38.2012.14
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10 ottobre 2012Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2012.14
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento nei 2 brevi periodi antecedenti il servizio civile in cui l'ass.era a disposiz.del mnercato del lavoro.Quando si è iscritto in AD,era al corrente del suo obbligo di svolgere il serv.civ.Inoltre non è possibile differire il serv.civ. a seguito del reperim. di un'occupazione
CONDONO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
SERVIZIO CIVILE
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 61 let. a LPGA
art. 29 LPTCA
art. 24 LSC
art. 46 cpv. 3 OSCI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.14
rs
Lugano
10 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8
febbraio 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’8 febbraio 2012 la Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico, ha confermato la propria decisione del 25 novembre 2011 (cfr. doc.
5) con la quale ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2011, in quanto era a disposizione del mercato del lavoro soltanto per due brevi e discontinui
periodi - e meglio dal 1° settembre al 14 ottobre 2011 prima dell'inizio del
servizio civile e dal 28 novembre 2011 al 5 gennaio 2012 precedentemente a un
secondo periodo di impiego quale persona soggetta al servizio civile - tali da
limitare eccessivamente le possibilità di trovare un’occupazione adeguata (cfr.
Doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, nonché di essere
ritenuto idoneo al collocamento, di invitare l’URC di __________ a rilasciargli
Fatti
i formulari “indicazioni della persona assicurata” per i mesi di novembre e
dicembre 2011 e di autorizzare, conseguentemente, la Cassa a versargli le
indennità di ottobre, novembre e dicembre 2011 tenendo conto delle IPG.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, in
particolare, di essersi annunciato in disoccupazione il 31 agosto 2011 avendo
terminato l’apprendistato di montatore elettricista con conseguimento dell’attestato
federale di capacità e non avendo trovato alcun nuovo posto di impiego.
Egli ha
asserito di non essere stato a conoscenza, quando si è iscritto per il
collocamento, della chiamata al servizio civile, né del fatto che il 17 ottobre
avrebbe dovuto iniziare il suo servizio.
Il
ricorrente ha evidenziato che, se è vero che dal 17 ottobre al 25 novembre 2011 ha svolto il servizio civile presso la Casa __________ e poi dal 9 gennaio 2012 presso
l’Istituto __________, è altrettanto vero che dal 1° settembre al 16 ottobre
2011 e dal 26 novembre 2011 all’8 gennaio 2012 era disoccupato al 100%.
Il
medesimo ha, poi, affermato che, se avesse trovato un’occupazione o gli
fosse stato assegnato un impiego dall’URC, avrebbe senz’altro accettato questa
opportunità, chiedendo l’annullamento o il posticipo del servizio civile.
L’insorgente
ha indicato di non sentirsi responsabile di quanto accaduto, dato che ha fatto
tutto quanto gli è stato chiesto dagli uffici preposti al controllo della
disoccupazione.
Infine
l’assicurato ha postulato, nel caso in cui il TCA confermi la decisione su
opposizione contestata, il condono delle indennità di disoccupazione del mese
di settembre 2011 e che quindi la Cassa non proceda a emanare un ordine di
restituzione.
Qualora
venisse richiesto il rimborso delle indennità di settembre 2011, egli domanda
il condono, avendo percepito in assoluta buona fede le prestazioni LADI (cfr.
doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 23 marzo 2012 l'amministrazione ha proposto di respingere il
ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa
nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).
1.4. L’assicurato,
il 2 aprile 2012, si è riconfermato in quanto già espresso nel proprio ricorso,
rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al
collocamento dal 1° settembre 2011.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è
infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8
cpv. 1 lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;
DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.
173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214,
consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V
217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V
275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia
di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza,
il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001
ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.3. In una
sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA,
il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era
disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire per un
perfezionamento linguistico all'estero.
