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Decisione

38.2012.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 3 giorni di ritardo sono

stati causati dall’accumulo di incarti burocratici ed altro … miei e dei miei

genitori (padre e madre) in quanto son l’unica persona che può occuparsene

regolarmente, in quanto soffrono da tempo di problemi di salute (padre

ricoverato presso un centro ospedalizzato da lungo tempo) certificato a

disposizione, mi astengo per ora ad inviarvelo in quanto come ben capirete si

tratta di documenti delicati e riservati.

Inoltre oltre a queste “personali

e delicate” giustificazioni vorrei rendervi attenti che è la prima volta in

quasi 15 mesi che si presenta un ritardo dal sottoscritto.

(…)” (Doc. 3)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

con decisione formale del 13 dicembre 2011, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio

2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6. Come

esposto sopra, l’art. 17 cpv. 1 LADI contempla l’obbligo dell’assicurato di

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare la disoccupazione, in particolare cercando lavoro.

L’assicurato deve poter comprovare

tale suo impegno.

L’amministrazione ha

inflitto una sospensione di cinque giorni all’insorgente per avere consegnato

tardivamente e senza una valida giustificazione, le ricerche di ottobre 2011 in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, secondo cui l’assicurato deve

inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di

controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione (cfr. consid. 2.3.).

L’art. 26 cpv. 2 OADI nel

suo tenore attuale è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI accettata dal popolo il 26

settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12

del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

In una

recente sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questa Corte ha stabilito che il

nuovo art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge.

Al

riguardo il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.6. L'ordinanza deve essere interpretata conformemente

alla legge (cfr. DTF 137 V 167 consid. 3.3 pag. 170-171).

Allorché devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza

emanata in forza di una delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di

principio liberamente la questione, devono stabilire in che modo le relative

disposizioni vanno inter­pretate e se sono conformi alla legge (DTF 136 V 258,

consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV Nr. 9, consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28,

consid. 4.2).

Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente

imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di

apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa

esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per

altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito

una disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale

quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera

distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie

da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo

ad una parificazione inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF

128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno

2003; DTF 117 V 180 consid. 3 a).

Nell’ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la

regolamentazione in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che

la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si

prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa

costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale

scopo (SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid. 2.3,

DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid.

2.2.1, DTF 129 II 164 consid. 2.3; DTF 129 V 271

consid. 4.1.1).

Le ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove

regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli

obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr.

RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate,

DTF 111 V 314).

In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1

pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:

" L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla

delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio federale unicamente a disciplinare il

prolungamento dei termini quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista

dell'adozione. Si tratta pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione

emanata in applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme

esecutive della legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra

legem, e non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari

di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge,

eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa,

non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i

diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole

stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid.

5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."

2.7. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid.

4.2 pag. 54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273 consid.

4.2 pag. 276- 277; DTF 137 V 193 consid. 5.1 pag. 195; DTF 137

V 181 consid. 6.2.1 pag. 188) la legge è da interpretare in primo luogo

procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo

non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa

prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso

che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2 pag. 71).

Fino al

31 marzo 2011 l'art. 26 cpv. 2bis vOADI prevedeva che l’assicurato doveva

provare gli sforzi intrapresi per trovare lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del

mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso

contrario, il servizio competente gli accordava un termine adeguato per

rimediarvi. Nel contempo lo informava per scritto che, se lasciava scadere il

termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non avrebbero

potuto essere prese in considerazione

(cfr. consid. 2.2.).

Con la revisione dell’OADI è stato, dunque, soppresso il

termine supplementare che veniva accordato a un assicurato qualora non

consegnasse le ricerche di impiego entro il termine di cinque giorni

dall’inizio del mese seguente il periodo di controllo o

entro il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

Le

ricerche inoltrate in ritardo, ossia dopo il quinto giorno del mese successivo

al periodo di controllo rilevante o dopo il

primo giorno lavorativo successivo a tale data, ai sensi del nuovo art.

26 cpv. 2 OADI vanno considerate non

effettuate, comportando così una sospensione per mancate ricerche giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

In

concreto questo Tribunale è, quindi, preliminarmente chiamato a stabilire se il

nuovo art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge oppure no.

2.8. Il testo

del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI è chiaro: le ricerche di lavoro compiute ai sensi

dell’art. 17 cpv. 1 LADI devono essere prodotte all’amministrazione entro il

quinto giorno del mese successivo al periodo di controllo in questione o dopo

il primo giorno lavorativo successivo a

tale data. In caso di consegna tardiva degli sforzi intrapresi per trovare

lavoro senza una valida giustificazione, gli stessi vanno considerati non effettuati.

La Segreteria di Stato dell’economia SECO, nella 030 - Prassi

LADI/D33-D33 del gennaio 2012, ha previsto quanto segue:

" (…)

Secondo

l’art. 26 OADI l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al

più tardi il quinto giorno del mese seguente. I documenti consegnati alla Posta

svizzera entro il quinto giorno si considerano inoltrati in tempo utile.

Tuttavia,

tenuto conto dei termini di consegna degli invii postali, l’URC deve aspettare

il dodicesimo giorno del mese per emanare una decisione di sospensione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (l’assicurato non fa il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata).”

Le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF

138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio

2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate;

SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98,

consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et

de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Considerandi

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

Più specificatamente, per quanto attiene alle direttive

della SECO, il TF, in una sentenza 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011, pubblicata

in DTF 138 V 50, ha enunciato che:

"

(…)

4.1

Il

convient en premier lieu de préciser que les directives du SECO constituent des

ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application de

l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce

but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines

dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et

les références). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application

uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où

elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (voir ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 p.

352).

2.9

Il Presidente del TCA pendente causa, relativamente alla modifica

dell’art. 26 cpv. 2 OADI, ha posto all’avv. __________, capo settore

applicazione del diritto della SECO, il seguente quesito:

" Il

nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito a una causa concernente una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 14 giorni inflitta,

in virtù degli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 26 cpv. 2 OADI nel suo tenore in

vigore dal 1° aprile 2011, a un’assicurata che ha consegnato brevi manu

al consulente del personale le ricerche di lavoro del mese di maggio 2011 il 7

giugno 2011.

Al riguardo, al fine di

evadere il ricorso pendente davanti a questa Corte, ci occorre sapere con

precisione quali sono i motivi che hanno condotto il Consiglio federale alla

modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI che attualmente prevede che “l’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo

al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido

motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

e, quindi, all’abrogazione del termine suppletorio di cui all’art. 26 cpv. 2bis

OADI - valido fino al 31 marzo 2011 - che gli URC accordavano agli assicurati

per rimediare al mancato inoltro tempestivo delle ricerche di impiego.

(…)”

(Doc. X)

Il 28 febbraio 2012 l’avv. __________, aggiunto scientifico

della SECO, ha risposto:

" ci

riferiamo al suo scritto del 13 febbraio scorso, con il quale ci invitava a spiegare

i motivi che hanno condotto il Consiglio federale alla modifica dell’art. 26

cpv. 2 OADI.

Dal

rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI emerge quanto segue:

“Per quanto riguarda le ricerche personali di lavoro, il

Tribunale federale (DTF del 27 giugno 2008 8C_183/2008) ha stabilito che la

regolamentazione stabilita finora all’articolo 26 capoverso 2bis può essere

insoddisfacente, in quanto offre la possibilità di presentare sistematicamente

la prova delle ricerche di lavoro senza una giustificazione valida dopo la

scadenza del termine fissato nella legge. In base alla nuova regolamentazione,

ogni assicurato è tenuto ad inoltrare tale prova entro il decimo giorno del

mese seguente. Non viene accordato alcun termine supplementare, tranne in caso di

impedimento oggettivamente valido. Per evitare incertezze giuridiche il termine

“fornire” viene sostituito con “inoltrare”, conformemente alla terminologia

LPGA.”

(…)”

(Doc. XI)

Occorre,

inoltre, aggiungere, che dal Rapporto concernente i risultati della procedura

di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI

dell’11 marzo 2011 si evince che:

" (…)

15.

milieux consultés (VD, VS, GR, SY, OW, NW, AI, YG, JU, LU, BL, YH, GL, AOST,

CDEP) demandent à ce que les preuves de recherches

d’emploi de chaque période de contrôle soient à remettre au plus tard le 5 du

mois suivant (GE, le 1er). (…)” (cfr. www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/22385;

la sottolineatura è del redattore)

Infine

nella RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1179 segg. è stata, poi, pubblicata la

modifica dell’OADI dell’11 marzo 2011, entrata in vigore il 1° aprile 2011, il

cui art. 26 cpv. 2, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.),

prevede che l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per

ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese

seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

2.10

Nella

sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, menzionata nel

Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI - il cui stralcio è stato riportato

nello scritto della SECO al TCA del 28 febbraio 2012 (cfr. consid. 2.9.) - e

pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, la nostra Massima Istanza, riguardo al

tenore dell’art. 26 cpv. 2bis vOADI, ha, in effetti, osservato che

"

(…)

On

conviendra certes avec le recourant que la réglementation de l'art. 26 al. 2bis

OACI peut paraître insatisfaisante en tant qu'elle donne la possibilité à

certains assurés de retarder de manière systématique la remise de leurs

recherches d'emploi jusqu'à l'échéance du délai supplémentaire sans devoir se

justifier (pour un avis critique voir Boris Rubin, op. cit., p. 394, pour

lequel cette disposition présente l'inconvénient "d'offrir dans un premier

temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs recherches en

retard"). Sous réserve d'un abus de droit par la personne assurée, il n'y

a toutefois pas lieu d'interpréter autrement le texte de l'art. 26 al.

2bis OACI.”

In

dottrina B. Rubin (Assurance-chômage, 2.ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag.

394), in relazione all’art. 26 cpv. 2bis OADI, ha, poi, sottolineato che:

" (…)

Cette disposition offre donc dans un premier temps aux assurés un véritable

droit de déposer leurs preuves de recherches d’emploi en retard. Si l’on

comprend bien cette disposition, une excuse valable ne doit être fournie qu’en cas de retard

par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) que l’office impartit.”

2.11

Alla luce

di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato

dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008,

pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26

cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di

ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla

scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover

fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto

emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO

nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal

Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito

alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr.

consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia

conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare

agevolmente le ricerche effettuate.

(…)” (STCA 38.2011.64 del 24 maggio 2012 consid.

2.6

-2.11.)

2.7

Nella

presente evenienza le ricerche di impiego del mese di ottobre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI,

avrebbero dovuto essere inoltrate all’amministrazione entro il 7 novembre 2011,

visto che il 5 novembre 2011 era un sabato e il 6 novembre 2011 una domenica.

L’assicurato, tuttavia, ha

consegnato i propri sforzi concernenti il mese di ottobre 2011 il 10 novembre

2011.

(cfr. doc. 1).

Il ricorrente ha asserito

di aver fornito le ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2011 soltanto

il 10 novembre 2011, in quanto, dopo essere stato all’estero dal 29 ottobre al

6.

novembre 2011 - assenza che avrebbe peraltro comunicato all’URC -, i primi

giorni della seconda settimana di novembre 2011 - dal 7 al 9 novembre 2011 -

sarebbe stato impegnato con il disbrigo di pratiche impellenti riguardanti i

suoi genitori, i quali anziani e affetti da problemi di salute non sono più in

grado di provvedervi personalmente (cfr. doc. I; 5; 3).

In effetti dalle carte

processuali si evince, da un lato, che il padre dell’assicurato, dopo essere

stato ricoverato presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale Regionale __________

dal 25 marzo al 7 aprile 2011 e presso la Clinica __________ dal 15 aprile al

26.

maggio 2011, dal 26 maggio 2011 è degente presso l’Istituto per anziani __________

(cfr. doc. C).

Dall’altro, che la madre

dell’insorgente, il 15 febbraio 2012, ha dichiarato che il figlio da circa un anno, e meglio dall’aggravarsi della malattia del marito, si è preso carico

di ogni onere amministrativo riguardante la famiglia, dal disbrigo della

corrispondenza all’allestimento della dichiarazione delle imposte, come pure di

ogni altra incombenza a tutela dei loro interessi e del loro bene (cfr. doc.

D).

Tuttavia,

pur riconoscendo l’impegno da parte del ricorrente nell’occuparsi delle

questioni amministrative concernenti i propri genitori, in concreto tale motivo

non giustifica validamente la consegna intempestiva delle ricerche di impiego

del mese di ottobre 2011 e ciò a prescindere dalla circostanza che l’assicurato

si sia, prima di fornire le ricerche, scusato con l’amministrazione per il

ritardo (cfr. doc. I; 3).

In

proposito giova evidenziare che le ricerche relative al mese di ottobre 2011

consegnate il 10 novembre 2011 sono state effettuate per iscritto tra il 3 il

24.

ottobre 2011 (cfr. doc. 1).

Pertanto

le medesime, indipendentemente dalle incombenze a carico dell’assicurato riguardanti

i genitori, avrebbero potuto essere fornite all’amministrazione già

precedentemente alla sua assenza all’estero da sabato 29 ottobre a domenica 6

novembre 2011.

In ogni

caso, essendo le ricerche pronte dalla fine del mese di ottobre 2011, egli,

dopo essere rientrato in Ticino, il 7 novembre 2011 avrebbe unicamente dovuto

consegnarle all’URC di persona o spedendole.

Il

dispendio di tempo necessario a tal fine, soprattutto se la scelta fosse

ricaduta sull’invio postale, non risulta essere gravoso.

E’,

quindi, ragionevole ritenere che, nonostante le eventuali questioni

amministrative attinenti ai genitori che il ricorrente ha dovuto sbrigare nei

giorni dal 7 al 9 novembre 2011, egli avrebbe potuto senza particolari problemi

anche produrre le proprie ricerche il 7 novembre 2011 (cfr. SECO, 030 –Prassi

LADI/D33-D33 del gennaio 2012; consid. 2.6.), rispettando così il termine di

cui all’art. 26 cpv. 2 OADI.

L’assicurato,

del resto, mai ha fatto valere - fornendone i relativi dettagli - di avere

dovuto, in particolare il 7 novembre 2011, ultimo giorno utile per produrre all’URC

gli sforzi intrapresi al fine di reperire una nuova occupazione, espletare una

specifica operazione amministrativa urgente e inderogabile.

Egli, al

contrario, è sempre rimasto vago e generico riguardo alle incombenze che ha

dovuto assolvere nei giorni dal 7 al 9 novembre 2011 (cfr. doc. I; 5; 3).

In simili condizioni, a

ragione l’URC non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro effettuate

dall’insorgente nel mese di ottobre 2011 e l’ha sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.8

Per

quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

Normalmente in base alle

direttive in vigore, la sanzione applicata dall’amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro in un periodo di controllo ammonta

a un minino di cinque giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).

Di conseguenza, tutto ben

considerato, la penalità di cinque giorni comminata all’insorgente è da

ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Infine è utile evidenziare

che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la

colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20

pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, nella presente

fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura

finanziaria fatti valere dal ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. I pag.

3.

p.to 7).

La

decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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