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Decisione

38.2012.2

Sosp.di 36 gg per essere stato licenziato con effetto immediato.Dagli atti non si evince se nel breve periodo in cui ass.ha lavorato per GmbH non ha concluso alcun nuovo contratto x motivi legati al s

18 giugno 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un

conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico

responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in

particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un

cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non

l'avrebbe venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le

disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle

assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi

rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro

(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a

fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso

una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino

(cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato

perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti

per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché,

anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai

litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta

nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di

guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà

(cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso

in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della

durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

Considerandi

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002

); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001

); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29.

dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6

Nella

presente fattispecie l'assicurato il 1° gennaio 2011 è entrato alle dipendenze

della ditta __________ con la funzione di consulente (cfr. Doc. D).

Il

contratto di lavoro è stato sciolto con effetto immediato dalla ditta già il 18

maggio 2011 (cfr. Doc. 69, doc. 78).

Sia nella

lettera di disdetta che sull'attestato del datore di lavoro non figurano i

motivi del licenziamento.

L'assicurato

in due scritti del 23 e del 25 maggio 2012 (cfr. Doc. 50 e Doc. 46) e in un

messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2012 (cfr. Doc. 51) ha affermato

di essere stato licenziato in quanto il datore di lavoro non ha creduto ai

motivi da lui addotti per giustificare il fatto che non sono stati conclusi i

contratti con due importanti clienti (__________ e __________), da lui seguiti

sin dall'entrata in servizio presso la ditta.

In uno

scritto del 9 giugno 2011 il datore di lavoro ha sottolineato che il licenziamento

è da addurre al fatto che l'assicurato, malgrado diversi inviti a migliorare le

proprie prestazioni, non ha rispettato o ha adempiuto in modo insoddisfacente

alcuni punti del contratto di consulenza. Egli non si sarebbe presentato ai clienti

in modo sufficientemente professionale e non ha concluso nessun contratto

malgrado i numerosi clienti, ciò che ha provocato una reazione del suo

superiore (cfr. Doc. 37: "Dass sich Herr __________ darüber verwundert

zeigt, dass bei ca. 70 Kunden und angeblich weit über 100 Kundenkontakten keine

einzige Anfrage zustande kommt, ist mehr als verständlich.")

Il 5

agosto 2011 l'assicurato ha affermato che sin dall'inizio il rapporto di lavoro

con la __________, non avrebbe potuto funzionare ben visto che egli era stato

assunto dal proprietario ( Signor __________) mentre invece il procuratore __________

non voleva lavorare con lui (cfr. Doc. 28).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la

giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a

OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento per violazione

degli obblighi contrattuali, ma basta che la rescissione del rapporto di lavoro

sia stata provocata dal comportamento o dal carattere dell'assicurato (cfr.

consid. 2.2) è altrettanto vero che la colpa dell'assicurato per la perdita del

posto di lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.3).

Ora, nel

caso concreto, senza ulteriori accertamenti, non è possibile concludere che

l'assicurato sia disoccupato per colpa propria.

Infatti,

dagli atti dell'incarto non si evince se l'assicurato, nel breve periodo in cui

ha lavorato per la ditta, non è riuscito a concludere alcun nuovo contratto per

motivi legati al suo comportamento (ad esempio: scarso impegno) o se invece

tale modesto risultato è da ascrivere alla differenza del mercato tedesco da

quello svizzero, nel quale occorrerebbe più tempo per guadagnare la fiducia dei

potenziali nuovi clienti.

La Cassa

dovrà dunque approfondire questa questione (cfr. STFA C 179/03 del 12 aprile

2005; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005) sentendo personalmente l'assicurato.

Al

riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,

il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei

fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3).

In

conclusione la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti

rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

Qualora

dagli stessi dovessero emergere elementi tali da giustificare una sospensione

dal diritto all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare

l'insieme delle circostanze al momento di fissare l'entità della sanzione (cfr.

in particolare il consid. 2.5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 25

novembre 2011 è annullata.

2.- Gli atti

sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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