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38.2012.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 ottobre 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza

C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che

l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma

scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Per

quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una

stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della

ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in

disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo

Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un

impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA

del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T.

contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro

UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni

compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale

contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF

ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo

inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo

aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di

un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante

l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti

per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

La nostra

Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,

procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…)."

L’Alta Corte, in

un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato

che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung

zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden

werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden

Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil

suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen

konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war

(vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht

auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im

Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern

nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.8. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che nel 2011 l’assicurato

- che è al suo quarto termine quadro per la riscossione delle indennità di

disoccupazione - è stato alle dipendenze del __________ Sagl di __________ a

partire dal 1° aprile 2011 in virtù di un contratto di durata indeterminata

(cfr. doc. 1).

Il datore

di lavoro, il 30 settembre 2011, ha disdetto il rapporto di impiego con effetto

dal 31 ottobre 2011 (cfr. doc. 2).

L’insorgente

aveva già lavorato presso il __________ negli anni precedenti, e meglio nel

2008, nel 2009 e nel 2010, sempre beneficiando di contratti di durata

indeterminata che hanno avuto inizio l’11 giugno 2008, il 1° marzo 2009,

rispettivamente il 1° aprile 2010 (cfr. doc. 3) e che regolarmente sono stati

disdetti alla fine di settembre per la fine del mese di ottobre (cfr. doc. 3; 5).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute nel periodo

antecedente la disoccupazione.

Il

consulente del personale ha constatato, da un lato, che il ricorrente, anche

nel 2011, aveva lavorato presso il __________ con un contratto di durata

indeterminata poi disdetto per la fine di ottobre, come per le stagioni

precedenti.

Dall’altro,

che il medesimo aveva svolto delle ricerche di lavoro soltanto nel periodo di

disdetta e non durante tutto il periodo lavorativo.

Pertanto

il collocatore, l’8 novembre 2011, gli ha trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 22 novembre 2011,

il fatto di non avere compiuto delle ricerche di lavoro durante l’intero arco

di tempo in cui è stato attivo presso l’esercizio pubblico di __________, nonostante

fosse stato istruito in merito al comportamento da adottare nel caso di

attività stagionale, rispettivamente la circostanza che le ricerche di ottobre

2011 risultino insufficienti sia qualitativamente che quantitativamente.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 6).

Il

ricorrente, il 15 novembre 2011, ha risposto di non essere tenuto, visto che

quando nel 2011 ha iniziato a lavorare presso il __________ non era iscritto

per il collocamento, a fornire alcuna giustificazione in merito alle ricerche

di lavoro.

Egli ha,

inoltre, precisato che dall’ottobre 2010 all’ottobre 2011 ha lavorato per 12 mesi al 100% (cfr. doc. 7).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

considerando che l’assicurato, nel periodo aprile - settembre 2011, non ha

compiuto alcuna ricerca di lavoro e nel mese di ottobre 2011 ha svolto delle ricerche insufficienti, con decisione formale del 13 dicembre 2011 (cfr. doc. 9),

confermata dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 (cfr. doc. A1),

l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per diciotto giorni

(cfr. consid. 1.1.).

2.9. Il ricorrente ha contestato

il fatto che dovesse cercare un’occupazione durante tutto il periodo lavorativo,

visto che era al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata

(cfr. doc. I).

Attentamente

esaminata la documentazione agli atti questa Corte rileva, da una parte, che,

come già evidenziato, nel caso di specie l’assicurato dal 2008 ha lavorato presso il __________ per la stagione primaverile/estiva in virtù, però, sempre di

contratti di durata indeterminata conclusi in primavera/estate e che venivano

regolarmente disdetti per la fine di ottobre (cfr. consid. 2.7.).

Dall’altra, che

l’insorgente, il quale aveva fatto ricorso all’assicurazione disoccupazione nel

2009/2010, dopo essere stato licenziato dalla __________ per il 31 ottobre 2009

(cfr. doc. 3), il 10 febbraio 2010 ha sottoscritto un verbale relativo a un

colloquio di consulenza da cui emerge che il 19 febbraio 2010 avrebbe avuto

luogo un incontro collettivo per assicurati occupati in attività stagionali, e

meglio:

" (…)

Punto della

situazione: incontro collettivo per assicurati occupati in attività

stagionali

Istruzioni: Obiettivo:

dare direttive generali LADI come pure le direttive inerenti le ricerche di

lavoro durante il periodo lavorativo stagionale

All’assicurato

viene consegnato e spiegato il documento:

-

Circolare “LINEE GUIDA” per le ricerche stagionali completa di modello

L’assicurato

riceve:

-

fogli ricerche per il periodo lavorativo stagionale

(…)”

(Doc. 4)

L’URC, nella decisione su

opposizione contestata, ha peraltro precisato che l’assicurato, il 19 febbraio 2010, ha effettivamente partecipato alla seduta informativa “Diritti e Doveri per stagionali” (cfr.

doc. A1).

Ciò non è stato

minimamente contestato dall’insorgente.

Dalle “Linee guida per le

ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” risulta, segnatamente, che:

" (…)

Tutti gli assicurati che svolgono delle

attività a carattere stagionale (contratti determinati/stagionali) al momento

in cui si iscrivono in disoccupazione devono poter dimostrare di aver fatto il

possibile per trovare un impiego fisso nella loro professione o in altre

attività, oppure di aver cercato altre opportunità lavorative di breve durata

per il periodo della pausa stagionale. Le ricerche di lavoro devono essere

svolte durante tutto il periodo lavorativo stagionale.

In particolare le ricerche di impiego

devono essere:

-

effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi

di informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei datori di

lavoro pubblicati sui giornali, riviste settoriali, servizio di informazione

presso l’URC;

-

adeguate alla formazione, all’esperienza lavorativa e alle capacità

professionale e/o personali;

-

sufficientemente intense: nel corso della stagione lavorativa vanno

svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima della fine

del contratto di lavoro determinato, in vista della fine dell’impiego

stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente aumentato;

(…)” (Doc. 13)

Ne discende che

l’assicurato, nel 2011, benché fosse in possesso di un contratto definito di

durata indeterminata, ben doveva sapere che era tenuto a cercare un’occupazione

durante tutto il periodo lavorativo, ossia anche nel periodo da aprile a

settembre 2011 precedente la disdetta di fine settembre 2011 per la fine di

ottobre 2011.

In effetti, in primo

luogo, era la quarta stagione che il medesimo datore di lavoro lo assumeva in

primavera con un contratto di durata indeterminata per poi licenziarlo in

autunno.

Pertanto, anche se nel

contratto la durata veniva definita come indeterminata, di fatto il ricorrente

era confrontato con accordi di durata determinata stagionali.

Egli, di conseguenza, facendo uso della diligenza che ci si poteva da

lui ragionevolmente attendere, avrebbe dovuto immaginare che anche nel 2011 il

suo contratto sarebbe stato verosimilmente disdetto in autunno.

In secondo luogo, l’insorgente

è stato espressamente reso attento dall’amministrazione, nel periodo in cui era

in disoccupazione dopo essere stato licenziato dal __________ per la fine di

ottobre 2009 e prima di iniziare la nuova stagione nell’aprile 2010 (cfr. doc.

3), e meglio nel periodo interstagionale 2009/2010, di dover intraprendere

sforzi per reperire una nuova occupazione durante tutti i mesi dell’attività

lavorativa.

L’asserzione del

ricorrente secondo cui, risalendo l’ultima iscrizione in disoccupazione al

2009, visto che dopo la disdetta del contratto concluso nella primavera 2010

per la fine di ottobre 2010 non si è annunciato per il collocamento - avendo

reperito un altro impiego di breve durata (cfr. doc. 5) -, non poteva

ricordarsi tutte le regole impartitegli (cfr. doc. III), non è atta a

modificare l’esito della vertenza.

Infatti con la propria

affermazione il ricorrente riconosce implicitamente che l’amministrazione gli

ha dato delle direttive in relazione all’obbligo di cercare un impiego prima

della disoccupazione quale stagionale.

L’assicurato, del resto, anche

qualora non si fosse ricordato specificatamente di come comportarsi dal profilo

della ricerca di un’occupazione durante la sua attività presso l’esercizio

pubblico di __________, avrebbe dovuto interpellare l’URC.

2.10. Per quanto attiene al mese di

ottobre 2011, dalle carte processuali si evince che l’assicurato ha compiuto

non 6 ricerche di impiego come indicato dall’URC (cfr. doc. 8; 9; V), bensì 7

ricerche spontanee, e meglio il 1° ottobre 2011 presso __________scona, il 4

ottobre 2011 presso l’__________, l’8 ottobre 2011 presso l’__________, il 13

ottobre 2011 presso il Ristorante __________, il 18 ottobre 2011 presso l’Hotel

__________ il 24 ottobre 2011 presso il Negozio alimentari __________ e il 28

ottobre 2011 presso il Ristorante ____________________ (cfr. doc. 8).

Questa Corte ritiene,

tuttavia, che, a prescindere dall’aspetto quantitativo, gli sforzi intrapresi

dall’insorgente nel mese di ottobre 2011 siano comunque insufficienti

qualitativamente.

Al

riguardo è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più

occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci

apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009;

STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno

2006 consid. 2.12.).

L’assicurato

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.

In

effetti l’obbligo di rispondere prevalentemente ad annunci che appaiono sui

mezzi di informazione risulta in maniera chiara ed esplicita dalle “Linee guida

per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” consegnate all’assicurato nel

febbraio 2010 (cfr. doc. A1; 4).

In

proposito giova segnalare che un disoccupato non deve necessariamente essere

abbonato ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono

essere liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella

biblioteca cantonale di __________ (cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009

consid. 2.7.), e pure presso gli URC (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012

consid. 2.9.).

Inoltre

gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla

versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi

(www.gdp.ch;

www.cdt.ch;

www.laregione.ch; www.nzz.ch; cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid.

2.9.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009).

Le

ricerche svolte dall’assicurato nei mesi in questione sono, del resto, state

compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in

particolare a __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr.

doc. 8).

Al

riguardo va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,

vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde

del __________.

Infine è,

altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati

che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione

lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle

medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

Il TCA ha

già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di

raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un

nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

2.11. In esito alle

considerazioni sopra esposte, occorre concludere che il ricorrente nel periodo

dal mese di aprile al mese di settembre 2011 non ha effettuato alcuna ricerca

di lavoro (cfr. consid. 2.9.) e nel mese di ottobre 2011 delle ricerche

insufficienti dal profilo qualitativo (cfr. consid. 2.10.).

Ne consegue, quindi, che

il ricorrente, nel lasso di tempo da aprile a ottobre 2011, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa

indica che:

"

(…)

1. Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.9.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di

disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e

modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.7.)

- la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate

ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di

attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della

sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una

valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti

la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per

garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i

giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto

segue:

-

durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche

insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche

inesistenti 4 giorni / per ogni mese

-

durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche

insufficienti 1 giorno

ricerche

inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi

caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista

delle sospensioni SdL”.

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente diciotto giorni di sospensione dal

diritto alle indennità (cfr. doc. 9; A1), e meglio:

"

(…)

In conclusione decidiamo

per una sospensione di 18 indennità giornaliere così composta.

Mesi da aprile a luglio “mesi

nel resto dell’anno” nessuna ricerca 2 giorni di sospensione per ogni mese

(4 mesi)

Mesi di agosto e settembre

“ultimi 3 mesi prima dell’iscrizione” nessuna ricerca 4 giorni di

sospensione per mese (2 mesi)

Ottobre “ultimi 3 mesi

prima dell’iscrizione” ricerche insufficienti 3 giorni di sospensione (1

mese).

Accumulando una sospensione

per un totale di 19 IG ma applicando la direttiva del massimo riduciamo la

sospensione a 18 indennità giornaliere.” (Doc. 9)

Tutto ben

considerato, alla luce della prassi sopra esposta (2 giorni di sospensione per

mese a causa di mancate ricerche nei mesi dell’attività lavorativa precedenti

gli ultimi tre, 4 giorni di sospensione per mese a seguito di mancate ricerche

negli ultimi tre mesi di lavoro prima della disoccupazione, 1 giorno di

sospensione per mese a causa di insufficienti ricerche nei mesi dell’attività

lavorativa precedenti gli ultimi tre, 3 giorni di sospensione per mese a

seguito di insufficienti ricerche negli ultimi tre mesi di lavoro prima della

disoccupazione, senza però superare in ogni caso

il massimo di 18 giorni) la sanzione di diciotto giorni, in

concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid.

2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid.

Considerandi

2.

).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 20 gennaio 2012 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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