38.2011.87
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13 agosto 2012Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2011.87
Data decisione, Autorità:
13.08.2012, TCA
Titolo:
Restit.di ID a seguito del computo di un redd.+ elev.connesso all'aumento di curatele assunte.Quale GI considerare le mercedi lorde x incarichi come curat.già pagate o fissate dalle CTR(non quelle solo rich.dall'ass.).Ric.parz.acc.Rinvio atti a Cassa x nuovo calcolo GI e x dec.circa la restituzione
CURATORE
GUADAGNO INTERMEDIO
MERCEDE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 416 CC
art. 417 cpv. 2 CC
art. 420 cpv. 2 CC
art. 22 LADI
art. 22 cpv. 1 LADI
art. 24 LADI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
art. 49 LTEC
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.87
rs
Lugano
13 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha
accolto parzialmente l’opposizione interposta da RI 1 contro l’ordine di
restituzione del 15 giugno 2011 relativo alla somma di fr. 13'353.85,
corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo
gennaio 2009 – dicembre 2010 a seguito del computo di un reddito più elevato,
rispetto a quello considerato nei conteggi delle indennità di disoccupazione,
connesso all’aumento delle curatele assunte dal medesimo (cfr. doc. 1).
Più
precisamente la Cassa, con la decisione su opposizione del 20 ottobre 2011, dopo
aver ricalcolato il guadagno intermedio concernente le curatele assunte
dall’assicurato nel lasso di tempo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2010, da
aggiungere al guadagno intermedio di fr. 1'100.-- mensili conseguito dall’attività
presso l’Associazione __________, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione
a fr. 7'691.60 (cfr. doc. H3).
A
motivazione di tale provvedimento la Cassa ha segnatamente rilevato:
"
(…)
La cassa, in data 29
agosto 2011, ha provveduto a richiedere copia dei conteggi in merito alle
indennità percepite per curatele negli anni 2008/2009/2010.
Dalla richiesta dei
conteggi è emerso che alcune Commissioni tutorie facevano capo a un solo comune
che provvedeva all’allestimento degli stessi.
Ad esempio la Commissione
tutoria regionale __________, sede di __________ fa capo, per l’allestimento
dei conteggi, ai Servizi finanziari del Comune di __________.
La città di __________ per
la Commissione tutoria regionale __________ di __________ e __________ di __________.
La cassa nel calcolo delle
diverse commissioni ha erroneamente calcolato in “doppio” alcuni stipendi
versati, ad esempio nel calcolo del guadagno intermedio sono state prese in
considerazione le richieste di indennità effettuate dall’assicurato (__________
e __________) e il conteggio salario della città di __________.
Nel nuovo calcolo dei guadagni
intermedi percepiti è emerso che l’assicurato ha percepito:
CHF 464.85 di media (n.d.r.:
mensile cfr. doc. H2) per l’anno 2008
CHF 684 di media (n.d.r.:
mensile cfr. doc. H2) per l’anno 2009
CHF 937.60 di media (n.d.r.:
mensile cfr. doc. H2) per l’anno 2010
Sulla base di questi nuovi
dati è stato quindi ricalcolato il computo del guadagno intermedio periodo 1
settembre 2008 – 31 agosto 2010.
(…)” (Doc. H3)
1.2. RI 1,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 20 ottobre
2011 e che venga accertata l’inesigibilità di qualunque pretesa restitutoria
della Cassa nei suoi confronti per il periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto
2010 (cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, dapprima, ricordato,
da un lato, di aver beneficiato dell’assicurazione contro la disoccupazione dal
1° settembre 2008. Dall’altro, che, visto che, oltre all’impiego che aveva
potuto trovare presso l’Associazione __________ come segretario al 50% con una
remunerazione mensile di fr. 1'100.--, aveva avuto l’opportunità di assumere,
quale attività accessoria connessa con l’Associazione citata, incarichi di
curatore assegnatigli dalle Commissioni tutorie regionali del __________ e del __________,
le indennità di disoccupazione gli sono state versate con la possibilità futura
di rivederle in base agli introiti accessori.
