38.2012.2
Sosp.di 36 gg per essere stato licenziato con effetto immediato.Dagli atti non si evince se nel breve periodo in cui ass.ha lavorato per GmbH non ha concluso alcun nuovo contratto x motivi legati al s
18 giugno 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2012.2
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 36 gg per essere stato licenziato con effetto immediato.Dagli atti non si evince se nel breve periodo in cui ass.ha lavorato per GmbH non ha concluso alcun nuovo contratto x motivi legati al suo comport.o a causa della diff.del mercato estero rispetto allo CH.Rinvio atti per ult.accertamenti
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 43 LPGA
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 2bis OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.2
DC/sc
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
novembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 25 novembre 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato una precedente decisione dell'11 agosto 2011 con la quale aveva
sospeso RI 1 per 36 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione,
argomentando:
"
(...)
2. Il
Signor RI 1 ha subito un licenziamento con effetto immediato in data 18 maggio
2011.
3. I
motivi indicati dal datore di lavoro sono stati contestati, in un secondo
tempo, per il tramite dello studio legale RA 1.
3. Il
rappresentante legale ha infine deciso di rinunciare ad intraprendere le vie
legali contro il datore di lavoro, comunicando che la Cassa non può obbligare
il suo cliente a rivolgersi al Pretore affinché dimostri che il licenziamento
con effetto immediato è ingiustificato.
4. La
Cassa di disoccupazione prende atto delle osservazioni sia del datore di lavoro
che rispettivamente dell'assicurato. Nella fattispecie però va comunque
considerato che l'opponente ha rinunciato a contestare il licenziamento con
effetto immediato, accettando dunque la rescissione immediata del rapporto di
lavoro per il 18.05.2011. Dalla documentazione giunta con l'opposizione e dalla
documentazione successiva non sono emersi nuovi elementi atti a modificare la
decisione presa dalla Cassa." (Doc. B)
1.2. Contro questa
decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore postula la revoca della sanzione in quanto una colpa per la
perdita del posto di lavoro non sarebbe stata comprovata.
Al
riguardo egli si è in particolare così espresso:
"
(…)
A titolo di premessa, viene ribadito che la
disdetta immediata data dalla __________ il 19.05.2011, non è giustificata, in
quanto non sussiste alcuna colpa grave ascrivibile alla responsabilità del
signor RI 1.
Il signor RI 1 è stato assunto dalla __________
in qualità di consulente per la potenziale clientela attiva sul mercato
svizzero – oltre che per la clientela già acquisita. Senza esporre nel
dettaglio le sue mansioni, va segnalato che egli non aveva facoltà di
concludere contratti per conto della __________ con i clienti ai quali aveva
fornito la propria consulenza. Egli si occupava infatti unicamente della
ricerca dei clienti, della promozione dei prodotti __________ e della eventuale
fase di negoziazione (doc. D).
Ciò che viene veramente contestato al ricorrente
sono delle prestazioni inferiori alle aspettative del datore di lavoro. Nei
mesi in cui egli ha reso i suoi servizi per la __________, non sono purtroppo
stati conclusi dei contratti da quest'ultima con dei nuovi clienti operanti sul
territorio svizzero. Questo non significa tuttavia che il signor RI 1 non abbia
svolto la propria attività con serietà e professionalità. A maggior ragione
considerato che la negoziazione con la nuova clientela non costituiva che una
parte delle sue mansioni. Questo aspetto oltre che le differenze e le
difficoltà legate al mercato svizzero sono state più volte portate
all'attenzione del datore di lavoro, non da ultimo con un e-mail inviata il
20.05.2011 al proprietario dell'azienda, il signor __________ (doc. E).
Il signor __________ – "procuratore"
della ditta __________ – accusa il ricorrente di aver mentito in merito
all'attività svolta per alcuni progetti (__________, __________). Questo
dovrebbe essere la presunta ragione alla base del licenziamento immediato,
quando invece le ditte consultate semplicemente avevano deciso di non accettare
"l'offerta" della __________, fatta per il tramite del signor RI 1.
Il rapporto fra il ricorrente e il sig. __________
era senz'altro difficile; le accuse mosse da quest'ultimo sono da collocare
dunque in tale contesto. Il signor __________ non voleva dapprima assumere il
ricorrente (doc. F). In seguito, vista l'intercessione del signor __________
e la conseguente assunzione del signor RI 1 (doc. F1), ha ostacolato
quest'ultimo in ogni modo durante tutto il rapporto contrattuale. Nei confronti
del ricorrente è stato esercitato del mobbing costante, che ha reso le
condizioni di lavoro difficili e poco piacevoli. Per tale ragione la
corrispondenza è stata di preferenza intrattenuta con il signor __________
(vedi p. es. doc. E, doc. E1).
In conclusione, le presunte menzogne e le gravi
manchevolezze rimproverate al ricorrente, sono un pretesto costruito a bella
posta per poterlo licenziare in tronco.
(…)
In definitiva, dunque, la critica che viene mossa
nel presente gravame alla Cassa, è di aver ritenuto che il licenziamento in
tronco fosse effettivamente giustificato e dunque imputabile al signor RI 1,
senza che questa circostanza fosse dimostrata; in realtà neppure con grado di
verosimiglianza preponderante, comunque insufficiente nella presente
fattispecie. La Cassa si è comodamente basata sulle sole asserzioni – non
provate – di un altro dipendente del datore di lavoro, il signor __________,
per sostenere fatti non provati – e che la Cassa non ha neppure approfondito.
La Cassa ha non da ultimo rimproverato al signor RI 1 di aver abbandonato la
propria azione nei confronti del datore di lavoro, quando per costante
giurisprudenza questo elemento non è decisivo nella valutazione della
colpa." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 10 febbraio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso in
quanto "ritenuto ambiguo il comportamento del signor RI 1 che impedisce
l'accertamento dei fatti accaduti, la Cassa, sulla scorta dei soli elementi a
sua disposizione, lo ritiene con preponderante verosimiglianza, colpevole del
suo licenziamento per aver mentito al suo datore di lavoro per l'attività
svolta per alcuni progetti, circostanza che ha irrimediabilmente compromesso il
rapporto di fiducia tra le parti." (Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La
disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo
comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria
dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per
cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il
comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla
disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze
del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V
242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata
unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora
DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della
Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in
vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono
essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo
dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere
l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, ,
consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1,
pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17
marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
Per
costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di
sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con
quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne
triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152
consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una
sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale
federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la
quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il
proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
11.1 Alla luce
della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la
valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel
comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti
dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario
amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che
all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei
conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi
caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le
responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo
tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,
mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro
dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli
atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti
tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato
seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,
essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi
senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto
evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
Fatti
I citati comportamenti non giustificano tuttavia
l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15
pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97
del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente
per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la
durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C
48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione
di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,
a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva
abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre
ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze
ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per
avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V
593).
In una
sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni
di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato
un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di
lavoro.
In una
sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un
conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico
responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una
sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato
verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di
terzi.
In una
sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in
particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In
un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata
licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un
cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non
l'avrebbe venduto.
In una
sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le
disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una
sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle
assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto
sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del
datore di lavoro.
In una
sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi
rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.
In una
sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10
giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato
licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di
lavoro.
Il TFA ha
invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato
licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,
non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);
licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro
(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a
fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18
ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso
una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino
(cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato
perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti
per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché,
anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai
litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta
nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di
guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà
(cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso
in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della
durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei
seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel
riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
Considerandi
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002
); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua
sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di
un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di
un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto
di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva
intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività
illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un
assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare
l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna
penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,
38.2001
); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,
l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto
concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare
il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i
ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);
disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro
(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle
analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65
(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del
rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato
la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del
29.
dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6
Nella
presente fattispecie l'assicurato il 1° gennaio 2011 è entrato alle dipendenze
della ditta __________ con la funzione di consulente (cfr. Doc. D).
Il
contratto di lavoro è stato sciolto con effetto immediato dalla ditta già il 18
maggio 2011 (cfr. Doc. 69, doc. 78).
Sia nella
lettera di disdetta che sull'attestato del datore di lavoro non figurano i
motivi del licenziamento.
L'assicurato
in due scritti del 23 e del 25 maggio 2012 (cfr. Doc. 50 e Doc. 46) e in un
messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2012 (cfr. Doc. 51) ha affermato
di essere stato licenziato in quanto il datore di lavoro non ha creduto ai
motivi da lui addotti per giustificare il fatto che non sono stati conclusi i
contratti con due importanti clienti (__________ e __________), da lui seguiti
sin dall'entrata in servizio presso la ditta.
In uno
scritto del 9 giugno 2011 il datore di lavoro ha sottolineato che il licenziamento
è da addurre al fatto che l'assicurato, malgrado diversi inviti a migliorare le
proprie prestazioni, non ha rispettato o ha adempiuto in modo insoddisfacente
alcuni punti del contratto di consulenza. Egli non si sarebbe presentato ai clienti
in modo sufficientemente professionale e non ha concluso nessun contratto
malgrado i numerosi clienti, ciò che ha provocato una reazione del suo
superiore (cfr. Doc. 37: "Dass sich Herr __________ darüber verwundert
zeigt, dass bei ca. 70 Kunden und angeblich weit über 100 Kundenkontakten keine
einzige Anfrage zustande kommt, ist mehr als verständlich.")
Il 5
agosto 2011 l'assicurato ha affermato che sin dall'inizio il rapporto di lavoro
con la __________, non avrebbe potuto funzionare ben visto che egli era stato
assunto dal proprietario ( Signor __________) mentre invece il procuratore __________
non voleva lavorare con lui (cfr. Doc. 28).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la
giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a
OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento per violazione
degli obblighi contrattuali, ma basta che la rescissione del rapporto di lavoro
sia stata provocata dal comportamento o dal carattere dell'assicurato (cfr.
consid. 2.2) è altrettanto vero che la colpa dell'assicurato per la perdita del
posto di lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.3).
Ora, nel
caso concreto, senza ulteriori accertamenti, non è possibile concludere che
l'assicurato sia disoccupato per colpa propria.
Infatti,
dagli atti dell'incarto non si evince se l'assicurato, nel breve periodo in cui
ha lavorato per la ditta, non è riuscito a concludere alcun nuovo contratto per
motivi legati al suo comportamento (ad esempio: scarso impegno) o se invece
tale modesto risultato è da ascrivere alla differenza del mercato tedesco da
quello svizzero, nel quale occorrerebbe più tempo per guadagnare la fiducia dei
potenziali nuovi clienti.
La Cassa
dovrà dunque approfondire questa questione (cfr. STFA C 179/03 del 12 aprile
2005; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005) sentendo personalmente l'assicurato.
Al
riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010,
il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei
fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3).
In
conclusione la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti
rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
Qualora
dagli stessi dovessero emergere elementi tali da giustificare una sospensione
dal diritto all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare
l'insieme delle circostanze al momento di fissare l'entità della sanzione (cfr.
in particolare il consid. 2.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 25
novembre 2011 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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