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38.2012.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.6. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen

auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von

Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten

Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend

bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG

auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14

AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun

zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden

Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer

Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an

einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der

Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur

Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

Cfr. pure

STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.7. Nell’evenienza

concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal

1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 ) l’assicurata ha saputo comprovare 11,026

mesi di contribuzione (5 mesi presso una banca e 6,026 mesi presso il Centro di

__________ ), periodo inferiore ai 12 mesi almeno prescritti dalla legge (cfr.

consid. 2.3.).

Come

evidenziato da questa Corte nella sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011,

dall’”Attestato del datore di lavoro” sottoscritto dalla __________, __________

il 6 luglio 2011 emerge che dal 1° luglio all'11 settembre 2009 l'assicurata è stata attiva presso tale ente a tempo pieno. La __________ ha indicato che la

ricorrente in quel lasso di tempo ha effettuato presso di loro uno stage non

retribuito (cfr. doc. 16).

Nella

sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011 il TCA, accogliendo il ricorso

dell'assicurata interposto contro la decisione su opposizione del 16 maggio

2011 che aveva confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione

a causa del mancato adempimento del periodo di contribuzione, ha rinviato gli

atti alla Cassa per esperire ulteriori accertamenti riguardo, in particolare,

ai motivi dell'assenza di una retribuzione nonostante l'impiego fosse a tempo

pieno (cfr. consid. 1.1.).

La Cassa,

il 18 ottobre 2011, ha, conseguentemente, interpellato la __________, __________,

la quale il 25 ottobre 2011 ha inviato uno scritto del seguente tenore:

"

in riferimento al vostro scritto del 18.10.2011

con la presente vi comunichiamo che lo volgimento di uno stage presso le nostre

strutture di accoglienza candidati all’asilo era richiesto dal curriculum

formativo della Sig.ra RI 1, iscritta ad un Master in Economia e Politica

Internazionale dell’Università della __________.

Lo svolgimento di questo

stage non era retribuito. A titolo di rimborso spese (trasporti e pasti) sono

stati accordati chf. 500.--/mese, per un totale versato di chf. 1'250.--.

(…)” (Doc. 15)

Il 28

novembre 2011 la parte resistente ha, inoltre, chiesto il parere della Segreteria

di Stato dell’economia SECO in merito al caso di specie, la quale, con scritto

Considerandi

del 6 dicembre 2011, ha risposto che:

"

ci riferiamo al suo scritto del 28 novembre

scorso, con il quale ci ha esposto il caso dell’assicurata citata a margine.

In merito rileviamo che

l’assicurata, cittadina __________ residente in Svizzera dal 31 dicembre 2007, ha iniziato gli studi di economia nell’agosto del 2008 con conseguimento del master nel

novembre 2011.

L’interessata si è però

iscritta in disoccupazione a far tempo dal 1° febbraio 2011. Nell’ambito del termine

quadro di contribuzione, ha espletato un ‘attività salariata dal 21 settembre

2009.

al 18 marzo 2010, nonché dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011.In sede

ricorsuale ha fatto inoltre valere uno stage non retribuito presso la __________

dal 1° luglio all’11 settembre 2009. Con sentenza del 10 ottobre 2011, il

Tribunale cantonale ha rinviato gli atti alla cassa affinché venga appurata la

natura dell’attività effettuata presso la __________.

L’interessata essendo

domiciliata in Svizzera soltanto da meno di quattro anni, essa non può essere

esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1

lett. a LADI. Pertanto occorre verificare se adempie il periodo di

contribuzione.

Secondo l’art. 13 cpv. 1

LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione

soggetta a contribuzione.

Indipendentemente dalla

denominazione delle attività espletate, giova constatare che l’assicurata può

dimostrare soltanto due periodi di attività soggetta a contribuzione per un

totale di 11,026 mesi. L’attività effettuata presso la __________ non essendo

stata retribuita con un salario soggetto a contribuzione, essa non può essere

computata.

Infine, rammentiamo che uno

stage non retribuito non rappresenta un periodo di contribuzione e, se effettuato

durante il periodo di disoccupazione, può mettere a repentaglio l’idoneità al

collocamento di un assicurato.” (Doc. 17)

2.8

Attentamente

esaminata la documentazione agli atti, questa Corte ritiene che l'operato della

Cassa non sia censurabile.

In primo

luogo, la __________, __________, già nell'"Attestato del datore di

lavoro" del 6 luglio 2011, aveva indicato trattarsi di uno stage non

retribuito (cfr. doc. 16).

Ciò è

stato ribadito nello scritto del 25 ottobre 2011 all'attenzione della Cassa con

la precisazione che tale stage era richiesto dal curriculum formativo

dell'insorgente, iscritta a un Master in Economia e Politica internazionale

dell'Università __________ (cfr. doc. 15).

In

secondo luogo, l'assicurata è stata immatricolata presso l'Università della __________,

Facoltà di scienze economiche, Master in Economia e Politiche internazionali

nell'agosto 2008 (cfr. doc. 6; 7).

Infine il

Master in Economia e Politiche internazionali presso l'__________ prevede

effettivamente, oltre a due semestri di corsi, un semestre dedicato alla

stesura della tesi di Master e allo stage (cfr. www.____________________).

L'arco di

tempo svolto presso la __________ dall'assicurata rientra, quindi, nella sua formazione

in corso presso l'__________, essendo lo svolgimento di uno stage necessario

per completare il percorso formativo scelto e ottenere il Master in Economia e

Politiche Internazionali.

Tale

circostanza non è stata peraltro contestata dall'insorgente (cfr. doc. I).

Riguardo

al fatto che la ricorrente durante tale stage non abbia ricevuto alcun salario,

giova evidenziare che il TF, nella già menzionata STF 8C_981/2010 del 23 agosto

2011.

(cfr. consid. 2.4.), ha rilevato in ogni caso che "… se si

considera l'evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera e in Europa negli

ultimi anni, ormai è in uso per i neo-laureati effettuare uno o più stage,

ovvero attività (poco o non pagate) di durata limitata, prima di ottenere un

contratto di lavoro a tempo indeterminato e correttamente retribuito."

Ne

discende che il periodo dal 1° luglio all'11 settembre 2009 effettuato

dall'assicurata presso la __________ senza retribuzione, come stabilito dalla

Cassa e sostenuto dalla SECO (cfr.doc.17; consid. 2.7.), non va considerato ai

fini del computo del periodo di contribuzione.

L'assicurata,

perciò, potendo comprovare unicamente 11.026 mesi di contribuzione, non ha

adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13

cpv. 1 LADI.

2.9

In virtù

della giurisprudenza sviluppata dall'Alta Corte nella STF 8C_981/2010 del 23

agosto 2011 (cfr. consid. 2.4.), lo stage svolto dall'assicurata presso la __________,

essendo contemplato dall'organizzazione degli studi del Master in Economia e

Politiche internazionali seguito dalla stessa (cfr. consid. 2.8.), rientra nel

concetto di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI relativo

all'esenzione dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr.

consid. 2.4.).

Nell'evenienza

concreta, tuttavia, un'esenzione dall'obbligo di adempimento del periodo di

contribuzione è esclusa già per il motivo che la ricorrente non risiede in

Svizzera da almeno dieci anni come invece richiesto dall'art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI (cfr. consid. 2.4.) per esentare un assicurato dal compiere il periodo di

contribuzione.

L'assicurata,

di nazionalità __________ è, in effetti, entrata in Svizzera in arrivo dalla __________

il 31 dicembre 2007 (cfr. Sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino; doc. 9; 10).

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha

negato alla ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione dal 1°

febbraio 2011.

La

decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 merita, pertanto, di essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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