L’insorgente
ha, poi, segnatamente addotto che le decisioni d’approvazione delle CTR, in particolare
concernenti le note d’onorario dei curatori - che egli ha inoltrato come la
legge impone entro il primo trimestre dell’anno successivo con i rendiconti e i
rapporti morali -, necessitano per la loro emanazione diversi mesi, se non in
certuni casi anni.
Egli ha
così precisato che solo parte delle sue note d’onorario sono state oggetto di
una decisione di tassazione e un’altra parte ancora poi effettivamente già pagate,
e meglio dal 2008 al 2010, facendo astrazione del fatto che nel 2008 e nel 2010
solo una parte dell’anno è da tenere in considerazione per la presente lite, mentre
ha fatturato a differenti CTR complessivamente fr. 27'481.--, ha registrato
incassi per soli fr. 8'562.65.
L’assicurato
ha puntualizzato che degli introiti di fr. 8'562.65, solo fr. 4'440.15 si
riferiscono a entrate di curatele svolte nel periodo in questione settembre
2008 – agosto 2010, ritenuto che il pagamento di fr. 4'122.50 dalla città di __________
è intervenuto dopo il 15 novembre 2010.
Al
riguardo il ricorrente ha censurato gli importi considerati dalla Cassa,
osservando che non corrispondono ai dati forniti da lui e dalla CTR.
Egli ha,
quindi, elencato gli importi fatturati complessivamente nell’arco di tempo
settembre 2008 – agosto 2010, ovvero:
2008
Totale fatturato fr.
4'379.00
Fatturato pro
rata fr. 1'459.65 (4 mesi)
Incassato fr.
0.00
2009
Totale fatturato fr.
9'023.00
Incassato fr.
0.00
2010
Totale fatturato fr.
12'896.00
Fatturato pro
rata fr. 8'597.35
Incassato fr.
8'562.65
Incassato in
disocc. fr. 4'440.15
L’assicurato
ha specificato che a queste cifre va aggiunto l’importo di fr. 400.-- mensili,
pari a fr. 4'800.-- per il periodo di 48 mesi 1° settembre 2008 – 31 agosto
2010, che l’Associazione __________ gli anticipava per le curatele e che era
tenuto contrattualmente a rimborsare non appena avutane la possibilità.
Egli ha
concluso che, pertanto, l’intero ammontare incassato dalle varie CTR nel
periodo di disoccupazione di fr. 4'440.15 sarebbe integralmente da destinare al
pagamento del debito nei confronti dell’Associazione, di modo che nel periodo
in considerazione la sua attività in tema di curatele va considerata
deficitaria (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
7'691.60, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite
nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di agosto 2010.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame la Cassa ha ordinato la restituzione di parte delle indennità di
disoccupazione percepite dall’assicurato nel periodo settembre 2008 – agosto
2010.
A quel
momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in
casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.
2.4. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Per
inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è
il seguente:
"
La domanda di restituzione è retta dall’articolo
25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione
o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le
prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.5. L’art.
22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera
ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre
un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro
formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se
si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il
cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari
al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi
(art. 8 LPGA).
Il
Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di
regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS
(art. 22 cpv. 3 LADI).
Secondo,
poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito
proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il
disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla
compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato
secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere
calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai
sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR
1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di
"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è
iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2008 dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).
L’insorgente,
il 5 settembre 2008, ha concluso un contratto di lavoro con l’__________
Associazione __________ quale impiegato di commercio e consulente al 50% (cfr.
doc. 28).
Il salario
è stato pattuito in fr. 1'100.-- al mese, oltre all’anticipo di fr. 400.--
mensili per l’attività accessoria di curatore che avrebbe svolto utilizzando la
struttura e i mezzi di proprietà dell’__________ da rimborsare (cfr. doc. 28).
Il
ricorrente, infatti, nel periodo settembre 2008 – agosto 2010 ha assunto degli incarichi quale curatore (cfr. doc. I).
L’attività
presso l’__________ e le curatele gli hanno permesso di conseguire un guadagno
intermedio (cfr. doc. 5), di cui la Cassa ha tenuto conto nella determinazione
dell’importo delle indennità di disoccupazione spettantegli nel termine quadro
per la riscossione delle prestazioni settembre 2008 – agosto 2010.
La parte
resistente ha, più precisamente, considerato quale guadagno intermedio la somma
di fr. 1'100.-- al mese per l’attività presso l’__________ e l’importo di fr.
