38.2012.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 giugno 2012Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.11
Data decisione, Autorità:
13.06.2012, TCA
Titolo:
Sospens.di 5 giorni a causa della consegna tardiva (il 10.11.11 invece del 7) delle ricerche di lavoro di 10/2011. Il fatto di aver dovuto espletare le incombenze per i genitori anziani e malati non è in casu una valida giustificaz.Penalità commisurata alla colpa e non alle condizioni economiche
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.11
rs
Lugano
13 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
gennaio 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 13 dicembre 2011 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per
cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della
consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro
concernenti il periodo di controllo del mese di ottobre 2011 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 l’assicurato, patrocinato dallo
Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto l’annullamento della sanzione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto segnatamente che:
"
(…)
2. RI 1 è iscritto all’URC
di dal 2 agosto 2010. Il qui ricorrente, nel pieno rispetto della normativa
vigente, ha comunicato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ di
doversi assentare per il periodo tra il 29 ottobre e domenica 6 novembre 2011,
dovendosi recare necessariamente all’estero.
3. Al suo ritorno, il 7
novembre 2011 egli è stato immediatamente chiamato a sbrigare delle pratiche
impellenti relative ai suoi genitori, Questi ultimi, in età avanzata, versano
in cattive condizioni di salute, soprattutto il padre è ricoverato presso un
centro ospedaliero da molto tempo e necessita di assistenza continua (doc. C).
In assoluta buona fede, impegnato com’era nel disbrigo delle suddette
incombenze che oramai da un anno segue per i genitori (doc. D), egli ha finito
per procrastinare l’invio delle ricerche di lavoro, regolarmente effettuate,
alla giornata del 10 novembre 2011.
(…)
Il ritardo nell’inviare le
ricerche è stato di tre giorni, ma se è vero quanto riportato dall’URC circa il
fatto che egli fosse tornato in Ticino già il 7 novembre, altrettanto vero è
che nei quindici mesi di disoccupazione egli non ha mai mancato ai suoi
obblighi! Un episodio sporadico, di cui il ricorrente si è ampiamente scusato,
non può inficiare una condotta duratura per di più se a causarlo c’è un valido
motivo.
7. La situazione di RI 1 è
attualmente molto precaria sia da un punto di vista economico che da un punto
di vista umano, La persistente difficoltà a trovare un impiego ha inciso anche
sulle sue risorse, ormai quasi insufficienti. Anche pochi giorni di indennità
diventano fondamentali in una situazione già difficile. Per questa ragione si
contesta la decisione dell’URC, in particolare il fatto che l’organo
amministrativo non abbia minimamente considerato la ragione del ritardo per
l’inoltro delle ricerche di lavoro, tanto meno la criticità della situazione
personale. Contestare al ricorrente di non essersi adoprato per cercare
un’occupazione adeguata, venendo meno alle condizioni di legge, cozza con la
causa del ritardo e con la situazione tutt’altro che positiva che egli sta
attraversando.
Il suo
primario obiettivo è quello di trovare quanto prima un’occupazione e ripartire
con la sua vita. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e per quanto i 5 giorni siano il minimo sanzionabile, non può
tralasciarsi che oltre a una giustificazione plausibile il ricorrente si è
subito scusato con l’ufficio, dimostrando sensibilità e preoccupazione per la
sua situazione.
Quindi,
alla luce di quanto appena esposto, la decisione dell’URC di __________ è
recisamente contestata in quanto non proporzionata al caso di specie e la colpa
del ricorrente è ridimensionata, vista la giustificazione addotta e
documentata.” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso
l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per
aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego afferenti al periodo di
controllo del mese di ottobre 2011.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti
…”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nel
caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è
iscritto in disoccupazione con effetto dal 2 agosto 2010 (cfr. doc. A; I; 5).
Il 10 novembre 2011 il
ricorrente ha consegnato le ricerche di lavoro compiute nel periodo di
controllo del mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 1).
Il
consulente del personale, ritenuto che l’assicurato avesse inoltrato la prova
degli sforzi intrapresi per trovare lavoro nel mese di ottobre 2011 dopo il
termine legale di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI (“L’assicurato deve inoltrare la
prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il
quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale
data”), il 30 novembre 2011 gli ha trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di formulare, entro il 7
dicembre 2011, delle osservazioni scritte in merito alla consegna tardiva delle
ricerche in questione e di produrre ogni eventuale mezzo di prova.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, rilevando che, giusta
l’art. 26 cpv. 2 OADI, nel caso di ricerche di impiego consegnate in ritardo
senza una valida giustificazione è come se le stesse non fossero state svolte e
viene inflitta una sospensione per mancate ricerche di lavoro ai sensi
dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 2).
Il
ricorrente, il 30 novembre 2011, ha personalmente risposto:
"
(…)
Durante il mese di ottobre
avevo telefonato presso i vostri uffici per avvisarvi che sarei stato assente
(ho dovuto recarmi all’estero) tra sabato 29 ottobre 2011 e domenica 06
novembre 2011, per questo motivo ho preso i giorni lavorativi di libero da
lunedì 31 ottobre al venerdì 4 novembre 2011.
Infatti nella mattinata di
lunedì 07 novembre 2011 ero presente in Ticino (testimoni a disposizione..),
purtroppo questa assenza giustificata ha fatto in modo che le ricerche
sopraccitate siano state consegnate dal sottoscritto nella giornata del 10
novembre 2011 cioè 3 giorni dopo il mio rientro.
Inoltre prima della
consegna dei documenti controprovanti i miei sforzi, ho telefonato presso il
vostro ufficio per scusarmi del ritardo.
Fatti
I 3 giorni di ritardo sono
stati causati dall’accumulo di incarti burocratici ed altro … miei e dei miei
genitori (padre e madre) in quanto son l’unica persona che può occuparsene
regolarmente, in quanto soffrono da tempo di problemi di salute (padre
ricoverato presso un centro ospedalizzato da lungo tempo) certificato a
disposizione, mi astengo per ora ad inviarvelo in quanto come ben capirete si
tratta di documenti delicati e riservati.
Inoltre oltre a queste “personali
e delicate” giustificazioni vorrei rendervi attenti che è la prima volta in
quasi 15 mesi che si presenta un ritardo dal sottoscritto.
(…)” (Doc. 3)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC,
con decisione formale del 13 dicembre 2011, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio
2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.6. Come
esposto sopra, l’art. 17 cpv. 1 LADI contempla l’obbligo dell’assicurato di
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione, in particolare cercando lavoro.
L’assicurato deve poter comprovare
tale suo impegno.
L’amministrazione ha
inflitto una sospensione di cinque giorni all’insorgente per avere consegnato
tardivamente e senza una valida giustificazione, le ricerche di ottobre 2011 in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, secondo cui l’assicurato deve
inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di
controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 26 cpv. 2 OADI nel
suo tenore attuale è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI accettata dal popolo il 26
settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12
del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
In una
recente sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questa Corte ha stabilito che il
nuovo art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge.
Al
riguardo il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.6. L'ordinanza deve essere interpretata conformemente
alla legge (cfr. DTF 137 V 167 consid. 3.3 pag. 170-171).
Allorché devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza
emanata in forza di una delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di
principio liberamente la questione, devono stabilire in che modo le relative
disposizioni vanno interpretate e se sono conformi alla legge (DTF 136 V 258,
consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV Nr. 9, consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28,
consid. 4.2).
Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente
imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di
apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa
esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per
altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito
una disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale
quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera
distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie
da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo
ad una parificazione inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF
128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno
2003; DTF 117 V 180 consid. 3 a).
Nell’ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la
regolamentazione in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che
la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si
prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa
costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale
scopo (SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid. 2.3,
DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid.
2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V 271
consid. 4.1.1).
Le ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove
regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli
obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr.
RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate,
DTF 111 V 314).
In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1
pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:
" L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla
delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio federale unicamente a disciplinare il
prolungamento dei termini quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista
dell'adozione. Si tratta pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione
emanata in applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme
esecutive della legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra
legem, e non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari
di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge,
eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa,
non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i
diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole
stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid.
5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."
2.7. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid.
4.2 pag. 54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273 consid.
4.2 pag. 276- 277; DTF 137 V 193 consid. 5.1 pag. 195; DTF 137
V 181 consid. 6.2.1 pag. 188) la legge è da interpretare in primo luogo
procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo
non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa
prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso
che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la
volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2 pag. 71).
Fino al
31 marzo 2011 l'art. 26 cpv. 2bis vOADI prevedeva che l’assicurato doveva
provare gli sforzi intrapresi per trovare lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del
mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso
contrario, il servizio competente gli accordava un termine adeguato per
rimediarvi. Nel contempo lo informava per scritto che, se lasciava scadere il
termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non avrebbero
potuto essere prese in considerazione
(cfr. consid. 2.2.).
Con la revisione dell’OADI è stato, dunque, soppresso il
termine supplementare che veniva accordato a un assicurato qualora non
consegnasse le ricerche di impiego entro il termine di cinque giorni
dall’inizio del mese seguente il periodo di controllo o
entro il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Le
ricerche inoltrate in ritardo, ossia dopo il quinto giorno del mese successivo
al periodo di controllo rilevante o dopo il
primo giorno lavorativo successivo a tale data, ai sensi del nuovo art.
26 cpv. 2 OADI vanno considerate non
effettuate, comportando così una sospensione per mancate ricerche giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
In
concreto questo Tribunale è, quindi, preliminarmente chiamato a stabilire se il
nuovo art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge oppure no.
2.8. Il testo
del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI è chiaro: le ricerche di lavoro compiute ai sensi
dell’art. 17 cpv. 1 LADI devono essere prodotte all’amministrazione entro il
quinto giorno del mese successivo al periodo di controllo in questione o dopo
il primo giorno lavorativo successivo a
tale data. In caso di consegna tardiva degli sforzi intrapresi per trovare
lavoro senza una valida giustificazione, gli stessi vanno considerati non effettuati.
La Segreteria di Stato dell’economia SECO, nella 030 - Prassi
LADI/D33-D33 del gennaio 2012, ha previsto quanto segue:
" (…)
Secondo
l’art. 26 OADI l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al
più tardi il quinto giorno del mese seguente. I documenti consegnati alla Posta
svizzera entro il quinto giorno si considerano inoltrati in tempo utile.
Tuttavia,
tenuto conto dei termini di consegna degli invii postali, l’URC deve aspettare
il dodicesimo giorno del mese per emanare una decisione di sospensione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (l’assicurato non fa il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata).”
Le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF
138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il
giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio
2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate;
SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c,
pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98,
consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Considerandi
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo
la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
Più specificatamente, per quanto attiene alle direttive
della SECO, il TF, in una sentenza 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011, pubblicata
in DTF 138 V 50, ha enunciato che:
"
(…)
4.1
Il
convient en premier lieu de préciser que les directives du SECO constituent des
ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de
l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce
but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines
dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et
les références). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application
uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où
elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (voir ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 p.
352).
2.9
Il Presidente del TCA pendente causa, relativamente alla modifica
dell’art. 26 cpv. 2 OADI, ha posto all’avv. __________, capo settore
applicazione del diritto della SECO, il seguente quesito:
" Il
nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito a una causa concernente una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 14 giorni inflitta,
in virtù degli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 26 cpv. 2 OADI nel suo tenore in
vigore dal 1° aprile 2011, a un’assicurata che ha consegnato brevi manu
al consulente del personale le ricerche di lavoro del mese di maggio 2011 il 7
giugno 2011.
Al riguardo, al fine di
evadere il ricorso pendente davanti a questa Corte, ci occorre sapere con
precisione quali sono i motivi che hanno condotto il Consiglio federale alla
modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI che attualmente prevede che “l’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo
al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido
motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
e, quindi, all’abrogazione del termine suppletorio di cui all’art. 26 cpv. 2bis
OADI - valido fino al 31 marzo 2011 - che gli URC accordavano agli assicurati
per rimediare al mancato inoltro tempestivo delle ricerche di impiego.
(…)”
(Doc. X)
Il 28 febbraio 2012 l’avv. __________, aggiunto scientifico
della SECO, ha risposto:
" ci
riferiamo al suo scritto del 13 febbraio scorso, con il quale ci invitava a spiegare
i motivi che hanno condotto il Consiglio federale alla modifica dell’art. 26
cpv. 2 OADI.
Dal
rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI emerge quanto segue:
“Per quanto riguarda le ricerche personali di lavoro, il
Tribunale federale (DTF del 27 giugno 2008 8C_183/2008) ha stabilito che la
regolamentazione stabilita finora all’articolo 26 capoverso 2bis può essere
insoddisfacente, in quanto offre la possibilità di presentare sistematicamente
la prova delle ricerche di lavoro senza una giustificazione valida dopo la
scadenza del termine fissato nella legge. In base alla nuova regolamentazione,
ogni assicurato è tenuto ad inoltrare tale prova entro il decimo giorno del
mese seguente. Non viene accordato alcun termine supplementare, tranne in caso di
impedimento oggettivamente valido. Per evitare incertezze giuridiche il termine
“fornire” viene sostituito con “inoltrare”, conformemente alla terminologia
LPGA.”
(…)”
(Doc. XI)
Occorre,
inoltre, aggiungere, che dal Rapporto concernente i risultati della procedura
di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI
dell’11 marzo 2011 si evince che:
" (…)
15.
milieux consultés (VD, VS, GR, SY, OW, NW, AI, YG, JU, LU, BL, YH, GL, AOST,
CDEP) demandent à ce que les preuves de recherches
d’emploi de chaque période de contrôle soient à remettre au plus tard le 5 du
mois suivant (GE, le 1er). (…)” (cfr. www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/22385;
la sottolineatura è del redattore)
Infine
nella RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1179 segg. è stata, poi, pubblicata la
modifica dell’OADI dell’11 marzo 2011, entrata in vigore il 1° aprile 2011, il
cui art. 26 cpv. 2, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.),
prevede che l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per
ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese
seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
2.10
Nella
sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, menzionata nel
Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI - il cui stralcio è stato riportato
nello scritto della SECO al TCA del 28 febbraio 2012 (cfr. consid. 2.9.) - e
pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, la nostra Massima Istanza, riguardo al
tenore dell’art. 26 cpv. 2bis vOADI, ha, in effetti, osservato che
"
(…)
On
conviendra certes avec le recourant que la réglementation de l'art. 26 al. 2bis
OACI peut paraître insatisfaisante en tant qu'elle donne la possibilité à
certains assurés de retarder de manière systématique la remise de leurs
recherches d'emploi jusqu'à l'échéance du délai supplémentaire sans devoir se
justifier (pour un avis critique voir Boris Rubin, op. cit., p. 394, pour
lequel cette disposition présente l'inconvénient "d'offrir dans un premier
temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs recherches en
retard"). Sous réserve d'un abus de droit par la personne assurée, il n'y
a toutefois pas lieu d'interpréter autrement le texte de l'art. 26 al.
2bis OACI.”
In
dottrina B. Rubin (Assurance-chômage, 2.ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag.
394), in relazione all’art. 26 cpv. 2bis OADI, ha, poi, sottolineato che:
" (…)
Cette disposition offre donc dans un premier temps aux assurés un véritable
droit de déposer leurs preuves de recherches d’emploi en retard. Si l’on
comprend bien cette disposition, une excuse valable ne doit être fournie qu’en cas de retard
par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) que l’office impartit.”
2.11
Alla luce
di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato
dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008,
pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26
cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di
ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla
scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover
fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto
emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO
nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal
Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito
alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr.
consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia
conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare
agevolmente le ricerche effettuate.
(…)” (STCA 38.2011.64 del 24 maggio 2012 consid.
2.6
-2.11.)
2.7
Nella
presente evenienza le ricerche di impiego del mese di ottobre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI,
avrebbero dovuto essere inoltrate all’amministrazione entro il 7 novembre 2011,
visto che il 5 novembre 2011 era un sabato e il 6 novembre 2011 una domenica.
L’assicurato, tuttavia, ha
consegnato i propri sforzi concernenti il mese di ottobre 2011 il 10 novembre
2011.
(cfr. doc. 1).
Il ricorrente ha asserito
di aver fornito le ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2011 soltanto
il 10 novembre 2011, in quanto, dopo essere stato all’estero dal 29 ottobre al
6.
novembre 2011 - assenza che avrebbe peraltro comunicato all’URC -, i primi
giorni della seconda settimana di novembre 2011 - dal 7 al 9 novembre 2011 -
sarebbe stato impegnato con il disbrigo di pratiche impellenti riguardanti i
suoi genitori, i quali anziani e affetti da problemi di salute non sono più in
grado di provvedervi personalmente (cfr. doc. I; 5; 3).
In effetti dalle carte
processuali si evince, da un lato, che il padre dell’assicurato, dopo essere
stato ricoverato presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale Regionale __________
dal 25 marzo al 7 aprile 2011 e presso la Clinica __________ dal 15 aprile al
26.
maggio 2011, dal 26 maggio 2011 è degente presso l’Istituto per anziani __________
(cfr. doc. C).
Dall’altro, che la madre
dell’insorgente, il 15 febbraio 2012, ha dichiarato che il figlio da circa un anno, e meglio dall’aggravarsi della malattia del marito, si è preso carico
di ogni onere amministrativo riguardante la famiglia, dal disbrigo della
corrispondenza all’allestimento della dichiarazione delle imposte, come pure di
ogni altra incombenza a tutela dei loro interessi e del loro bene (cfr. doc.
D).
Tuttavia,
pur riconoscendo l’impegno da parte del ricorrente nell’occuparsi delle
questioni amministrative concernenti i propri genitori, in concreto tale motivo
non giustifica validamente la consegna intempestiva delle ricerche di impiego
del mese di ottobre 2011 e ciò a prescindere dalla circostanza che l’assicurato
si sia, prima di fornire le ricerche, scusato con l’amministrazione per il
ritardo (cfr. doc. I; 3).
In
proposito giova evidenziare che le ricerche relative al mese di ottobre 2011
consegnate il 10 novembre 2011 sono state effettuate per iscritto tra il 3 il
24.
ottobre 2011 (cfr. doc. 1).
Pertanto
le medesime, indipendentemente dalle incombenze a carico dell’assicurato riguardanti
i genitori, avrebbero potuto essere fornite all’amministrazione già
precedentemente alla sua assenza all’estero da sabato 29 ottobre a domenica 6
novembre 2011.
In ogni
caso, essendo le ricerche pronte dalla fine del mese di ottobre 2011, egli,
dopo essere rientrato in Ticino, il 7 novembre 2011 avrebbe unicamente dovuto
consegnarle all’URC di persona o spedendole.
Il
dispendio di tempo necessario a tal fine, soprattutto se la scelta fosse
ricaduta sull’invio postale, non risulta essere gravoso.
E’,
quindi, ragionevole ritenere che, nonostante le eventuali questioni
amministrative attinenti ai genitori che il ricorrente ha dovuto sbrigare nei
giorni dal 7 al 9 novembre 2011, egli avrebbe potuto senza particolari problemi
anche produrre le proprie ricerche il 7 novembre 2011 (cfr. SECO, 030 –Prassi
LADI/D33-D33 del gennaio 2012; consid. 2.6.), rispettando così il termine di
cui all’art. 26 cpv. 2 OADI.
L’assicurato,
del resto, mai ha fatto valere - fornendone i relativi dettagli - di avere
dovuto, in particolare il 7 novembre 2011, ultimo giorno utile per produrre all’URC
gli sforzi intrapresi al fine di reperire una nuova occupazione, espletare una
specifica operazione amministrativa urgente e inderogabile.
Egli, al
contrario, è sempre rimasto vago e generico riguardo alle incombenze che ha
dovuto assolvere nei giorni dal 7 al 9 novembre 2011 (cfr. doc. I; 5; 3).
In simili condizioni, a
ragione l’URC non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro effettuate
dall’insorgente nel mese di ottobre 2011 e l’ha sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.8
Per
quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente in base alle
direttive in vigore, la sanzione applicata dall’amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro in un periodo di controllo ammonta
a un minino di cinque giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).
Di conseguenza, tutto ben
considerato, la penalità di cinque giorni comminata all’insorgente è da
ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Infine è utile evidenziare
che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la
colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20
pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa durata non
dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, nella presente
fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura
finanziaria fatti valere dal ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. I pag.
3.
p.to 7).
La
decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 va, perciò, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster