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Decisione

38.2011.92

Negato condono di ID percepite indebitamente. Censura circa la tempistica con cui SdL emesso dec.condono concerne perenzione dell'esecuz. del credito relativo alla restit.Term.di 5 anni inizia quando

18 aprile 2012Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione

e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.5. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del

27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente

dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi

cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle

prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.6

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,

pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.7

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto

a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zugeder

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op.

cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La

dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio

art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine

Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich"

oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös

ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.8

In

una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva

già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da

restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA

ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in

quanto la stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3

Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1.

LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73.

consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La

consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione

di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle

assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se

una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una

questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223

consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125.

V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1

Non sussistendo - in assenza di nuovi

elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi

dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle

assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere

sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona

fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza

pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di

stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il

riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo

gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta

del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il

condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,

già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)."

L’Alta

Corte, in un'altra decisione C 162/98 del 23 settembre 1998, ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di

un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio

d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma

individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la

medesima SA.

Il TFA

ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"

(…)

3.

- a) Alla pronunzia cantonale deve essere

prestata adesione anche

per quanto concerne l'applicazione dei menzionati

principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e

sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)

alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in

evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già

constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di

disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una

situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona

idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,

nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse

incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona

fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva

riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato

all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata

parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di

persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per

evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi

fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non

far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di

principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della

propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente

asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto

dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato

all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il

funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito

spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non

è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è

poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a

conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica

della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli

sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

c) Discende dalle suesposte considerazioni

che la buona fede

della ricorrente deve essere negata.

(…)."

Con

giudizio C 103/06 del 2 ottobre 2006 la nostra Massima Istanza ha confermato il

rifiuto del condono di indennità di disoccupazione, pari a fr. 28'016.50, in

quanto all’assicurato andava negata la buona fede, motivando come segue:

"

(…) Der Versicherte

habe im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung am 21. März 2003 die Frage

"Sind bzw. waren Sie oder ihr Ehegatte/Ehegattin am Betrieb beteiligt oder

in leitender Funktion (z.B. Aktionär, Verwaltungsrat einer AG oder

Gesellschafter, Geschäftsführer in einer GmbH, etc.?)" verneint, obwohl er

und seine Ehefrau im damaligen Zeitpunkt bei der Firma Q.________ GmbH je als

Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und einer

Stammeinlage von je Fr. 10'000.- im Handelsregister eingetragen waren. Diese

Sachverhaltsfeststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht

bindend (Erw. 1 hievor). Wenn die Vorinstanz dies nicht mehr als bloss

leichtfahrlässig taxiert hat, verletzte sie kein Bundesrecht (vgl. auch BGE 110 V 181 Erw. 3d). Was der Beschwerdeführer hiegegen

vorbringt, vermag daran nichts zu ändern. Namentlich konnte er die Frage nicht

deswegen verneinen, weil er die Anstellung als Geschäftsführer verloren hatte,

bezog sich die Formulierung ("...bzw. waren Sie...") doch

ausdrücklich auch auf die Vergangenheit. Sodann hilft ihm nicht, dass er die

Rechtslage nicht gekannt hat, denn niemand kann aus seiner Rechtsunkenntnis

Vorteile für sich ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa). Für die Verneinung des guten

Glaubens ist kein Vorsatz und damit auch keine betrügerische Absicht nötig.

Dass die Ehefrau in der Arbeitgeberbescheinigung die gleiche Frage bejaht hat,

vermindert die eigene Fahrlässigkeit des Beschwerdeführers nicht. Schliesslich

ist die angebliche Falschauskunft des Sachbearbeiters nicht erstellt. Nachdem

der Beschwerdeführer die erwähnte Frage verneint hatte, bestand für die

Verwaltung im Unterschied zu dem im Urteil W. vom 28. Oktober 2005, C 157/05, geprüften Fall auch kein Anlass, diesen darauf hinzuweisen, dass

die andauernde arbeitgeberähnliche Stellung seinen Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung gefährden könne.“

Infine in una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il TF,

pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con decisione

del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con decisione su

opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al collocamento dal

settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale di tecnico di

radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la sufficiente

disponibilità sul mercato del lavoro - decisione impugnata senza successo fino

all’Alta Corte -, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75 percepiti

indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:

"

(…)

6.

6.1

Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007

del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come

hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il

ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile. Egli

tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con

situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie

gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4

dicembre 2003 che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il

lavoro proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al

possibile salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto

(sentenza citata C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da

un consulente giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al

collocamento e quindi il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace

l'erogazione di un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI). Con tale conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi

sono ragioni per scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo

merita di essere confermato.”

2.9

Nella presente

fattispecie preliminarmente questa Corte rileva che l’assicurato, con il ricorso,

ha contestato la tempistica con cui la Sezione del lavoro ha emesso la propria

decisione in relazione al condono.

Al

riguardo l’insorgente ha precisato che, in effetti, nonostante con la sentenza

38.2008.34

del 5 novembre 2008 il TCA avesse ordinato alla Cassa di sottoporre

al Servizio cantonale la domanda di condono, soltanto il 29 aprile 2011 gli è

stato inviato un formulario per la domanda di condono.

Egli ha,

di conseguenza, fatto valere la perenzione della restituzione (cfr. doc. I).

Al

riguardo è utile evidenziare che la censura sollevata dall’insorgente non

concerne la perenzione del diritto di richiedere la restituzione regolata

dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, la quale è stata affrontata e risolta - negandola -

dal TCA nella sentenza 38.2008.34 del 5 novembre 2008 afferente alla

legittimità dell’ordine di restituzione, cresciuta in giudicato incontestata

(cfr. STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STCA 38.2006.92 del 13 giugno 2007

consid. 2.5.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007 consid. 2.4.), bensì la

prescrizione/perenzione dell’esecuzione del credito attinente alla restituzione

di indennità di disoccupazione percepite a torto dall’agosto 2005 al febbraio

2006.

L’Alta

Corte, con sentenza C 37/04 del 17 settembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 12

pag. 142, ha stabilito che il termine di esecuzione per le domande di

restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è di

cinque anni in analogia all’ex articolo 16 capoverso 2 LAVS.

In caso

di domanda di condono, tale termine inizia a decorrere da momento in cui la

decisione di rifiuto è passata in giudicato, in applicazione analogica dei

principi che disciplinano il settore dell’AVS, cui bisogna attenersi.

Il

termine di esecuzione per la domanda di restituzione di prestazioni della LADI

è, quindi, in analogia al termine di cui all’art. 16 cpv. 2 LAVS, di perenzione

e non di prescrizione (cfr. H 3/07 del 20 novembre 2007 consid. 6.1.).

Nella

fattispecie di cui alla sentenza C 37/04 del 17 settembre 2004 l’ordine di

restituzione di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione, passato in giudicato incontestato, risaliva al 20 agosto 1997,

mentre la domanda di condono del 28 agosto 1997 era stata respinta con

decisione del 27 settembre 2002. Il TFA ha accolto il ricorso dell’Ufficio

cantonale del lavoro, ritenendo non perento il diritto di procedere

all’esecuzione della restituzione, in quanto il relativo termine di cinque anni

sarebbe iniziato a decorrere soltanto al momento della crescita in giudicato

del rifiuto del condono.

Ne

discende che nella presente evenienza l’esecuzione del credito afferente alla

restituzione di fr. 17'103.75 decisa con STCA 38.2008.34 dell’8 novembre 2008

non era perenta allorché la Sezione del lavoro, l’8 luglio 2011, ha emesso la decisione relativa al condono. Il termine di perenzione dell’esecuzione inizierà a

decorrere dopo la crescita in giudicato del giudizio riguardante il condono.

Per

inciso giova sottolineare che quanto esposto dalla parte resistente nella

risposta di causa, e meglio che il termine di prescrizione dell’esecuzione di

una pretesa dell’assicuratore sociale stabilita per decisione sarebbe, in

applicazione della DTF 131 V 4, di dieci anni conformemente all’art. 137 cpv. 2

CO (cfr. doc. V pag. 7), non risulta pertinente in concreto.

In

effetti la DTF 131 V 4 concerne il termine per l’esecuzione di pretese

risarcitorie ai sensi dell’art. 52 LAVS.

In proposito

cfr. anche U. Kieser, Kommentar ATSG, 2. ed., Zurigo Basilea Ginevra 2009, ad

art. 24 n. 8.

Questa

Corte osserva, infine, che se è vero che la Cassa ha atteso fino al 19 aprile

2011.

per sottoporre il caso alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 7), la quale ha

poi deciso in merito al condono l’8 luglio 2011 (cfr. doc. 3/1), è altrettanto

vero che l’assicurato non ha comunque mai inoltrato al TCA un ricorso ex art.

56.

cpv. 2 LPGA e 2 Lptca tendente a fare constatare un diniego di giustizia (cfr.

STF 8C_820/2010 del 22 marzo 2011; STCA 35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid.

2.1

).

2.10

L’assicurato

ha motivato la propria domanda di condono, asserendo, per quanto riguarda la

buona fede, di non aver pensato di poter essere paragonato a un datore di

lavoro. In proposito egli ha indicato di essersi, in effetti, limitato a dare

alla figlia, su sua richiesta, qualche consiglio connesso all’attività e di

essere andato qualche volta a trovarla sul posto di lavoro.

Egli ha

pure affermato che il suo collocatore, __________, era a conoscenza delle circostanze

appena menzionate e sapeva della sua speranza di venire assunto dalla __________

con l’aiuto della figlia.

L’insorgente

ha, altresì, indicato di non essere mai risultato quale dipendente nella

contabilità e nelle distinte AVS di __________ e che il foglio trovato dal

Ministero Pubblico era unicamente un prototipo di busta paga da lui redatto e

sottoposto agli azionisti della SA per procedere a un paio di incontri atti a

tentare di farsi assumere, senza risultato. Egli ha specificato che il

prototipo, invece di essere distrutto, è rimasto sul tavolo in mezzo ad altre

carte (cfr. doc. I; VII).

Relativamente

alle critiche circa il principio di essere stato considerato quale persona con

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________,

va osservato che per il periodo agosto 2005-febbraio 2006 la sua posizione

paragonabile a quella di un datore di lavoro è stato deciso dal TCA con

sentenza 38.2008.34 del 5 novembre 2008, cresciuta in giudicato incontestata.

Con tale

giudizio questa Corte ha, quindi, anche confermato il diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione per tale lasso di tempo, nonché la correttezza

dell’ordine di restituzione delle prestazioni già percepite per questi mesi.

Il punto

relativo alla posizione analoga a quella di un datore di lavoro per i mesi da

agosto 2005 a febbraio 2006, sul quale il TCA ha statuito in maniera

definitiva, non può, pertanto, più essere rivisto in questa sede.

Al

riguardo è, inoltre, utile evidenziare che per il periodo immediatamente

seguente quello in questione, ossia per i mesi da marzo a maggio 2006, il

giudizio 38.2006.53 del 2 marzo 2007 con cui il TCA aveva respinto il ricorso

dell’assicurato contro la decisione su opposizione della Cassa, per quanto

riguarda l’assunzione di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

presso __________, è stato avallato dal TF con sentenza 8C_140/2007 del 21

aprile 2008, nella quale l'Alta Corte ha rilevato che:

"

(…)

5.

Un attento esame degli atti non può che indurre questa Corte a

condividere le conclusioni cui è giunta l'istanza precedente, secondo cui la

posizione di S.________ all'interno di P.________ SA era paragonabile a quella

di un datore di lavoro, malgrado l'avvenuto licenziamento da parte di

G.________ SA, che gestiva in precedenza i saloni e presso cui l'assicurato era

alle dipendenze quale responsabile amministrativo, e il fatto che formalmente

non ricopriva la carica formale di consigliere di amministrazione della ditta.

In effetti detta valutazione è tutt'altro che in chiaro contrasto con la

situazione di fatto; di conseguenza, da un punto di vista della cognizione

limitata di cui dispone questa Corte, non è in alcun modo censurabile.

