38.2011.91
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1 febbraio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
38.2011.91
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, TCA
Titolo:
Restit.di IG per i mesi di 12/10 e 1/11,poiché erron.non tenuto conto di GI. Irricev.rich.di ult.ID,visto che Cassa inflittole 31gg sosp.x aver perso occ.Infatti non esiste una dec.su opp.Dec.di sosp.passata in giudic.Rett.cassa riesaminato conteggi,siccome non considerato redd.da att.come cameriera
CONDONO
GUADAGNO INTERMEDIO
INDENNITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 22 LADI
art. 24 LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.91
DC/sc
Lugano
1 febbraio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 novembre 2011, la CO 1 (in seguito: La Cassa) ha
confermato la decisione del 16 febbraio 2011 (cfr. Doc. 20) con la quale ha
chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 1883.20 per avere erroneamente versato le
indennità giornaliere nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 senza tenere
conto del guadagno intermedio conseguito dall'assicurata (cfr. Doc. 20 e Doc.
A1).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede l'annullamento dell'obbligo di restituzione oltre al versamento di
ulteriori indennità giornaliere che le sono state tolte a seguito di una
penalità da lei ritenuta ingiusta. Infine la ricorrente, dopo aver richiamato
esplicitamente l'art. 25 cpv. 1 LPGA, sottolinea di non avere voluto ingannare
nessuno e che la restituzione le provocherebbe serie difficoltà finanziarie
(cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 23 dicembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr.
Doc. III).
Il 4
gennaio 2012 l'assicurata ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. V), al quale
la Cassa ha risposto il 20 gennaio 2012 (cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2 La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V
413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21
maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di
disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.3. L'assicurata
chiede il versamento di ulteriori indennità giornaliere ritenendo che, a torto,
la Cassa l'11 novembre 2010 le ha inflitto 31 giorni di sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio
impiego (cfr. Doc. 9).
Su questo
punto il ricorso è irricevibile in quanto non esiste nessuna decisione su
opposizione emessa dalla Cassa (cfr. consid. 2.2).
L'amministrazione
ha peraltro sottolineato che la decisione è cresciuta in giudicato non essendo
stata contestata dall'assicurata.
A
proposito dell’impossibilità che l’assicurata avrebbe avuto ad inoltrare
l’opposizione a causa di una mancanza di risposte da parte dei collaboratori
della Cassa (cfr. doc. V), il TCA si limita a rilevare che nel retro della
decisione dell’11 novembre 2011 figurava la seguente indicazione, estremamente
chiara:
"
(…)
Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata entro
trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la
Cassa
disoccupazione CO 1
L'opposizione deve contenere una conclusione e
una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali
mezzi di prova. (…)"(Doc. 9)
Nel
merito
2.4. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr.
1'883.20, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di
dicembre 2010 e gennaio 2011.
L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 p. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA
I 133/04
dell'8 febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a p. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.5. L’art.
22 LADI, nel tenore in vigore nel periodo determinante, regola l’importo
dell’indennità giornaliera.
Il primo capoverso di
questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera
intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve
inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la
loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto
se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli e se per lo
stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti
un’attività lucrativa.
Secondo
il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno
assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi
(art. 8 LPGA).
Il
Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di
regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS
(art. 22 cpv. 3 LADI).
2.6. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il
Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.
109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato
l’art. 41a OADI.
In
particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è
inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito
del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità
compensative.
Da notare
che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002
(cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 p. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 p.
1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il
contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza
mantiene tutta la sua validità.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3 bis LADI si è così espresso:
"
(...)
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un
eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di
pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso
3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo
di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il
tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è
eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio
dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi
salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping
salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un
Considerandi
degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione
dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A
tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i
salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e,
dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi
in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva.
Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un
salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,
del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del
principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e
impedisce inoltre che gli assicurati
accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione
della fusione dei capoversi 1 e 2."
(cfr. FF N. 23 del 12
giugno 2001, p. 2005-2006)
2.7
In una
sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg.
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF) ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese
in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18
cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio
art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono
l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale
contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la
perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha
diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata
ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto,
secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato
accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè
un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una
sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito
che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno
giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno
giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di
guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza
secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Nel caso
concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un assicurato
che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come segue:
"
(…)
Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von
Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von
Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75
(80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich
auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das
Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1
AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993
grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2
und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst
die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem
Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70
(Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80%
von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121
V 51, consid. 5 p. 57-58).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in un’altra pronunzia C 170/04 del 16
febbraio 2005, nella quale l’Alta Corte ha nuovamente illustrato in dettaglio
le modalità per stabilire se in un determinato periodo di controllo va o meno
riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme che regolano il
guadagno intermedio.
Infine,
in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso:
"
4.2
Il résulte de la disposition légale que le
droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain
intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus
en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée
convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui
de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la
période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas
réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V
54.
consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c).
Dans cette éventualité, il a droit à l'indemnisation de sa perte de gain qui
sera calculée conformément à l'article 24 LACI.
4.3
En l'occurrence, le revenu réalisé par le
recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de
chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit
la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à
une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré
de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de
convenable eu égard à la jurisprudence précitée."
2.8
Dagli
atti dell'incarto risulta che l’assicurata, durante i mesi di dicembre 2010 e
gennaio 2011, ha conseguito un guadagno intermedio di fr. 1’800.-- lavorando
quale cameriera presso la Pizzeria Gelateria __________ (cfr. “Attestato di
guadagno intermedio” doc.17 e doc. 19).
La Cassa
ha erroneamente indennizzato la ricorrente durante i mesi in questione senza
tenere conto di tutto il guadagno intermedio da lei conseguito (cfr. doc. 16
punto 1 e 9; doc. 18 punto 1 e 9 ).
Sulla
base dell’art. 53 LPGA l’amministrazione era così legittimata a rivedere i suoi
conteggi (cfr. consid. 2.4).
Ne è
risultato un importo non dovuto di fr. 144.95 per dicembre 2010 e di fr. 1'738.25
per gennaio 2011, per complessivi
fr. 1'883.20
(cfr. doc.21). Questo importo deve essere restituito dall’assicurata.
La
decisione su opposizione del 2 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.
2.9
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95
cpv. 3 LADI stabilisce che la Cassa sottopone una domanda di condono, per
decisione, al Servizio cantonale.
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
In sede
ricorsuale l'assicurata ha fatto valere la propria buona fede e ha messo in
risalto le sue difficoltà economiche.
In simili
condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, dopo che la decisione
su opposizione impugnata sarà cresciuta in giudicato, sottoponga la domanda di
condono al servizio cantonale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché,
dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, sottoponga la
domanda di condono al servizio cantonale.
3. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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