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38.2011.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 marzo 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento

del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo

il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet

und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta

Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter

tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte

somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr

kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza 8C_682/2009

del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale

ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione

dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI

presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o

una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti

salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave

negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che

abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la

situazione.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine

langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn

überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der

Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass

sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im

Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten

Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand

allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche

Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts

jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben

während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das

bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich

erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon

aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben

(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,

weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht

belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von

einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem

während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht

mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen

Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht

keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners

einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in

Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf

Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der

Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010

pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla

cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato per

__________ come cameriera/gerente dal 1° settembre al 10 novembre 2009 (cfr.

doc. 18).

Il

salario convenuto era di fr. 2’827.80.-- mensili.

RI 1 non

ha ricevuto il salario per i 10 giorni del mese di novembre 2009 (cfr. doc. 26).

Il 22

febbraio 2010 l’assicurata ha rivendicato, tramite un rappresentante, il

versamento del salario:

"

Vi trasmettiamo il conteggio di liquidazione del

rapporto di lavoro come segue:

salario 1.11.2009-10.11.2009 Fr. 942.60

festivi come da CCNL Fr. 192.80

vacanze come da CCNL Fr. 549.65

Totale salario lordo a favore della signora RI 1 Fr.

1'539.90.

Vi preghiamo di voler versare l'importo entro

dieci giorni dalla presente tramite la polizza allegata." (Doc. 16)

Il 29

marzo 2010 il rappresentante della ricorrente ha ancora inviato al datore di

lavoro uno scritto del seguente tenore:

"

Avendo preso atto che la nostra raccomandata del

22.2.2010

non è stata ritirata e ci è stata ritornata, con la presente ci

permettiamo di trasmettervi il conteggio emesso il 22.2.2010 inerente lo

scoperto di salario del signor RI 1 per un importo complessivo di Fr. 1'539.50 a saldo del rapporto di lavoro terminato il 10.11.2009.

Vi preghiamo pertanto di voler procedere il

relativo versamento entro breve termine.

In tale attesa, cordialmente salutiamo."

(Doc. 15)

Il 12

maggio 2010 il rappresentante della ricorrente ha inviato un’altra lettera al

datore di lavoro, così formulata:

"

In riferimento al nostro scritto 29.3.2010

rimasto senza risposta alcuna da parte vostra a tutt'oggi sollecitiamo il

versamento di Fr. 1’5396.50 a saldo del rapporto di lavoro avuto con la vostra

spettabile società.

Nel caso ciò non avvenisse entro 30 giorni della

presente, procederemo all'incasso per via legale." (Doc. 14)

Infine,

il 13 luglio 2010 il rappresentante dell’assicurata ha inoltrato una richiesta

d’esecuzione (cfr. doc.13).

L’amministrazione,

con decisione del 4 novembre 2010, confermata con decisione su opposizione del

2.

novembre 2011, ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in

quanto l’assicurata avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare

l’operato dall’amministrazione.

Infatti

l’assicurata, che non ha ricevuto il salario per i dieci giorni di lavoro del

mese di novembre 2009, fino al 13 luglio 20010 si è limitata ad inviare ad

intervalli regolari alcune lettere di sollecito all’ex datore di lavoro nel

quale venivano assegnati dei termini per il versamento del salario, che del

resto non sono mai stati rispettati.

L'assicurata

non agendo in modo più incisivo contro il datore di lavoro per un periodo così

lungo ha commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA

38.2010.25

del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA

38.2009.83

del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Si

ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

A nulla

di diverso può portare la circostanza che il datore di lavoro viveva nel Grotto

o che ella abbia sollecitato regolarmente il versamento dello stipendio al datore

di lavoro (cfr. dichiarazio-ne di __________llo del 1° dicembre 2010; Doc. A12).

Proprio

per questa vicinanza doveva apparire tanto più inspiegabile ed inacettabile alla

ricorrente il mancato versamento del salario sin dall’inizio della sua attività

lucrativa, e spingerla prima ad inoltrare la richiesta di esecuzione (cfr. SVR

2012.

ALV Nr. 2: "Es geht nicht an, mit dem blossen Hinweis auf ein

besonderes persönliches Verhältnis auf die Durchsetzung von vertraglichen

Ansprüchen zu verzichten, um diese später bei der Arbeitslosenversicherung und

damit bei der Allgemeinheit geltend zu machen.").

In simili condizioni la decisione su opposizione del 2 novembre 2011

deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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