38.2011.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 maggio 2011Italiano41 min
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Numero d'incarto:
38.2011.9
Data decisione, Autorità:
04.05.2011, TCA
Titolo:
Sosp.di 21gg per rifiuto di un POT confermata.Ass.non ha fatto valere validi motivi per ritenere POT inadeguato rispetto a sua età,situaz.pers.o salute.Semplic.sostenuto che il POT non gli avrebbe portato nulla di nuovo nel suo CV.Al mom.assegnaz.POT,inoltre,ass.non aveva iniziato un'attiv.salariata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 64a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.9
DC/sc
Lugano
4 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
dicembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 la Sezione del lavoro ha
confermato la sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione inflitta a RI 1 il 15 settembre 2010 (cfr. doc. 5) per avere
rifiutato un programma d'occupazione, argomentando:
"
(…)
Nel caso concreto, l'assicurato ha,
essenzialmente, rifiutato la misura proposta poiché ritenuta inutile e di breve
durata. Innanzitutto, si rileva che, gli orari di lavoro del signor RI 1, gli
avrebbero permesso di partecipare alla misura proposta, inizialmente a tempo
pieno e da settembre almeno a tempo parziale. Pertanto, diversamente da quanto
sostenuto dall'interessato, la misura non sarebbe durata solo un mese e mezzo.
In ogni caso, la durata della misura non è determinante per l'ammontare della
sospensione inflitta. Infatti, a questo proposito, il Tribunale federale ha già
avuto modo di sospendere, per 21 giorni, un assicurato che ha rifiutato un POT
della durata di 2 mesi e 20 giorni (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2 aprile
2004, C 299/03).
Per quanto riguarda la censura relativa
all'inutilità della misura, si rileva che, spetta ai consulenti URC di decidere
di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido
collocamento dei singoli assicurati (cfr. STCA del 23 febbraio 2001 nella causa
S. U. (30.2000.111), consid. 2.7., pag. 15). (…)" (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha in particolare rilevato:
"
(…)
L'ultimo giorno di scuola mi annunciai all'URC e
mi fissarono l'incontro per il lunedì successivo.
La prima cosa che la mia consulente mi disse
quando la vidi fu: "Allora con la scuola è andata male!" Le risposi
che la scuola in estate è chiusa e che il mio contratto finiva il 18 giugno,
che il 30 agosto avrei ripreso a lavorare, ma che non sapevo ancora il grado di
occupazione. La signora __________, come se non avessi detto nulla, proseguì le
sue cose scrivendo al computer e mi assegnò il POT presso la __________ di __________
senza che io potessi replicare, giustificandosi dicendo che lei seguiva le
direttive federali.
In seguito andai al colloquio preliminare a __________
e la segretaria capì la situazione, ma per il fatto che io non ero in possesso
di contratto di lavoro, lei non poteva fare nulla. Così mi ritrovai di nuovo
costretto a rifiutare il POT, che ritenni insensato e assurdo sia dal punto di
vista economico che professionale visto che l'avrei interrotto dopo un paio di
mesi. Andai tutti i giorni da __________ a __________ solo per far passare il
tempo mi sembrò al quanto stupido. Visto che poi io un lavoro ce l'avevo, e la
signora __________ lo sapeva, io era e sono agente di sicurezza ausiliario
presso la __________ di __________, quindi per i due mesi (luglio e agosto) avevo
comunque un guadagno intermedio, anche se faccio poche ore mensili (dipende dai
mesi). Prima dell'inizio del POT presentai una lettera della scuola che mi
garantiva un'assunzione, non era specificato il grado di occupazione. Infatti
non potevo anche avere un contratto, perché doveva venire approvato il
preventivo dall'Assemblea dell'Associazione degli
amici della pedagogia di Rudolf Steiner, l'assemblea avrebbe avuto luogo
solo in settembre, quindi solo dopo l'approvazione del preventivo potevo avere
un contratto.
Il 19 luglio primo giorno del POT, mi presentai
alla __________ e comunicai che lo rifiutavo. Di conseguenza partì tutta la
procedura, di annullamento e giuridica.
In seguito a questa mia decisione ebbi ancora un
incontro con la signora __________i al quale era presente la capogruppo: la
signora __________, che constatò la nostra incompatibilità e mi cambiò
consulente.
A metà agosto feci un'altra bella scoperta: io
avevo rifiutato il POT, ma la signora __________ scrisse un mail alla __________
dando l'indicazione di lasciarmi comunque inserito nel programma occupazionale.
Così risultò che io avevo maturato delle assenze ingiustificate e la cassa non
mi pagò mezzo mese di luglio. Il tutto a mia insaputa. Per fortuna che il nuovo
consulente: il signor __________ sistemammo la situazione. Quei soldi non li ho
incassati ugualmente visto che in quei giorni ricevetti la prima decisione
dall'ufficio giuridico che mi sanzionava di 21 giorni, che equivalgono a un
mese di stipendio. Feci opposizione, ma in seconda istanza le cose non sono
cambiate. Così sto facendo ricorso al Tribunale.
Nel frattempo ho il contratto e lavoro al 50%
presso la __________ di __________. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 9 febbraio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(…)
Proprio nel caso concreto, l'attribuzione al POT __________
ha permesso di far emergere l'attività di sostegno ai corsi estivi proposte
dalla __________ (doc. 6), che l'assicurato ha omesso di annunciare alla proprio
cassa di disoccupazione (cfr. doc. 37). A questo proposito si evidenzia che già
in passato, in relazione al lavoro presso l'istituto scolastico in parola nei
mesi febbraio 2010 e marzo 2010, l'insorgente non aveva annunciato di avere
svolto un'attività lavorativa e per questo motivo è stato sanzionato dalla
cassa di disoccupazione il 28 luglio 2010 (cfr. doc. 27).
Come risulta chiaramente dagli accertamenti in
merito all'estensione delle attività lavorative del ricorrente, il
provvedimento proposto era perfettamente compatibile con le stesse. Dalla
documentazione acquisita dalla Cassa disoccupazione __________ il 19 gennaio 2011,
è emerso che nel periodo in cui egli avrebbe dovuto effettuare il POT, ossia
dal 19 luglio, presso l'agenzia di sicurezza ha lavorato, il mese di luglio
2010, 3 mezze giornate, peraltro nei fine settimana, il mese di agosto 2 mezze
giornate e sempre nel fine settimana (doc. 36 e 38). A dimostrazione che il
lavoro presso la __________ era conciliabile con il POT in parola, vi è il fatto
che con l'offerta della misura, egli avrebbe dovuto indicare all'organizzazione
che aveva già un lavoro con l'agenzia di sicurezza in oggetto (doc. 11 allegato
2). Di conseguenza visti gli esiti del colloquio (doc. 10 e 11 allegato 3), dai
quali si evince che si sono accordati per iniziare il POT il 19 luglio, è
evidente che il lavoro su chiamata era conciliabile con la misura. Si ribadisce
che la misura poteva, inoltre, essere immediatamente interrotta, qualora egli
avesse reperito un lavoro che non era più conciliabile con l'occupazione
temporanea. L'uso che il ricorrente fa delle due limitate attività è assolutamente
improprio e strumentale. Egli ha, sin dall'inizio, tentato in tutti i modi di
sottrarsi alla misura assegnata ed ha, come indicato in precedenza, pure omesso
di annunciare le attività svolte.
Anche le obiezioni in merito alla durata della
misura non possono essere condivise. Innanzitutto si rileva che gli orari di
lavoro del signor RI 1 gli avrebbero permesso di partecipare alla misura proposta,
inizialmente quasi a tempo pieno e da settembre almeno a tempo parziale (doc.
2/1, 36 e 38). Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, la
misura non sarebbe durata solo un mese e mezzo.
Visto quanto precede, alla luce della giurisprudenza
citata, segnatamente la sentenza del TCA 19 gennaio 2011 (inc. 38.2010.24), che
conferma che per la valutazione dell'adeguatezza di una misura attiva valgono i
criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, va concluso che il ricorrente
non può avvalersi di nessun valido motivo atto a considerare il POT
assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione
personale o del suo stato di salute e pertanto avrebbe dovuto accettare la
misura selezionata dall'URC.
È dunque a torto che egli ha rifiutato la misura
ed ha così realizzato i presupposti relativi alla sospensione dal diritto
all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Infine, si precisa che la sospensione di 21
giorni, per non avere frequentato il POT in parola, decretata con la decisone
contestata non appare eccessiva nè sono ravvisabili circostanze particolari
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurato e da giustificare, dunque, una
riduzione della sospensione. In particolare, la durata prevista del
provvedimento se l'interessato non l'avesse rifiutato, ossia dal 19 luglio 2010
fino al massimo all'esaurimento delle indennità di disoccupazione nel corso del
mese di dicembre 2010, non è determinante per l'ammontare della sospensione
inflitta. Esprimendosi sulla questione il Tribunale federale ha già avuto modo
di confermare una sospensione di 21 giorni, inflitta ad un assicurato che ha
rifiutato un POT della durata di 2 mesi e 20 giorni (cfr. Sentenza del
Tribunale federale 2 aprile 2004, C 299/03)." (Doc. III)
1.4. Il 18
febbraio 2011 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale rileva di
avere contestato l'operato della sua consulente, "cioè che non doveva
assegnarmi del tutto il PO se avesse capito la situazione" (cfr. Doc. V).
Al
riguardo la Sezione del lavoro ha rilevato:
"
(…)
Diversamente da quanto sostenuto dall'assicurato
nella lettera 18 febbraio 2011, lo scrivente ufficio ha ben compreso le
lamentele dello stesso all'indirizzo dell'allora consulente del personale. A
questo proposito si osserva che oggetto del presente ricorso è la questione a
sapere se il programma d'occupazione temporanea offerto all'insorgente presso
la __________ era adeguato alla sua età, alla sua situazione personale e al suo
stato di salute. È infatti la decisione che determina l'oggetto
dell'impugnazione (STCA del 25 gennaio 2000 nella causa R.K.S., inc.
38.1999,186, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Esulano dalla presente vertenza le questioni
interpersonali intercorse tra il signor RI 1 e la precedente consulente. Pertanto
l'audizione della signora __________ non appare utile ai fini della presente
vertenza.
Si ribadisce che spetta ai consulenti URC di
decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un
rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti
sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 87; STCA del 23
febbraio 2011 nella causa S. U. (38.2000.111), consid. 2.7., pag. 15). Va pure
rammentato che un programma d'occupazione temporanea, tra l'altro, permette
all'amministrazione di verificare concretamente l'idoneità al collocamento
degli assicurati e di porre fine ad eventuali abusi, quali per esempio
l'esercizio di un'attività non dichiarata alla cassa di disoccupazione (lavoro
nero) (Boris Rubin, Assuranche-Chômage, Droit fédéral-Survol del mesures
cantonale-Procédure, 2ème édition mise à jour et complétée, Zürich, Basel, Genf
2006, pag. 628). Va nuovamente sottolineato che nel caso concreto,
l'attribuzione al POT __________ ha permesso di far emergere l'attività di
sostegno ai corsi estivi proposti dalla __________ (doc. 6) che l'assicurato ha
omesso di annunciare sia alla propria cassa di disoccupazione (doc. 37) – come
del resto ha già omesso di fare in passato per i mesi di febbraio 2010 e marzo
2010 – che all'URC. Vero è, che egli non ha mai voluto svolgere alcuna misura
attiva, ma ha sempre tentato di sottrarsi alla frequentazione delle stesse,
omettendo, come visto, di annunciare all'amministrazione le attività svolte.
Per quanto riguarda la pretesa dell'interessato
circa la necessità di mettere la collocatrice in contatto con la Scuola, si
evidenzia innanzitutto che egli non ha mai informato anticipatamente la
consulente del personale delle attività svolte presso la Scuola e quindi non
era possibile per la stessa contattare l'istituto scolastico. Inoltre, non si
vede la necessità di contattare la scuola, considerato che, come visto, il
programma in questione era conciliabile con le attività svolte
dall'interessato, tant'è che egli si era accordato con l'organizzatore della
misura sulla data d'inizio del PO (19.7.2010) e non ha indicato alcun valido
motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua
età, della sua situazione personale, del suo stato di salute, come del resto
emerge anche dallo scritto 18 febbraio 2011 con il quale, contesta,
essenzialmente l'operato della collocatrice ma non l'inadeguatezza della
misura." (Doc. VII)
1.5. Il 14 aprile
2011 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc.
X).
1.6. Il 14 aprile
2011 l'avv. Taddei, capo dell'ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha
inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Con riferimento alla pratica indicata a margine
ed all'udienza di questa mattina, con particolare riferimento alla sua domanda
in merito all'influenza della durata di un programma d'occupazione temporanea
(POT) sull'entità di una sospensione, dopo una verifica interna, preciso quanto
segue.
Come indicato in udienza, in caso di rifiuto di
un POT, in regola generale la durata della sanzione è fissata tra un minimo di
21 giorni e un massimo di 25 giorni. Una sanzione di entità differente, in
ragione delle circostanze del singolo caso, non è esclusa ma ammessa con una
certa prudenza.
In particolare, non vi sono disposizioni interne
alla Sezione del lavoro che differenziano l'entità della sospensione in ragione
della durata del POT. L'accento è posto piuttosto sulla circostanza di interrompere
o rifiutare sin dall'inizio la misura assegnata (cfr. Direttiva SdL n. 464
Lista sospensioni SdL dell'11 agosto 2010, pag. 4).
Differentemente dalla prassi in uso in caso di
rifiuto di un impiego di durata determinata, l'assegnazione ad un POT di durata
della misura inferiore a 6 mesi non comporta automaticamente una riduzione
dell'eventuale sanzione (cfr. estratto verbale riunione UG del 21 ottobre
2004)." (Doc. XI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA
H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso
l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per essersi
rifiutato di partecipare a un programma d'occupazione.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorga-nizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli
assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione
finanzi queste misure (cpv. 3).
In
particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:
"
Fatti
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è
reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti
devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione
di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali."
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C
269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo
proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli
di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto
ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso
segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile
assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi
quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg.
666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,
pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i
criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con
l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile
(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della
fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della
Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente
procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.
78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato
che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,
unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem
Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in
Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil
Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage,
Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.
425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de
déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les
critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.
l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].
Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est
assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h
LACI)".
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,
rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a
cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio
del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno
2003; DTF 125 V 361).
La
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente
al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato
offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve
esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il
contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9
febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122
V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,
Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg.
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso
dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è
pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione
del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di
partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21
giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,
in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri
familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il
periodo limitato di sei mesi.
La nostra
Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più
controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata
all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente
considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato
di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale
impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del
marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a
tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
In una
sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha
accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della
Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della
sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva
rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
"
(…)
Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa
come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la
quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i
giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione
temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse
adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute
dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2
LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel
fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa
dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In
considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita
di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal
2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e
20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza
validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente
quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.
284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra
marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25
febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione
personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di
questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel
maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una
sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente
al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva
ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In una
sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la
sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un
programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non
poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni
dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in
considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a
problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte
dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non
appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover
effettuare lavori pesanti.
In una
Considerandi
sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato
che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera
assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal
rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso
per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che
in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota
contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto
quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente
scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato
firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto
superiore.
2.5
In una sentenza
38.2007
8 del 31 luglio 2007 il TCA ha confermato la sospensione del 16 giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che aveva
abbandonato un programma d'occupazione, rilevando:
"
Nell'evenienza concreta all'assicurata è stato
assegnato un programma d'occupazione temporaneo (POT) denominato __________
dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività "addetta sartoria,
lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).
Questo provvedimento relativo al mercato del
lavoro, previsto inizialmente con un grado di occupazione dell'80 % è poi stato
ridotto al 30 %, dopo che l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di
lavoro: dalle 1330 –
alle 1800; cfr. Doc.
7/8).
Secondo il TCA questa impostazione è corretta
alla luce del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in
ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione ad una misura finanziata
dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV
Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo
l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa
entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione
adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla
rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non
ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale
Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag.
2395, nr. 715).
In tale contesto va sottolineato che, come ha
correttamente indicato l'amministrazione (cfr. consid. 1.7), l'assicurato è
tenuto a frequentare un provvedimento relativo al mercato del lavoro quando gli
orari dello stesso sono, come nel caso presente, compatibili con l'esercizio di
un'attività lucrativa (cfr. in questo senso la sentenza C 262/01 del 25
febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6 relativa ad un'assicurata che lavorava
al 50% e che avrebbe dovuto frequentare un programma d'occupazione nel
rimanente 50%).
E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione
ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit
März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst"
e 125 V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden
Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è
altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro
irregolari, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al
pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle
bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils
stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten
unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15
Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass
eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht
verwertbar ist.")
L'assicurata era dunque tenuta per principio ad
accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50%
al pomeriggio.
Infatti se un assicurato rivendica delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per coprire una perdita
di lavoro per la quale non esercita un'attività lucrativa è tenuta per
principio anche a seguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che
gli vengono assegnati.
La ricorrente non fa peraltro valere dei motivi
atti a rendere il programma d'occupazione non conforme all'età, alla situazione
personale o al suo stato di salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett.
c LADI e consid. 2.2).
La consulente del personale X dell'URC di Y ha
così illustrato gli scopi del programma di occupazione:
" Riattivare
l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di
riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la
modalità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggianti
l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il
rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione,
organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)
Secondo questo Tribunale, ritenuto il lungo
periodo di disoccupazione e la durata limitata del provvedimento inerente al
mercato del lavoro e considerato che l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione
del programma di occupazione (infatti l'assicurata si è annunciata in
disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22 settembre 2006 le è stato assegnato il
programma d'occupazione all'80% a partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre
la ricorrente ha trovato un impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre
2006), la circostanza che l'assicurata ritenga inutile il programma di
occupazione vista la sua formazione professionale non è atta a giustificare
l'abbandono del provvedimento.
Per il resto valgono per il caso presente le
considerazioni fatte dal TCA nella sentenza riprodotta al consid. 2.4.
Irrilevanti sono infine le considerazioni
dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04
del 2 dicembre 2004).
Di conseguenza trovandoci in presenza
dell'abbandono di un provvedimento inerente al mercato del lavoro il TCA non
può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
La durata della sospensione (16 giorni di
penalità) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6
e SECO "Circulaire relative à l'indemnité de chômage", janvier 2007,
D 723.C) per cui la decisione su opposizione deve essere
confermata."
2.6
Nell'evenienza
concreta emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 si è riscritto in
disoccupazione in data 8 febbraio 2010 (2° termine quadro per la riscossione:
1.1.2009
– 31.12.2010; guadagno assicurato: fr. 3'966), alla ricerca di un
impiego a tempo pieno come impiegato di commercio, docente di scuola
elementare, assistente socio-educativo e ausiliario agricolo (cfr. Doc. 26).
In data
21.
giugno 2010 (cfr. Doc. 11/2) la consulente del personale ha assegnato
all'assicurato un programma d'occupazione temporanea organizzato da __________
a __________ nel quale avrebbe dovuto svolgere attività di orticoltura.
Nella
lettera di assegnazione è stato indicato un grado d'occupazione del 100% da
conciliare con l'attività svolta per la __________ __________ (attività che,
comunque, come è emerso anche nel corso dell'udienza, veniva svolta soprattutto
nel fine settimana, cfr. Doc. X, pag. 2).
L'assicurato
si è presentato il 25 giugno 2010 ed ha comunicato all'organizzatore che
avrebbe svolto il programma d'occupazione dal 19 luglio 2010 al 19 gennaio 2011
precisando che "se entro il 19 luglio sarò in possesso di un contratto di
lavoro non inizierò il POT" (cfr. Doc. 11/3).
Dopo
essere stata informata dall'organizzatore del POT che l'assicurato aveva
dichiarato la sua eventuale disponibilità ad iniziare il POT solo il 17 luglio 2010 in quanto fino al 16 luglio era impegnato in un corso estivo, circostanza quest'ultima non
comunicata al competente URC, la consulente del personale il 7 luglio 2010 ha assegnato all'assicurato il programma d'occupazione temporanea a __________ dal 19 luglio al
31.
dicembre 2010 (cfr. Doc. 9/1).
Il 19
luglio 2010 il ricorrente si è presentato e ha comunicato all'organizzatore che
non intendeva frequentare il POT (cfr. Doc. 9/4).
Il 16
luglio 2010 ha avuto luogo un colloquio con la sua consulente del personale __________,
alla presenza della capogruppo __________ nel corso del quale __________ ha
affermato di avere rifiutato il programma di occupazione in quanto dal 30
agosto 2010 avrebbe ripreso un'attività a tempo parziale presso la __________
di __________ senza essere tuttavia ormai in possesso del contratto di lavoro
(Doc. 7/3).
Il 12
luglio 2010 __________, a norme del collegio dei docenti ha allestito una
dichiarazione del seguente tenore:
"
Vi comunichiamo che a partire dal 30 agosto il
signor RI 1 sarà assunto a tempo parziale presso la nostra scuola. Poiché
l'orario generale è ancora in fase di allestimento, non siamo in grado di
specificare il numero delle ore e la loro collocazione, tali dettagli vi
verranno comunicati non appena saranno stabiliti con certezza." (allegato
al Doc. 6)
Il 27
settembre 2010 è stato firmato il contratto di lavoro di durata determinata (30
agosto – 30 settembre 2010) quale docente a ore per giardinaggio e lavoro
manuale (cfr. Doc. 4/1).
Il 27
settembre 2010 è stato pure allestito un contratto di lavoro di durata
indeterminata dal 1° ottobre 2010, che prevede un grado d'occupazione del 50%
quale docente di materia (giardinaggio, lavoro manuale e doposcuola), (cfr.
Doc. 4/2).
L'8
novembre 2010 __________ segretaria della __________ di __________, ha così
illustrato gli orari di lavoro dell'assicurato:
"
(…)
Mese di settembre (impiego a ore):
· lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe
(13.30-15.00)
· martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I
classe (13.30-15.00)
· giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II
classe (13.30-15.00)
Mese di ottobre (impiego al 50%):
- Lavoro pedagogico:
· lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe
(13.30-15.00)
· martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I
classe (13.30-15.00)
· giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II
classe (13.30-15.00)
· venerdì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con bambini
di I-II-III classe (13.00-15.00)
- Lavoro amministrativo/manutenzione:
· martedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00)
· giovedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00)
Il signor __________ a partire dal 1° ottobre
svolge, oltre a compiti pedagogici, anche lavori amministrativi all'interno del
nostro segretariato ed è responsabile della manutenzione dello stabile.
Calcolo per stabilire la percentuale di
lavoro:
Parte pedagogica:
22.
unità didattiche = 100% (vedi regolamento
allegato)
8.
unità didattiche = 33.35% circa
Parte amministrativa:
42.
ore = 100%
7.
ore = 16.666%
Totale %: (33.35 + 16.6)% = 50% circa." (Doc. 2/1
2.7
Chiamata a
pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che,
trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i
criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc.
IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI;
STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).
Ad
esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di
occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente
motivazione:
"
4.1
Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht
mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei
grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine
Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben
hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste
er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder
die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr
als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein
Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den
Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes
erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von
Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar
keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu
arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer
Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
Ora,
nella presente fattispecie, per quel che concerne il programma d’occupazione
presso la __________, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo che
permetta di considerare il provvedimento inerente al mercato del lavoro
assegnatogli inadeguato rispetto la sua età, alla sua situazione personale o al
suo stato di salute.
RI 1 ha infatti semplicemente
sostenuto che il POT "non gli avrebbe portato nulla di nuovo per il suo curriculum,
se non qualche contatto umano" (cfr. verbale d'udienza Doc. X pag. 2).
Al riguardo questo Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti
più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;
art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA
38.2009.90
del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA
38.2007.8
del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C
121/92 del 13 maggio 1993).
Poiché
questo programma di occupazione rispettava il requisito
dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b,
pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008,
8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.
A proposito della durata
del provvedimento inerente al mercato del lavoro il ricorrente sostiene, a
torto, che sarebbe durato soltanto meno di due mesi (cfr. Doc. X pag. 2:
"per cui riteneva assurdo recarsi per due mesi da __________ a __________").
Infatti, come visto (cfr.
consid. 2.5), secondo la giurisprudenza l'assicurato è tenuto ad accettare un
programma d'occupazione a tempo parziale che sia compatibile con gli orari di
lavoro quale salariato. Ora, nel caso presente, non vi è motivo per non
ritenere che l'organizzatore del corso sarebbe stato disposto ad adattare gli
orari alla disponibilità del ricorrente (ad esempio impiegandolo al 40%).
Decisivo è comunque il
fatto che al momento in cui è stato assegnato il POT l'assicurato non aveva
ancora cominciato la nuova attività salariata, il cui inizio era comunque
previsto per il 30 agosto 2011. Egli avrebbe così dovuto accettare il programma
d'occupazione senza indugio e poi ridurlo o se del caso abbandonarlo dopo avere
ripreso a lavorare.
Al riguardo in una
sentenza C 299/03 del 2 aprile 2004 il TFA ha rilevato:
"
Quant au caractère temporaire du programme
d'occupation - qui est par définition limité dans le temps -, ce critère ne
fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à
l'obligation d'accepter le poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en
corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'assurance-chômage a certes
entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du
chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1a al. 2 LACI, anciennement art.
1er al. 2), l'assuré n'en demeure pas moins tenu d'entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu'il
doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quand bien même
celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi
fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (art. 72a al. 1 LACI;
cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667 p. 242). En tout
état de cause, si la recourante s'était vue proposer un travail en cours de programme
pour occupation temporaire, elle aurait pu interrompre celui-ci en faveur du
poste fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction."
A ragione
dunque, secondo il TCA, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato ha
colpevolmente rifiutato il programma d’occupazione e gli ha inflitto una
sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Anche
l'entità della sanzione (21 giorni di sospensione), deve essere confermata,
alla luce della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), dalle considerazioni
della Sezione del lavoro del 14 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4, Doc. XI,
allegato B1-2) e dal comportamento dell'assicurato il quale ha omesso di
informare l'amministrazione dello svolgimento di un corso estivo fino al 16
luglio 2010 (cfr. consid. 1.4). Del resto nella già citata sentenza C 299/03
del 2 aprile 2004 l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 21 giorni di
sospensione inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma di
occupazione della durata di due mesi e 20 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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