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Decisione

38.2011.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un

conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico

responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in

particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un

cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non

l'avrebbe venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le

disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle

assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi

rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr.

STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini

privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista

presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un

postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto

immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei

prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta

perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto

fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003);

disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la

licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di

notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre

2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari

al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA

1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Nella

presente fattispecie RI 1 ha lavorato presso la __________ dal 1° maggio 1991

al 31 luglio 2011 con la funzione di Officer. Egli è stato licenziato il 25

gennaio 2011 (cfr. doc. 39).

Quale

ragione dello scioglimento del rapporto di lavoro è stato indicato un

“deterioramento prestazioni lavorative” (cfr. attestato del datore di lavoro,

doc. 37 punto 13).

Dal canto

suo l’assicurato ha affermato di essere stato licenziato per una

“ristrutturazione aziendale” (cfr. domanda d’indennità di disoccupazione, doc.

36 punto 20).

Al fine

di chiarire le reali ragioni del licenziamento, l’amministrazione, il 20

settembre 2011, ha posto i seguenti quesiti alla __________:

"

(…)

1. Cosa

intendete con "deterioramento prestazioni lavorative"? Quali sono i

motivi dettagliati della disdetta?

Considerandi

2.

Nel

caso in cui le prestazioni lavorative del Sig. RI 1 fossero state ottime, voi

avreste comunque proceduto al licenziamento? L'assicurato infatti ci comunica

che alla base della rescissione del rapporto di lavoro vi sono motivi di

ristrutturazione ed economici.

3.

Vogliate

cortesemente allegare copia delle valutazioni degli anni 2009 e 2010.

4.

Oltre

alle valutazioni summenzionate, durante gli anni 2009 e 2010 il Sig. RI 1 è

stato richiamato per il suo operato? Allegare p.f. copia dei richiami scritti.

5.

Secondo

il vostro punto di vista, il deterioramento delle prestazioni lavorative a cosa

era dovuto?

6.

Il

deterioramento delle prestazioni lavorative, secondo il vostro parere, era

dovuto allo scarso impegno del Sig. RI 1 oppure ad altri fattori esterni e non

imputabili alla sua persona?

7.

Il

Sig. RI 1 ha fatto presente ai superiori eventuali problemi con il team o l'ambiente

di lavoro?" (Doc. 15)

Il 7

ottobre 2011 __________ e __________, della __________ hanno così risposto:

"

(…)

1.

Il

rendimento e i risultati del Signor RI 1 erano insoddisfacenti, come si legge

nelle valutazioni 2009 e 2010 da lui controfirmate, di cui alleghiamo copia,

con i commenti dei responsabili.

2.

No.

La rescissione è avvenuta per deterioramento delle prestazioni lavorative e non

per motivi di "ristrutturazione ed economici".

3.

Vedi punto 1.

4.

Al

Signor __________ era stata fatta presente più volte la necessità di maggiore

impegno.

Alleghiamo copia pure delle valutazioni

dal 2004 al 2008.

5.

/6. Impegno insufficiente.

7.

No." (Doc. 7)

Nel corso

dell’udienza del 5 marzo 2012 il vice – responsabile Divisione crediti della __________

ha avuto modo di illustrare nel dettaglio le ragioni dello scioglimento del

rapporto di lavoro.

__________

ha innanzitutto precisato che, presso la Divisione Crediti della Banca dove è

stato trasferito nel 2008 dopo aver lavorato per diversi anni presso la

divisione Private Banking, RI 1 doveva sostanzialmente svolgere due compiti

diversi.

Tali

attività sono state così descritte dal teste:

"

(…)

La valutazione dei rischi e analisi anticipi

corrispondeva a quella effettuata in precedenza. Era la sua attività

principale. A questo si è aggiunta quella nuova di esame dei limiti bancari.

L’attività principale consiste nell’analizzare il

titolo, capire di quale prodotto si tratta, quali sono i rischi intrinseci al

prodotto (rischio emittente, rischio durata, rischio del tasso,…), in funzione

di questi rischi si va a calcolare quanto è l’anticipo che può dare la banca.

In quegli anni questa attività è divenuta, per la

situazione economica internazionale meno importante rispetto ai rischi banche,

per cui il sig. RI 1 è stato chiamato anche ad occuparsi dell’esame dei limiti

bancari. Si tratta dell’esame dei limiti dei crediti che la __________ concede

ad altre banche. Questa è un’attività che il sig. RI 1 non aveva fatto prima.

Come esaminare una banca una persona della sua esperienza comunque lo doveva

sapere visto che le banche sono le prime ad emettere i titoli.

Per quel che riguarda l’attività principale

confermo che era già stata svolta negli anni precedenti dal sig. RI 1. Quello

che invece è cambiato è il contesto di riferimento, per cui le analisi dovevano

essere più rigorose. Ciò che ha comportato inoltre delle modifiche a carattere

organizzativo. (…)" (Doc. XII, pag. 2)

__________

ha poi confermato quanto scritto nelle valutazioni del dipendente relative agli

anni 2009 e 2010, sottolineando che esse sono state allestite in collaborazione

con __________, che era la persona addetta al controllo del lavoro del

ricorrente nel settore “valutazione analisi titoli”.

Il TCA

constata che nel "Formulario di valutazione per l’anno 2009"

l’assicurato ha ottenuto un giudizio complessivo di 4, non raggiungendo le

aspettative del datore di lavoro, così motivato:

"

Il signor Dr. RI 1 è stato trasferito presso la

nostra Divisione da metà 2008 (l'inserimento è ormai avvenuto con successo dal profilo

umano).

Da allora la sua attività si divide fra l'esame

dei titoli (valutazione rischi e proposta di anticipo) e con il 2009 l'esame dei limiti bancari, in qualità di sostituto del signor __________.

Per quanto riguarda l'attività delle banche, abbiamo

apprezzato la volontà ad imparare la nuova mansione, che comunque dovrà ancora

migliorare nel 2010, che gli permette ora di sostituire il signor __________.

Per quanto riguarda invece l'esame dei titoli,

attività in fase di ristrutturazione e che svolte con lo Stato Maggiore della

Divisione Crediti (responsabile il CD signor __________), il giudizio non è

molto positivo. Il lavoro svolto dal signor Dr. RI 1 non sempre è completo ed

adeguato a soddisfare le richieste.

Si chiede per il 2010 il signor Dr. RI 1 un

maggiore impegno nello svolgimento della propria attività (si valuterà anche

l'eventualità di attribuirgli nuove mansioni).

Il giudizio complessivo è fra il 3 ed 4, in quanto ha svolto un discreto/buon lavoro di apprendimento per "le banche", che però

non è la sua attività principale, mentre in quest'ultima (esame dei titoli ed

anticipabile), il suo risultato non è completamente soddisfacente.

Abbiamo deciso di assegnare un 4, che deve

servire da stimolo per il prossimo anno, in cui il signor Dr. RI 1 dovrà

dimostrare maggiore concentrazione, spirito di criticità ed autonomia nel

lavoro che svolge." (Doc. 9c)

Nel "Formulario

di valutazione per l’anno 2010" il ricorrente ha ottenuto un giudizio

complessivo di 5, e dunque insufficiente, per le seguenti ragioni:

"

Il signor Dr. RI 1 è stato trasferito presso la

nostra Divisione da metà 2008.

Da allora la sua attività si divide fra l'esame

dei titoli (valutazione rischi e proposta di anticipo) e con il 2009 l'esame dei limiti bancari, in qualità di sostituto del signor __________.

Nel 2009 si era apprezzata la volontà del signor

Dr. RI 1 ad imparare l'attività delle banche e lo si era richiamato ad un

maggiore impegno nella sua mansione principale ovvero l'esame dei titoli.

Il rendimento del signor Dr. RI 1 nel corso del

2010:

- per quanto riguarda l'esame titoli, è rimasto

insufficiente;

- per quanto riguarda l'attività della banche, è

divenuto insufficiente.

Per quest'ultima attività infatti, mentre

sembrava essere stata appresa nel 2009, nel 2010 è stata da lui dimenticata.

Durante le vacanze estive del signor __________ è quindi mancato in questa

funzione di sostituto, costringendo i superiori a svolgere questa mansione al

suo posto.

Come già indicatogli nel corso dell'incontro del

7.10

, se il giudizio 2009 era sufficiente per l'attività delle banche ed

insufficiente per l'esame titoli, per il 2010 è insufficiente per entrambe.

