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Decisione

38.2012.1

Dec. di restituzione di ind.di disocc.tempestiva. Decisiva per interruz.term.di perenz. di 1 anno (iniziato nel 9/10 con dec.di inidon.da parte della Sdl) dec.7/11.Irrilevante che nel 10/11 emesso un'

7 maggio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.3. La Segreteria

di Stato dell'economia (SECO) nella "Circolare concernente la

restituzione, la compensazione, il condono e l'incasso C-RCCI" dell'aprile

2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare

di quello relativo:

"

A12 Il diritto

di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

La decisione di

restituzione delle prestazioni sottostà quindi a un doppio termine di perenzione:

da un lato, deve essere emanata entro un anno dalla constatazione dell’errore,

dall’altro, la restituzione può riguardare unicamente le prestazioni versate negli

ultimi cinque anni (cfr. DTFA, causa U. del 23.9.04, I 306/04). La cassa deve esaminare

d’ufficio il rispetto del termine di perenzione.

Il testo della LPGA

corrisponde a quello del vecchio articolo 95 capoverso 4 LADI, in vigore fino

al 31 dicembre 2002. La relativa giurisprudenza rimane pertanto applicabile.

Termine relativo di perenzione

A13 Il termine di un anno è un termine

relativo di perenzione. Esso comincia a decorrere dal momento in cui la cassa,

dando prova dell’attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto riguardo

alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti che giustificano la

domanda di restituzione (DTF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

In caso di errore da

parte dell’amministrazione (ad es. nel calcolo di una prestazione), il termine

non decorre dal momento in cui l’errore è stato commesso, bensì da quello in

cui essa avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore (ad es. in occasione di un

controllo contabile o nel caso in cui viene a conoscenza di fatti che sollevano

dubbi sulla fondatezza della pretesa). Se la determinazione della pretesa presuppone

l’intervento di varie autorità amministrative, il termine di un anno comincia

già a decorrere dal momento in cui uno degli organi competenti ha sufficiente

conoscenza dei fatti.

Se, ad esempio, la

cassa scopre che il servizio cantonale ha emanato una decisione di inidoneità

al collocamento nei confronti di un assicurato, il termine di perenzione

decorre da quel momento, indipendentemente dal fatto che la decisione del

servizio cantonale sia o meno passata in giudicato

(n.d.r. sottolineatura del redattore)

Sono ammesse deroghe

a questo principio per quanto riguarda i dati derivanti dal registro di

commercio. Considerato l’effetto di pubblicità dell’iscrizione nel registro di

commercio, si ritiene che la cassa sia venuta subito a conoscenza delle

circostanze che escludono l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione (DTF 122 V 270) anche se l’assicurato non ne ha fatto menzione.

A14 La cassa è tenuta a esaminare le

condizioni della restituzione quando dispone di tutti gli elementi necessari,

in particolare quando l’importo esatto da restituire è noto, oppure quando la

situazione giuridica è definitivamente stabilita.

Pertanto, il termine

relativo di prescrizione decorre soltanto dal momento in cui l’autorità

dispone, o avrebbe potuto disporre facendo prova di diligenza, di tutti i dati determinanti

a tal fine (DTFA, causa P.M. del 10.10.01, C 11/00)."

2.4. In una

sentenza 8C_616/2009 del 14 dicembre 2009, parzialmente pubblicata in SJ 2010

pag. 371 seg., il Tribunale federale, ha ritenuto non perenta la decisione di

una Cassa di disoccupazione la quale, anziché emettere una decisione su

Considerandi

opposizione ha annullato e sostituito la decisione iniziale, riducendo

l'importo da restituire.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"

5.

5.1

La recourante prétend également que la Caisse

ne peut plus se prévaloir de l'interruption de la péremption par la décision du

14.

octobre 1998, dès lors que celle-ci a été annulée par celle du 16 avril

2007, avec effet rétroactif.

5.2

Dans un arrêt C 19/03 du 17 décembre 2003, le

Tribunal fédéral a distingué les décisions de restitution sur opposition

annulées dans une procédure judiciaire de recours et renvoyées pour nouvelle

décision à l'autorité inférieure, des décisions annulées par une autorité

administrative sans garantie d'une nouvelle décision dans un délai raisonnable.

Dans la première hypothèse, le délai est sauvegardé par la

décision de restitution annulée par le juge pour la somme prévue initialement

(cf. arrêts C 17/03 du 2 septembre 2003 consid. 4.2 s.,

in SVR 2004 AlV n°5 p. 13 et C 31/00 du 19 septembre 2000 consid. 2b, in DTA

2001.

n°10 p. 91). Dans la deuxième hypothèse, le délai de péremption n'est pas

réputé sauvegardé par la décision de restitution qui a été annulée. L'arrêt C

19/03 portait précisément sur une telle situation: une décision de restitution

rendue en temps utile est entrée en force, puis a été annulée par voie de

reconsidération; ultérieurement l'administration a rendu une nouvelle décision

de restitution, jugée tardive par le Tribunal fédéral des assurances.

5.3

Dans le présent litige, l'intimée a été

saisie d'une opposition contre la décision du 14 octobre 1998. Plutôt que de

rendre une décision sur opposition, elle a préféré annuler la décision initiale

et la remplacer sur le champ par une seconde décision de restitution ouvrant la

voie à une nouvelle procédure d'opposition. La recourante savait donc dès la

décision initiale du 14 octobre 1998 que la Caisse exigeait la restitution des

prestations indues. Par la suite, elle est restée constamment partie à une procédure

d'opposition portant sur la créance litigieuse et n'a jamais eu de motifs

raisonnables de penser que la Caisse allait abandonner ses prétentions. Dans

ces conditions, on se trouve dans une situation analogue à celle tranchée dans

les arrêts C 17/03 et C 31/00 cités. Par conséquent, il

faut considérer que le délai de péremption a été valablement sauvegardé par la

première décision de restitution rendue par la Caisse."

2.5

Nella

presente fattispecie la Cassa, che ha ricevuto la decisione del 7 settembre

2010.

con la quale la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non adempie i

presupposti per essere posto al beneficio d'indennità di disoccupazione nel

periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 (cfr. Doc. 23), l'8 luglio 2011 ha emesso la decisione di restituzione.

L'amministrazione

ha così rispettato il termine relativo di perenzione di un anno fissato

all'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Secondo

il TCA, decisiva ai fini dell'interruzione, una volta per tutte (cfr. STF

8C_616/2009 del 14 dicembre 2009 consid. 3.1 e consid. 4.2.1; STFA C 271/04 del

21.

marzo 2006) del termine di perenzione, è questa decisione, peraltro neppure contestata

mediante un'opposizione.

Da quel

momento infatti l'assicurato sapeva che l'amministrazione pretendeva la

restituzione delle prestazioni indebitamente versate (cfr. consid. 2.4).

Irrilevante,

dal profilo della perenzione, è dunque il fatto che la decisione dell'8 luglio

2011.

sia stata sostituita da un'altra del 20 ottobre 2011, del tutto identica nel

contenuto, ed emessa dall'amministrazione dopo che era cresciuta in giudicato

la sentenza del TCA relativa alla decisione su opposizione emanata dalla

Sezione del lavoro (cfr. Doc. I e Doc. III).

La

decisione di restituzione è pertanto tempestiva.

2.6

La

patrocinatrice dell'assicurato ha chiesto il condono dell’importo da

restituire.

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del

23.

novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

Con la

risposta di causa la Cassa si è già impegnata a trattare la domanda di condono

inoltrata dal ricorrente non appena la decisione su opposizione sarà cresciuta

in giudicato (cfr. Doc. III; consid. 1.6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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