Lexipedia

Decisione

38.2012.26

Sosp.di 4gg x mancate ric. durante disdetta(10+12/11).Ass.geomatico di 62anni che x 47 attivo c/o stesso DL,licenz.e riassunto al 50%.Anche considerando 5 ric.compiute con aiuto DL,quantit.c.que insuf

16 gennaio 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 l’Alta Corte ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Riguardo ai

lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una

sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939

che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione.

Con giudizio C 275/05 del

6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la sospensione di

nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche

di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre 2002, sottolineando che

soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il

reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego

in modo più intenso.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Considerandi

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.7

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (nato

nel dicembre 1949), di professione tecnico geometra (geomatico), ha lavorato

presso lo studio di ingegneria __________ dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre

2011.

(cfr. doc. 9/51; C).

In

effetti il 29 settembre 2011 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di

impiego con l’insorgente a partire dalla fine del mese di dicembre 2011 a causa del regresso del volume di lavoro nel settore delle misurazioni (cfr. All. 2 = doc. D).

Sempre il

29.

settembre 2011 lo studio di ingegneria __________ ha, tuttavia, riassunto

l’assicurato al 50% a decorrere dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 9/37 = doc. E).

Il

ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 15 dicembre 2011 con effetto dal

1° gennaio 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa al 100% (cfr. All1).

Al

momento dell’annuncio al collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione

le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi di disdetta da ottobre a

dicembre 2011.

Il consulente

del personale, ritenuto che il ricorrente ha documentato degli sforzi

intrapresi soltanto nel mese di novembre 2011, gli ha consegnato brevi manu una

“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 6

febbraio 2012, il fatto di non avere svolto alcuna ricerca di lavoro nei mesi di

ottobre e dicembre 2011.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. All. 4; All.6).

Il

ricorrente, il 3 febbraio 2012, ha risposto:

"

In merito alla mancata presentazione delle

ricerche di lavoro per i mesi di ottobre e dicembre 201, mi permetto osservare quanto segue:

·

Dai colloqui, probabilmente per un malinteso, ma

comunque in buona fede, non avevo capito che avrei dovuto documentare le

ricerche effettuate;

·

In considerazione della mia età e del fatto che

la mia attività è svolta in pochi studi del Cantone, d’altra parte da me già

contattati, ero onestamente convinto che l’impossibilità di trovare una nuova

sistemazione fosse scontata e non necessitasse di ulteriori prove.

(…)” (All.

5)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

considerando che l’assicurato non ha comprovato alcuna ricerca di lavoro per i

mesi di ottobre e dicembre 2011, con decisione formale del 6 marzo 2012,

confermata dalla decisione su opposizione del 14 marzo 2012 (cfr. doc. A;

consid. 1.1.), l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro

giorni, precisando che l’entità della sanzione risulta ridotta del 50% in virtù

dell’età (cfr. All. 6; consid. 1.1.).

2.8

In concreto

l’URC, relativamente al periodo di disdetta di tre mesi da ottobre a dicembre

2011.

antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che l’assicurato

ha effettuato unicamente cinque ricerche di lavoro nel mese di novembre 2011 (cfr.

doc. A; All. 6).

L’amministrazione,

come visto, ha così sanzionato l’insorgente per mancate ricerche nei mesi di ottobre

e dicembre 2011, considerando invece valide quelle del mese di novembre 2011

(cfr. A; All. 6).

Dal

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”

relativo al mese di novembre 2011 (cfr. doc. 9/42) emerge in effetti che

l’assicurato si è proposto quale tecnico geometra presso cinque studi di

ingegneria, e meglio presso lo Studio __________ di __________, lo Studio __________

di __________ e __________, lo Studio __________ di __________o, lo Studio __________

di __________ e lo Studio __________ di __________, tutti specializzati in

geomatica (cfr. www.__________i.ch; www.geomatica.ch; www.__________.ch;

www.__________.ch;

www.__________.ch).

