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Decisione

38.2012.21

Negato dt a ind.x insolv.per mancato rispetto obbligo di dimin.danno.Dall'assegnaz.di un term.per versare salari,atteso+di 7mesi per inoltrare ist.per il tentat.di concil.in Pretura.Irril.disagio psic

27 agosto 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato

ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla

tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è

opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine

di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore

di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In una sentenza 8C_ 801/2011

dell'11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell'indennità per insolvenza ad un'assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali argomentando:

"

Le Tribunal des Prud'hommes a condamné par

jugement du 18 février 2008 C.________ à payer à la recourante ce qu'elle

demandait. Une réquisition de continuer la poursuite du 4 juillet 2008 a été rejetée le 6 août 2008 car C.________ était parti à l'étranger pour une durée

indéterminée. Après le retour en Suisse du débiteur, la poursuite a été reprise

et a conduit à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 19 janvier 2009.

Il ressort de cet état de fait que la recourante

a attendu plus de neuf mois avant de faire valoir ses prétentions de salaire à

l'encontre de C.________ dont elle connaissait pourtant les difficultés

financières puisqu'elle avait résilié son contrat en raison du non-paiement du

salaire. Cette absence de réaction de l'assurée durant une aussi longue période

constitue, au regard de la jurisprudence (ATF 114 V 56 consid. 4

p. 60 ; arrêts C 91/01 du 4 septembre 2001, C 367/01 du 12 avril 2002, et 8C_630/2011 du 3 octobre 2011), une violation de l'obligation de réduire le dommage et

partant doit entraîner la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Quand bien même elle a été avertie de cette situation par ordonnance du 12

avril 2012, la recourante ne s'est pas prononcée de manière spécifique sur

cette question. En particulier, elle n'a pas tenté de justifier son inaction

pendant une si longue période. Par ailleurs, le fait que Y.________ Sàrl a

déposé une plainte pénale à l'encontre de la recourante et que des démarches

ont été entreprises en vue de contester le licenciement immédiat pour justes

motifs ne la dispensait pas de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de

C.________ en vue d'obtenir les salaires dont celui-ci lui était redevable à

l'époque où il était personnellement employeur de la recourante. En effet, ni

la plainte pénale ni le litige relatif au licenciement n'ont de rapport avec le

contrat liant la recourante et C.________. De même,

l'existence d'une solidarité entre les employeurs en cas de transfert d'une

entreprise n'excuse pas l'absence de réaction durant une aussi longue

période."

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più

severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata è stata assunta

dalla__________come ballerina mediante un contratto di lavoro di durata

determinata dal 1° aprile al 31 luglio 2010 (cfr. doc. 28 e 28a).

Il

salario lordo convenuto era di fr. 4'243.50.-- mensili ed il salario netto di

fr. 1’922.85.

L’assicurata

è stata inabile al lavoro a partire dal 9 maggio 2010 ed è stata degente presso

la Clinica __________ fino al 30 luglio 2010 8cfr. doc. 25).

Il 10

settembre 2010 l’assicurata ha rivendicato, tramite una rappresentante (__________,

operatrice responsabile presso __________), il versamento del salario per i

mesi di maggio, giugno e luglio 2010 (cfr. doc. 15 e 15a).

Il 6

ottobre 2010 la rappresentante ha nuovamente sollecitato il versamento del

salario. (cfr. doc.17).

Il 24

dicembre 2010 l’attuale rappresentante della ricorrente ha comunicato al datore

di lavoro di avere assunto il mandato ed ha chiesto di pagare il salario entro

e non oltre il 31 dicembre 2010, precisando quanto segue:

"

(…)

Va da sé che in caso di mancato pagamento di

quanto sopra, darò avvio ad ogni azione legale che riterrò più opportuna per la

miglior tutela dei diritti della mia assistita." (Doc. A6)

Il 12 agosto

2011.

la rappresentante dell’assicurata ha inoltrato presso la Pretura del

distretto di __________ un'istanza per il tentativo di conciliazione,

rivendicando dall’ex datore di lavoro il versamento di fr. 5'759,30 (cfr. doc.

20a – 20b).

L’amministrazione,

con decisione del 27 gennaio 2012, confermata con decisione su opposizione del

2.

marzo 2012, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in

quanto l’assicurata avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi

dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5; sul diritto per

principio all'indennità per insolvenza durante un periodo d'inabilità

lavorativa cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STCA 38.2011.21 del 16

novembre 2011, consid. 2.8).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare

l’operato dall’amministrazione.

Infatti

l’assicurata, che non ha ricevuto il salario per il periodo dal 9 maggio al 31

luglio 2010 si è limitata ad inviare ad intervalli regolari alcune lettere di

sollecito all’ex datore di lavoro.

In quella

del 24 dicembre 2010 è pure stato assegnato un termine per il versamento del

salario, che peraltro non è stato rispettato.

Soltanto

il 12 agosto 2011, e quindi più di sette mesi dopo, l’assicurata ha inoltrato

un’istanza in Pretura.

Secondo

questo Tribunale, l'assicurata non agendo in modo più incisivo contro il datore

di lavoro per un periodo così lungo ha commesso una grave negligenza giusta

l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA

38.2009

-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA

38.2007.46

del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Si

ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

A nulla

di diverso può portare la circostanza che la ricorrente si è trovata in una

indubbia situazione di disagio psico-fisico (cfr. l’attestazione del 22

febbraio 2012 della Delegata per l’aiuto alle vittime di reati, doc. 8, e il

certificato medico del 1° settembre 2010 della dr.ssa Recaldini, doc. 7).

Infatti, nel

settembre 2010 ella era stata in condizione di rivolgersi all'__________

"per chiarire la questione inerente lo stipendio per i mesi di maggio,

giugno e luglio 2010" (cfr. doc. 15) e nel dicembre 2010 ha incaricato uno studio legale di fare valere le proprie pretese salariali nei confronti

dell’ex datore di lavoro.

In simili

condizioni la decisione su opposizione del 2 marzo 2012 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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