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Decisione

38.2011.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione

di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali."

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli

di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto

ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso

segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile

assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi

quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg.

666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,

pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i

criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con

l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato

che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,

unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in

Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil

Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage,

Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.

425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente

al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato

offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve

esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il

contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9

febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122

V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso

dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è

pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione

del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

La nostra

Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più

controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente

considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato

di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale

impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del

marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a

tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una

sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della

Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della

sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva

rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

"

(…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa

come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la

quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i

giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione

temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2

LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel

fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa

dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In

considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita

di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e

20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza

validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente

quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.

284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una

sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente

al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva

ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25

giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato

che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la

sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un

programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non

poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni

dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in

considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a

problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte

dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non

appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

In una

Considerandi

sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato

che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera

assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal

rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso

per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che

in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota

contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto

quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente

scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato

firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto

superiore.

2.5

In una sentenza

38.2007

8 del 31 luglio 2007 il TCA ha confermato la sospensione del 16 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che aveva

abbandonato un programma d'occupazione, rilevando:

"

Nell'evenienza concreta all'assicurata è stato

assegnato un programma d'occupazione temporaneo (POT) denominato __________

dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività "addetta sartoria,

lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).

Questo provvedimento relativo al mercato del

lavoro, previsto inizialmente con un grado di occupazione dell'80 % è poi stato

ridotto al 30 %, dopo che l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di

lavoro: dalle 1330 –

alle 1800; cfr. Doc.

7/8).

Secondo il TCA questa impostazione è corretta

alla luce del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in

ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione ad una misura finanziata

dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV

Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo

l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa

entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione

adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla

rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non

ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale

Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag.

2395, nr. 715).

In tale contesto va sottolineato che, come ha

correttamente indicato l'amministrazione (cfr. consid. 1.7), l'assicurato è

tenuto a frequentare un provvedimento relativo al mercato del lavoro quando gli

orari dello stesso sono, come nel caso presente, compatibili con l'esercizio di

un'attività lucrativa (cfr. in questo senso la sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6 relativa ad un'assicurata che lavorava

al 50% e che avrebbe dovuto frequentare un programma d'occupazione nel

rimanente 50%).

E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione

ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit

März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst"

e 125 V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden

Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è

altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro

irregolari, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al

pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle

bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils

stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten

unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15

Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass

eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht

verwertbar ist.")

L'assicurata era dunque tenuta per principio ad

accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal

lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50%

al pomeriggio.

Infatti se un assicurato rivendica delle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per coprire una perdita

di lavoro per la quale non esercita un'attività lucrativa è tenuta per

principio anche a seguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che

gli vengono assegnati.

La ricorrente non fa peraltro valere dei motivi

atti a rendere il programma d'occupazione non conforme all'età, alla situazione

personale o al suo stato di salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett.

c LADI e consid. 2.2).

La consulente del personale X dell'URC di Y ha

così illustrato gli scopi del programma di occupazione:

" Riattivare

l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di

riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la

modalità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggianti

l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il

rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione,

organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)

Secondo questo Tribunale, ritenuto il lungo

periodo di disoccupazione e la durata limitata del provvedimento inerente al

mercato del lavoro e considerato che l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione

del programma di occupazione (infatti l'assicurata si è annunciata in

disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22 settembre 2006 le è stato assegnato il

programma d'occupazione all'80% a partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre

la ricorrente ha trovato un impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre

2006), la circostanza che l'assicurata ritenga inutile il programma di

occupazione vista la sua formazione professionale non è atta a giustificare

l'abbandono del provvedimento.

Per il resto valgono per il caso presente le

considerazioni fatte dal TCA nella sentenza riprodotta al consid. 2.4.

Irrilevanti sono infine le considerazioni

dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04

del 2 dicembre 2004).

Di conseguenza trovandoci in presenza

dell'abbandono di un provvedimento inerente al mercato del lavoro il TCA non

può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

La durata della sospensione (16 giorni di

penalità) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6

e SECO "Circulaire relative à l'indemnité de chômage", janvier 2007,

D 723.C) per cui la decisione su opposizione deve essere

confermata."

