38.2012.18
Sosp.di 13gg x mancate e insuff.ric.di lavoro durante att.stag.Censura disp.di trattam.disocc.TI rispetto a quelli nel resto della CH dove non sarebbero richieste ric.nei primi mesi d'att.:TF x manc.r
21 maggio 2012Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.18
Data decisione, Autorità:
21.05.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 13gg x mancate e insuff.ric.di lavoro durante att.stag.Censura disp.di trattam.disocc.TI rispetto a quelli nel resto della CH dove non sarebbero richieste ric.nei primi mesi d'att.:TF x manc.ric.propende in ogni caso x idon.al colloc.Nei periodi in cui non era in vacanza c.que poche ricerche
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.18
rs
Lugano
21 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 marzo
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per tredici giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei
mesi da aprile ad agosto 2011, nonché nei mesi di ottobre e novembre 2011 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 6).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 7), l’amministrazione,
il 5 marzo 2012, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la
sospensione inflittale a nove giorni (cfr. doc. A).
A
sostegno del proprio provvedimento l’URC ha indicato che:
"
(…)
In fase di opposizione
l’assicurata ha potuto certificare un periodo di inabilità totale al lavoro nel
corso del mese di ottobre 2011, il certificato medico attesta un’inabilità al
lavoro dal 08.10.2011 per due settimane.
In considerazione di
questo nuovo elemento la valutazione delle ricerche di lavoro per ottobre 2011
può essere rivista, le ricerche possono essere considerate come sufficienti, i
tre giorni di sospensione possono essere annullati.
Rendiamo attenta
l’assicurata che una tempestiva informazione alla consulente di questa sua
inabilità avrebbe permesso sin dall’inizio di valutare correttamente le
ricerche del mese di ottobre 2011.
Per quanto riguarda invece
le ricerche di lavoro di novembre 2011, concordiamo con la consulente nel
valutare queste ricerche come insufficienti, in modo particolare più che per
l’aspetto quantitativo (6 ricerche) riteniamo influente quello qualitativo.
Sulla base della
documentazione in nostro possesso abbiamo potuto rilevare come le ricerche del
mese in questione siano state concentrate tutte nello stesso giorno
(21.11.2011), concentrare tutte le candidature in un unico giorno non
rappresenta una corretta modalità di attivazione verso il mercato del lavoro.
In modo particolare agendo
in questo modo non vengono rispettate le indicazioni in materia di ricerche di
lavoro che vengono impartite dagli URC. Gli assicurati vengono costantemente
informati sulla necessità di svolgere le ricerche di lavoro su tutto l’arco dl
mese. Tuttavia riteniamo che nel caso in questione una riduzione da tre a due dei
giorni di sospensione rispetti maggiormente il criterio di proporzionalità.”
(Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 5 marzo 2012 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, ritenendo la sanzione inflittale non corretta e in
contrasto con le direttive, segnatamente con un opuscolo per i disoccupati che
le avrebbero consegnato gli organi competenti.
La stessa
ha contestato il giudizio espresso dall’amministrazione in merito
all’insufficienza dal profilo quantitativo e qualitativo delle sue ricerche di
lavoro.
La
ricorrente ha precisato, in particolare, che annualmente, durante il periodo
invernale, il __________ subisce una drastica riduzione dei posti di lavoro
liberi o disponibili a causa della chiusura dopo la stagione estiva.
L’insorgente
ha puntualizzato che da quando deve annunciarsi per il collocamento (sarebbe
felice di trovare un posto di lavoro di durata indeterminata e non più
ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione) si sente a disagio nei
confronti delle persone attive presso gli uffici preposti al controllo e al
pagamento della disoccupazione. Al riguardo la medesima ha spiegato che le
sembra di essere vista e trattata come una persona che aspetta solo la fine del
contratto di lavoro per annunciarsi in disoccupazione.
L’assicurata
ha osservato che ciò non corrisponde assolutamente al vero e di compiere tutto
il possibile per evitare di far capo all’assicurazione contro la
disoccupazione, sottolineando che, se già è difficile per i giovani o non più
tali trovare un impiego, per una cinquantenne è oltremodo arduo reperire ciò
che si desidera.
