38.2012.31
Sosp.di 9gg per insuff.ricerche durante attiv.stag.da parte di un ass.anziano (del 1957). Da 4 a 11 /11 quant.insuff.;12/11,indip.da aspetto quant.,qualit.insuff.(non risposto a quotidiani;ripetit.;zo
2 agosto 2012Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.31
Data decisione, Autorità:
02.08.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 9gg per insuff.ricerche durante attiv.stag.da parte di un ass.anziano (del 1957). Da 4 a 11 /11 quant.insuff.;12/11,indip.da aspetto quant.,qualit.insuff.(non risposto a quotidiani;ripetit.;zona limitrofa a domic.).Età,senza formaz.e congiunt.irril.per svolg.ric.Sanz.9gg tiene conto dell'età
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.31
rs
Lugano
2 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 marzo 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 27 gennaio 2012
(cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo dal mese di aprile al mese di dicembre 2011 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 28 marzo 2012 l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto,
dopo aver ricordato di avere 55 anni e di aver svolto negli ultimi anni la sua
attività sempre nell’ambito del settore dell’edilizia, che la LADI non contempla
un numero minimo di ricerche da svolgere mensilmente e che, come rammentato nel
provvedimento impugnato, la legge non prevede alcun modo particolare per
svolgere le ricerche.
L’insorgente
ha, inoltre, evidenziato di essere confrontato a oggettive difficoltà nella
ricerca di un’occupazione, in quanto il 27 agosto 1990 è rimasto vittima di un
infortunio sul lavoro, a seguito del quale ha totalmente perso l’acuità visiva
all’occhio destro e nel febbraio 1994 ha dovuto addirittura essere sottoposto a un intervento di enucleazione con susseguente impianto di una protesi
oculare.
A mente
del ricorrente, poi, la valutazione delle ricerche di lavoro dovrebbe
considerare le sue reali possibilità di collocamento, essendo senza una
formazione specifica.
Egli ha
puntualizzato che, ritenuto il suo curriculum, il reperimento di un impiego
adeguato e di durata indeterminata risulta difficoltoso, oltretutto in un
periodo congiunturale non così favorevole.
L’assicurato
ha indicato di essersi attivato personalmente nella ricerca di un posto di
lavoro, mirando a reperire un’occupazione nel settore dell’edilizia, poiché
nutre la speranza di arrivare all’età di sessant’anni ancora occupato in
un’impresa edile e di poter quindi fruire del pensionamento anticipato.
Egli,
anche per questi motivi, non comprende come, nel periodo attuale, le ricerche
di lavoro svolte nel lasso di tempo antecedente l’iscrizione al collocamento,
siano ritenute insufficienti.
L’insorgente
ha, altresì, ricordato di aver precisato che nel periodo tra il 24 dicembre
2011 e il 16 gennaio 2012 nel settore dell’edilizia è tutto fermo e per questo
è persino difficile trovare i padroni delle imprese.
Egli,
infine, ha asserito di aver cercato dappertutto ma che i potenziali datori di
lavoro appena vengono a conoscenza della sua età gli dicono le faremo sapere
(cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute
nei mesi da aprile a dicembre 2011 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129
V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466,
consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da marzo a dicembre 2011
antecedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 4; 2), ritenendo che
l’assicurato non avesse compiuto ricerche di impiego sufficienti nei mesi da
aprile a dicembre 2011.
A quel
momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque,
applicabili in concreto.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5. Per stabilire
se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Riguardo ai
lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte
ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una
sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939
che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione, rilevando che:
" (…)
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que
les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle
du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique
administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité
des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches
ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur
trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de
démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres
écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre
de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
Il n'est pas contesté non plus que le recourant
s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles
avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue
expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il
devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement
de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des
recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés,
puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la
surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de
l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de
jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait
fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de
sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne
faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière
professionnelle.
4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à
l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute
légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par
l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI)."
Con
giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato
la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per
insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre
2002, argomentando come segue:
" (…)
Die Verletzung der Schadenminderungspflicht
ergibt sich insbesondere aus den konkreten Umständen des Einzelfalles. Zum
einen wusste der Beschwerdeführer von seinen Pflichten, zumal er bereits im
Jahre 1995 wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist für
die Dauer von fünf Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden war,
was das Eidgenössische Versicherungsgericht bestätigt hatte (Urteil vom 10.
April 1996, C 9/96). Zudem bestätigt er in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
selbst, dass sein Alter und die im Zeitpunkt der Kündigung bestehende
Wirtschaftslage das Finden einer neuen Arbeitsstelle erheblich erschweren.
Gerade ältere Arbeitslose, welche grössere Probleme haben, eine Stelle zu
finden, sind gehalten, umso intensivere Arbeitsbemühungen zu tätigen. Daran hat
es der Beschwerdeführer eindeutig fehlen lassen, woran sämtliche seiner
Vorbemühungen nichts zu ändern vermögen.
4.
Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das
RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden
Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion auf 9 Tage
festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung
des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das
Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen
vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in
anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine
Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und
vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen
erscheinen.“
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.8. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (02.01.1957),
che svolge un’attività professionale a carattere stagionale nel settore dell’edilizia,
il 9 dicembre 2011 si è reiscritto in disoccupazione con effetto dal 24
dicembre 2011 (cfr. doc. 2; 3).
Al
momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in
cui ha lavorato.
La
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nel
periodo da marzo a dicembre 2011 gli ha trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 21 gennaio 2012, il
fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
Il
ricorrente, il 23 gennaio 2012, ha risposto:
"
lavoro presso l’impresa __________ dal
05.06.2009 e ringrazio la ditta che mi dà lavoro. Ho 55 anni e sono una di
quelle persone a rischio che se perde il lavoro è finita.
Al 23.12.2011 la ditta ci
ha informato che avremmo ricominciato a lavorare il 16.01.2012.
Dal 24.12 al 16.01 nel settore
dell’edilizia è tutto fermo e per questo motivo è difficile persino trovare i
padroni delle imprese. Ho cercato dappertutto ma appena sanno l’età, ti dicono
le faremo sapere.
(…)” (cfr. doc. 3)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
Considerandi
L’URC,
considerando che l’assicurato, nel periodo aprile - dicembre 2011, ha compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo sia quantitativo che
qualitativo, con decisione formale del 27 gennaio 2012, confermata dalla decisione
su opposizione del 28 marzo 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.), l’ha sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 4; consid.
1.1
).
2.9
Per quanto attiene agli
assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e
l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per
la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività
realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare
un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;
STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.;
STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21
aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V
385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15
del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
A proposito della censura
di disparità di trattamento dei disoccupati in Ticino rispetto ai disoccupati
nel resto della Svizzera dove non sarebbero richieste ricerche di lavoro nei
primi mesi di un’attività lavorativa fatta valere dalla ricorrente (cfr. doc.
I), questa Corte si limita a osservare che il Tribunale federale, allorché non
vengono effettuate, durante l’attività stagionale, ricerche di lavoro, propende
per l’inidoneità al collocamento degli assicurati. Tale provvedimento per
questi ultimi implica delle conseguenze ben più gravi di una sospensione del
diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI.
Ad
esempio in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso
del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un
giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una
decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non
aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale
precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,
infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra
Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a
travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's
pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en
2003.
et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée
a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail
intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et
2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières
en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à
partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les
deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre
qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par
l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a
repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi
qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.
3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.
2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
(…).“
L’Alta Corte, in
un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato
che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.10
In concreto dalle carte processuali emerge che l’insorgente, nel
periodo da marzo a dicembre 2011, ha intrapreso 31 sforzi volti al reperimento
di una nuova occupazione (cfr. doc. 1).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi
dall’assicurato nei mesi da aprile a dicembre 2011 (cfr. doc. 4; A).
Dagli
atti risulta, più dettagliatamente, che l’insorgente ha svolto tre ricerche al
mese nell’arco di tempo da aprile a novembre 2011 e 4 ricerche nel mese di
dicembre 2011 (cfr. doc. 1).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego relative al periodo aprile - dicembre
2011.
il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,
effettivamente, le stesse non possano essere considerate valide.
Gli
sforzi intrapresi dall’assicurato da aprile a novembre 2011 appaiono
insufficienti già dal profilo quantitativo.
Al
riguardo giova osservare che è vero, da un lato, che quando si esaminano le
ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla
conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso
all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr.
RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.00.190 del 17 aprile 2001) e, d'altro lato, che la
LADI, come evidenziato dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I), non prevede
un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza cantonale ha stabilito
quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per
ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche
qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio
1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
Ne
discende che il compimento di tre ricerche al mese, anche nei mesi di ottobre e
novembre 2011, ossia in due dei tre mesi precedenti l’iscrizione in
disoccupazione - lasso di tempo quest’ultimo in cui un assicurato è tenuto a
incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione
duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione
morta” (cfr. consid. 2.9.), si rivela inadeguato e scarso.
Per
quanto riguarda il mese di dicembre 2011 in cui l’assicurato ha svolto quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 1), può restare aperta la questione di sapere se
esse sono valide dal profilo quantitativo oppure no.
In
effetti in ogni caso le stesse, come peraltro pure gli sforzi intrapresi da
aprile a novembre 2011, non risultano sufficienti dal profilo qualitativo.
Questa
Corte ritiene che le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una
nuovo impiego dal mese di aprile al mese di dicembre 2011 non sono
effettivamente esenti da critica.
Se, da
una parte, come rettamente indicato dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I),
la legge non prevede alcun modo particolare per svolgere le ricerche
(cfr. consid. 2.5.), dall’altra, il TCA ha già stabilito in
più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci
apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009
consid. 2.7.; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2003.18
del 19 gennaio 2004 consid. 2.12).
Alcune
ricerche si rivelano, inoltre, ripetitive.
L’assicurato
ha postulato presso __________ SA di __________ il 15 marzo 2011, come pure il
28.
giugno 2011. Egli si è candidato presso la __________ SA di __________ sia
il 23 marzo 2011 che il 26 maggio 2011. Il ricorrente si è presentato presso la
__________ di __________ il 29 marzo 2011 e il 19 maggio 2011. Presso __________
di __________ egli ha proposto la propria collaborazione il 12 aprile 2011 e
l’8 giugno 2011. L’assicurato si è poi candidato presso la __________ SA di __________
il 21 aprile 2011 e il 16 giugno 2011. Egli ha postulato presso la __________
SA di __________ il 7 luglio 2011 nonché il 6 settembre 2011. L’insorgente si è
presentato presso __________ SA __________ il 22 luglio 2011 e il 16 settembre
2011.
Presso __________ egli si è candidato il 24 agosto 2011 e il 17 novembre
2011.
e presso la Carpenteria __________ il 30 agosto 2011 e il 24 novembre
2011.
L’assicurato si è proposto presso __________ di __________ il 4 ottobre
2011.
e il 6 dicembre 2011.
Egli ha
chiesto se poteva essere assunto dalla __________ SA di __________ sia il 14
ottobre 2011 che il 9 dicembre 2011.
Il
ricorrente, infine, si è candidato presso __________ di __________ il 26
ottobre 2011 e il 14 dicembre 2011 (cfr. doc. 1; 5).
Mediante
delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il
suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non corrisponde
a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Del resto
le ricerche svolte di persona dall’assicurato sono state compiute tutte nel __________
e nei __________ (cfr. doc. 1), ossia in una zona limitrofa al suo domicilio di
__________.
L’assicurato
era, d’altronde, perfettamente al corrente sia in merito al numero di ricerche
da effettuare come stagionale che al dovere in particolare di postulare per un
impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente
nuovo personale.
In
effetti dal verbale del colloquio di consulenza del 2 marzo 2011 sottoscritto
dall’insorgente, menzionato sia dall’amministrazione nella decisione su
opposizione (cfr. doc. A) che dal ricorrente stesso nel ricorso (cfr. doc. I),
si evince che il medesimo è stato reso attento, nel caso di disoccupazione
stagionale, di quanto segue:
"
… disoccupazione stagionale: svolgere ricerche
di lavoro durante tutto il periodo lavorativo (minimo 1 ricerca per settimana)
e intensificare le ricerche 3 mesi prima della fine del lavoro e dell’eventuale
rientro in disoccupazione. ..consegnato promemoria ricerche di lavoro.” (cfr.
doc. A)
Inoltre
dal Promemoria ricerche di lavoro, la cui consegna all’assicurato non è stata
minimamente contestata, risulta che:
"
(…) se la sua ultima attività era di carattere
stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e
l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In
particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo
in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di
ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno
oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo
per la “stagione morta” (anche fuori dalla sua professione usuale). Nel periodo
precedente la fine del lavoro stagionale (3 mesi prima dell’inizio della
disoccupazione), gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro
dovranno essere maggiormente intensi. Per non fare ricerche di lavoro inutili e
prive di valore presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei
deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive tutto l’anno e
che cercano concretamente nuovo personale (p.es. segnalato tramite annunci sul
giornale…)”: (Doc. A)
In simili
condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente, nei mesi da
aprile a dicembre 2011, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla
giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego
sufficientemente valide.
L’età
dell’assicurato, la sua mancanza di formazione specifica e il periodo
congiunturale non favorevole invocati nel ricorso a giustificazione degli
sforzi insufficienti per reperire una nuova occupazione (cfr. doc. I) non
permettono di giungere a un esito differente della presente vertenza.
In
proposito è utile ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza C
275/05 del 6 novembre 2006, già citata al consid. 2.6., ha segnatamente
indicato che gli assicurati di età avanzata confrontati, anche a causa di una
situazione economica sfavorevole, a rilevanti problemi nel reperire un nuovo
posto di lavoro sono tenuti a maggiormente intensificare le proprie ricerche di
impiego.
Per
quanto attiene, invece, all’infortunio subito nel 1990 che ha provocato
l’enucleazione di un occhio (cfr. doc. I), va evidenziato, in primo luogo, che
il sinistro ha avuto luogo più di venti anni fa e il ricorrente - certamente
meritevole al riguardo -, dopo un verosimile periodo di adattamento, ha
continuato a lavorare, in particolare nel settore edile (cfr. doc. I).
In
secondo luogo, che in ogni caso l’infortunio può semmai avere delle
ripercussioni sull’esito delle ricerche di lavoro ma non in relazione alla
quantità e alla qualità delle stesse.
2.11
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nei mesi da
aprile a dicembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge
gli impone (cfr. consid. 2.4.).
Pertanto
l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).
Essa indica
che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.9
; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e
modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.7.)
- la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate
ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Al
riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di
attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
"
(…)
La durata della
sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una
valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente
precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale.
Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione
comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di
quanto segue:
-
durante i tre mesi prima della disoccupazione
ricerche
insufficienti 3 giorni / per ogni mese
ricerche
inesistenti 4 giorni / per ogni mese
-
durante ogni mese nel resto dell’anno
ricerche
insufficienti 1 giorno
ricerche
inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi
caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista
delle sospensioni SdL”.
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente nove giorni di sospensione dal diritto
alle indennità (cfr. doc. 4; A).
Normalmente,
in base alla direttiva in vigore, l’amministrazione, in caso di insufficienti
ricerche di lavoro in un periodo di nove mesi durante lo svolgimento di
un’attività stagionale, infliggerebbe una sanzione di quindici giorni di
sospensione (1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di aprile 2011 + 1
giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + 1 giorno per insufficienti
ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese
di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2011 +
1.
giorno per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2011 + 3 giorni per
insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011 + 3 giorni per insufficienti
ricerche nel mese di novembre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel
mese di dicembre 2011).
In casu
l’URC ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità in virtù del
fatto che l’assicurato ha 55 anni (cfr. doc. 4).
Tutto ben
considerato (cfr. consid. 2.6.), la sanzione di nove giorni, in concreto,
risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Conseguentemente
la decisione su opposizione del 28 marzo 2012 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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