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Decisione

38.2012.3

Negato dt a indenn.compens.a un ass.licenz.da SAx31.5.11 e riassunto da 1.6.11con contratto di consulenza.C.prevede la riduz.dello stipendio ma nulla c.ca il tempo di lavoro,solo che autonomo e indip.

20 febbraio 2013Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.4. In dottrina

B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra

2006 pag. 329 e 332 rileva quanto segue:

"

(…)

Le Conseil fédéral décide de

la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties

reprennent les rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent

après une résiliation pour cause de modification du contrat (art. 24 al. 3bis

LACI). Cette disposition interdit toute indemnisation, en cas de résiliation

pour cause de modification du contrat de travail ou de réengagement par le même

employeur à un salaire inférieur, même si l’emploi offert respecte les

conditions usuelles de travail et de rémunération. Le législateur veut ainsi

uniquement éviter le dumping salarial aux frais de l’assurance-chômage. En

revanche, il n’empêche pas l’indemnisation d’un travailleur dont le taux

d’occupation a baissé et dont le salaire a été adapté proportionnellement à la

perte de travail. Il n’y a en effet aucun dumping salarial dans cette

configuration.

Selon l’art. 41a al. 3 OACI

lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d’un

an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des

conditions du contrat, le gain intermédiaire n’est pas reconnu et l’assuré n’a

droit à aucun indemnisation:

- si

la réduction du temps de travail est assortie d’une diminution du salaire non

proportionnelle (let. a) ;

- si le temps de travail

est maintenu, mais le salaire diminue (let. b).

Puisque toute indemnisation

est exclue dans ces deux éventualités, il ne peut y avoir ni versement de

l’indemnité compensatoire, ni paiement de la différence entre l’indemnité

journalière à la quelle l’assuré aurait droit et le gain intermédiaire.

Autrement dit, bien que le chômeur partiellement sans emploi remplisse toutes

les conditions du droit à l’indemnité (art. 8 al. 1 LACI), il ne peut

bénéficier d’aucune prestation.

(…)

Calcul de l’indemnité

compensatoire. - Une activité procurant un gain intermédiaire anormalement bas

donne droit au versement d’indemnités compensatoires sur la base du gain

intermédiaire que l’assuré aurait dû réaliser, si ce gain avait été conforme

aux usages professionnels et locaux, pour un travail identique. Le non-respect

du critère de la conformité aux usages professionnels et locaux n’entraîne dès

lors pas la perte du droit à la compensation de la différence. Il induit plutôt

une augmentation fictive de la rémunération effectivement obtenue par l’assuré,

jusqu’au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux.

C’est alors sur cette base qu’une compensation de la différence a lieu.

La Caisse de chômage devra en

outre déterminer le temps de travail. Lorsque l’horaire de travail n’est pas

contrôlable, faute de renseignements crédibles, l’assuré est présumé travailler

à plein temps."

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, il 7 ottobre

1997, ha iniziato un’attività lavorativa presso la __________ quale collaboratore

direttivo con funzioni di coordinamento dell’attività di gestione patrimoniale,

attività sulle borse, rapporti con istituzioni finanziarie, rapporti con la

clientela e sviluppo.

Lo stipendio era

costituito da una parte fissa di fr. 80'000.-- lordi annui pagabili in 12

mensilità e da una parte variabile, e meglio nel contratto di lavoro è stato

previsto che sarebbe stato riconosciuto trimestralmente il 50% dei nuovi ricavi

derivanti dallo sviluppo di nuova clientela attirata in modo diretto dal

collaboratore, fino al raggiungimento di un importo complessivo lordo di fr.

200'000.-- annui. Oltre tale importo sarebbero state ridiscusse le condizioni

in funzione dei maggiori costi presumibilmente maturati, derivanti dallo

sviluppo dell’attività (cfr. doc. 50=C).

Con scritto del 14

febbraio 2011 la __________ ha disdetto il rapporto di impiego con l’assicurato

per il 31 maggio 2011 a causa della precaria situazione del mercato in cui

operava la società, evidenziando che, nonostante avessero già preso dei

provvedimenti (riduzione degli stipendi dei dirigenti), si rendeva

indispensabile ridimensionare la struttura (cfr. doc. 49=F).

Il 27 maggio 2011 tra la __________

e il ricorrente è stato concluso un nuovo contratto di consulenza con effetto

dal 1° giugno 2011 (cfr. doc. 1=28=G).

Al punto “Compiti” è stato

indicato:

" Il

consulente si impegna a offrire una valida collaborazione con funzioni di

coordinamento dell’attività di gestione patrimoniale, attività sulle borse,

rapporti con istituzioni finanziarie, il tutto in rapporto con la clientela

personale del consulente e da lui rappresentata.” (doc. 1=28=G)

Al punto “Retribuzione” è

stato previsto quanto segue:

" Per

la sua collaborazione nella gestione e sviluppo degli affari dei suoi clienti

la Ditta riconoscerà il 50% delle commissioni di gestione più il 50% (meno il

10% per coperture spese generali) delle commissioni generate dalla

sottoscrizione o collocamento di alcuni prodotti finanziari il tutto derivanti

esclusivamente dai suoi clienti e verrà saldato con un versamento di un acconto

mensile di fr. 3'000.00 (tremila) e conguaglio alla fine di ogni trimestre che

verrà allestito sulla base di conteggi appositi.” (doc. 1=28=G)

Al punto “Altre

disposizioni” è stato inoltre contemplato che:

" Il

consulente gestisce la sua occupazione in modo totalmente autonomo e

indipendente senza nessun obbligo di presenza presso gli uffici della Ditta. La

Ditta s’impegna a mettere le proprie strutture a disposizione del consulente

esclusivamente per lo svolgimento delle attività correlate allo svolgimento dei

suoi compiti”. (doc. 1=28=G)

Dall'estratto del RC

relativo alla __________ emerge che RI 1, dall’aprile 2005 a tutt’oggi, dispone di una procura collettiva a due (cfr. estratto RC reperibile al sito

www.zefix.ch).

L’assicurato,

il 14 giugno 2011, si è annunciato per il collocamento a partire dal 1° giugno

2011 indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 66).

Il 19 luglio 2011 la Cassa

ha inviato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) uno scritto

riguardante il caso dell’insorgente del seguente tenore:

" (…)

Da ottobre 97 l’assicurato lavorava presso

la __________. Fino a dicembre 2009 l’assicurato percepiva uno stipendio di fr.

10'000.-- mensili. A causa della situazione economica il datore di lavoro ha

diminuito gli stipendi ai dirigenti del 40% ossia dal 01.01.2010 l’assicurato

percepiva uno stipendio di fr. 6'666.-- mensili lavorando nella stessa misura.

A partire dal 30.05.2011 l’assicurato viene

licenziato e riassunto con un contratto di consulenza per la clientela

personale del consulente e da lui rappresentata senza obbligo di presenza sul

posto di lavoro, per un acconto mensile di fr. 3'000.-- con il 50% delle

commissioni di gestione più 50% delle commissioni generate dalla sottoscrizione

o collocamento di alcuni prodotti finanziari derivanti esclusivamente dai suoi

clienti, con un conguaglio alla fine di ogni trimestre.

Ora vi chiediamo:

- Per il calcolo

del guadagno assicurato possiamo considerare i primi 12 mesi del periodo di

contribuzione (7 mesi lo stipendio era di 10'000.-- per una media di 12 mesi di

fr. 8'611.10) oppure dovremo considerare la media degli ultimi 12 mesi per un

guadagno assicurato di fr. 6'666.--?

- Il nuovo

contratto di consulenza dev’essere parificato a un contratto di rappresentanza

e quindi considerare un mensile minimo di fr. 3'360.--?

- Il fatto che

l’attività lavorativa non è controllabile e che viene svolta sempre presso lo

stesso datore di lavoro e con le stesse funzioni può precludere il diritto alle

indennità di disoccupazione?” (doc. 35)

__________ della SECO, il

28 luglio 2011, ha risposto:

" (…)

La situazione appare assai complicata, nel

senso che, a parte le modalità di retribuzione, l’attività dell’interessato è

rimasta pressoché uguale (tempo pieno e mansioni uguali). Egli rimane peraltro

titolare di una procura collettiva a due. (…)

In casu, si deve considerare che l’interessato

è vincolato senza interruzione da un rapporto di lavoro a tempo pieno con il

medesimo datore di lavoro dal 1997.

(…)

Nella fattispecie i requisiti relativi alla

perdita di lavoro non sono manifestamente adempiuti.

(…)

In conclusione:

- la Cassa è

autorizzata a calcolare il guadagno assicurato in base ai primi 12 mesi del

periodo quadro di contribuzione.

- nessuna

indennità compensativa può essere versata in ragione della continuazione del

rapporto di lavoro presso il medesimo datore e pertanto non va stabilito nessun

salario fittizio (art. 41a cpv. 4 OADI).

- Il reddito

conseguito presso l’attuale datore di lavoro va dedotto dall’indennità di

disoccupazione cui l’interessato ha diritto (art. 41a cpv. 5 OADI).” (Doc. 34)

Il 10 agosto 2011 la Cassa

ha posto alla __________ i seguenti quesiti:

"

1. In quali orari e in quali giorni svolgeva il proprio operato il Sig.

RI 1 fino al 31.05.2011?

Considerandi

2.

A decorrere dal

01.06

, i giorni e gli orari di lavoro, sono stati modificati? Nel caso

affermativo, vogliate comunicarci quali modifiche sono state apportate.

3.

Il grado di

occupazione è rimasto invariato, cioè a tempo pieno?

4.

La funzione

dell’assicurato, dal 01.06.2011, è rimasta invariata? Nel caso negativo, quali

sono i nuovi compiti?

5.

Dal 01.06.2011

l’attività lavorativa svolta dal sig. RI 1 è controllabile da parte vostra

oppure lo stesso può gestire in modo autonomo la propria attività?” (Doc. 30)

La risposta della SA del

10.

agosto 2011 è la seguente:

"

1) Fino al 31.05. 2011 il Sig. RI 1 lavorava da lunedì a venerdì

dalle

8.30

alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 per un totale di 40 ore settimanali.

2) A decorrere dal

01.06.2011

i giorni e l’orario di lavoro sono stati modificati come da

contratto di consulenza di cui il Sig. RI 1 ha provveduto a rilasciarvi copia e che anche noi vi rimettiamo in allegato.

3) Come da nuovo

contratto di consulenza il grado di occupazione è variato tanto quanto il Sig. RI

1.

non ha più un obbligo di presenza definita nei nostri uffici.

4) La funzione dell’assicurato

dal 01.06.2011 è variata. Sono infatti venute meno tutte quelle funzioni

aziendali/istituzionali a cui era preposto nell’ambito del precedente contratto

di lavoro, riducendosi oggi a tutte le attività necessarie e sufficienti alla

cura della propria clientela diretta.

5) Dal 01.06.2011

l’attività svolta dal Sig. RI 1 non è controllabile da parte nostra riguardo a

modi e tempo dello svolgimento dei compiti sopracitati, rimane ovviamente

controllabile relativamente all’impatto che lo svolgimento della suddetta

attività ha in funzione a tutti i risvolti della vita aziendale rispettivamente

alla clientela da lui curata.” (Doc. 27)

La Cassa, il 12 agosto 2011, ha nuovamente interpellato la SECO, sottolineando che:

" (…)

Nello scritto del 10 agosto 2011, in sostanza, l’opponente contesta il fatto che non vi sia stata una riduzione dell’attività

lavorativa. Comunica inoltre che si occupa, in misura nettamente minore, della

sua clientela. Abbiamo proceduto ad ulteriori richieste d’informazioni nei confronti

del datore di lavoro che sono giunte il 11.08.2011.

Da tale scritto appare comunque che il

datore di lavoro non ha nessun controllo sui giorni e orari di lavoro,

confermano inoltre che l’attività lavorativa non è controllabile da parte loro.

Ora vi chiediamo:

- visto quanto

emerso dagli ulteriori accertamenti, la Cassa può negare il diritto alle

prestazioni assicurative? (marginale C138)

- Oltre a ciò, a

comprova di quanto summenzionato, il fatto che l’opponente abbia ancora diritto

di firma in seno alla società e che tale attività non è controllabile, può

essere una ulteriore comprova del mancato diritto?” (Doc. 24)

Il 24 agosto 2011 la SECO

ha comunicato:

" (…)

Formalmente significa quindi che il diritto

può essere concesso, ma che non vi sarà alcun versamento della compensazione

giusta l’art. 41 OADI.

Pertanto la richiesta d’indennità di

disoccupazione deve essere accolta.

In un secondo tempo, al momento

dell’inoltro del primo attestato di guadagno intermedio, occorrerà rifiutare a

compensazione sia in ragione della continuazione del rapporto di lavoro che

dell’incontrollabilità dell’attività espletata.

Concordiamo con l’impressione che ciò

equivale a negare il diritto alle indennità di disoccupazione, ma dal punto di

vista formale è più corretto separare il diritto all’indennità dall’esame del

diritto alla compensazione.

(…)” (Doc. 23)

Nell’opposizione

interposta contro la decisione del 12 settembre 2011 con cui la Cassa gli ha

negato il versamento di indennità compensative dal 1° giugno 2011, in ragione della continuità del rapporto di lavoro e dell’incontrollabilità dell’attività

espletata (cfr. doc. 21), il ricorrente ha fatto valere che la sua attività

lavorativa viene e può essere solamente svolta preso gli uffici della società __________

e non da casa, in quanto unicamente nei menzionati uffici esistono tutti i

presupposti per operare, quali per esempio i collegamenti informatici con le

banche depositarie.

Egli, inoltre, ha

affermato, da un lato, che tutti i clienti con i quali opera sono clienti della

società, siccome solamente ad essa hanno dato mandato fiduciario.

Dall’altro, che

l’indicazione “mia clientela” si riferiva soltanto al fatto che trattasi di

persone conosciute dal medesimo.

L’insorgente ha, infine,

asserito che la sua attività era totalmente controllabile e verificabile dalla

società, visto che si svolgeva presso gli uffici della SA. Egli, al riguardo,

sostiene che l’avergli lasciato libertà di orari di presenza durante la

giornata lavorativa, non presuppone la non controllabilità della presenza

lavorativa (cfr. doc. 20).

L’assicurato, il 27

settembre 2011, è stato sentito dalla Cassa.

Dal relativo verbale si

evince che:

" (…)

Dalla sua opposizione si rileva che

l’attività lavorativa può essere svolta unicamente in ufficio, in quanto i

clienti hanno dato un mandato fiduciario all’azienda e non a lei personalmente.

Ciò è corretto?

Sì è corretto.

Al suo domicilio non può svolgere altre

operazioni inerenti l’attività lavorativa?

No, sia per i motivi esposti sopra (mandato

fiduciario dato all’azienda e non al sottoscritto) sia a livello informatico.

Nella sua opposizione, pt.3, indica che è

totalmente controllabile ed espone i motivi. Ma dai documenti in nostro

possesso l’azienda aveva a suo tempo indicato che l’attività non era

controllabile. Ciò è corretto?

No, nella lettera del 10 agosto 2011 al pt.

5.

l’azienda indicava che “non ero controllabile…” nel senso degli orari di

lavoro, cioè che avevo la libertà di iniziare a svolgere il mio operato negli

orari a me più consoni. Vorrei aggiungere che l’azienda è penalmente

perseguibile su tutto il mio operato; ciò significa che, con logica, è nel loro

interesse avere il totale controllo della mia attività.

Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

No, non ho nulla da aggiungere.” (Doc. 19)

Il 29 settembre 2011 la

parte resistente ha chiesto alla SECO quanto segue:

" (…)

Se il datore di lavoro confermasse che

realmente l’attività non può essere svolta al domicilio, ma unicamente presso

la società, il diritto alle indennità compensative potrebbe essere

riconosciuto? Oppure il diritto dovrebbe comunque essere negato in quanto

attività non controllabile?” (Doc. 17)

__________ della SECO, il

12.

ottobre 2011, ha indicato:

" (…)

non possiamo che confermare che l’assicurato non ha diritto alla compensazione

del guadagno intermedio principalmente perché il rapporto di lavoro con il

precedente datore di lavoro continua (cfr. cifra marg. C 138 Circolare ID).

L’incontrollabilità dell’attività non è altro che un ulteriore elemento a

sostegno dell’impossibilità di versare l’indennità compensatoria.

Pertanto la questione a sapere se la

situazione sarebbe da considerare in modo diverso tenendo conto del fatto che

l’attività si svolge nei locali del datore di lavoro è irrilevante.” (Doc. 16)

Il 24 ottobre 2011 la __________ ha scritto alla Cassa, precisando, dopo aver evidenziato di essere venuta a

conoscenza che la pratica relativa alla domanda di disoccupazione

dell’assicurato era ancora bloccata e che il contratto di consulenza stabilito

con il medesimo dopo il suo licenziamento incontrava delle perplessità da parte

dell’amministrazione, in particolare quanto segue:

" (…)

- Licenziamento del Sig. RI 1

La riduzione dei mandati/clienti e la

chiusura degli esercizi in perdita ci hanno costretti al licenziamento del sig.

RI 1 in quanto non c’era più la piena occupazione in fatto tempo di lavoro.

- Rapporti personali con i clienti

Deve essere precisato che i clienti rimasti

erano seguiti per una parte dal dott. __________ e una parte dal sig. RI 1.

Onde evitare un’ulteriore evasione di mandati, nel caso i clienti seguiti dal

sig. RI 1 avessero deciso di cambiare il loro gestore, gli abbiamo sottoposto

la proposta di mantenere un rapporto di lavoro con la nostra Società,

identificato dal contratto stipulato in data 27.05.2011.

- Tipologia del lavoro prestato

In merito alla tipologia del lavoro

prestato dal Sig. RI 1 vorremmo chiarire che in precedenza lo stesso svolgeva i

seguenti compiti:

- rapporti e consulenza con la

clientela

- gestione e analisi dei portafogli

- verifica dei rapporti e delle

comunicazioni bancarie

- studio e analisi dei prodotti

finanziari

- rapporti istituzionali con banche e

enti collocatori.

Oggi lo stesso svolge:

rapporti diretti con una parte della

clientela, con relativa gestione e analisi dei loro portafogli; sia in

precedenza che oggi questa attività veniva ed è svolta presso i nostri uffici

utilizzando le attrezzature informatiche necessarie.

- Controllabilità

Il lavoro svolto dal Sig. RI 1 è controllabile

da parte nostra, sia per quanto attiene il tempo dedicato all’attività

lavorativa (in quanto espletabile presso i nostri uffici), sia per la

controllabilità e verifica della gestione, in merito alle responsabilità

giuridico-legali dettate dal mandato di gestione in essere tra i clienti e la

Società __________.

Bisogna capire che un

“consulente finanziario” senza poter seguire lo svolgimento degli avvenimenti

che si svolgono sui mercati finanziari tramite speciali e complessi “programmi”

con i quali siamo allacciati non potrebbe mantenere questa attività.

Il fatto di avere offerto

al sig. RI 1 un contratto di lavoro così concepito, ha permesso a lui di

rimanere “in attività” in questo specifico settore e percepire un relativo

compenso, vista e considerata la situazione che si è creata nel settore

bancario e para-bancario, ci sembrava che la nostra proposta/contratto di

consulenza non dovesse creare così tanti problemi “d’interpretazione”.” (Doc.

14)

La Cassa, l’11 novembre 2011, ha ulteriormente interpellato la SECO come segue:

" (…)

- Secondo il vostro

parere, alla luce del nuovo scritto datato 24.10.2011, l’attività può essere

considerata controllabile e dunque essere riconosciuto il diritto a prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione?

Domande generiche sull’attività

controllabile:

- Anche per

eventuali casi futuri, il fatto che il datore di lavoro certifichi le ore

svolte in azienda per il tramite del formulario “Attestato su guadagno

intermedio” e che l’attività non può essere svolta a domicilio, può essere

sufficiente a considerare l’attività lavorativa controllabile?

- Se un dipendente

dovesse avere in azienda il controllo delle timbrature, questo unico elemento

potrebbe essere sufficiente a considerare un’attività controllabile?

- Sempre più spesso

gli assicurati ci presentano delle bozze di contratto di lavoro con un reddito

su provvigioni, oppure solo un salario mensile di base (es. fr. 500.00) con

l’aggiunta di provvigioni. Le mansioni svolte, di norma, sono nel settore

immobiliare (vendita di immobili). Gli assicurati sostengono che l’attività è

controllabile, in quanto possono comunicare gli orari dei loro appuntamenti e

quanto tempo impiegano per mostrare l’oggetto ai potenziali clienti. E’

corretto ritenere che in linea di principio l’attività quale agente immobiliare

è da considerare non controllabile e pertanto a tempo pieno (con un salario

ipotetico di fr. 3'360.00)?” (Doc. 12)

Il 23 novembre 2011 la

SECO ha risposto:

" (…)

rammentiamo che nella fattispecie la questione della controllabilità

dell’attività è del tutto secondaria in confronto al fatto che il rapporto di

lavoro perdura con il precedente datore di lavoro.

Infine, per quanto concerne il principio

generale della controllabilità di un’attività, va rilevato che la stessa deve

essere controllabile a priori e non a posteriori. Il mero fatto

che il datore di lavoro possa compilare l’attestato di guadagno intermedio non

basta. Oltretutto, in tali casi il salario (di base [generalmente un anticipo

sulle provvigioni future] + le provvigioni) non è in correlazione con la

quantità di lavoro realmente effettuata.

Ad esempio, la vendita di due appartamenti

del medesimo valore comporterà la medesima retribuzione quale che sia il tempo

necessario per concludere l’affare, quand’anche per uno dei due siano bastate

tre visite di persone interessate e un incontro con il notaio (circa 10 ore in

un solo mese), mentre per l’altro le visite siano state più numerose e scalate

nel tempo, con telefonate e intensi scambi di scritti (due ore a visita + tempo

trascorso in ufficio + dal notaio, ecc. sull’arco di tre mesi).

Pertanto, in questo tipo di attività è

impossibile prevedere un orario di lavoro fisso con un compenso adeguato, in

quanto dipende da circostanze aleatorie (presenza dei clienti e conclusione di

contratti), le quali richiedono comunque una totale disponibilità. Per tale

motivo occorre considerare che l’attività di rappresentante sia un’attività a

tempo pieno con un salario ipotetico.” (Doc. 11)

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, dopo un attento esame delle carte

processuali, ritiene corretto il modo di procedere della Cassa che ha negato a RI

1.

il versamento di indennità compensative dal giugno 2011.

In effetti, in primo

luogo, il nuovo contratto di lavoro concluso con la __________ nel maggio 2011

valido dal 1° giugno 2011, ossia dal giorno seguente la data in cui la disdetta

del contratto del 1997 è divenuta effettiva (cfr. consid. 2.5.), indica

chiaramente la retribuzione spettante all’assicurato (acconto mensile di fr.

3000.

-- e conguaglio alla fine di ogni trimestre, cfr. doc. 1=28=G), la quale

risulta inferiore a quanto percepito in precedenza (fr. 10'000.-- fino al

dicembre 2009 e fr. 6'666.-- dal gennaio 2010 fino al maggio 2011; cfr. consid.

2.5

).

Tuttavia il medesimo non

prevede alcunché circa il tempo di lavoro, specificando soltanto che “il

consulente gestisce la sua occupazione in modo totalmente autonomo e

indipendente senza nessun obbligo di presenza presso gli uffici della Ditta. La

Ditta s’impegna a mettere le proprie strutture a disposizione del consulente

esclusivamente per lo svolgimento delle attività correlate allo svolgimento dei

suoi compiti” (cfr. doc. 1=28=G).

In secondo luogo, la

società stessa, il 10 agosto 2011, ha affermato che con il nuovo contratto di

consulenza il grado di occupazione dell’assicurato "è variato tanto quanto

il medesimo non ha più un obbligo di presenza definita nei suoi uffici" e

che l’attività svolta dal ricorrente non era controllabile da parte sua

riguardo ai modi e tempi dello svolgimento dei compiti, ma rimaneva

controllabile relativamente all’impatto sulla vita aziendale, rispettivamente

sulla clientela da lui curata (cfr. doc. 27).

Soltanto a seguito

dell’emanazione della decisione del 12 settembre 2011 con cui la Cassa ha

negato all’assicurato il versamento delle indennità compensative in ragione

della continuità del rapporto di lavoro e dell’incontrollabilità dell’attività

espletata (cfr. doc. 21), e meglio con l’opposizione del 22 settembre 2011 e in

occasione dell’audizione dinanzi alla Cassa del 27 settembre 2011 il ricorrente

ha fatto valere che l’attività poteva essere espletata soltanto negli uffici

del datore di lavoro, poiché i clienti davano mandato fiduciario alla SA e

negli uffici vi erano i collegamenti informatici necessari (cfr. doc. 20; 19).

La __________ ha, poi,

modificato la propria posizione con uno scritto inviato spontaneamente

all’amministrazione il 24 ottobre 2011, in cui ha indicato che il tempo di lavoro svolto dall’assicurato era controllabile da parte sua, sia per quanto

atteneva il tempo dedicato all’attività lavorativa, sia per la controllabilità

e verifica della gestione (cfr. doc. 14).

2.7

Secondo la

dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331

n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988.

U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione.

Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2

). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546.

consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso

concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa

Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la

controllabilità dell’attività svolta dall’assicurato presso la __________ dal

giungo 2011, su quanto contemplato nel contratto di consulenza del maggio 2011

(cfr. doc. 1=28=G), nonché sulla versione fornita dal datore di lavoro nello

scritto del 10 agosto 2011, rispondendo a dei precisi quesiti della Cassa (cfr.

doc. 27; 30).

A tali

dichiarazioni, e meglio che l’espletamento dei compiti affidati all’insorgente

dal giugno 2011 non era controllabile, deve essere attribuito maggiore

affidamento rispetto a quanto è stato indicato in seguito dal ricorrente e

dalla SA (cfr. doc. 20; 19; 14).

Al riguardo va evidenziato

che la società non ha, del resto, fornito alcun valido motivo atto a

giustificare il cambiamento di versione in merito alla controllabilità

dell’orario di lavoro dell’insorgente che in prima battuta è stata negata e in

seguito, dopo il diniego del 12 settembre 2011 da parte della Cassa di versare

delle indennità compensative all’assicurato, è stata invece dichiarata

possibile e praticabile.

Giova, comunque, rilevare

che la semplice presenza negli uffici del datore di lavoro del ricorrente, ad

esempio, al fine di utilizzare per l’espletamento dei propri compiti gli

strumenti informatici in dotazione della SA, non significa ancora che il suo

tempo di lavoro fosse controllabile.

Non è, infatti, mai stato

affermato che la società avesse un sistema di controllo dell’orario di lavoro

del proprio dipendente, né che in ogni caso fossero stati messi in atto dei

controlli interni.

Gli “Attestati di guadagno

intermedio” agli atti concernenti il periodo giugno-novembre 2011 (cfr. doc.

69-81), così come pure la tabella delle ore svolte dall’assicurato da giugno 2011 a febbraio 2012 prodotta pendente lite (cfr. doc. V1) non permettono, d’altronde, di giungere a

una soluzione differente della vertenza.

Innanzitutto non sono note

le modalità secondo le quali tali ore sono state registrate.

Visto il tipo di contratto

concluso tra le parti nel maggio 2011, che prevedeva la totale autonomia e

indipendenza dell’assicurato quale consulente finanziario (cfr. doc. 1=28=G), è

alquanto probabile che il datore di lavoro per indicare le ore effettuate abbia

fatto riferimento alle dichiarazioni in merito dello stesso ricorrente.

Inoltre, come sottolineato

dalla SECO (cfr. doc. 11; consid. 2.5.), l’orario di un’attività lavorativa

deve risultare controllabile al momento in cui viene deciso in merito al

diritto alle indennità compensative di un assicurato e non a posteriori, ovvero

dopo lo svolgimento di un determinato numero di ore al giorno/mese (cfr. STFA C

163/04 del 29 agosto 2005 consid. 2.2.).

In simili condizioni e

alla luce della specificità della funzione di consulente finanziario ricoperta

da RI 1 in seno alla __________, il TCA, in applicazione dell’usuale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’orario

concernente l’attività esercitata dall’assicurato dal giugno 2011 presso il datore di lavoro per il quale era

attivo dal 1997 non fosse controllabile.

Non risultando

controllabile il relativo orario, tale attività deve essere considerata a tempo

pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, op. cit., pag. 332;

consid. 2.4.), come precedentemente alla disdetta del maggio 2011 (cfr. consid.

2.5

; doc. I; consid. 1.2.).

La censura sollevata dal

ricorrente secondo cui la controllabilità dell’attività

lavorativa non sarebbe una condizione necessaria per l’ottenimento di indennità

compensative giusta l’art. 24 LADI, bensì piuttosto una condizione per la

concessione di un’indennità per lavoro ridotto ai sensi dell’art. 31 LADI (doc.

I p.to 7; consid. 1.2.) è infondata.

Infatti

la controllabilità dell’orario di lavoro non è soltanto un presupposto

dell’indennità per lavoro ridotto, ma, permettendo di valutare la computabilità

della perdita di lavoro, risulta determinante anche nel contesto delle

indennità di disoccupazione e, in particolate, delle indennità compensative

giusta l’art. 24 LADI.

Visto che l’assicurato e

la __________ hanno proseguito i rapporti di lavoro iniziati nel 1997 dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, che ha

comportato una riduzione del salario ma il mantenimento del tempo di lavoro,

all’insorgente, sulla base degli art. 24 cpv. 3bis LADI e 41a cpv. 3 OADI

(cfr. consid. 2.1.), non vanno erogate indennità compensative a decorrere dal

1° giugno 2011.

La decisione su

opposizione del 30 novembre 2011 deve conseguentemente essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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