38.2012.17
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27 agosto 2012Italiano52 min
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Numero d'incarto:
38.2012.17
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, TCA
Titolo:
Idoneo al coll.ma con una grado di disp.40% dal 3.10.11in ragione obblighi di cura figli.Non + contestato 40% da metà 12/11 a 2/12.1-15.12.11 confermato disp.40%:tata reperito nuova occup.Per 10 e 11/11 necess.accert.Appurare se tata effett.non +dispon.ad accudire figli. Ric.parz.accolto.Rinvio atti
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 LADI
art. 11 LADI
art. 15 LADI
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.17
rs/DC/sc
Lugano
27 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
febbraio 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 febbraio 2012 la Sezione del lavoro ha
confermato la propria decisione del 18 gennaio 2012 (cfr. doc. 3) con la quale ha
ritenuto RI 1, , idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40% dal
3 ottobre 2011in ragione degli obblighi di cura nei confronti dei figli (cfr.
doc. A).
Più
precisamente l’amministrazione nel proprio provvedimento ha rilevato:
"
(…)
In merito alla
disponibilità oraria fornita dall’opponente è importante sottolineare che siamo
confrontati con continui cambiamenti, segnatamente: sul formulario Profilo
della persona in cerca di impiego, ha indicato di essere disponibile dalle ore
07.00 alle 18.00; in occasione del colloquio personale del 10 dicembre 2011
egli ha precisato di essere disponibile dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle
ore 13.30 alle ore 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; mentre
con lo scritto 11 gennaio 2012 ha fornito una disponibilità oraria dalle ore
02.00 alle ore 08.00. Vi è una evidente contraddizione tra le dichiarazioni
iniziali dell’assicurato e le proprie azioni (rifiuto della misura attiva). Per
quanto riguarda l’ultima disponibilità fornita dal signor RI 1 non è possibile
non rilevare come essa appaia assolutamente strumentale e tesa a evitare di
dover svolgere qualsiasi misura attiva, considerato che è limitata a un mese
(gennaio) e in tale fascia oraria non è possibile assegnare provvedimenti del
mercato del lavoro. Appare evidente che l’ultima versione dell’interessato,
riguardo alla disponibilità oraria (dalle ore 02.00 alle 08.00) è stata fornita
per lasciar apparire una disponibilità a tempo pieno. A questo proposito si
rivela che, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina (Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 263), in presenza di
due versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni
che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (sentenza
del TCA inc. 38.2009.74 dell’8 marzo 2010 consid. 2.7.).
Anche se volessimo
considerare la fascia oraria notturna fornita dall’interessato, indicando di
cercare un impiego dalle ore 2.00 alle 8.00, egli ha limitato a tal punto le
possibilità di essere assunto, da rendere assolutamente incerto il ritrovamento
di un impiego. Inoltre, almeno per parte delle professioni ricercate
(autista-fattorino, tecnico riparatore, aiuto elettricista, aiuto magazziniere,
aiuto giardiniere, custode di stabili e operaio generico), la fascia oraria
annunciata non è assolutamente consona al settore professionale. Infatti queste
professioni vengono svolte esclusivamente o prevalentemente di giorno.
Infine l’assicurato ha
lamentato il fatto di non avere avuto abbastanza tempo per trovare una persona
che si occupasse dei figli, dall’assegnazione della misura (13 dicembre 2011),
all’inizio della stessa (2 gennaio 2012). Tale lamentela non merita tutela,
atteso che in occasione del colloquio di consulenza 7 novembre 2011
sottoscritto dall’assicurato, la consulente del personale gli aveva anticipato
che sarebbe stato inserito in un programma occupazionale con sostegno.
Come ammesso
dall’assicurato, è quest’ultimo ad occuparsi della custodia dei figli, non
avendo trovato una persona di fiducia che possa portarli a scuola e poi
riportarli a casa. Pertanto, tenuto conto della versione della prima ora, che,
come visto, è quella determinante per le assicurazioni sociali, egli può
fornire la seguente disponibilità oraria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 09.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore
09.00 alle ore 11.00.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto che il grado di disponibilità ad essere collocato sia
fissato al 40% a partire dalla metà del mese di dicembre 2011 e non dal 3
ottobre 2011.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di non trovare giusta
la decisione di considerarlo disposto a essere impiegato al 40% già dal primo
giorno di disoccupazione, in quanto il problema della disponibilità è sorto
soltanto a metà dicembre 2011, allorché gli è stata assegnata una misura
inerente al mercato del lavoro.
L’insorgente
ha precisato che è stato a quel momento che, visti gli orari del provvedimento,
ha contattato la tata dei suoi figli, la quale gli ha comunicato di non poter
più occuparsi dei bambini avendo iniziato una nuova attività il 1° dicembre.
Egli ha
osservato che, benché abbia segnalato tempestivamente l’impedimento alla sua
consulente e suggerito un posticipo della misura, si è sempre visto respingere le
sue proposte come se fossero delle scuse.
Il
ricorrente ha evidenziato di aver voluto seguire il corso, ma che lo stesso si
svolgeva in un momento in cui aveva dei problemi imprevisti che non è riuscito
a risolvere.
Il
medesimo ha, infine, domandato di tener conto del fatto che fino a metà
dicembre 2011 ha sempre svolto le ricerche di lavoro finalizzate al reperimento
di un impiego al 100% e che ciò può essere confermato dalla sua consulente, __________
(cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 17 aprile 2012 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
2.1. In ordine
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Ai sensi
dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione,
segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha
subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al
collocamento (art. 15 LADI).
A
quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve
essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;
DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.
173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214,
consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V
217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V
275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Secondo
la giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività indipendente, anche se
duraturo, non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. STFA C 88/02 del 17 dicembre 2002; in quell'occasione l'Alta Corte
ha infatti, tra l'altro, affermato che: "Die Dauerhauftigkeit der
selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie
allenfalls die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist
indessen keine negative Anspruchvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie di
Vorinstanz anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von
Vornherein ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium
für diesen Punkt ist die Vermittlungsfähigkeit.").
Va, poi,
ricordato che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è
sufficiente che la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al
20% di un'attività a tempo pieno.
Il TFA,
in merito, ha osservato che:
"
(…)
Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von
teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht
massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang
des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer
Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11, 436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."
(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag.
26)
2.3. Relativamente,
in particolare, alle assicurate e agli assicurati che, a causa dei doveri di
madre o padre e degli impegni casalinghi, vogliono essere professionalmente
attivi durante soltanto certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito
che essi sono idonei al collocamento unicamente a precise condizioni (cfr. DLA
1993/1994 pag. 222; STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004; STFA C 44/95 del 3 ottobre
1995; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz N° 48 zu
Art. 15 AVIG).
In una
sentenza C 90/03 e C 92/03 del 10 novembre 2003 consid. 3.3.1., pubblicata in
SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:
"
(…)
3.3.1Die Vermittlungsfähigkeit darf nicht
leichthin unter Verweis auf familiäre Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl.
BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar
2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt namentlich dann, wenn eine Person vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den Tatbeweis erbracht hat, dass sie
trotz Betreuungsaufgaben eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der
Lage war (hier: volle Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis
31. März 2002), und die bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden
Gründen aufgegeben werden musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut
angestrebte Vollzeitstelle am Nachweis einer durchwegs gewährleisteten
Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die leistungsansprechende Person allenfalls
bereit und in der Lage wäre, wenn nicht vollzeitlich, so doch in einem - nach
der Rechtsprechung für die Bejahung der Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl.
Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in fine, mit Hinweisen) - Umfang von
mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums erwerbstätig zu sein, was bejahendenfalls
den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in reduziertem Umfange begründete
(anrechenbarer teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. b in
Verbindung mit Art. 11 AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C 119/03] Erw. 1, 2 und
4.1). (…)"
Con giudizio 8C_367/2008
del 26 novembre 2008, pubblicato in SVR 2009 ALV Nr. 6 pag. 22, la nostra
Massima Istanza ha ribadito che l’idoneità al collocamento non può essere
negata alla leggera facendo riferimento a impegni familiari di assistenza. Ciò
vale segnatamente quando una persona, prima dell’insorgenza della
disoccupazione, ha già apportato la prova che, nonostante gli impegni
familiari, essa era disposta e in grado di esercitare un’occupazione, e che il
precedente posto di lavoro aveva dovuto essere abbandonato per motivi estranei
alla sua volontà.
In proposito cfr. pure STF
C 29/07 del 10 marzo 2008.
L'Alta
Corte ha, inoltre, deciso che determinante non è soltanto la disponibilità
temporale.
È,
invece, molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un
impiego su tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il
disoccupato, ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre
circostanze del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata
(cfr. STFA C 205/02 del 12 febbraio 2003; STFA C 120/92 del 21 aprile 1993 non
pubblicata; STFA C 169/94 del 16 febbraio 1995).
Con
giudizio C 149/03 dell'8 marzo 2004 il TFA ha confermato tale giurisprudenza,
precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in
considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le
esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per l'esercizio di
un'occupazione.
La nostra
Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.1Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti;
cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
(…)." (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)
Secondo
la giurisprudenza (cfr. STCA 38.1998.161 del 16 settembre 1998 e STCA
38.1997.227 del 7 gennaio 1998, entrambe menzionate in D. Cattaneo,
Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti
fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), poi, la disponibilità di
una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la
madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare
inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione
nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa
persona mentre si trova ancora in disoccupazione.
Nell'ambito
di una procedura dinanzi al TCA, sfociata in un decreto di stralcio 38.2003.91
del 19 aprile 2004, quest'ultimo ha peraltro appurato, in sede di udienza, che
la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è conforme alla suevocata
giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si
pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito),
così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di
una nuova occupazione.
Al
riguardo va rilevato che l’Alta Corte, con sentenza C 88/05 del 20 luglio 2005,
pubblicata in DLA 2006 N. 3 pag. 62 segg., ha stabilito che, salvo in caso di
abuso evidente, gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la
disoccupazione non possono verificare, al momento in cui la persona assicurata
presenta una domanda di indennità di disoccupazione, se essa dispone già di un
posto per la custodia del suoi bambini.
Contestualmente
il TFA ha osservato che:
"
(…)
4.
Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit ab 16.
