38.2012.16
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 novembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.16
Data decisione, Autorità:
28.11.2012, TCA
Titolo:
Negato ID x 3/2011 poiché doc.non presentati entro il term.di 3 mesi dalla fine periodo di controllo (giugno) bensì 5/7.Cassa,interpellata da TCA,indicato di non aver conservato busta di invio.Non si può escludere che FAUT inviato x posta B come asserito da ass.Se spedito 30/6,giunto 5/7.Ric.accolto
INDENNITÀ
TEMPESTIVITÀ
TERMINI
art. 20 cpv. 3 LADI
art. 29 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.16
rs
Lugano
28 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
febbraio 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 febbraio 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 2012 (cfr. doc. 7) con la
quale ha stabilito nel caso di RI 1 che il periodo di controllo marzo 2011 non
può essere indennizzato, in quanto l'assicurato non ha presentato la
documentazione richiesta entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di
controllo in questione (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa
decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
chiesto il pagamento dell’indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2011, in via principale, poiché il relativo diritto è stato fatto valere tempestivamente, in via subordinata,
in quanto ha comunque agito in buona fede, seguendo le disposizioni fornitegli
dalla Cassa.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha, segnatamente, addotto di
aver rispettato i termini di legge, avendo consegnato tutta la documentazione
incluso il Faut di marzo 2011 all’Ufficio postale di __________ il 30 giugno
2011.
Egli ha,
inoltre, indicato di avere fatto valere il suo diritto, seppur non in forma
scritta, anche durante le telefonate alla Cassa del 18 aprile e del 30 maggio 2011.
Il
ricorrente sostiene, poi, che i motivi che l’hanno condotto a non consegnare
prima il Faut di marzo 2011, nonostante lo stesso sia stato pronto da tempo e
avesse avuto molte occasioni per fornirlo alla Cassa, sono da imputare
unicamente alle informazioni errate che gli sarebbero state date dalla parte
resistente.
Al
riguardo egli ha precisato che un’impiegata della Cassa e il signor __________,
sempre della Cassa, gli avrebbero detto che avrebbe potuto consegnare la
documentazione completa, incluso il Faut, entro tre mesi dal ricevimento del
formulario U1 (Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle
prestazioni di disoccupazione; ex E301) da
parte delle autorità __________ (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 3 aprile 2012 la Cassa ha postulato di respingere il ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha interpellato la Cassa, invitandola a rispondere al
seguente quesito:
"
(…) rileviamo che dagli atti, in particolare dal
verbale dell’audizione del 24 gennaio 2012 del signor RI 1 (doc. 4), emerge, da
una parte, che quest’ultimo ha asserito di aver inviato la documentazione (tra
cui il formulario “Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di
marzo 2011) pervenutavi il 5 luglio 2011 tramite posta B.
Dall’altra, che il signor __________ della vostra
Cassa ha indicato che “…In data 05 luglio 2011 abbiamo ricevuto (per
corrispondenza)…” una serie di documenti fra cui il FAUT di marzo 2011
(doc. 4 pag. 1).
Al riguardo vi invitiamo a indicarci se è oppure
no stata conservata la busta di invio con cui l’assicurato ha spedito i
documenti giunti alla vostra Cassa il 5 luglio 2011.
Nel caso di risposta affermativa, vogliate per
cortesia trasmetterci tale busta a stretto giro di posta.” (Doc. V)
La Cassa,
il 6 giugno 2012, ha risposto di non aver conservato la busta di invio dei
documenti in questione in quanto non raccomandata (cfr. doc. VI).
1.5. I doc. V e VI
sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se la Cassa ha a ragione o meno negato all’assicurato il
diritto al versamento delle indennità di disoccupazione per il mese di marzo
2011.
Più specificatamente andrà verificato se rettamente o meno la Cassa ha ritenuto che il
relativo diritto non è stato fatto valere entro il termine di tre mesi dalla fine
del periodo di controllo di marzo 2011.
2.3. L'art. 20
cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità
presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.
Ai sensi
del cpv. 2 di tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un
attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al
disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato
soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su
domanda, entro una settimana.
L’art. 20
cpv. 3 LADI enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro
tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le
indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del
periodo di controllo.
Secondo
l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e
in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei
mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il
doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le
attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
e. gli
altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità.
(cpv. 1)
Al fine
di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo,
l’assicurato presenta alla cassa:
a. il
modulo “indicazioni della persona assicurata”;
b. le
attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità;
d. ....
(cpv. 2)
Se
necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. (cpv. 3)
Se
l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per
valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di
una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. (cpv.
4)
2.4. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in
merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito
che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta
che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento
dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Nella
decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una
decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la
nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare
previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per
completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di
conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità
entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il
suo diritto si estingue.
La Cassa
di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine
supplementare.
Se
l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato
tempestivamente il certificato di controllo.
Esso
sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna
del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
L'Alta
Corte si è poi riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del
30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre
mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle
indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere
alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto
che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità
(DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora,
confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del
18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre
mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni
singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è
di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha
per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo
in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
Fatti
I
principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati
ricordati nella STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04 del
28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.
2.5. Nella
presente fattispecie la Cassa, il 5 luglio 2011, ha ricevuto da parte dell’assicurato la documentazione relativa all’iscrizione in
disoccupazione comprensiva dei formulari “Indicazioni della persona assicurata”
dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. A; 58-61).
La Cassa
ha, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011, mentre l’ha negato per il mese di
marzo 2011, in quanto ha ritenuto che il termine di tre mesi dalla fine del
periodo di controllo per far valere il diritto in questione ai sensi dell’art.
20 cpv. 3 LADI non fosse stato rispettato (cfr. doc. 7; A; consid. 1.1.).
L’insorgente
contesta il modo di procedere della parte resistente, asserendo,
principalmente, di avere consegnato all’ufficio postale tutta la
documentazione, poi notificata alla Cassa il 5 luglio 2011, il 30 giugno 2011.
Secondariamente
egli ha indicato che un’impiegata della Cassa e il signor __________, sempre
della Cassa, gli avrebbero detto che avrebbe potuto consegnare la
documentazione completa, incluso il Faut, entro tre mesi dal ricevimento da
parte delle autorità __________ del formulario U1 (Periodi da prendere in
considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione; ex E301)
mancante
(cfr. doc. I).
2.6. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la
nostra Massima Istanza, con un giudizio del 27 novembre 1998, pubblicato in DTF
124 V 372, ha stabilito che qualora un assicuratore, in violazione delle regole
sull'obbligo di costituire un incarto, non versi una busta agli atti,
l'opponente non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di
prove per quanto concerne la tempestività.
In
proposito è, inoltre, utile evidenziare che con sentenza C 212/00 del 2
novembre 2000 l’Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha deciso che un
assicurato andava indennizzato anche per il mese di luglio 2007, considerando
che il plico postale con la documentazione necessaria, nonostante fosse giunto
alla Cassa l’11 novembre 2007, la quale non aveva conservato la busta di intimazione,
era stato spedito - tramite posta B - entro la fine di ottobre 2007, ovvero
entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione
(luglio 2007).
Il Tribunale
federale delle assicurazioni, in tale contesto, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
b) En matière d'indemnités de chômage, le requérant
doit en règle générale supporter les conséquences de l'absence de preuve en ce
qui concerne la remise des cartes de contrôle dans le délai légal (DTA 1998 no
48 p. 281).
D'ordinaire, le sceau postal fait foi de la date
d'expédition, déterminante pour l'observation du délai. Dans la mesure où elle
est de nature à prouver l'exactitude d'un fait, l'enveloppe d'un envoi est une
pièce qui a une portée juridique et qui doit être conservée par
l'administration au dossier de l'assuré. Sinon, l'administration empêche le
justiciable de rapporter la preuve que son envoi a été expédié à temps. En
principe, le justiciable n'a donc pas à supporter l'absence de preuve de la
date de l'expédition qui résulte de la destruction ou de la perte de
l'enveloppe (ATF 124 V 375 consid.
3). Cette règle est tout particulièrement applicable dans des cas limites,
quand il existe un doute sur la date de l'expédition et s'il est possible
d'admettre, au vu des circonstances, que le pli a été posté en temps utile;
c'est notamment le cas lorsqu'il s'est écoulé un laps de temps relativement
court entre la date alléguée de l'envoi et celle de sa réception. La règle n'a
toutefois pas une portée absolue; elle ne saurait s'appliquer en toutes
hypothèses, en particulier dans des situations où il apparaît, avec un degré de
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 121 V 6 consid.
3b), que l'envoi n'a pas été expédié en temps voulu (RAMA 1999 U 344 p. 418
consid. 3a).
c) En l'espèce, l'intimé devait exercer son droit
au plus tard le 31 octobre 1997.
aa) Il ressort des pièces qu'il a écrit à la caisse,
par lettre datée du 28 octobre 1997 : "veuillez trouver ci-joint les
fiches de contrôle des mois de juillet, août, septembre et octobre 1997". Le 11 novembre 1997, la caisse a accusé réception de la carte de
contrôle, tout en se référant à ce courrier. Elle a apposé la date du 11
Considerandi
novembre sur la lettre de l'intimé et sur la carte de contrôle, au moyen d'un
timbre humide. Contrairement à ce que soutient le recourant, on peut donc
admettre que la carte de contrôle a bien été envoyée par courrier daté du 28
octobre, reçu le 11 novembre.
bb) Le recourant soutient encore que, même daté du
28.
octobre, le courrier de l'intimé n'a pas été posté à temps. La caisse n'a toutefois pas conservé l'enveloppe dans laquelle lui
est parvenue la carte de contrôle, de sorte qu'on ne peut se référer au sceau
postal pour déterminer la date d'expédition.
En l'absence d'indice contraire, on ne peut
exclure que l'envoi ait été adressé en courrier non prioritaire.
Une lettre envoyée en courrier B le dernier jour
du délai, soit le 31 octobre 1997, aurait dû parvenir à son destinataire au
plus tard le troisième jour ouvrable suivant son dépôt, soit le mercredi 5
novembre 1997 (le samedi n'étant pas réputé jour ouvrable; art. 24 de
l'ordonnance [1] du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des
postes, telle qu'en vigueur en 1997, RO 1990 II 1450, 1993 I 62). Dans le cas
particulier, le courrier est arrivé mardi 11 novembre 1997, soit le septième
jour ouvrable suivant son dépôt. Ce retard est dans le domaine du possible, de
sorte que l'intimé n'a pas à supporter les conséquences de la perte ou de la
destruction de l'enveloppe par la caisse. Il s'ensuit que le délai fixé à
l'art. 20 al. 3 LACI est réputé avoir été respecté.”
Tale giurisprudenza
federale è stata esposta da B. Rubin, in “Assurance-chômage”, 2° ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 290”, nel quale questo autore relativamente
all’art. 20 cpv. 3 LADI, menzionando nella nota 840 in particolare le sentenze C 212/00 del 2 novembre 2000; DTF 124 V 375; DLA 1998 N. 48 pag. 281, rileva:
"
(…)
Preuve. - En matière d’indemnités de chômage, le requérant doit
en général supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne
la remise des documents de contrôle dans le délai légal. D’ordinaire, le sceau
postal fait foi de la date d’expédition, qui est déterminante pour
l’observation du délai. Dans la mesure où elle est de nature à prouver
l’exactitude d’un fait, l’enveloppe d’un envoi a un e portée juridique et doit
par conséquent être conservée par l’administration. Dès lors et en principe, le
justiciable n’a pas à supporter l’absence de preuve de la date de l’expédition
qui résulte de la destruction ou de la perte d’une telle enveloppe.
Cette règle est tout
particulièrement applicable dans les cas limites, quand il existe un doute sur
la date de l’expédition et lorsqu’il possible d’admettre, au vu des
circonstances, que le pli a été posté au temps utile. C’est notamment le cas
lorsqu’il s’est écoulé un laps de temps relativement court entre la date
alléguée d’envoi et celle de réception. Des retards de plusieurs jours dans
l’acheminement du courrier postal sont possibles et les assurés ne doivent pas
en subir les conséquences. Cette règle n’a toutefois pas une portée absolue. En
effet, elle ne saurait s’appliquer dans des situations où il apparaît, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, que l’envoi n’a pas été expédié à temps.”
2.7
Nel caso
di specie, come visto, la Cassa ha ricevuto il formulario “Indicazioni della
persona assicurata” relativo al mese di marzo 2011 il 5 luglio 2011 (cfr. doc.
61).
La parte resistente ha,
peraltro, ammesso di aver ricevuto il plico in questione per corrispondenza (cfr.
doc. A; 4).
L’assicurato, fin dalla
sua opposizione interposta contro la decisione del 9 gennaio 2012 con cui è
stata respinta la sua richiesta di indennità di disoccupazione per il mese di
marzo 2011 (cfr. doc. 9), ha sempre sostenuto di aver inviato i documenti
necessari al fine di far validamente valere il suo diritto alle prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione per posta il 30 giugno 2011 (cfr. doc. 6).
Ciò è stato ribadito in
occasione dell’audizione dinanzi alla Cassa del 24 gennaio 2012, dove è stato
pure specificato che l’invio del 30 giugno 2011 è avvenuto per posta B (cfr.
doc. 4) e anche nel ricorso (cfr. doc. I).
La Cassa, interpellata
espressamente dal TCA (cfr. doc. V; consid. 1.4.), ha indicato di non aver
conservato la busta di invio relativa al plico dell’insorgente giuntole il 5
luglio 2011 in quanto non raccomandata (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
In simili condizioni, alla
luce della giurisprudenza federale citata sopra (cfr. consid. 2.6.), occorre
concludere che, non avendo la Cassa conservato la busta di invio, non ci si può
riferire al timbro postale per determinare la data di spedizione. Di
conseguenza, in assenza di indizi contrari, non si può escludere che l’invio
sia effettivamente avvenuto tramite posta B, come asserito dal ricorrente.
Del resto la parte
resistente medesima ha indicato che non si trattava di una raccomandata (cfr. doc.
VI; consid. 1.4.).
Come esposto dall’Alta
Corte nella sentenza C 212/00, un invio con posta B viene recapitato al
destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione,
escluso il sabato (al riguardo cfr. pure STCA 38.2005.22 del 21 luglio 2005;
www.posta.ch).
In concreto il 30 giugno
2011.
cadeva di giovedì, per cui il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione,
escluso il sabato, corrispondeva proprio a martedì 5 luglio 2011, data della
notifica del plico alla Cassa (cfr. doc. 61).
Ne discende che nella
presente evenienza è possibile ammettere, in conformità alla giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.6.), che l’invio del Faut di marzo 2011 è avvenuto il
30.
giugno 2011, ossia che il termine di tre mesi dalla fine del periodo di
controllo per far valere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LADI è stato ossequiato.
La
decisione su opposizione impugnata va, pertanto, annullata e il ricorso
accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su opposizione del 16 febbraio 2012 della Cassa
CO 1 è annullata.
§ Di
conseguenza l'assicurato ha fatto valere tempestivamente il diritto
all'indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2011.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster