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Decisione

38.2012.10

SdL rettam.non entrata nel merito di un'opp.interposta contro dec.d'inid.il 27.12.11 tramite posta elettron.senza firma,ritenendo tardivo l'invio il 31.1.12 di uno scritto firmato in risposta ad asseg

16 aprile 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.9. L’assicurata,

il 27 marzo 2012, ha sollecitato il TCA a evadere la presente vertenza

scrivendo a mano su di una lettera datata 27 febbraio 2012 dell'__________ con

cui quest'ultima, facendo riferimento a un colloquio telefonico, ha trasmesso

una domanda di adesione al loro sindacato (cfr. doc. V).

Il 28

marzo 2012 il doc. V è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro

(cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la Sezione del

lavoro non sia entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurata il

27 dicembre 2011 senza apporvi la propria firma, ritenendo tardivo l’invio, il

31 gennaio 2012, di uno scritto firmato.

2.3. Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

L'opposizione,

che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve

essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed

essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA), deve contenere una conclusione e una

motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

L'art. 10

cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel

merito.

In una

sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al

riguardo le seguenti considerazioni:

"

(...)

Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de

l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable

pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera

pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit

explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure

fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs

du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit

manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure

administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première

instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de

l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la

LPGA le 1er janvier 2003).

Selon la jurisprudence développée en relation avec

l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la

procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b

2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la

procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,

consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à

l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si

les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale,

dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit

là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance -

excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour

corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p.

245, 104 V 178). (...)"

In

un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:

"

(...)

5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,

questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art.

10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito

da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del

medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in:

Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag.

19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des

Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,

pag. 311). La concessione di una proroga presuppone

tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa

e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure

l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser,

ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9).

Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della

procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine

formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono

nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di

principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una

domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la

Considerandi

procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza

(sentenza citata, consid. 3.4). (...)"

2.4

L'art. 39

cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se la

parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è

stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38

cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Il cpv.

3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o

il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Giusta il

cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno

successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 1° gennaio incluso.

Il 1°

gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU

del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato

introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una

comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra

persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo

giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:

"

(…)

3.

Se l’ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante.

4.

I termini stabiliti dalla

legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla

Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso.”

Quando

il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,

di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella

casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

ritirato alla Posta.

Se ciò non avviene entro

il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto

notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA),

nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio

della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V

49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

2.5

Nella

presente evenienza, con decisione formale del 30 novembre 2011, la Sezione del

lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 15 novembre

2011.

(cfr. consid. 1.1.; doc. A2).

L'opposizione

inoltrata dall'assicurata il 27 dicembre 2011 tramite messaggio di posta

elettronica (cfr. doc. A3) è stata considerata irricevibile dalla Sezione del

lavoro con decisione su opposizione del 7 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.6.;

doc. A1), in quanto, da una parte, la medesima non vi aveva apposto la propria

firma, dall’altra, non ha provveduto a sanare tale difetto entro il termine di

dieci giorni assegnatole dall’amministrazione con raccomandata del 11 gennaio

2012.

(cfr. consid. 1.3.; doc. 5).

L’insorgente

ha, infatti, prodotto uno scritto munito della propria firma soltanto il 31

gennaio 2011 (cfr. consid. 1.5.; doc. 3).

2.6

Chiamata a

esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a

ragione la Sezione del lavoro, conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr.

consid. 2.3.), l’11 gennaio 2012 ha assegnato all’assicurata un termine di

dieci giorni al fine di rimediare all’assenza di firma sull’opposizione del 27

dicembre 2011 con l’avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito

della stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 5).

Lo

scritto del 11 gennaio 2012, spedito all’assicurata per plico raccomandato il

medesimo giorno, è stato ritirato allo sportello postale il 17 gennaio 2012

(cfr. doc. 4).

Il

termine di dieci giorni per sanare l’opposizione del 27 dicembre 2011 è quindi

iniziato a decorrere il 18 gennaio 2012 (cfr. consid. 2.4.) ed è spirato il 27

gennaio 2012.

L’invio,

il 31 gennaio 2012, da parte dell’insorgente dello scritto da lei firmato (cfr.

doc. 3), già a prescindere da ogni valutazione concernente la carenza o meno di

motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA), risulta conseguentemente tardivo.

Il

termine di dieci giorni impartito dalla Sezione del lavoro con scritto dell’11

gennaio 2012 (cfr. doc. 5) risulta peraltro adeguato.

Al

riguardo va sottolineato che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio 2008,

peraltro pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione su

opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; III), si evince che il

Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per

sanare la mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da

parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non

avendo l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è

entrata nel merito del ricorso.

Il TCA

constata inoltre che l'assicurata non ha postulato la concessione di alcuna

proroga (sul tema, cfr. consid. 2.3).

Infine, a

proposito del fatto che l’assicurata non sia di madre lingua italiana, va

rilevato che dai suoi allegati e scritti (cfr. doc. I; V; 9; A3) emerge che la

medesima comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie

pretese giuridiche.

La

ricorrente non può, pertanto, validamente invocare delle difficoltà

linguistiche per giustificare la circostanza di non aver trasmesso, in risposta

alla richiesta dell’11 gennaio 2012 dell’amministrazione (cfr. doc. 5),

l’opposizione firmata e motivata entro dieci giorni.

In simili

condizioni, ritenuto che l’opposizione del 27 dicembre 2011 non apportava la

firma dell’assicurata e che quest’ultima non ha provveduto a rimediare a tale

mancanza entro il termine di dieci giorni impartitole dall’amministrazione,

occorre concludere che rettamente la Sezione del lavoro, in applicazione

dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione irricevibile e non è entrata

nel merito della stessa (per un caso analogo cfr. STCA 38. 2011.51 del 29

agosto 2011).

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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