38.2012.20
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 settembre 2012Italiano23 min
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Numero d'incarto:
38.2012.20
Data decisione, Autorità:
27.09.2012, TCA
Titolo:
Cassa,dopo accert.in virtù STCA 38.11.52,nuov.negato ID,poiché non adempiuto per.minimo di contrib. Stage non retrib.richiesto da perc.form.master.Rientra quindi nella sua formaz.in corso.Tale periodo non va considerato nel per.di contr.Esenz.in casu esclusa(ass.non risiede in CH da almeno 10 anni)
ESENZIONE
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 LADI
art. 14 cpv. 1 let. a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.20
rs
Lugano
27 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
febbraio 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2011.52 del 10 ottobre 2011 questa Corte ha accolto il ricorso interposto da
RI 1 contro la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 con cui la Cassa CO
1 le aveva negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° febbraio
2011 non avendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi.
Il TCA ha
ritenuto, essendo emerso dall’”Attestato del datore di lavoro” del 6 luglio
2011, da una parte, che l’assicurata ha lavorato per la __________ dal 1°
luglio all’11 settembre 2009 durante 42 ore settimanali, dall’altra, che il
datore di lavoro ha indicato trattarsi di uno stage non retribuito, che la
Cassa avrebbe dovuto approfondire in cosa consistevano i compiti assegnati alla
ricorrente e, soprattutto, per quali motivi non è stata retribuita sebbene
fosse impiegata a tempo pieno.
Gli atti
sono stati così rinviati alla Cassa per interpellare la __________, Sezione del
__________ sulla natura dell’attività svolta dall’assicurata, in particolare se
si è trattato di una vera e propria attività lucrativa e sui motivi per i quali
la stessa non è stata retribuita, neppure con un importo mensile modesto, malgrado
l’impiego a tempo pieno, nonché per emanare una nuova decisione.
1.2. La Cassa,
dopo aver esperito ulteriori indagini come richiesto dal TCA, segnatamente dopo
aver interpellato la __________, Sezione del __________ e la Segreteria di
Stato dell’economia SECO, con decisione del 21 dicembre 2011, ha nuovamente negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto non ha
compiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e non può essere
esonerata dall’obbligo di compierlo (cfr. doc. 11).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 12), la Cassa, il 15 febbraio
2012, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
provvedimento del 21 dicembre 2011.
A
motivazione della decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 la Cassa ha
indicato, da un lato, che il periodo di stage effettuato presso la __________
non va considerato quale periodo di contribuzione, semmai quale periodo di
formazione, trattandosi di un percorso richiesto dal curriculum formativo
dell’Università.
Dall’altro,
che tuttavia l’assicurata non può essere esonerata dal periodo di
contribuzione, non essendo domiciliata in Svizzera da almeno dieci anni (cfr.
doc. A).
1.4. Contro la
decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che l’accertamento effettuato dalla Cassa
presso la __________, __________ non risulta soddisfacente, visto che la risposta
fornita da quest’ultima non si differenzia da quanto affermato in precedenza,
ossia che si trattava di uno stage non retribuito.
L’assicurata
si chiede perché non sia stata retribuita con un importo mensile anche esiguo
visto che l’impiego era a tempo pieno, quando svolgendo un altro stage, sempre
richiesto per completare la sua formazione, le è stata accordata una modesta retribuzione.
L’insorgente
ha precisato tale questione, domandando se la __________ era tenuta a pagarle
uno stipendio e i contributi oppure era libera di decidere le condizioni del
contratto di stage.
La
ricorrente ha evidenziato che in Ticino non esiste un ordinamento in relazione
al contratto di stage a differenza del contratto di tirocinio (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.3. L'assicurato,
in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di
contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque
essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato
un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.4. L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del
periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3
LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un
rapporto di lavoro per formazione scolastica,
riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni
siano state domiciliate in Svizzera.
Al riguardo è utile segnalare
che con sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr.
1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze
teoriche acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14
cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a
una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale)
regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non
risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato.
Nella
misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02)
si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.
Il
periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un
assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo
in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art.
14 cpv. 1 lett. a LADI.
Di
conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento
del periodo di contribuzione per formazione.
Il TF contestualmente ha
rilevato che:
" (…)
4.2 Unico oggetto del contendere è l'esenzione di P.________
dall'adempimento del periodo di contribuzione per causa di formazione. A questo
riguardo giova ribadire che in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI sono
esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro, durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state
vincolate da un rapporto di lavoro e non hanno quindi potuto soddisfare i
relativi obblighi a causa di formazione scolastica, riqualificazione o
perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state
domiciliate in Svizzera.
5.
5.1 Secondo la giurisprudenza, per formazione ai sensi dell'art.
14 cpv. 1 lett. a LADI si intende ogni preparazione sistematica a una futura
attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare,
riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto (DTF
122 V 43 consid. 3c/aa pag. 44; DLA 2000 n. 28 pag. 144 [C 214/98]
consid. 1b; SVR 1995 ALV n. 46 pag. 135 [C 223/94] consid. 2b). Orbene, un periodo
di pratica (non rimunerato o retribuito, come nel caso concreto, con 1300
dollari americani al mese) che permette - come del resto ogni periodo di
pratica - di completare le conoscenze teoriche acquisite, non risponde a questa
definizione di formazione, a meno che non risulti necessario per il corso
formativo dell'assicurato. Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA
2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può
essere mantenuta.
5.2 Convince per il resto l'argomentazione ricorsuale della seco
che, rimettendo in discussione la citata giurisprudenza pubblicata in DLA 2005
n. 18 pag. 207, critica soprattutto il fatto che se gli stage sono svolti in
Svizzera e retribuiti sufficientemente per occasionare il versamento dei
contributi sociali, essi vengono equiparati a un'attività lucrativa, mentre se
sono svolti all'estero e praticamente basati sul volontariato, vengono
considerati quale parte integrante di una formazione. L'assicurato che ha
effettuato uno stage retribuito in Svizzera rischia in tal modo di percepire
indennità inferiori rispetto a un altro assicurato che ha effettuato lo stage
all'estero e che è indennizzato tramite il guadagno forfettario. Inoltre, se si
considera l'evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera e in Europa negli
ultimi anni, ormai è di uso per i neo-laureati effettuare uno o più stage,
ovvero attività (poco o non pagate) di durata limitata, prima di ottenere un
contratto di lavoro a tempo indeterminato e correttamente retribuito. Ora,
secondo l'insorgente, l'acquisizione di esperienza a livello professionale
tramite rapporti di lavoro di durata determinata non può essere assimilata alla
nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, uno
stage non differisce sostanzialmente da un impiego usuale, tranne che le
esigenze del datore di lavoro tengono conto dell'inesperienza della persona
impiegata. Il Tribunale federale ritiene di potere condividere l'opinione
dell'autorità di vigilanza.
5.3 In esito alle suesposte considerazioni, difettando, in
concreto, le condizioni per concedere un'esenzione dall'obbligo di adempimento
del periodo di contribuzione per causa di formazione, il ricorso della seco
merita di essere accolto, mentre la pronuncia cantonale e la decisione su
opposizione del 16 agosto 2010 della Cassa di disoccupazione Unia, che hanno
statuito diversamente, riconoscendo a P.________ il diritto alle indennità di
disoccupazione a partire dal 25 gennaio 2010, devono essere annullate.”
2.5. La
SECO, nella Direttiva: stage effettuati dopo l’ottenimento del diploma del
23 novembre 2011, ripresa nella Prassi 014-LADI 2012/1, ha enunciato che:
" Nella
sua decisione del 23.8.2011 (8C_981/2010) il Tribunale federale ha modificato
la sua posizione relativa ai periodi di stage effettuati dopo l'ottenimento del
diploma (cfr. DTA 2005 n. 18, pag. 207).
È giunto infatti alla conclusione che un periodo di stage (non
rimunerato o poco rimunerato) inteso a completare le conoscenze teoriche
acquisite durante gli studi non può essere equiparato a un periodo di
formazione, a meno che detto stage non possa essere considerato necessario
nell'ambito del percorso formativo dell'assicurato.
Ne consegue che d'ora in poi la durata degli stage effettuati dopo
la conclusione della formazione professionale non entra più nel computo del
periodo di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano
gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
Fatti
I 167 consid. 4.3)."
2.6. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen
auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von
Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten
Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend
bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG
auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14
AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun
zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden
Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer
Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an
einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der
Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur
Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. Nell’evenienza
concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal
1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 ) l’assicurata ha saputo comprovare 11,026
mesi di contribuzione (5 mesi presso una banca e 6,026 mesi presso il Centro di
__________ ), periodo inferiore ai 12 mesi almeno prescritti dalla legge (cfr.
consid. 2.3.).
Come
evidenziato da questa Corte nella sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011,
dall’”Attestato del datore di lavoro” sottoscritto dalla __________, __________
il 6 luglio 2011 emerge che dal 1° luglio all'11 settembre 2009 l'assicurata è stata attiva presso tale ente a tempo pieno. La __________ ha indicato che la
ricorrente in quel lasso di tempo ha effettuato presso di loro uno stage non
retribuito (cfr. doc. 16).
Nella
sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011 il TCA, accogliendo il ricorso
dell'assicurata interposto contro la decisione su opposizione del 16 maggio
2011 che aveva confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione
a causa del mancato adempimento del periodo di contribuzione, ha rinviato gli
atti alla Cassa per esperire ulteriori accertamenti riguardo, in particolare,
ai motivi dell'assenza di una retribuzione nonostante l'impiego fosse a tempo
pieno (cfr. consid. 1.1.).
La Cassa,
il 18 ottobre 2011, ha, conseguentemente, interpellato la __________, __________,
la quale il 25 ottobre 2011 ha inviato uno scritto del seguente tenore:
"
in riferimento al vostro scritto del 18.10.2011
con la presente vi comunichiamo che lo volgimento di uno stage presso le nostre
strutture di accoglienza candidati all’asilo era richiesto dal curriculum
formativo della Sig.ra RI 1, iscritta ad un Master in Economia e Politica
Internazionale dell’Università della __________.
Lo svolgimento di questo
stage non era retribuito. A titolo di rimborso spese (trasporti e pasti) sono
stati accordati chf. 500.--/mese, per un totale versato di chf. 1'250.--.
(…)” (Doc. 15)
Il 28
novembre 2011 la parte resistente ha, inoltre, chiesto il parere della Segreteria
di Stato dell’economia SECO in merito al caso di specie, la quale, con scritto
Considerandi
del 6 dicembre 2011, ha risposto che:
"
ci riferiamo al suo scritto del 28 novembre
scorso, con il quale ci ha esposto il caso dell’assicurata citata a margine.
In merito rileviamo che
l’assicurata, cittadina __________ residente in Svizzera dal 31 dicembre 2007, ha iniziato gli studi di economia nell’agosto del 2008 con conseguimento del master nel
novembre 2011.
L’interessata si è però
iscritta in disoccupazione a far tempo dal 1° febbraio 2011. Nell’ambito del termine
quadro di contribuzione, ha espletato un ‘attività salariata dal 21 settembre
2009.
al 18 marzo 2010, nonché dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011.In sede
ricorsuale ha fatto inoltre valere uno stage non retribuito presso la __________
dal 1° luglio all’11 settembre 2009. Con sentenza del 10 ottobre 2011, il
Tribunale cantonale ha rinviato gli atti alla cassa affinché venga appurata la
natura dell’attività effettuata presso la __________.
L’interessata essendo
domiciliata in Svizzera soltanto da meno di quattro anni, essa non può essere
esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1
lett. a LADI. Pertanto occorre verificare se adempie il periodo di
contribuzione.
Secondo l’art. 13 cpv. 1
LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione
soggetta a contribuzione.
Indipendentemente dalla
denominazione delle attività espletate, giova constatare che l’assicurata può
dimostrare soltanto due periodi di attività soggetta a contribuzione per un
totale di 11,026 mesi. L’attività effettuata presso la __________ non essendo
stata retribuita con un salario soggetto a contribuzione, essa non può essere
computata.
Infine, rammentiamo che uno
stage non retribuito non rappresenta un periodo di contribuzione e, se effettuato
durante il periodo di disoccupazione, può mettere a repentaglio l’idoneità al
collocamento di un assicurato.” (Doc. 17)
2.8
Attentamente
esaminata la documentazione agli atti, questa Corte ritiene che l'operato della
Cassa non sia censurabile.
In primo
luogo, la __________, __________, già nell'"Attestato del datore di
lavoro" del 6 luglio 2011, aveva indicato trattarsi di uno stage non
retribuito (cfr. doc. 16).
Ciò è
stato ribadito nello scritto del 25 ottobre 2011 all'attenzione della Cassa con
la precisazione che tale stage era richiesto dal curriculum formativo
dell'insorgente, iscritta a un Master in Economia e Politica internazionale
dell'Università __________ (cfr. doc. 15).
In
secondo luogo, l'assicurata è stata immatricolata presso l'Università della __________,
Facoltà di scienze economiche, Master in Economia e Politiche internazionali
nell'agosto 2008 (cfr. doc. 6; 7).
Infine il
Master in Economia e Politiche internazionali presso l'__________ prevede
effettivamente, oltre a due semestri di corsi, un semestre dedicato alla
stesura della tesi di Master e allo stage (cfr. www.____________________).
L'arco di
tempo svolto presso la __________ dall'assicurata rientra, quindi, nella sua formazione
in corso presso l'__________, essendo lo svolgimento di uno stage necessario
per completare il percorso formativo scelto e ottenere il Master in Economia e
Politiche Internazionali.
Tale
circostanza non è stata peraltro contestata dall'insorgente (cfr. doc. I).
Riguardo
al fatto che la ricorrente durante tale stage non abbia ricevuto alcun salario,
giova evidenziare che il TF, nella già menzionata STF 8C_981/2010 del 23 agosto
2011.
(cfr. consid. 2.4.), ha rilevato in ogni caso che "… se si
considera l'evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera e in Europa negli
ultimi anni, ormai è in uso per i neo-laureati effettuare uno o più stage,
ovvero attività (poco o non pagate) di durata limitata, prima di ottenere un
contratto di lavoro a tempo indeterminato e correttamente retribuito."
Ne
discende che il periodo dal 1° luglio all'11 settembre 2009 effettuato
dall'assicurata presso la __________ senza retribuzione, come stabilito dalla
Cassa e sostenuto dalla SECO (cfr.doc.17; consid. 2.7.), non va considerato ai
fini del computo del periodo di contribuzione.
L'assicurata,
perciò, potendo comprovare unicamente 11.026 mesi di contribuzione, non ha
adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13
cpv. 1 LADI.
2.9
In virtù
della giurisprudenza sviluppata dall'Alta Corte nella STF 8C_981/2010 del 23
agosto 2011 (cfr. consid. 2.4.), lo stage svolto dall'assicurata presso la __________,
essendo contemplato dall'organizzazione degli studi del Master in Economia e
Politiche internazionali seguito dalla stessa (cfr. consid. 2.8.), rientra nel
concetto di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI relativo
all'esenzione dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr.
consid. 2.4.).
Nell'evenienza
concreta, tuttavia, un'esenzione dall'obbligo di adempimento del periodo di
contribuzione è esclusa già per il motivo che la ricorrente non risiede in
Svizzera da almeno dieci anni come invece richiesto dall'art. 14 cpv. 1 lett. a
LADI (cfr. consid. 2.4.) per esentare un assicurato dal compiere il periodo di
contribuzione.
L'assicurata,
di nazionalità __________ è, in effetti, entrata in Svizzera in arrivo dalla __________
il 31 dicembre 2007 (cfr. Sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP
che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino; doc. 9; 10).
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha
negato alla ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione dal 1°
febbraio 2011.
La
decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 merita, pertanto, di essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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