Nel

ricorso è stato affermato, da un lato, che la professione di geomatico è molto

specialistica e che nel Cantone Ticino sono attivi soltanto dieci studi di

geometra, dall’altro, che lo Studio __________, nei mesi seguenti il licenziamento

dell’assicurato, ha continuato ad attivarsi presso gli altri studi di geometra

del Cantone per reperirgli un lavoro (cfr. doc. I pag. 2).

Inoltre

all’impugnativa è stata allegata una dichiarazione del 3 aprile 2012 dell’ing. __________

dello Studio __________ da cui risulta che durante i tre mesi dal recapito

della lettera di licenziamento all’interruzione del precedente rapporto di

lavoro (ottobre, novembre e dicembre 2011), da parte della dirigenza dello

Studio e dell’insorgente sono stati interpellati i responsabili dei dieci studi

di geometra operanti in Ticino, in merito a un possibile impiego

dell’assicurato al 50% (cfr. doc. I = doc. 9/6).

Alla luce

delle risultanze agli atti appena esposte, nonché del fatto che l’assicurato è

stato alle dipendenze dello Studio __________ per ben 47 anni (cfr. consid.

2.7

), questa Corte, tutto ben considerato e indipendentemente dalla questione

di sapere se in Ticino vi sono oppure no realmente soltanto dieci studi attivi

nel settore della geomatica, ritiene, in applicazione dell’usuale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente sia effettivamente

stato aiutato dal datore di lavoro nella ricerca di una nuova occupazione nel

periodo di disdetta.

Più

precisamente, risulta del tutto plausibile che il datore di lavoro, vedendosi

costretto a licenziare il 29 settembre 2011 con effetto dal 31 dicembre 2011

(cfr. consid. 2.7.) il proprio collaboratore attivo presso lo studio da

moltissimi anni per motivi che esulano dalle sue capacità e dal suo impegno, si

sia attivato presso altri studi del medesimo settore al fine di reperirgli un

impiego perlomeno complementare a quello al 50% garantitogli dal medesimo.

2.9

Siccome

l’insorgente, nel mese di novembre 2011, si è candidato presso cinque studi di

geometra (cfr. doc. 9/42) e l’ing. __________ nella dichiarazione del 3 aprile 2012 ha indicato che lo studio e l’assicurato complessivamente hanno contattato dieci studi del

settore (cfr. doc. I = 9/6), va altresì ritenuto che grazie all’intervento

dello Studio __________ sono stati interpellati altri cinque potenziali datori

di lavoro nel periodo da ottobre a dicembre 2011.

Anche

volendo considerare che le cinque ulteriori ricerche di lavoro sono state

effettuate esclusivamente nei mesi di ottobre e dicembre 2011, le stesse -

suddivise su due mesi - risultano comunque insufficienti dal profilo

quantitativo (cfr. consid. 2.4.).

Al

riguardo giova, poi, rilevare che anche se è vero che le ricerche devono essere svolte nelle

professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, esse

devono comunque essere estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo,

op. cit., pag. 27).

Inoltre,

per costante giurisprudenza, il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto

di essere reinserito nella propria professione. Successivamente, però, deve

essere disposto a lavorare anche al di fuori della professione appresa (cfr.

art. 17 cpv. 1 LADI; DLA 2001 pag. 147, STCA 38.2000.20 del 13 aprile 2000;

STCA del 14 giugno 1995 nella causa S.S.; STCA del 5 aprile 1993 nella causa

E.C-T; RDAT 1986 pag. 173; vedi pure STFA del 19 ottobre 1988 nella causa R.M.,

46/88;Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung" in SBVR pag. 94 N° 236 e pag. 95 N° 240;

D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Ciò

vale in particolare qualora una professione contempli sul mercato del lavoro

pochi sbocchi di impiego concreti, analogamente al caso del ricorrente tecnico

geometra - geomatico (cfr. consid. 2.7.), come del resto riconosciuto

dell’assicurato stesso (cfr. All.5; I pag. 2).

In tal caso è necessario

intensificare le ricerche anche al di fuori del proprio ambito professionale

(cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007; STFA C 347/05 del 13 marzo 2006: STCA

38.2011.60

del 26 settembre 2011 concernente un assicurato laureato in

musicologia sanzionato con sei giorni di sospensione del diritto all’indennità

di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di febbraio e marzo 2011

antecedenti l’annuncio per il collocamento. Questa Corte ha evidenziato che,

contemplando la professione dell’assicurato pochi sbocchi di impiego concreti sul

mercato del lavoro, anche quale insegnante di musica, , avrebbe dovuto cercare

un’occupazione pure al di fuori della professione appresa; STCA 38.2001.46 del 5 ottobre 2001 relativa a un’assicurata

- docente di scuola dell’infanzia - sospesa per insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione. Il TCA ha

segnatamente stabilito che, vista la difficoltà nel trovare

un'occupazione quale docente di scuola dell'infanzia a causa delle rare

pubblicazioni di concorsi sul Foglio Ufficiale, la ricorrente avrebbe dovuto

cercare un lavoro anche in altri ambiti professionali).

L’età

dell’assicurato - di quasi 62 anni al momento dei fatti -, d’altronde, non

permette di giungere a un esito differente della presente vertenza.

In

proposito è utile ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza C

275/05 del 6 novembre 2006, già citata al consid. 2.5., ha segnatamente

indicato che gli assicurati di età avanzata confrontati, anche a causa di una

situazione economica sfavorevole, a rilevanti problemi nel reperire un nuovo

posto di lavoro sono tenuti a maggiormente intensificare le proprie ricerche di

impiego.

In simili condizioni,

occorre concludere che il ricorrente, svolgendo nell’ottobre e

nel dicembre 2011 delle ricerche di lavoro insufficienti, ha violato l’obbligo

di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.10

Nel caso in

esame l’assicurato sostiene di non essere stato pienamente cosciente

dell’obbligo di ricerca di un posto di lavoro nel periodo precedente la propria

iscrizione all’URC (cfr. doc. I pag. 2) o comunque della necessità di

documentare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione (cfr. All.

5).

In

concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione

e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

Il

TFA, infatti, ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di

impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve

essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di

insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti

gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C

14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.

2.1

; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del

resto, deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

Il dovere

di svolgere delle ricerche di lavoro implica forzatamente il fatto di essere in

grado di comprovare i propri sforzi.

Nella

regola di comportamento elementare di effettuare delle ricerche di

impiego che deve essere seguita anche senza una precedente informazione

rientra, perciò, anche l’obbligo di documentare le medesime (cfr. STCA 38.

2011.36

del 19 settembre 2011 cosid. 2.11.).

In

casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente

di dover effettuare delle ricerche di lavoro prima della disoccupazione o in

ogni caso di dover comprovare gli sforzi intrapresi (cfr. STCA 38.2012.38 del

13.

settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2011.36 del 19 settembre 2011 consid.

2.11

; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.11.; STCA 38.2009.28 del 27

luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30 luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18

febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008).

2.11

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate

ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2011, precisando che la

sanzione è stata ridotta del 50% per tener conto della sua età avanzata

(quattro giorni per il mese di ottobre 2011 + quattro giorni per il mese di

dicembre 2012 = 8 giorni : 2 = 4 giorni; cfr. doc. A pag. 2).

A mente

del TCA, considerato, da una parte, che è stato ritenuto che grazie

all’intervento dello Studio di ingegneria __________ nei mesi di ottobre e

dicembre 2012 sono state compiute cinque ricerche di lavoro presso altri studi

attivi nel settore della geomatica (cfr. consid. 2.8), dall’altra, che di

regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche

durante un mese precedente l’annuncio al collocamento (cfr. consid. 2.6.), la

penalità di quattro giorni non rispetta appieno il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve essere ridotta a tre giorni (3

giorni per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011 + 3 giorni

per insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2011 = 6 giorni : 2 -

per tener conto dell’età avanzata del ricorrente, cfr. consid. 2.5. - = 3

giorni).

Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso per tre giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

2.12

Il

ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione

di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 300.-- a titolo di

ripetibili parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STFA H 19/06 del 14

febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5 dicembre 2003; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF

122.

V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 14 marzo 2012 è modificata nel senso che

l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC di __________

verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster