38.2011.92
Negato condono di ID percepite indebitamente. Censura circa la tempistica con cui SdL emesso dec.condono concerne perenzione dell'esecuz. del credito relativo alla restit.Term.di 5 anni inizia quando
18 aprile 2012Italiano48 min
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Numero d'incarto:
38.2011.92
Data decisione, Autorità:
18.04.2012, TCA
Titolo:
Negato condono di ID percepite indebitamente. Censura circa la tempistica con cui SdL emesso dec.condono concerne perenzione dell'esecuz. del credito relativo alla restit.Term.di 5 anni inizia quando dec.cond.passata in giud.Non informato Cassa né collocatore di posiz.analoga a DL.Non violaz.27 LPGA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
BUONA FEDE
CONDONO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
PERENZIONE
art. 95 LADI
art. 16 cpv. 2 LAVS
art. 25 LPGA
art. 27 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. c LPGA
art. 16 LPTCA
art. 28 LPTCA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.92
rs
Lugano
18 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 novembre 2011, la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 8 luglio 2011 (cfr. doc. 3/1), con la
quale ha respinto la domanda del RI 1RI 1 volta a ottenere il condono
dell’importo di fr. 17'103.75 (cfr. doc. 11) chiestogli in restituzione dalla
Cassa di disoccupazione __________, in quanto per i mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 ha percepito indennità di disoccupazione indebitamente a causa della sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________
(cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del RI 1o ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
postulando la concessione del condono.
Egli ha,
segnatamente, censurato il fatto che la Sezione del lavoro abbia emesso una decisione
in relazione al condono solamente nel luglio 2011.
Al
riguardo l’insorgente ha precisato che, in effetti, nonostante con la sentenza
38.2008.34 del 5 novembre 2008 il TCA avesse ordinato alla Cassa di sottoporre
al Servizio cantonale la domanda di condono, soltanto il 29 aprile 2011 gli è
stato inviato un formulario per la domanda di condono.
Egli ha,
di conseguenza, fatto valere la perenzione della restituzione.
Inoltre,
per quanto riguarda la buona fede, il ricorrente, dopo aver ricordato che la __________
- di cui dal 2003 era amministratrice la figlia - aveva rilevato tutto il
personale, con la sua sola eccezione, della __________, ha asserito che non
pensava di essere paragonato a un datore di lavoro. In proposito egli ha
indicato di essersi limitato a dare alla figlia, su sua richiesta, qualche
consiglio connesso all’attività.
L’insorgente
ha pure affermato che il suo collocatore, __________, era a conoscenza delle
circostanze appena menzionate e sapeva della sua speranza di venire assunto
dalla __________ con l’aiuto della figlia.
Egli ha,
altresì, indicato di non essere mai risultato quale dipendente nella
contabilità e nelle distinte AVS di __________ e che il foglio trovato dal
Ministero Pubblico era unicamente un prototipo di busta paga da lui redatto e
sottoposto agli azionisti della SA per procedere a un paio di incontri atti a
tentare di farsi assumere, ma senza risultato. Il medesimo ha, infine,
precisato che il prototipo avrebbe dovuto essere distrutto e invece è rimasto
sul tavolo in mezzo ad altre carte (cfr. doc. I).
Il 6
dicembre 2011 sono pervenuti a questa Corte alcuni documenti che il ricorrente
ha dimenticato di allegare al ricorso (cfr. doc. III; B1-5).
1.3. Nella sua
risposta del 16 gennaio 2012 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. V).
1.4. L’assicurato
si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie il 28 gennaio 2012 (cfr.
doc. VII).
1.5. La Sezione
del lavoro, l’8 febbraio 2012, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc.
IX), che sono state trasmesse senza indugio alla parte ricorrente per
conoscenza (cfr. doc. X).
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
2.2. L’art. 28
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca), prevede che:
"
1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e
discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi
entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione
di un patrocinatore d’ufficio.
2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è
retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria,
riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia.
Al
riguardo giova rilevare che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002, pubblicata
in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente
l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni, dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né dalle garanzie
procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla tutela della
buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di diritto è
desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni sociali di
rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. Se,
tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe
farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il
tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del
patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare,
inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio
gratuito.
In
proposito cfr. pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata
in SVR 2007 EL N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.).
Nel caso di specie è vero
che nel ricorso l’assicurato ha indicato che la “…situazione finanziaria non
mi permette di avere un patrocinatore” (cfr. doc. I).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’insorgente medesimo ha aggiunto di ritenere che “… sia
comunque dispendioso per lo Stato chiedere nuovamente l’assistenza giudiziaria”
(cfr. doc. I).
Pertanto
questa Corte è del parere che il ricorrente, al quale è ben noto l’istituto
dell’assistenza giudiziaria, avendo peraltro già in passato beneficiato del
gratuito patrocinio proprio dinanzi al TCA (cfr. STF 8C_140/2007 del 21 aprile
2008, decreto 38.2006.53 del TCA del 29 maggio 2008), abbia rinunciato con
cognizione di causa a chiedere di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Considerato,
poi, che l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le
ragioni per cui non condivide la decisione di rifiuto del condono della Sezione
del lavoro e ritenuto che, in materia di assicurazioni sociali, vige il
principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 16 Lptca), nemmeno vi è, del resto, la necessità di
assegnargli un avvocato d’ufficio.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di
fr. 17'103.75 percepita indebitamente a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione nei mesi compresi tra agosto 2005 e
febbraio 2006.
2.4. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la
domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione
e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.5. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del
27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:
il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente
dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi
cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle
prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.6
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b,
pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.7
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto
a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zugeder
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op.
cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La
dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine
Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich"
oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös
ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.8
In
una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva
già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da
restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA
ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in
quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3
Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1.
LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73.
consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La
consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione
di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle
assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se
una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una
questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223
consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125.
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1
Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza
pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di
stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il
riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo
gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta
del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)."
L’Alta
Corte, in un'altra decisione C 162/98 del 23 settembre 1998, ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di
un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio
d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma
individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la
medesima SA.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato e concluso che:
"
(…)
3.
- a) Alla pronunzia cantonale deve essere
prestata adesione anche
per quanto concerne l'applicazione dei menzionati
principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e
sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)
alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in
evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già
constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di
disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una
situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il
riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona
idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,
nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse
incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona
fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva
riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato
all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata
parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di
persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per
evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi
fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non
far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di
principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.
b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della
propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente
asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.
In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto
dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato
all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il
funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito
spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non
è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è
poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a
conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica
della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli
sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.
c) Discende dalle suesposte considerazioni
che la buona fede
della ricorrente deve essere negata.
(…)."
Con
giudizio C 103/06 del 2 ottobre 2006 la nostra Massima Istanza ha confermato il
rifiuto del condono di indennità di disoccupazione, pari a fr. 28'016.50, in
quanto all’assicurato andava negata la buona fede, motivando come segue:
"
(…) Der Versicherte
habe im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung am 21. März 2003 die Frage
"Sind bzw. waren Sie oder ihr Ehegatte/Ehegattin am Betrieb beteiligt oder
in leitender Funktion (z.B. Aktionär, Verwaltungsrat einer AG oder
Gesellschafter, Geschäftsführer in einer GmbH, etc.?)" verneint, obwohl er
und seine Ehefrau im damaligen Zeitpunkt bei der Firma Q.________ GmbH je als
Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und einer
Stammeinlage von je Fr. 10'000.- im Handelsregister eingetragen waren. Diese
Sachverhaltsfeststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht
bindend (Erw. 1 hievor). Wenn die Vorinstanz dies nicht mehr als bloss
leichtfahrlässig taxiert hat, verletzte sie kein Bundesrecht (vgl. auch BGE 110 V 181 Erw. 3d). Was der Beschwerdeführer hiegegen
vorbringt, vermag daran nichts zu ändern. Namentlich konnte er die Frage nicht
deswegen verneinen, weil er die Anstellung als Geschäftsführer verloren hatte,
bezog sich die Formulierung ("...bzw. waren Sie...") doch
ausdrücklich auch auf die Vergangenheit. Sodann hilft ihm nicht, dass er die
Rechtslage nicht gekannt hat, denn niemand kann aus seiner Rechtsunkenntnis
Vorteile für sich ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa). Für die Verneinung des guten
Glaubens ist kein Vorsatz und damit auch keine betrügerische Absicht nötig.
Dass die Ehefrau in der Arbeitgeberbescheinigung die gleiche Frage bejaht hat,
vermindert die eigene Fahrlässigkeit des Beschwerdeführers nicht. Schliesslich
ist die angebliche Falschauskunft des Sachbearbeiters nicht erstellt. Nachdem
der Beschwerdeführer die erwähnte Frage verneint hatte, bestand für die
Verwaltung im Unterschied zu dem im Urteil W. vom 28. Oktober 2005, C 157/05, geprüften Fall auch kein Anlass, diesen darauf hinzuweisen, dass
die andauernde arbeitgeberähnliche Stellung seinen Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung gefährden könne.“
Infine in una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il TF,
pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con decisione
del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con decisione su
opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al collocamento dal
settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale di tecnico di
radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la sufficiente
disponibilità sul mercato del lavoro - decisione impugnata senza successo fino
all’Alta Corte -, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75 percepiti
indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:
"
(…)
6.
6.1
Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007
del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come
hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il
ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile. Egli
tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con
situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie
gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4
dicembre 2003 che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il
lavoro proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al
possibile salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto
(sentenza citata C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da
un consulente giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al
collocamento e quindi il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace
l'erogazione di un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f
LADI). Con tale conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi
sono ragioni per scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo
merita di essere confermato.”
2.9
Nella presente
fattispecie preliminarmente questa Corte rileva che l’assicurato, con il ricorso,
ha contestato la tempistica con cui la Sezione del lavoro ha emesso la propria
decisione in relazione al condono.
Al
riguardo l’insorgente ha precisato che, in effetti, nonostante con la sentenza
38.2008.34
del 5 novembre 2008 il TCA avesse ordinato alla Cassa di sottoporre
al Servizio cantonale la domanda di condono, soltanto il 29 aprile 2011 gli è
stato inviato un formulario per la domanda di condono.
Egli ha,
di conseguenza, fatto valere la perenzione della restituzione (cfr. doc. I).
Al
riguardo è utile evidenziare che la censura sollevata dall’insorgente non
concerne la perenzione del diritto di richiedere la restituzione regolata
dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, la quale è stata affrontata e risolta - negandola -
dal TCA nella sentenza 38.2008.34 del 5 novembre 2008 afferente alla
legittimità dell’ordine di restituzione, cresciuta in giudicato incontestata
(cfr. STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STCA 38.2006.92 del 13 giugno 2007
consid. 2.5.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007 consid. 2.4.), bensì la
prescrizione/perenzione dell’esecuzione del credito attinente alla restituzione
di indennità di disoccupazione percepite a torto dall’agosto 2005 al febbraio
2006.
L’Alta
Corte, con sentenza C 37/04 del 17 settembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 12
pag. 142, ha stabilito che il termine di esecuzione per le domande di
restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è di
cinque anni in analogia all’ex articolo 16 capoverso 2 LAVS.
In caso
di domanda di condono, tale termine inizia a decorrere da momento in cui la
decisione di rifiuto è passata in giudicato, in applicazione analogica dei
principi che disciplinano il settore dell’AVS, cui bisogna attenersi.
Il
termine di esecuzione per la domanda di restituzione di prestazioni della LADI
è, quindi, in analogia al termine di cui all’art. 16 cpv. 2 LAVS, di perenzione
e non di prescrizione (cfr. H 3/07 del 20 novembre 2007 consid. 6.1.).
Nella
fattispecie di cui alla sentenza C 37/04 del 17 settembre 2004 l’ordine di
restituzione di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione, passato in giudicato incontestato, risaliva al 20 agosto 1997,
mentre la domanda di condono del 28 agosto 1997 era stata respinta con
decisione del 27 settembre 2002. Il TFA ha accolto il ricorso dell’Ufficio
cantonale del lavoro, ritenendo non perento il diritto di procedere
all’esecuzione della restituzione, in quanto il relativo termine di cinque anni
sarebbe iniziato a decorrere soltanto al momento della crescita in giudicato
del rifiuto del condono.
Ne
discende che nella presente evenienza l’esecuzione del credito afferente alla
restituzione di fr. 17'103.75 decisa con STCA 38.2008.34 dell’8 novembre 2008
non era perenta allorché la Sezione del lavoro, l’8 luglio 2011, ha emesso la decisione relativa al condono. Il termine di perenzione dell’esecuzione inizierà a
decorrere dopo la crescita in giudicato del giudizio riguardante il condono.
