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Decisione

38.2012.24

A torto sospeso x 31gg ass.per rifiuto occup.presso call center.Salario offerto di fr.18.50/h non adeguato,< al minimo fissato dal contratto norm.di lavoro per call center di fr.18.60.Irril.che diff.d

15 ottobre 2012Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna

1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione:

fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in

RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung,

Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122

V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung

der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte

Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was

dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit

des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht

anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004

nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al

riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è

così espressa:

"

Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,

als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.

November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,

insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der

Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte

der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann

keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines

Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber

verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen

Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht

einverstanden ist."

In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale

ha approvato l'operato del TCA che aveva confermato una sanzione inflitta dalla

Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario

offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X,

l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)").

La nostra

Massima Istanza ha in particolare sottolineato che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto

di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza

per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul

quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo

che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

Su questo argomento B.

Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà fautive,

si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation

insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister

une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,

il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,

avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la

conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de

l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato

un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa

dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

Considerandi

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la

sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego

di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata

determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è

effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.8

Nella presente

fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che all'assicurata, il 19 ottobre

2011, è stata assegnata un'occupazione di durata indeterminata quale impiegata

di call-center presso la ditta __________ di __________ (cfr. Doc. A12).

Nel

formulario "Esito dell'assegnazione", RI 1 ha indicato di avere avuto

un colloquio il 24 ottobre 2011 con il signor __________ e che la ditta le farà

sapere avendo “richiesto di lavorare al 100%" (cfr. Doc. A14).

Nel

formulario “Esito della candidatura” del 24 ottobre 2011 il responsabile della

ditta ha affermato che l’assicurata non è stata assunta per i seguenti motivi:

pessima capacità relazionale, salario, polemica sulle condizioni contrattuali

(doc. A13).

L'art. 16

cpv. 2 LADI precisa che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa

dall'obbligo di accettare un'occupazione che non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro".

Il

Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC), a

partire dal 1° gennaio 2011, prevedeva all’art.4, in particolare, quanto segue:

"

(…)

- Modalità retributiva oraria**

Durante il periodo di prova (3 mesi) fr.

15.48

Dopo il periodo di prova fr.

17.85

(…)

** Personale occasionale e/o a tempo parziale remunerati all'ora. A

questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4

settimane e 10.65% per 5 settimane), per i giorni festivi (9 giorni risp. 3.6%)

e per la tredicesima mensilità (8.33%)."

(Doc. A17)

L’istruttoria

compiuta dall’ amministrazione e dal TCA ha permesso di stabilire che,

effettivamente, __________ nel corso del colloquio del 24 ottobre 2011 aveva

indicato all’assicurata che, durante i tre mesi di prova, il salario orario

sarebbe stato di fr. 18.50 (compresa l’indennità per vacanze, per giorni

festivi e la tredicesima, cfr. Doc. XIII, verbale di udienza, pag. 2: "Si

trattava concretamente di una cifra pari a CHF 18.50" e Doc. A4, messaggio

di posta elettronica dell’8 marzo 2012 del responsabile della ditta alla funzionaria

della Sezione del lavoro __________: "La retribuzione NON è di 18.50 bensì

di CHF 18.50 per i primi 3 mesi (periodo di prova definito dal contratto) e dal

3° mese in poi di 21.50 chf. Le retribuzioni orarie sopra indicate sono

COMPRENSIVE, (pro quota) di ferie, festività e 13. Viene dichiarato in modo

molto chiaro dal contratto nazionale e, quindi e ovviamente, dal sottoscritto

in fase di colloquio") e che tale salario era inferiore al minimo fissato

dal contratto normale di lavoro, il quale ammonta, secondo il calcolo

effettuato dall’amministrazione, a fr. 18.60 (per quello della ricorrente, cfr.

consid. 1.2).

La Sezione

del lavoro ha ammesso quest’ultima circostanza nella risposta di causa (cfr.

consid. 1.3), mentre l’aveva invece negata nella decisione su opposizione (cfr.

consid.1.1).

L’assicurata

ha dunque rifiutato un impiego il cui salario non era conforme alla condizioni

del contratto normale di lavoro nel settore degli operatori di Call Centers,

per cui non era tenuta ad accettarlo (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI).

Di

conseguenza la sanzione inflittale dall’amministrazione deve essere annullata.

A nulla

di diverso può portare la circostanza che la differenza salariale rispetto al

minimo previsto dal contratto normale era di soli 10 centesimi all’ora e

limitata al periodo di prova. Quel che importa, secondo il TCA, è il fatto che

il salario offerto, nei primi tre mesi di attività, non era conforme al

contratto normale di lavoro.

Neppure

decisivo è il fatto che la ditta, in altri casi, avrebbe poi in realtà pattuito

un salario conforme al contratto normale di lavoro (cfr. le affermazioni di __________

dell'URC di __________: "Tra fine agosto e al momento dell’assegnazione sono

arrivati i contratti effettivi di queste persone, dove sono indicate le cifre

effettive (CHF 18.62 nel periodo di prova). La ditta ha pure fatto richiesta di

incentivi della LADI e della L-Rilocc. I salari sono stati così controllati

anche dall’Ufficio Misure Attive. Infatti nel posto vacante successivo, sempre

riguardante quella ditta, a sistema il sig. __________ ha indicato la cifra di

CHF 18.62 e CHF 21.50. Il presidente del TCA chiede ai rappresentanti della Sezione

del lavoro, e in particolare al sig. __________, se il salario di CHF 18.50

offerto alla signora RI 1 era oppure no conforme al contratto nomale di lavoro.

Il sig. __________ risponde di no. " (Doc. XIII, pag. 4)).

L’assicurata

poteva in realtà legittimamente ritenere affidabili le indicazioni che le sono

state fornite dal responsabile della ditta durante il colloquio, il quale, nel

corso dell'udienza, ha significativamente affermato che "probabilmente si

è trattato di un errore, non essendo lui la persona addetta ad operare questi

calcoli" (cfr. Doc. XIII, pag. 2).

Di

conseguenza, indipendentemente dalla richiesta di ulteriori informazioni da

parte dell'assicurata o di altri motivi del rifiuto (ammesso che in caso simile

di rifiuto si possa realmente parlare e non di decisione del datore di lavoro

di ritenere la candidata inadeguata per il posto offerto; cfr. doc A4:

"Alla signora RI 1 non è stato offerto alcun impiego

perché considerata non idonea. …"), resta la

circostanza che l’occupazione era inadeguata per motivi salariali (a differenza,

ad esempio, di un recente caso giudicato dal Tribunale federale, cfr. consid.

2.

).

L’assicurata,

che peraltro non disponeva di ulteriori dati, ha del resto immediatamente

segnalato al datore di lavoro che il salario le sembrava troppo basso.

A questo

riguardo sorprende il fatto che l’URC di __________ dopo avere ricevuto dalla __________

l’indicazione che il salario orario per un impiegato di call-center variava da

fr. 18.50 a fr. 21.50 (cfr. doc.18 e affermazioni del consulente del personale __________

nel corso dell’udienza, Doc. XIII, pag. 4), non abbia provveduto a verificarne

immediatamente la conformità al contratto normale di lavoro.

Sorprende

ancora di più il TCA la circostanza che, visto il particolare contesto, il

salario orario minimo non sia stato inserito nel formulario di assegnazione di

un posto di lavoro del 19 ottobre 2011, accanto al grado d’occupazione e alla

durata dell’impiego (cfr. Doc. A12).

Ciò

avrebbe certamente favorito il dialogo tra le parti ed in definitiva le possibilità

d’assunzione.

L’importanza

per l’amministrazione di verificare in modo scrupoloso il rispetto degli

importi che figurano nel contratto normale di lavoro risulta tanto più evidente

se si considera che dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo contratto

normale, nella cui premessa viene fatto riferimento al “perdurare della

situazione di dumpig salariale constatata all’origine”, e il cui tenore

integrale è il seguente:

"

CONTRATTO NORMALE DI LAVORO PER GLI OPERATORI

DEI CALL CENTERS (CNLCC)

Premessa

Richiamati il Contratto normale di lavoro per gli

operatori dei call centers (CNLCC), entrato in vigore il 1° agosto 2007 (FU

56/2007) e il Contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers

(CNLCC), entrato in vigore il 28 agosto 2009 (FU 68/2009).

Considerato che i controlli effettuati

dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questi

contratti hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale

constata all'origine.

Ritenuto che gli abusi sono stati riscontrati,

durante gli ultimi controlli, anche nei call center "in house" (fino

ad ora esclusi dal campo di applicazione del CNLCC) ragione per cui appare

giustificata l'estensione del contratto normale di lavoro anche a queste

strutture e al personale da esse impiegato.

Visto pertanto che il presente contratto si

applica ora a tutti i tipi di call center con sede nel Cantone Ticino, dove per

call center ha da intendersi ogni struttura organizzata con risorse umane

specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace

ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e

outbound (in uscita) tra un'azienda o un ente e i suoi clienti o utenti.

Il contratto normale di lavoro per gli operatori

dei call centers (CNLCC) "outbound" e "inbound" viene

pubblicato dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle

persone nella formulazione seguente:

Le disposizioni evidenziate in grassetto avranno

carattere obbligatorio.

Art. 1

Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti i call

centers (compresi i call center "inhouse"), ossia a ogni struttura

organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate,

che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti

multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un'azienda o un

ente e i suoi clienti o utenti.

Art. 2

Durata del lavoro

1La durata

settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni (2080 ore annue; 173.3

al mese).

2Il lavoratore,

oltre alle usuali pause previste come tempo di riposo di cui all'art. 15 cpv. 1

LL, ha diritto ad una compensazione in tempo di riposo pagato equivalente

all'8.33% della durata del lavoro da lui svolto (es: 60' pagati di cui 55'

lavorati). Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato e ripartito

nel corso della giornata in proporzione alle ore lavorate.

3Il tempo di

presenza sul posto di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a

disposizione del datore di lavoro all'interno dell'azienda (dall'entrata) e non

dal momento in cui il lavoratore avvia il PC secondo la procedura di log-in.

Art. 3

Lavoro supplementare

È considerato lavoro supplementare il lavoro che

eccede le 40 ore settimanali. Le ore supplementari danno diritto ad un

supplemento del 25%.

Art. 4

Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base in CHF per

operatore "outbound" e "inbound":

- durante il periodo di prova (3 mesi) fr.

16.95

- dopo il periodo di prova fr.

19.50

Nel caso di modalità retributiva oraria, al

salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di

vacanza

- 3.6& per 9 giorni festivi.

Art. 5

Adeguamento al rincaro dei salari minimi.

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio

di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi di consumo del mese

di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del

Cantone Ticino. Il salario ê corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al

momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato,

per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Art. 6

Altre disposizioni.

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai

disposti del CO come pure della LL.

Art. 7

Entrata in vigore e durata.

Il contratto normale di lavoro per gli operatori

dei call centers "outbound" e "inbound" entra in vigore il

1.

gennaio 2012 e ha una validità di 2 anni."

In

conclusione dunque, secondo il TCA, poiché l’assicurata ha rifiutato un’occupazione

non adeguata dal profilo salariale, la decisione su opposizione dell’11 aprile

2012.

deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione dell’11 aprile 2012 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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