38.2012.28
Sospensionedi 5 giorni per aver consegnato in ritardo le ricerche di 2/12. L'assicurato ha ammesso di aver consegnato le ricerche soltanto il 6.3.12 per una dimenticanza. 1 solo giorno di ritardo. San
2 agosto 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.28
Data decisione, Autorità:
02.08.2012, TCA
Titolo:
Sospensionedi 5 giorni per aver consegnato in ritardo le ricerche di 2/12. L'assicurato ha ammesso di aver consegnato le ricerche soltanto il 6.3.12 per una dimenticanza. 1 solo giorno di ritardo. Sanzione ridotta a 1 giorno
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.28
DC/sc
Lugano
2 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 aprile 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 20
marzo 2012 (cfr. doc. 102) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza
valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di
controllo del mese di febbraio 2012 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 24 aprile 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha in particolare rilevato:
"
(…)
Chiedo che sia rivista e assolutamente diminuita
se non annullata e permutata nel caso con un ammonimento oppure un giorno di
sanzione. Infatti non riesco a capire come mi si possa punire con ben 5 giorni
di penalità per aver consegnato le ricerche un giorno in ritardo. Mi sembra una
punizione troppo regressiva che mi ha messo in difficoltà finanziarie. Come è
possibile punire così una persona che prendeva 2'700 CHF mensili, a mio parere
bisogna tenere conto della situazione personale, in questo caso la mia. Cinque
giorni sono troppi ed esagerati e forse per l'URC non sono tanti ma per chi già
è disoccupato e non sta bene sono tanti. La proporzione fatta dall'URC è scandalosa
e vorrei capire come si calcolano 5 giorni di penalità contro un giorno di
ritardo nella consegna. Aggiungo anche che non ho mai portato ricerche in
ritardo e che ho sempre tenuto un comportamento normale.
Inoltre mi sembra paradossale, a mio modesto
parere, che l'URC sia l'ente pubblico preposto a controllare e poi sanzionare e
poi anche decidere sull'appello della decisione, infatti spero che il Lodevole
Tribunale delle Assicurazioni possa capire la situazione e correggere la
sanzione perchè con i tempi che corrono non è giusto essere sanzionati così.
Spesso e volentieri infatti l'URC pensa più a sanzionare che ad aiutare i
disoccupati alla ricerche di un impiego." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 22 maggio 2012 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Sia in sede di opposizione che in sede di
ricorso, l'assicurato conferma di aver consegnato le ricerche dopo il termine
vigente; non vi è quindi dubbio alcuno che l'evento sanzionato sia
effettivamente avvenuto. Viene tuttavia contestata l'entità della sanzione,
ritenendo la stessa eccessiva rispetto alla gravità dell'evento sanzionato. Su
questo aspetto, l'Oadi, art. 26, cpv. 2 indica chiaramente che le ricerche di
lavoro consegnate tardivamente non possono essere prese in considerazione; ne
deriva che, al fine di determinare l'entità della sanzione, viene applicata per
analogia la fattispecie delle ricerche mancanti, che prevede un minimo di 5
giorni di sospensione, come applicato nel caso concreto." (Doc. III)
1.4. Il 25 maggio
2012 il ricorrente ha ribadito la richiesta di ricevere, essendo la prima
volta, un richiamo ufficiale o al massimo un giorno di penalità (cfr. Doc. V).
Il 26
giugno 2012 l'URC di __________ ha sottolineato che l'entità della sanzione è stata
fissata conformemente alle disposizioni vigenti (cfr. Doc. VIII).
1.5. Il 27 luglio
2012 l'URC di Lugano ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Preso atto della nuova situazione venutasi a
creare, si osserva e comunica quanto segue.
In questi giorni siamo venuti a conoscenza di una
recente sentenza del Tribunale Federale (8C_64/2012), nella quale l'alta corte
respinge il ricorso interposto dagli organi esecutivi del Canton Ginevra, avvallando
la riduzione dell'entità di una sanzione emessa in relazione alla consegna
tardiva delle ricerche di lavoro, da 5 giorni ad 1 giorno, sancita
dall'autorità giudicante cantonale.
