38.2011.95
3gg sosp.x insuff.ric.8/11. URC dato term.x comprovare ric.che avrebbe compiuto procurat.:non documentate.Tuttavia non dato possib.di sostanziare ric.svolte da ass.da 8 a 21.8.11 durante calciomercato
1 febbraio 2012Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2011.95
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, TCA
Titolo:
3gg sosp.x insuff.ric.8/11. URC dato term.x comprovare ric.che avrebbe compiuto procurat.:non documentate.Tuttavia non dato possib.di sostanziare ric.svolte da ass.da 8 a 21.8.11 durante calciomercato. Rinvio atti perché URC assegni ad ass.term.per provare ric.asserite e valuti poi se ass.va sospeso
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 43 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.95
DC/sc
Lugano
1 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _________________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1982, si è iscritto per il collocamento il 20 giugno 2011 alla ricerca di
un'occupazione a tempo pieno come calciatore a partire dal 1° luglio 2011 (cfr.
doc. 46, Doc. 6).
Con
decisione del 25 ottobre 2011, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione
del lavoro ha ritenuto l'assicurato idoneo al collocamento, ma ha stabilito che
durante le assenze all'estero dal 5 al 24 luglio 2011 e dall'8 al 21 agosto 2011 l'interessato non può essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione, argomentando:
"
(…)
Nel caso concreto, considerato che l'assicurato
ha resto verosimile la sua presenza in Svizzera, tenuto conto che lo stesso ha
provveduto a regolare la propria situazione con il Comune di domicilio e ad
aggiornare il suo permesso, l'Ufficio giuridico reputa che il signor RI 1
adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione e lo ritiene pertanto idoneo al collocamento.
Tuttavia, durante le sue assenze all'estero dei
mesi di luglio e agosto 2011, segnatamente dal 5 al 24 luglio 2011 e dall'8 al
21 agosto 2011, considerato come queste non siano state preventivamente
convenute con l'URC, come i presunti contatti e le prove di lavoro svolti
all'estero non sono stati comprovati ed il fatto che lo stesso si è reso
temporaneamente irreperibile, il signor RI 1 non può essere messo al beneficio
delle indennità di disoccupazione." (Doc. 6)
1.2. Con
decisione su opposizione del 7 dicembre 2011 (cfr. Doc. C) l'Ufficio regionale
di collocamento (URC) di __________ ha confermato la precedente decisione del
27 ottobre 2011 (cfr. Doc. D) con la quale ha sospeso RI 1 per 3 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione per avere saputo comprovare una sola
ricerca di lavoro per il mese di agosto 2011.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Nel presente caso lo scrivente ha emesso una
sanzione di 3 giorni ritenendo insufficienti gli sforzi prodotti
dall'assicurato nel periodo di controllo relativo al mese di agosto 2011. Nel
seguito l'assicurato ha avuto la possibilità di produrre ulteriori documenti
comprovanti quanto svolto nel mese in causa. Tuttavia si constata che in buona
sostanza che pur avendone la possibilità nessun documento supplementare è pervenuto
allo scrivente, almeno tentativi volti ad ottenere delle attestazioni o
maggiori precisazioni di chi sono stati i contatti e le date in cui sono
svolte. Fatte queste debite constatazioni la decisione in causa merita di
essere tutelata." (Doc. C)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione (cfr. Doc. I). Egli
richiama uno scritto del 13 settembre 2011 nel quale aveva rilevato:
"
(…)
Precedentemente e durante il suo attuale breve
periodo di disoccupazione il calciatore ha cercato un impiego presso diverse
squadre di calcio anche estere.
Considerato come questa cerchia di disoccupati,
per reperire un posto di lavoro e diminuire il danno alla disoccupazione devono
giocoforza mettersi in mano di procuratori, riteniamo che il signor RI 1 abbia
fatto tutto quanto la legge richieda.
Potremmo qui discutere a lungo sulla serietà di
alcuni personaggi che tutelano gli interessi di questi "disgraziati professionisti
sportivi".
Riteniamo però che il signor __________ (ticinese
DOC) sia un personaggio che non ha nulla a che vedere con altri simili
personaggi che aiutano, o almeno così sembrerebbe, questa categoria di
lavoratori.
Il signor __________, persona che gode della
nostra più alta stima, si è messo a disposizione del signor RI 1 e per
quest'ultimo sta cercando un posto di lavoro all'interno di una società
calcistica professionistica.
Come sicuramente a vostra conoscenza le società
calcistiche vengono contattate, per il tramite di procuratori di giocatori, e a
loro gli stessi offrono il curriculum professionale dei loro assistiti. La
maggior parte delle volte vengono proposti i giocatori visionandoli per il
tramite di video.
Queste società calcistiche, alle proposte
offerte, non rispondono tramite lettera personale ma bensì dicono al
procuratore che il profilo del giocatore è interessante ma che attualmente per
quel specifico ruolo sono coperti.
Riteniamo quindi, visto quanto sopra, che il
signor RI 1 abbia fatto tutto quando da lui si poteva ragionevolmente
pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione." (Doc. E)
1.4. Nella sua risposta
del 16 dicembre 2011 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Quale unica comprova relativa al mese di agosto
2011 il signor RI 1 produce una e-mail trasmessa dal suo agente __________ in
data 30.8.2011. Con richieste di giustificazioni del 7 settembre 2011, l'URC chiede di avvalorare in modo più puntuale i contatti avuti nel corso del mese di agosto 2011. In data 13 settembre 2011 il signor RI 1 per il tramite del suo rappresentante RA 1 argomenta
in modo esauriente il contesto relativo agli ingaggi nell'ambito calcistico. Lo
scrivente Ufficio constata che malgrado la specifica richiesta di produzione
delle comprove, oltre a non produrre nessun documento aggiuntivo osserva che
non si è neppure fatto il tentativo in questa direzione, per esempio,
rivolgendosi per iscritto ai Club oppure producendo eventuali tabulati
telefonici.
Anche in questa circostanza, riteniamo che non si
possano fare eccezioni rispetto agli altri assicurati beneficiari di
prestazioni, motivo per cui confermiamo integralmente quanto espresso nella
decisione su opposizione del 7 dicembre 2011.
Nel ricorso della controparte del 12 dicembre
2011, non viene aggiunto nessun nuovo elemento tale da suscitare una modifica
della nostra decisione." (Doc. III)
1.5. Il 21
dicembre 2011 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto
nel quale ha in particolare rilevato:
"
(…)
La stessa SdL ha indicato chiaramente, nella
propria decisione del 25.10.2011, che l'assicurato non poteva percepire le
indennità dal 5 al 24 luglio 2011 e dal 8 al 21 agosto 2011. Riteniamo quindi
che l'assicurato abbia già subito una decurtazione dei giorni di disoccupazione
quando ne aveva diritto di fatto.
Con questa sospensione il signor RI 1 viene
ulteriormente penalizzato sui mesi di luglio e di agosto 2011. Ci pare
riduttiva l'indicazione dell'URC dove menziona che il 7.9.2011 lo stesso
ufficio abbia chiesto di voler puntualizzare i contatti avuti nel corso del
mese di Agosto 2011. In effetti il 13.9.2011 abbiamo dettagliatamente informato
lo stesso URC in merito alle offerte d'ingaggio effettuate dal proprio
procuratore, signor __________. In data 30.8.2011, il signor RI 1, ha prodotto
la e-mail del signor __________ concernente le offerte di impiego che
quest'ultimo ha offerto, per conto del signor RI 1, alle varie società
calcistiche. Non comprendiamo quindi come l'URC possa sospendere l'assicurato
semplicemente perché noi stessi non produciamo copia di scritti, rivolti ai
club calcistici, oppure eventuali tabulati telefonici.
Riteniamo che non sia nostro diritto intervenire,
nei confronti del signor __________, affinché quest'ultimo metta a disposizione
del nostro sindacato i suoi tabulati telefonici e le copie dei suoi contatti
con i club calcistici.
Ci permettiamo indicare che per prassi gli
sportivi d'élite, nelle mani di procuratori, cercano sistematicamente il
proprio ingaggio attraverso i contatti che gli stessi procuratori hanno con i
vari alti dirigenti, direttori sportivi, direttori generali e/o colleghi alle
dipendenze dei club calcistici." (Doc. V)
L'amministrazione
il 28 dicembre 2011 ha sottolineato che la decisione della Sezione del lavoro
relativa all'idoneità al collocamento è indipendente della valutazione degli
sforzi compiuti dell'assicurato per reperire un nuovo impiego; che la sanzione
oggetto del presente ricorso è riferita soltanto al mese di agosto 2011 e che,
infine, nessun documento è stato prodotto a comprova delle ricerche svolte dal
procuratore di RI 1 (cfr. Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese
di agosto 2011.
Al
riguardo va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la
quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF
Fatti
N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag.
1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato il periodo 8 maggio – 7 agosto 2011
antecedente l’annuncio al collocamento.
A quel
momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,
applicabili in concreto.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in
occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere
un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010;
STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa
prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una
sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di
disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. In una sentenza
C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale 38.2003.54
del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette anni
consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di calcio,
che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in Svizzera e
all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di lavoro,
seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti
quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al
collocamento. Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere
all’assicurato, quale caso limite, un tempo di otto mesi per cercare
un’occupazione quale allenatore.
In quella
sentenza l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
5.1 Secondo giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente
insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad es. la limitazione della
ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono ancora di
concludere di per sé per una mancata disponibilità al collocamento della
persona assicurata, bensì sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente
osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno. Per ammettere una mancata
disponibilità al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze
particolarmente qualificate, che possono ad es. realizzarsi qualora
l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza più volte sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso
l'attività professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non
presenta possibilità d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con
riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Per
converso, a un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennità
di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi
un'occupazione non può di principio essere negata la disponibilità al
collocamento a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna
intenzione di riprendere un'attività lavorativa dipendente. Per il principio
della proporzionalità che informa anche la procedura nell'assicurazione contro
la disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in questo caso
in prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennità
di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246
consid. 3b/bb).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però
anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può
essere negata in presenza di ricerche d'impiego continuamente insufficienti, in
caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se
l'assicurato limita i propri interventi a un settore d'attività nel quale,
concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004
no. 18 pag. 187 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 58 consid.
6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimenti) o è altrimenti limitato nella scelta
di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 216 consid.
3, 112 V 327 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130
consid. 2.1, 1980 no. 38 pag. 90). In proposito, questa Corte ha altresì
precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a
una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi,
suscettibili di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre
all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per
la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata
ricercata. Questo Tribunale ha così ancora recentemente avuto modo di osservare
Considerandi
che una limitazione degli sforzi a un settore professionale determinato può, in
combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a
negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr.
pure DTF 112 V 218 consid.
2; DLA 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in DLA 2001
no. 13 pag. 145 il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo sul caso
di una ballerina che, divenuta disoccupata, aveva invano ricercato per oltre un
anno una nuova occupazione nella sua professione appresa, ha stabilito che
l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale
non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa,
non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al
di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
5.2
Ora, nel caso di specie, contrariamente a
quanto sembra lasciare intendere il Servizio ricorrente, le possibilità per X.________
di reperire un'occupazione nella professione ricercata non erano, nel periodo
in esame, talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto
aleatorio ai sensi della giurisprudenza (consid. 5.1). Procedendo a un esame
prospettivo e tenendo conto dell'insieme delle circostanze soggettive e
oggettive, segnatamente del fatto che l'interessato nel frattempo, oltre a già
vantare un'esperienza in lega nazionale degna di rispetto, aveva anche appena
concluso la sua lunga e dispendiosa formazione di allenatore UEFA che gli
permette(va) di esercitare la professione anche all'estero e di risultare
maggiormente attrattivo sul mercato interno, i primi giudici potevano
effettivamente ritenere lecita e realistica la speranza dell'assicurato di
trovare entro la fine di novembre-dicembre un ingaggio per la stagione in corso
- o eventualmente per quella a venire - anche perché le possibilità di un
avvicendamento tecnico in vista della pausa invernale e della ripresa del
campionato in primavera non erano così remote da rendere praticamente illusoria
la ricerca. A ciò si aggiunge che, con l'obbligo sancito dallo statuto dei
clubs di lega nazionale che impone ai 28 sodalizi che prendono parte al
campionato della Swiss Football League di disporre di almeno un allenatore
professionista anche per il settore giovanile, anche l'offerta del mercato non
poteva essere definita aleatoria. Infine, non corrisponde al vero che lo stesso
X.________ avrebbe qualificato come scarse le possibilità di reperire una nuova
occupazione quale allenatore nel periodo in questione. Nella misura in cui
l'assicurato si è espresso in questi termini, egli si è infatti chiaramente
riferito alle possibilità esistenti al di fuori di questo quadro temporale
(cfr. opposizione del 12 maggio 2003 pag.3 in fine: "Le altre possibilità
sono veramente scarse [...]").
5.3
Visto quanto precede, resta ora da esaminare
se il lasso di tempo di otto mesi concesso dal Tribunale cantonale
all'assicurato per limitare la ricerca del posto di lavoro nella professione
appresa sia da considerare eccessivo, come pretende il Servizio cantonale del
lavoro oppure si giustifichi, come ha ritenuto la Corte cantonale, in ragione
delle particolari circostanze del caso.
5.3.1
Nell'ambito applicativo dell'art. 16 cpv. 2
LADI - il qual disposto enuncia quando un'occupazione non è considerata
adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, ciò che si
avvera fra l'altro se non tiene convenientemente conto delle capacità e
dell'attività precedente dell'assicurato (lett. b) - la questione di sapere per
quanto tempo si debba tenere conto dell'attività precedente ha già fatto
l'oggetto di alcune discussioni. Così, inizialmente, nel 1995, il legislatore
ha inteso escludere l'applicabilità dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso
in cui la disoccupazione fosse durata più di quattro mesi (FF 1994 I 330). Tale
intenzione non si è tuttavia concretizzata e nella legge non sono stati posti
dei limiti temporali. Le discussioni parlamentari hanno però indicato in questo
lasso di tempo (quattro mesi) il limite orientativo, da determinarsi con
precisione nel singolo caso di specie, a partire dal quale poter fare
astrazione dal criterio dell'attività precedente (Boll. uff. CS 1995 623; in
questo senso anche Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 118) e hanno specificato che più
aumenta la durata della disoccupazione, meno si è tenuti a tenerne conto (Boll.
uff. CN 1994 1574). Parte della dottrina considera questo limite temporale, che
non ha trovato ricezione nel testo di legge, come troppo rigido e chiede che la
questione venga risolta valutando le singole circostanze del caso (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 240). Altri ancora, per contro,
sembrano volere limitare questo periodo di tempo a uno o due mesi (Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 20
all'art. 16).
5.3.2
Per parte sua, il Tribunale federale delle
assicurazioni nella già citata sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145,
pur non chinandosi in dettaglio sulla questione specifica, ha avuto modo di
confermare un giudizio del tribunale cantonale zurighese e la decisione
amministrativa dell'ufficio cantonale del lavoro che avevano sancito
l'inidoneità al collocamento dell'assicurata in questione - che, come detto,
invano aveva cercato di ricollocarsi nella sua professione appresa - e avevano
fatto decorrere l'inizio di questa inidoneità, al termine di un lasso di tempo
ragionevole, oltre un anno dopo il suo annuncio al collocamento (DLA 2001 no.
13.
pag. 146 seg. consid. 2).
5.3.3
Alla luce delle suesposte considerazioni,
tenuto conto delle particolari circostanze del caso già messe in evidenza dal
Tribunale cantonale (disoccupazione senza colpa dell'assicurato intervenuta in
un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per
la nuova stagione era di fatto già concluso; importanza degli sforzi profusi
per conseguire il diploma UEFA e valore di questo diploma; caratteristiche del
mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle
panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile
ecc.), la decisione dei primi giudici di ritenere ragionevole concedere
all'assicurato tempo fino al dicembre 2003 per reinserirsi nella propria
professione, pur configurando un caso limite, può essere condivisa. In tali
condizioni il ricorso dev'essere respinto, il giudizio impugnato essendo
confermato.
5.3.4
Nulla muta infine all'esito del presente
giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato avrebbe potuto e
dovuto, sin dall'inizio o comunque, al più tardi, al massimo tre o quattro mesi
dall'inizio del controllo della disoccupazione, entrare alle dipendenze dello
Studio X. A tal proposito l'assicurato ha già convincentemente osservato come
un rientro a pieno regime, in tempi brevi, nello studio X sarebbe risultato difficile
se non addirittura impossibile in quanto avrebbe richiesto (come poi peraltro
si è avverato) un adeguato periodo di riqualifica. Riqualifica che risultava
tanto più necessaria poiché X.________ aveva appreso la professione di
disegnatore di impianti sanitari in un'epoca in cui il lavoro veniva effettuato
manualmente (mediante matita, riga e squadra) ed era ormai, nel frattempo,
stato soppiantato dalla tecnica informatica che l'interessato ancora non
padroneggiava.”(STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 5.1.-5.3.)
2.7
La procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00
del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque
compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in
modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
"
(…)
4.1.1
Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.
).”
Proprio
sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre
1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni
concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano
vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,
appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
Nel caso
giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche
allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni
dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato
non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli
sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle
indicazioni alla Commissione.
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.
(3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances
sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va,
inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del
21.
marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro
una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui
gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori
accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito
di aver compiuto.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise
in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,
omettendo di fornire indicazioni verificabili.
Contestualmente il TFA ha,
infatti, rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
2.8
Nella
presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 3 giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di
lavoro nel mese di agosto 2011 in quanto egli ha saputo comprovare una sola
ricerca di lavoro indirizzata al Comune di __________, il 29 agosto 2011 (cfr.
Doc. D).
Il TCA
constata che sul formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per
trovare lavoro" non figura nessun nominativo di un potenziale datore di
lavoro contattato (cfr. Doc. 5).
Il 26
agosto 2011, __________, della __________ SA, ha inviato all'assicurato uno
scritto del seguente tenore:
"
Come d'accordo in questi ultimi mesi
stiamo/abbiamo parlato con diverse squadre in Svizzera, quelle che sono/erano
alla ricerca di un portiere vedi __________ che però ha preso __________, vedi __________
che ha confermato __________, __________, __________, __________ ecc. ma per il
momento non hanno assicurato delle possibilità lavorative, per vedere se ci
sono delle novità.
Ho parlato anche con __________ il mio partner
che fa i mercati del medio oriente (Iran, emirati, ecc.) vediamo se qualcosa si
muove e anche in questi mercati, specialmente in maggio, giugno, luglio e
agosto 2011, non ci sono attualmente possibilità (devono riprendere i
campionati).
Stesso discorso per la __________ tramite il mio
uomo __________." (Doc. 3)
Il 7
settembre 2011 l'amministrazione ha assegnato all'assicurato un termine di 10
giorni per documentare "i contenuti dello stesso, tramite le comprove
degli avvenuti contatti con i Club Calcistici citati: __________, __________, __________
__________, __________." (Doc. 2).
Al
riguardo il rappresentante dell'assicurato si è così espresso il 13 settembre
2011.
"
(…)
Le dinamiche di mercato (o metodo di lavoro, che
dir si voglia) presuppongono che le società calcistiche siano contattate per il
tramite di procuratori di giocatori. Il tutto si concretizza con contatti
telefonici, provini, stages o, addirittura, limitandosi a visionare i giocatori
attraverso video o filmati. È anche evidente come queste società calcistiche,
alle proposte di lavoro offerte dagli agenti di mercato, non rispondono tramite
lettera personale, limitandosi a comunicare verbalmente, ad esempio,
"giocatore è interessante ma in quel ruolo specifico siamo coperti".
(…)" (Doc. 1)
Di fatto
dunque RI 1, pur essendo stato esplicitamente invitato a farlo dall'amministrazione
in virtù dell'obbligo dell'assicurato di collaborare a chiarire i fatti
rilevanti (cfr. consid. 2.7), non è stato in grado di comprovare le ricerche di
lavoro effettuate mediante il suo procuratore __________.
A ragione
dunque, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr.
consid. 2.7), l'amministrazione non ha considerato valide queste ricerche di
lavoro.
Questo
Tribunale constata inoltre che sul formulario "Indicazioni della persona
assicurata per il mese di agosto 2011", RI 1 ha dichiarato di essersi
recato all'estero per cercare personalmente lavoro dall'8 al 21 agosto 2011
(cfr. Doc. 33).
Nella
decisione relativa all'idoneità al collocamento della Sezione del lavoro si
precisa che l'8 agosto 2011 l'assicurato ha contattato telefonicamente
l'Ufficio giuridico chiamando dall'__________, dove indicava di trovarsi per
essere a disposizione del calcio un mercato che si svolge a __________ (cfr.
Doc. 6, pag. 2).
Nel
verbale d'audizione del 5 settembre 2011 davanti alla Sezione del Lavoro RI 1
ha dichiarato di essere stato nuovamente all'estero per degli stages sia in __________
che in altri paesi dall'8 al 21 agosto 2011 (cfr. Doc. 20). Proprio per questa
assenza all'estero la Sezione del lavoro ha negato all'assicurato, in quel
periodo, il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1).
Contrariamente
a quanto era avvenuto per le ricerche di lavoro che l'assicurato afferma di
avere effettuato tramite un procuratore l'amministrazione non ha chiesto al ricorrente
di documentare le ricerche personalmente svolte dall'8 al 21 agosto 2011 e cioè
ad un momento nel quale, in __________, il calciomercato estivo 2011 (che si è
chiuso il 31 agosto 2011 alle ore 19:00) era in piena attività.
In questo
senso l'URC di __________ ha violato l'art. 43 LPGA.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le
domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del
10.
marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Sull'art.
43.
LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Secondo
il TCA si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione del 7
dicembre 2011 e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché assegni
all'assicurato un termine per documentare le ricerche di lavoro da lui svolte
nel periodo dall'8 al 21 agosto 2011. Sulla base dell'esito di questi
accertamenti l'URC di __________ valuterà se l'assicurato deve o no essere
sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche
durante il mese di agosto 2011.
2.9
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.
500.
-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF
122.
V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC
verserà all’assicurata l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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