38.2012.27
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 settembre 2012Italiano38 min
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Numero d'incarto:
38.2012.27
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, TCA
Titolo:
Negato ID da 26.1.12 poiché,quale socio gerente e da 6.2.12 solo socio al 50%,posiz.analoga a DL nella Sagl,sua ex DL.Lett.dimiss.,però,come gerente del 30.12.11,benché iscriz.RC solo il 6.2.12.Tentato poi di cedere quota soc.e rapp.tra i 2 soci litig.Rinvio atti per accertare reale ruolo nella Sagl
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 808 CO
art. 8 cpv. 1 let. a e b LADI
art. 31 cpv. 3 LADI
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 30 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.27
rs
Lugano
24 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo
2012 emanata da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 29 marzo 2012 la Cassa CO 1(in seguito: la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 29 febbraio 2012 (cfr. doc. 1) con
cui ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 26 gennaio
2012, in quanto occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
in seno alla società __________ SAGL di __________ (cfr. doc. B).
L’amministrazione,
al riguardo, ha precisato che:
"
(…)
Nel presente caso dagli
atti emerge che lei il 30 settembre 2009 è stato iscritto a Registro di
commercio quale socio e presidente con firma individuale e una quota di CHF
10'000.-- della società __________ Sagl di __________.
In data 6 febbraio 2012 ha lasciato la presidenza mantenendo la carica di socio senza diritto di firma sempre con una
quota di CHF 10'000.-- su un capitale sociale di CHF 20'000.--.
Lo scopo sociale della
società:
“ Consulenza e
commercializzazione di software e hardware, principalmente recupero e
ricostruzione files. La società può partecipare ad altre imprese in Svizzera e
all’estero. La società può esercitare tutte le attività commerciali,
finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della
società. La società può acquisire, possedere e vendere beni immobili in
relazione allo scopo sociale.”
Nell’ottica del criterio
della probabilità preponderante applicabile nel settore delle assicurazioni
sociali la cassa ritiene che lei svolge ancora un ruolo attivo e decisionale in
seno alla società __________ Sagl e nella posizione di poter perseguire lo
scopo sociale.
(…)” (Doc. B)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 29 marzo 2012 l'assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale,
la concessione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 26 gennaio 2012, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Cassa per complemento istruttorio e nuova
decisione.
Il
ricorrente ha, inoltre, postulato la concessione del beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, segnatamente,
che l’accertamento dei fatti, oltre ad essere sostanzialmente assente e del
tutto insufficiente, è comunque arbitrario ed errato.
Al
riguardo egli ha precisato che la Cassa, contrariamente a quanto previsto dalla
giurisprudenza federale - in particolare è stata menzionata la STF 8C_279/2010
dell’8 giugno 2010 - si è limitata a ritenere la sua posizione analoga a quella
di un datore di lavoro senza fondare la propria decisione su verifiche concrete
o accertamenti chiari.
L’assicurato
ritiene, pertanto, che gli atti debbano perlomeno essere rinviati alla Cassa
affinché accerti e approfondisca la sua posizione in seno alla Sagl.
Egli ha
asserito di non aver più alcun rapporto con la società in oggetto, di non avere
più alcun diritto di firma da inizio febbraio 2012, che da gennaio 2012
l’azienda, che è in evidenti difficoltà finanziarie, non è più operativa e che
la cessione delle quote e l’uscita dalla società sono rese difficili dall’impossibilità,
indipendente dalla sua volontà, di aggiornare a breve un’assemblea generale.
Il
ricorrente ha concluso che stando così le cose appare evidente che non eserciti,
e non sia intenzionato a esercitare, più alcun ruolo attivo in seno alla
società
A mente
dell’assicurato non sussistono, pertanto, motivi per cui debba essergli negato
il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 1° giugno
2012 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha prodotto dei messaggi di posta
elettronica intercorsi il 13 marzo 2012 tra il medesimo legale e l’Ufficio del
Registro di commercio allo scopo di ulteriormente comprovare l’oggettiva
difficoltà di finalizzare (in tempi accettabili) la cessione delle quote
sociali (cfr. doc. V; F1).
1.5. Il doc. V e
l’allegato F1 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr.
doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto oppure no alle
indennità di disoccupazione a fare tempo dal 26 gennaio 2012.
2.3. Il
ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 marzo 2012 emesso dalla Cassa
innanzitutto per motivi d’ordine formale.
In effetti l’insorgente,
con l’atto di ricorso, ha invocato una lesione del diritto di essere sentito,
sostenendo che la motivazione della decisione su opposizione del 29 marzo 2012,
sia carente.
In particolare
nell’impugnativa è stato indicato:
"
(…)
Va inoltre evidenziata la carente
motivazione della decisione su opposizione, che si esaurisce sostanzialmente in
una pura e semplice ripetizione di quanto già addotto nella prima decisione. Si
osserva che CO 1 Cassa disoccupazione ha completamente omesso di esaminare e
considerare le censure sollevate dall’insorgente. Essa non indica in
particolare i motivi che l’hanno indotta a respingere la richiesta d’indennità
di disoccupazione avanzata dal ricorrente.” (Doc. I pag. 4)
Il diritto di essere
sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STF
9C_738/2007 del 3 settembre 2008 consid. 2.1.1.; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid.
3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.
368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali
appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della
motivazione della decisione su opposizione contestata.
Da
quest’ultima emerge, infatti, chiaramente il motivo per cui la Cassa ha negato
all’insorgente il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 26
gennaio 2012, e meglio poiché in seno alla __________ SAGL - sua ex datrice di
lavoro - il medesimo, che il 30 settembre 2009 è stato iscritto a RC quale
socio con una quota di fr. 10'000.-- e presidente con firma individuale e dal 6
febbraio 2012 è socio senza diritto di firma sempre con una quota di fr.
10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.--, occupa una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. B).
Del resto
il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha
impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La
censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.4. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano
una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16
febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un
dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege
(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere
decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Sempre
secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA
C 71/01 del 30 agosto 2001).
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in
una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
In
un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il
TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non
bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va
invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,
l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di
organo in senso materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il
suo scopo.
In una
sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente
precisato che:
"
(…)
En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer
quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de
décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997
consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.
5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege
(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.
c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270
consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.
196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une
participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas,
à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle
d'un employeur (cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule
démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que
l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette
société, par exemple en conservant une participation importante au capital
social (cf. arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui
de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante
les décisions de la société.
3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus
membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars
2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40
% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,
soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le
plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la
société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature
individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de
compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction
cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement
délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,
chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec
l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère
valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23
novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou représentés
possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve ainsi une
influence déterminante sur les décisions de la société S.________, qui justifie
de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle d'un
employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008. Comme
il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de clients,
mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."
(La sottolineatura è del redattore)
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello
di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il
rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di
disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr.
STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio
2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
2.5. La SECO, nella Circolare
concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) al p.to B20,
relativamente in particolare alla situazione di assicurati con partecipazione
finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha enunciato che:
" Se,
considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente
poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di
un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione
deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il
semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il
diritto alle prestazioni.
- Giurisprudenza
DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid.
4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86,
consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120
V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente,
tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza
amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di
legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata
prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.6. Nell’evenienza
concreta dalle tavole processuali emerge che RI 1, nel settembre 2009, ha fondato con __________ la __________ Sagl (cfr. doc. D4), il cui scopo sociale è il
seguente:
"
Consulenza e commercializzazione di software e
hardware, principalmente recupero e ricostruzione files. La società può
partecipare ad altre imprese in Svizzera e all’estero. La società può inoltre
esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che
siano in relazione con lo scopo della società. La società può acquisire,
possedere e vendere beni immobili in relazione con lo scopo sociale.” (cfr.
estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch)
RI 1 e __________
sono soci della Sagl in questione con una quota di fr. 10'000.-- ciascuno su un
capitale sociale di complessivi fr. 20'000.-- (cfr. estratto RC; doc. D4).
Nel
settembre 2009 l’assicurato è, inoltre, stato iscritto a RC quale socio e
presidente della gerenza con diritto di firma individuale, mentre __________
quale socio e gerente con diritto di firma individuale.
Il 22
dicembre 2011 le iscrizioni a RC sono state modificate.
Il
ricorrente ha assunto la carica di socio e gerente con diritto di firma
individuale, mentre __________ di socio senza diritto di firma (cfr. estratto
RC).
Il 6
febbraio 2012 la funzione di socio e gerente dell’insorgente è stata radiata.
Egli è rimasto iscritto, come Donato Livrieri, quale socio senza diritto di
firma (cfr. estratto RC).
RI 1, dal
novembre 2009 all’ottobre 2011, è stato pure alle dipendenze a tempo pieno
della __________ Sagl in qualità di responsabile clientela e fornitori a tempo
pieno (cfr. doc. 4; 5).
In
effetti l’assicurato, il 21 ottobre 2011, ha disdetto il rapporto di lavoro con la società con effetto dal 1° novembre 2011 a causa delle notevoli difficoltà economiche della ditta (cfr. doc. 6).
Il
ricorrente si è annunciato per il collocamento a partire dal 26 gennaio 2012
(cfr. doc. 1; B).
La Cassa,
con decisione del 29 febbraio 2012, ha negato all’assicurato il diritto alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 26
gennaio 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di
lavoro all’interno della __________ Sagl, visto che,
dopo essere stato socio al 50% e presidente della gerenza della società con
diritto di firma individuale, dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012 è stato
socio e gerente con diritto di firma individuale e in seguito socio con il
possesso del 50% del capitale sociale della Sagl (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 29 marzo 2012
(cfr. doc. B; consid. 1.1.).
Per
inciso va segnalato che con Decreto della Pretura di __________ del 6 luglio
2012 è stato dichiarato lo scioglimento della società rimasta senza gerenza e
ordinata la liquidazione in via di fallimento ex art. 731 cpv. 1 cifra 3 CO
(cfr. estratto RC; doc. F/1).
2.7. Chiamata
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima, da un
lato, che, come indicato al considerando precedente, il ricorrente, che
rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione dal 26 gennaio 2012, dopo
essere stato iscritto a RC quale socio e presidente della gerenza con diritto
di firma individuale della __________ Sagl, dal 22
dicembre 2011 al 6 febbraio 2012 è stato iscritto a RC come socio e gerente
della società con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).
Dalla documentazione
agli atti si evince, tuttavia, che l’assicurato ha trasmesso alla società le
proprie dimissioni immediate dalla carica di gerente il 30 dicembre 2011 (cfr.
doc. D2).
Al
riguardo giova osservare che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 il
TFA ha stabilito che ai fini di determinare il momento dell’uscita dal consiglio
di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con
la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal
consiglio di amministrazione, e non quella della pubblicazione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio.
Le dimissioni da una
carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e
non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto
in forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF
8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.).
In proposito cfr. pure STF
8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA
38.2005.70 del 30 novembre 2005.
Dall’altro
lato, il TCA rileva che l’insorgente ha tentato di cedere la propria quota
sociale.
Considerandi
In
effetti il 27 dicembre 2011 __________ di __________ ha dichiarato di accettare
la parte di fr. 10'000.-- di quote sociali della __________ Sagl appartenenti
all’assicurato, specificando che era sua intenzione cercare di apportare lavori
per risolvere la situazione finanziaria in cui versava la ditta (cfr. doc. 9).
L’11
febbraio 2012 __________ ha poi manifestato alla Sagl il proprio interesse a
rilevare entrambe le quote sociali di fr. 10'000.-- l’una a costo zero così da
riprendere l’intera situazione ormai fallimentare della società con l’intento
di risanarla (cfr. doc. 10).
__________,
il 21 febbraio 2012, ha nuovamente dichiarato di assumere tutti gli attivi e i
passivi della società a condizione che si concludesse la trattativa (cfr. doc.
11).
Sempre il
21.
febbraio 2012 è stato allestito un “Contratto di cessione quota sociale” tra
RI 1 e __________ concernente la quota sociale di fr. 10'000.-- della __________
Sagl detenuta dall’assicurato, nella quale è stato in ogni caso precisato che la
cessione della quota sociale richiedeva l’approvazione dell’assemblea dei soci
(cfr. doc. 12).
Anche da
un messaggio di posta elettronica del 13 marzo 2012 inviato dall’avv. RA 1 a __________ dell’Ufficio del registro di commercio di __________ risulta l’intenzione
dell’insorgente di cedere le quote a terzi e l’irreperibilità dell’altro socio
(cfr. doc. F/1).
Le
trattative per la cessione della quota sociale del ricorrente non hanno, però,
avuto esito positivo.
L’assicurato,
nella propria opposizione del 16 marzo 2012 interposta contro la decisione di
diniego del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 26 gennaio
2012.
emessa dalla Cassa, ha in proposito indicato quanto segue:
"
(…)
Il mio socio è tornato in __________
danneggiando l’azienda in tutte le sue parti, sia economiche che d’immagine,
togliendo in qualsiasi modo la possibilità alla stessa di rinascere riprendendo
ad operare, inoltre essendo soci al 50% non avrei nemmeno io da solo l’autorità
per farla ripartire.
Come potrete vedere dagli
allegati ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per uscire dalla
suddetta azienda, mi sono dimesso sia da dipendente sia da gerente, ho cercato
con tutte le mie forze di ottenere dal mio socio un liberatoria per cedere le
mie quote ad una terza persona interessata, Signor __________, il quale avrebbe
risanato l’azienda e probabilmente mi avrebbe anche riassunto, ma senza
successo.
(…)” (Doc. 2)
Il tenore
dei messaggi di posta elettronica intercorsi nel febbraio e marzo 2012 tra
l’assicurato e __________ da una parte, e la legale di __________, dall’altra, conferma,
del resto, l’insuccesso della negoziazione intrattenuta al fine di
concretizzare la cessione della quota sociale detenuta dal ricorrente (cfr.
doc. 13: Messaggio di posta elettronica del 16 marzo 2012 di __________ all’avv.
__________: “Gentile avvocato __________, ho letto la sua ultima mail e,
considerandone il contenuto, per quanto concerne l’acquisizione della società,
ritengo chiuse le trattative. Mi dispiace perché tutte le responsabilità
sarebbero in definitiva state scaricate sul sottoscritto che, avendo già il
cliente con il lavoro, avrebbe risolto il tutto nel volgere di pochi mesi.”)
e denota che i rapporti tra i due soci erano litigiosi (cfr. doc. 13: Messaggio
di posta elettronica del 6 marzo 2012 di RI 1 all’avv. __________: “…visto
che __________ non sembra interessato a concludere bonariamente la situazione,
salvo prova del contrario, inizierò a procedere con le dovute denunce agli
uffici competenti e con la successiva richiesta danni anche in __________,
visto che ciò che dico è avvallato da prove.”; Messaggio di posta
elettronica del 14 marzo 2012 di __________ all’avv. __________: “mi
permetto sollecitare una risposta in merito all’affare in oggetto. Qualora
fosse negativa mi permetto di affermare che, almeno per quanto mi riguarda,
sarebbe stata una vera perdita di tempo e inoltre che i miei dubbi riguardo
alla volontà del signor __________ di voler solo riuscire in qualche modo a far
del male al signor RI 1, … forse forse,…! In tutti i casi il nostro compito, da
bravi professionisti, è quello di appianare questi dissapori e cercare di
risolvere laddove si possa! …”).
2.8
I rapporti
interni fra i due soci della Sagl che, da quanto esposto al considerando
precedente, risultano caratterizzati da dissidi rappresentavano effettivamente
un ostacolo alla cessione della quota del ricorrente.
Ai sensi
dell’art. 786 cpv. 1 CO, infatti, la cessione di quote sociali richiede
l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare
l’approvazione senza indicarne i motivi.
Inoltre
per la cessione di quote sociali è necessaria una
deliberazione dell’assemblea dei soci approvata, ex
art. 808b cpv. 1 cifra 4 CO, da almeno due terzi dei
voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il
quale può essere esercitato il diritto di voto.
E’ vero
che il cpv. 2 cifra 1 dell’art. 786 CO prevede che lo statuto può
derogare a quanto disposto nel capoverso 1, rinunciando all’esigenza
dell’approvazione della cessione.
Tuttavia
in casu lo statuto non prevede alcunché a tale riguardo (cfr. doc. D5).
L’art.
786.
cpv. 3 CO enuncia, poi, che se l’assemblea dei soci rifiuta
l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi
motivi.
Giusta
l’art. 822 cpv. 1 CO l’autorizzazione di recedere dalla società per
gravi motivi va, però, richiesta al giudice.
Tale
procedura non è, tuttavia, immediata e richiede del tempo.
Per quanto concerne le decisioni
dell’assemblea dei soci più in generale, l’art. 808 CO sancisce che, ad
eccezione delle deliberazioni importanti di cui all’art. 808b CO per le quali è
richiesta una maggioranza qualificata o di quanto contemplato dallo statuto -
in casu quest’ultimo non prevede alcunché (cfr. doc. D5) -,
l’assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza, tra le
quali la nomina dei gerenti (cfr. 804 cpv. 2 CO), a
maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
Pertanto
se i soci, come nel caso concreto, sono due e ognuno detiene metà del capitale
sociale e non sono in buoni rapporti, nel caso in cui siano entrambi presenti all’assemblea
dei soci, personalmente o tramite un rappresentante, l’adozione delle decisioni
diviene alquanto difficile.
Va,
altresì, evidenziato che se, da una parte, l’art. 809 cpv. 1 CO contempla il
principio secondo cui tutti i soci sono legittimati e obbligati alla gestione
della società (cfr. R. Watter/K. Roth Pellanda, Basler Kommentar, 3° ed. 2008,
ad art. 809 CO pag. 1761), dall’altra, il medesimo disposto prevede in ogni
caso che i soci esercitano in comune la gestione della società.
Nel caso di specie, perciò,
sussistendo dei contrasti tra i due soci ognuno al 50%, una gestione in comune
appariva difficilmente praticabile.
2.9
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene che, sulla base dei soli atti e senza
procedere a ulteriori accertamenti, non sia possibile decidere in merito alla
questione di sapere se RI 1 che detiene il 50% del capitale sociale della __________
Sagl, sua ex datrice di lavoro, a decorrere dal 26 gennaio 2012 avesse o meno
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla ditta.
In
effetti, per quanto concerne la carica di gerente assunta nel dicembre 2011,
dopo essere stato presidente della gerenza dal settembre 2009 al 22 dicembre
2011, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), le dimissioni dell’assicurato datano
già del 30 dicembre 2011, benché la relativa iscrizione a RC sia stata radiata
soltanto il 6 febbraio 2011.
Relativamente
alla detenzione del 50% del capitale sociale, va, poi, osservato che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il solo fatto che un assicurato disponga
di una partecipazione al capitale sociale dell’impresa sua ex datrice di lavoro
non è sufficiente per concludere che il medesimo si trovi in una situazione
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio
2009.
citata al consid. 2.4.; STCA C 45/04 del 27 gennaio 2005).
La Circolare
concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO al p.to B20
prevede, d’altronde, che la questione di sapere se, considerata l'entità della
partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali
determinanti e, quindi, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore
di lavoro deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze
concrete (cfr. consid. 2.5 .).
Inoltre
in casu l’insorgente ha comunque tentato di cedere la propria quota, ma le
trattative sono fallite, in quanto l’altro socio non si è dimostrato d’accordo
senza riserve (cfr. consid. 2.7.).
E’ vero
che l’”Attestato del datore di lavoro” relativo al ricorrente compilato
all’attenzione della Cassa il 26 gennaio 2012 è stato firmato dall’assicurato
stesso.
E’
altrettanto vero, però, che in ogni caso senza gerenza debitamente nominata
(cfr. art. 804 cpv. 2 CO; consid. 2.8.), la società non aveva organi che
potessero compiere degli atti connessi alla gestione legalmente validi, a meno
che i soci agissero in comune, ciò che nella fattispecie, come indicato sopra
(cfr. consid. 2.8.), appariva difficile.
Riguardo
all’asserzione della parte resistente, secondo cui la rinuncia al salario da
parte dell’assicurato conferma maggiormente il suo potere decisionale
all’interno della Sagl (cfr. doc. III pag. 4), il TCA si limita a osservare che
agli atti risulta unicamente lo scritto dell’11 febbraio di __________ alla
società, in cui ha affermato che “…per quanto concerne gli stipendi
arretrati dovrebbe esservi la rinuncia agli stessi da parte dei signori __________
e RI 1…” (doc. 10).
L’insorgente,
dal canto suo, nella lettera di licenziamento del 21 ottobre 2011,
relativamente ai salari dal febbraio all’ottobre 2011, ha puntualizzato che “…Resta inteso che l’azienda __________ Sagl rimane in debito nei miei
confronti degli stipendi suddetti e di tutte le mie spettanze” (doc. 6).
2.10
La procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz,
art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010
consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio
2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr.
57.
pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V
282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice
chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
"
(…)
4.1.1
Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.
).”
A
proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,
fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il
Tribunale federale ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Sull'art.
43.
LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
2.11
In
concreto l’amministrazione, nonostante dovesse essere al corrente dei dissidi
tra i soci RI 1 e __________, visto che perlomeno con l’opposizione - nella
quale l’assicurato ha comunque segnatamente sottolineato che si trovava in una
situazione di ricatto, in quanto il socio se ne era andato portandosi via quanto
più possibile dall’azienda, lasciandolo in una situazione critica senza la
possibilità di lavorare né di uscire dalla società (cfr. doc. 2) - le sono
stati trasmessi i messaggi di posta elettronica tra il medesimo, __________ e
l’avvocato dell’altro socio menzionati sopra (cfr. doc. 2; 13; consid. 2.7.),
non ha approfondito la questione relativa all’effettivo potere decisionale del
ricorrente in seno alla Sagl, sentendo il medesimo, l’altro socio, o perlomeno
la sua legale, e __________, ma si è limitata a negare all’insorgente il
diritto all’indennità di disoccupazione dal 26 gennaio 2012, ritenendo che,
quale socio al 50% e gerente fino al 6 febbraio 2012 e in seguito socio al 50%
della società, rivestisse una posizione analoga a un datore di lavoro.
Ne discende che la Cassa
ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
2.12
Alla luce di
tutto quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Cassa perché
disponga accertamenti più approfonditi riguardo all’effettivo ruolo del
ricorrente in seno alla Sagl a decorrere dal 26 gennaio 2012, in particolare sentendo le persone coinvolte.
Con la collaborazione
dell’insorgente andrà valutato se ed, eventualmente, che tipo di attività abbia
svolto per la società, soprattutto nel periodo 26 gennaio – 6 febbraio 2012 in cui era ancora iscritto quale gerente a RC nonostante la lettera di dimissioni del 30
dicembre 2011, al fine di appurare a che momento vanno fatte risalire le sue
effettive dimissioni (cfr. consid. 2.7.).
Andrà, così, accertato,
esaminando le circostanze concrete del caso, se l’assicurato nel lasso di tempo
26.
gennaio - 6 febbraio 2012, rispettivamente dal 7 febbraio al 29 marzo 2012 (data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. STF
9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215
consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15
aprile 2005 consid. 2), poteva oppure no realmente esercitare
un’influenza sulla sua perdita di lavoro così da rendere la sua disoccupazione
difficilmente controllabile.
Andrà, inoltre stabilito se
l’altro socio della __________ Sagl era effettivamente irreperibile e, nel caso
di risposta affermativa, chi sarebbe stato presente alle deliberazioni della
società.
Soprattutto
tramite l’audizione della legale di __________, la Cassa chiarirà se la stessa
rappresentava o meno quest’ultimo in ogni evenienza riguardante il suo ruolo di
socio della Sagl e, quindi, se la stessa agiva oppure no in nome e per conto
dell’altro socio della società contestualmente a ogni deliberazione della ditta.
Al riguardo va ribadito
che l’art. 808 CO sancisce che l’assemblea dei soci, di
principio, delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza
assoluta dei voti rappresentati.
Almeno 2/3 dei voti
rappresentati che devono corrispondere alla maggioranza assoluta del capitale
sociale è, in effetti, richiesta solamente per le deliberazioni importanti di
cui all’art. 808b CO (cfr. consid. 2.8.).
Sulla scorta delle
relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà, poi, nuovamente sul
diritto o meno dell’insorgente all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 26
gennaio 2012.
2.13
Vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art.
61.
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta
priva di oggetto (cfr. STFA U 176/02 del 1° luglio 2003; STFA U 164/02 del 9
aprile 2003; STFA U 134/99 dell’8 novembre 2001).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta
priva di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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