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Decisione

38.2011.91

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1 febbraio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 p. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA

I 133/04

dell'8 febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a p. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.5. L’art.

22 LADI, nel tenore in vigore nel periodo determinante, regola l’importo

dell’indennità giornaliera.

Il primo capoverso di

questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera

intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve

inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la

loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto

se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se

durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli e se per lo

stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti

un’attività lucrativa.

Secondo

il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno

assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi

(art. 8 LPGA).

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

2.6. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il

Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.

109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato

l’art. 41a OADI.

In

particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è

inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito

del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità

compensative.

Da notare

che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002

(cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 p. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 p.

1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il

contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza

mantiene tutta la sua validità.

Al

riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio

federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3 bis LADI si è così espresso:

"

(...)

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un

eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di

pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso

3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo

di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il

tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è

eccessiva;

b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio

dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi

salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping

salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un

Considerandi

degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione

dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A

tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i

salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e,

dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi

in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva.

Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un

salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,

del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del

principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e

impedisce inoltre che gli assicurati

accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione

della fusione dei capoversi 1 e 2."

(cfr. FF N. 23 del 12

giugno 2001, p. 2005-2006)

2.7

In una

sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg.

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale, TF) ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese

in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18

cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio

art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono

l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.

In tale

contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la

perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha

diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata

ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto,

secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una

sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito

che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno

giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno

giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di

guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza

secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Nel caso

concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un assicurato

che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come segue:

"

(…)

Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von

Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von

Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75

(80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich

auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das

Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1

AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993

grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2

und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst

die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem

Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70

(Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80%

von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121

V 51, consid. 5 p. 57-58).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in un’altra pronunzia C 170/04 del 16

febbraio 2005, nella quale l’Alta Corte ha nuovamente illustrato in dettaglio

le modalità per stabilire se in un determinato periodo di controllo va o meno

riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme che regolano il

guadagno intermedio.

Infine,

in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso:

"

4.2

Il résulte de la disposition légale que le

droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain

intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus

en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée

convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui

de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la

période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas

réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V

54.

consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c).

Dans cette éventualité, il a droit à l'indemnisation de sa perte de gain qui

sera calculée conformément à l'article 24 LACI.

4.3

En l'occurrence, le revenu réalisé par le

recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de

chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit

la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à

une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré

de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de

convenable eu égard à la jurisprudence précitée."

2.8

Dagli

atti dell'incarto risulta che l’assicurata, durante i mesi di dicembre 2010 e

gennaio 2011, ha conseguito un guadagno intermedio di fr. 1’800.-- lavorando

quale cameriera presso la Pizzeria Gelateria __________ (cfr. “Attestato di

guadagno intermedio” doc.17 e doc. 19).

La Cassa

ha erroneamente indennizzato la ricorrente durante i mesi in questione senza

tenere conto di tutto il guadagno intermedio da lei conseguito (cfr. doc. 16

punto 1 e 9; doc. 18 punto 1 e 9 ).

Sulla

base dell’art. 53 LPGA l’amministrazione era così legittimata a rivedere i suoi

conteggi (cfr. consid. 2.4).

Ne è

risultato un importo non dovuto di fr. 144.95 per dicembre 2010 e di fr. 1'738.25

per gennaio 2011, per complessivi

fr. 1'883.20

(cfr. doc.21). Questo importo deve essere restituito dall’assicurata.

La

decisione su opposizione del 2 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.

2.9

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95

cpv. 3 LADI stabilisce che la Cassa sottopone una domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale.

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In sede

ricorsuale l'assicurata ha fatto valere la propria buona fede e ha messo in

risalto le sue difficoltà economiche.

In simili

condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, dopo che la decisione

su opposizione impugnata sarà cresciuta in giudicato, sottoponga la domanda di

condono al servizio cantonale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2.

Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché,

dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, sottoponga la

domanda di condono al servizio cantonale.

3. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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