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Decisione

38.2012.18

Sosp.di 13gg x mancate e insuff.ric.di lavoro durante att.stag.Censura disp.di trattam.disocc.TI rispetto a quelli nel resto della CH dove non sarebbero richieste ric.nei primi mesi d'att.:TF x manc.r

21 maggio 2012Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6 agosto 2002).

2.7. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,

che è al suo 7° termine quadro per la riscossione delle prestazioni, dal 15

marzo al 31 dicembre 2011 ha lavorato quale fiorista al 50% presso il __________

di __________ (cfr. doc. 1).

La

ricorrente è attiva presso presso il ____________________ di __________ dal 1997 in virtù di contratti di lavoro di durata variabile (cfr. doc. III; 5).

Dal

verbale relativo a un colloquio di consulenza del 2 marzo 2011 risulta, da un

lato, che l’assicurata ha confermato tramite contratto l’inizio del rapporto

lavorativo a carattere stagionale dal 15 marzo 2011 presso l’albergo di __________.

Dall’altro,

che la stessa è stata informata in merito alle ricerche durante le attività a

carattere stagionale (cfr. doc. 13).

A fare

tempo dal 1° gennaio 2012 la ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione

(cfr. doc. A; III, 4).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in

cui ha lavorato ad __________.

La

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nel

periodo da aprile ad agosto 2011 e nei mesi di ottobre e novembre 2011 le ha

trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare,

entro l’11 gennaio 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche

di lavoro nei mesi indicati.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

La

ricorrente, il 5 gennaio 2012, ha risposto:

"

da 15 anni lavoro presso il __________ di __________.

A intervalli riesco ad avere contratti indeterminati + o – lunghi, quasi a

essere annuali, visto gli stagionali che fanno da marzo a ottobre. Per la

stagione trascorsa con il datore di lavoro avevo avuto dei colloqui per la

disponibilità a lavorare tutto l’anno, ma non era sicura l’apertura annuale

dell’hotel. Solo a metà settembre ho avuto la conferma dell’albergo chiudeva a

ottobre ma io avrei potuto lavorare fino alla fine di dicembre. Dunque da poco

sapevo che non avrei lavorato tutto l’anno, in più durante la stagione ero

sempre vigile su eventuali annunci e offerte di lavoro e negli ultimi 4 mesi ho

intensificato la ricerca. Quando si è in stagione e il lavoro è intenso non è

evidente cercare lavoro, in più ero in parola per lavorare tutto l’anno!! Ora

ho già espresso alla nuova direttrice dell’hotel il mio desiderio e bisogno di

avere un contratto annuo, in più visti i miei 15 anni di fedeltà verso l’hotel

e disponibilità in inverno di fare altri lavori nel contesto alberghiero. Sto

aspettando l’offerta e il nuovo contratto. Mi sembra di avere svolto ed essermi

sufficientemente interessata a una collocazione invernale o annua. La durata

della mia disoccupazione è di “soli tre mesi” in più al 50%, trovo ingiusta e trista

la decisione di essere ulteriormente penalizzata. Confido in una comprensione.”

(cfr. doc. 5)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

considerando, per il periodo in questione, che l’assicurata ha compiuto delle

insufficienti ricerche di lavoro e non ritenendo valide le motivazioni addotte

dalla stessa, con decisione formale del 18 gennaio 2012, l’ha sospesa dal

diritto alle indennità di disoccupazione per tredici giorni (cfr. doc. 6;

consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 5 marzo 2012 l’URC, tenuto conto di un periodo di

inabilità lavorativa fatto valere con l’opposizione (cfr. doc. 7) e ritenendo

maggiormente rispettosa del principio della proporzionalità una sospensione di

due invece di tre giorni per il mese di novembre 2011, ha poi ridotto la sanzione a nove giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

2.8. Per quanto attiene agli

assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e

l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni

mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze

relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto

severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al

collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in

un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti

ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di

Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

A proposito della censura

di disparità di trattamento dei disoccupati in Ticino rispetto ai disoccupati

nel resto della Svizzera dove non sarebbero richieste ricerche di lavoro nei

primi mesi di un’attività lavorativa fatta valere dalla ricorrente (cfr. doc.

Considerandi

I), questa Corte si limita a osservare che il Tribunale federale, allorché non

vengono effettuate, durante l’attività stagionale, ricerche di lavoro, propende

per l’inidoneità al collocamento degli assicurati. Tale provvedimento per

questi ultimi implica delle conseguenze ben più gravi di una sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI.

Ad

esempio in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso

del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un

giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una

decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non

aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale

precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,

infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra

Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003.

et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures

cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…).“

L’Alta

Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato

che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung

zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden

werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden

Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im

Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon

ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu

rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine

Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle

Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.9

In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 15

marzo al 31 dicembre 2011 è stata alle dipendenze del __________ di __________

(cfr. consid. 2.7.).

Contrariamente

a quanto fatto valere nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 5

gennaio 2012, e meglio che solo a metà settembre 2011 ha saputo che non avrebbe lavorato tutto l’anno (cfr. doc. 5), la ricorrente fin dall’inizio

dell’attività lavorativa per il 2011 era al corrente che si trattava di

un’occupazione stagionale, visto che la stessa, il 18 febbraio 2011, ha firmato un “contratto di lavoro determinato” che prevedeva che il contratto di lavoro

iniziava il 15 marzo 2011 e terminava il 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 1).

Dalle

carte processuali emerge, poi, che l’insorgente, nel periodo da aprile a

dicembre 2011, ha intrapreso 30 sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione (cfr. doc. 3).

Nel caso

in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle

valide ricerche di impiego nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2011 (cfr.

doc. 4; A).

Per

contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi dall’assicurata

nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e e novembre 2011 (cfr. doc.

4; 6; A).

Dalle

carte processuali emerge, più dettagliatamente, che l’insorgente non ha svolto

alcuna ricerca nei mesi di aprile e giugno 2011, mentre ha compiuto 2 ricerche

nel mese di maggio, 1 ricerca nel mese di luglio, 2 ricerche nel mese di agosto

e 6 nel mese di novembre 2011 (cfr. doc. 3).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego relative al periodo aprile –

agosto 2011 e al mese di novembre 2011, il TCA, attentamente esaminata la

documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le stesse non possano essere

ritenute valide dal profilo quantitativo.

E’ vero,

da un lato, che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si

ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa

deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime

rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001

nella causa M.-B., 38.00.190) e, d'altro lato, che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza cantonale ha stabilito

quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per

ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche

qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio

1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di

impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005

consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006

consid. 3.2.).

Per

quanto attiene al mese di novembre 2011, è utile evidenziare che l’assicurata

ha effettuato le 6 ricerche di lavoro unicamente nella data del 21 (cfr. doc.

3).

In

proposito giova osservare che le ricerche vanno compiute in modo continuo

durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA

38.2011.4

dell’8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007;

STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 27).

L’assicurata,

contrariamente a quanto sembra aver asserito nell’impugnativa (cfr. doc. I,

consid. 1.3.), era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in

particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto

l’anno e che cercano concretamente nuovo personale.

In primo

luogo, va ricordato che la ricorrente è al suo 7° termine quadro per la

riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.7.).

In

secondo luogo, dal verbale del colloquio di consulenza del 19 gennaio 2011,

sottoscritto dalla ricorrente, si evince che alla medesima sono stati

consegnati il documento “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati

stagionali” completo di modello, in cui è precisato, segnatamente, che “…nella

stagione lavorativa vanno svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi

3.

mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, in vista della

fine dell’impiego stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente

aumentato” (cfr. doc. 12), nonché i fogli concernenti le ricerche per il

periodo lavorativo stagionale (cfr. doc. 11).

Inoltre

anche dal verbale del colloquio di consulenza del 2 marzo 2011, sempre

controfirmato dall’assicurata, emerge che quest’ultima è stata informata in

merito alle ricerche durante l’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 13).

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente, oltre che

per i mesi di aprile e giugno 2011 in cui non ha effettuato alcuna ricerca,

anche per i mesi di maggio, luglio, agosto e novembre 2011 non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le

relative ricerche di impiego sufficienti quantitativamente.

2.10

Con scritto del 24 aprile 2011

al TCA l’insorgente ha asserito di essere stata assente dal posto di lavoro per

vacanze dal 9 al 15 maggio 2011, come pure dal 16 novembre al 31 dicembre 2011

e ha censurato il fatto che l’amministrazione non abbia tenuto in

considerazione tale circostanza nella valutazione delle sue ricerche di lavoro

(cfr. doc. V).

Riguardo al mese di maggio

2011, va osservato, come rilevato dall’URC (cfr. doc. IX), che l’assicurata, nei

periodi dal 1° all’8 maggio e dal 16 al 31 maggio 2011 in cui non era in vacanza, ha in ogni caso comprovato soltanto due ricerche di lavoro, compiute

il 30 maggio 2011 per iscritto rispondendo a degli annunci pubblicati sul

quotidiano La regione (cfr. doc. 3).

Ne discende che, anche

tenendo conto dei giorni di vacanza, per il mese di maggio 2011 la ricorrente

ha comunque svolto delle ricerche di impiego insufficienti quantitativamente.

Relativamente al mese di

novembre 2011 rettamente l’amministrazione ha sottolineato che la ricorrente ha

compiuto i sei sforzi per reperire un’occupazione il 21 novembre 2011,

nonostante l’inizio delle vacanze il 16 novembre 2011.

L'assicurata, pertanto, a

maggiore ragione avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche dal 1° al 15

novembre 2011, considerato, inoltre, che conformemente al contratto di lavoro

sottoscritto nel febbraio 2011 (cfr. doc. 1), lo stesso stava per scadere (31

dicembre 2011).

Al riguardo giova

segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23

novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso

per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di

insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento ha

stabilito che:

"

(…) contrairement à ce que soutient le recourant,

l'ORP était fondé à exiger des recherches plus ciblées, si l'on tient compte du

caractère de chômage saisonnier présenté par l'intéressé et du fait que

celui-ci était au bénéfice d'un cinquième délai-cadre d'indemnisation. Par

ailleurs et bien que l'assuré ait effectué trois recherches le 29 janvier 2008,

à son retour de vacances, il y a lieu de confirmer le point de vue des premiers

juges selon lequel le recourant était tenu d'accomplir, avec les moyens de

communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances,

même de l'étranger dans la mesure où il n'était pas assuré de trouver du

travail à son retour (DTA 2005 p. 56 ss et DTA 1988 no 11 p. 95; cf. aussi

arrêt 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Le fait que l'assuré a pris

ses vacances en nature au mois de janvier 2008 et contribué de cette manière à

limiter le dommage (cf. consid. 4.3 de l'arrêt 8C_589/2009) ne saurait

entraîner de facto la suppression de toute sanction.

Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas

violé le droit fédéral en retenant une faute justifiant le prononcé d'une

suspension.“ (La sottolineatura è del redattore)

Sul tema delle ricerche di

lavoro durante le vacanze (cfr. STCA 38.2002.17 del 19 giugno 2002 e STCA

38.2010.15

dell'11 maggio 2010).

2.11

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi da

aprile ad agosto 2011 e nel mese di novembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto

l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.8

; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di

disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e

modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid.

2.6

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di

attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della

sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una

valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente

precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale.

Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione

comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di

quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche

insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche

inesistenti 4 giorni / per ogni mese

-

durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche

insufficienti 1 giorno

ricerche

inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi

caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista

delle sospensioni SdL”.

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente nove giorni di sospensione dal diritto

alle indennità (2 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2011 + 1

giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + 2 giorni per

mancate ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche

nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di agosto

2011.

+ 2 giorni per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2011 fissati con

la decisione su opposizione invece dei 3 giorni di cui alla decisione del 18

gennaio 2012; cfr. doc. A).

L'entità

di questa sanzione corrisponde a un'applicazione corretta della prassi relativa

alla sospensione da infliggere a un assicurato che non effettua ricerche di

lavoro o ne compie di insufficienti durante l’esercizio di un’attività

stagionale esposta sopra.

In

concreto, quindi, tutto ben considerato la penalità di nove giorni è da

ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza,

il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza

fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10

pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 5 marzo 2012 contestata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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