38.2012.12
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4 ottobre 2012Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2012.12
Data decisione, Autorità:
04.10.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 18gg x mancate ric.di lavoro da 4 a 9/2011 e x insuff.ric.a 10/11. Assic.doveva cercare come stagionale benché contratto di durata indet. 4° stagione che stesso DL lo assume in primav. con c.di durata ind. e dà disdetta in autunno.Inoltre reso attento cercare durante tutto periodo lavorativo
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.12
rs
Lugano
4 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
gennaio 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione
del 13 dicembre 2011 (cfr. doc. 9) con cui aveva sospeso RI 1 per diciotto
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche
di lavoro nel periodo aprile – settembre 2011 e di insufficienti ricerche nel
mese di ottobre 2011 quando era attivo professionalmente presso il __________
di __________ __________ (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, rilevando, in particolare, che l’ultima volta in cui
si era iscritto in disoccupazione risaliva a due anni prima.
Egli ha
osservato di aver suggerito al collocatore, nell’ottobre 2011 quando si è nuovamente
annunciato per il collocamento, di interpellare il datore di lavoro circa il
motivo per il quale non ha mantenuto l’accordo del contratto a tempo
indeterminato.
Al
riguardo il ricorrente ha evidenziato che con un contratto a tempo
indeterminato sarebbe assurdo cercare lavoro per tutto l’anno.
Egli ha
poi indicato di essere padre di tre bambini piccoli e che l’unica fonte di
guadagno gli è stata tolta per un intero mese essendo stato sanzionato
dall’URC.
L’insorgente
ha, inoltre, asserito che anche sua sorella, suo marito e la nipote di
quest’ultima, dipendenti del medesimo esercizio pubblico, sono stati licenziati
a seguito delle osservazioni espresse al datore di lavoro in relazione al
comportamento di quest’ultimo nei suoi confronti.
L’assicurato
ha precisato che la sorella sarebbe stata licenziata a causa del reclamo per la
sanzione inflittagli, suo marito poiché si sarebbe lamentato del modo con il
quale è stata data la disdetta alla moglie. Egli ha, infine, osservato che lui
e la nipote del cognato non sarebbero più stati assunti (cfr. doc. I).
Con
scritto del 18 febbraio 2012 RI 1, dopo aver chiesto l’annullamento della
sanzione, ha sostanzialmente evidenziato che, siccome l’ultimo suo annuncio per
il collocamento risaliva a due anni prima, non poteva ricordarsi tutte le
regole connesse al suo stato di disoccupato.
Egli ha,
altresì, affermato che il suo collocatore gli consegna i FAUT in ritardo,
ponendo il quesito di sapere perché, se il consulente ogni mese dimentica di
dargli i FAUT, lui si deve ricordare delle direttive dopo due anni (cfr. doc.
III).
1.3. L’URC, in risposta,
ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il
ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del
15 marzo 2012 al quale ha allegato i conteggi delle indennità di disoccupazione
di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc. VII).
1.5. L’URC ha
preso posizione al riguardo il 23 marzo 2012 (cfr. doc. IX; 13).
1.6. I doc. IX e
13 sono stati trasmessi immediatamente al ricorrente per conoscenza (cfr. doc.
X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi da
aprile a settembre 2011 e per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011
precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da aprile a ottobre 2011
antecedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 8; 9), ritenendo che
l’assicurato non avesse compiuto ricerche di impiego da aprile a settembre 2011
e avesse effettuato insufficienti sforzi nel mese di ottobre 2011.
A quel
momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,
applicabili in concreto.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza
C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che
l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma
scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Per
quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una
stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della
ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in
disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo
Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un
impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente
assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA
del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T.
contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro
UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni
compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale
contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF
ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo
inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo
aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di
un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante
l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti
per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione.
La nostra
Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a
travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's
pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en
2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée
a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail
intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et
2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le
fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.
3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.
2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
(…)."
L’Alta Corte, in
un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato
che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung
zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden
werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden
Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil
suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen
konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war
(vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht
auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im
Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern
nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für
Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.8. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che nel 2011 l’assicurato
- che è al suo quarto termine quadro per la riscossione delle indennità di
disoccupazione - è stato alle dipendenze del __________ Sagl di __________ a
partire dal 1° aprile 2011 in virtù di un contratto di durata indeterminata
(cfr. doc. 1).
Il datore
di lavoro, il 30 settembre 2011, ha disdetto il rapporto di impiego con effetto
dal 31 ottobre 2011 (cfr. doc. 2).
L’insorgente
aveva già lavorato presso il __________ negli anni precedenti, e meglio nel
2008, nel 2009 e nel 2010, sempre beneficiando di contratti di durata
indeterminata che hanno avuto inizio l’11 giugno 2008, il 1° marzo 2009,
rispettivamente il 1° aprile 2010 (cfr. doc. 3) e che regolarmente sono stati
disdetti alla fine di settembre per la fine del mese di ottobre (cfr. doc. 3; 5).
Al
momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute nel periodo
antecedente la disoccupazione.
Il
consulente del personale ha constatato, da un lato, che il ricorrente, anche
nel 2011, aveva lavorato presso il __________ con un contratto di durata
indeterminata poi disdetto per la fine di ottobre, come per le stagioni
precedenti.
Dall’altro,
che il medesimo aveva svolto delle ricerche di lavoro soltanto nel periodo di
disdetta e non durante tutto il periodo lavorativo.
Pertanto
il collocatore, l’8 novembre 2011, gli ha trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 22 novembre 2011,
il fatto di non avere compiuto delle ricerche di lavoro durante l’intero arco
di tempo in cui è stato attivo presso l’esercizio pubblico di __________, nonostante
fosse stato istruito in merito al comportamento da adottare nel caso di
attività stagionale, rispettivamente la circostanza che le ricerche di ottobre
2011 risultino insufficienti sia qualitativamente che quantitativamente.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 6).
Il
ricorrente, il 15 novembre 2011, ha risposto di non essere tenuto, visto che
quando nel 2011 ha iniziato a lavorare presso il __________ non era iscritto
per il collocamento, a fornire alcuna giustificazione in merito alle ricerche
di lavoro.
Egli ha,
inoltre, precisato che dall’ottobre 2010 all’ottobre 2011 ha lavorato per 12 mesi al 100% (cfr. doc. 7).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC,
considerando che l’assicurato, nel periodo aprile - settembre 2011, non ha
compiuto alcuna ricerca di lavoro e nel mese di ottobre 2011 ha svolto delle ricerche insufficienti, con decisione formale del 13 dicembre 2011 (cfr. doc. 9),
confermata dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 (cfr. doc. A1),
l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per diciotto giorni
(cfr. consid. 1.1.).
2.9. Il ricorrente ha contestato
il fatto che dovesse cercare un’occupazione durante tutto il periodo lavorativo,
visto che era al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata
(cfr. doc. I).
Attentamente
esaminata la documentazione agli atti questa Corte rileva, da una parte, che,
come già evidenziato, nel caso di specie l’assicurato dal 2008 ha lavorato presso il __________ per la stagione primaverile/estiva in virtù, però, sempre di
contratti di durata indeterminata conclusi in primavera/estate e che venivano
regolarmente disdetti per la fine di ottobre (cfr. consid. 2.7.).
Dall’altra, che
l’insorgente, il quale aveva fatto ricorso all’assicurazione disoccupazione nel
2009/2010, dopo essere stato licenziato dalla __________ per il 31 ottobre 2009
(cfr. doc. 3), il 10 febbraio 2010 ha sottoscritto un verbale relativo a un
colloquio di consulenza da cui emerge che il 19 febbraio 2010 avrebbe avuto
luogo un incontro collettivo per assicurati occupati in attività stagionali, e
meglio:
" (…)
Punto della
situazione: incontro collettivo per assicurati occupati in attività
stagionali
Istruzioni: Obiettivo:
dare direttive generali LADI come pure le direttive inerenti le ricerche di
lavoro durante il periodo lavorativo stagionale
All’assicurato
viene consegnato e spiegato il documento:
-
Circolare “LINEE GUIDA” per le ricerche stagionali completa di modello
L’assicurato
riceve:
-
fogli ricerche per il periodo lavorativo stagionale
(…)”
(Doc. 4)
L’URC, nella decisione su
opposizione contestata, ha peraltro precisato che l’assicurato, il 19 febbraio 2010, ha effettivamente partecipato alla seduta informativa “Diritti e Doveri per stagionali” (cfr.
doc. A1).
Ciò non è stato
minimamente contestato dall’insorgente.
Dalle “Linee guida per le
ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” risulta, segnatamente, che:
" (…)
Tutti gli assicurati che svolgono delle
attività a carattere stagionale (contratti determinati/stagionali) al momento
in cui si iscrivono in disoccupazione devono poter dimostrare di aver fatto il
possibile per trovare un impiego fisso nella loro professione o in altre
attività, oppure di aver cercato altre opportunità lavorative di breve durata
per il periodo della pausa stagionale. Le ricerche di lavoro devono essere
svolte durante tutto il periodo lavorativo stagionale.
In particolare le ricerche di impiego
devono essere:
-
effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi
di informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei datori di
lavoro pubblicati sui giornali, riviste settoriali, servizio di informazione
presso l’URC;
-
adeguate alla formazione, all’esperienza lavorativa e alle capacità
professionale e/o personali;
-
sufficientemente intense: nel corso della stagione lavorativa vanno
svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima della fine
del contratto di lavoro determinato, in vista della fine dell’impiego
stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente aumentato;
(…)” (Doc. 13)
Ne discende che
l’assicurato, nel 2011, benché fosse in possesso di un contratto definito di
durata indeterminata, ben doveva sapere che era tenuto a cercare un’occupazione
durante tutto il periodo lavorativo, ossia anche nel periodo da aprile a
settembre 2011 precedente la disdetta di fine settembre 2011 per la fine di
ottobre 2011.
In effetti, in primo
luogo, era la quarta stagione che il medesimo datore di lavoro lo assumeva in
primavera con un contratto di durata indeterminata per poi licenziarlo in
autunno.
Pertanto, anche se nel
contratto la durata veniva definita come indeterminata, di fatto il ricorrente
era confrontato con accordi di durata determinata stagionali.
Egli, di conseguenza, facendo uso della diligenza che ci si poteva da
lui ragionevolmente attendere, avrebbe dovuto immaginare che anche nel 2011 il
suo contratto sarebbe stato verosimilmente disdetto in autunno.
In secondo luogo, l’insorgente
è stato espressamente reso attento dall’amministrazione, nel periodo in cui era
in disoccupazione dopo essere stato licenziato dal __________ per la fine di
ottobre 2009 e prima di iniziare la nuova stagione nell’aprile 2010 (cfr. doc.
3), e meglio nel periodo interstagionale 2009/2010, di dover intraprendere
sforzi per reperire una nuova occupazione durante tutti i mesi dell’attività
lavorativa.
L’asserzione del
ricorrente secondo cui, risalendo l’ultima iscrizione in disoccupazione al
2009, visto che dopo la disdetta del contratto concluso nella primavera 2010
per la fine di ottobre 2010 non si è annunciato per il collocamento - avendo
reperito un altro impiego di breve durata (cfr. doc. 5) -, non poteva
ricordarsi tutte le regole impartitegli (cfr. doc. III), non è atta a
modificare l’esito della vertenza.
Infatti con la propria
affermazione il ricorrente riconosce implicitamente che l’amministrazione gli
ha dato delle direttive in relazione all’obbligo di cercare un impiego prima
della disoccupazione quale stagionale.
L’assicurato, del resto, anche
qualora non si fosse ricordato specificatamente di come comportarsi dal profilo
della ricerca di un’occupazione durante la sua attività presso l’esercizio
pubblico di __________, avrebbe dovuto interpellare l’URC.
2.10. Per quanto attiene al mese di
ottobre 2011, dalle carte processuali si evince che l’assicurato ha compiuto
non 6 ricerche di impiego come indicato dall’URC (cfr. doc. 8; 9; V), bensì 7
ricerche spontanee, e meglio il 1° ottobre 2011 presso __________scona, il 4
ottobre 2011 presso l’__________, l’8 ottobre 2011 presso l’__________, il 13
ottobre 2011 presso il Ristorante __________, il 18 ottobre 2011 presso l’Hotel
__________ il 24 ottobre 2011 presso il Negozio alimentari __________ e il 28
ottobre 2011 presso il Ristorante ____________________ (cfr. doc. 8).
Questa Corte ritiene,
tuttavia, che, a prescindere dall’aspetto quantitativo, gli sforzi intrapresi
dall’insorgente nel mese di ottobre 2011 siano comunque insufficienti
qualitativamente.
Al
riguardo è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più
occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci
apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009;
STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno
2006 consid. 2.12.).
L’assicurato
era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano
concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.
In
effetti l’obbligo di rispondere prevalentemente ad annunci che appaiono sui
mezzi di informazione risulta in maniera chiara ed esplicita dalle “Linee guida
per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” consegnate all’assicurato nel
febbraio 2010 (cfr. doc. A1; 4).
In
proposito giova segnalare che un disoccupato non deve necessariamente essere
abbonato ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono
essere liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella
biblioteca cantonale di __________ (cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009
consid. 2.7.), e pure presso gli URC (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012
consid. 2.9.).
Inoltre
gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla
versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi
(www.gdp.ch;
www.cdt.ch;
www.laregione.ch; www.nzz.ch; cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid.
2.9.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009).
Le
ricerche svolte dall’assicurato nei mesi in questione sono, del resto, state
compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in
particolare a __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr.
doc. 8).
Al
riguardo va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,
vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde
del __________.
Infine è,
altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati
che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione
lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle
medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17
aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).
Il TCA ha
già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di
raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un
nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
2.11. In esito alle
considerazioni sopra esposte, occorre concludere che il ricorrente nel periodo
dal mese di aprile al mese di settembre 2011 non ha effettuato alcuna ricerca
di lavoro (cfr. consid. 2.9.) e nel mese di ottobre 2011 delle ricerche
insufficienti dal profilo qualitativo (cfr. consid. 2.10.).
Ne consegue, quindi, che
il ricorrente, nel lasso di tempo da aprile a ottobre 2011, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).
Pertanto
l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).
Essa
indica che:
"
(…)
1. Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3. Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.9.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e
modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.7.)
- la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate
ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Al
riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di
attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
"
(…)
La durata della
sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una
valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti
la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per
garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i
giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto
segue:
-
durante i tre mesi prima della disoccupazione
ricerche
insufficienti 3 giorni / per ogni mese
ricerche
inesistenti 4 giorni / per ogni mese
-
durante ogni mese nel resto dell’anno
ricerche
insufficienti 1 giorno
ricerche
inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi
caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista
delle sospensioni SdL”.
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente diciotto giorni di sospensione dal
diritto alle indennità (cfr. doc. 9; A1), e meglio:
"
(…)
In conclusione decidiamo
per una sospensione di 18 indennità giornaliere così composta.
Mesi da aprile a luglio “mesi
nel resto dell’anno” nessuna ricerca 2 giorni di sospensione per ogni mese
(4 mesi)
Mesi di agosto e settembre
“ultimi 3 mesi prima dell’iscrizione” nessuna ricerca 4 giorni di
sospensione per mese (2 mesi)
Ottobre “ultimi 3 mesi
prima dell’iscrizione” ricerche insufficienti 3 giorni di sospensione (1
mese).
Accumulando una sospensione
per un totale di 19 IG ma applicando la direttiva del massimo riduciamo la
sospensione a 18 indennità giornaliere.” (Doc. 9)
Tutto ben
considerato, alla luce della prassi sopra esposta (2 giorni di sospensione per
mese a causa di mancate ricerche nei mesi dell’attività lavorativa precedenti
gli ultimi tre, 4 giorni di sospensione per mese a seguito di mancate ricerche
negli ultimi tre mesi di lavoro prima della disoccupazione, 1 giorno di
sospensione per mese a causa di insufficienti ricerche nei mesi dell’attività
lavorativa precedenti gli ultimi tre, 3 giorni di sospensione per mese a
seguito di insufficienti ricerche negli ultimi tre mesi di lavoro prima della
disoccupazione, senza però superare in ogni caso
il massimo di 18 giorni) la sanzione di diciotto giorni, in
concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid.
2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid.
Considerandi
2.
).
Conseguentemente
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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