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Decisione

38.2012.31

Sosp.di 9gg per insuff.ricerche durante attiv.stag.da parte di un ass.anziano (del 1957). Da 4 a 11 /11 quant.insuff.;12/11,indip.da aspetto quant.,qualit.insuff.(non risposto a quotidiani;ripetit.;zo

2 agosto 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.5. Per stabilire

se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Riguardo ai

lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una

sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939

che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione, rilevando che:

" (…)

4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que

les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle

du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique

administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité

des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches

ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur

trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de

démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres

écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre

de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant

s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles

avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue

expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il

devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement

de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des

recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés,

puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la

surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de

l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de

jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait

fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de

sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne

faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière

professionnelle.

4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à

l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute

légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par

l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI)."

Con

giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato

la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per

insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre

2002, argomentando come segue:

" (…)

Die Verletzung der Schadenminderungspflicht

ergibt sich insbesondere aus den konkreten Umständen des Einzelfalles. Zum

einen wusste der Beschwerdeführer von seinen Pflichten, zumal er bereits im

Jahre 1995 wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist für

die Dauer von fünf Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden war,

was das Eidgenössische Versicherungsgericht bestätigt hatte (Urteil vom 10.

April 1996, C 9/96). Zudem bestätigt er in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

selbst, dass sein Alter und die im Zeitpunkt der Kündigung bestehende

Wirtschaftslage das Finden einer neuen Arbeitsstelle erheblich erschweren.

Gerade ältere Arbeitslose, welche grössere Probleme haben, eine Stelle zu

finden, sind gehalten, umso intensivere Arbeitsbemühungen zu tätigen. Daran hat

es der Beschwerdeführer eindeutig fehlen lassen, woran sämtliche seiner

Vorbemühungen nichts zu ändern vermögen.

4.

Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben das

RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür geltenden

Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion auf 9 Tage

festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung

des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das

Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen

vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in

anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine

Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und

vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen

erscheinen.“

2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.8. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (02.01.1957),

che svolge un’attività professionale a carattere stagionale nel settore dell’edilizia,

il 9 dicembre 2011 si è reiscritto in disoccupazione con effetto dal 24

dicembre 2011 (cfr. doc. 2; 3).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in

cui ha lavorato.

La

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nel

periodo da marzo a dicembre 2011 gli ha trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 21 gennaio 2012, il

fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

Il

ricorrente, il 23 gennaio 2012, ha risposto:

"

lavoro presso l’impresa __________ dal

05.06.2009 e ringrazio la ditta che mi dà lavoro. Ho 55 anni e sono una di

quelle persone a rischio che se perde il lavoro è finita.

Al 23.12.2011 la ditta ci

ha informato che avremmo ricominciato a lavorare il 16.01.2012.

Dal 24.12 al 16.01 nel settore

dell’edilizia è tutto fermo e per questo motivo è difficile persino trovare i

padroni delle imprese. Ho cercato dappertutto ma appena sanno l’età, ti dicono

le faremo sapere.

(…)” (cfr. doc. 3)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

Considerandi

L’URC,

considerando che l’assicurato, nel periodo aprile - dicembre 2011, ha compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo sia quantitativo che

qualitativo, con decisione formale del 27 gennaio 2012, confermata dalla decisione

su opposizione del 28 marzo 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.), l’ha sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 4; consid.

1.1

).

2.9

Per quanto attiene agli

assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e

l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni

mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze

relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto

severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al

collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per

la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività

realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare

un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;

STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.;

STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21

aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V

385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

A proposito della censura

di disparità di trattamento dei disoccupati in Ticino rispetto ai disoccupati

nel resto della Svizzera dove non sarebbero richieste ricerche di lavoro nei

primi mesi di un’attività lavorativa fatta valere dalla ricorrente (cfr. doc.

I), questa Corte si limita a osservare che il Tribunale federale, allorché non

vengono effettuate, durante l’attività stagionale, ricerche di lavoro, propende

per l’inidoneità al collocamento degli assicurati. Tale provvedimento per

questi ultimi implica delle conseguenze ben più gravi di una sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI.

Ad

esempio in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso

del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un

giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una

decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non

aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale

precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,

infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra

Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003.

et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières

en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à

partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les

deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre

qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par

l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a

repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi

qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures

cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…).“

L’Alta Corte, in

un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato

che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.10

In concreto dalle carte processuali emerge che l’insorgente, nel

periodo da marzo a dicembre 2011, ha intrapreso 31 sforzi volti al reperimento

di una nuova occupazione (cfr. doc. 1).

Nel caso

in esame l’amministrazione ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi

dall’assicurato nei mesi da aprile a dicembre 2011 (cfr. doc. 4; A).

Dagli

atti risulta, più dettagliatamente, che l’insorgente ha svolto tre ricerche al

mese nell’arco di tempo da aprile a novembre 2011 e 4 ricerche nel mese di

dicembre 2011 (cfr. doc. 1).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego relative al periodo aprile - dicembre

2011.

il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,

effettivamente, le stesse non possano essere considerate valide.

Gli

sforzi intrapresi dall’assicurato da aprile a novembre 2011 appaiono

insufficienti già dal profilo quantitativo.

Al

riguardo giova osservare che è vero, da un lato, che quando si esaminano le

ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla

conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso

all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr.

RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.00.190 del 17 aprile 2001) e, d'altro lato, che la

LADI, come evidenziato dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I), non prevede

un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza cantonale ha stabilito

quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per

ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche

qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio

1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di

impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005

consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006

consid. 3.2.).

Ne

discende che il compimento di tre ricerche al mese, anche nei mesi di ottobre e

novembre 2011, ossia in due dei tre mesi precedenti l’iscrizione in

disoccupazione - lasso di tempo quest’ultimo in cui un assicurato è tenuto a

incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione

duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione

morta” (cfr. consid. 2.9.), si rivela inadeguato e scarso.

Per

quanto riguarda il mese di dicembre 2011 in cui l’assicurato ha svolto quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 1), può restare aperta la questione di sapere se

esse sono valide dal profilo quantitativo oppure no.

In

effetti in ogni caso le stesse, come peraltro pure gli sforzi intrapresi da

aprile a novembre 2011, non risultano sufficienti dal profilo qualitativo.

Questa

Corte ritiene che le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una

nuovo impiego dal mese di aprile al mese di dicembre 2011 non sono

effettivamente esenti da critica.

Se, da

una parte, come rettamente indicato dall’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I),

la legge non prevede alcun modo particolare per svolgere le ricerche

(cfr. consid. 2.5.), dall’altra, il TCA ha già stabilito in

più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci

apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009

consid. 2.7.; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12).

Alcune

ricerche si rivelano, inoltre, ripetitive.

L’assicurato

ha postulato presso __________ SA di __________ il 15 marzo 2011, come pure il

28.

giugno 2011. Egli si è candidato presso la __________ SA di __________ sia

il 23 marzo 2011 che il 26 maggio 2011. Il ricorrente si è presentato presso la

__________ di __________ il 29 marzo 2011 e il 19 maggio 2011. Presso __________

di __________ egli ha proposto la propria collaborazione il 12 aprile 2011 e

l’8 giugno 2011. L’assicurato si è poi candidato presso la __________ SA di __________

il 21 aprile 2011 e il 16 giugno 2011. Egli ha postulato presso la __________

SA di __________ il 7 luglio 2011 nonché il 6 settembre 2011. L’insorgente si è

presentato presso __________ SA __________ il 22 luglio 2011 e il 16 settembre

2011.

Presso __________ egli si è candidato il 24 agosto 2011 e il 17 novembre

2011.

e presso la Carpenteria __________ il 30 agosto 2011 e il 24 novembre

2011.

L’assicurato si è proposto presso __________ di __________ il 4 ottobre

2011.

e il 6 dicembre 2011.

Egli ha

chiesto se poteva essere assunto dalla __________ SA di __________ sia il 14

ottobre 2011 che il 9 dicembre 2011.

Il

ricorrente, infine, si è candidato presso __________ di __________ il 26

ottobre 2011 e il 14 dicembre 2011 (cfr. doc. 1; 5).

Mediante

delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il

suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non corrisponde

a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Del resto

le ricerche svolte di persona dall’assicurato sono state compiute tutte nel __________

e nei __________ (cfr. doc. 1), ossia in una zona limitrofa al suo domicilio di

__________.

L’assicurato

era, d’altronde, perfettamente al corrente sia in merito al numero di ricerche

da effettuare come stagionale che al dovere in particolare di postulare per un

impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente

nuovo personale.

In

effetti dal verbale del colloquio di consulenza del 2 marzo 2011 sottoscritto

dall’insorgente, menzionato sia dall’amministrazione nella decisione su

opposizione (cfr. doc. A) che dal ricorrente stesso nel ricorso (cfr. doc. I),

si evince che il medesimo è stato reso attento, nel caso di disoccupazione

stagionale, di quanto segue:

"

… disoccupazione stagionale: svolgere ricerche

di lavoro durante tutto il periodo lavorativo (minimo 1 ricerca per settimana)

e intensificare le ricerche 3 mesi prima della fine del lavoro e dell’eventuale

rientro in disoccupazione. ..consegnato promemoria ricerche di lavoro.” (cfr.

doc. A)

Inoltre

dal Promemoria ricerche di lavoro, la cui consegna all’assicurato non è stata

minimamente contestata, risulta che:

"

(…) se la sua ultima attività era di carattere

stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e

l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In

particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo

in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di

ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno

oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo

per la “stagione morta” (anche fuori dalla sua professione usuale). Nel periodo

precedente la fine del lavoro stagionale (3 mesi prima dell’inizio della

disoccupazione), gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro

dovranno essere maggiormente intensi. Per non fare ricerche di lavoro inutili e

prive di valore presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei

deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive tutto l’anno e

che cercano concretamente nuovo personale (p.es. segnalato tramite annunci sul

giornale…)”: (Doc. A)

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente, nei mesi da

aprile a dicembre 2011, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla

giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego

sufficientemente valide.

L’età

dell’assicurato, la sua mancanza di formazione specifica e il periodo

congiunturale non favorevole invocati nel ricorso a giustificazione degli

sforzi insufficienti per reperire una nuova occupazione (cfr. doc. I) non

permettono di giungere a un esito differente della presente vertenza.

In

proposito è utile ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza C

275/05 del 6 novembre 2006, già citata al consid. 2.6., ha segnatamente

indicato che gli assicurati di età avanzata confrontati, anche a causa di una

situazione economica sfavorevole, a rilevanti problemi nel reperire un nuovo

posto di lavoro sono tenuti a maggiormente intensificare le proprie ricerche di

impiego.

Per

quanto attiene, invece, all’infortunio subito nel 1990 che ha provocato

l’enucleazione di un occhio (cfr. doc. I), va evidenziato, in primo luogo, che

il sinistro ha avuto luogo più di venti anni fa e il ricorrente - certamente

meritevole al riguardo -, dopo un verosimile periodo di adattamento, ha

continuato a lavorare, in particolare nel settore edile (cfr. doc. I).

In

secondo luogo, che in ogni caso l’infortunio può semmai avere delle

ripercussioni sull’esito delle ricerche di lavoro ma non in relazione alla

quantità e alla qualità delle stesse.

2.11

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nei mesi da

aprile a dicembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge

gli impone (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa indica

che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.9

; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di

disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e

modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.7.)

- la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate

ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di

attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della

sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una

valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente

precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale.

Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione

comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di

quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche

insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche

inesistenti 4 giorni / per ogni mese

-

durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche

insufficienti 1 giorno

ricerche

inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi

caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista

delle sospensioni SdL”.

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente nove giorni di sospensione dal diritto

alle indennità (cfr. doc. 4; A).

Normalmente,

in base alla direttiva in vigore, l’amministrazione, in caso di insufficienti

ricerche di lavoro in un periodo di nove mesi durante lo svolgimento di

un’attività stagionale, infliggerebbe una sanzione di quindici giorni di

sospensione (1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di aprile 2011 + 1

giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + 1 giorno per insufficienti

ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese

di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2011 +

1.

giorno per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2011 + 3 giorni per

insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011 + 3 giorni per insufficienti

ricerche nel mese di novembre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel

mese di dicembre 2011).

In casu

l’URC ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità in virtù del

fatto che l’assicurato ha 55 anni (cfr. doc. 4).

Tutto ben

considerato (cfr. consid. 2.6.), la sanzione di nove giorni, in concreto,

risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 28 marzo 2012 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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