38.2011.97
Negato indennità per insolvenza in quanto era membro del CdA della SA sua datrice di lavoro
28 marzo 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
38.2011.97
Data decisione, Autorità:
28.03.2012, TCA
Titolo:
Negato indennità per insolvenza in quanto era membro del CdA della SA sua datrice di lavoro
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.97
dc/sc
Lugano
28 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 dicembre 2011 la Cassa CO 1 ha confermato (cfr. doc. 12) il rifiuto delle indennità per insolvenza a RI 1 in
quanto egli era membro del consiglio di amministrazione della __________, __________
(cfr. Doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede di poter beneficiare delle indennità per insolvenza in quanto il
datore di lavoro non gli ha attribuito alcun potere decisionale effettivo.
Al
riguardo egli si è in particolare così espresso:
"
(…)
Lo scrivente infatti, fin dal suo ingresso nel
CdA della __________, dichiara di non aver preso parte alle decisioni del
datore di lavoro, sempre identificato da e verso terzi nel signor __________ e
di non avere esercitato alcun influsso, tanto meno considerevole, su dette
decisioni, non avendo pertanto avuto modo di condizionare risolutivamente le
sorti aziendali, alla luce delle seguenti evidenze:
a) Contattato
a inizio 2010 dal signor __________, all'epoca presidente della società, mi è
stato proposto di contribuire con la mia esperienza professionale (prova 1) a
rilanciarla organizzando l'apertura di una sede a __________, proposta cui ho
aderito auspicando una futura assunzione, poi avvenuta.
b) Nel
contempo mi è stato proposto l'ingresso in CdA e l'acquisizione di una quota simbolica
della società (prova 2) del tutto ininfluente ai fini di determinare
l'indirizzo delle scelte aziendali, come ha avuto modo di constatare oralmente
il Pretore di __________, avvocato __________, nel corso dell'udienza tenutasi
il 17 giugno scorso, in cui ha rigettato l'opposizione della società al
precetto esecutivo da me proposto.
c) Successivamente,
il signor __________ (CO art. 716a cpv. 2 e 3) sempre individualmente e senza
che io firmassi alcun documento fiduciario o decisione collegiale, ha
provveduto a eleggere nuova sede e a delegare la gestione amministrativo
contabile alla società __________ Sagl (firma mandato il 5 maggio 2010) il cui
amministratore __________ è divenuto fiduciario finanziario e membro del CdA di
__________ con firma individuale come il presidente __________.
d) All'atto
della formalizzazione del cambio di sede dai __________i al Canton Ticino, sono
stato nominato membro del consiglio di amministrazione con atto del notaio __________
in __________ 26 aprile 2010, con firma collettiva a due con il presidente,
particolare che pone, in forza di legge, materialmente in evidenza una
limitazione oggettiva nell'esercitare qualsiasi tipo di autonoma decisione
vincolante nei confronti di terzi. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 20 gennaio luglio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando
che "la semplice appartenenza quale membro al CdA risulta sufficiente per
il rifiuto del diritto all’indennità per insolvenza" (cfr. Doc. III).
1.4. In uno
scritto del 1° febbraio 2012 l’assicurato ribadisce di avere diritto all’indennità
per insolvenza e rileva:
"
(…)
Lo scrivente, fa infine notare a questo Tribunale
che, riguardo la propria persona, la non concomitanza delle descritte condizioni
Fatti
I. e II. faccia sì che, a norma di Legge, l'affermazione di prassi secondo la
quale i collaboratori di un'azienda, membri del Consiglio di Amministrazione
dispongono, in virtù del CO (art. 716a e 716b), di un potere considerevole e
la conclusione della Cassa secondo cui, la semplice appartenenza al CdA risulti
sufficiente per il rifiuto del diritto all'indennità per insolvenza, non solo
non rispecchino la realtà dei fatti, ma appaiono contra legem rispetto
al dettato della vigente Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza." (Doc. V)
Al
riguardo l’amministrazione il 10 febbraio 2012 si è così espressa:
"
(…)
Ciò che il ricorrente sembra non voler capire è
quanto da noi affermato in merito ai membri del Consiglio di Amministrazione
che sono esclusi dal diritto alle prestazioni.
Il fatto che tale Consiglio di Amministrazione
non si sia mai riunito non modifica in niente il potere decisione di cui
dispongono i suoi membri in virtù del CO (art. 716a e 716b)." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità per insolvenza.
L'art. 51
cpv. 1 LADI prevede che:
"
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui
all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
(dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Considerandi
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità
da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio
2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il primo giudice ha infine correttamente
precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso
considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.
51.
cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli
disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso
solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per
il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in
parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in
modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma
della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione
(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti
ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella
fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre
2007.
al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione
della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.
2.
LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
In una
sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,
nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,
avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione
a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e
dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente
delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal
senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro
dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non
esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le
richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
2.4
Nella
presente fattispecie è incontestato l’assicurato era membro del consiglio di
amministrazione della __________ SA, __________ (cfr. Doc. 14).
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al considerando
precedente, egli non può beneficiare dell’indennità per insolvenza.
Secondo
l'Alta Corte sono infatti decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che
spettano a un membro del consiglio di amministrazione (cfr. consid. 2.4 e, in
un altro contesto, la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un consiglio
di amministrazione e la STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un
architetto membro del consiglio di amministrazione).
La
decisione su opposizione del 22 dicembre 2011 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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