38.2011.94
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 marzo 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.94
Data decisione, Autorità:
26.03.2012, TCA
Titolo:
Negato indennità per insolvenza, poiché non è stato fatto valere il credito salariale in tempo utile.Domanda di esecuzione per il salario di 11/09 inoltrata nel 7/2010, prima solo solleciti. Negligenza grave.Vicinanza con DL doveva far apparire ancora più inspiegab.e inaccettab.il mancato versamento
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RAPPRESENTANZA
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.94
DC/sc
Lugano
26 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 2 novembre 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato il precedente provvedimento del 4 novembre 2010 (cfr. doc. A4) con
il quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per
insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno,
non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc.
A2).
1.2. Contro la
citata decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore ha postulato l’erogazione delle
indennità per insolvenza richieste, argomentando:
"
(…)
l signori RI 1 sono stati dipendenti della __________
SA di __________ dal 1.10.2009 al 10.11.2009. Non hanno percepito il salario
per ottobre 2009 e novembre 2009 (__________) e novembre 2009 (RI 1).
La scrivente Organizzazione ha sollecitato il
pagamento con lettere del 22.2.2010, 29.3.2010, 12.5.2010 e domanda di
esecuzione del 13.7.2010 . Anche i nostri assistiti hanno ripetutamente
sollecito al signor Aiello il versamento del salario
scoperto.
Sia la signora RI 1, che il figlio si sono
regolarmente rivolti al signor __________ per il pagamento del salario scoperto
, convinti che lo stesso avrebbe proceduto al pagamento prima dell'avvenuto fallimento. Tenuto conto di questo fatto
confermato anche dal datore di lavoro avevamo atteso il 13.7.2010 per l'inoltro
della domanda di esecuzione.
Visto quanto esposto, a nostro parere la
decisione presa della Cassa Disoccupazione risulta ingiustificata e oltremodo
penalizzante per i nostri assistiti che si sono fidati della buona fede del
datore di lavoro.
Avendo lavorato nel ristorante e abitando il
datore di lavoro nello stesso edificio si era creato un rapporto di fiducia e
quindi si sperava che il salario scoperto fosse versato. In buona fede abbiamo
quindi ritenuto di trasmettere delle lettere di sollecito prima di effettuare
l'incasso per via legale." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'11 gennaio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i
seguenti punti:
a) in
data 01.09.2009 è stato sottoscritto un contratto di lavoro tra __________ SA e
la signora RI 1 che veniva assunta in qualità di gerente-cameriera con un
salario lordo di fr. 2'827.50 mensili;
b) l'attività
si è protratta fino al 10.11.2009 a seguito della disdetta del contratto
notificata il 06.11.2009;
c) la
signora RI 1 è stata regolarmente retribuita fino al 31.10.2009 mentre il
salario del mese di novembre per un importo di fr. 1'539.90 non le è mai stato
versato;
d) in
data 17.02.2010 la signora RI 1 rilasciava procura all'RA 1, segretariato di __________,
affinché la rappresentasse per il recupero del salario non versatole dal datore
di lavoro;
e) seguirono
3 lettere, la raccomandata del 22.02.2010 ed i richiami del 29.03.2010 e del
12.05.2010 con le quali l'__________ sollecitava il datore di lavoro per il
versamento di quanto dovuto: in particolare si osserva che la raccomandata del
22.02.2010 non era nemmeno stata ritirata dal destinatario;
f) la
società __________ SA dal 02.10.2009 al 08.02.2010 era rappresentata
dall'amministratore unico, con firma individuale, signor __________).
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento
che la signora __________, dopo aver cessato l'attività il 10.11.2009, abbia
atteso troppo tempo per l'inoltro della domanda d'esecuzione contro il suo ex
datore di lavoro avvenuta solo il 13.07.2010. Così facendo non ha ottemperato
ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI.
Tale comportamento è ancora più incomprensibile
da parte dell'RA 1 di __________ che sebbene coinvolta per il recupero del
salario già tre mesi dopo la cessazione del contratto di lavoro (17.02.2010)
abbi tergiversato quasi ulteriori 5 mesi (13.07.2010) per notificare la domanda
d'esecuzione." (Doc. III)
1.4. Il 9
febbraio 2012 il rappresentante dell’assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto
nel quale ha ribadito che il datore di lavoro abitava presso il grotto nel
quale la ricorrente lavorava, che di conseguenza il loro rapporto lavorativo si
basava su una relazione di tipo familiare, per cui l’assicurata credeva in
buona fede che avrebbe ricevuto il salario che il datore di lavoro si era impegnato
verbalmente a versare (cfr. doc. V)
Il 20
febbraio 2012 la Cassa ha osservato che tale scritto non modifica le
conclusioni contenute nella risposta di causa (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato ad RI 1 il diritto a percepire l'indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento
del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo
il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter
tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte
somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr
kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza 8C_682/2009
del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale
ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione
dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI
presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o
una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti
salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave
negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che
abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la
situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass
sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen
Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht
keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners
einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in
Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf
Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der
Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010
pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla
cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i
salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato per
__________ come cameriera/gerente dal 1° settembre al 10 novembre 2009 (cfr.
doc. 18).