Per
inciso giova sottolineare che quanto esposto dalla parte resistente nella
risposta di causa, e meglio che il termine di prescrizione dell’esecuzione di
una pretesa dell’assicuratore sociale stabilita per decisione sarebbe, in
applicazione della DTF 131 V 4, di dieci anni conformemente all’art. 137 cpv. 2
CO (cfr. doc. V pag. 7), non risulta pertinente in concreto.
In
effetti la DTF 131 V 4 concerne il termine per l’esecuzione di pretese
risarcitorie ai sensi dell’art. 52 LAVS.
In proposito
cfr. anche U. Kieser, Kommentar ATSG, 2. ed., Zurigo Basilea Ginevra 2009, ad
art. 24 n. 8.
Questa
Corte osserva, infine, che se è vero che la Cassa ha atteso fino al 19 aprile
2011.
per sottoporre il caso alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 7), la quale ha
poi deciso in merito al condono l’8 luglio 2011 (cfr. doc. 3/1), è altrettanto
vero che l’assicurato non ha comunque mai inoltrato al TCA un ricorso ex art.
56.
cpv. 2 LPGA e 2 Lptca tendente a fare constatare un diniego di giustizia (cfr.
STF 8C_820/2010 del 22 marzo 2011; STCA 35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid.
2.1
).
2.10
L’assicurato
ha motivato la propria domanda di condono, asserendo, per quanto riguarda la
buona fede, di non aver pensato di poter essere paragonato a un datore di
lavoro. In proposito egli ha indicato di essersi, in effetti, limitato a dare
alla figlia, su sua richiesta, qualche consiglio connesso all’attività e di
essere andato qualche volta a trovarla sul posto di lavoro.
Egli ha
pure affermato che il suo collocatore, __________, era a conoscenza delle circostanze
appena menzionate e sapeva della sua speranza di venire assunto dalla __________
con l’aiuto della figlia.
L’insorgente
ha, altresì, indicato di non essere mai risultato quale dipendente nella
contabilità e nelle distinte AVS di __________ e che il foglio trovato dal
Ministero Pubblico era unicamente un prototipo di busta paga da lui redatto e
sottoposto agli azionisti della SA per procedere a un paio di incontri atti a
tentare di farsi assumere, senza risultato. Egli ha specificato che il
prototipo, invece di essere distrutto, è rimasto sul tavolo in mezzo ad altre
carte (cfr. doc. I; VII).
Relativamente
alle critiche circa il principio di essere stato considerato quale persona con
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________,
va osservato che per il periodo agosto 2005-febbraio 2006 la sua posizione
paragonabile a quella di un datore di lavoro è stato deciso dal TCA con
sentenza 38.2008.34 del 5 novembre 2008, cresciuta in giudicato incontestata.
Con tale
giudizio questa Corte ha, quindi, anche confermato il diniego del diritto alle
indennità di disoccupazione per tale lasso di tempo, nonché la correttezza
dell’ordine di restituzione delle prestazioni già percepite per questi mesi.
Il punto
relativo alla posizione analoga a quella di un datore di lavoro per i mesi da
agosto 2005 a febbraio 2006, sul quale il TCA ha statuito in maniera
definitiva, non può, pertanto, più essere rivisto in questa sede.
Al
riguardo è, inoltre, utile evidenziare che per il periodo immediatamente
seguente quello in questione, ossia per i mesi da marzo a maggio 2006, il
giudizio 38.2006.53 del 2 marzo 2007 con cui il TCA aveva respinto il ricorso
dell’assicurato contro la decisione su opposizione della Cassa, per quanto
riguarda l’assunzione di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
presso __________, è stato avallato dal TF con sentenza 8C_140/2007 del 21
aprile 2008, nella quale l'Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
5.
Un attento esame degli atti non può che indurre questa Corte a
condividere le conclusioni cui è giunta l'istanza precedente, secondo cui la
posizione di S.________ all'interno di P.________ SA era paragonabile a quella
di un datore di lavoro, malgrado l'avvenuto licenziamento da parte di
G.________ SA, che gestiva in precedenza i saloni e presso cui l'assicurato era
alle dipendenze quale responsabile amministrativo, e il fatto che formalmente
non ricopriva la carica formale di consigliere di amministrazione della ditta.
In effetti detta valutazione è tutt'altro che in chiaro contrasto con la
situazione di fatto; di conseguenza, da un punto di vista della cognizione
limitata di cui dispone questa Corte, non è in alcun modo censurabile.
Al riguardo va rilevato che dai verbali degli interrogatori a cui
sono stati sottoposti dal Procuratore pubblico dipendenti e ex dipendenti di
G.________ SA (subentrata a R.________ SA, società fallita nel 2002) e di
P.________ SA, rispettivamente S.________ e la figlia M.________, posti alla
base del giudizio impugnato, risulta che, dopo il licenziamento da parte di
G.________ SA (che S.________ intendeva acquistare), ha operato in favore della
nuova società, amministrata dalla figlia, non soltanto sporadicamente, quale
consulente esterno di quest'ultima, nuova del settore. Egli ha infatti
continuato ad occuparsi del personale, a mantenere i contatti con i nuovi
interessati, a condurre i colloqui di lavoro, a compilare e portare nei negozi
rispettivamente consegnare le buste paga, mentre la figlia compariva solo
raramente presso i saloni e aveva assunto un solo dipendente. Come
correttamente affermato dalla Corte cantonale inoltre le uniche due
testimonianze secondo cui sarebbe stata M.________ ad occuparsi della ditta non
appaiono per nulla fedefacenti, in quanto in contrasto con le altre, univoche,
testimonianze assunte dal Procuratore pubblico e altresì poiché rilasciate da
persone molto vicine a M.________ e S.________. La mancata considerazione di
tali deposizioni poggia pertanto su motivi seri. Lo stesso vale per la
testimonianza di F.________ che appare altamente contraddittoria e quindi non
fedefacente.
Dagli atti risulta pure che S.________ ha favorito il passaggio
della gestione dei saloni J.________ da G.________ SA a P.________ SA, la quale
sempre grazie al ricorrente aveva in precedenza già acquisito l'inventario dei
negozi a garanzia di un prestito fornito alla prima società, in seguito
fallita. Dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente emerge infatti il suo
chiaro interesse ad operare nuovamente all'interno della società, non solo
quale dipendente, ma addirittura quale proprietario, tramite acquisto delle
azioni per mezzo del capitale che credeva di poter ottenere da H.________,
alfine di assicurare un avvenire a sé stesso e alla figlia (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 59/06 del 10 luglio 2006, consid. 3 e
4). Del resto l'attività di questi saloni era di fatto da lui gestita già in
precedenza, malgrado la sua funzione di dipendente e meglio tramite R.________
SA dapprima, e G.________ SA poi (di cui non ha mai voluto rivelare il
nominativo degli azionisti). Al riguardo i dipendenti hanno infatti affermato
che al momento del passaggio da G.________ SA a P.________ SA nulla è cambiato
nella gestione dei saloni, soprattutto per quanto riguardava le persone di
riferimento. Non va neppure dimenticato che agli atti vi sono documenti secondo
cui egli sarebbe stato addirittura remunerato per la propria attività e che
nulla prova che detti documenti, come afferma l'interessato, fossero stati
redatti solo per poter ottenere dei prestiti.
Per nulla manifestamente infondata o contraria alla realtà dei
fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo cui l'assicurato,
intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J.________, fine da lui stesso
ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare G.________ SA prima
del fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte dei suoi compiti
assumere e licenziare il personale - percependo da un lato indennità di disoccupazione
rispettivamente continuando a tirare le fila dell'attività tramite P.________
SA, amministrata formalmente dalla figlia, che in quel momento non disponeva di
altra occupazione. Tale agire gli permetteva infatti da un lato di risparmiare
il proprio salario (tra l'altro presumibilmente investito nell'assunzione in
luglio di T._______, al 50%, quale dipendente "produttivo ") e
dall'altro di continuare ad avere sotto il proprio controllo la ditta che
intendeva acquistare.
In simili circostanze il fatto che S.________ non fosse più
giuridicamente alle dipendenze della G.________ SA al momento in cui è
subentrata P.________ SA è irrilevante, considerato che è provato con il grado
della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre a
mantenere i contatti con la società, ha continuato da solo o tramite
rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni,
anche dopo il passaggio di proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato
definitivamente la ditta. Ne consegue che in concreto vi era un chiaro rischio
di abuso.”
2.11
Dalla Domanda
di indennità di disoccupazione del 20 luglio 2005 con effetto dal 1° agosto
2005.
indirizzata alla Cassa di disoccupazione __________ si evince che
l’assicurato ha risposto negativamente alla domanda n. 29, ossia “Lei o Suo
marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure
svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere
d’amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” (cfr.
doc. 31).
E’ vero
che il ricorrente non era iscritto a RC (cfr. www.zefix.ch) in relazione né
alla __________, presso la quale ha lavorato dal luglio 2001 al luglio 2005
quale responsabile del personale (cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid.
2.8
; STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008 consid. 2.9.), né alla __________, di
cui dal 2003 era amministratrice unica la figlia e che aveva rilevato
l’attività e tutto il personale, tranne l’assicurato, della __________, fallita
(doc. I; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.8.; STF 8C_140/2007 del 21
aprile 2008).
E’
altrettanto vero, però, che l’insorgente, in virtù dell’art. 28 LPGA relativo
alla collaborazione nell’esecuzione delle varie leggi dell’assicurazione
sociale (cfr. consid. 2.7.) e ritenuto che il quesito posto al n. 29 della
Domanda di indennità di disoccupazione è volto a sapere se un assicurato svolge
o svolgeva una funzione direttiva in generale, e non unicamente una funzione
iscritta a RC, avrebbe dovuto informare la Cassa del suo effettivo ruolo in
seno alla __________, spiegando dettagliatamente i compiti che da lui venivano
espletati presso tale società a partire dal licenziamento da parte di __________,
ovvero dalla fine del mese di luglio 2005.
In
effetti le sentenze STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.8. e STF
8C_140/2007 del 21 aprile 2008 hanno stabilito, da un lato, che l’assicurato ha
operato in favore della nuova società, ossia della __________, amministrata
dalla figlia, non soltanto sporadicamente quale consulente esterno di
quest’ultima, nuova del settore, bensì ha continuato a occuparsi del personale,
a mantenere i contatti con i nuovi interessati, a condurre i colloqui di
lavoro, a compilare e portare nei negozi rispettivamente consegnare le buste
paga, mentre la figlia compariva solo raramente presso i saloni e aveva assunto
un solo dipendente.
Dall’altro, che
l’assicurato ha favorito il passaggio della gestione dei saloni di parrucchiere
da ____________________ a __________, la quale sempre grazie al ricorrente
aveva in precedenza già acquisito l'inventario dei negozi a garanzia di un
prestito fornito alla prima società, in seguito fallita.
I giudizi menzionati
hanno, inoltre, sancito che dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente è
emerso il suo chiaro interesse ad operare nuovamente all'interno della società,
non solo quale dipendente, ma addirittura quale proprietario, tramite acquisto
delle azioni e che i dipendenti hanno affermato che al
momento del passaggio da __________ a __________ nulla era cambiato nella
gestione dei saloni, soprattutto per quanto riguardava le persone di
riferimento.
Tuttavia
dalle carte processuali non risulta che il ricorrente abbia minimamente informato
al riguardo la Cassa.
L’assicurato
non pretende, peraltro, il contrario.
Riguardo alla mancata
informazione alla Cassa, giova ricordare che non spettava all’assicurato, bensì
alla Cassa valutare le incidenze di questi elementi sul suo diritto alle
prestazioni (cfr. STF C 158/06 del 7 giugno 2007 consid. 3.2.).
2.12
L’insorgente
sostiene che il proprio collocatore, __________, fosse, invece, a conoscenza
della sua situazione, e meglio del suo licenziamento, dell’assunzione di tutto
il personale da parte di __________ e del fatto che sua figlia fosse l’amministratrice
di tale società e che qualche volta le desse dei consigli, con la speranza che
in un futuro, con l’aiuto della stessa, sarebbe stato assunto (cfr. doc. I).
Dai
verbali afferenti ai colloqui di consulenza con __________ dei mesi di agosto,
settembre, ottobre e dicembre 2005, nonché gennaio e febbraio 2006 agli atti (cfr.
doc. 33; B4; B5) non emerge alcunché riguardo alla __________ e al ruolo del
ricorrente in seno alla stessa.
In
effetti tale società mai è stata menzionata.
In ogni
caso, anche volendo per ipotesi ritenere che l’assicurato abbia fornito al
proprio consulente le indicazioni riportate nel ricorso di cui sopra, le stesse
risultano assai vaghe e incomplete. Esse, in violazione dell’art. 28 LPGA (cfr.
conaid. 2.7.), non permettevano comunque di comprendere la reale situazione
dell’assicurato presso la __________, dando piuttosto l’idea che il ricorrente
avesse un ruolo alquanto marginale e irrilevante.
2.13
Questa Corte
ritiene, inoltre, che il consulente dell’URC non fosse comunque tenuto a
informare l’insorgente ai sensi dell’art. 27 LPGA circa il fatto che la sua
situazione rischiava di mettere in pericolo il suo diritto alle prestazioni
LADI.
L’art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,
va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della
LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza
deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Il TF, con
sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel
prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si
trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art.
27.
LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,
occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione
nel caso in cui, viste le circostanze, egli on adempia uno dei presupposti da
cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
In
concreto le sole indicazioni relative al licenziamento dell’assicurato,
all’assunzione di tutto il personale da parte di __________, al fatto che sua
figlia fosse l’amministratrice di tale società e alla circostanza che qualche
volta le desse dei consigli, che il ricorrente ha asserito di aver fornito al
collocatore (cfr. doc. I), senza ulteriori elementi non erano, in ogni caso,
sufficienti, come già esposto sopra, all’assicuratore per potersi rendere conto
che la situazione dell’assicurato rischiava di mettere in pericolo il suo
diritto alle prestazioni LADI (al riguardo cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre
2006, citata al consid. 2.8.).
Infatti è
stato soltanto a seguito di una segnalazione del Ministero Pubblico che l’amministrazione
ha potuto disporre di sufficienti elementi per sospendere il versamento delle
prestazioni. La lettura dei verbali di interrogatorio redatti dalla Polizia
Cantonale in occasione dell’audizione di diversi dipendenti della __________ ha
permesso di far emergere una situazione fattuale ben differente da quella
descritta dal ricorrente e dalla figlia, ossia che l’assicurato in seno alla
menzionata società svolgeva un ruolo attivo e decisionale, mentre la figura
della figlia, iscritta a RC quale amministratrice unica della SA, risultava di
fatto equivalere piuttosto a quella dell’”uomo di paglia” che copre verso l’esterno
attività eseguite da altri (cfr. STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007 consid. 2.9.;
STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 5).
Di
conseguenza in casu non è ravvisabile una violazione del diritto
all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC.
2.14
Conformemente
alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.7. e 2.8.),
a mente di questo Tribunale nel caso dell’assicurato deve, quindi, essere
esclusa la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione, in
primo luogo, per il fatto di avere negato, al momento dell’iscrizione in
disoccupazione, compilando la Domanda di indennità di disoccupazione, di continuare
“da solo o tramite rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della
gestione dei saloni, anche dopo il passaggio di proprietà” (cfr. STF
8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 5) dalla __________ alla __________ e
per non avere, comunque indicato né alla Cassa, né all’URC in modo preciso,
completo e veritiero la propria situazione in seno alla __________.
In
secondo luogo, per aver costruito intenzionalmente una situazione giuridica
suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni
assicurative (al riguardo cfr. STFA C 217/02 del 15 luglio 2003; STCA 38.2005.3
del 16 agosto 2005).
Ritenendo,
inoltre, che all’assicurato non poteva sfuggire che per gli organi chiamati ad
applicare la LADI era importante conoscere il suo ruolo all’interno della __________,
egli poteva e doveva riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di
indennità di disoccupazione.
Qualsiasi
persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e dovuto comunicare
all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona che continuava a
tirare le fila dell’attività della sua ex datrice di lavoro (__________)
tramite __________, amministrata formalmente dalla figlia.
L'omissione
di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che
esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.5, 2.6., 2.7. e 2.8).
2.15
L’assicurato,
nel ricorso, ha richiamato l’incarto completo
della Cassa di disoccupazione __________ (cfr. doc. I in fine).
Il TCA non vede quali
elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata
dall’assicurato, riguardante peraltro la questione della posizione analoga a
quella di un datore di lavoro, definitivamente risolta, per il periodo
rilevante in concreto, ossia dall’agosto 2005 al febbraio 2006, con la sentenza
38.2008.34
del 5 novembre 2008, possa mettere in luce.
Né del resto il ricorrente
l’ha indicato.
Di conseguenza la
richiesta dell’insorgente di richiamare l’incarto menzionato deve essere
respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16
In
esito alle considerazioni di cui sopra, venendo a mancare il
primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle
prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a ragione che la Sezione del
lavoro ha respinto la relativa istanza.
La
decisione su opposizione del 2 novembre 2011 emessa dalla Sezione del
lavoro deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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