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38.2012.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano

una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16

febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in

una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

In

un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il

TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non

bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va

invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,

l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di

organo in senso materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il

suo scopo.

In una

sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente

precisato che:

"

(…)

En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer

quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports

internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de

décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997

consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.

5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral

concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege

(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.

c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les

membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu

sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités

qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270

consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.

196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une

participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas,

à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle

d'un employeur (cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule

démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que

l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette

société, par exemple en conservant une participation importante au capital

social (cf. arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui

de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante

les décisions de la société.

3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus

membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars

2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40

% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,

soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le

plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la

société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature

individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de

compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction

cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement

délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,

chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec

l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère

valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23

novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou représentés

possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve ainsi une

influence déterminante sur les décisions de la société S.________, qui justifie

de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle d'un

employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008. Comme

il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de clients,

mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3 let. c

LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."

(La sottolineatura è del redattore)

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello

di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il

rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di

disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.

STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio

2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

2.5. La SECO, nella Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) al p.to B20,

relativamente in particolare alla situazione di assicurati con partecipazione

finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha enunciato che:

" Se,

considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente

poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di

un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione

deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il

semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il

diritto alle prestazioni.

- Giurisprudenza

DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid.

4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,

consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120

V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente,

tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza

amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di

legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata

prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.6. Nell’evenienza

concreta dalle tavole processuali emerge che RI 1, nel settembre 2009, ha fondato con __________ la __________ Sagl (cfr. doc. D4), il cui scopo sociale è il

seguente:

"

Consulenza e commercializzazione di software e

hardware, principalmente recupero e ricostruzione files. La società può

partecipare ad altre imprese in Svizzera e all’estero. La società può inoltre

esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che

siano in relazione con lo scopo della società. La società può acquisire,

possedere e vendere beni immobili in relazione con lo scopo sociale.” (cfr.

estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch)

RI 1 e __________

sono soci della Sagl in questione con una quota di fr. 10'000.-- ciascuno su un

capitale sociale di complessivi fr. 20'000.-- (cfr. estratto RC; doc. D4).

Nel

settembre 2009 l’assicurato è, inoltre, stato iscritto a RC quale socio e

presidente della gerenza con diritto di firma individuale, mentre __________

quale socio e gerente con diritto di firma individuale.

Il 22

dicembre 2011 le iscrizioni a RC sono state modificate.

Il

ricorrente ha assunto la carica di socio e gerente con diritto di firma

individuale, mentre __________ di socio senza diritto di firma (cfr. estratto

RC).

Il 6

febbraio 2012 la funzione di socio e gerente dell’insorgente è stata radiata.

Egli è rimasto iscritto, come Donato Livrieri, quale socio senza diritto di

firma (cfr. estratto RC).

RI 1, dal

novembre 2009 all’ottobre 2011, è stato pure alle dipendenze a tempo pieno

della __________ Sagl in qualità di responsabile clientela e fornitori a tempo

pieno (cfr. doc. 4; 5).

In

effetti l’assicurato, il 21 ottobre 2011, ha disdetto il rapporto di lavoro con la società con effetto dal 1° novembre 2011 a causa delle notevoli difficoltà economiche della ditta (cfr. doc. 6).

Il

ricorrente si è annunciato per il collocamento a partire dal 26 gennaio 2012

(cfr. doc. 1; B).

La Cassa,

con decisione del 29 febbraio 2012, ha negato all’assicurato il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 26

gennaio 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro all’interno della __________ Sagl, visto che,

dopo essere stato socio al 50% e presidente della gerenza della società con

diritto di firma individuale, dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012 è stato

socio e gerente con diritto di firma individuale e in seguito socio con il

possesso del 50% del capitale sociale della Sagl (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 29 marzo 2012

(cfr. doc. B; consid. 1.1.).

Per

inciso va segnalato che con Decreto della Pretura di __________ del 6 luglio

2012 è stato dichiarato lo scioglimento della società rimasta senza gerenza e

ordinata la liquidazione in via di fallimento ex art. 731 cpv. 1 cifra 3 CO

(cfr. estratto RC; doc. F/1).

2.7. Chiamata

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima, da un

lato, che, come indicato al considerando precedente, il ricorrente, che

rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione dal 26 gennaio 2012, dopo

essere stato iscritto a RC quale socio e presidente della gerenza con diritto

di firma individuale della __________ Sagl, dal 22

dicembre 2011 al 6 febbraio 2012 è stato iscritto a RC come socio e gerente

della società con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).

Dalla documentazione

agli atti si evince, tuttavia, che l’assicurato ha trasmesso alla società le

proprie dimissioni immediate dalla carica di gerente il 30 dicembre 2011 (cfr.

doc. D2).

Al

riguardo giova osservare che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 il

TFA ha stabilito che ai fini di determinare il momento dell’uscita dal consiglio

di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con

la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal

consiglio di amministrazione, e non quella della pubblicazione nel Foglio

ufficiale svizzero di commercio.

Le dimissioni da una

carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e

non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto

in forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF

8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.).

In proposito cfr. pure STF

8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA

38.2005.70 del 30 novembre 2005.

Dall’altro

lato, il TCA rileva che l’insorgente ha tentato di cedere la propria quota

sociale.

Considerandi

In

effetti il 27 dicembre 2011 __________ di __________ ha dichiarato di accettare

la parte di fr. 10'000.-- di quote sociali della __________ Sagl appartenenti

all’assicurato, specificando che era sua intenzione cercare di apportare lavori

per risolvere la situazione finanziaria in cui versava la ditta (cfr. doc. 9).

L’11

febbraio 2012 __________ ha poi manifestato alla Sagl il proprio interesse a

rilevare entrambe le quote sociali di fr. 10'000.-- l’una a costo zero così da

riprendere l’intera situazione ormai fallimentare della società con l’intento

di risanarla (cfr. doc. 10).

__________,

il 21 febbraio 2012, ha nuovamente dichiarato di assumere tutti gli attivi e i

passivi della società a condizione che si concludesse la trattativa (cfr. doc.

11).

Sempre il

21.

febbraio 2012 è stato allestito un “Contratto di cessione quota sociale” tra

RI 1 e __________ concernente la quota sociale di fr. 10'000.-- della __________

Sagl detenuta dall’assicurato, nella quale è stato in ogni caso precisato che la

cessione della quota sociale richiedeva l’approvazione dell’assemblea dei soci

(cfr. doc. 12).

Anche da

un messaggio di posta elettronica del 13 marzo 2012 inviato dall’avv. RA 1 a __________ dell’Ufficio del registro di commercio di __________ risulta l’intenzione

dell’insorgente di cedere le quote a terzi e l’irreperibilità dell’altro socio

(cfr. doc. F/1).

Le

trattative per la cessione della quota sociale del ricorrente non hanno, però,

avuto esito positivo.

L’assicurato,

nella propria opposizione del 16 marzo 2012 interposta contro la decisione di

diniego del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 26 gennaio

2012.

emessa dalla Cassa, ha in proposito indicato quanto segue:

"

(…)

Il mio socio è tornato in __________

danneggiando l’azienda in tutte le sue parti, sia economiche che d’immagine,

togliendo in qualsiasi modo la possibilità alla stessa di rinascere riprendendo

ad operare, inoltre essendo soci al 50% non avrei nemmeno io da solo l’autorità

per farla ripartire.

Come potrete vedere dagli

allegati ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per uscire dalla

suddetta azienda, mi sono dimesso sia da dipendente sia da gerente, ho cercato

con tutte le mie forze di ottenere dal mio socio un liberatoria per cedere le

mie quote ad una terza persona interessata, Signor __________, il quale avrebbe

risanato l’azienda e probabilmente mi avrebbe anche riassunto, ma senza

successo.

(…)” (Doc. 2)

Il tenore

dei messaggi di posta elettronica intercorsi nel febbraio e marzo 2012 tra

l’assicurato e __________ da una parte, e la legale di __________, dall’altra, conferma,

del resto, l’insuccesso della negoziazione intrattenuta al fine di

concretizzare la cessione della quota sociale detenuta dal ricorrente (cfr.

doc. 13: Messaggio di posta elettronica del 16 marzo 2012 di __________ all’avv.

__________: “Gentile avvocato __________, ho letto la sua ultima mail e,

considerandone il contenuto, per quanto concerne l’acquisizione della società,

ritengo chiuse le trattative. Mi dispiace perché tutte le responsabilità

sarebbero in definitiva state scaricate sul sottoscritto che, avendo già il

cliente con il lavoro, avrebbe risolto il tutto nel volgere di pochi mesi.”)

e denota che i rapporti tra i due soci erano litigiosi (cfr. doc. 13: Messaggio

di posta elettronica del 6 marzo 2012 di RI 1 all’avv. __________: “…visto

che __________ non sembra interessato a concludere bonariamente la situazione,

salvo prova del contrario, inizierò a procedere con le dovute denunce agli

uffici competenti e con la successiva richiesta danni anche in __________,

visto che ciò che dico è avvallato da prove.”; Messaggio di posta

elettronica del 14 marzo 2012 di __________ all’avv. __________: “mi

permetto sollecitare una risposta in merito all’affare in oggetto. Qualora

fosse negativa mi permetto di affermare che, almeno per quanto mi riguarda,

sarebbe stata una vera perdita di tempo e inoltre che i miei dubbi riguardo

alla volontà del signor __________ di voler solo riuscire in qualche modo a far

del male al signor RI 1, … forse forse,…! In tutti i casi il nostro compito, da

bravi professionisti, è quello di appianare questi dissapori e cercare di

risolvere laddove si possa! …”).

2.8

I rapporti

interni fra i due soci della Sagl che, da quanto esposto al considerando

precedente, risultano caratterizzati da dissidi rappresentavano effettivamente

un ostacolo alla cessione della quota del ricorrente.

Ai sensi

dell’art. 786 cpv. 1 CO, infatti, la cessione di quote sociali richiede

l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare

l’approvazione senza indicarne i motivi.

Inoltre

per la cessione di quote sociali è necessaria una

deliberazione dell’assemblea dei soci approvata, ex

art. 808b cpv. 1 cifra 4 CO, da almeno due terzi dei

voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il

quale può essere esercitato il diritto di voto.

E’ vero

che il cpv. 2 cifra 1 dell’art. 786 CO prevede che lo statuto può

derogare a quanto disposto nel capoverso 1, rinunciando all’esigenza

dell’approvazione della cessione.

Tuttavia

in casu lo statuto non prevede alcunché a tale riguardo (cfr. doc. D5).

L’art.

786.

cpv. 3 CO enuncia, poi, che se l’assemblea dei soci rifiuta

l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi

motivi.

Giusta

l’art. 822 cpv. 1 CO l’autorizzazione di recedere dalla società per

gravi motivi va, però, richiesta al giudice.

Tale

procedura non è, tuttavia, immediata e richiede del tempo.

Per quanto concerne le decisioni

dell’assemblea dei soci più in generale, l’art. 808 CO sancisce che, ad

eccezione delle deliberazioni importanti di cui all’art. 808b CO per le quali è

richiesta una maggioranza qualificata o di quanto contemplato dallo statuto -

in casu quest’ultimo non prevede alcunché (cfr. doc. D5) -,

l’assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza, tra le

quali la nomina dei gerenti (cfr. 804 cpv. 2 CO), a

maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Pertanto

se i soci, come nel caso concreto, sono due e ognuno detiene metà del capitale

sociale e non sono in buoni rapporti, nel caso in cui siano entrambi presenti all’assemblea

dei soci, personalmente o tramite un rappresentante, l’adozione delle decisioni

diviene alquanto difficile.

Va,

altresì, evidenziato che se, da una parte, l’art. 809 cpv. 1 CO contempla il

principio secondo cui tutti i soci sono legittimati e obbligati alla gestione

della società (cfr. R. Watter/K. Roth Pellanda, Basler Kommentar, 3° ed. 2008,

ad art. 809 CO pag. 1761), dall’altra, il medesimo disposto prevede in ogni

caso che i soci esercitano in comune la gestione della società.

Nel caso di specie, perciò,

sussistendo dei contrasti tra i due soci ognuno al 50%, una gestione in comune

appariva difficilmente praticabile.

2.9

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene che, sulla base dei soli atti e senza

procedere a ulteriori accertamenti, non sia possibile decidere in merito alla

questione di sapere se RI 1 che detiene il 50% del capitale sociale della __________

Sagl, sua ex datrice di lavoro, a decorrere dal 26 gennaio 2012 avesse o meno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla ditta.

In

effetti, per quanto concerne la carica di gerente assunta nel dicembre 2011,

dopo essere stato presidente della gerenza dal settembre 2009 al 22 dicembre

2011, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), le dimissioni dell’assicurato datano

già del 30 dicembre 2011, benché la relativa iscrizione a RC sia stata radiata

soltanto il 6 febbraio 2011.

Relativamente

alla detenzione del 50% del capitale sociale, va, poi, osservato che secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale il solo fatto che un assicurato disponga

di una partecipazione al capitale sociale dell’impresa sua ex datrice di lavoro

non è sufficiente per concludere che il medesimo si trovi in una situazione

analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio

2009.

citata al consid. 2.4.; STCA C 45/04 del 27 gennaio 2005).

La Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO al p.to B20

prevede, d’altronde, che la questione di sapere se, considerata l'entità della

partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali

determinanti e, quindi, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore

di lavoro deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze

concrete (cfr. consid. 2.5 .).

Inoltre

in casu l’insorgente ha comunque tentato di cedere la propria quota, ma le

trattative sono fallite, in quanto l’altro socio non si è dimostrato d’accordo

senza riserve (cfr. consid. 2.7.).

E’ vero

che l’”Attestato del datore di lavoro” relativo al ricorrente compilato

all’attenzione della Cassa il 26 gennaio 2012 è stato firmato dall’assicurato

stesso.

E’

altrettanto vero, però, che in ogni caso senza gerenza debitamente nominata

(cfr. art. 804 cpv. 2 CO; consid. 2.8.), la società non aveva organi che

potessero compiere degli atti connessi alla gestione legalmente validi, a meno

che i soci agissero in comune, ciò che nella fattispecie, come indicato sopra

(cfr. consid. 2.8.), appariva difficile.

Riguardo

all’asserzione della parte resistente, secondo cui la rinuncia al salario da

parte dell’assicurato conferma maggiormente il suo potere decisionale

all’interno della Sagl (cfr. doc. III pag. 4), il TCA si limita a osservare che

agli atti risulta unicamente lo scritto dell’11 febbraio di __________ alla

società, in cui ha affermato che “…per quanto concerne gli stipendi

arretrati dovrebbe esservi la rinuncia agli stessi da parte dei signori __________

e RI 1…” (doc. 10).

L’insorgente,

dal canto suo, nella lettera di licenziamento del 21 ottobre 2011,

relativamente ai salari dal febbraio all’ottobre 2011, ha puntualizzato che “…Resta inteso che l’azienda __________ Sagl rimane in debito nei miei

confronti degli stipendi suddetti e di tutte le mie spettanze” (doc. 6).

2.10

La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz,

art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010

consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V

282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice

chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

In una

sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha

osservato che:

"

(…)

4.1.1

Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung

und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes

wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die

für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen

hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum

- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien

Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von

Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht

bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung

(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein

bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere

Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt

im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche

Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen

Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von

zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu

erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.

3.

).”

A

proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,

fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il

Tribunale federale ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Sull'art.

43.

LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

Giova, in

ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

2.11

In

concreto l’amministrazione, nonostante dovesse essere al corrente dei dissidi

tra i soci RI 1 e __________, visto che perlomeno con l’opposizione - nella

quale l’assicurato ha comunque segnatamente sottolineato che si trovava in una

situazione di ricatto, in quanto il socio se ne era andato portandosi via quanto

più possibile dall’azienda, lasciandolo in una situazione critica senza la

possibilità di lavorare né di uscire dalla società (cfr. doc. 2) - le sono

stati trasmessi i messaggi di posta elettronica tra il medesimo, __________ e

l’avvocato dell’altro socio menzionati sopra (cfr. doc. 2; 13; consid. 2.7.),

non ha approfondito la questione relativa all’effettivo potere decisionale del

ricorrente in seno alla Sagl, sentendo il medesimo, l’altro socio, o perlomeno

la sua legale, e __________, ma si è limitata a negare all’insorgente il

diritto all’indennità di disoccupazione dal 26 gennaio 2012, ritenendo che,

quale socio al 50% e gerente fino al 6 febbraio 2012 e in seguito socio al 50%

della società, rivestisse una posizione analoga a un datore di lavoro.

Ne discende che la Cassa

ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Cassa perché

disponga accertamenti più approfonditi riguardo all’effettivo ruolo del

ricorrente in seno alla Sagl a decorrere dal 26 gennaio 2012, in particolare sentendo le persone coinvolte.

Con la collaborazione

dell’insorgente andrà valutato se ed, eventualmente, che tipo di attività abbia

svolto per la società, soprattutto nel periodo 26 gennaio – 6 febbraio 2012 in cui era ancora iscritto quale gerente a RC nonostante la lettera di dimissioni del 30

dicembre 2011, al fine di appurare a che momento vanno fatte risalire le sue

effettive dimissioni (cfr. consid. 2.7.).

Andrà, così, accertato,

esaminando le circostanze concrete del caso, se l’assicurato nel lasso di tempo

26.

gennaio - 6 febbraio 2012, rispettivamente dal 7 febbraio al 29 marzo 2012 (data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. STF

9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215

consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15

aprile 2005 consid. 2), poteva oppure no realmente esercitare

un’influenza sulla sua perdita di lavoro così da rendere la sua disoccupazione

difficilmente controllabile.

Andrà, inoltre stabilito se

l’altro socio della __________ Sagl era effettivamente irreperibile e, nel caso

di risposta affermativa, chi sarebbe stato presente alle deliberazioni della

società.

Soprattutto

tramite l’audizione della legale di __________, la Cassa chiarirà se la stessa

rappresentava o meno quest’ultimo in ogni evenienza riguardante il suo ruolo di

socio della Sagl e, quindi, se la stessa agiva oppure no in nome e per conto

dell’altro socio della società contestualmente a ogni deliberazione della ditta.

Al riguardo va ribadito

che l’art. 808 CO sancisce che l’assemblea dei soci, di

principio, delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza

assoluta dei voti rappresentati.

Almeno 2/3 dei voti

rappresentati che devono corrispondere alla maggioranza assoluta del capitale

sociale è, in effetti, richiesta solamente per le deliberazioni importanti di

cui all’art. 808b CO (cfr. consid. 2.8.).

Sulla scorta delle

relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà, poi, nuovamente sul

diritto o meno dell’insorgente all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 26

gennaio 2012.

2.13

Vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art.

61.

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta

priva di oggetto (cfr. STFA U 176/02 del 1° luglio 2003; STFA U 164/02 del 9

aprile 2003; STFA U 134/99 dell’8 novembre 2001).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta

priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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