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Decisione

38.2011.88

Sosp.per interruz.POT decisa dal respons.a seguito del comport.dell'ass.(diffic.a effettuare mansioni, diverbi con collega e resp.oper.POT, uscita non autorizz).TCA non ha motivi per dubitare della ve

19 gennaio 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

La signora RI 1 è entrata in servizio presso la

nostra struttura il 23 maggio 2011. Le mansioni affidatele, dopo breve

istruzione sull'uso di un piccolo programma concepito ad hoc, sono dapprima

consistite nella registrazione dei formulari relativi agli assicurati

frontalieri per i quali era richiesta la ripresa dei dati anagrafici e dei loro

familiari, la data di ricezione del formulario, la ragione sociale del datore

di lavoro, il suo indirizzo sociale e, finalmente classificare i formulari

registrati nelle apposite cartelle sospese.

Già durante questa prima fase d'attività sono

emerse delle criticità nell'operato e nel comportamento della signora che hanno

richiesto, alla signora __________ con il mio preventivo avallo, l'adozione di

alcune misure atte a correggere e reimpostare gli errori riscontrati nella

ripresa dati. Nonostante le ripetute correzioni e la costante assistenza

abbiamo dovuto arrenderci davanti all'incapacità di assimilare anche la minima

informazione. Per questo abbiamo lasciato alla signora __________ unicamente la

parte relativa all'archiviazione (in apposite mappette sospese disposte in

ordine alfabetico) dei formulari trattati dagli altri partecipanti al POT.

Anche in questa semplice, ma importante, attività

d'archiviazione la signora RI 1 ha evidenziato un margine d'affidabilità

estremamente deludente che ha a più riprese richiesto alle responsabili di

rimanere oltre l'orario di lavoro per controllare e correggere gli errori

riscontrati. Nonostante ripetuti richiami e reiterate spiegazioni non siamo

riusciti ad ottenere un livello di prestazione sufficiente.

In aggiunta alle significative difficoltà emerse

tanto nella ripresa dati che nell'archiviazione delle pratiche, sin dalla sua

entrata in IAS, il comportamento tenuto dalla signora nei confronti delle

colleghe e delle responsabili del POT (__________ e __________) ha evidenziato

un importante deficit delle competenze nella gestione delle relazioni

interpersonali (al termine della prima settimana di lavoro una sua collega si è

categoricamente rifiutata di continuare a lavorare nella sua stessa stanza) e

una manifesta inadeguatezza nell'approccio al lavoro.

Dopo ripetuti interventi e correzioni da parte

della responsabile del POT, sulla scorta delle risposte e dell'intollerabile

comportamento tenuto dalla signora nei confronti delle responsabili del PO,

l'ho convocata per indagare la fonte di tanto disagio e concordare con lei una

linea di "rientro" in seno al gruppo.

Dalla discussione, peraltro pacata ed educata, è

emerso che la signora si sentiva estremamente seccata di doversi muovere

(quotidianamente) da __________ per venire a compiere mansioni tanto banali e

demotivanti. Lei avrebbe voluto un lavoro stimolante, di responsabilità,

all'altezza delle sue "capacità" e delle sue ambizioni. Oltre alla

profonda contrarietà riguardante i compiti attribuitigli, ha espresso la

certezza di essere oggetto d'ostracizzazione da parte delle responsabili

poiché, a suo dire, consapevoli che se le avessero permesso di occuparsi

d'altro, lei, avrebbe "soffiato" loro il posto.

A margine di questo primo incontro ho contattato

la collocatrice della signora RI 1 ed ho avuto modo di intrattenermi lungamente

con lei circa una "notifica d'assenza" per vista medica e, più in

generale sul comportamento e sull'atteggiamento della signora RI 1 nell'ambito

del POT. La signora __________ ha poi convocato la sua assicurata verbalizzando

il contenuto e trasmettendomene copia.

A seguito di quel verbale ho provveduto a

riconvocare la signora RI 1 per fare un nuovo punto alla situazione. In quel

colloquio le ho chiaramente e formalmente comunicato che se il suo

Considerandi

comportamento non fosse mutato avrei seriamente considerato di interrompere la collaborazione

"rispedendola" al mittente. ln quell'occasione le ho minutamente

elencato e spiegato le conseguenze alle quali si sarebbe esposta se il rapporto

di POT fosse stato rescisso. L'ho congedata offrendole la classica "ultima

chance".

Il giorno successivo, dopo aver (per l'ennesima

volta!) esposto alla signora gli errori constatati ed averle chiesto di

correggere quanto erroneamente classato, le responsabili del POT mi hanno

comunicato che la signora RI 1 aveva abbandonato, senza apparente motivo e

senza autorizzazione alcuna, l'edificio IAS. Al suo rientro dal

"giretto" l'ho convocata per chiederle conto di quest'uscita. Mi ha

risposto che non ne aveva potuto più e di essersi andata a prendere un

cafferino e fare un giretto per sbollire la rabbia e calmarsi. Per parte mia le

ho comunicato che aveva oltrepassato ogni possibile limite e le ho significato,

con tono pacato e rassegnato, la mia inderogabile decisione di interrompere la

collaborazione con lei. A questa comunicazione la signora ha dato un riscontro

che definirei a metà strada fra

un contenuto stupore (per la decisione comunicatale) e la soddisfazione per la

fine di quello che a lei è probabilmente dovuto sembrare un interminabile

supplizio." (Doc. 7)

Chiamata

a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurata questa Corte ricorda innanzitutto

che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private

senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti

i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv.

2.

lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad

esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di

occupazione denominato "Laboratorio di artigianato".

Questo Tribunale segnala

poi che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.

17.

cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Ciò vale

anche per il caso presente, malgrado il desiderio dell’assicurata di avere un

lavoro più interessante (cfr. doc.10 ). Questa soluzione si giustifica tanto

più se si considera la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr. STCA

38.

2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010).

Il TCA

non ha poi motivi di dubitare della versione fornita dal responsabile del

programma d’occupazione secondo cui l’interruzione del POT, è da ascrivere al

comportamento dell’assicurata la quale, nel corso della sua attività, ha avuto

delle difficoltà ad effettuare le mansioni affidatele e dei diverbi con la collega

e le responsabili operative del programma . La ricorrente è pure uscita senza

autorizzazione dalla sede del datore di lavoro, ciò che ha portato

all’interruzione del programma d’occupazione.

In

particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27

gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che

un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di

giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da

un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro.

L’assicurata

stessa ha peraltro ammesso di avere avuto una discussione con una collega il 3

giugno 2011 (cfr. doc. 5 e doc. 10).

In simili

condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione ha sospeso l’assicurata

dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett.

d LADI. Anche l’entità della sanzione (16 giorni di sospensione per colpa di

media gravità) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale

(cfr. consid. 2.4).

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 10 novembre 2011 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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