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Decisione

38.2012.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i formulari “indicazioni della persona assicurata” per i mesi di novembre e

dicembre 2011 e di autorizzare, conseguentemente, la Cassa a versargli le

indennità di ottobre, novembre e dicembre 2011 tenendo conto delle IPG.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, in

particolare, di essersi annunciato in disoccupazione il 31 agosto 2011 avendo

terminato l’apprendistato di montatore elettricista con conseguimento dell’attestato

federale di capacità e non avendo trovato alcun nuovo posto di impiego.

Egli ha

asserito di non essere stato a conoscenza, quando si è iscritto per il

collocamento, della chiamata al servizio civile, né del fatto che il 17 ottobre

avrebbe dovuto iniziare il suo servizio.

Il

ricorrente ha evidenziato che, se è vero che dal 17 ottobre al 25 novembre 2011 ha svolto il servizio civile presso la Casa __________ e poi dal 9 gennaio 2012 presso

l’Istituto __________, è altrettanto vero che dal 1° settembre al 16 ottobre

2011 e dal 26 novembre 2011 all’8 gennaio 2012 era disoccupato al 100%.

Il

medesimo ha, poi, affermato che, se avesse trovato un’occupazione o gli

fosse stato assegnato un impiego dall’URC, avrebbe senz’altro accettato questa

opportunità, chiedendo l’annullamento o il posticipo del servizio civile.

L’insorgente

ha indicato di non sentirsi responsabile di quanto accaduto, dato che ha fatto

tutto quanto gli è stato chiesto dagli uffici preposti al controllo della

disoccupazione.

Infine

l’assicurato ha postulato, nel caso in cui il TCA confermi la decisione su

opposizione contestata, il condono delle indennità di disoccupazione del mese

di settembre 2011 e che quindi la Cassa non proceda a emanare un ordine di

restituzione.

Qualora

venisse richiesto il rimborso delle indennità di settembre 2011, egli domanda

il condono, avendo percepito in assoluta buona fede le prestazioni LADI (cfr.

doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 23 marzo 2012 l'amministrazione ha proposto di respingere il

ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa

nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).

1.4. L’assicurato,

il 2 aprile 2012, si è riconfermato in quanto già espresso nel proprio ricorso,

rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è

stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al

collocamento dal 1° settembre 2011.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è

infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8

cpv. 1 lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;

DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.

173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214,

consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3

gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V

217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V

275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia

di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza,

il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001

ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.3. In una

sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA,

il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era

disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un

perfezionamento linguistico all'estero.

In

un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una

decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che

aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul

mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio

del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

"

Ad ogni modo si osserva che anche nel merito

l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,

questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che

a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo

per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al

collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V

520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la

collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto

settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre

mesi e mezzo)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa

conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del

lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per

effettuare un perfezionamento linguistico.

Infine,

in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato

l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro

per soli due mesi, argomentando:

"

Erschwerend war insbesondere, dass die Monate

Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für

das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil

der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag

nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle

gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte -

wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern

musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."

2.4. Per quanto riguarda gli assicurati che si iscrivono in

disoccupazione prima di svolgere un periodo di servizio militare o di servizio

civile, giova segnalare che in una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha

stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003

e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi

iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al

collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva

pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo

successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.

L'Alta

Corte si è, in particolare, così espressa:

"

2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf

die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der

Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem

Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme

zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor

oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung

getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der

Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die

Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im

Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit

bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten

bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur

Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit

nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die

Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule

am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003

festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung

stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als

kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.

Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen

kann verwiesen werden.

(...)

2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden

Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf

die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei

erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden

Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte

Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der

Rekrutenschule, nicht

nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der

Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die

Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu

begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die

Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der

Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der

Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich

sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule

einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen

Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)

kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige

ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls

korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu

sanktionieren."

Il

TCA, con sentenza 38.99.34 del 19 aprile 1999, pubblicata in RDAT II-1999 N. 71

pag. 258, ha riconosciuto l’idoneità al collocamento di un assicurato,

iscrittosi in disoccupazione il 2 novembre 1998, che avrebbe dovuto assolvere

due periodi di servizio militare (scuola sottufficiali) dal 18 gennaio al 26

febbraio 1999 e dal 1° marzo al 21 maggio 1999 nel frattempo, per vari motivi,

differiti in date da stabilire dopo l’estate 2000.

Contestualmente questa

Corte ha rilevato che:

" (…)

Nella presente fattispecie se realmente

l’assicurato avesse dovuto svolgere i periodi di servizio militare indicati

dall’URC di Y. (cfr. consid. 1.1 ), alla luce della costante giurisprudenza

federale citata, egli avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo al collocamento

(cfr. consid. 2.5).

In realtà il ricorrente è stato esentato dal

servizio militare. A mente del TCA non sussistono dunque i motivi invocati

dall’amministrazione per negare all'assicurato il diritto all’indennità di

disoccupazione. X. è pertanto idoneo al collocamento sin dal 2 novembre 1998.”

Con

giudizio 38.99.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag.

589 il TCA ha, invece, confermato la decisione di inidoneità al collocamento

dal 12 aprile 1999 emanata dall’amministrazione nei confronti di un assicurato

disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo che separava la

prima parte (8 febbraio – 29 marzo 1999) dalla seconda parte (21 giugno - 13

agosto 1999) della Scuola reclute che era astretto a effettuare in due fasi.

Infine questo Tribunale,

con sentenza 38.2000.144 del 12 ottobre 2000, ha accolto il ricorso per violazione del diritto di essere sentito di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento dall’11 febbraio 2000, poiché dal 3 aprile al 24

novembre 2000 era tenuto a prestare servizio civile presso un ospedale e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Il TCA, a titolo

abbondanziale, ha tuttavia osservato quanto segue:

"

(…) va, comunque, segnalato che questo

Tribunale, fondandosi sulla costante giurisprudenza federale citata, ha sempre

confermato le decisioni dell'UCL che stabiliscono l'inidoneità al collocamento

di un assicurato, allorché quest'ultimo è disponibile per il mercato del lavoro

solo per un breve periodo perché astretto ad effettuare la scuola reclute o i

corsi di istruzione per ottenere i diversi gradi dell'esercito (cfr. STCA del 2

maggio 2000 nella causa M.B.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa S.D.; STCA del

24 settembre 1999 nella causa M. pubblicata in RDAT I-2000 pag. 589).”

2.5. In una direttiva pubblicata

nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è

così espressa:

" L'assicurato

che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato

del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il

proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio

all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del

servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in

un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché

le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.

Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è

considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre

mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un

assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della

flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al

di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli

ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."

Questa direttiva è stata

ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal

1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha, inoltre, rilevato:

"

Si un assuré se retire du marché du travail pendant

qu'il perçoit l'indemnité de chômage parce qu'il a disposé de son temps

autrement à partir d'une certaine date, par exemple pour se rendre

définitivement à l'étranger ou accomplir son service militaire, il convient

d'examiner son aptitude au placement de la même manière que s'il avait annoncé

cette circonstance en s'inscrivant au chômage. Dans ce cas, on tiendra copte de

la durée entière du chômage et non pas seulement du temps qu'il lui reste avant

se désinscription du chômage."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

2.6. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è annunciato in

disoccupazione il 31 agosto 2011 con effetto dal 1° settembre 2011 dopo aver

conseguito l’attestato di capacità quale installatore elettricista AFC (cfr.

doc. 11/2; 11/1).

Il 9 novembre 2011 l’URC

di __________ ha sottoposto alla Sezione del lavoro per decisione in merito

all’idoneità al collocamento il caso del ricorrente, specificando che:

" (…)

a partire dal 17.10.2011 fino al 25.11.2011 presterà servizio

civile come aiuto giardiniere alla Casa __________.

Dal 09.01.2012 al 13.07.2012 idem ma alla

Casa __________ a __________ come aiuto cucina ed esce dalla disoccupazione.”

(Doc. 8)

Rispondendo alla Sezione

del lavoro che il 10 novembre 2011 gli ha fissato un termine per presentare

osservazioni al riguardo (cfr. doc. 7), l’assicurato, il 21 novembre 2011, ha rilevato che:

" (…)

- durante il mese di giugno 2011 sostengo

gli esami di fine tirocinio quale installatore elettricista AFC

- il 04 luglio 2011 ricevo comunicazione di

non aver superato gli esami

- il 13 luglio 2011 inoltro ricorso alla

divisione della formazione professionale.

Sono consapevole che la possibilità di

vincere il ricorso è alquanto minima; si prospettava quindi la ripetizione del

quarto anno di tirocinio. In attesa della decisione sul ricorso e a causa della

mancanza di un diploma mi sono trovato in una situazione di totale insicurezza

sul da farsi.

Inoltre incombevano anche gli impegni del

servizio civile.

- Il 26 agosto 2011 il ricorso viene

accolto e ottengo l’attestato federale di capacità professionale.

- Giocoforza il 01.09.2011 mi iscrivo alla

disoccupazione.

- Prendo la decisione di assolvere gli

impegni del servizio civile e inizio tempestivamente la ricerca di istituti

d’impiego.

Fortunatamente ottengo due convenzioni

d’impiego dal 17.10.2011 al 25.11.2011 e dal 09.01.2012 al 13.07.2012.

(…).…. (doc. 6)

A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1 contro la decisione del 25 novembre 2011 con cui la Sezione

del lavoro lo ha ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2011 (cfr.

doc. 5; 4), l’amministrazione ha posto all’insorgente alcuni quesiti, e meglio:

" (…)

1. Voglia p.f. indicarci l’iter

che ha seguito per poter svolgere il servizio civile (dettagliare bene la

risposta).

Considerandi

2.

Voglia p.f. trasmetterci

copia della documentazione riguardante il servizio civile (ad esempio domanda

di servizio civile, conferma scritta della ricezione della domanda, conferma

della sua domanda, decisione).

3.

Voglia p.f.

indicarci quando e secondo quali modalità ha preso contatto con gli istituti

d’impiego in cui prestare servizio civile, trasmettendo copia delle convenzioni

d’impiego stipulate.

4.

Nello scritto

(e-mail) del 21 novembre scorso, per il tramite del sig. __________, lei ci ha

comunicato che “ (…) Il 26 agosto 2011 il ricorso viene accolto e ottengo

l’attestato federale di capacità professionale. Giocoforza il 01.09.2011 mi

iscrivo alla disoccupazione. Prendo la decisione di assolvere gli impegni del

servizio civile e inizio tempestivamente la ricerca di istituti d’impiego (…)”.

Voglia p.f. specificare cosa s’intende con la citata frase (dettagliare bene la

risposta). (doc. 3)

L’assicurato, il 26 gennaio

2012, inviando della documentazione, ha risposto che: “(…)

" 1. Inoltro

della domanda d’ammissione al servizio civile il 12.04.2011.

Conferma

di ricevimento della domanda d’ammissione e periodo di riflessione il

19.04.2011

Decisione d’ammissione al

servizio civile del 26.05.2011.

Convocazione

al corso d’introduzione sul servizio civile del 14.07.2011.

Partecipazione al corso

d’introduzione del 18.08.2011.

2.

Vedi 4 allegati inerenti l’iter

seguito per poter svolgere il servizio

civile (risposta N° 1).

3.

Ricerca di offerte di

istituti d’impiego nel sito www.zivi.admin.ch.

Primo

contato telefonico con li istituti interessati alfine di allestire una

convenzione d’impiego. Stipulazione il 06.09.2011 della prima convenzione

d’impiego con la “Casa di __________ ____________________” ad __________ e

relativa convocazione del 13.09.2011.

Stipulazione

il 13.09.2011 della seconda convenzione d’impiego con la “Casa per anziani __________”

a __________ e relativa convocazione del 14.09.2011.

4.

Con

questa frase volevo in particolare segnalare che il 26 agosto 2011 avendo

ottenuto l’attestato federale di capacità professionale lo scenario più

probabile, ripetizione del quarto anno di tirocinio, cambiava radicalmente.

Fino alla fine di agosto 2011 ero legato alla scadenza del contratto di

tirocinio e nell’arco di pochi giorni era praticamente impossibile trovare un

impiego per inizio settembre. Non avendo stipulato alcuna convenzione per il servizio

civile ero senza occupazione e disponibile sul mercato del lavoro e pertanto il

01.09.2011

mi sono iscritto alla disoccupazione. Come indicato al punto N° 3

della presente al momento della mia iscrizione non disponevo dei dati inerenti

alle convocazioni con gli istituti d’impiego.

Mi

permetto di sottolineare la mia buona fede in questa vicenda come pure le mie

difficoltà economiche dovute alle modeste entrate del servizio civile pari a

quelle di un apprendista del quarto anno.(…)” (doc. 2/1)

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che dalle

carte processuali emerge che nel mese di aprile 2011 l'assicurato, nato il 5 aprile 1991, ha presentato all'Organo di esecuzione del servizio civile

ZIVI una domanda di ammissione al servizio civile, dichiarando di non poter

conciliare il servizio militare con la sua coscienza (cfr. doc. 2/6).

Il 26

maggio 2011 l'Organo d'esecuzione del servizio civile ha emanato una decisione

con la quale ha ammesso il ricorrente al servizio civile e ha stabilito che la

durata complessiva del suo servizio civile ammonta a 387 giorni. E' stato,

inoltre, precisato che con la crescita in giudicato del provvedimento in

questione, egli sarebbe stato obbligato a prestare servizio civile (cfr. doc.

2/5).

L'autorità

competente, il 14 luglio 2011, ha poi convocato l'insorgente al corso di

introduzione sul servizio civile che avrebbe avuto luogo il 18 agosto 2011 e in

cui sarebbero stati presentati i principali diritti e doveri (cfr. doc. 2/6).

L’assicurato

ha effettivamente partecipato a tale corso (cfr. doc. 2/1).

Al fine

di adempiere l'obbligo del servizio civile, il ricorrente, dopo un primo

contatto telefonico con gli istituti interessati (cfr. doc. 2/1), ha concluso

una convenzione d'impiego il 6 settembre 2011 con la Casa __________ quale

aiuto custode e giardiniere per il periodo 17 ottobre - 25 novembre 2011 (cfr.

doc. 2/4), il 13 settembre 2011 con l'Istituto per anziani __________ per il

lasso di tempo 9 gennaio - 13 luglio 2012 (cfr. doc. 2/3) e il 15 novembre 2011

nuovamente con la Casa __________ per il periodo 3 settembre - 30 novembre 2012

(cfr. doc. 2/2).

Ne

discende, che, contrariamente a quanto asserito

dal ricorrente, ovvero che al momento della sua iscrizione in disoccupazione il

31.

agosto 2011 non era a conoscenza della chiamata al servizio

civile, né del fatto che il 17 ottobre 2011 avrebbe dovuto iniziare il suo

servizio (cfr. doc. I; consid. 1.2.), il medesimo, al

momento del suo annuncio per il collocamento di fine agosto 2011, già sapeva

del suo obbligo di svolgere il servizio civile per 387 giorni, visto che la

relativa decisione risale al 26 maggio 2011 e che il 18 agosto 2011 ha pure partecipato a un corso di introduzione sul servizio civile.

Inoltre

dalla conclusione il 6 settembre 2011 della convenzione d'impiego quale

"civilista" con la Casa __________ preceduta, per stessa ammissione

dell'assicurato (cfr. doc. 2/1), da un preliminare contatto telefonico, si

evince, da un lato, che il medesimo, quando si è iscritto in disoccupazione il

31.

agosto 2011, si stava certamente attivando al fine di effettuare già

nell'autunno 2011 il servizio civile.

Dall'altro,

che è altamente verosimile che fosse pure al corrente che avrebbe svolto una

prima parte del servizio civile già a decorrere dal mese di ottobre presso la

Casa __________ o comunque che erano in corso delle trattative per quel mese.

La

circostanza che fino al 26 agosto 2011, quando è stato accolto il suo ricorso

interposto alla Divisione della formazione professionale non avendo superato

nel giugno 2011 gli esami di fine tirocinio quale installatore elettricista e

gli è stato conseguentemente rilasciato il relativo attestato federale di

capacità, l'insorgente pensava di dover ripetere il quarto anno di apprendistato

considerando minime le possibilità di esito favorevole del ricorso (cfr. doc.

9; 6; 4) è ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza.

In

effetti in casu decisivo è il fatto che al momento dell'iscrizione in

disoccupazione, avvenuta il 31 agosto 2011 per il 1° settembre 2011, l'assicurato avesse comunque intrapreso misure concrete per svolgere già nell'autunno 2011 il

servizio civile al quale era stato ammesso nel maggio 2011.

Del resto

l'assicurato stesso, il 7 ottobre 2011, all'attenzione dell'URC ha indicato

che:

(…) Il 26.08.11 il ricorso viene accolto,

ottengo l'attestato federale di capacità professionale. Inizio tempestivamente

la ricerca di istituti di impiego per assolvere i miei impegni verso il

servizio civile. Ottengo quindi due convenzioni d'impiego dal 17.10.11 al

25.11.11

e dal 09.01.12 al 13.07.12.

Considerata la difficile situazione sopra

esposta, l'esame non superato con attesa della decisione inerente al ricorso e

gli impegni del servizio civile da rispettare, ritengo che da parte mia sia

stato intrapreso tutto quanto possibile per abbreviare il periodo di

disoccupazione." (Doc. 9; la sottolineatura è del redattore)

2.8

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4.) e della

direttiva della SECO (cfr. consid. 2.5.) occorre concludere che l'assicurato,

nel breve lasso di tempo di circa un mese e mezzo, in cui era a disposizione

del mercato del lavoro dall'annuncio per il collocamento con effetto dal 1°

settembre 2011 fino all'inizio del servizio civile presso la Casa __________ il

17.

ottobre 2011, come pure nel periodo, sempre di circa un mese in mezzo, tra

la fine di questa occupazione il 25 novembre 2011 e l'inizio quale

"civilista" presso Istituto per anziani __________ il 9 gennaio 2012,

era inidoneo al collocamento, come rettamente stabilito dalla Sezione del

lavoro.

La

possibilità di reperire un impiego nella professione di installatore

elettricista o in altre attività per così brevi periodi era, infatti, estremamente

limitata (cfr. STCA 38.29007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13

luglio 2005).

Come

indicato dall'Alta Corte nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al

consid. 2.3., il reperimento di un'occupazione per un breve arco di tempo - in

quella fattispecie per i soli due mesi in cui l'assicurata era disponibile sul

mercato del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna.

L'asserzione

del ricorrente secondo cui se avesse trovato un lavoro o gli fosse stato assegnato

un impiego dall'URC, avrebbe senz'altro accettato questa opportunità, chiedendo

l'annullamento o il posticipo del servizio civile (cfr. doc. I; consid. 1.2.)

non gli è di alcun ausilio.

Il

differimento del servizio civile a seguito del reperimento di una nuova

occupazione dopo aver concluso una convenzione d'impiego non risulta, in

effetti, possibile.

In

proposito è utile osservare che l'art. 24 della Legge

federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) prevede

che il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione di

domande di differimento del servizio e il computo dei giorni di servizio sulla

durata del servizio civile.

L’art. 46

cpv. 3 dell’Ordinanza sul servizio civile (OSCi), afferente ai motivi del

differimento a seguito di una domanda presentata da una persona soggetta al

servizio civile, enuncia poi che l’organo di esecuzione:

"

(…)

3.

Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una

persona soggetta al servizio civile, quando questa:

a. debba

superare un esame importante durante il periodo d’impiego o nei tre mesi

successivi;

b.

segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione ne

comporterebbe un pregiudizio eccessivo;

c. perderebbe altrimenti il suo posto di

lavoro;

cbis. ha concordato con un istituto d’impiego di prestare tutti i giorni

di servizio rimanenti nel corso dell’anno successivo; l’organo d’esecuzione non

approva la domanda se l’anno successivo è l’anno del licenziamento dal servizio

civile;

d.

per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere il

periodo d’impiego previsto; l’organo d’esecuzione può ordinare al proposito un

esame da parte di un medico di fiducia;

e. rende credibile

il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi parenti stretti o

il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente

grave.

(…)”

Al

riguardo cfr. pure il sito della Confederazione www.zivi.admin.ch.

La

decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere confermata.

2.9

L’assicurato,

nel ricorso, ha postulato, nel caso in cui il TCA confermi la decisione su

opposizione contestata, il condono delle indennità di disoccupazione del mese

di settembre 2011 e che quindi la Cassa non proceda a emanare un ordine di

restituzione.

Qualora

venisse richiesto il rimborso delle indennità di settembre 2011, egli domanda

il condono, avendo percepito in assoluta buona fede le prestazioni LADI (cfr.

doc. I).

Giusta l'art.

25.

cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 95 LADI, le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se

l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il

condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione

su opposizione impugnata si pronuncia unicamente sull’inidoneità al

collocamento dell’insorgente a far tempo dal 1° settembre 2011.

Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce

il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Inoltre è

possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita

in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente

in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del

26.

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

La

richiesta di condono si rivela, pertanto, irricevibile.

2.10

L’insorgente,

infine, ha chiesto che non gli vengano addebitate eventuali spese derivanti dalla

procedura dinanzi al TCA (cfr. doc, I pag. 3).

Al

riguardo va osservato che ai sensi degli art. 61 lett. a LPGA e 29 Lptca la

procedura dinanzi al TCA è di regola gratuita per le parti. Tassa di

giustizia e spese di procedura possono, tuttavia, essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato, ciò che non è manifestamente il

caso nella presente fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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