La
ricorrente ha, inoltre, fatto valere l’esistenza di una disparità di
trattamento tra i disoccupati in Ticino e quelli nel resto della Svizzera dove
non sono richieste ricerche di impiego nei primi mesi di un’attività
lavorativa.
La stessa
si domanda, infine, come si possa in effetti pretendere che un disoccupato
ricerchi un’occupazione durante, ad esempio, il periodo marzo-luglio,
postulando per un posto di durata indeterminata con inizio soltanto alla fine
del contratto stagionale (cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurata
si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 24
aprile 2012, rilevando, in particolare, che l’amministrazione, nella
valutazione delle sue ricerche di lavoro, non ha tenuto conto del fatto che un
lavoratore ha diritto anche alle vacanze. In proposito la medesima ha precisato
di essere stata assente dal posto di lavoro per vacanze dal 9 al 15 maggio 2011
e dal 16 novembre al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. V).
1.6. Il 4 maggio
2012 l’URC, riguardo al doc. V, ha osservato che:
"
(…)
Per il mese di maggio 2011
prendiamo atto del periodo di vacanza di una settimana (09.05-15.05.2011), le
ricerche comprovate dall’assicurata sono comunque solo 2 ed entrambe eseguite
il 30.05.2011, a nostro avviso da definire come insufficienti.
Pu r volendo considerare
la settimana di vacanza come esonero dalle ricerche, citeremo più avanti la
giurisprudenza in merito, riteniamo giustificabile il fatto di non aver svolto
almeno altre due ricerche prima o immediatamente dopo il periodo di ferie.
Per il mese di novembre
2011, ricordiamo che questo periodo si situa nei tre mesi precedenti la fine
del rapporto di lavoro e quindi in un periodo dove viene richiesto un aumento
degli sforzi prodotti dagli assicurati stagionali, il periodo di vacanza va dal
16 al 30.11.2011. nel mese in questione sono state comprovare 6 ricerche di
lavoro tutte svolte il 21.11.2011, come già scritto in fase di opposizione se
la quantità, optando per una decisione a favore dell’assicurata, può essere
accettata lo stesso non si può dire per la qualità.
Osserviamo come
l’assicurata rivendichi un periodo di vacanza e quindi un diritto di esonero
dalle ricerche di lavoro a partire dal 16.11.2011, tuttavia comprova delle
ricerche proprio e unicamente durante il periodo di vacanza, non si comprende
come mai per tutto il resto del mese o almeno nelle due settimane precedenti le
sue vacanze l’assicurata non abbia effettuato alcuna ricerca di lavoro.
Non da ultimo ribadiamo il
fatto che concentrare tutte le ricerche di lavoro in un giorno solo del mese
non rappresenta una corretta modalità di attivazione verso il mercato del
lavoro, ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione questo aspetto non
può essere trascurato.
(…)” (Doc. IX)
1.7. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità
di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro compiute nei
mesi da aprile ad agosto 2011 e nel mese di novembre 2011 precedenti
l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da aprile a dicembre 2011
antecedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 4), ritenendo che
l’assicurata non avesse compiuto ricerche di impiego nei mesi di aprile e
giugno 2011 e ne avesse svolte di insufficienti nei mesi di maggio, luglio,
agosto e novembre 2011.
A quel
momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,
applicabili in concreto.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente
gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per
scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le
ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.7. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,
che è al suo 7° termine quadro per la riscossione delle prestazioni, dal 15
marzo al 31 dicembre 2011 ha lavorato quale fiorista al 50% presso il __________
di __________ (cfr. doc. 1).
La
ricorrente è attiva presso presso il ____________________ di __________ dal 1997 in virtù di contratti di lavoro di durata variabile (cfr. doc. III; 5).
Dal
verbale relativo a un colloquio di consulenza del 2 marzo 2011 risulta, da un
lato, che l’assicurata ha confermato tramite contratto l’inizio del rapporto
lavorativo a carattere stagionale dal 15 marzo 2011 presso l’albergo di __________.
Dall’altro,
che la stessa è stata informata in merito alle ricerche durante le attività a
carattere stagionale (cfr. doc. 13).
A fare
tempo dal 1° gennaio 2012 la ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione
(cfr. doc. A; III, 4).
Al
momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in
cui ha lavorato ad __________.
La
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nel
periodo da aprile ad agosto 2011 e nei mesi di ottobre e novembre 2011 le ha
trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare,
entro l’11 gennaio 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche
di lavoro nei mesi indicati.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
La
ricorrente, il 5 gennaio 2012, ha risposto:
"
da 15 anni lavoro presso il __________ di __________.
A intervalli riesco ad avere contratti indeterminati + o – lunghi, quasi a
essere annuali, visto gli stagionali che fanno da marzo a ottobre. Per la
stagione trascorsa con il datore di lavoro avevo avuto dei colloqui per la
disponibilità a lavorare tutto l’anno, ma non era sicura l’apertura annuale
dell’hotel. Solo a metà settembre ho avuto la conferma dell’albergo chiudeva a
ottobre ma io avrei potuto lavorare fino alla fine di dicembre. Dunque da poco
sapevo che non avrei lavorato tutto l’anno, in più durante la stagione ero
sempre vigile su eventuali annunci e offerte di lavoro e negli ultimi 4 mesi ho
intensificato la ricerca. Quando si è in stagione e il lavoro è intenso non è
evidente cercare lavoro, in più ero in parola per lavorare tutto l’anno!! Ora
ho già espresso alla nuova direttrice dell’hotel il mio desiderio e bisogno di
avere un contratto annuo, in più visti i miei 15 anni di fedeltà verso l’hotel
e disponibilità in inverno di fare altri lavori nel contesto alberghiero. Sto
aspettando l’offerta e il nuovo contratto. Mi sembra di avere svolto ed essermi
sufficientemente interessata a una collocazione invernale o annua. La durata
della mia disoccupazione è di “soli tre mesi” in più al 50%, trovo ingiusta e trista
la decisione di essere ulteriormente penalizzata. Confido in una comprensione.”
(cfr. doc. 5)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC,
considerando, per il periodo in questione, che l’assicurata ha compiuto delle
insufficienti ricerche di lavoro e non ritenendo valide le motivazioni addotte
dalla stessa, con decisione formale del 18 gennaio 2012, l’ha sospesa dal
diritto alle indennità di disoccupazione per tredici giorni (cfr. doc. 6;
consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione del 5 marzo 2012 l’URC, tenuto conto di un periodo di
inabilità lavorativa fatto valere con l’opposizione (cfr. doc. 7) e ritenendo
maggiormente rispettosa del principio della proporzionalità una sospensione di
due invece di tre giorni per il mese di novembre 2011, ha poi ridotto la sanzione a nove giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.8. Per quanto attiene agli
assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e
l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in
un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti
ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT
II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di
Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q
contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,
pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
A proposito della censura
di disparità di trattamento dei disoccupati in Ticino rispetto ai disoccupati
nel resto della Svizzera dove non sarebbero richieste ricerche di lavoro nei
primi mesi di un’attività lavorativa fatta valere dalla ricorrente (cfr. doc.
Considerandi
I), questa Corte si limita a osservare che il Tribunale federale, allorché non
vengono effettuate, durante l’attività stagionale, ricerche di lavoro, propende
per l’inidoneità al collocamento degli assicurati. Tale provvedimento per
questi ultimi implica delle conseguenze ben più gravi di una sospensione del
diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI.
Ad
esempio in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso
del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un
giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una
decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non
aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale
precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,
infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra
Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a
travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's
pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en
2003.
et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée
a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail
intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et
2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le
fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005.
Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.
3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.
