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Decisione

38.2011.95

3gg sosp.x insuff.ric.8/11. URC dato term.x comprovare ric.che avrebbe compiuto procurat.:non documentate.Tuttavia non dato possib.di sostanziare ric.svolte da ass.da 8 a 21.8.11 durante calciomercato

1 febbraio 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag.

1167 segg.).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF

129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V

466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

Nel caso

in esame l’amministrazione ha esaminato il periodo 8 maggio – 7 agosto 2011

antecedente l’annuncio al collocamento.

A quel

momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,

applicabili in concreto.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è

stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove

documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI, in

vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI,

valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

A

decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova

delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto

giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di

lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile

2011.

L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in

occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque,

previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il

danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V

197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

- rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere

un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010;

STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL

Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la

riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa

prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una

sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di

disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. In una sentenza

C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale 38.2003.54

del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette anni

consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di calcio,

che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in Svizzera e

all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di lavoro,

seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti

quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al

collocamento. Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere

all’assicurato, quale caso limite, un tempo di otto mesi per cercare

un’occupazione quale allenatore.

In quella

sentenza l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

5.1 Secondo giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente

insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad es. la limitazione della

ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono ancora di

concludere di per sé per una mancata disponibilità al collocamento della

persona assicurata, bensì sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente

osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno. Per ammettere una mancata

disponibilità al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze

particolarmente qualificate, che possono ad es. realizzarsi qualora

l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza più volte sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso

l'attività professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non

presenta possibilità d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con

riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Per

converso, a un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennità

di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi

un'occupazione non può di principio essere negata la disponibilità al

collocamento a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna

intenzione di riprendere un'attività lavorativa dipendente. Per il principio

della proporzionalità che informa anche la procedura nell'assicurazione contro

la disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in questo caso

in prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennità

di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246

consid. 3b/bb).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però

anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può

essere negata in presenza di ricerche d'impiego continuamente insufficienti, in

caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se

l'assicurato limita i propri interventi a un settore d'attività nel quale,

concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004

no. 18 pag. 187 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 58 consid.

6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimenti) o è altrimenti limitato nella scelta

di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 216 consid.

3, 112 V 327 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130

consid. 2.1, 1980 no. 38 pag. 90). In proposito, questa Corte ha altresì

precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a

una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi,

suscettibili di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre

all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per

la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata

ricercata. Questo Tribunale ha così ancora recentemente avuto modo di osservare

Considerandi

che una limitazione degli sforzi a un settore professionale determinato può, in

combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a

negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr.

pure DTF 112 V 218 consid.

2; DLA 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in DLA 2001

no. 13 pag. 145 il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo sul caso

di una ballerina che, divenuta disoccupata, aveva invano ricercato per oltre un

anno una nuova occupazione nella sua professione appresa, ha stabilito che

l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale

non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa,

non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al

di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.

5.2

Ora, nel caso di specie, contrariamente a

quanto sembra lasciare intendere il Servizio ricorrente, le possibilità per X.________

di reperire un'occupazione nella professione ricercata non erano, nel periodo

in esame, talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto

aleatorio ai sensi della giurisprudenza (consid. 5.1). Procedendo a un esame

prospettivo e tenendo conto dell'insieme delle circostanze soggettive e

oggettive, segnatamente del fatto che l'interessato nel frattempo, oltre a già

vantare un'esperienza in lega nazionale degna di rispetto, aveva anche appena

concluso la sua lunga e dispendiosa formazione di allenatore UEFA che gli

permette(va) di esercitare la professione anche all'estero e di risultare

maggiormente attrattivo sul mercato interno, i primi giudici potevano

effettivamente ritenere lecita e realistica la speranza dell'assicurato di

trovare entro la fine di novembre-dicembre un ingaggio per la stagione in corso

- o eventualmente per quella a venire - anche perché le possibilità di un

avvicendamento tecnico in vista della pausa invernale e della ripresa del

campionato in primavera non erano così remote da rendere praticamente illusoria

la ricerca. A ciò si aggiunge che, con l'obbligo sancito dallo statuto dei

clubs di lega nazionale che impone ai 28 sodalizi che prendono parte al

campionato della Swiss Football League di disporre di almeno un allenatore

professionista anche per il settore giovanile, anche l'offerta del mercato non

poteva essere definita aleatoria. Infine, non corrisponde al vero che lo stesso

X.________ avrebbe qualificato come scarse le possibilità di reperire una nuova

occupazione quale allenatore nel periodo in questione. Nella misura in cui

l'assicurato si è espresso in questi termini, egli si è infatti chiaramente

riferito alle possibilità esistenti al di fuori di questo quadro temporale

(cfr. opposizione del 12 maggio 2003 pag.3 in fine: "Le altre possibilità

sono veramente scarse [...]").

5.3

Visto quanto precede, resta ora da esaminare

se il lasso di tempo di otto mesi concesso dal Tribunale cantonale

all'assicurato per limitare la ricerca del posto di lavoro nella professione

appresa sia da considerare eccessivo, come pretende il Servizio cantonale del

lavoro oppure si giustifichi, come ha ritenuto la Corte cantonale, in ragione

delle particolari circostanze del caso.

5.3.1

Nell'ambito applicativo dell'art. 16 cpv. 2

LADI - il qual disposto enuncia quando un'occupazione non è considerata

adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, ciò che si

avvera fra l'altro se non tiene convenientemente conto delle capacità e

dell'attività precedente dell'assicurato (lett. b) - la questione di sapere per

quanto tempo si debba tenere conto dell'attività precedente ha già fatto

l'oggetto di alcune discussioni. Così, inizialmente, nel 1995, il legislatore

ha inteso escludere l'applicabilità dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso

in cui la disoccupazione fosse durata più di quattro mesi (FF 1994 I 330). Tale

intenzione non si è tuttavia concretizzata e nella legge non sono stati posti

dei limiti temporali. Le discussioni parlamentari hanno però indicato in questo

lasso di tempo (quattro mesi) il limite orientativo, da determinarsi con

precisione nel singolo caso di specie, a partire dal quale poter fare

astrazione dal criterio dell'attività precedente (Boll. uff. CS 1995 623; in

questo senso anche Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 118) e hanno specificato che più

aumenta la durata della disoccupazione, meno si è tenuti a tenerne conto (Boll.

uff. CN 1994 1574). Parte della dottrina considera questo limite temporale, che

non ha trovato ricezione nel testo di legge, come troppo rigido e chiede che la

questione venga risolta valutando le singole circostanze del caso (Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 240). Altri ancora, per contro,

sembrano volere limitare questo periodo di tempo a uno o due mesi (Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 20

all'art. 16).

5.3.2

Per parte sua, il Tribunale federale delle

assicurazioni nella già citata sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145,

pur non chinandosi in dettaglio sulla questione specifica, ha avuto modo di

confermare un giudizio del tribunale cantonale zurighese e la decisione

amministrativa dell'ufficio cantonale del lavoro che avevano sancito

l'inidoneità al collocamento dell'assicurata in questione - che, come detto,

invano aveva cercato di ricollocarsi nella sua professione appresa - e avevano

fatto decorrere l'inizio di questa inidoneità, al termine di un lasso di tempo

ragionevole, oltre un anno dopo il suo annuncio al collocamento (DLA 2001 no.

13.

pag. 146 seg. consid. 2).

5.3.3

Alla luce delle suesposte considerazioni,

tenuto conto delle particolari circostanze del caso già messe in evidenza dal

Tribunale cantonale (disoccupazione senza colpa dell'assicurato intervenuta in

un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per

la nuova stagione era di fatto già concluso; importanza degli sforzi profusi

per conseguire il diploma UEFA e valore di questo diploma; caratteristiche del

mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle

panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile

ecc.), la decisione dei primi giudici di ritenere ragionevole concedere

all'assicurato tempo fino al dicembre 2003 per reinserirsi nella propria

professione, pur configurando un caso limite, può essere condivisa. In tali

condizioni il ricorso dev'essere respinto, il giudizio impugnato essendo

confermato.

5.3.4

Nulla muta infine all'esito del presente

giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato avrebbe potuto e

dovuto, sin dall'inizio o comunque, al più tardi, al massimo tre o quattro mesi

dall'inizio del controllo della disoccupazione, entrare alle dipendenze dello

Studio X. A tal proposito l'assicurato ha già convincentemente osservato come

un rientro a pieno regime, in tempi brevi, nello studio X sarebbe risultato difficile

se non addirittura impossibile in quanto avrebbe richiesto (come poi peraltro

si è avverato) un adeguato periodo di riqualifica. Riqualifica che risultava

tanto più necessaria poiché X.________ aveva appreso la professione di

disegnatore di impianti sanitari in un'epoca in cui il lavoro veniva effettuato

manualmente (mediante matita, riga e squadra) ed era ormai, nel frattempo,

stato soppiantato dalla tecnica informatica che l'interessato ancora non

padroneggiava.”(STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 5.1.-5.3.)

2.7

La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00

del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque

compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in

modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

In una

sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha

osservato che:

"

(…)

4.1.1

Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung

und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes

wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die

für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen

hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum

- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien

Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von

Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht

bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung

(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein

bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere

Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt

im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche

Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen

Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von

zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu

erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.

3.

).”

Proprio

sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre

1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni

concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano

vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,

appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.

Nel caso

giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche

allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni

dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.

L'assicurato

non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli

sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle

indicazioni alla Commissione.

Giova, in

ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.

(3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances

sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va,

inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del

21.

marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro

una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui

gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori

accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito

di aver compiuto.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la

possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura

di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise

in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,

omettendo di fornire indicazioni verificabili.

Contestualmente il TFA ha,

infatti, rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

2.8

Nella

presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 3 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di

lavoro nel mese di agosto 2011 in quanto egli ha saputo comprovare una sola

ricerca di lavoro indirizzata al Comune di __________, il 29 agosto 2011 (cfr.

Doc. D).

Il TCA

constata che sul formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per

trovare lavoro" non figura nessun nominativo di un potenziale datore di

lavoro contattato (cfr. Doc. 5).

Il 26

agosto 2011, __________, della __________ SA, ha inviato all'assicurato uno

scritto del seguente tenore:

"

Come d'accordo in questi ultimi mesi

stiamo/abbiamo parlato con diverse squadre in Svizzera, quelle che sono/erano

alla ricerca di un portiere vedi __________ che però ha preso __________, vedi __________

che ha confermato __________, __________, __________, __________ ecc. ma per il

momento non hanno assicurato delle possibilità lavorative, per vedere se ci

sono delle novità.

Ho parlato anche con __________ il mio partner

che fa i mercati del medio oriente (Iran, emirati, ecc.) vediamo se qualcosa si

muove e anche in questi mercati, specialmente in maggio, giugno, luglio e

agosto 2011, non ci sono attualmente possibilità (devono riprendere i

campionati).

Stesso discorso per la __________ tramite il mio

uomo __________." (Doc. 3)

Il 7

settembre 2011 l'amministrazione ha assegnato all'assicurato un termine di 10

giorni per documentare "i contenuti dello stesso, tramite le comprove

degli avvenuti contatti con i Club Calcistici citati: __________, __________, __________

__________, __________." (Doc. 2).

Al

riguardo il rappresentante dell'assicurato si è così espresso il 13 settembre

2011.

"

(…)

Le dinamiche di mercato (o metodo di lavoro, che

dir si voglia) presuppongono che le società calcistiche siano contattate per il

tramite di procuratori di giocatori. Il tutto si concretizza con contatti

telefonici, provini, stages o, addirittura, limitandosi a visionare i giocatori

attraverso video o filmati. È anche evidente come queste società calcistiche,

alle proposte di lavoro offerte dagli agenti di mercato, non rispondono tramite

lettera personale, limitandosi a comunicare verbalmente, ad esempio,

"giocatore è interessante ma in quel ruolo specifico siamo coperti".

(…)" (Doc. 1)

Di fatto

dunque RI 1, pur essendo stato esplicitamente invitato a farlo dall'amministrazione

in virtù dell'obbligo dell'assicurato di collaborare a chiarire i fatti

rilevanti (cfr. consid. 2.7), non è stato in grado di comprovare le ricerche di

lavoro effettuate mediante il suo procuratore __________.

A ragione

dunque, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr.

consid. 2.7), l'amministrazione non ha considerato valide queste ricerche di

lavoro.

Questo

Tribunale constata inoltre che sul formulario "Indicazioni della persona

assicurata per il mese di agosto 2011", RI 1 ha dichiarato di essersi

recato all'estero per cercare personalmente lavoro dall'8 al 21 agosto 2011

(cfr. Doc. 33).

Nella

decisione relativa all'idoneità al collocamento della Sezione del lavoro si

precisa che l'8 agosto 2011 l'assicurato ha contattato telefonicamente

l'Ufficio giuridico chiamando dall'__________, dove indicava di trovarsi per

essere a disposizione del calcio un mercato che si svolge a __________ (cfr.

Doc. 6, pag. 2).

Nel

verbale d'audizione del 5 settembre 2011 davanti alla Sezione del Lavoro RI 1

ha dichiarato di essere stato nuovamente all'estero per degli stages sia in __________

che in altri paesi dall'8 al 21 agosto 2011 (cfr. Doc. 20). Proprio per questa

assenza all'estero la Sezione del lavoro ha negato all'assicurato, in quel

periodo, il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1).

Contrariamente

a quanto era avvenuto per le ricerche di lavoro che l'assicurato afferma di

avere effettuato tramite un procuratore l'amministrazione non ha chiesto al ricorrente

di documentare le ricerche personalmente svolte dall'8 al 21 agosto 2011 e cioè

ad un momento nel quale, in __________, il calciomercato estivo 2011 (che si è

chiuso il 31 agosto 2011 alle ore 19:00) era in piena attività.

In questo

senso l'URC di __________ ha violato l'art. 43 LPGA.

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le

domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del

10.

marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Sull'art.

43.

LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

Secondo

il TCA si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione del 7

dicembre 2011 e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché assegni

all'assicurato un termine per documentare le ricerche di lavoro da lui svolte

nel periodo dall'8 al 21 agosto 2011. Sulla base dell'esito di questi

accertamenti l'URC di __________ valuterà se l'assicurato deve o no essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche

durante il mese di agosto 2011.

2.9

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr.

500.

-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF

122.

V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC

verserà all’assicurata l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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