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38.2012.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2012Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di

lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta

ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti

per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che dal 1° maggio

2008 al 29 febbraio 2012 l’assicurato è stato alle dipendenze della __________

SA di __________ in qualità di responsabile della business unit prodotti

per la logistica e, nello specifico, con la funzione di direttore commerciale

per la vendita del prodotto __________ (cfr. doc. A3).

Il datore

di lavoro ha disdetto il contrato di impiego il 28 novembre 2011 con effetto

dal 29 febbraio 2012, in quanto l’attività connessa al prodotto __________ è

stata venduta (cfr. doc. A3; 5A).

Il

ricorrente si è annunciato per il collocamento il 28 febbraio 2012 chiedendo il

versamento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2012 (cfr.

doc. 5A; 6A; 4A).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato

all’amministrazione una sola ricerca di lavoro compiuta durante gli ultimi tre

mesi in cui ha lavorato presso la __________ SA, e meglio nel mese di dicembre

2011 (cfr. doc. 5A).

Il

consulente del personale, pertanto, in occasione del colloquio di consulenza

del 16 marzo 2012, ha consegnato brevi manu all’insorgente una

“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26

marzo 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei

mesi indicati.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 6A; 4A).

Il

ricorrente, il 20 marzo 2012, ha risposto:

"

La fine del rapporto di lavoro è dovuta alla

vendita dell’attività a una società estera, la quale dal 29.11 esprimeva il

desiderio di impiegarmi per continuare l’attività svolta, purtroppo le

negoziazioni hanno avuto un esito negativo molto tardi (circa fine febbraio

2012) e mi sono principalmente occupato a mostrare la validità dell’operato in

Svizzera (cifra d’affari, raggiungimento degli obbiettivi di fatturato 2011)

con lo scopo/speranza di vedere la medesima trasferita ma sempre in Svizzera

sotto un’altra struttura societaria, il nuovo proprietario, non tenuto a

informare su tutto, ha preferito scegliere la via del trasloco dell’attività in

__________, con relativa risposta di trasferimento per me. Proposta

economicamente non accettabile. Pertanto la mia attività di ricerca d’impiego è

rimasta ridotta, ma, come annunciato, la mia assenza attuale poi viaggio in __________,

frutto di trattative altrettanto intense che si sono svolte/intensificate negli

ultimi mesi, non documentabili come “ricerca d’impiego”, dovrebbero dare un

risultato a breve con creazione di una filiale in Svizzera e anche 1-2 impieghi

a breve termine.” (Doc. 6B)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’URC ha

considerato che l’assicurato, nel mese di dicembre 2011, ha compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro, mentre nei mesi di gennaio e febbraio 2012

non ha effettuato alcuno sforzo al fine di reperire una nuova occupazione.

Con

decisione formale del 23 marzo 2012 l’amministrazione l’ha conseguentemente

sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni (cfr.

doc. A2; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 aprile

2012 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Nel caso in

esame, come visto, l’URC ha ritenuto che l’assicurato abbia compiuto nel

periodo di disdetta (dicembre 2011 – febbraio 2012) una sola ricerca di

impiego, più precisamente l’11 dicembre 2011 presso __________ (cfr. doc. 5A).

Nel

ricorso, tuttavia, l’insorgente ha indicato di aver fatto capo alla propria

rete di contatti professionali e personali già nel dicembre 2011 per evitare la

disoccupazione (cfr. doc. I).

In effetti

dalla documentazione allegata all’impugnativa risulta che il ricorrente il 21

dicembre 2011 ha contattato tramite un messaggio di posta elettronica un suo

conoscente, __________, della __________, società attiva nella ricerca e

selezione di risorse umane, specificando che avrebbe potuto essere un candidato

per qualche loro posizione.

__________,

sempre il 21 dicembre 2011, gli ha risposto di aver trasmesso la sua richiesta

a un suo collega che segue l’area “industria” (cfr. doc. A5).

Ne

discende che nel mese di dicembre 2011 l’assicurato ha intrapreso, oltre alla

ricerca riconosciuta dall’URC, un ulteriore sforzo.

2.8. L’insorgente,

inoltre, sin dal 20 marzo 2012, quando ha risposto alla richiesta di

giustificazione ha asserito, da una parte, che hanno avuto luogo delle

negoziazioni con il nuovo proprietario dell’attività connessa al prodotto __________

(cfr.consid. 2.7.; 6B) che hanno avuto esito negativo verso fine febbraio 2012

(cfr. 6B).

Dall’altra,

di aver condotto delle ulteriori trattative per fondare in Svizzera una filiale

di una società estera che avrebbe creato 1-2 posti di lavoro (cfr. doc. 6B).

Nell’opposizione

l’assicurato ha ribadito tali affermazioni (cfr. doc. 6D).

Anche nel

ricorso egli ha puntualizzato di essersi impegnato al massimo per poter

proseguire l’attività con il nuovo proprietario che ha ripreso il prodotto __________

e di aver ripreso contatto con un suo ex datore di lavoro conducendo delle

trattative al fine di aprire una succursale di società estera in Svizzera la

cui registrazione è in corso (cfr. doc. I).

2.9. La procedura

in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz,

art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010

consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio

2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr.

57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V

282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice

chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti.

In una

sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha

osservato che:

"

(…)

4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung

und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes

wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die

für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen

hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum

- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien

Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von

Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht

bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung

(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein

bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere

Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt

im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche

Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen

Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von

zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu

erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.

3.1).”

A

proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,

fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il

Tribunale federale ha rilevato:

"

(…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

Considerandi

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Sull'art.

43.

LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

Giova, in

ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va,

inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del

21.

marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro

una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui

gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori

accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito

di aver compiuto.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la

possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura

di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise

in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,

omettendo di fornire indicazioni verificabili.

Contestualmente il TFA ha,

infatti, rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer

Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid

getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden

Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2; la sottolineatura è

del redattore)

2.10

In concreto, come visto sopra,

l’assicurato, sia nella risposta alla richiesta di giustificazione trasmessagli

dal proprio collocatore, che nell’opposizione e nel ricorso ha indicato di

avere tentato di reperire una nuova occupazione presso l’attuale proprietario

dell’attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro, la __________ SA,

rispettivamente tramite la fondazione in Svizzera di una filiale di una società

estera con la quale aveva collaborato in passato (cfr. doc. 6B; 6D; I; consid.

2.8

).

Al riguardo questa Corte

ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di escludere, né di

ammettere, con la necessaria tranquillità che l’assicurato abbia intrapreso questi

due sforzi al fine di trovare un nuovo impiego.

Si impone, pertanto,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato

(sul tema cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009) e con la collaborazione di

quest’ultimo, di accertamenti più approfonditi riguardo alla conduzione o meno

di trattative sia con il nuovo proprietario del prodotto __________ che con la

società estera per la quale aveva lavorato in passato.

Nel caso in cui tali

negoziazioni siano realmente sussistite, andrà verificato se le stesse erano

effettivamente finalizzate al reperimento di un’occupazione da parte del

ricorrente e quando le stesse hanno avuto luogo.

Sulla scorta delle

relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul

principio di sospendere l’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e, in

secondo luogo, dopo aver valutato a che mese debbano essere riferite le

ricerche di lavoro effettivamente compiute, sull’entità della sanzione.

2.11

Questa Corte ritiene,

in ogni caso, utile anticipare che, anche nell’eventualità in cui, oltre alle

due ricerche compiute presso __________ e __________ (cfr. consid. 2.7.),

debbano essere considerati gli ulteriori due sforzi intrapresi presso il nuovo

proprietario dell’attività seguita dal ricorrente quando era attivo per la __________

SA e presso la società estera al fine di creare una filiale in Svizzera,

l’assicurato non potrà comunque essere esentato da una penalità.

In

effetti, in primo luogo, il compimento di quattro ricerche complessive durante

il termine di disdetta di tre mesi si rivela insufficiente.

L’assicurato,

del resto, non ha fatto valere in modo preciso e circostanziato di aver

effettuato ulteriori sforzi (al riguardo va ricordato il dovere delle parti di

collaborare all’accertamento ei fatti; cfr. consid. 2.9.).

Nell’ipotesi

in cui l’amministrazione dovesse ritenere che tutte e quattro ricerche sono

state svolte nel mese di dicembre 2011, per questo mese non verrà erogata

alcuna sanzione, ma per i mesi di gennaio e febbraio 2012 si considererà che

l’insorgente non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro.

In

proposito giova evidenziare che giusta l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al

suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più

presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende

l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di

controllo emanate dal Consiglio federale.

L’art. 17 cpv. 1 LADI

prevede, però, che l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve,

con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si

possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la

disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario

anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo

impegno.

L’obbligo di cercare

un’occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l’annuncio al

collocamento.

In tali condizioni è,

infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C

13(/05 del 3 luglio 2006).

Inoltre ai sensi dell’art.

20.

cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato, annunciandosi al servizio

competente, deve presentare, tra l’altro, la prova degli sforzi intrapresi per

trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all’iscrizione

in disoccupazione.

Del resto

la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l’obbligo di ricercare un

impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr.

consid. 2.3.).

Giova,

infine, ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo

di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre

2005.

consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del

12.

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05

del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

2.12

In secondo

luogo, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni;

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere

sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non

compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo

qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce

comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa

M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nel caso di specie il ricorrente stesso mai ha preteso che gli fosse

stato garantito un impiego presso il nuovo proprietario dell’attività da lui

espletata presso __________ SA o presso l’eventuale filiale svizzera della

società estera.

L’insorgente, dunque, nel

caso in cui abbiano effettivamente avuto luogo delle negoziazioni per una sua

assunzione, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione

con uno dei due datori di lavoro menzionati.

La mera

speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

2.13

Del resto

nemmeno quanto sostenuto dall’assicurato circa il fatto di non essere stato

informato, segnatamente dal datore di lavoro, al momento del licenziamento

dell’obbligo di compiere delle ricerche di impiego durante il termine di

disdetta, né del relativo numero (cfr. doc. I) costituisce un valido motivo per

non sanzionarlo.

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 n. 11 segg. e

16.

segg.).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo,

l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la

tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.14

In concreto non

è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, l’assicurato non ha mai sostenuto di aver preso contatto con

l’amministrazione prima dell’iscrizione in disoccupazione per avere dei

ragguagli circa i suoi doveri.

Pertanto, siccome nei mesi

di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 l’insorgente non si è rivolto direttamente

all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno

entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art.

27.

cpv. 2 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio

2010.

consid. 2.11.; 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25

ottobre 2007).

Al

riguardo va, comunque, evidenziato che il TFA ha stabilito che il dovere

di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre

2006.

consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA

C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005

consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha

deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un

assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

In secondo luogo, l’amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di

informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA, ad esempio non fornendo al

datore di lavoro del ricorrente degli opuscoli da distribuire ai propri

lavoratori in caso di licenziamento con elencati tutti gli obblighi degli

assicurati.

In

effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione

tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di

disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04

del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid.

2.11

; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

L’insorgente,

pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare

un determinato numero di ricerche di lavoro nei mesi di disdetta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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