Al riguardo va rilevato che dai verbali degli interrogatori a cui

sono stati sottoposti dal Procuratore pubblico dipendenti e ex dipendenti di

G.________ SA (subentrata a R.________ SA, società fallita nel 2002) e di

P.________ SA, rispettivamente S.________ e la figlia M.________, posti alla

base del giudizio impugnato, risulta che, dopo il licenziamento da parte di

G.________ SA (che S.________ intendeva acquistare), ha operato in favore della

nuova società, amministrata dalla figlia, non soltanto sporadicamente, quale

consulente esterno di quest'ultima, nuova del settore. Egli ha infatti

continuato ad occuparsi del personale, a mantenere i contatti con i nuovi

interessati, a condurre i colloqui di lavoro, a compilare e portare nei negozi

rispettivamente consegnare le buste paga, mentre la figlia compariva solo

raramente presso i saloni e aveva assunto un solo dipendente. Come

correttamente affermato dalla Corte cantonale inoltre le uniche due

testimonianze secondo cui sarebbe stata M.________ ad occuparsi della ditta non

appaiono per nulla fedefacenti, in quanto in contrasto con le altre, univoche,

testimonianze assunte dal Procuratore pubblico e altresì poiché rilasciate da

persone molto vicine a M.________ e S.________. La mancata considerazione di

tali deposizioni poggia pertanto su motivi seri. Lo stesso vale per la

testimonianza di F.________ che appare altamente contraddittoria e quindi non

fedefacente.

Dagli atti risulta pure che S.________ ha favorito il passaggio

della gestione dei saloni J.________ da G.________ SA a P.________ SA, la quale

sempre grazie al ricorrente aveva in precedenza già acquisito l'inventario dei

negozi a garanzia di un prestito fornito alla prima società, in seguito

fallita. Dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente emerge infatti il suo

chiaro interesse ad operare nuovamente all'interno della società, non solo

quale dipendente, ma addirittura quale proprietario, tramite acquisto delle

azioni per mezzo del capitale che credeva di poter ottenere da H.________,

alfine di assicurare un avvenire a sé stesso e alla figlia (sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 59/06 del 10 luglio 2006, consid. 3 e

4). Del resto l'attività di questi saloni era di fatto da lui gestita già in

precedenza, malgrado la sua funzione di dipendente e meglio tramite R.________

SA dapprima, e G.________ SA poi (di cui non ha mai voluto rivelare il

nominativo degli azionisti). Al riguardo i dipendenti hanno infatti affermato

che al momento del passaggio da G.________ SA a P.________ SA nulla è cambiato

nella gestione dei saloni, soprattutto per quanto riguardava le persone di

riferimento. Non va neppure dimenticato che agli atti vi sono documenti secondo

cui egli sarebbe stato addirittura remunerato per la propria attività e che

nulla prova che detti documenti, come afferma l'interessato, fossero stati

redatti solo per poter ottenere dei prestiti.

Per nulla manifestamente infondata o contraria alla realtà dei

fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo cui l'assicurato,

intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J.________, fine da lui stesso

ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare G.________ SA prima

del fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte dei suoi compiti

assumere e licenziare il personale - percependo da un lato indennità di disoccupazione

rispettivamente continuando a tirare le fila dell'attività tramite P.________

SA, amministrata formalmente dalla figlia, che in quel momento non disponeva di

altra occupazione. Tale agire gli permetteva infatti da un lato di risparmiare

il proprio salario (tra l'altro presumibilmente investito nell'assunzione in

luglio di T._______, al 50%, quale dipendente "produttivo ") e

dall'altro di continuare ad avere sotto il proprio controllo la ditta che

intendeva acquistare.

In simili circostanze il fatto che S.________ non fosse più

giuridicamente alle dipendenze della G.________ SA al momento in cui è

subentrata P.________ SA è irrilevante, considerato che è provato con il grado

della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre a

mantenere i contatti con la società, ha continuato da solo o tramite

rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni,

anche dopo il passaggio di proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato

definitivamente la ditta. Ne consegue che in concreto vi era un chiaro rischio

di abuso.”

2.11

Dalla Domanda

di indennità di disoccupazione del 20 luglio 2005 con effetto dal 1° agosto

2005.

indirizzata alla Cassa di disoccupazione __________ si evince che

l’assicurato ha risposto negativamente alla domanda n. 29, ossia “Lei o Suo

marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure

svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere

d’amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” (cfr.

doc. 31).

