38.2012.21
Negato dt a ind.x insolv.per mancato rispetto obbligo di dimin.danno.Dall'assegnaz.di un term.per versare salari,atteso+di 7mesi per inoltrare ist.per il tentat.di concil.in Pretura.Irril.disagio psic
27 agosto 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2012.21
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, TCA
Titolo:
Negato dt a ind.x insolv.per mancato rispetto obbligo di dimin.danno.Dall'assegnaz.di un term.per versare salari,atteso+di 7mesi per inoltrare ist.per il tentat.di concil.in Pretura.Irril.disagio psico-fisico.Cque in grado di rivolgersi a un servizio per chiarire quest.stip.e di incaricare un legale
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 51 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.21
DC/sc
Lugano
27 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 2 marzo 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato il precedente provvedimento del 27 gennaio 2012 2010 (cfr. doc. A2)
con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per
insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno,
non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc.
A1).
1.2. Contro la citata
decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale la sua patrocinatrice ha postulato l’erogazione delle indennità
per insolvenza richieste, argomentando:
"
(…)
Vale la pena precisare a questo punto le ragioni
per le quali la signora RI 1 ha atteso sino al 12 agosto 2011 per avviare
l'azione giudiziaria nei confronti della __________.
La signora RI 1, purtroppo, è stata
apparentemente coinvolta in un traffico di esseri umani che l'ha condotta in
Canton Ticino, nell'ambito del suo rapporto di lavoro con la __________.
Per questa triste vicenda, in un primo tempo, la
ricorrente è stata ricoverata presso la Clinica __________, dove è rimasta dal
9 maggio 2010 al 30 luglio 2010 (cfr. doc. 4) e poi, addirittura, è stata presa
a carico del Delegato per l'aiuto alle vittime di reati (doc. 8).
La signora RI 1, al termine del suo rapporto di lavoro
con la __________l, grazie all'intervento della Antenna __________ che l'ha
seguita, si era immediatamente attivata per sollecitare il pagamento di quanto
le spettava dall'ex datrice di lavoro con le lettera di cui al doc. 5 e 6.
Tuttavia, a quel momento, la triste vicenda che
aveva visto coinvolta la signora RI 1 alle dipendenze della __________ e il
conseguente stato di disagio psico-fisico che le ha procurato, l'ha obbligata a
lasciare la Svizzera. Una volta trasferita all'estero e dopo aver finalmente
trovato un po' di serenità, la ricorrente è stata in grado di confermare di
voler proseguire la propria azione legale nei confronti della sua ex datrice di
lavoro. Cosa che è stata tempestivamente portata avanti con istanza 12 agosto
2011.
(…)
È necessario quindi valutate se, nel caso di
specie, è possibile rimproverare alla signora RI 1 di aver tenuto un
comportamento gravemente negligente.
Come sopra meglio spiegato al punto 3, la signora
RI 1, a fronte del disagio-psico conseguente alla triste vicenda che l'ha vista
coinvolta nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze __________, dopo
essere stata presa a carico dal Delegato alle vittime dei reati, ha lasciato la
Svizzera, per cercare di poter ricostruirsi una vita all'estero. Solo dopo
avere ritrovato un po' di serenità, è stata in grado di confermare la sua
volontà di portare avanti l'azione giudiziaria di recupero credito nei
confronti della sua ex datrice di lavoro.
In simili circostanze non si può senz'altro
contestare alla signora RI 1 di non essersi adoperata sufficientemente per
salvaguardare i suoi crediti salariali.
(…)
Di conseguenza, sulla base di quanto precede, la
motivazione addotta alla decisione 2 marzo 2012 della Cassa risulta priva di
ragione alcuna, posto che, considerando le circostanze del caso, non è
possibile rimproverare alla signora RI 1 di non aver intrapreso degli sforzi
sufficienti a tutela dei suoi crediti salariali, segnatamente per aver atteso
più di un anno per inoltrare in Pretura un'istanza. D'altro canto quest'ultima,
non appena è stata in grado, si è adoperata per rivendicare quanto dovuto al
suo ex datore di lavoro, in modo senz'altro inequivocabile.
Non si può pertanto che postulare l'annullamento
della decisione impugnata." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell'11 gennaio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si rileva quanto
segue:
a) in
data 16.03.2010e stato sottoscritto un contratto di lavoro quale ballerina tra
la signora RI 1 e la __________ a far tempo dal 01.04.2010 fino al 31.07.2010;
b) in
data 09.05.2010, causa malattia, la signora RI 1 si assentava dal posto di
lavoro non potendo più riprendere l'attività fino alla scadenza del contratto a
tempo determinato prevista per il 31 luglio 2010;
c) in
data 10.09.2010 e 06.10.2010 tramite "__________" veniva sollecitato
il versamento dello stipendio per gli 8 giorni lavorati del mese di maggio
nonché dell'80% dello stipendio per il periodo 09.05.2010-31.07.2010;
d) in
presenza del mancato ottemperamento degli obblighi contrattuali da parte della __________,
la signora RI 1, nel mese di dicembre 2010, conferiva mandato di rappresentanza
allo studio legale RA 1 affinché provvedesse al recupero dello stipendio
dovutole;
e) in
data 24.12.2010, tramite l'avv. __________, il datore di lavoro veniva invitato
a versare l'importo di fr. 5'759.30 entro e non oltre il 31 dicembre 2010; nel
caso di mancato versamento il legale precisava che "darò avvio ad ogni
azione legale che riterrò opportuna per la migliore tutela dei diritti della
mia assistita".
Da quanto precede è incontrovertibile che la
volontà dell'assicurata di recuperare quanto le era dovuto era chiara sin dal
mese di dicembre 2010. A parere della Cassa attendendo fino al 12.08.2011 per
promuovere istanza per il 1° tentativo di conciliazione ex art. 197 e ss CPC,
l'assicurata non ha ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI.
Attendere più di 7 mesi per avviare quanto
sarebbe stato possibile sin dal mese di gennaio 2011 è ritenuto un tempo troppo
lungo, incompatibile con gli obblighi discendenti dalla LADI." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l'indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato
ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla
tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è
opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine
di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo
precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando
un'azione legale contro di lui.
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore
di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In una sentenza 8C_ 801/2011
dell'11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell'indennità per insolvenza ad un'assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali argomentando:
"
Le Tribunal des Prud'hommes a condamné par
jugement du 18 février 2008 C.________ à payer à la recourante ce qu'elle
demandait. Une réquisition de continuer la poursuite du 4 juillet 2008 a été rejetée le 6 août 2008 car C.________ était parti à l'étranger pour une durée
indéterminée. Après le retour en Suisse du débiteur, la poursuite a été reprise
et a conduit à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 19 janvier 2009.
Il ressort de cet état de fait que la recourante
a attendu plus de neuf mois avant de faire valoir ses prétentions de salaire à
l'encontre de C.________ dont elle connaissait pourtant les difficultés
financières puisqu'elle avait résilié son contrat en raison du non-paiement du
salaire. Cette absence de réaction de l'assurée durant une aussi longue période
constitue, au regard de la jurisprudence (ATF 114 V 56 consid. 4
p. 60 ; arrêts C 91/01 du 4 septembre 2001, C 367/01 du 12 avril 2002, et 8C_630/2011 du 3 octobre 2011), une violation de l'obligation de réduire le dommage et
partant doit entraîner la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Quand bien même elle a été avertie de cette situation par ordonnance du 12
avril 2012, la recourante ne s'est pas prononcée de manière spécifique sur
cette question. En particulier, elle n'a pas tenté de justifier son inaction
pendant une si longue période. Par ailleurs, le fait que Y.________ Sàrl a
déposé une plainte pénale à l'encontre de la recourante et que des démarches
ont été entreprises en vue de contester le licenciement immédiat pour justes
motifs ne la dispensait pas de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de
C.________ en vue d'obtenir les salaires dont celui-ci lui était redevable à
l'époque où il était personnellement employeur de la recourante. En effet, ni
la plainte pénale ni le litige relatif au licenciement n'ont de rapport avec le
contrat liant la recourante et C.________. De même,
l'existence d'une solidarité entre les employeurs en cas de transfert d'une
entreprise n'excuse pas l'absence de réaction durant une aussi longue
période."
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata è stata assunta
dalla__________come ballerina mediante un contratto di lavoro di durata
determinata dal 1° aprile al 31 luglio 2010 (cfr. doc. 28 e 28a).
Il
salario lordo convenuto era di fr. 4'243.50.-- mensili ed il salario netto di
fr. 1’922.85.
L’assicurata
è stata inabile al lavoro a partire dal 9 maggio 2010 ed è stata degente presso
la Clinica __________ fino al 30 luglio 2010 8cfr. doc. 25).
Il 10
settembre 2010 l’assicurata ha rivendicato, tramite una rappresentante (__________,
operatrice responsabile presso __________), il versamento del salario per i
mesi di maggio, giugno e luglio 2010 (cfr. doc. 15 e 15a).
Il 6
ottobre 2010 la rappresentante ha nuovamente sollecitato il versamento del
salario. (cfr. doc.17).
Il 24
dicembre 2010 l’attuale rappresentante della ricorrente ha comunicato al datore
di lavoro di avere assunto il mandato ed ha chiesto di pagare il salario entro
e non oltre il 31 dicembre 2010, precisando quanto segue:
"
(…)
Va da sé che in caso di mancato pagamento di
quanto sopra, darò avvio ad ogni azione legale che riterrò più opportuna per la
miglior tutela dei diritti della mia assistita." (Doc. A6)
Il 12 agosto
2011.
la rappresentante dell’assicurata ha inoltrato presso la Pretura del
distretto di __________ un'istanza per il tentativo di conciliazione,
rivendicando dall’ex datore di lavoro il versamento di fr. 5'759,30 (cfr. doc.
20a – 20b).
L’amministrazione,
con decisione del 27 gennaio 2012, confermata con decisione su opposizione del
2.
marzo 2012, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in
quanto l’assicurata avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5; sul diritto per
principio all'indennità per insolvenza durante un periodo d'inabilità
lavorativa cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STCA 38.2011.21 del 16
novembre 2011, consid. 2.8).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare
l’operato dall’amministrazione.
Infatti
l’assicurata, che non ha ricevuto il salario per il periodo dal 9 maggio al 31
luglio 2010 si è limitata ad inviare ad intervalli regolari alcune lettere di
sollecito all’ex datore di lavoro.
In quella
del 24 dicembre 2010 è pure stato assegnato un termine per il versamento del
salario, che peraltro non è stato rispettato.
Soltanto
il 12 agosto 2011, e quindi più di sette mesi dopo, l’assicurata ha inoltrato
un’istanza in Pretura.
Secondo
questo Tribunale, l'assicurata non agendo in modo più incisivo contro il datore
di lavoro per un periodo così lungo ha commesso una grave negligenza giusta
l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA
38.2009
-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA
38.2007.46
del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Si
ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA
2002.
pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio
2008.
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
39.2002.67
del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
A nulla
di diverso può portare la circostanza che la ricorrente si è trovata in una
indubbia situazione di disagio psico-fisico (cfr. l’attestazione del 22
febbraio 2012 della Delegata per l’aiuto alle vittime di reati, doc. 8, e il
certificato medico del 1° settembre 2010 della dr.ssa Recaldini, doc. 7).
Infatti, nel
settembre 2010 ella era stata in condizione di rivolgersi all'__________
"per chiarire la questione inerente lo stipendio per i mesi di maggio,
giugno e luglio 2010" (cfr. doc. 15) e nel dicembre 2010 ha incaricato uno studio legale di fare valere le proprie pretese salariali nei confronti
dell’ex datore di lavoro.
In simili
condizioni la decisione su opposizione del 2 marzo 2012 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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