Non riteniamo quindi che, su queste basi, possa

continuare il rapporto di lavoro." (Doc. 8c)

Interpellato

al riguardo dal presidente del TCA il vice-responsa-bile della Divisione

Crediti ha affermato che l’assicurato non ha ottenuto i risultati auspicati dal

datore di lavoro nell’attività dell’esame titoli, non per mancanza di capacità,

bensì per mancanza d’impegno. Egli ha inoltre sottolineato che RI 1 aveva del

tutto dimenticato la nuova attività di esame dei limiti bancari, al punto tale

di non essere neppure stato in grado di accedere al software (cfr. Doc. XII

pag. 3).

Il teste

ha inoltre sottolineato che le prestazioni lavorative dell’assicurato non sono

migliorate neppure negli ultimi mesi del 2010, malgrado l’ “ultimatum”

impartitogli il 7 ottobre di quell’anno (cfr. doc. 8f).

__________

ha inoltre rilevato (cfr. doc. XII pag. 5) che in occasione del colloquio di

valutazione del 29 dicembre 2010 il dipendente ha “segnalato che sino ad

ottobre non riusciva a riempire la giornata (ma non l'ha mai segnalato ai

superiori …), mentre in seguito ha iniziato ad utilizzate 2/3 di giornata per

imparare nuovamente l'attività di esame delle banche.” (doc. 8e).

Alla luce

degli elementi appena esposti questo Tribunale deve concludere che, a ragione,

l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato disoccupato per colpa propria dal

profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.2).

Infatti,

sulla base delle chiare affermazioni del datore di lavoro, sulla cui

credibilità il TCA non ha motivi di dubitare, tanto più che i formulari di valutazione

sono stati firmati anche dal dipendente (il quale il 4 gennaio 2011 si è

impegnato “già sin d’ora a migliorarmi”; cfr. doc. 8d), occorre ritenere che

l’assicurato ha perso il proprio impiego a causa del suo comportamento.

A nulla

di diverso può portare la formulazione del certificato intermedio e del certificato

di lavoro che contengono dei termini elogiativi (“ha sempre operato con serietà

e premura”, cfr. doc. 5 e doc. 6) in quanto il teste ha confermato che i motivi

del licenziamento sono quelli da lui esposti, mentre invece i certificati sono

stati allestiti in quel modo per tenere conto dei lunghi anni di lavoro del

ricorrente (cfr. doc XII pag. 4).

Infine ma

non da ultimo va sottolineato che il TCA ha accertato che, nel caso concreto,

il licenziamento non è dovuto a ragioni economiche, per cui il riferimento alle

importanti ristrutturazioni con conseguenti licenziamenti in atto nel settore

bancario svizzero fatto dal ricorrente (cfr. doc.18; doc 2) non gli è di alcun

ausilio.

Ad una

domanda esplicita del presidente del TCA su questo punto, anche il teste come

già aveva fatto per iscritto la __________ (cfr. qui sopra, risposta 2), ha

affermato che l’assicurato, effettivamente trasferito da una Divisione

all’altra a seguito di una ristrutturazione dell’attività ma continuando a

svolgere principalmente gli stessi compiti, non sarebbe stato licenziato se

avesse dimostrato maggiore impegno (cfr. doc. XII pag. 3 e 4).

__________

ha anzi espresso il rammarico per avere dovuto sciogliere il rapporto di lavoro

con un dipendente dopo venti anni di attività.

Egli ha

pure precisato che si è trattato dell’unico licenziamento, che la Divisione è

in crescita, che RI 1 è stato sostituito da un’altra persona e che, nel primo

semestre del 2011, altre cinque persone hanno lasciato la Divisione, ma nessuna

è stata licenziata dal datore di lavoro (cfr. doc. XII pag. 5).

Visto che

l’assicurato ha perso colpevolmente il proprio impiego, a ragione la Cassa l’ha

sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI.

Anche

l’entità della sanzione (31 giorni di sospensione per colpa grave) si rivela proporzionata.

In tale contesto va

innanzitutto ricordato che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V

75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Inoltre,

alla luce della lunga esperienza professionale e della sua età ed essendo pure cosciente

delle grandi trasformazioni in atto nel settore bancario svizzero, l’assicurato

avrebbe dovuto modificare il proprio comportamento e dimostrare maggiore

impegno, dopo essere peraltro stato invitato a farlo in più occasioni dal

datore di lavoro negli anni precedenti il licenziamento (in particolare nel

2009.

e nel 2010).

La

decisione su opposizione del 27 ottobre 2011 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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