365.-- lordi mensili quale retribuzione media per le curatele (cfr. doc. 1;
H3).
Visto che
nel 2009 l’assicurato ha aumentato sensibilmente le curatele assunte e la Cassa
erroneamente non ha adeguato l’ammontare della remunerazione per questa
attività, nel giugno 2011 la stessa ha proceduto a ricalcolare il guadagno
intermedio del ricorrente, e quindi l’importo delle indennità compensative a
cui aveva diritto per il periodo settembre 2008 – agosto 2010.
Il 15
giugno 2011 la Cassa ha conseguentemente emesso un ordine di restituzione della
somma di fr. 13'353.85 percepita in troppo nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2010 a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 la Cassa ha, poi, parzialmente accolto
l’opposizione interposta da RI 1 contro il provvedimento del 15 giugno 2011,
riducendo a fr. 7'691.60 l’importo da rimborsare (cfr. doc. H3; consid. 1.1.).
2.7. In concreto,
come visto, l’assicurato, nel periodo determinante, ha assunto vari incarichi
quale curatore.
L'autorità
tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (cfr. art. 417 cpv. 2 CC;
nuovo art. 404 cpv. 2 relativo alla revisione del Codice civile - protezione
degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione - che entrerà in
vigore il 1° gennaio 2013; RU 2011 725; www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/-
gesellschaft/gesetz-gebung/vormundschaft),
la cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato –
dall'autorità di vigilanza (cfr. art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a
correggere l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora
dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse
accertato un uso difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo
dell'onorario e delle spese (cfr. ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4).
L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno
sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali
necessarie (cfr. Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad
art. 417). Ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività
professionale il curatore ha diritto a una rimunerazione speciale fissata, di
massima, in base alla sua tariffa professionale, fermo restando la possibilità
per l'autorità di fissare la mercede con un certo margine d'apprezzamento che
permette di ridurre l'onorario risultante dalla tariffa di categoria (cfr. DTF
116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54
pag. 188 segg.).
Secondo
l'art. 49 della Legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) i tutori, curatori, rappresentanti e
assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo, o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento
(cfr. art. 17 cpv. 1 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL
4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, previa presentazione di una
richiesta scritta corredata dai giustificativi (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 del Regolamento
d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele). Se per l'adempimento di compiti particolari
s'impone il ricorso a persona con conoscenze professionali specifiche, per tali
mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa
applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% se la
situazione economica del pupillo lo giustifica (cfr. art. 18 del Regolamento
d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele). Negli altri casi, è riconosciuta un'indennità
oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui a condizione che non
appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (cfr. art. 17 cpv. 2 e 3 del Regolamento
d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, ICCA 11.2005.121 del 5 febbraio 2007 consid. 7).
Inoltre
ai sensi della DTF 98 V 230 la mercede assegnata dall'autorità tutoria giusta
l'art. 416 CC al privato investito della funzione di tutore è salario
determinante, in quanto tale funzione, dal profilo del diritto delle
assicurazioni sociali, va considerata quale attività dipendente.
Ne discende che anche la funzione di curatore, come del resto
risulta dalla comunicazione del 13 agosto 2011 inviata dalla CTR di __________
all’assicurato (cfr. doc. M), ai fini delle assicurazioni sociali, va ritenuta
un’attività dipendente.
2.8. Dalle carte
processuali, per quanto attiene alle mercedi connesse all’attività di curatore
svolta nel 2008, risulta quanto segue:
-
richiesta di mercede di fr. 263.-- del 28
febbraio 2009 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla
CTR di __________ (cfr. doc. H2; 14);
-
conteggio marzo 2010 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 1'006.-- lordi, pari a fr. 945.15 netti
per la curatela __________ (cfr. doc. H2; B9);
-
versamento nel 2009 di fr. 1'266.-- da parte
della CTR di __________ (cfr. doc. H2; B8);
-
versamento di fr. 1'314.-- da parte della CTR di
__________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. H2; B7; 9; 8).
Relativamente
alle retribuzioni per gli incarichi quale curatore svolti nel 2009:
-
richiesta di mercede di fr. 1’045.-- del 10
marzo 2010 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla CTR
di __________ (cfr. doc. H2; 16, B5);
-
richiesta di mercede di fr. 2’060.-- del 30
marzo 2010 per la curatela della signora __________ inviata dall’assicurato
alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; 15);
-
Considerandi
versamento di fr. 715.-- da parte della CTR di __________
relativo alla curatela di __________ (cfr. doc. H2; B7; B; 10; 8);
-
conteggio novembre 2010 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 4’338.-- lordi, pari a fr. 4'122.50
netti per le curatele __________i, __________, __________ (cfr. doc. H2; B10;
F7)
Per
quanto concerne le mercedi afferenti all’attività quale curatore effettuata nel
2010:
-
richiesta di mercede di fr. 550.-- del 28
febbraio 2011 per la curatela del signora __________ inviata dall’assicurato
alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C1, 21);
-
versamento nel 2010 di fr. 868.-- da parte della
CTR di __________ (cfr. doc. H2; 27; C14);
-
conteggio 29 luglio 2011 del Comune di __________
relativo all’importo da versare di fr. 894.-- lordi (fr. 447 x 2) per le
curatele di __________ e __________ (cfr. doc. H2; 26; C12; C13);
-
richiesta di mercede di fr. 740.-- del 28
febbraio 2011 per la curatela del signora __________ inviata dall’assicurato
alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C11, 25);
-
richiesta di mercede di fr. 740.-- del 28
febbraio 2011 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla
CTR di __________ (cfr. doc. H2; C10, 24);
-
richiesta di mercede di fr. 490.-- del 28
febbraio 2011 per la curatela della signora __________ inviata dall’assicurato
alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C9; 23);
-
fissazione di una mercede di fr. 1'460.-- per le
curatele __________ e __________ da parte della CTR di __________ (cfr. doc.
H2; 22);
-
conteggio febbraio 2011 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 2’210.-- lordi, pari a fr. 2'071.90
netti (cfr. doc. H2; 20; F6);
-
conteggio luglio 2011 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 2’094.-- lordi, pari a fr. 1’963.10
netti (cfr. doc. H2; 19; F5);
-
versamento di fr. 1'205.-- da parte della CTR di
__________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. H2; 8; 11, C5).
2.9
Nel caso di
specie le singole retribuzioni chieste dall’assicurato, rispettivamente fissate
dalle CTR o già pagate esposte al considerando precedente e considerate dalla
Cassa risultano incontestate (cfr. doc. I; H3).
L’insorgente,
in effetti, non ha censurato alcuna delle mercedi in quanto tali indicate dalla
parte resistente nello specchietto ricapitolativo (cfr. doc. H2), peraltro
inviato al TCA dal medesimo allegato al ricorso unitamente alla decisione su
opposizione del 20 ottobre 2011.
Litigiosa
è, per contro, la questione relativa alle modalità di computo delle
retribuzioni connesse all’attività di curatore svolta dal settembre 2008
all’agosto 2010 ai fini del calcolo del guadagno intermedio (cfr. doc. I pag.
5).
Mentre la
Cassa ha tenuto conto per il calcolo del guadagno intermedio di tutte le
mercedi indicate al consid. 2.8. relative all’attività di curatore svolta nel
periodo settembre 2008 - agosto 2010 (richieste di mercede da parte
dell’assicurato, mercedi fissate dalle CTR, conteggi di mercede per il relativo
versamento, corresponsioni effettive di mercedi; cfr. doc. H3; H2; IV), il ricorrente
sostiene che debbano essere considerate unicamente le mercedi effettivamente
corrispostegli durante il lasso di tempo settembre 2008 – agosto 2010 (cfr. doc.
I; consid. 1.2.).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che nel
contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio (cfr. consid. 2.5.) occorre
prendere in considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente (cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006
pag. 325-326).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui
l'assicurato esercita l'attività lucrativa per la quale era stata pattuita una
determinata retribuzione (cfr. DTF 122 V 367 consid. 5.b.; DLA 2003 p. 436; STF
C 1/07 del 25 aprile 2007 consid. 3.3; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B.
Rubin, op. cit., p. 326) o, in ogni caso, quando nasce la pretesa giuridica e
non soltanto allorché avviene il relativo pagamento (cfr. STFA C 244/03 del 29
marzo 2004 consid. 2.1.2; DTF 122 V 367 consid. 5.b.).
Per
quanto riguarda in particolare le curatele, va poi osservato che se è vero che la
funzione di curatore, ai fini delle assicurazioni sociali, va ritenuta
un’attività dipendente e dunque la relativa retribuzione è salario determinante
(cfr. consid. 2.7.), è altrettanto vero che la mercede spettante ai curatori è
fissata dall’autorità tutoria - a seguito di una richiesta del curatore
corredata dai necessari giustificativi (cfr. art. 416 CC; art. 16 cpv. 1 e 2
del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele; consid. 2.7.).
La decisione
dell’autorità tutoria costituisce una decisione di un’autorità amministrativa
presa nell’ambito delle sue competenze. La stessa vale quale titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. DTF 113 II 394; Biberbost
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 38 ad art. 417; P. Meier, S.
Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011,
n. 558 pag. 253).
Ne
consegue che le mercedi conseguite svolgendo la funzione di curatore vanno
considerate, ai fini del computo del guadagno intermedio, non unicamente dal
momento in cui vengono versate al curatore, bensì dal momento in cui le stesse
sono fissate dall’autorità tutoria che nel Cantone Ticino è attualmente
esercitata dalle Commissioni tutorie regionali (cfr. art. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
La semplice
nota della mercede da parte del curatore, invece, non rientra nel guadagno
intermedio, in quanto la stessa, prima della determinazione da parte
dell’autorità tutoria risulta unicamente quale proposta-richiesta.
2.11
Nel caso di
specie, alla luce di quanto esposto sopra, quale guadagno intermedio, oltre al
salario di fr. 1'100.-- al mese percepiti dall’insorgente per la sua attività
presso l’__________, vanno, perciò, considerate le mercedi lorde (cfr. consid.
2.5
) relative agli incarichi quale curatore svolti nel periodo settembre 2008
– agosto 2010 già pagate e quelle fissate dalle competenti Commissioni tutorie
regionali (CTR), ma non quelle richieste dall’assicurato e non ancora fissate
dalle CTR al momento della decisione su opposizione impugnata, che delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr.) (cfr. STF 9C_5/2012 del 31
gennaio 2012; DTF 132 V 215
consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15
aprile 2005 consid. 2).
Per
quanto concerne la mercede relativa alla curatela di __________. svolta nel
2009.
(cfr. consid. 2.8.), dal certificato di salario del 5 marzo 2010 allestito
dal Comune di __________ risulta che quale salario è stato pagato all’assicurato
l’importo di fr. 715.-- (cfr. B7: fr. 2'029 – fr. 1'314 attinente alla curatela
di __________. per il 2008 (cfr. doc. H2; 9; 8; consid. 2.8.), mentre dalla
richiesta del 10 giugno 2009 dell’insorgente e dall’approvazione del 31 luglio
2009.
della CTR di __________ emerge che fr. 665.-- corrispondono alla mercede e
fr. 50.-- a spese di trasferta (cfr. doc. 10 e B).
A titolo
di guadagno intermedio deve, dunque, essere considerata unicamente la somma
della mercede effettiva di
fr.
665.
--, a esclusione dell’ammontare afferente alle spese.
Più
specificatamente andranno, di conseguenza, conteggiate quali guadagno intermedio
le mercedi lorde connesse all’attività di curatore che emergono dai seguenti
atti:
Anno 2008
-
conteggio marzo 2010 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 1'006.-- lordi, pari a fr. 945.15 netti
per la curatela __________ (cfr. doc. B9);
-
certificato di salario concernente il versamento
nel 2009 di fr. 1'266.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. B8);
-
certificato di salario concernente il versamento
di fr. 1'314.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________.
(cfr. doc. B7; 9; 8).
Anno
2009:
-
certificato di salario concernente il versamento
di fr. 665.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________.
(cfr. doc. B7; B; 10);
-
conteggio novembre 2010 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 4’338.-- lordi, pari a fr. 4'122.50
netti per le curatele __________, __________, __________ (cfr. doc. B10; F7).
Anno
2010:
-
certificato di salario concernente il versamento
nel 2010 di fr. 868.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. 27; C14);
-
conteggio 29 luglio 2011 del Comune di __________
relativo all’importo da versare di fr. 894.-- lordi (fr. 447 x 2) per le
curatele di __________ e __________ (cfr. doc. 26; C12; C13);
-
fissazione di una mercede di fr. 1'460.-- per le
curatele __________ e __________ da parte della CTR di __________o (cfr. doc.
22);
-
conteggio febbraio 2011 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 2’210.-- lordi, pari a fr. 2'071.90
netti (cfr. doc. 20; F6);
-
conteggio luglio 2011 della città di __________
relativo all’importo da versare di fr. 2’094.-- lordi, pari a fr. 1’963.10
netti (cfr. doc. 19; F5);
-
certificato di salario concernente il versamento
di fr. 1'205.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________
(cfr. doc. 8; 11, C5).
In
relazione a quanto affermato dall’assicurato nell’impugnativa, ossia che non
devono essere considerate le mercedi corrisposte posteriormente al lasso di
tempo settembre 2008 – agosto 2010, ad esempio quelle pagate nel mese di
novembre 2010 (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.2.), giova rilevare che è
irrilevante il momento - anche se successivo al periodo in questione - in
cui ha avuto luogo il pagamento.
Decisive,
infatti, come visto, sono le mercedi fissate dalle CTR fino all’emissione della
decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 relative a incarichi svolti da
settembre 2008 ad agosto 2010.
Va,
altresì, evidenziato che l’anticipo di fr. 400.-- al mese per le curatele da parte
dell’__________ (cfr. consid. 2.6.) non è, in ogni caso, stato considerato
dalla Cassa nel calcolo del guadagno intermedio.
A ragione
visto che lo stesso deve essere rimborsato (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cf. doc. I pag. 5), dagli
importi delle mercedi da considerare ai fini del calcolo del guadagno
intermedio per il periodo settembre 2008 – agosto 2010 non andrà dedotto
alcunché in relazione agli acconti ricevuti dall’__________.
2.12
In simili
condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli
atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo del guadagno intermedio
conseguito dall’assicurato nel periodo dal settembre 2008 all’agosto 2010, e e meglio
del guadagno intermedio mensile per il lasso di tempo settembre – dicembre
2008, come pure per l’anno 2009 e per l’arco di tempo gennaio – agosto 2010
A tal
fine la parte resistente terrà conto, oltre che del salario di fr. 1'100.--
mensili percepiti dall’__________, delle mercedi lorde già pagate e di quelle
fissate dalle CTR competenti fino all’emanazione della decisione su opposizione
elencate al consid. 2.11.
Inoltre,
per quanto attiene al 2008, si rivela corretto il modo di procedere indicato
dalla Cassa nella risposta di causa, ovvero di aver diviso, per ottenere il
guadagno intermedio mensile proveniente dalle curatele per i mesi settembre –
dicembre 2008, il totale delle mercedi da computare (cfr. consid. 2.11.) per
8.28
mesi, corrispondenti al periodo 23 aprile – 31 dicembre 2008 in cui ha effettivamente svolto incarichi come curatore (cfr. doc. IV;) H2).
Infatti i
conteggi delle mercedi e le certificazioni dei versamenti afferenti al 2008 non
forniscono indicazioni circa il periodo esatto tra il 23 aprile e il 31
dicembre 2008 in cui le attività sono state espletate, né il dettaglio delle
incombenze svolte e il relativo dispendio di tempo (cfr. doc. B9; B8; B7; 9;
8).
Essi non
permettono, pertanto, di determinare unicamente la mercede per il periodo
settembre – dicembre 2008 e conseguentemente di ottenere la media mensile
riferita solo a tale lasso di tempo.
La Cassa,
sulla scorta dei nuovi conteggi del guadagno intermedio, si pronuncerà poi
nuovamente sull’obbligo del ricorrente di restituire parte delle indennità di
disoccupazione percepite nel periodo settembre 2008 – agosto 2010.
2.13
Parzialmente
vincente in causa, l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto
all’importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico
della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e la
decisione su opposizione 20 ottobre 2011 è annullata.
§ L'incarto
è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato
ai consid. 2.11. e 2.12., l’importo delle indennità di disoccupazione relativo
al periodo settembre 2008 - agosto 2010 da restituire.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà al ricorrente la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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