Essendo dati, nel caso in oggetto, presupposti
analoghi, riteniamo, in ossequio alla citata sentenza, che nel caso concreto,
anche la sospensione oggetto di contestazione da parte dell'assicurato, possa
essere ridotta in misura analoga.
Sulla base delle considerazioni testé citate,
siamo quindi disposti a rivedere la decisione su opposizione impugnata,
portando da 5 ad 1 i giorni di sospensione." (Doc. X)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso
l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per
aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di
controllo del mese di febbraio 2012.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata
(al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28
giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa
prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una
sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di
disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso
concreto l'assicurato è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione in quanto, secondo l'amministrazione, egli ha inoltrato la prova
delle ricerche di lavoro soltanto il 6 marzo 2012, ossia oltre il termine
legale, senza nessuna valida giustificazione.
In una
sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il
nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così
espresso:
"
(…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare
considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del
27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di
cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi
assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro
fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione
senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come
pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato
dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto
concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla
revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa
Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di
inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare
un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di
controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve
essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo
degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione
circa la sua conformità alla legge.
In
quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso,
ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva
consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di 9 giorni che
era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
"
(…)
Considerandi
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé
n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de
recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère
en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De
surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié
de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère
le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où
l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal
dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et
consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi,
nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour
recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre
1999.
consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
2.6
Nella presente evenienza le
ricerche di impiego del mese di febbraio 2012, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il lunedì
5.
marzo 2012.
L'amministrazione ha
ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono
state inoltrate soltanto il 9 gennaio 2012 (cfr. doc. 78: "U.R.C.
BUCALETTERE 6 marzo 2012).
L'assicurato ha ammesso di
avere consegnato le ricerche soltanto il 6 marzo 2012 per una dimenticanza
(cfr. Doc. 101 e Doc. V).
L'assicurato ha così
consegnato delle valide ricerche di lavoro per il mese di febbraio 2012 con un
solo giorno di ritardo.
In simili condizioni, a
mente del TCA, alla luce della più recente giurisprudenza federale si
giustifica la riduzione della sanzione da 5 a 1 giorno di penalità (cfr. STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012
del 26 giugno 2012).
In particolare,
contrariamente a quanto sostenuto dall'URC di __________ nella risposta di
causa, il Tribunale federale ha stabilito che non si deve infliggere una
sanzione di durata identica all'assicurato che non effettua sufficienti
ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie
sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia
le ricerche con un lieve ritardo.
Al riguardo nella sentenza
64/2012 del 26 giugno 2012 l'Alta Corte si è così espressa:
"
3.1
Sous l'empire de l'ancien droit, quand un
assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait
parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été
imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une
suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin
2008.
consid. 3).
Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par
l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi -
intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai
réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore, quoi
qu'en dise le recourant, qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque
l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches
après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la
première fois pendant la période de contrôle.
3.2
En l'espèce, les premiers juges ont constaté
qu'en remettant la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard,
pour la première fois, l'intimé avait commis une faute très légère. Aussi, la
suspension de l'indemnité pendant cinq jours ne respectait-elle pas le principe
de proportionnalité, de sorte qu'il y avait lieu de s'écarter du barème du seco
et de prononcer une suspension d'un seul jour de l'indemnité. Les éléments
retenus par la juridiction cantonale pour justifier une réduction de la quotité
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce
n'excèdent pas les limites de son pouvoir d'appréciation. Du reste, le
recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait exercé son
pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (cf. supra consid. 2.2) en
réduisant la durée de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI.
Partant, le recours est mal fondé."
La decisione su
opposizione del 6 marzo 2012 è quindi modificata nel senso che RI 1 è sospeso
per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione. In questi termini si
è del resto espressa anche l'amministrazione il 27 luglio 2012 (cfr. consid.
1.
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 24 aprile 2012
è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 1 giorno dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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