2.6

Nell'evenienza

concreta emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 si è riscritto in

disoccupazione in data 8 febbraio 2010 (2° termine quadro per la riscossione:

1.1.2009

– 31.12.2010; guadagno assicurato: fr. 3'966), alla ricerca di un

impiego a tempo pieno come impiegato di commercio, docente di scuola

elementare, assistente socio-educativo e ausiliario agricolo (cfr. Doc. 26).

In data

21.

giugno 2010 (cfr. Doc. 11/2) la consulente del personale ha assegnato

all'assicurato un programma d'occupazione temporanea organizzato da __________

a __________ nel quale avrebbe dovuto svolgere attività di orticoltura.

Nella

lettera di assegnazione è stato indicato un grado d'occupazione del 100% da

conciliare con l'attività svolta per la __________ __________ (attività che,

comunque, come è emerso anche nel corso dell'udienza, veniva svolta soprattutto

nel fine settimana, cfr. Doc. X, pag. 2).

L'assicurato

si è presentato il 25 giugno 2010 ed ha comunicato all'organizzatore che

avrebbe svolto il programma d'occupazione dal 19 luglio 2010 al 19 gennaio 2011

precisando che "se entro il 19 luglio sarò in possesso di un contratto di

lavoro non inizierò il POT" (cfr. Doc. 11/3).

Dopo

essere stata informata dall'organizzatore del POT che l'assicurato aveva

dichiarato la sua eventuale disponibilità ad iniziare il POT solo il 17 luglio 2010 in quanto fino al 16 luglio era impegnato in un corso estivo, circostanza quest'ultima non

comunicata al competente URC, la consulente del personale il 7 luglio 2010 ha assegnato all'assicurato il programma d'occupazione temporanea a __________ dal 19 luglio al

31.

dicembre 2010 (cfr. Doc. 9/1).

Il 19

luglio 2010 il ricorrente si è presentato e ha comunicato all'organizzatore che

non intendeva frequentare il POT (cfr. Doc. 9/4).

Il 16

luglio 2010 ha avuto luogo un colloquio con la sua consulente del personale __________,

alla presenza della capogruppo __________ nel corso del quale __________ ha

affermato di avere rifiutato il programma di occupazione in quanto dal 30

agosto 2010 avrebbe ripreso un'attività a tempo parziale presso la __________

di __________ senza essere tuttavia ormai in possesso del contratto di lavoro

(Doc. 7/3).

Il 12

luglio 2010 __________, a norme del collegio dei docenti ha allestito una

dichiarazione del seguente tenore:

"

Vi comunichiamo che a partire dal 30 agosto il

signor RI 1 sarà assunto a tempo parziale presso la nostra scuola. Poiché

l'orario generale è ancora in fase di allestimento, non siamo in grado di

specificare il numero delle ore e la loro collocazione, tali dettagli vi

verranno comunicati non appena saranno stabiliti con certezza." (allegato

al Doc. 6)

Il 27

settembre 2010 è stato firmato il contratto di lavoro di durata determinata (30

agosto – 30 settembre 2010) quale docente a ore per giardinaggio e lavoro

manuale (cfr. Doc. 4/1).

Il 27

settembre 2010 è stato pure allestito un contratto di lavoro di durata

indeterminata dal 1° ottobre 2010, che prevede un grado d'occupazione del 50%

quale docente di materia (giardinaggio, lavoro manuale e doposcuola), (cfr.

Doc. 4/2).

L'8

novembre 2010 __________ segretaria della __________ di __________, ha così

illustrato gli orari di lavoro dell'assicurato:

"

(…)

Mese di settembre (impiego a ore):

· lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe

(13.30-15.00)

· martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I

classe (13.30-15.00)

· giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II

classe (13.30-15.00)

Mese di ottobre (impiego al 50%):

- Lavoro pedagogico:

· lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe

(13.30-15.00)

· martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I

classe (13.30-15.00)

· giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II

classe (13.30-15.00)

· venerdì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con bambini

di I-II-III classe (13.00-15.00)

- Lavoro amministrativo/manutenzione:

· martedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00)

· giovedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00)

Il signor __________ a partire dal 1° ottobre

svolge, oltre a compiti pedagogici, anche lavori amministrativi all'interno del

nostro segretariato ed è responsabile della manutenzione dello stabile.

Calcolo per stabilire la percentuale di

lavoro:

Parte pedagogica:

22.

unità didattiche = 100% (vedi regolamento

allegato)

8.

unità didattiche = 33.35% circa

Parte amministrativa:

42.

ore = 100%

7.

ore = 16.666%

Totale %: (33.35 + 16.6)% = 50% circa." (Doc. 2/1

2.7

Chiamata a

pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che,

trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i

criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc.

IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI;

STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad

esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di

occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente

motivazione:

"

4.1

Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht

mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei

grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine

Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben

hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste

er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder

die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr

als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein

Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den

Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes

erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von

Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar

keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu

arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer

Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

Ora,

nella presente fattispecie, per quel che concerne il programma d’occupazione

presso la __________, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo che

permetta di considerare il provvedimento inerente al mercato del lavoro

assegnatogli inadeguato rispetto la sua età, alla sua situazione personale o al

suo stato di salute.

RI 1 ha infatti semplicemente

sostenuto che il POT "non gli avrebbe portato nulla di nuovo per il suo curriculum,

se non qualche contatto umano" (cfr. verbale d'udienza Doc. X pag. 2).

Al riguardo questo Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti

più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;

art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA

38.2009.90

del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA

38.2007.8

del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C

121/92 del 13 maggio 1993).

Poiché

questo programma di occupazione rispettava il requisito

dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b,

pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008,

8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.

A proposito della durata

del provvedimento inerente al mercato del lavoro il ricorrente sostiene, a

torto, che sarebbe durato soltanto meno di due mesi (cfr. Doc. X pag. 2:

"per cui riteneva assurdo recarsi per due mesi da __________ a __________").

Infatti, come visto (cfr.

consid. 2.5), secondo la giurisprudenza l'assicurato è tenuto ad accettare un

programma d'occupazione a tempo parziale che sia compatibile con gli orari di

lavoro quale salariato. Ora, nel caso presente, non vi è motivo per non

ritenere che l'organizzatore del corso sarebbe stato disposto ad adattare gli

orari alla disponibilità del ricorrente (ad esempio impiegandolo al 40%).

Decisivo è comunque il

fatto che al momento in cui è stato assegnato il POT l'assicurato non aveva

ancora cominciato la nuova attività salariata, il cui inizio era comunque

previsto per il 30 agosto 2011. Egli avrebbe così dovuto accettare il programma

d'occupazione senza indugio e poi ridurlo o se del caso abbandonarlo dopo avere

ripreso a lavorare.

Al riguardo in una

sentenza C 299/03 del 2 aprile 2004 il TFA ha rilevato:

"

Quant au caractère temporaire du programme

d'occupation - qui est par définition limité dans le temps -, ce critère ne

fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à

l'obligation d'accepter le poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en

corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'assurance-chômage a certes

entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du

chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1a al. 2 LACI, anciennement art.

1er al. 2), l'assuré n'en demeure pas moins tenu d'entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu'il

doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quand bien même

celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi

fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (art. 72a al. 1 LACI;

cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667 p. 242). En tout

état de cause, si la recourante s'était vue proposer un travail en cours de programme

pour occupation temporaire, elle aurait pu interrompre celui-ci en faveur du

poste fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction."

A ragione

dunque, secondo il TCA, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato ha

colpevolmente rifiutato il programma d’occupazione e gli ha inflitto una

sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Anche

l'entità della sanzione (21 giorni di sospensione), deve essere confermata,

alla luce della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), dalle considerazioni

della Sezione del lavoro del 14 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4, Doc. XI,

allegato B1-2) e dal comportamento dell'assicurato il quale ha omesso di

informare l'amministrazione dello svolgimento di un corso estivo fino al 16

luglio 2010 (cfr. consid. 1.4). Del resto nella già citata sentenza C 299/03

del 2 aprile 2004 l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 21 giorni di

sospensione inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma di

occupazione della durata di due mesi e 20 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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