2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
(…).“
L’Alta
Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato
che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung
zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden
werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden
Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im
Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon
ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu
rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine
Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle
Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.9
In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 15
marzo al 31 dicembre 2011 è stata alle dipendenze del __________ di __________
(cfr. consid. 2.7.).
Contrariamente
a quanto fatto valere nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 5
gennaio 2012, e meglio che solo a metà settembre 2011 ha saputo che non avrebbe lavorato tutto l’anno (cfr. doc. 5), la ricorrente fin dall’inizio
dell’attività lavorativa per il 2011 era al corrente che si trattava di
un’occupazione stagionale, visto che la stessa, il 18 febbraio 2011, ha firmato un “contratto di lavoro determinato” che prevedeva che il contratto di lavoro
iniziava il 15 marzo 2011 e terminava il 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 1).
Dalle
carte processuali emerge, poi, che l’insorgente, nel periodo da aprile a
dicembre 2011, ha intrapreso 30 sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione (cfr. doc. 3).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle
valide ricerche di impiego nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2011 (cfr.
doc. 4; A).
Per
contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi dall’assicurata
nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e e novembre 2011 (cfr. doc.
4; 6; A).
Dalle
carte processuali emerge, più dettagliatamente, che l’insorgente non ha svolto
alcuna ricerca nei mesi di aprile e giugno 2011, mentre ha compiuto 2 ricerche
nel mese di maggio, 1 ricerca nel mese di luglio, 2 ricerche nel mese di agosto
e 6 nel mese di novembre 2011 (cfr. doc. 3).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego relative al periodo aprile –
agosto 2011 e al mese di novembre 2011, il TCA, attentamente esaminata la
documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le stesse non possano essere
ritenute valide dal profilo quantitativo.
E’ vero,
da un lato, che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si
ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa
deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime
rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001
nella causa M.-B., 38.00.190) e, d'altro lato, che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza cantonale ha stabilito
quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per
ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche
qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio
1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
Per
quanto attiene al mese di novembre 2011, è utile evidenziare che l’assicurata
ha effettuato le 6 ricerche di lavoro unicamente nella data del 21 (cfr. doc.
3).
In
proposito giova osservare che le ricerche vanno compiute in modo continuo
durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA
38.2011.4
dell’8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007;
STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 27).
L’assicurata,
contrariamente a quanto sembra aver asserito nell’impugnativa (cfr. doc. I,
consid. 1.3.), era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in
particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto
l’anno e che cercano concretamente nuovo personale.
In primo
luogo, va ricordato che la ricorrente è al suo 7° termine quadro per la
riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.7.).
In
secondo luogo, dal verbale del colloquio di consulenza del 19 gennaio 2011,
sottoscritto dalla ricorrente, si evince che alla medesima sono stati
consegnati il documento “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati
stagionali” completo di modello, in cui è precisato, segnatamente, che “…nella
stagione lavorativa vanno svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi
3.
mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, in vista della
fine dell’impiego stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente
aumentato” (cfr. doc. 12), nonché i fogli concernenti le ricerche per il
periodo lavorativo stagionale (cfr. doc. 11).
Inoltre
anche dal verbale del colloquio di consulenza del 2 marzo 2011, sempre
controfirmato dall’assicurata, emerge che quest’ultima è stata informata in
merito alle ricerche durante l’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 13).
In simili
condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente, oltre che
per i mesi di aprile e giugno 2011 in cui non ha effettuato alcuna ricerca,
anche per i mesi di maggio, luglio, agosto e novembre 2011 non corrisponde a
quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le
relative ricerche di impiego sufficienti quantitativamente.
2.10
Con scritto del 24 aprile 2011
al TCA l’insorgente ha asserito di essere stata assente dal posto di lavoro per
vacanze dal 9 al 15 maggio 2011, come pure dal 16 novembre al 31 dicembre 2011
e ha censurato il fatto che l’amministrazione non abbia tenuto in
considerazione tale circostanza nella valutazione delle sue ricerche di lavoro
(cfr. doc. V).
Riguardo al mese di maggio
2011, va osservato, come rilevato dall’URC (cfr. doc. IX), che l’assicurata, nei
periodi dal 1° all’8 maggio e dal 16 al 31 maggio 2011 in cui non era in vacanza, ha in ogni caso comprovato soltanto due ricerche di lavoro, compiute
il 30 maggio 2011 per iscritto rispondendo a degli annunci pubblicati sul
quotidiano La regione (cfr. doc. 3).
Ne discende che, anche
tenendo conto dei giorni di vacanza, per il mese di maggio 2011 la ricorrente
ha comunque svolto delle ricerche di impiego insufficienti quantitativamente.
Relativamente al mese di
novembre 2011 rettamente l’amministrazione ha sottolineato che la ricorrente ha
compiuto i sei sforzi per reperire un’occupazione il 21 novembre 2011,
nonostante l’inizio delle vacanze il 16 novembre 2011.
L'assicurata, pertanto, a
maggiore ragione avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche dal 1° al 15
novembre 2011, considerato, inoltre, che conformemente al contratto di lavoro
sottoscritto nel febbraio 2011 (cfr. doc. 1), lo stesso stava per scadere (31
dicembre 2011).
Al riguardo giova
segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23
novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso
per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di
insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento ha
stabilito che:
"
(…) contrairement à ce que soutient le recourant,
l'ORP était fondé à exiger des recherches plus ciblées, si l'on tient compte du
caractère de chômage saisonnier présenté par l'intéressé et du fait que
celui-ci était au bénéfice d'un cinquième délai-cadre d'indemnisation. Par
ailleurs et bien que l'assuré ait effectué trois recherches le 29 janvier 2008,
à son retour de vacances, il y a lieu de confirmer le point de vue des premiers
juges selon lequel le recourant était tenu d'accomplir, avec les moyens de
communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances,
même de l'étranger dans la mesure où il n'était pas assuré de trouver du
travail à son retour (DTA 2005 p. 56 ss et DTA 1988 no 11 p. 95; cf. aussi
arrêt 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Le fait que l'assuré a pris
ses vacances en nature au mois de janvier 2008 et contribué de cette manière à
limiter le dommage (cf. consid. 4.3 de l'arrêt 8C_589/2009) ne saurait
entraîner de facto la suppression de toute sanction.
Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas
violé le droit fédéral en retenant une faute justifiant le prononcé d'une
suspension.“ (La sottolineatura è del redattore)
Sul tema delle ricerche di
lavoro durante le vacanze (cfr. STCA 38.2002.17 del 19 giugno 2002 e STCA
38.2010.15
dell'11 maggio 2010).
2.11
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi da
aprile ad agosto 2011 e nel mese di novembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.4.).
Pertanto
l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.8
; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e
modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid.
2.6
) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Al
riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di
attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
"
(…)
La durata della
sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una
valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente
precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale.
Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione
comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di
quanto segue:
-
durante i tre mesi prima della disoccupazione
ricerche
insufficienti 3 giorni / per ogni mese
ricerche
inesistenti 4 giorni / per ogni mese
-
durante ogni mese nel resto dell’anno
ricerche
insufficienti 1 giorno
ricerche
inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi
caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista
delle sospensioni SdL”.
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente nove giorni di sospensione dal diritto
alle indennità (2 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2011 + 1
giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + 2 giorni per
mancate ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche
nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di agosto
2011.
+ 2 giorni per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2011 fissati con
la decisione su opposizione invece dei 3 giorni di cui alla decisione del 18
gennaio 2012; cfr. doc. A).
L'entità
di questa sanzione corrisponde a un'applicazione corretta della prassi relativa
alla sospensione da infliggere a un assicurato che non effettua ricerche di
lavoro o ne compie di insufficienti durante l’esercizio di un’attività
stagionale esposta sopra.
In
concreto, quindi, tutto ben considerato la penalità di nove giorni è da
ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza,
il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza
fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10
pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
Conseguentemente
la decisione su opposizione del 5 marzo 2012 contestata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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