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Decisione

38.2012.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i propri diritti di socio allo scopo di controllare e salvaguardare il proprio

investimento finanziario in seno alla società.

L’assicurata

ha affermato che, contrariamente a quanto sostiene la Cassa, la situazione di

“stallo” in seno all’assemblea dei soci non crea un potere decisionale in

favore del coniuge, visto che nessuna assemblea al momento è stata riunita

nonostante la richiesta e che comunque, qualora fosse organizzata, la società

ha annunciato che in caso di mancanza di accordo tra i soci, si manterrebbe lo

status quo, ossia il potere decisionale esercitato dall’altra socia tramite la

gerente.

Infine la

ricorrente ha ribadito che il coniuge non ha alcun potere decisionale

effettivo, sottolineando che la situazione non potrà essere corretta nemmeno in

futuro, nonostante la procedura pendente chiedente la radiazione della gerente,

visto che il conflitto esistente tra i soci è orami arrivato a un tale punto che

non è più ipotizzabile che i due soci possano nuovamente collaborare in seno

alla Sagl. A quest’ultimo riguardo la stessa ha precisato che il marito ha,

quindi, chiesto al giudice competente di poter recedere dalla Sagl e che dal

momento in cui è stato licenziato ha subito ricercato un nuovo impiego, ricerca

che ha dato esito positivo per un’occupazione al 50%

(cfr.

doc. I).

1.3. La Cassa, in

risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’11 giugno

2012 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha prodotto alcuni

documenti con l’intento di dimostrare che il conflitto in essere tra il coniuge

e l’altra socia della Sagl è arrivato a un tale livello che la società ha

perfino presentato querela penale contro il proprio socio, che il marito seppur

socio al 50% non ha alcun potere decisionale nella Sagl, che essendo il livello

di conflitto tra i soci così elevato ogni futura collaborazione è impossibile e

il marito non ha altra scelta che di recedere dalla società o chiederne lo

scioglimento, come pure che la società usa ogni mezzo possibile per rallentare

la procedura civile pendente che permetterebbe al coniuge di recedere dalla

Sagl (cfr. doc. V; A18-22).

1.5. La Cassa,

con scritto dell’11 luglio 2012, ha informato di non avere ulteriori

osservazioni da formulare (cfr. doc. VIII).

1.6. Il doc. VIII

è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la ricorrente ha diritto oppure no alle

indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° febbraio 2012.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e

che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)

e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

L’art. 31

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui

tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di

quest’ultimo;

c.

le persone che, come soci, compartecipi

finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano

o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in

una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

In

un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101 il TFA, sempre in

merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non bisogna

giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va invece

stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie, l’ampiezza del

potere decisionale. Occorre pertanto applicare un concetto di organo in senso

materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il suo scopo.

In una

sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente

precisato che:

"

(…)

En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer

quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports

internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de

décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997

consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.

5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral

concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege

(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.

c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les

membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu

sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités

qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270

consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.

196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une

participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas,

à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle

d'un employeur (cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la

seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que

l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette

société, par exemple en conservant une participation importante au capital

social (cf. arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui

de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante

les décisions de la société.

3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus

membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars

2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40

% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,

soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le

plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la

société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature

individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de

compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction

cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement

délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,

chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec

l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère

valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23

novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou

représentés possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve

ainsi une influence déterminante sur les décisions de la société S.________,

qui justifie de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle

d'un employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008.

Comme il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de

clients, mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3

let. c LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."

(La sottolineatura è del redattore)

2.4. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo

applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una

persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Secondo l’Alta Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze C 150/04 del 7

dicembre 2004 consid. 2 e C 249/03 del 23 febbraio 2004 consid. 2.1). Il quale

coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita

rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (cfr. STFA C 150/04 del

7 dicembre 2004 consid. 3; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 2.5.).

Il

principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che

riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto

all’indennità di disoccupazione permette così di evitare l’elusione delle

disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non avrebbero

diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag. 130; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B. Rubin, Assurance-chômage,

2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to 3.3.3.3.2. pag. 123).

La

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si

prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 2.6.; DLA 2003 no. 22

pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

In una

sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la

nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di

disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere

stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di

socia gerente.

L’Alta

corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.

En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité

de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la

réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées

par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux

prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner

la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de

l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art.

31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls

employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à

raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de

plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal

fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C

193/04)

In una sentenza C 270/04

del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale

questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al

collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro

nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto

di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

2.2 Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3 Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza

del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di

disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa

all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione

in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;

sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4 Questo principio

è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl

(art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5 Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita

di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente

controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6 La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7 Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle

disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un

ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla

ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il

diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8 Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55 consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1 Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la

sottolineatura è del redattore)

In una sentenza

8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza.

In una sentenza

8C_664/2009 del 13 gennaio 2010, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 9 l'Alta Corte ha stabilito che colui che, d'intesa con la propria partner, la quale firma anche le

lettere di licenziamento, i contratti di lavoro, i formulari sul guadagno

intermedio ed i certificati di lavoro, modifica a suo piacimento il proprio pensum

lavorativo e le mansioni che gli incombono, come pure che – in funzione

dell'andamento degli affari – viene di nuovo riassunto dopo essere stato

licenziato, si trova in una posizione analoga a quella di in datore di lavoro.

2.5. La SECO, nella Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) al p.to B20,

relativamente in particolare alla situazione di assicurati con partecipazione

finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha enunciato che:

" Se,

considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente

poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di

un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione

deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il

semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il

diritto alle prestazioni.

- Giurisprudenza

DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.6. Nell’evenienza

concreta dalle tavole processuali emerge che RI 1, dal gennaio 2005 alla fine

del mese di gennaio 2012, è stata impiegata quale aiuto fiorista a tempo

parziale dalla __________ (cfr. doc. 4; 6).

La

società, tramite la propria gerente, ha infatti disdetto il contratto di lavoro

con l’assicurata il 28 novembre 2011 con effetto dal 31 gennaio 2012,

intimandole di interrompere con effetto immediato ogni attività in seno al

negozio di __________ (cfr. doc. A5).

La

ricorrente si è annunciata per il collocamento a partire dal 1° febbraio 201,

dichiarando una disponibilità per lo svolgimento di un’occupazione del 40%

(cfr. doc. 5).

La Cassa,

con decisione del 15 febbraio 2012, ha negato all’assicurata il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 1°

febbraio 2012 a causa della posizione analoga a quella di un datore di lavoro

all’interno della __________ del marito, visto che detiene il 50% del capitale

sociale della società (cfr. doc. A16; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 marzo 2012

(cfr. doc. A2).

2.7. Dall’estratto

del Registro di commercio si evince, in effetti, che il marito della ricorrente,

__________, ha fondato nel dicembre 2002 con __________ la __________

(cfr. doc. I pag. 2), il cui scopo sociale è il seguente:

" La

vendita di fiori recisi, piante e articoli da regali in ceramica, vetro ,

cesti, oggettistica, accessori bioenergetici. La società può inoltre svolgere

tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con lo scopo principale:

costituire succursali, sedi secondarie, filiali e partecipare sotto qualsiasi

forma a imprese aventi scopo simili in Svizzera e all’estero.” (cfr. estratto

RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch)

__________ e __________ sono soci senza diritto di firma con una quota di fr.

10'000.-- ciascuno su un capitale sociale di complessivi fr. 20'000.-- (cfr.

estratto RC).

Gerente della Sagl con

diritto di firma individuale dal dicembre 2002 alla fine di luglio 2012 risulta

__________.

Dall’agosto 2012 quale

gerente con diritto di firma individuale è stato iscritto __________ (cfr. estratto

RC).

Dall’agosto 2012 la Sagl

risulta avere un ufficio di revisione, ossia la __________ (cfr. estratto RC).

Anche __________ e __________

erano alle dipendenze della Sagl al 100% il primo e all’80% la seconda.

Il 28 novembre 2011 il

marito dell’assicurata è, poi, stato licenziato con effetto dal 31 gennaio

2012. (cfr. doc. I pag. 2; A13)

__________

ha reperito un nuovo impiego quale fiorista diplomato al 50% presso __________

dal 2 aprile 2012 (cfr. doc. I pag. 6; doc. 15).

2.8. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che i

documenti agli atti forniscono elementi importanti concernenti i rapporti

interni tra i due soci della __________, rispettivamente tra ciascun socio e la

gerente __________.

In

particolare dallo scritto del 22 dicembre 2011 dell'avv. __________ dello

Studio legale RA 1, rappresentante del marito della ricorrente, indirizzato

alla gerente della Sagl contestualmente alla disdetta del rapporto di impiego

risulta che:

"

(…) Contestiamo la disdetta ordinaria del

contratto di lavoro del 28.11.2011 notificata al nostro assistito nonché la

motivazione addotta.

In ogni caso , la diffidiamo a rifondere secondo

l'art. 321c cpv. 3 CO al signor __________ l'indennità salariale per le ore straordinarie

accumulate in questi ultimi due anni che ammontano a un totale di 278 ore (vedi

dettaglio ore allegato). La diffidiamo pure a rifondere secondo l'art. 329d

cpv. 2 CO l'indennità per le vacanze che non sono state prese durante i

rapporti di lavoro, ossia due settimane durante l'anno 2010 e una settimana

durante l'anno 2011.

Le chiediamo inoltre la restituzione di tutti gli

oggetti, decorazioni, suppellettili personali del signor __________ che negli

ultimi anni quest'ultimo ha portato in atelier a fini lavorativi o decorativi

(vedi dettaglio allegato degli oggetti personali).

Siccome secondo l'art. 339 cpv. 1 CO tutti i

crediti del lavoratore diventano esigibili alla fine del rapporto di lavoro,

chiediamo infine il rimborso del prestito del sig. __________ a carico dell'__________

contabilizzato a bilancio.

(…)" (Doc. A7b)

Dalla

presa di posizione del 30 gennaio 2012 della gerente __________ inviata

all'avv. __________ emerge, segnatamente, quanto segue:

"

(…)

1) Legittimità della disdetta ordinaria, da lei

contestata sia per sig. __________ che per sig.ra RI 1:

Entrambe le disdette ordinarie sono perfettamente

valide, in quanto intervenute non già a seguito di pretese avanzate dai suoi

patrocinati, ma a seguito del ripetuto mancato versamento degli incassi della

ditta __________ sul conto bancario della stessa. I comportamenti dei suoi

assistiti sono stati gravi in quanto unilaterali, contrari a precisi accordi

tra i soci e a precise disposizioni date dalla gerente. Le istruzioni

imponevano loro di riversare gli incassi immediatamente in banca, dove i soci

possono prelevarli solo con firma collettiva a due. Per di più i suoi clienti

hanno agito non una ma due volte, in dispregio anche di una precisa diffida da

parte mia dopo la scoperta del primo episodio.

Se i sigg. __________ avessero rispettato le

consegne e semplicemente rivendicato le loro pretese, se del caso

giudizialmente, mai e poi mai avrei intimato disdetta.

(…)" (Doc. A8)

La

patrocinatrice del marito della ricorrente, socio della __________, il 1° marzo

2012 ha formulato all'attenzione della società, per conto del suo assistito,

la richiesta di ragguagli e consultazione di documenti ai sensi dell'art. 802 cpv.

2 CO, e meglio di inviare copia del bilancio e del conto economico al 31.12.2011,

nonché la contabilità dettagliata dell'anno 2011, la richiesta di convocazione

dell'assemblea dei soci giusta l'art. 805 cpv. 5 cifra 2 CO per procedere alla

nomina di un gerente in conformità alla legge e agli statuti - ritenuto che __________

dispone di tali poteri in modo indebito, motivo per il quale sarebbero state

valutate le decisioni di cui far constatare la nullità giudizialmente -, come

pure la richiesta di rimborso del prestito alla società di fr. 20'985.88 più

interessi al 5% dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. A9).

Il 9

marzo 2012 l'avv. __________, in qualità di patrocinatore della società ha

osservato:

"

1. Richiesta di ragguagli e consultazione

documenti

Il diritto del suo cliente ad avere accesso agli

atti si scontra con gli interessi della società, già fortemente compromessi in

questi mesi, proprio dai suoi clienti. Rimando a questo proposito a citato

scambio di corrispondenza e segnatamente al fatto che i suoi clienti si sono

impropriamente appropriati di sostanza della società medesima e al fatto che la

stanno concorrenziando portandole via quanta più clientela possano.

La mia mandante si appella quindi al cpv. 3 del

disposto di legge da lei citato per limitare al suo cliente l'accesso alla

documentazione da lei richiesta.

In vista dell'assemblea che sarà citata come da

sua cortese richiesta, saranno non dimeno depositati presso il mio Studio

legale, a disposizione del suo cliente previo appuntamento, il bilancio e il

conto economico 2011.

Considerandi

2.

Richiesta di convocazione dell'assemblea dei

soci

In ossequio alla sua richiesta le trasmetto

l'ordine del giorno per l'assemblea dei soci che è prevista per il 16 aprile pv

alle ore 14.30 presso il mio Studio legale; la presente vale quindi quale

convocazione.

(…)

L'attuale gerente è tutt'ora in carica, come

peraltro risulta dall'iscrizione a RC; mai nessuno sinora, nemmeno il suo

cliente, aveva messo in dubbio la sua legittimazione a fungere quale gerente;

la sua carica di fatti si è tacitamente rinnovata negli anni. Ella, in mancanza

di accordo tra i soci, rimarrà pertanto in carica sino a che no decida di

inoltrare le proprie dimissioni o sino a decisione giudiziale a' sensi

dell'art. 703 CO, applicabile per analogia alle Sagl.

(…)

3.

Rimborso prestito alla società

Il suo cliente sa perfettamente, perché queste

erano le chiarissime pattuizioni, che il rimborso del mutuo sarebbe potuto

avvenire solo quando la società sarebbe stata in grado di restituire sia il suo

mutuo, che quello dell'altra socia. Inutile ricordare che essa non è

attualmente in grado di farlo (…):" (Doc. A10)

Lo Studio

legale RA 1, il 15 marzo 2012, all'attenzione dell'avv. __________ ha in

particolare contestato che il proprio assistito si sia impropriamente

appropriato di alcunché di proprietà della Sagl, nonché l'esercizio di una

qualsiasi attività concorrenziale. Inoltre è stato evidenziato che la relazione

sulla gestione - comprensiva dei conti e della relazione della gerenza - deve

essere consegnata ai soci al più tardi unitamente alla convocazione

all'assemblea ordinaria dei soci che deve avvenire, conformemente all'art. 10

degli statuti di __________, mediante lettera raccomandata con preavviso di

almeno venti giorni. E' stato, perciò, chiesto di procedere in tal senso

affinché l'assemblea fosse convocata validamente.

E' stato

poi affermato che circa la richiesta di __________ di esaminare la contabilità

del 2011 non si intravede alcun rischio per __________.

Riguardo

alla situazione di __________ è stato ribadito che il suo mandato di gerente è

scaduto al più tardi al termine dell'esercizio 2005 e che era sua

responsabilità provvedere a convocare un'assemblea generale e rinnovare la

propria nomina. E' stato pertanto postulato che la stessa provvedesse a fare

radiare il proprio nominativo dal RC.

Infine

sono state contestate le chiarissime pattuizioni relative alle condizioni del

rimborso del prestito del marito dell'insorgente (cfr. doc. A11).

Il 26

aprile 2012 __________, tramite l’avv. __________, ha inoltrato alla Pretura di

__________ un’istanza con cui ha chiesto di far ordine all’__________ di dargli

accesso senza restrizione a tutta la documentazione contabile della società, in

particolare la contabilità dell’esercizio 2011, di accertare che __________ non

è più gerente dell’__________, di far ordine al RC di radiare __________ quale

gerente della stessa, di nominare un commissario per agire in qualità di

gerente della Sagl oppure, in via sussidiaria, di assegnare alla società, sotto

comminatoria di scioglimento, un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione

legale nominando un gerente in conformità con la legge e gli statuti e di

convocare l’assemblea dei soci avendo all’ordine del giorno l’approvazione del

conto annuale 2011, la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal

bilancio e la nomina dell’ufficio di revisione oppure, in via sussidiaria, di

far ordine alla Sagl di procedere, entro un termine di 10 giorni, alla

convocazione dell’assemblea dei soci, rispettando da un punto di vista formale

i requisiti legali e statutari e avente all’ordine del giorno l’approvazione

del rapporto annuale 2011, l’approvazione del conto annuale 2011, la

deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio e la nomina

dell’ufficio di revisione (cfr. doc. A13).

__________, sempre rappresentato dall’avv. __________, il 3 maggio 2012, ha poi introdotto alla Pretura di __________ un’istanza di conciliazione postulando che le parti

siano citate a comparire per l’esperimento di conciliazione, ritenute le

richieste, in via principale, che l’__________ sia condannata a versargli fr.

20'985.88 più interessi dal 1° febbraio 2012 e di recedere dalla Sagl per gravi

motivi contro il versamento di un importo che potrà essere stabilito durante la

causa corrispondente al valore reale delle sue quote sociali. In via

subordinata lo scioglimento per gravi motivi dell’__________ (cfr. doc. A14).

Il 31 maggio 2012 l’avv. __________,

per conto dell’__________, ha chiesto alla Pretura di __________ di sospendere

le due procedure pendenti in applicazione dell’art. 126 cpv. 1 CPC, in quanto,

essendo stato aperto un procedimento penale contro i coniugi __________ a

seguito della querela penale per appropriazione indebita inoltrata dalla Sagl,

il chiarimento della posizione penale di __________ si rivela importante, pur

non essendo l’unico criterio, per poter valutare se legittimamente la società

può appellarsi all’art. 802.cpv. 3 CO, o più in generale all’interesse della

società, per negargli l’accesso completo agli atti (cfr. doc. A21).

In effetti il 31 maggio

2012.

ai coniugi __________ è stata intimata una citazione di polizia a

comparire personalmente in veste di imputati dinanzi alla Polizia giudiziaria

di __________ il 12 giugno 2012 (cfr. doc. A19).

L’avv. __________, per

conto di __________, con uno scritto del 6 giugno 2012, ha infine chiesto che l’istanza di sospensione venga integralmente respinta, contestando che il

suo assistito si sia indebitamente appropriato di alcunché, poiché la cifra di

fr. 14'193.75 è stata pagata quale remunerazione contrattualmente dovuta per le

numerose ore supplementari effettuate dalla moglie ed evidenziando che quindi

la procedura aperta a seguito della querela penale presentata dalla società

contro i coniugi __________ non ha alcuna connessione con le richieste

interposte alla Pretura (cfr. doc. A22).

2.9

Il tenore

dei documenti riportati al considerando precedente denota che i rapporti fra il

marito della ricorrente, socio al 50% dell’__________, e l’assicurata, da una

parte, e la società stessa, dall’altra, rispettivamente la gerente, __________,

perlomeno dal momento del licenziamento di __________ e RI 1 erano litigiosi e

caratterizzati da gravi dissidi, connessi sia al rapporto di lavoro tra la Sagl

e i coniugi __________ (contestazione della disdetta dei rapporti di impiego,

di ore straordinarie effettuate dai medesimi e di indennità vacanze), che al

rapporto societario tra la ditta e il coniuge dell’insorgente (ad esempio

riguardo alla consultazione della documentazione completa della società, alla

convocazione di un’assemblea dei soci, alla validità della carica di gerente di

__________).

Tali

controversie hanno condotto, da un lato, all’inoltro di due istanze alla

Pretura di __________ nei confronti della A__________ da parte di __________ le

cui richieste sono state dettagliatamente esposte al consid. 2.8. (cfr. doc.

A13; A14, dall’altro, alla presentazione di una querela penale per

appropriazione indebita contro i coniugi __________ da parte della società

(cfr. consid. 2.8.; doc. A21; A19; A22).

E’ vero

che ai sensi dell’art. 804 cpv. 2 CO ai soci di una Sagl spettano delle

attribuzioni intrasmissibili quali la nomina e la

revoca dei gerenti, la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione

e del revisore del conto di gruppo, l’approvazione del rapporto annuale e del

conto di gruppo, l’approvazione del conto annuale e la deliberazione

sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in particolare la

determinazione dei dividendi e dei tantièmes.

E’

altrettanto vero, però, che l’art. 13 dello Statuto della __________ prevede

che i soci esercitano il diritto di voto proporzionalmente al valore della

quota, ogni montante di fr. 1'000.-- dà diritto a un voto.

Le

deliberazioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti emessi salvo

diversa diposizione di legge (al riguardo cfr. art. 808b CO che per determinate

deliberazioni dell’assemblea dei soci contempla

l’approvazione da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza

assoluta del capitale sociale).

Pertanto

se i soci, come nel caso concreto, sono due e ognuno detiene metà del capitale

sociale e non sono in buoni rapporti, l’adozione delle decisioni diviene

alquanto difficile.

Inoltre

se, da una parte, l’art. 809 cpv. 1 CO, enunciando che i soci esercitano

in comune la gestione della società, contempla il principio

secondo cui tutti i soci sono legittimati e obbligati alla gestione della

società (cfr. R. Watter/K. Roth Pellanda, Basler Kommentar, 3° ed. 2008, ad

art. 809 CO pag. 1761), dall’altra, il medesimo disposto prevede in ogni caso

che lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione.

In casu giusta

l’art. 15 dello Statuto della Sagl, in effetti, la gerenza si compone di uno o

più persone che possono essere anche non soci, che vengono nominati per tre

anni dall’assemblea generale e sono sempre rieleggibili.

Ai sensi

dell’art. 815 cpv. 2 CO, poi, ogni socio ha la possibilità di chiedere al

giudice di revocare o limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un

gerente se sussiste grave motivo.

Tale

procedura, tuttavia, non è immediata e richiede del tempo.

2.10

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene che, sulla base dei soli atti e senza

procedere a ulteriori accertamenti, non sia possibile decidere in merito alla

questione di sapere se il marito dell’insorgente che detiene il 50% del

capitale sociale della __________ ex datrice di lavoro della moglie a decorrere

dal febbraio 2012 avesse o meno una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro in seno alla ditta.

In

effetti secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il solo fatto che un

assicurato disponga di una partecipazione al capitale sociale dell’impresa sua

ex datrice di lavoro non è sufficiente per concludere che il medesimo si trovi

in una situazione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STF

8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 citata al consid.2.3.; STCA C 45/04 del 27

gennaio 2005).

La Circolare

concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO al p.to B20

prevede, peraltro, che la questione di sapere se, considerata l'entità della

partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali

determinanti e, quindi, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore

di lavoro deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze

concrete (cfr. consid. 2.5.).

Giova,

altresì, rilevare che se è vero che il marito della ricorrente ha potuto

comunque esercitare il potere connesso al suo ruolo di socio della Sagl mediante

l’introduzione di azioni giudiziarie di revoca del gerente, di recedere dalla

società, di scioglimento della società (cfr. consid. 2.8.), è altrettanto vero

che, anche ammettendo che tali azioni abbiano successo, ciò non comporta a

priori, senza ulteriori verifiche, un rischio di abuso per quanto attiene alla

LADI (cfr. consid. 2.4.).

Non è,

infatti, per nulla scontata la possibilità alla fine delle procedure

giudiziarie di riassunzione del socio e/o del coniuge con effetto retroattivo a

partire dal febbraio 2012.

2.11

La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz,

art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010

consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V

282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice

chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

In una

sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha

osservato che:

"

(…)

4.1.1

Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung

und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes

wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die

für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen

hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum

- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien

Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von

Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht

bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung

(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter

Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere

Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt

im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche

Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen

Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von

zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu

erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.

3.

).”

A

proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,

fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il

Tribunale federale ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Sull'art.

43.

LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

Giova, in

ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

2.12

In

concreto l’amministrazione, nonostante dovesse essere al corrente dei dissidi

tra il socio __________ e la Sagl, rispettivamente la gerente __________, visto

che perlomeno con l’opposizione le sono stati trasmessi alcuni scritti

intercorsi dopo il licenziamento - e meglio la lettera del 22 dicembre 2011

dell’avv. __________ alla Sagl di contestazione del licenziamento di __________,

la presa di posizione del 30 gennaio 2012 della gerente e le richieste del 1°

marzo 2012 dell’avv. __________ per conto del marito dell’insorgente alla

società di ragguagli e consultazione documenti della Sagl, di convocazione

dell’assemblea dei soci per procedere alla nomina di un nuovo gerente e di

rimborso del prestito alla società (cfr. doc. A17; A7b; A8; A9) -, non ha approfondito

la questione relativa all’effettivo potere decisionale del marito della

ricorrente in seno alla Sagl, sentendo il medesimo, l’altra socia e la gerente,

ma si è limitata a negare all’insorgente il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 1° febbraio 2012, ritenendo che il marito, quale socio al

50% della società, rivestisse una posizione analoga a un datore di lavoro.

Ne discende che la Sezione

del lavoro ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Cassa perché

disponga accertamenti più approfonditi riguardo all’effettivo ruolo del marito

della ricorrente in seno alla Sagl a decorrere dal febbraio 2012, sentendo le

persone coinvolte e richiamando gli atti afferenti agli incarti della Pretura

di __________.

In particolare andrà accertato,

esaminando le circostanze concrete del caso, se __________ poteva oppure no realmente

esercitare un’influenza sulla perdita di lavoro della moglie così da rendere la

disoccupazione di quest’ultima difficilmente controllabile.

Sulla scorta delle

relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà, poi, nuovamente sul

diritto o meno dell’insorgente all’indennità di disoccupazione a decorrere dal

1° febbraio 2012.

2.14

La ricorrente, vincente in

causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'500.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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