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Decisione

38.2012.15

Negato a un assic.diritto alle ID da 1/2012 a causa della sua posizione analoga a DL in seno alla SA ex DL. Azienda familiare; partecip.finanz.importante (assic. + moglie azionisti di magg.); sua cari

17 luglio 2012Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre

2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C

71/01).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di

coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza

C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre

REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il

coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare

l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle

quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005

N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004;

B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to

3.3.3.3.2. pag. 123).

2.4. Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Il primo giudice ha infine correttamente

precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso

considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.

51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli

disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso

solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per

il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in

parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in

modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma

della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione

(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella

fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre

2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione

della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.

2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

In una

sentenza 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

"

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non

si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,

rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della

P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata

ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei

compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono

le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la

legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.

e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile

giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità

psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando

nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione

dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die

Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,

nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero

dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a

B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e

dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente

delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal

senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro

dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non

esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le

richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002

e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).

2.5. In una

sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la

nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di

disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere

stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di

socia gerente.

L’Alta

corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En

outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité

de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la

réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

In una sentenza C 270/04

del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale

questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al

collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro

nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto

di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

2.2 Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3 Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto

- ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7

giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione

se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le

decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se

così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di

disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di

indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata

del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4 Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5 Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita

di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente

controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6 La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA

2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7 Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle

disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un

ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla

ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il

diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8 Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55 consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1 Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la

sottolineatura è del redattore)

In una sentenza

8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza.

In una sentenza

8C_664/2009 del 13 gennaio 2010, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 9 l'Alta Corte ha stabilito che colui che, d'intesa con la propria partner, la quale firma anche le

lettere di licenziamento, i contratti di lavoro, i formulari sul guadagno

intermedio ed i certificati di lavoro, modifica a suo piacimento il proprio pensum

lavorativo e le mansioni che gli incombono, come pure che – in funzione

dell'andamento degli affari – viene di nuovo riassunto dopo essere stato

licenziato, si trova in una posizione analoga a quella di in datore di lavoro.

Considerandi

2.6

Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI

1.

- nato il __________ 1956 - nel 1988 ha fondato la __________ (cfr. doc. 16; 43), il cui scopo sociale è il seguente:

"

la gestione di un’agenzia turistica,

l’organizzazione di viaggi, la prestazione di servizi amministrativi nel

settore del turismo, la partecipazione ad altre società attive nel turismo; la

rappresentanza, importazione, esportazione, diffusione e vendita di articoli

sportivi, pubblicitari e di ogni altro genere.” (cfr. estratto RC reperibile in

internet al sito www.zefix.ch)

Dall’estratto

del Registro di commercio, che riporta le informazioni riguardanti la società a

fare tempo dal 1995, si evince che il ricorrente, nel novembre 1995, è stato

iscritto a RC quale amministratore unico con diritto di firma individuale della

__________.

Il 21

febbraio 2003, con pubblicazione nel FUSC del __________ 2003, la carica di

amministratore unico è stata radiata dal RC e il medesimo è stato iscritto

quale direttore con firma individuale.

Amministratore

unico con diritto di firma individuale è stato iscritto suo padre, __________

(cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe della popolazione del Cantone).

La moglie

dell’insorgente, __________, ha una procura individuale (cfr. estratto RC

reperibile in internet al sito www.zefix.ch; sistema informatico relativo alla

banca dati MOVPOP).

Sia l’insorgente

che la moglie detengono 30 azioni ciascuno della SA su un totale di 100 azioni

(cfr. doc. 11; 3; 43).

Il

ricorrente è stato, inoltre, alle dipendenze della __________ in qualità di banconista

agente di viaggio dal novembre 1988 al dicembre 2011 (cfr. doc. 21).

In

effetti la __________ ha disdetto il rapporto di lavoro di RI 1 a fine settembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012 per mancanza di lavoro (cfr. doc. 17).

L’insorgente

si è annunciato al collocamento il 15 dicembre 2011 con inizio della

disoccupazione il 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 45).

La Cassa,

con decisione dell’11 gennaio 2012, ha negato all’assicurato il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 1°

gennaio 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro all’interno della __________ (cfr. doc. A3 =15).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 febbraio

2012.

(cfr. doc. A1).

Il 16

gennaio 2012, con pubblicazione nel FUSC del __________naio 2012, la carica di

direttore con firma individuale è stata radiata dal RC a seguito di una

richiesta della __________ del 13 gennaio 2012 (cfr. doc. 14; estratto RC).

2.7

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva, in primo luogo,

che la __________, presso la quale l’assicurato è stato impiegato fino al

dicembre 2011 e della quale è stato amministratore unico con diritto di firma

individuale fino al febbraio 2003, nonché direttore con diritto di firma

individuale dal febbraio 2003 al 16 gennaio 2012 (cfr. consid. 2.6.), è una

ditta a carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza

diversificazione strutturale interna.

Al riguardo è utile

evidenziare, da una parte, che tra i soci fondatori della __________,

costituita nel 1988, risulta il ricorrente (cfr. doc. 43).

Più precisamente egli, in

uno scritto del 19 dicembre 2011 indirizzato alla Cassa, ha affermato quanto

segue:

" (…)

Nel 1988 ho fondato con l’aiuto di terzi la

__________, agenzia di viaggi a conduzione familiare.

(…)” (doc. 16)

Dall’altra,

che la carica di amministratore unico lasciata dall’assicurato è stata ripresa

da suo padre, __________ (cfr. estratto RC, consid. 2.6.).

Inoltre il

25.

gennaio 2012 il padre dell’insorgente, in qualità di amministratore unico

della __________, rispondendo a dei quesiti posti al figlio dalla Cassa ha

indicato, come già evidenziato, che il ricorrente e la moglie detengono 30

azioni ciascuno su un totale di 100 azioni (cfr. doc. 3; 11), ossia essi insieme

sono gli azionisti di maggioranza.

In

secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la ditta ha avuto

unicamente per un certo periodo un dipendente al 100% che ha poi lasciato il

posto a un apprendista del quale la famiglia RI 1, che si occupava della

gestione dell’agenzia, ha in seguito fatto a meno (cfr. doc. 16).

Il

ricorrente, dal canto suo, è attivo nel settore della consulenza/vendita viaggi

dal 1973. Egli, in effetti, dal 1973 al 1976, ha svolto un apprendistato presso __________ di __________ e successivamente ha sempre lavorato

in questo ambito (cfr. doc. 48).

L’assicurato

risulta così quale persona particolarmente in grado di svolgere lo scopo della

società.

E’ vero

che il 19 dicembre 2011 l’insorgente ha asserito che “…attualmente, col

progressivo diminuire della cifra d’affari, basta la presenza di una persona

(mia moglie) nel negozio” (cfr. doc. 16)

Tuttavia nel sito internet

dell’agenzia viaggi __________ (www.__________.ch), che, riportando

offerte di viaggi per il periodo di Ognissanti 2012, risulta aggiornato,

appaiono verosimilmente le fotografie della moglie del ricorrente e di

quest’ultimo (cfr. www.__________ch/ci_presentiamo.html: fotografie __________ ed __________).

2.8

Considerati gli elementi

appena esposti, il TCA non può che approvare l’operato della Cassa.

Infatti,

viste la caratteristiche della società (azienda di famiglia condotta sempre in

prima persona dall’assicurato quale amministratore unico fino al febbraio 2003

e direttore dal febbraio 2003 al 16 gennaio 2012; compartecipazione finanziaria

importante), questo Tribunale, in applicazione dell’abituale criterio

della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che RI 1 abbia mantenuto una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro anche dopo il licenziamento e la sua radiazione da RC come

direttore con diritto di firma individuale del __________ 2012 - e meglio di

qualche giorno successiva alla decisione dell’11 gennaio 2012 con cui la Cassa

gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.) -,

in quanto egli poteva influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.6., 2.7.; DLA 2004 N. 21

consid. 3.2. pag. 198; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22

novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello

di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

DLA 2003 N. 22 pag. 240).

A nulla di diverso può

portare la circostanza che quale amministratore unico figurasse formalmente il

padre del ricorrente.

Decisivo è, infatti, il

ruolo determinante all’interno della ditta sempre svolto dall’assicurato.

In tale contesto va

ricordato che, in una sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007, il TCA ha stabilito

che il ruolo della figlia di un assicurato, iscritta a RC come amministratrice

unica di una società, risultava piuttosto equivalere a quella dell’ "uomo

di paglia" che copre verso l’esterno attività eseguite da altri (cfr. STFA

H 107/02 del 2 dicembre 2003).

Il Tribunale federale ha

confermato la sentenza cantonale e ha in particolare rilevato:

"

Per nulla manifestamente infondata o contraria

alla realtà dei fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo

cui l'assicurato, intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J.________,

fine da lui stesso ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare

G.________ SA prima del fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte

dei suoi compiti assumere e licenziare il personale - percependo da un lato

indennità di disoccupazione rispettivamente continuando a tirare le fila

dell'attività tramite P.________ SA, amministrata formalmente dalla figlia, che

in quel momento non disponeva di altra occupazione. Tale agire gli permetteva

infatti da un lato di risparmiare il proprio salario (tra l'altro

presumibilmente investito nell'assunzione in luglio di T._______, al 50%, quale

dipendente "produttivo ") e dall'altro di continuare ad avere sotto

il proprio controllo la ditta che intendeva acquistare.

In simili circostanze il fatto che S.________ non

fosse più giuridicamente alle dipendenze della G.________ SA al momento in cui

è subentrata P.________ SA è irrilevante, considerato che è provato con il

grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre

a mantenere i contatti con la società, ha continuato da solo o tramite

rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni,

anche dopo il passaggio di proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato

definitivamente la ditta. Ne consegue che in concreto vi era un chiaro rischio

di abuso."

(STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008)

Alla

stessa conclusione il TCA è giunto in una sentenza 38.2005.73 del 20 febbraio

2006.

nella quale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Al momento della disdetta l’assicurato rivestiva

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con

diritto di firma individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro).

Suo padre (semplice socio senza diritto di firma)

nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di licenziamento.

La madre dell’assicurato (che non ha mai lavorato

per la ditta) ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio

(socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--).

Ora, viste le caratteristiche della ditta in

questione – di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna

– e considerato che, ritenuta la qualifica di produttore

cinematografico/regista, l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo

della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche dopo il suo

licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai suoi

genitori.

Del resto il TFA, in una decisione pubblicata in

RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la quale questo

Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore di una SA

licenziatosi e sostituito dalla figlia.

In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare,

rilevato che:

" (…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui

ha considerato non essere il ricorrente idoneo al collocamento: in effetti,

come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può dedurre dagli atti che

l’assicurato, pur avendo designato la propria figlia a succedergli quale

amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto ancora amministratore

della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di prime cure e

l’amministrazione, che l’assicurato abbia voluto costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative. (…)."

Nella sua posizione di persona in grado di

determinare la volontà del datore di lavoro l’assicurato non ha infine

interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è

stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto relativo alla __________

facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch). (…)"

(vedi pure la STCA 38.

2006.58

del 27 ottobre 2006 nella quale allo stesso assicurato è stato negato

il condono dell’obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione

indebitamente percepite per carenza del presupposto della buona fede).

Anche in una sentenza

38.2008.58

del 5 febbraio 2009 il TCA ha concluso per una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, rilevando:

" (…)

Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito

alla vertenza, rileva, in primo luogo, che la ______, presso la quale

l’assicurato è stato impiegato fino al marzo 2008 e della quale è stato il

vicepresidente del CdA, dapprima - dal 1990 al 1997 -, e il Presidente del CdA

poi - dal gennaio 1997 all’aprile 2007 (cfr. consid. 2.6.) -, è una ditta a

carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza diversificazione

strutturale interna.

Al riguardo è utile evidenziare, da una parte, che la ______ è

stata costituita nel 1984 riprendendo gli attivi e i passivi della ditta

individuale “______” (cfr. estratto RC).

______, come risulta dal sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone, era il padre dell’assicurato.

Dall’altra, che la carica di Presidente del CdA

lasciata dall’assicurato è stata ripresa da sua sorella, ______, già membro del

CdA (cfr. estratto RC)

Inoltre da uno scritto del 29 luglio 2008 di

______ alla Cassa emerge che le due sorelle sarebbero le azioniste della

società (cfr. doc. 25).

In secondo luogo, dalle carte processuali si

evince che la ditta aveva unicamente due dipendenti, l’assicurato e ______

(cfr. doc. 24).

Quest’ultima svolgeva mansioni di vendita,

corrispondenza relativa al negozio, inventario e altri piccoli lavori connessi

a questa professione (cfr. doc. 24, 27). Essa è stata impiegata al 100% dal

gennaio 2001 all’aprile 2006, al 75% dal maggio 2006 all’ottobre 2007 e al 100%

da novembre 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 27).

Il ricorrente, per contro, è un orologiaio

diplomato (cfr. doc. 28).

Per quanto concerne la collaborazione delle due

sorelle dell’insorgente, ______, in uno scritto del 10 giugno 2008 alla Cassa,

ha indicato che:

" (…) La

signora ______ e la signora ______ (…) vantano una lunga esperienza ma non

hanno un attestato federale di capacità. Hanno sempre collaborato con la

società in particolare nei periodi di punta come quello natalizio. Non si

dispone quindi di un attestato di lavoro essendo stata una situazione di

“collaborazione famigliare d’azienda." (Doc. 24)

Da questa risposta occorre concludere che

l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo della società. In

effetti è evidente che ad occuparsi dell’acquisto, importazione, riparazione di

orologi e gioielli deve essere una persona che, non solo gode di ampia

esperienza in questo settore, ma è anche formata in tal senso.

Va, poi, segnalato che ______, nell’agosto 2008, ha dichiarato alla Cassa quanto segue:

" (…) Per

quel che mi concerne, durante i miei sette anni lavorativi ho sempre ritenuto

il signor XXX quale mio datore di lavoro e punto di riferimento per ogni mia

necessità (…)” (Doc. 27)

L’assicurato, del resto, anche dopo aver

rinunciato alla carica di Presidente del CdA, ha continuato a firmare gli attestati

di guadagno intermedio afferenti alla dipendente fino al gennaio 2008 (cfr.

doc. 26).

L’insorgente, il 7 agosto 2008, ha motivato tale modo di procedere, asserendo che:

" (…) nel

periodo da voi indicato le persone incaricate della direzione della società

(signora ______, signora ______ e signora ______) hanno avuto dei gravi

problemi di salute, per culminare con la morte di mia madre nel novembre 2007

dopo anni di problemi con una malattia progressiva incurabile. Di conseguenza

non regolarmente ricevevo degli aggiornamenti sulle direttive societarie per il

personale dipendente e non sempre mi sentivo di appesantire una situazione già

di per sé gravosa." (Doc. 26)

Il 20 giugno 2008 ______ ha, peraltro, affermato

che:

" (…) I

verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono mancanti in quanto

le sedute si sono svolte solo formalmente in quanto i vari membri hanno avuto

molti problemi personali quali il decesso della signora ______ e le gravi

malattie di entrambi gli altri membri del consiglio di amministrazione."

(Doc. 24)

Da ciò emerge che quanto attestato da ______ il

29.

luglio 2008, rispondendo al quesito della Cassa volto a sapere quali erano i

compiti e le responsabilità specifiche delle due sorelle dal giugno 2007 (cfr.

doc. 25), e meglio che le medesime si occupavano della direzione della società,

responsabilità finanziaria inerente anche all’acquisto della merce,

amministrazione della società, gestione e conduzione del personale, inventario

del magazzino, contratto con i fornitori, organizzazione aziendale, gestione

della parte finanziaria e assicurativa (cfr. doc. 25), non si rivela

attendibile.

Infatti se l’asserita grave malattia delle sue

sorelle, impediva loro di occuparsi della firma degli attestati di guadagno

intermedio della dipendente e dello svolgimento di sedute del CdA con

l’allestimento di verbali, a maggior ragione essa doveva rendere assai

difficoltosa se non impossibile l’esecuzione di tutte le mansioni elencate.

Di conseguenza questo Tribunale ritiene che buona

parte dei compiti menzionati erano verosimilmente assunti dall’assicurato.

(…)"

Infine in una sentenza

38.2011.1

del 14 febbraio 2011 questa Corte ha confermato il diniego del

diritto alle indennità di disoccupazione di un assicurato che era stato

licenziato dalla Sagl presso la quale aveva lavorato come vetraio dal 2001 al

2009.

e di cui era compartecipe finanziario, mentre la sorella era socia e

gerente con un amico.

Il TCA ha infatti concluso

che l’assicurato, almeno fino al 20 ottobre 2010,

rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Al riguardo è stato

evidenziato, da un lato, che l’assicurato aveva ritirato, verso la fine degli

anni Ottanta, la ditta di famiglia nella forma di ditta individuale, la quale

era fallita nel 2001 e che quello stesso anno era poi stata costituita __________,

nella quale il medesimo non aveva voluto figurare come gerente.

Dall’altro, che

l’assicurato stesso ha affermato di essersi sempre occupato della conduzione

della stessa tranne nel periodo in cui aveva beneficiato delle indennità di

disoccupazione a tempo pieno e che, al momento della costituzione della

società, gli era stata conferita una procura generale, poi revocatagli il 20

ottobre 2010 dal figlio divenuto socio e gerente con diritto di firma individuale

e detentore dell’intero capitale di fr. 20'000.-- dal 15 ottobre 2010.

2.9

L’insorgente medesimo, del

resto, nel ricorso ha definito la __________ come la “sua azienda” (cfr.

doc. I).

Al riguardo va osservato

che gli indipendenti sono esclusi dall’obbligo assicurativo e non sono, quindi,

tenuti a versare contributi all’assicurazione contro la disoccupazione se non

per i loro dipendenti (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LADI).

Finalità dell’assicurazione

contro la disoccupazione è, infatti, quella di garantire

un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di

disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio

imprenditoriale.

E’ vero

che l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed. prevede che chi esercita un’attività

indipendente può assicurarsi facoltativamente.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che esso non è ancora stato concretizzato dal

legislatore (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.4., STCA

38.2011.75

del 26 ottobre 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2011.3 del 5 settembre

2011.

consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in

Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna

2009.

pag. 67 seg. ,110 ).

2.10

Il TCA

ritiene, infine, che non vada dato seguito alla

richiesta formulata nel ricorso di verificare, ad esempio, mediante semplice

analisi dello sviluppo della cifra d’affari o dei conti aziendali le condizioni

che rendono plausibile un diritto all’indennità di disoccupazione come fosse un

semplice dipendente della __________ (cfr. doc. I), in

quanto non porterebbe a nulla di rilevante ai fini della risoluzione della

presente fattispecie.

Per inciso è utile

segnalare che nemmeno un eventuale sovraindebitamento di un’azienda annulla o

riduce il rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno

2004).

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, richiamata in particolare

anche la giurisprudenza di cui al consid. 2.8., la decisione su opposizione del

6.

febbraio 2012 deve essere confermata

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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