Il
salario convenuto era di fr. 2’827.80.-- mensili.
RI 1 non
ha ricevuto il salario per i 10 giorni del mese di novembre 2009 (cfr. doc. 26).
Il 22
febbraio 2010 l’assicurata ha rivendicato, tramite un rappresentante, il
versamento del salario:
"
Vi trasmettiamo il conteggio di liquidazione del
rapporto di lavoro come segue:
salario 1.11.2009-10.11.2009 Fr. 942.60
festivi come da CCNL Fr. 192.80
vacanze come da CCNL Fr. 549.65
Totale salario lordo a favore della signora RI 1 Fr.
1'539.90.
Vi preghiamo di voler versare l'importo entro
dieci giorni dalla presente tramite la polizza allegata." (Doc. 16)
Il 29
marzo 2010 il rappresentante della ricorrente ha ancora inviato al datore di
lavoro uno scritto del seguente tenore:
"
Avendo preso atto che la nostra raccomandata del
22.2.2010
non è stata ritirata e ci è stata ritornata, con la presente ci
permettiamo di trasmettervi il conteggio emesso il 22.2.2010 inerente lo
scoperto di salario del signor RI 1 per un importo complessivo di Fr. 1'539.50 a saldo del rapporto di lavoro terminato il 10.11.2009.
Vi preghiamo pertanto di voler procedere il
relativo versamento entro breve termine.
In tale attesa, cordialmente salutiamo."
(Doc. 15)
Il 12
maggio 2010 il rappresentante della ricorrente ha inviato un’altra lettera al
datore di lavoro, così formulata:
"
In riferimento al nostro scritto 29.3.2010
rimasto senza risposta alcuna da parte vostra a tutt'oggi sollecitiamo il
versamento di Fr. 1’5396.50 a saldo del rapporto di lavoro avuto con la vostra
spettabile società.
Nel caso ciò non avvenisse entro 30 giorni della
presente, procederemo all'incasso per via legale." (Doc. 14)
Infine,
il 13 luglio 2010 il rappresentante dell’assicurata ha inoltrato una richiesta
d’esecuzione (cfr. doc.13).
L’amministrazione,
con decisione del 4 novembre 2010, confermata con decisione su opposizione del
2.
novembre 2011, ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in
quanto l’assicurata avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare
l’operato dall’amministrazione.
Infatti
l’assicurata, che non ha ricevuto il salario per i dieci giorni di lavoro del
mese di novembre 2009, fino al 13 luglio 20010 si è limitata ad inviare ad
intervalli regolari alcune lettere di sollecito all’ex datore di lavoro nel
quale venivano assegnati dei termini per il versamento del salario, che del
resto non sono mai stati rispettati.
L'assicurata
non agendo in modo più incisivo contro il datore di lavoro per un periodo così
lungo ha commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA
38.2010.25
del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA
38.2009.83
del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Si
ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA
2002.
pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio
2008.
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
39.2002.67
del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
A nulla
di diverso può portare la circostanza che il datore di lavoro viveva nel Grotto
o che ella abbia sollecitato regolarmente il versamento dello stipendio al datore
di lavoro (cfr. dichiarazio-ne di __________llo del 1° dicembre 2010; Doc. A12).
Proprio
per questa vicinanza doveva apparire tanto più inspiegabile ed inacettabile alla
ricorrente il mancato versamento del salario sin dall’inizio della sua attività
lucrativa, e spingerla prima ad inoltrare la richiesta di esecuzione (cfr. SVR
2012.
ALV Nr. 2: "Es geht nicht an, mit dem blossen Hinweis auf ein
besonderes persönliches Verhältnis auf die Durchsetzung von vertraglichen
Ansprüchen zu verzichten, um diese später bei der Arbeitslosenversicherung und
damit bei der Allgemeinheit geltend zu machen.").
In simili condizioni la decisione su opposizione del 2 novembre 2011
deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster