Lexipedia

Decisione

38.2012.25

Sosp.di 5 gg per aver consegnato ricerche 12/11 in ritardo,e meglio il 9/1/12 e non entro il 5/1/12.Anche considerando malattia il 4 e 5/1/12, avrebbe potuto incaricare qualcuno per la consegna,visto

26 luglio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa

prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una

sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di

disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso

concreto l'assicurato è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione in quanto, secondo l'amministrazione, egli ha inoltrato la prova

delle ricerche di lavoro soltanto il 9 gennaio 2012, ossia oltre il termine

legale, senza nessuna valida giustificazione.

In una

sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il

nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così

espresso:

"

(…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare

considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del

27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di

cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi

assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro

fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione

senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come

pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato

dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto

concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla

revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa

Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di

inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare

un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di

controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve

essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione

circa la sua conformità alla legge.

In

Considerandi

quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,

ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva

consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di 9 giorni che

era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

"

(…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011.

De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi

pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre

1999.

consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi

arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

2.6

Nella presente evenienza le

ricerche di impiego del mese di dicembre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il

giovedì 5 gennaio 2012.

L'amministrazione ha

ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono

state inoltrate soltanto il 9 gennaio 2012 (cfr. doc. 65: "U.R.C.

BUCALETTERE 9 gennaio 2012).

L'assicurato precisa di

avere imbucato le ricerche soltanto il 9 gennaio 2012 in quanto è stato inabile al lavoro nei giorni 4 e 5 gennaio (cfr. certificato del 17 gennaio

2012.

del dottor __________, specialista FMH in medicina generale), inoltre il

venerdì 6 gennaio era un giorno festivo mentre il 7 e l'8 gennaio erano

rispettivamente, un sabato e una domenica.

Chiamato a pronunciarsi il

TCA ritiene che, a ragione, l'URC di , ha considerato che non esistono in

concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche.

Infatti anche volendo per

ipotesi ammettere che la malattia dell'assicurato (peraltro attestata soltanto mediante

certificato medico del 17 gennaio 2012) era realmente tale da impedirgli di

inviare personalmente le ricerche all'URC di (cfr. STF 8C_33/2012 del 26

giugno 2012, consid. A) resta il fatto che egli avrebbe potuto incaricare un

suo conoscente di consegnare le ricerche all'amministrazione (sul tema cfr. STF

8C_898/2009 del 4 dicembre 2009, STFA I 854/06 del 5 dicembre 2006; STCA

38.2008

-33; STFA k 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.3004.37 del 3 settembre

2004.

nella quale è spiegato che contrariamente a quanto sembra ritenere

l'amministrazione decisivo è l'impedimento che sopraggiunge nell'ultimo periodo

di un termine).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, come sottolinea giustamente l'URC,

nei primi giorni di ogni anno le scuole sono chiuse.

L'URC di Lugano non ha

formulato nessuna contestazione a proposito della quantità e della qualità

delle ricerche di lavoro effettuate dal ricorrente nel mese di dicembre 2011.

Gli sforzi personali

compiuto dall'assicurato appaiono effettivamente sufficienti (cfr. Doc. 65 e

Doc. 66).

L'assicurato, tenuto conto

dei giorni non lavorativi, ha così consegnato delle valide ricerche di lavoro

per il mese di dicembre 2011 con un solo giorno di ritardo.

In simili condizioni, a

mente del TCA, alla luce della più recente giurisprudenza federale si

giustifica la riduzione della sanzione da 5 a 1 giorno di penalità (cfr. STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012

del 26 giugno 2012).

La decisione su

opposizione del 6 marzo 2012 è quindi modificata nel senso che RI 1 è sospeso

per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 6 marzo 2012 è

modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 1 giorno dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster