008 in cui le attività sono state espletate, né il dettaglio delle

incombenze svolte e il relativo dispendio di tempo (cfr. doc. B9; B8; B7; 9;

8).

Essi non

permettono, pertanto, di determinare unicamente la mercede per il periodo

settembre – dicembre 2008 e conseguentemente di ottenere la media mensile

riferita solo a tale lasso di tempo.

La Cassa,

sulla scorta dei nuovi conteggi del guadagno intermedio, si pronuncerà poi

nuovamente sull’obbligo del ricorrente di restituire parte delle indennità di

disoccupazione percepite nel periodo settembre 2008 – agosto 2010.

2.13

Parzialmente

vincente in causa, l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto

all’importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico

della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi e la

decisione su opposizione 20 ottobre 2011 è annullata.

§ L'incarto

è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato

ai consid. 2.11. e 2.12., l’importo delle indennità di disoccupazione relativo

al periodo settembre 2008 - agosto 2010 da restituire.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà al ricorrente la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa, se dovuta).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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