E’ vero

che il ricorrente non era iscritto a RC (cfr. www.zefix.ch) in relazione né

alla __________, presso la quale ha lavorato dal luglio 2001 al luglio 2005

quale responsabile del personale (cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid.

2.8

; STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008 consid. 2.9.), né alla __________, di

cui dal 2003 era amministratrice unica la figlia e che aveva rilevato

l’attività e tutto il personale, tranne l’assicurato, della __________, fallita

(doc. I; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.8.; STF 8C_140/2007 del 21

aprile 2008).

E’

altrettanto vero, però, che l’insorgente, in virtù dell’art. 28 LPGA relativo

alla collaborazione nell’esecuzione delle varie leggi dell’assicurazione

sociale (cfr. consid. 2.7.) e ritenuto che il quesito posto al n. 29 della

Domanda di indennità di disoccupazione è volto a sapere se un assicurato svolge

o svolgeva una funzione direttiva in generale, e non unicamente una funzione

iscritta a RC, avrebbe dovuto informare la Cassa del suo effettivo ruolo in

seno alla __________, spiegando dettagliatamente i compiti che da lui venivano

espletati presso tale società a partire dal licenziamento da parte di __________,

ovvero dalla fine del mese di luglio 2005.

In

effetti le sentenze STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.8. e STF

8C_140/2007 del 21 aprile 2008 hanno stabilito, da un lato, che l’assicurato ha

operato in favore della nuova società, ossia della __________, amministrata

dalla figlia, non soltanto sporadicamente quale consulente esterno di

quest’ultima, nuova del settore, bensì ha continuato a occuparsi del personale,

a mantenere i contatti con i nuovi interessati, a condurre i colloqui di

lavoro, a compilare e portare nei negozi rispettivamente consegnare le buste

paga, mentre la figlia compariva solo raramente presso i saloni e aveva assunto

un solo dipendente.

Dall’altro, che

l’assicurato ha favorito il passaggio della gestione dei saloni di parrucchiere

da ____________________ a __________, la quale sempre grazie al ricorrente

aveva in precedenza già acquisito l'inventario dei negozi a garanzia di un

prestito fornito alla prima società, in seguito fallita.

I giudizi menzionati

hanno, inoltre, sancito che dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente è

emerso il suo chiaro interesse ad operare nuovamente all'interno della società,

non solo quale dipendente, ma addirittura quale proprietario, tramite acquisto

delle azioni e che i dipendenti hanno affermato che al

momento del passaggio da __________ a __________ nulla era cambiato nella

gestione dei saloni, soprattutto per quanto riguardava le persone di

riferimento.

Tuttavia

dalle carte processuali non risulta che il ricorrente abbia minimamente informato

al riguardo la Cassa.

L’assicurato

non pretende, peraltro, il contrario.

Riguardo alla mancata

informazione alla Cassa, giova ricordare che non spettava all’assicurato, bensì

alla Cassa valutare le incidenze di questi elementi sul suo diritto alle

prestazioni (cfr. STF C 158/06 del 7 giugno 2007 consid. 3.2.).

2.12

L’insorgente

sostiene che il proprio collocatore, __________, fosse, invece, a conoscenza

della sua situazione, e meglio del suo licenziamento, dell’assunzione di tutto

il personale da parte di __________ e del fatto che sua figlia fosse l’amministratrice

di tale società e che qualche volta le desse dei consigli, con la speranza che

in un futuro, con l’aiuto della stessa, sarebbe stato assunto (cfr. doc. I).

Dai

verbali afferenti ai colloqui di consulenza con __________ dei mesi di agosto,

settembre, ottobre e dicembre 2005, nonché gennaio e febbraio 2006 agli atti (cfr.

doc. 33; B4; B5) non emerge alcunché riguardo alla __________ e al ruolo del

ricorrente in seno alla stessa.

In

effetti tale società mai è stata menzionata.

In ogni

caso, anche volendo per ipotesi ritenere che l’assicurato abbia fornito al

proprio consulente le indicazioni riportate nel ricorso di cui sopra, le stesse

risultano assai vaghe e incomplete. Esse, in violazione dell’art. 28 LPGA (cfr.

conaid. 2.7.), non permettevano comunque di comprendere la reale situazione

dell’assicurato presso la __________, dando piuttosto l’idea che il ricorrente

avesse un ruolo alquanto marginale e irrilevante.

2.13

Questa Corte

ritiene, inoltre, che il consulente dell’URC non fosse comunque tenuto a

informare l’insorgente ai sensi dell’art. 27 LPGA circa il fatto che la sua

situazione rischiava di mettere in pericolo il suo diritto alle prestazioni

LADI.

L’art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della

LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza

deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF, con

sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27.

LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli on adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

In

concreto le sole indicazioni relative al licenziamento dell’assicurato,

all’assunzione di tutto il personale da parte di __________, al fatto che sua

figlia fosse l’amministratrice di tale società e alla circostanza che qualche

volta le desse dei consigli, che il ricorrente ha asserito di aver fornito al

collocatore (cfr. doc. I), senza ulteriori elementi non erano, in ogni caso,

sufficienti, come già esposto sopra, all’assicuratore per potersi rendere conto

che la situazione dell’assicurato rischiava di mettere in pericolo il suo

diritto alle prestazioni LADI (al riguardo cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre

2006, citata al consid. 2.8.).

Infatti è

stato soltanto a seguito di una segnalazione del Ministero Pubblico che l’amministrazione

ha potuto disporre di sufficienti elementi per sospendere il versamento delle

prestazioni. La lettura dei verbali di interrogatorio redatti dalla Polizia

Cantonale in occasione dell’audizione di diversi dipendenti della __________ ha

permesso di far emergere una situazione fattuale ben differente da quella

descritta dal ricorrente e dalla figlia, ossia che l’assicurato in seno alla

menzionata società svolgeva un ruolo attivo e decisionale, mentre la figura

della figlia, iscritta a RC quale amministratrice unica della SA, risultava di

fatto equivalere piuttosto a quella dell’”uomo di paglia” che copre verso l’esterno

attività eseguite da altri (cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.9.;

STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 5).

Di

conseguenza in casu non è ravvisabile una violazione del diritto

all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC.

2.14

Conformemente

alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.7. e 2.8.),

a mente di questo Tribunale nel caso dell’assicurato deve, quindi, essere

esclusa la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione, in

primo luogo, per il fatto di avere negato, al momento dell’iscrizione in

disoccupazione, compilando la Domanda di indennità di disoccupazione, di continuare

“da solo o tramite rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della

gestione dei saloni, anche dopo il passaggio di proprietà” (cfr. STF

8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 5) dalla __________ alla __________ e

per non avere, comunque indicato né alla Cassa, né all’URC in modo preciso,

completo e veritiero la propria situazione in seno alla __________.

In

secondo luogo, per aver costruito intenzionalmente una situazione giuridica

suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni

assicurative (al riguardo cfr. STFA C 217/02 del 15 luglio 2003; STCA 38.2005.3

del 16 agosto 2005).

Ritenendo,

inoltre, che all’assicurato non poteva sfuggire che per gli organi chiamati ad

applicare la LADI era importante conoscere il suo ruolo all’interno della __________,

egli poteva e doveva riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di

indennità di disoccupazione.

Qualsiasi

persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e dovuto comunicare

all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona che continuava a

tirare le fila dell’attività della sua ex datrice di lavoro (__________)

tramite __________, amministrata formalmente dalla figlia.

L'omissione

di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che

esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.7. e 2.8).

2.15

L’assicurato,

nel ricorso, ha richiamato l’incarto completo

della Cassa di disoccupazione __________ (cfr. doc. I in fine).

Il TCA non vede quali

elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata

dall’assicurato, riguardante peraltro la questione della posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, definitivamente risolta, per il periodo

rilevante in concreto, ossia dall’agosto 2005 al febbraio 2006, con la sentenza

38.2008.34

del 5 novembre 2008, possa mettere in luce.

Né del resto il ricorrente

l’ha indicato.

Di conseguenza la

richiesta dell’insorgente di richiamare l’incarto menzionato deve essere

respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.16

In

esito alle considerazioni di cui sopra, venendo a mancare il

primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle

prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a ragione che la Sezione del

lavoro ha respinto la relativa istanza.

La

decisione su opposizione del 2 novembre 2011 emessa dalla Sezione del

lavoro deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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