Januar 2004 ausschlaggebend ist, ob die Betreuung des Sohnes der
Beschwerdeführerin sichergestellt war. Wie in der Weisung ALV-P 98/1 Blatt 8
des damaligen Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit (heute: Staatssekretariat
für Wirtschaft) festgehalten, ist die Regelung der Kinderbetreuung
grundsätzlich den Eltern überlassen. Die Arbeitslosenversicherung hat ihr
zufolge, ausser bei offensichtlichem Missbrauch, nicht schon zum Zeitpunkt des
Einreichens des Entschädigungsgesuches das Vorhandensein eines
Kinderhüteplatzes zu prüfen. Erscheint hingegen im Verlaufe der Bezugsdauer der
Wille oder die Möglichkeit, die Kinderbetreuung einer Drittperson
anzuvertrauen, aufgrund von Äusserungen oder des Verhaltens der Versicherten
wie ungenügende Arbeitsbemühungen, spezielle Anforderungen für die Annahme
einer Stelle oder Ablehnung zumutbarer Arbeit zweifelhaft, ist die
Vermittlungsfähigkeit im Hinblick auf die konkrete Möglichkeit einer
Kinderbetreuung zu prüfen (vgl. dazu ARV 1993/94 Nr. 31 S. 219).“
Nelle sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di
riconoscere l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere
occupata solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di
cameriera ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).
Nello
stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento
di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per
settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).
Il TFA ha
pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è
sufficiente per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81
pag. 246).
In una
sentenza C 236/02 del 27 gennaio 2003 il TFA ha accolto il ricorso contro la
decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla commissione di ricorso
del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che, dovendo occuparsi della
cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli orari in cui il marito non
era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha comunque rinviato gli atti
all'amministrazione per ulteriori accertamenti, precisando che, visto che gli
orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se non veniva provato di aver
ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla cura di terze persone nei
giorni in cui gli orari di marito e moglie coincidevano, l'idoneità andava negata.
Il TFA in
una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un
assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4
anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a
organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un
eventuale datore di lavoro.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza C 255/02 del 1° marzo 2004, pubblicata in DLA
2004 N. 29 pag. 278, ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di
una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a
complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria
serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che,
come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a
essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre,
essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.
In
un'altra sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, già menzionata sopra, l'Alta
Corte ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di un bambino e
incinta del secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione quale
cameriera o donna delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i fine
settimana e nei giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del bambino.
Rilevante era poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata
nell'esercizio di un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della
nascita del secondo figlio.
Questo
Tribunale, con giudizio del 5 aprile 1993 pubblicato in RDAT II-1993, pag. 203
e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della ricorrente ad
accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva portare ad
ammettere la sua idoneità al collocamento.
Sempre il
TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998,
N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a
lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:
"
(…) La disponibilità di R. per un'altra
occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle
17.00 (cfr. pure consid. 1.5).
Le condizioni poste dall'assicurata, per poter
conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non
sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato
del lavoro, in attività non qualificate.
Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3
giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr.
consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.
In simili condizioni, alla luce della
giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al
collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203
seg; STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del
16 gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995
non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der
Streit dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen
sachlichen und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis
gehalten ist, trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den
Arbeitsmarkt (vgl. Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in
relevanter Weise beeinträchtigt zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II
1998, N. 69, pag. 263)
In una
sentenza 38.2003.8 del 28 aprile 2004 questa Corte ha confermato la decisione
di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre di una bambina emessa
dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non aveva compiuto il benché
minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a terzi nel caso avesse
reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a titolo informativo con
un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a un corso TRI,
piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.
Infine
con giudizio 38 2011.65 del 9 gennaio 2012 il TCA ha respinto il ricorso
interposto da un’assicurata contro una decisione su opposizione con cui la
Sezione del lavoro l’ha ritenuta inidonea al collocamento nel periodo ottobre
2010 – gennaio 2011.
In
effetti l’assicurata non ha dimostrato con sufficiente verosimiglianza la
disponibilità di terze persone a occuparsi dei suoi due figli durante il tempo
di lavoro.
In primo
luogo, relativamente all’orario indicato dalla stessa nel mese di ottobre 2010 in cui era disponibile per un’attività lavorativa, e meglio al 100% dalle ore 8.30 alle ore
17.00, benché la stessa, tenuto conto del tipo di occupazioni ricercate - cameriera
senza AFC e barmaid, commessa di vendita, ausiliaria di pulizie, cameriera ai
paini e lingerista -, avesse concrete possibilità di trovare un impiego, è
risultata alquanto dubbia la circostanza che il marito, gerente di un esercizio
pubblico, fosse in grado di occuparsi dei figli.
In
secondo luogo, la modifica, agli inizi di gennaio 2011, del tempo e dell’orario
in cui era disposta a svolgere un’occupazione - al 50% dalle ore 19.00 alle
24.00 -, l’assicurata, ritenuto che non disponeva di un veicolo, ha limitato la
scelta di un’occupazione in misura tale da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro.
Inoltre
nemmeno la disponibilità della sorella, impiegata a tempo pieno, ad occuparsi
dei nipoti nelle ore serali fin dopo le 24.00 dal lunedì al venerdì recandosi
presso l’abitazione dell’assicurata ubicata in un comune differente dal suo, si
è rivelata attendibile.
Del resto
quando l’assicurata lavorava prima della disoccupazione, dei suoi due figli si
occupava la nonna materna giunta in Svizzera dall’estero.
Anche nel
mese di aprile 2011, allorché la medesima ha ricominciato a lavorare, i bambini
sono stati affidati alla nonna.
2.4. La nostra
Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione C 287/03 del 12 maggio 2004, il TFA ha, tra l'altro,
ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."
(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; STF
8C_524/2009 del 11 gennaio 2010 consid. 3; STFA C 313/02 del 15 gennaio 2004,
pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.
2.5. Nella presente
evenienza la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento
con un grado di disponibilità in misura del 40% per il periodo dal 3 ottobre
2011.
Oggetto
del contendere è esclusivamente la questione di sapere se correttamente o meno
è stata considerata una perdita di lavoro computabile del 40% già a decorrere
dal 3 ottobre 2011 e non soltanto dalla metà del mese di dicembre 2011, come
invece postulato dall’assicurato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
L’amministrazione
ha determinato una perdita di lavoro computabile del 40% a far tempo dal 3
ottobre 2011, poiché, in buona sostanza, l’insorgente, dovendosi occupare dei
figli, non avendo trovato una persona di fiducia che possa accompagnarli a
scuola e poi riportarli a casa, è disponibile per il mercato del lavoro il
lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle
13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 (cfr. doc. A; 3; consid.
1.1.).
Il
ricorrente ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, asserendo,
come visto, che il grado della sua disponibilità a essere collocato deve essere
fissato al 40% soltanto dalla metà del mese di dicembre 2011 e non già
dall’inizio della disoccupazione, ossia dal 3 ottobre 2011.
Al
riguardo egli ha rilevato che il problema della disponibilità è sorto soltanto
a metà dicembre 2011 allorché gli è stata assegnata una misura inerente al
mercato del lavoro, precisando che è stato a quel momento che, visti gli orari
dei provvedimenti, ha contattato la tata dei suoi figli, la quale gli ha
comunicato di non potersi più occupare dei bambini avendo iniziato il 1°
dicembre una nuova attività.
L’insorgente
ha peraltro indicato di aver sempre intrapreso fino a metà dicembre 2011 degli
sforzi volti al reperimento di un’occupazione al 100%.
Egli ha,
inoltre, osservato che, benché abbia segnalato tempestivamente la problematica
alla sua consulente e suggerito un posticipo del provvedimento, che in ogni
caso voleva seguire, si è sempre visto respingere le sue proposte come se
fossero delle scuse (cfr. doc. I).
2.6. Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che
dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato dal gennaio 1992
all’agosto 2008 è stato impiegato a tempo pieno presso la __________ di __________
in qualità di tecnico riparatore con un orario giornaliero dalle 7.00 alle
12.00 e dalle 12.30 alle 15.00.
In
seguito da agosto 2008 al 30 settembre 2011 egli ha lavorato quale autista
presso la Panetteria __________ dalle ore 2.30 del mattino alle 8.00. Il suo
contratto di impiego è stato disdetto a causa di una diminuzione dell’attività
della panetteria (cfr. doc. 5).
L’insorgente,
il 6 settembre 2011, si è iscritto in disoccupazione con effetto dall’inizio
del mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 11).
Dal
Profilo della persona in cerca di impiego, sottoscritto dal ricorrente il 13
ottobre 2011, risulta che il medesimo ha dichiarato di essere alla ricerca di
un’occupazione al 100% dalle ore 7.00 alle 18.00 quale aiuto giardiniere, aiuto
elettricista, tecnico in meccanica tecnica, autista-fattorino (cfr. doc. 11).
Nell’Accordo
sugli obiettivi (ricerche di lavoro), firmato dall’assicurato sempre il 13
ottobre 2011, è poi stato precisato che era tenuto a cercare un impiego quale
autista-fattorino e tecnico riparatore da subito, come aiuto elettricista, aiuto
di magazzino e aiuto giardiniere dal 5° mese e in qualità di operaio generico
dal 9° mese (cfr. doc. 10).
Il 13
dicembre 2011 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha
assegnato all’insorgente un programma d’occupazione temporanea (POT) da
svolgere presso __________ – __________ dal 2 gennaio al 30 aprile 2012 al 100%
con inizio il primo giorno alle ore 8.30. Sulla relativa assegnazione è stato
specificato che gli orari del POT sarebbero stati in seguito indicati
dall’organizzatore (cfr. doc. 9).
L’assicurato,
il 23 dicembre 2011, ha inviato all’URC uno scritto del seguente tenore:
"
Mi sono iscritto alla disoccupazione con la
percentuale del 100% poiché effettivamente non ho alcuna altra attività per
sostituire l’ultima, che era appunto al 100% in orari notturni.
In questi pochi mesi di
disoccupazione mi sono dato da fare e ho trovato quasi sicuramente per il mese
di febbraio un lavoro come portinaio nel mio paese di __________. Lavoro, però,
che mi occuperà 8 ore settimanali. Sono in parola ma il contratto verrà firmato
il prossimo mese di gennaio.
Io ora restando a casa mi
occupo anche dei miei 3 figli piccoli. Mia moglie lavora all’80%, ma per gli
orari che svolge non ha nessuna possibilità di curare i figli fuori dagli orari
di scuola o asilo.
Ho ricevuto da parte
vostra la lettera il 14 dicembre u.s. con la quale mi avete iscritto per 4 mesi
a partire subito da gennaio p.v. a fare dei corsi che mi occuperanno tutto il
giorno. Al momento dell’iscrizione bisogna partecipare a una giornata
informativa, dove non viene menzionato, che dopo due mesi di indennità, si deve
partecipare a un programma occupazionale che impegna dal mattino alla sera.
Averlo saputo allora, avrei potuto trovare una soluzione per i miei figli. Così
invece, calcolando anche che ci sono le festività di Natale, mi restava poco
più di una settimana per trovare chi si occupa dei miei 3 figli.
Avete detto
telefonicamente che sono stato avvisato per tempo.
Questa vostra affermazione
avrebbe solo senso se la signora che si occupava precedentemente dei miei figli
avesse potuto ancora occuparsene. Ma la signora in questione ora lavora. Io ho
chiesto a tante persone, ma purtroppo è tutt’altro che facile trovare una donna
di fiducia che possa e che voglia adeguare il suo tempo alle nostre necessità.
(…)
Per i motivi sopraelencati
chiedo, restando iscritto al 100%, di spostare il corso nelle vacanze estive,
dove ho più possibilità di trovare soluzioni per i figli appellandomi al fatto
che il tempo datomi a disposizione per organizzare una soluzione non è
sufficiente.
Se ciò non fosse
possibile, sempre per le motivazioni sopraelencate mi vedo costretto mio
malgrado, anche se per gennaio non ho alcuna attività, a chiedere una riduzione
della percentuale di disoccupazione al 90%. Percentuale che poi in febbraio con
la firma del contratto si abbasserà ancora ulteriormente.
(…)” (Doc. 8)
La
consulente del personale dell’assicurato, nella Comunicazione relativa a una
sanzione del 27 dicembre 2011 trasmessa alla Sezione del lavoro, ha
puntualizzato, da un lato, di aver fornito all’assicurato, a seguito
dell’assegnazione del POT, indirizzi utili per la custodia in sua assenza dei 3
figli in età scolastica, e meglio di __________, del servizio babysitter della __________
e dell’Associazione ____________________.
Dall’altro,
che tuttavia con lettera raccomandata del 23 dicembre 2011 egli ha comunicato
di non riuscire a trovare una soluzione e ha richiesto di posticipare la
partecipazione alla misura all’estate successiva, asserendo di essere
eventualmente disposto a ridurre la sua iscrizione dal 100 al 90% (cfr. doc.
7).
Il 10
gennaio 2012 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro.
Il
relativo verbale riporta, segnatamente, che:
"
(…)
Il 13 dicembre 2011 la mia
consulente mi ha offerto un posto presso un POT presso __________ a __________
a tempo pieno durante il periodo dal 2 gennaio 2012 al 30 aprile 2012. Il 23
dicembre 2011 ho comunicato alla mia consulente che non potevo partecipare alla
misura in quanto ho tre figli in età scolastica e devo occuparmi di loro quando
non frequentano l’asilo o la scuola.
Non ho infatti trovato una
soluzione in quanto fino a settembre 2011 avevamo una persona di fiducia che si
occupava di accompagnare i figli più piccoli all’asilo oppure a scuola, tuttavia
nel frattempo ha iniziato a lavorare e non ha più questa disponibilità.
Preciso che mia moglie
lavora all’80% alla __________, finisce alle 16.00 e non può rientrare al
domicilio prima delle 17.00 in quanto non dispone di un veicolo proprio ma
utilizza i mezzi pubblici.
Il figlio più piccolo (__________,
n. il __________.2006) frequenta l’asilo di __________, il secondo (__________,
n. il 2__________.2003) frequenta le Scuole elementari di __________, mentre il
più grande (__________, n. il 14.03.1998) frequenta le Scuola medie di __________.
Accompagno __________
all’asilo alle 08.30. Gli orari sono dalle 08.30 alle 15.30, il mercoledì alle
11.30 e passo a prenderlo quando termina l’asilo.
Gli orari delle Scuola
elementari sono dalle 08.15 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.00. Gli orari
delle Scuola medie sono dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.20 alle 17.00.
__________ e __________ si
recano in modo indipendente a scuola. Mi occupo personalmente di preparare il
pranzo in quanto rientrano sul mezzogiorno.
Sono disponibile per un
posto di lavoro dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 15.00, in quanto al
di fuori di questa fascia oraria mi occupo dei miei figli. Il mercoledì
unicamente dalle 9.00 alle 11.00.
Non sono disponibile in
altri orari.
(…)” (Doc. 5)
Il
ricorrente, l’11 gennaio 2012, ha infine inviato una lettera alla Sezione del
lavoro, da cui si evince che:
"
Vista la mia situazione, come è stato discusso
ieri, con degli orari poco accessibili per poter frequentare il corso, dopo
averne discusso con mia moglie, ho pensato per questo mese di gennaio di dare
la mia disponibilità per una fascia oraria che va dalle 2.00 alle 8.00 del
mattino.
Anche perché il mio ultimo
lavoro si è svolto proprio in questo particolare orario, sebbene impegnativo
per l’ora insolita ma che mi ha permesso di potermi occupare dei miei figli.
(…)” (Doc. 4)
2.7. Come esposto
precedentemente, l’assicurato con il ricorso ha postulato che il grado della
sua disponibilità lavorativa sia fissato al 40% da metà gennaio 2011 e non già
dal 3 ottobre 2011, come deciso dalla Sezione del lavoro.
Da ciò
discende che l’insorgente non ha più contestato che la sua perdita di lavoro
computabile sia del 40% per il lasso di tempo da metà dicembre 2011 al 28
febbraio 2012, data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_5/2012
del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215
consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15
aprile 2005 consid. 2).
A
ragione.
In
effetti, in primo luogo, per il mese di gennaio 2012 in data 11 gennaio 2012 ha modificato la propria disponibilità oraria, asserendo di cercare un impiego
dalle ore 2.00 del mattino alle 8.00 per cinque giorni alla settimana, invece
che durante il giorno come affermato in precedenza nel mese di ottobre 2011
(dalle 7.00 alle 18.00) e durante l’audizione davanti alla Sezione del lavoro
del 10 gennaio 2012 (il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore
9.00 alle 11.00 e dalle ore 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle
11.00; cfr. consid. 2.6.).
In
proposito è utile evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione
della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale
principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi
nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U
236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce
pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
In casu
il cambiamento di disponibilità oraria intervenuto nel mese di gennaio 2012 non
risulta motivato da alcuna convincente argomentazione, per cui non vi è ragione
di distanziarsi dalle versioni iniziali dell’assicurato circa gli orari in cui
era disposto a lavorare (cfr. consid. 2.6.).
Non va,
del resto, dimenticato che, come dall’assicurato stesso indicato, la
problematica connessa alla sua effettiva disponibilità oraria per il mercato
del lavoro è sorta, allorché, il 13 dicembre 2011, gli è stato assegnato un POT
a tempo pieno (cfr. doc. I).
In ogni
caso il ricorrente, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che ha
effettivamente modificato la propria disponibilità oraria a essere collocato,
optando per la fascia 2.00 - 8.00, per le attività lavorative desiderate di
aiuto giardiniere, aiuto elettricista, tecnico in meccanica tecnica,
autista-fattorino, aiuto di magazzino, operaio generico (cfr. consid. 2.6.), si
sarebbe limitato nella scelta di un’occupazione in misura tale da rendere molto
incerto il ritrovamento di un posto di lavoro, come sottolineato
dall’amministrazione (cfr. doc. A; III).
Infatti
queste professioni vengono svolte prevalentemente di giorno.
Un tale
limite implicherebbe, ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.),
una pronuncia di inidoneità al collocamento (al riguardo cfr. pure STCA 38.2011.65
del 9 gennaio 2012 consid. 2.9., già citata al consid. 2.3.).
In
secondo luogo, per quanto attiene ai periodi da metà a fine dicembre 2011 e dal
1° al 28 febbraio 2012, va rilevato, che l’assicurato medesimo ha preteso che
comunque da metà del mese di dicembre 2011 non poteva più contare sull’aiuto di
terze persone per la cura dei suoi tre figli negli orari in cui gli stessi non
frequentavano l’asilo, rispettivamente la scuola elementare o media (cfr. doc.
I).
Pertanto
occorre concludere che il ricorrente nel lasso di tempo da metà dicembre 2011
al 28 febbraio 2012 era disposto a essere impiegato soltanto negli orari in cui
Fatti
i tre figli erano occupati con l’asilo o la scuola, ovvero il lunedì, il
martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 13.30
alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00.
Nel resto
del tempo, come ammesso dinanzi alla Sezione del lavoro, doveva accudire i suoi
figli di 5, 8 e 13 anni (cfr. doc. 5).
La
disponibilità oraria dell’assicurato per un un’occupazione, da metà dicembre
2011 al 28 febbraio 2012, era pari complessivamente a 16 ore alla settimana e
corrispondeva, quindi, a un impiego al 40% (16 ore su 40 ore per un tempo
pieno).
2.8. Litigiosa è,
per contro, la questione relativa alla disponibilità al collocamento per il
periodo 3 ottobre 2011 – 15 dicembre 2011.
Mentre
l’amministrazione ha fissato un grado di disponibilità del 40% anche per tale
arco di tempo (cfr. doc. A; 3; consid. 1.1.), l’assicurato postula il
riconoscimento di una perdita di lavoro computabile del 100%, in quanto la
persona di fiducia che si occupava dei suoi figli fino al settembre 2011 poteva
continuare ad accudirli fino al 1° dicembre 2011 quando ha iniziato una nuova
attività lavorativa (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Al
riguardo va avantutto evidenziato che da quanto affermato dall’insorgente
nell’impugnativa, ossia che la tata ha reperito una nuova occupazione dal 1°
dicembre 2011, e ritenuto che il medesimo non ha menzionata alcuna altra
persona o istituto che potesse occuparsi dei figli, risulta che dal 1° al 15
dicembre 2011 l’assicurato non poteva certamente più contare sull’aiuto di una
terza persona per accudire i suoi tre figli negli orari in cui avrebbe potuto
lavorare a tempo pieno indicati il 13 ottobre 2011 nel Profilo della persona in
cerca di impiego (dalle 7.00 alle 18.00; cfr. doc. 11; consid. 2.6.) e i
bambini non frequentavano l’asilo, rispettivamente la scuola.
Di
conseguenza questo Tribunale, senza ulteriori approfondimenti, ritiene che dal
1° al 15 dicembre 2011 il ricorrente fosse disposto a esercitare un’attività
lavorativa unicamente negli orari indicati davanti alla Sezione del lavoro, ovvero
il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e
dalle ore 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00 (cfr. doc.
5).
La disponibilità
per tale periodo dell’assicurato risulta, dunque, del 40% (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Relativamente,
invece, ai mesi di ottobre e novembre 2011, giova evidenziare che l’assicurato,
asserendo che la persona che si occupava dei suoi figli fino a settembre 2011
(cfr. doc. 5) non poteva più occuparsi di loro dall’inizio del mese di dicembre
2011 avendo reperito una nuova attività (cfr. doc. I), ha implicitamente
affermato che nei mesi di ottobre e novembre 2011 era disponibile per il
mercato del lavoro al 100% potendo contare sulla collaborazione di una tata
negli orari in cui i figli non frequentavano l’asilo o la scuola.
Nella sua
lettera del 23 dicembre 2011 e in occasione dell’audizione davanti alla Sezione
del lavoro del 10 gennaio 2012 (cfr. doc. 8; 5), il ricorrente aveva, peraltro,
già indicato che, quando gli è stato assegnato il POT a tempo pieno, ossia il
13 dicembre 2011, la signora che accudiva i suoi figli prima dell’iscrizione in
disoccupazione agli inizi del mese di ottobre 2011 aveva nel frattempo
cominciato un’altra attività lavorativa.
2.10. La procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio
(Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009
del 19 febbraio 2010 consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P
36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid.
1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117
V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente
del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
"
(…)
4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und
Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen
festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die
Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende
Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf
Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung
auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen
vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei
umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.1).”
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
2.11. In
concreto l’amministrazione, nonostante l’assicurato già nello scritto del 23
dicembre 2011 relativo al POT, avesse indicato che la persona di fiducia che si
occupava dei suoi figli prima della disoccupazione al momento dell’assegnazione
del POT lavorava (cfr. doc. 8) - concetto poi ribadito e precisato in occasione
dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 10 gennaio 2012: “Il 13 dicembre 2011 la mia consulente mi ha offerto un posto presso
un POT presso __________ a __________ a tempo pieno durante il periodo dal 2
gennaio 2012 al 30 aprile 2012. Il 23 dicembre 2011 ho comunicato alla mia
consulente che non potevo partecipare alla misura in quanto ho tre figli in età
scolastica e devo occuparmi di loro quando non frequentano l’asilo o la scuola.
Non ho infatti trovato una soluzione in quanto fino a settembre 2011 avevamo
una persona di fiducia che si occupava di accompagnare i figli più piccoli
all’asilo oppure a scuola, tuttavia nel frattempo ha iniziato a lavorare e non
ha più questa disponibilità. (…) (cfr. doc.
5) - non gli ha richiesto il nominativo della persona di fiducia in questione,
né del suo nuovo datore di lavoro per poi esperire degli accertamenti -
segnatamente sentendo quella persona - al fine di sapere fino a quando la
stessa era disponibile a curare i figli del ricorrente negli orari in cui non
frequentavano l’asilo o la scuola e l’assicurato avrebbe potuto lavorare.
La Sezione del lavoro
nemmeno ha invitato l’assicurato a direttamente produrre delle attestazioni da
parte della persona di fiducia, rispettivamente del nuovo datore di lavoro, circa
la disponibilità o meno della tata nei mesi di ottobre e novembre 2011,
limitandosi a emettere, il 18 gennaio 2012, una decisione di idoneità al
collocamento con un grado di disponibilità al 40% dal 3 ottobre 2011, ritenendo
che già da questa data la persona di fiducia alla quale il ricorrente avrebbe
affidato i figli negli orari in cui non erano all’asilo o a scuola non fosse
più disponibile (cfr. doc. 3; A; III).
Da quanto asserito davanti
alla Sezione del lavoro il 10 gennaio 2012 appena riportato va dedotto, però,
che l’assicurato non ha più fatto capo alla tata dopo la fine di settembre
2011, non per il motivo, erroneamente addotto dall’amministrazione (cfr. doc.
3; A; III), che la stessa non fosse più disponibile, bensì perché la famiglia __________
non necessitava più quotidianamente dei suoi servizi, essendosi il ricorrente
iscritto in disoccupazione agli inizi del mese di ottobre 2011.
L’insorgente ha, in
effetti, soltanto puntualizzato che nel frattempo, e meglio nel lasso di
tempo tra la fine di settembre 2011 e l’assegnazione del POT, la persona di
fiducia aveva reperito una nuova occupazione (cfr. doc. 5).
Ne discende che la Sezione
del lavoro ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
2.12. La SECO, in una direttiva
pubblicata in 015-Prassi LADI 2012/11 “Idoneità al collocamento – prova della
custodia” del luglio 2012, ha, del resto, enunciato che
" Ormai
da anni il tema della disoccupazione e degli obblighi di assistenza nei
confronti di figli suscita le proteste di varie istituzioni ed è sovente
oggetto d’interventi politici del Parlamento federale. Pertanto, per garantire
un'esecuzione uniforme ed esente da discriminazioni la SECO ha deciso di creare
un modulo per attestare la custodia di figli nonché di completare le direttive
esistenti con la giurisprudenza attuale. Dalla data di pubblicazione di questa
direttiva occorrerà utilizzare unicamente il modulo della SECO «Prova della
custodia» (n. 716.113), che dovrà essere archiviato nel dossier
dell’assicurato.
1. Principio
Un assicurato che ha la custodia di figli deve soddisfare le
stesse condizioni in materia d’idoneità al collocamento, in particolare di
disponibilità, applicabili a tutti gli altri assicurati.
Egli è tenuto a organizzare la sua vita privata e familiare in
modo tale che non siano ostacolate le sue ricerche di un’attività dipendente al
tasso di occupazione ricercato o corrispondente all’attività persa.
Considerandi
2.
Prova della custodia
La persona assicurata (uomo o donna) può organizzare la custodia
dei propri figli come meglio crede. Gli organi esecutivi non possono chiedere
una prova della custodia già al momento dell’iscrizione alla disoccupazione.
Se, invece, nel periodo in cui l’assicurato percepisce l’indennità di
disoccupazione la volontà o la possibilità di affidare la custodia dei bambini
a una terza persona o a un’istituzione risulta dubbia, l’organo competente deve
verificare l’idoneità al collocamento, esigendo la prova di una concreta
possibilità di custodia mediante il modulo n. 716.113 della SECO. Tra gli
indizi che possono far sorgere tali dubbi rientrano: ricerche di lavoro
insufficienti, rinuncia al posto precedente a causa degli obblighi di
assistenza, esigenze eccessive per l’accettazione di un lavoro, rifiuto di
un’occupazione adeguata ed esigenze non ragionevoli in termini di orario di
lavoro.
Giurisprudenza
DTFA del 20.7.2005, C 88/05 (l’organo d’esecuzione non può
chiedere la prova dell’esistenza di un posto di custodia già al momento della
presentazione della domanda d’indennità)
3.
Idoneità al collocamento
L’idoneità al collocamento non può essere negata semplicemente
adducendo come motivo gli impegni di custodia. Ciò vale segnatamente quando una
persona, prima dell’insorgere della disoccupazione, ha già dimostrato che,
nonostante i compiti di custodia, è disposta e in grado di esercitare
un’occupazione e che ha dovuto rinunciare all’impiego precedente per ragioni
che esulano dalle sue responsabilità. Se un assicurato cerca un nuovo posto di
lavoro a tempo pieno e non può dimostrare che la custodia dei figli è
totalmente garantita, è necessario verificare se l’assicurato è disposto e in
grado di accettare un’attività lavorativa nella misura di almeno il 20% di un
lavoro di durata normale. In caso affermativo ciò giustifica il diritto all’ID
ridotta (DTFA del 10.3.2008, C 29/07).
Giurisprudenza
DTFA del
13.5
, C115/01 (Sospensione revocata poiché il contratto di lavoro non è
stato concluso. La disponibilità per lavori nel settore delle cure solo a
partire dalle ore 17.00 non giustificava nella fattispecie l’inidoneità al
collocamento)
DTF del
26.11
,8C_367/2008 (Il fatto che i genitori con obblighi familiari
desiderano lavorare in orari in cui il coniuge è libero non giustifica alcuna
inidoneità al collocamento)
DTF del
10.3
, C 29/07 (Il fatto che un assicurato che, segnatamente in seguito a
obblighi familiari o circostanze personali particolari, desidera svolgere
un’attività lavorativa soltanto per alcuni giorni o alcune ore della settimana
non giustifica alcuna inidoneità al collocamento)
L’idoneità al collocamento può essere negata retroattivamente a
causa della mancanza di una prova di custodia dei figli solo a partire dal
momento in cui si è verificato per la prima volta un comportamento passibile di
sospensione per assenza di custodia (partecipazione impossibile a provvedimenti
inerenti il mercato del lavoro, rifiuto di un’occupazione adeguata, ricerche di
lavoro insufficienti, ecc.).”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.13
Alla luce di tutto
quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata nella misura in cui l’insorgente è stato
ritenuto idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40% dal 3
ottobre al 30 novembre 2011 e il rinvio degli atti alla Sezione del
lavoro perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato, accertamenti
più approfonditi riguardo alla disponibilità della persona di fiducia
dell’assicurato ad accudire i suoi tre figli nei mesi di ottobre e novembre
2011.
negli orari in cui non erano impegnati con l’asilo o la scuola e il
medesimo avrebbe potuto lavorare, anche avvalendosi della collaborazione del
ricorrente - preliminarmente, ad esempio, facendogli compilare il modulo n.
716.113
della SECO che prevede l’indicazione del nome, dell’indirizzo sia
postale che di posta elettronica e del numero di telefono della persona
incaricata della custodia, come pure la sottoscrizione del formulario stesso da
parte di quest’ultima, oltre che dell’assicurato (cfr. consid. 2.12.; www.area-lavoro.ch/downloads/formulare/arbeitslos/).
Sulla scorta delle relative
risultanze, l’amministrazione si pronuncerà, poi, nuovamente sul grado di
disponibilità per il mercato del lavoro dell’insorgente per i mesi di ottobre e
novembre 2011.
Per quanto attiene al
periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011, invece, la perdita di lavoro
computabile dell’assicurato corrisponde al 40% (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’insorgente
è stato ritenuto idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40%
dal 3 ottobre al 30 novembre 2011.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per complemento istruttorio e nuova
decisione.
§§§ Per
il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011 la
decisione
su opposizione è confermata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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