In
un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una
decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che
aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul
mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio
del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche nel merito
l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,
questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che
a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V
520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la
collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto
settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre
mesi e mezzo)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa
conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del
lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
Infine,
in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato
l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro
per soli due mesi, argomentando:
"
Erschwerend war insbesondere, dass die Monate
Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für
das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil
der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag
nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle
gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte -
wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern
musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.4. Per quanto riguarda gli assicurati che si iscrivono in
disoccupazione prima di svolgere un periodo di servizio militare o di servizio
civile, giova segnalare che in una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha
stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003
e che il 13 febbraio 2004 è stato dichiarato abile al servizio ed ha poi
iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al
collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva
pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo
successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
L'Alta
Corte si è, in particolare, così espressa:
"
2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf
die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der
Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem
Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme
zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor
oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung
getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der
Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die
Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im
Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit
bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten
bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur
Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit
nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die
Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule
am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003
festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung
stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als
kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.
Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen
kann verwiesen werden.
(...)
2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden
Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf
die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei
erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden
Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte
Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der
Rekrutenschule, nicht
nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der
Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die
Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu
begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die
Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der
Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der
Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich
sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule
einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen
Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)
kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige
ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls
korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu
sanktionieren."
Il
TCA, con sentenza 38.99.34 del 19 aprile 1999, pubblicata in RDAT II-1999 N. 71
pag. 258, ha riconosciuto l’idoneità al collocamento di un assicurato,
iscrittosi in disoccupazione il 2 novembre 1998, che avrebbe dovuto assolvere
due periodi di servizio militare (scuola sottufficiali) dal 18 gennaio al 26
febbraio 1999 e dal 1° marzo al 21 maggio 1999 nel frattempo, per vari motivi,
differiti in date da stabilire dopo l’estate 2000.
Contestualmente questa
Corte ha rilevato che:
" (…)
Nella presente fattispecie se realmente
l’assicurato avesse dovuto svolgere i periodi di servizio militare indicati
dall’URC di Y. (cfr. consid. 1.1 ), alla luce della costante giurisprudenza
federale citata, egli avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo al collocamento
(cfr. consid. 2.5).
In realtà il ricorrente è stato esentato dal
servizio militare. A mente del TCA non sussistono dunque i motivi invocati
dall’amministrazione per negare all'assicurato il diritto all’indennità di
disoccupazione. X. è pertanto idoneo al collocamento sin dal 2 novembre 1998.”
Con
giudizio 38.99.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag.
589 il TCA ha, invece, confermato la decisione di inidoneità al collocamento
dal 12 aprile 1999 emanata dall’amministrazione nei confronti di un assicurato
disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo che separava la
prima parte (8 febbraio – 29 marzo 1999) dalla seconda parte (21 giugno - 13
agosto 1999) della Scuola reclute che era astretto a effettuare in due fasi.
Infine questo Tribunale,
con sentenza 38.2000.144 del 12 ottobre 2000, ha accolto il ricorso per violazione del diritto di essere sentito di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento dall’11 febbraio 2000, poiché dal 3 aprile al 24
novembre 2000 era tenuto a prestare servizio civile presso un ospedale e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Il TCA, a titolo
abbondanziale, ha tuttavia osservato quanto segue:
"
(…) va, comunque, segnalato che questo
Tribunale, fondandosi sulla costante giurisprudenza federale citata, ha sempre
confermato le decisioni dell'UCL che stabiliscono l'inidoneità al collocamento
di un assicurato, allorché quest'ultimo è disponibile per il mercato del lavoro
solo per un breve periodo perché astretto ad effettuare la scuola reclute o i
corsi di istruzione per ottenere i diversi gradi dell'esercito (cfr. STCA del 2
maggio 2000 nella causa M.B.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa S.D.; STCA del
24 settembre 1999 nella causa M. pubblicata in RDAT I-2000 pag. 589).”
2.5. In una direttiva pubblicata
nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è
così espressa:
" L'assicurato
che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato
del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il
proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio
all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del
servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in
un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché
le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.
Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è
considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre
mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un
assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della
flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al
di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli
ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."
Questa direttiva è stata
ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal
1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha, inoltre, rilevato:
"
Si un assuré se retire du marché du travail pendant
qu'il perçoit l'indemnité de chômage parce qu'il a disposé de son temps
autrement à partir d'une certaine date, par exemple pour se rendre
définitivement à l'étranger ou accomplir son service militaire, il convient
d'examiner son aptitude au placement de la même manière que s'il avait annoncé
cette circonstance en s'inscrivant au chômage. Dans ce cas, on tiendra copte de
la durée entière du chômage et non pas seulement du temps qu'il lui reste avant
se désinscription du chômage."
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è annunciato in
disoccupazione il 31 agosto 2011 con effetto dal 1° settembre 2011 dopo aver
conseguito l’attestato di capacità quale installatore elettricista AFC (cfr.
doc. 11/2; 11/1).
Il 9 novembre 2011 l’URC
di __________ ha sottoposto alla Sezione del lavoro per decisione in merito
all’idoneità al collocamento il caso del ricorrente, specificando che:
" (…)
a partire dal 17.10.2011 fino al 25.11.2011 presterà servizio
civile come aiuto giardiniere alla Casa __________.
Dal 09.01.2012 al 13.07.2012 idem ma alla
Casa __________ a __________ come aiuto cucina ed esce dalla disoccupazione.”
(Doc. 8)
Rispondendo alla Sezione
del lavoro che il 10 novembre 2011 gli ha fissato un termine per presentare
osservazioni al riguardo (cfr. doc. 7), l’assicurato, il 21 novembre 2011, ha rilevato che:
" (…)
- durante il mese di giugno 2011 sostengo
gli esami di fine tirocinio quale installatore elettricista AFC
- il 04 luglio 2011 ricevo comunicazione di
non aver superato gli esami
- il 13 luglio 2011 inoltro ricorso alla
divisione della formazione professionale.
Sono consapevole che la possibilità di
vincere il ricorso è alquanto minima; si prospettava quindi la ripetizione del
quarto anno di tirocinio. In attesa della decisione sul ricorso e a causa della
mancanza di un diploma mi sono trovato in una situazione di totale insicurezza
sul da farsi.
Inoltre incombevano anche gli impegni del
servizio civile.
- Il 26 agosto 2011 il ricorso viene
accolto e ottengo l’attestato federale di capacità professionale.
- Giocoforza il 01.09.2011 mi iscrivo alla
disoccupazione.
- Prendo la decisione di assolvere gli
impegni del servizio civile e inizio tempestivamente la ricerca di istituti
d’impiego.
Fortunatamente ottengo due convenzioni
d’impiego dal 17.10.2011 al 25.11.2011 e dal 09.01.2012 al 13.07.2012.
(…).…. (doc. 6)
A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 contro la decisione del 25 novembre 2011 con cui la Sezione
del lavoro lo ha ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2011 (cfr.
doc. 5; 4), l’amministrazione ha posto all’insorgente alcuni quesiti, e meglio:
" (…)
1. Voglia p.f. indicarci l’iter
che ha seguito per poter svolgere il servizio civile (dettagliare bene la
risposta).
Considerandi
2.
Voglia p.f. trasmetterci
copia della documentazione riguardante il servizio civile (ad esempio domanda
di servizio civile, conferma scritta della ricezione della domanda, conferma
della sua domanda, decisione).
3.
Voglia p.f.
indicarci quando e secondo quali modalità ha preso contatto con gli istituti
d’impiego in cui prestare servizio civile, trasmettendo copia delle convenzioni
d’impiego stipulate.
4.
Nello scritto
(e-mail) del 21 novembre scorso, per il tramite del sig. __________, lei ci ha
comunicato che “ (…) Il 26 agosto 2011 il ricorso viene accolto e ottengo
l’attestato federale di capacità professionale. Giocoforza il 01.09.2011 mi
iscrivo alla disoccupazione. Prendo la decisione di assolvere gli impegni del
servizio civile e inizio tempestivamente la ricerca di istituti d’impiego (…)”.
Voglia p.f. specificare cosa s’intende con la citata frase (dettagliare bene la
risposta). (doc. 3)
L’assicurato, il 26 gennaio
2012, inviando della documentazione, ha risposto che: “(…)
" 1. Inoltro
della domanda d’ammissione al servizio civile il 12.04.2011.
Conferma
di ricevimento della domanda d’ammissione e periodo di riflessione il
19.04.2011
Decisione d’ammissione al
servizio civile del 26.05.2011.
Convocazione
al corso d’introduzione sul servizio civile del 14.07.2011.
Partecipazione al corso
d’introduzione del 18.08.2011.
2.
Vedi 4 allegati inerenti l’iter
seguito per poter svolgere il servizio
civile (risposta N° 1).
3.
Ricerca di offerte di
istituti d’impiego nel sito www.zivi.admin.ch.
Primo
contato telefonico con li istituti interessati alfine di allestire una
convenzione d’impiego. Stipulazione il 06.09.2011 della prima convenzione
d’impiego con la “Casa di __________ ____________________” ad __________ e
relativa convocazione del 13.09.2011.
Stipulazione
il 13.09.2011 della seconda convenzione d’impiego con la “Casa per anziani __________”
a __________ e relativa convocazione del 14.09.2011.
4.
Con
questa frase volevo in particolare segnalare che il 26 agosto 2011 avendo
ottenuto l’attestato federale di capacità professionale lo scenario più
probabile, ripetizione del quarto anno di tirocinio, cambiava radicalmente.
Fino alla fine di agosto 2011 ero legato alla scadenza del contratto di
tirocinio e nell’arco di pochi giorni era praticamente impossibile trovare un
impiego per inizio settembre. Non avendo stipulato alcuna convenzione per il servizio
civile ero senza occupazione e disponibile sul mercato del lavoro e pertanto il
01.09.2011
mi sono iscritto alla disoccupazione. Come indicato al punto N° 3
della presente al momento della mia iscrizione non disponevo dei dati inerenti
alle convocazioni con gli istituti d’impiego.
Mi
permetto di sottolineare la mia buona fede in questa vicenda come pure le mie
difficoltà economiche dovute alle modeste entrate del servizio civile pari a
quelle di un apprendista del quarto anno.(…)” (doc. 2/1)
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che dalle
carte processuali emerge che nel mese di aprile 2011 l'assicurato, nato il 5 aprile 1991, ha presentato all'Organo di esecuzione del servizio civile
ZIVI una domanda di ammissione al servizio civile, dichiarando di non poter
conciliare il servizio militare con la sua coscienza (cfr. doc. 2/6).
Il 26
maggio 2011 l'Organo d'esecuzione del servizio civile ha emanato una decisione
con la quale ha ammesso il ricorrente al servizio civile e ha stabilito che la
durata complessiva del suo servizio civile ammonta a 387 giorni. E' stato,
inoltre, precisato che con la crescita in giudicato del provvedimento in
questione, egli sarebbe stato obbligato a prestare servizio civile (cfr. doc.
2/5).
L'autorità
competente, il 14 luglio 2011, ha poi convocato l'insorgente al corso di
introduzione sul servizio civile che avrebbe avuto luogo il 18 agosto 2011 e in
cui sarebbero stati presentati i principali diritti e doveri (cfr. doc. 2/6).
L’assicurato
ha effettivamente partecipato a tale corso (cfr. doc. 2/1).
Al fine
di adempiere l'obbligo del servizio civile, il ricorrente, dopo un primo
contatto telefonico con gli istituti interessati (cfr. doc. 2/1), ha concluso
una convenzione d'impiego il 6 settembre 2011 con la Casa __________ quale
aiuto custode e giardiniere per il periodo 17 ottobre - 25 novembre 2011 (cfr.
doc. 2/4), il 13 settembre 2011 con l'Istituto per anziani __________ per il
lasso di tempo 9 gennaio - 13 luglio 2012 (cfr. doc. 2/3) e il 15 novembre 2011
nuovamente con la Casa __________ per il periodo 3 settembre - 30 novembre 2012
(cfr. doc. 2/2).
Ne
discende, che, contrariamente a quanto asserito
dal ricorrente, ovvero che al momento della sua iscrizione in disoccupazione il
31.
agosto 2011 non era a conoscenza della chiamata al servizio
civile, né del fatto che il 17 ottobre 2011 avrebbe dovuto iniziare il suo
servizio (cfr. doc. I; consid. 1.2.), il medesimo, al
momento del suo annuncio per il collocamento di fine agosto 2011, già sapeva
del suo obbligo di svolgere il servizio civile per 387 giorni, visto che la
relativa decisione risale al 26 maggio 2011 e che il 18 agosto 2011 ha pure partecipato a un corso di introduzione sul servizio civile.
Inoltre
dalla conclusione il 6 settembre 2011 della convenzione d'impiego quale
"civilista" con la Casa __________ preceduta, per stessa ammissione
dell'assicurato (cfr. doc. 2/1), da un preliminare contatto telefonico, si
evince, da un lato, che il medesimo, quando si è iscritto in disoccupazione il
31.
agosto 2011, si stava certamente attivando al fine di effettuare già
nell'autunno 2011 il servizio civile.
Dall'altro,
che è altamente verosimile che fosse pure al corrente che avrebbe svolto una
prima parte del servizio civile già a decorrere dal mese di ottobre presso la
Casa __________ o comunque che erano in corso delle trattative per quel mese.
La
circostanza che fino al 26 agosto 2011, quando è stato accolto il suo ricorso
interposto alla Divisione della formazione professionale non avendo superato
nel giugno 2011 gli esami di fine tirocinio quale installatore elettricista e
gli è stato conseguentemente rilasciato il relativo attestato federale di
capacità, l'insorgente pensava di dover ripetere il quarto anno di apprendistato
considerando minime le possibilità di esito favorevole del ricorso (cfr. doc.
9; 6; 4) è ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza.
In
effetti in casu decisivo è il fatto che al momento dell'iscrizione in
disoccupazione, avvenuta il 31 agosto 2011 per il 1° settembre 2011, l'assicurato avesse comunque intrapreso misure concrete per svolgere già nell'autunno 2011 il
servizio civile al quale era stato ammesso nel maggio 2011.
Del resto
l'assicurato stesso, il 7 ottobre 2011, all'attenzione dell'URC ha indicato
che:
(…) Il 26.08.11 il ricorso viene accolto,
ottengo l'attestato federale di capacità professionale. Inizio tempestivamente
la ricerca di istituti di impiego per assolvere i miei impegni verso il
servizio civile. Ottengo quindi due convenzioni d'impiego dal 17.10.11 al
25.11.11
e dal 09.01.12 al 13.07.12.
Considerata la difficile situazione sopra
esposta, l'esame non superato con attesa della decisione inerente al ricorso e
gli impegni del servizio civile da rispettare, ritengo che da parte mia sia
stato intrapreso tutto quanto possibile per abbreviare il periodo di
disoccupazione." (Doc. 9; la sottolineatura è del redattore)
2.8
In simili
condizioni, alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4.) e della
direttiva della SECO (cfr. consid. 2.5.) occorre concludere che l'assicurato,
nel breve lasso di tempo di circa un mese e mezzo, in cui era a disposizione
del mercato del lavoro dall'annuncio per il collocamento con effetto dal 1°
settembre 2011 fino all'inizio del servizio civile presso la Casa __________ il
17.
ottobre 2011, come pure nel periodo, sempre di circa un mese in mezzo, tra
la fine di questa occupazione il 25 novembre 2011 e l'inizio quale
"civilista" presso Istituto per anziani __________ il 9 gennaio 2012,
era inidoneo al collocamento, come rettamente stabilito dalla Sezione del
lavoro.
La
possibilità di reperire un impiego nella professione di installatore
elettricista o in altre attività per così brevi periodi era, infatti, estremamente
limitata (cfr. STCA 38.29007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13
luglio 2005).
Come
indicato dall'Alta Corte nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al
consid. 2.3., il reperimento di un'occupazione per un breve arco di tempo - in
quella fattispecie per i soli due mesi in cui l'assicurata era disponibile sul
mercato del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna.
L'asserzione
del ricorrente secondo cui se avesse trovato un lavoro o gli fosse stato assegnato
un impiego dall'URC, avrebbe senz'altro accettato questa opportunità, chiedendo
l'annullamento o il posticipo del servizio civile (cfr. doc. I; consid. 1.2.)
non gli è di alcun ausilio.
Il
differimento del servizio civile a seguito del reperimento di una nuova
occupazione dopo aver concluso una convenzione d'impiego non risulta, in
effetti, possibile.
In
proposito è utile osservare che l'art. 24 della Legge
federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) prevede
che il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la trattazione di
domande di differimento del servizio e il computo dei giorni di servizio sulla
durata del servizio civile.
L’art. 46
cpv. 3 dell’Ordinanza sul servizio civile (OSCi), afferente ai motivi del
differimento a seguito di una domanda presentata da una persona soggetta al
servizio civile, enuncia poi che l’organo di esecuzione:
"
(…)
3.
Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una
persona soggetta al servizio civile, quando questa:
a. debba
superare un esame importante durante il periodo d’impiego o nei tre mesi
successivi;
b.
segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione ne
comporterebbe un pregiudizio eccessivo;
c. perderebbe altrimenti il suo posto di
lavoro;
cbis. ha concordato con un istituto d’impiego di prestare tutti i giorni
di servizio rimanenti nel corso dell’anno successivo; l’organo d’esecuzione non
approva la domanda se l’anno successivo è l’anno del licenziamento dal servizio
civile;
d.
per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere il
periodo d’impiego previsto; l’organo d’esecuzione può ordinare al proposito un
esame da parte di un medico di fiducia;
e. rende credibile
il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi parenti stretti o
il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente
grave.
(…)”
Al
riguardo cfr. pure il sito della Confederazione www.zivi.admin.ch.
La
decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere confermata.
2.9
L’assicurato,
nel ricorso, ha postulato, nel caso in cui il TCA confermi la decisione su
opposizione contestata, il condono delle indennità di disoccupazione del mese
di settembre 2011 e che quindi la Cassa non proceda a emanare un ordine di
restituzione.
Qualora
venisse richiesto il rimborso delle indennità di settembre 2011, egli domanda
il condono, avendo percepito in assoluta buona fede le prestazioni LADI (cfr.
doc. I).
Giusta l'art.
25.
cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 95 LADI, le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il
condono non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione
su opposizione impugnata si pronuncia unicamente sull’inidoneità al
collocamento dell’insorgente a far tempo dal 1° settembre 2011.
Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce
il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Inoltre è
possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita
in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente
in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del
26.
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
La
richiesta di condono si rivela, pertanto, irricevibile.
2.10
L’insorgente,
infine, ha chiesto che non gli vengano addebitate eventuali spese derivanti dalla
procedura dinanzi al TCA (cfr. doc, I pag. 3).
Al
riguardo va osservato che ai sensi degli art. 61 lett. a LPGA e 29 Lptca la
procedura dinanzi al TCA è di regola gratuita per le parti. Tassa di
giustizia e spese di procedura possono, tuttavia, essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato, ciò che non è manifestamente il
caso nella presente fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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