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Decisione

38.2012.17

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27 agosto 2012Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i tre figli erano occupati con l’asilo o la scuola, ovvero il lunedì, il

martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 13.30

alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Nel resto

del tempo, come ammesso dinanzi alla Sezione del lavoro, doveva accudire i suoi

figli di 5, 8 e 13 anni (cfr. doc. 5).

La

disponibilità oraria dell’assicurato per un un’occupazione, da metà dicembre

2011 al 28 febbraio 2012, era pari complessivamente a 16 ore alla settimana e

corrispondeva, quindi, a un impiego al 40% (16 ore su 40 ore per un tempo

pieno).

2.8. Litigiosa è,

per contro, la questione relativa alla disponibilità al collocamento per il

periodo 3 ottobre 2011 – 15 dicembre 2011.

Mentre

l’amministrazione ha fissato un grado di disponibilità del 40% anche per tale

arco di tempo (cfr. doc. A; 3; consid. 1.1.), l’assicurato postula il

riconoscimento di una perdita di lavoro computabile del 100%, in quanto la

persona di fiducia che si occupava dei suoi figli fino al settembre 2011 poteva

continuare ad accudirli fino al 1° dicembre 2011 quando ha iniziato una nuova

attività lavorativa (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Al

riguardo va avantutto evidenziato che da quanto affermato dall’insorgente

nell’impugnativa, ossia che la tata ha reperito una nuova occupazione dal 1°

dicembre 2011, e ritenuto che il medesimo non ha menzionata alcuna altra

persona o istituto che potesse occuparsi dei figli, risulta che dal 1° al 15

dicembre 2011 l’assicurato non poteva certamente più contare sull’aiuto di una

terza persona per accudire i suoi tre figli negli orari in cui avrebbe potuto

lavorare a tempo pieno indicati il 13 ottobre 2011 nel Profilo della persona in

cerca di impiego (dalle 7.00 alle 18.00; cfr. doc. 11; consid. 2.6.) e i

bambini non frequentavano l’asilo, rispettivamente la scuola.

Di

conseguenza questo Tribunale, senza ulteriori approfondimenti, ritiene che dal

1° al 15 dicembre 2011 il ricorrente fosse disposto a esercitare un’attività

lavorativa unicamente negli orari indicati davanti alla Sezione del lavoro, ovvero

il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e

dalle ore 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00 (cfr. doc.

5).

La disponibilità

per tale periodo dell’assicurato risulta, dunque, del 40% (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Relativamente,

invece, ai mesi di ottobre e novembre 2011, giova evidenziare che l’assicurato,

asserendo che la persona che si occupava dei suoi figli fino a settembre 2011

(cfr. doc. 5) non poteva più occuparsi di loro dall’inizio del mese di dicembre

2011 avendo reperito una nuova attività (cfr. doc. I), ha implicitamente

affermato che nei mesi di ottobre e novembre 2011 era disponibile per il

mercato del lavoro al 100% potendo contare sulla collaborazione di una tata

negli orari in cui i figli non frequentavano l’asilo o la scuola.

Nella sua

lettera del 23 dicembre 2011 e in occasione dell’audizione davanti alla Sezione

del lavoro del 10 gennaio 2012 (cfr. doc. 8; 5), il ricorrente aveva, peraltro,

già indicato che, quando gli è stato assegnato il POT a tempo pieno, ossia il

13 dicembre 2011, la signora che accudiva i suoi figli prima dell’iscrizione in

disoccupazione agli inizi del mese di ottobre 2011 aveva nel frattempo

cominciato un’altra attività lavorativa.

2.10. La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio

(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009

del 19 febbraio 2010 consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P

36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid.

1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117

V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente

del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

In una

sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha

osservato che:

"

(…)

4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und

Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen

festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die

Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende

Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf

Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung

auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen

vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei

umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein

bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere

Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt

im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche

Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen

Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von

zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu

erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.

3.1).”

Giova, in

ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux

des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

2.11. In

concreto l’amministrazione, nonostante l’assicurato già nello scritto del 23

dicembre 2011 relativo al POT, avesse indicato che la persona di fiducia che si

occupava dei suoi figli prima della disoccupazione al momento dell’assegnazione

del POT lavorava (cfr. doc. 8) - concetto poi ribadito e precisato in occasione

dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 10 gennaio 2012: “Il 13 dicembre 2011 la mia consulente mi ha offerto un posto presso

un POT presso __________ a __________ a tempo pieno durante il periodo dal 2

gennaio 2012 al 30 aprile 2012. Il 23 dicembre 2011 ho comunicato alla mia

consulente che non potevo partecipare alla misura in quanto ho tre figli in età

scolastica e devo occuparmi di loro quando non frequentano l’asilo o la scuola.

Non ho infatti trovato una soluzione in quanto fino a settembre 2011 avevamo

una persona di fiducia che si occupava di accompagnare i figli più piccoli

all’asilo oppure a scuola, tuttavia nel frattempo ha iniziato a lavorare e non

ha più questa disponibilità. (…) (cfr. doc.

5) - non gli ha richiesto il nominativo della persona di fiducia in questione,

né del suo nuovo datore di lavoro per poi esperire degli accertamenti -

segnatamente sentendo quella persona - al fine di sapere fino a quando la

stessa era disponibile a curare i figli del ricorrente negli orari in cui non

frequentavano l’asilo o la scuola e l’assicurato avrebbe potuto lavorare.

La Sezione del lavoro

nemmeno ha invitato l’assicurato a direttamente produrre delle attestazioni da

parte della persona di fiducia, rispettivamente del nuovo datore di lavoro, circa

la disponibilità o meno della tata nei mesi di ottobre e novembre 2011,

limitandosi a emettere, il 18 gennaio 2012, una decisione di idoneità al

collocamento con un grado di disponibilità al 40% dal 3 ottobre 2011, ritenendo

che già da questa data la persona di fiducia alla quale il ricorrente avrebbe

affidato i figli negli orari in cui non erano all’asilo o a scuola non fosse

più disponibile (cfr. doc. 3; A; III).

Da quanto asserito davanti

alla Sezione del lavoro il 10 gennaio 2012 appena riportato va dedotto, però,

che l’assicurato non ha più fatto capo alla tata dopo la fine di settembre

2011, non per il motivo, erroneamente addotto dall’amministrazione (cfr. doc.

3; A; III), che la stessa non fosse più disponibile, bensì perché la famiglia __________

non necessitava più quotidianamente dei suoi servizi, essendosi il ricorrente

iscritto in disoccupazione agli inizi del mese di ottobre 2011.

L’insorgente ha, in

effetti, soltanto puntualizzato che nel frattempo, e meglio nel lasso di

tempo tra la fine di settembre 2011 e l’assegnazione del POT, la persona di

fiducia aveva reperito una nuova occupazione (cfr. doc. 5).

Ne discende che la Sezione

del lavoro ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.12. La SECO, in una direttiva

pubblicata in 015-Prassi LADI 2012/11 “Idoneità al collocamento – prova della

custodia” del luglio 2012, ha, del resto, enunciato che

" Ormai

da anni il tema della disoccupazione e degli obblighi di assistenza nei

confronti di figli suscita le proteste di varie istituzioni ed è sovente

oggetto d’interventi politici del Parlamento federale. Pertanto, per garantire

un'esecuzione uniforme ed esente da discriminazioni la SECO ha deciso di creare

un modulo per attestare la custodia di figli nonché di completare le direttive

esistenti con la giurisprudenza attuale. Dalla data di pubblicazione di questa

direttiva occorrerà utilizzare unicamente il modulo della SECO «Prova della

custodia» (n. 716.113), che dovrà essere archiviato nel dossier

dell’assicurato.

1. Principio

Un assicurato che ha la custodia di figli deve soddisfare le

stesse condizioni in materia d’idoneità al collocamento, in particolare di

disponibilità, applicabili a tutti gli altri assicurati.

Egli è tenuto a organizzare la sua vita privata e familiare in

modo tale che non siano ostacolate le sue ricerche di un’attività dipendente al

tasso di occupazione ricercato o corrispondente all’attività persa.

Considerandi

2.

Prova della custodia

La persona assicurata (uomo o donna) può organizzare la custodia

dei propri figli come meglio crede. Gli organi esecutivi non possono chiedere

una prova della custodia già al momento dell’iscrizione alla disoccupazione.

Se, invece, nel periodo in cui l’assicurato percepisce l’indennità di

disoccupazione la volontà o la possibilità di affidare la custodia dei bambini

a una terza persona o a un’istituzione risulta dubbia, l’organo competente deve

verificare l’idoneità al collocamento, esigendo la prova di una concreta

possibilità di custodia mediante il modulo n. 716.113 della SECO. Tra gli

indizi che possono far sorgere tali dubbi rientrano: ricerche di lavoro

insufficienti, rinuncia al posto precedente a causa degli obblighi di

assistenza, esigenze eccessive per l’accettazione di un lavoro, rifiuto di

un’occupazione adeguata ed esigenze non ragionevoli in termini di orario di

lavoro.

 Giurisprudenza

DTFA del 20.7.2005, C 88/05 (l’organo d’esecuzione non può

chiedere la prova dell’esistenza di un posto di custodia già al momento della

presentazione della domanda d’indennità)

3.

Idoneità al collocamento

L’idoneità al collocamento non può essere negata semplicemente

adducendo come motivo gli impegni di custodia. Ciò vale segnatamente quando una

persona, prima dell’insorgere della disoccupazione, ha già dimostrato che,

nonostante i compiti di custodia, è disposta e in grado di esercitare

un’occupazione e che ha dovuto rinunciare all’impiego precedente per ragioni

che esulano dalle sue responsabilità. Se un assicurato cerca un nuovo posto di

lavoro a tempo pieno e non può dimostrare che la custodia dei figli è

totalmente garantita, è necessario verificare se l’assicurato è disposto e in

grado di accettare un’attività lavorativa nella misura di almeno il 20% di un

lavoro di durata normale. In caso affermativo ciò giustifica il diritto all’ID

ridotta (DTFA del 10.3.2008, C 29/07).

 Giurisprudenza

 DTFA del

13.5

, C115/01 (Sospensione revocata poiché il contratto di lavoro non è

stato concluso. La disponibilità per lavori nel settore delle cure solo a

partire dalle ore 17.00 non giustificava nella fattispecie l’inidoneità al

collocamento)

 DTF del

26.11

,8C_367/2008 (Il fatto che i genitori con obblighi familiari

desiderano lavorare in orari in cui il coniuge è libero non giustifica alcuna

inidoneità al collocamento)

 DTF del

10.3

, C 29/07 (Il fatto che un assicurato che, segnatamente in seguito a

obblighi familiari o circostanze personali particolari, desidera svolgere

un’attività lavorativa soltanto per alcuni giorni o alcune ore della settimana

non giustifica alcuna inidoneità al collocamento)

L’idoneità al collocamento può essere negata retroattivamente a

causa della mancanza di una prova di custodia dei figli solo a partire dal

momento in cui si è verificato per la prima volta un comportamento passibile di

sospensione per assenza di custodia (partecipazione impossibile a provvedimenti

inerenti il mercato del lavoro, rifiuto di un’occupazione adeguata, ricerche di

lavoro insufficienti, ecc.).”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.13

Alla luce di tutto

quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata nella misura in cui l’insorgente è stato

ritenuto idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40% dal 3

ottobre al 30 novembre 2011 e il rinvio degli atti alla Sezione del

lavoro perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato, accertamenti

più approfonditi riguardo alla disponibilità della persona di fiducia

dell’assicurato ad accudire i suoi tre figli nei mesi di ottobre e novembre

2011.

negli orari in cui non erano impegnati con l’asilo o la scuola e il

medesimo avrebbe potuto lavorare, anche avvalendosi della collaborazione del

ricorrente - preliminarmente, ad esempio, facendogli compilare il modulo n.

716.113

della SECO che prevede l’indicazione del nome, dell’indirizzo sia

postale che di posta elettronica e del numero di telefono della persona

incaricata della custodia, come pure la sottoscrizione del formulario stesso da

parte di quest’ultima, oltre che dell’assicurato (cfr. consid. 2.12.; www.area-lavoro.ch/downloads/formulare/arbeitslos/).

Sulla scorta delle relative

risultanze, l’amministrazione si pronuncerà, poi, nuovamente sul grado di

disponibilità per il mercato del lavoro dell’insorgente per i mesi di ottobre e

novembre 2011.

Per quanto attiene al

periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011, invece, la perdita di lavoro

computabile dell’assicurato corrisponde al 40% (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’insorgente

è stato ritenuto idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40%

dal 3 ottobre al 30 novembre 2011.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per complemento istruttorio e nuova

decisione.

§§§ Per

il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011 la

decisione

su opposizione è confermata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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