38.2012.32
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 settembre 2012Italiano40 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2012.32
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, TCA
Titolo:
Sosp.11 gg per insuff.e manc.ric.nei 3 mesi di disdetta.Con ric.allegato 1 ult.ric.Inoltre già nella risp.a rich.giust.indicato trattat.con acquirente dell'attiv.seguita c/o exDL.Rinvio atti a URC x accert.Anche se risultassero 2 ult.ric.non esente da penal.Non violaz. obbligo di inform.e consulenza
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.32
rs
Lugano
24 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 aprile 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 23 marzo
2012 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel
mese di dicembre 2011 e di mancate ricerche nei mesi di dicembre 2011 e gennaio
2012, corrispondenti ai tre mesi di disdetta (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 24 aprile 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto,
facendo riferimento all’art. 17 LADI, di avere bene in chiaro i suoi obblighi
dal 1° marzo 2012, ossia dal momento in cui ha chiesto le prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Egli ha
indicato di osservare, infatti, le prescrizioni di controllo dalla data - 28
febbraio 2012 - del suo annuncio per il collocamento, anche se formalmente
l’informazione obbligatoria Diritti e Doveri si è svolta il 12 marzo 2012 e il
colloquio con il suo collocatore ha avuto luogo il 16 marzo 2012, il quale ha
fissato unilateralmente le ricerche di lavoro da compiere sia dal profilo
quantitativo che qualitativo.
L’insorgente
ha, inoltre, asserito di non poter accettare di essere sanzionato secondo l’art.
30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti e mancate ricerche relative al periodo
di disdetta, ovvero dal dicembre 2011 al febbraio 2012 in base a criteri definiti soltanto il 16 marzo 2012 dal suo consulente del personale.
Secondo
il ricorrente l'art. 30 cpv. 1 LADI non si riferisce al periodo anteriore alla
disoccupazione.
L'assicurato
ha poi precisato, per quanto concerne l'obbligo di prevenire il danno, inviando
pure della documentazione, di avere, prima del 1° marzo 2012, intrapreso varie
azioni per tentare di prevenire ed evitare la disoccupazione.
Egli, al
riguardo, ha rilevato, in primo luogo, di essersi impegnato al massimo per
poter proseguire l'attività con il nuovo proprietario dell'ex datore di lavoro,
ma con esito negativo.
In
secondo luogo, di aver ripreso contatto con una sua attività anteriore e
lanciato trattative per aprire una succursale di società estera in Svizzera, la
cui registrazione è ad oggi in corso.
Infine il
medesimo ha evidenziato di essersi mosso anche facendo capo alla sua rete di
contatti e relazioni professionali, nonché privati già nel dicembre 2011 e di
aver risposto ad annunci di lavoro.
L'insorgente
ha concluso osservando che avrebbe potuto capire la sanzione, se il datore di
lavoro al momento del licenziamento avesse l'obbligo di informare il
lavoratore, tramite opuscolo o altro, in merito ai suoi diritti e doveri nel
quadro nella nuova situazione creatasi, ciò che non è invece il caso in realtà (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato,
il 20 giugno 2012, ha nuovamente preso posizione in merito alla fattispecie
(cfr. doc. V).
1.5. Il 12 luglio
2012 l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da
formulare (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato immediatamente trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese
di dicembre 2011 e per mancate ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2012
precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione
della LADI il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di
lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti
per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che dal 1° maggio
2008 al 29 febbraio 2012 l’assicurato è stato alle dipendenze della __________
SA di __________ in qualità di responsabile della business unit prodotti
per la logistica e, nello specifico, con la funzione di direttore commerciale
per la vendita del prodotto __________ (cfr. doc. A3).
Il datore
di lavoro ha disdetto il contrato di impiego il 28 novembre 2011 con effetto
dal 29 febbraio 2012, in quanto l’attività connessa al prodotto __________ è
stata venduta (cfr. doc. A3; 5A).
Il
ricorrente si è annunciato per il collocamento il 28 febbraio 2012 chiedendo il
versamento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2012 (cfr.
doc. 5A; 6A; 4A).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha presentato
all’amministrazione una sola ricerca di lavoro compiuta durante gli ultimi tre
mesi in cui ha lavorato presso la __________ SA, e meglio nel mese di dicembre
2011 (cfr. doc. 5A).
Il
consulente del personale, pertanto, in occasione del colloquio di consulenza
del 16 marzo 2012, ha consegnato brevi manu all’insorgente una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26
marzo 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei
mesi indicati.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 6A; 4A).
Il
ricorrente, il 20 marzo 2012, ha risposto:
"
La fine del rapporto di lavoro è dovuta alla
vendita dell’attività a una società estera, la quale dal 29.11 esprimeva il
desiderio di impiegarmi per continuare l’attività svolta, purtroppo le
negoziazioni hanno avuto un esito negativo molto tardi (circa fine febbraio
2012) e mi sono principalmente occupato a mostrare la validità dell’operato in
Svizzera (cifra d’affari, raggiungimento degli obbiettivi di fatturato 2011)
con lo scopo/speranza di vedere la medesima trasferita ma sempre in Svizzera
sotto un’altra struttura societaria, il nuovo proprietario, non tenuto a
informare su tutto, ha preferito scegliere la via del trasloco dell’attività in
__________, con relativa risposta di trasferimento per me. Proposta
economicamente non accettabile. Pertanto la mia attività di ricerca d’impiego è
rimasta ridotta, ma, come annunciato, la mia assenza attuale poi viaggio in __________,
frutto di trattative altrettanto intense che si sono svolte/intensificate negli
ultimi mesi, non documentabili come “ricerca d’impiego”, dovrebbero dare un
risultato a breve con creazione di una filiale in Svizzera e anche 1-2 impieghi
a breve termine.” (Doc. 6B)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’URC ha
considerato che l’assicurato, nel mese di dicembre 2011, ha compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro, mentre nei mesi di gennaio e febbraio 2012
non ha effettuato alcuno sforzo al fine di reperire una nuova occupazione.
Con
decisione formale del 23 marzo 2012 l’amministrazione l’ha conseguentemente
sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni (cfr.
doc. A2; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 aprile
2012 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7. Nel caso in
esame, come visto, l’URC ha ritenuto che l’assicurato abbia compiuto nel
periodo di disdetta (dicembre 2011 – febbraio 2012) una sola ricerca di
impiego, più precisamente l’11 dicembre 2011 presso __________ (cfr. doc. 5A).
Nel
ricorso, tuttavia, l’insorgente ha indicato di aver fatto capo alla propria
rete di contatti professionali e personali già nel dicembre 2011 per evitare la
disoccupazione (cfr. doc. I).
In effetti
dalla documentazione allegata all’impugnativa risulta che il ricorrente il 21
dicembre 2011 ha contattato tramite un messaggio di posta elettronica un suo
conoscente, __________, della __________, società attiva nella ricerca e
selezione di risorse umane, specificando che avrebbe potuto essere un candidato
per qualche loro posizione.
__________,
sempre il 21 dicembre 2011, gli ha risposto di aver trasmesso la sua richiesta
a un suo collega che segue l’area “industria” (cfr. doc. A5).
Ne
discende che nel mese di dicembre 2011 l’assicurato ha intrapreso, oltre alla
ricerca riconosciuta dall’URC, un ulteriore sforzo.
2.8. L’insorgente,
inoltre, sin dal 20 marzo 2012, quando ha risposto alla richiesta di
giustificazione ha asserito, da una parte, che hanno avuto luogo delle
negoziazioni con il nuovo proprietario dell’attività connessa al prodotto __________
(cfr.consid. 2.7.; 6B) che hanno avuto esito negativo verso fine febbraio 2012
(cfr. 6B).
Dall’altra,
di aver condotto delle ulteriori trattative per fondare in Svizzera una filiale
di una società estera che avrebbe creato 1-2 posti di lavoro (cfr. doc. 6B).
Nell’opposizione
l’assicurato ha ribadito tali affermazioni (cfr. doc. 6D).
Anche nel
ricorso egli ha puntualizzato di essersi impegnato al massimo per poter
proseguire l’attività con il nuovo proprietario che ha ripreso il prodotto __________
e di aver ripreso contatto con un suo ex datore di lavoro conducendo delle
trattative al fine di aprire una succursale di società estera in Svizzera la
cui registrazione è in corso (cfr. doc. I).
2.9. La procedura
in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz,
art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010
consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio
2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr.
57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V
282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice
chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
"
(…)
4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.1).”
A
proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,
fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il
Tribunale federale ha rilevato:
"
(…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
Considerandi
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Sull'art.
43.
LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va,
inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del
21.
marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro
una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui
gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori
accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito
di aver compiuto.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise
in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,
omettendo di fornire indicazioni verificabili.
Contestualmente il TFA ha,
infatti, rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer
Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2; la sottolineatura è
del redattore)
2.10
In concreto, come visto sopra,
l’assicurato, sia nella risposta alla richiesta di giustificazione trasmessagli
dal proprio collocatore, che nell’opposizione e nel ricorso ha indicato di
avere tentato di reperire una nuova occupazione presso l’attuale proprietario
dell’attività venduta dalla sua ultima datrice di lavoro, la __________ SA,
rispettivamente tramite la fondazione in Svizzera di una filiale di una società
estera con la quale aveva collaborato in passato (cfr. doc. 6B; 6D; I; consid.
2.8
).
Al riguardo questa Corte
ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di escludere, né di
ammettere, con la necessaria tranquillità che l’assicurato abbia intrapreso questi
due sforzi al fine di trovare un nuovo impiego.
Si impone, pertanto,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato
(sul tema cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009) e con la collaborazione di
quest’ultimo, di accertamenti più approfonditi riguardo alla conduzione o meno
di trattative sia con il nuovo proprietario del prodotto __________ che con la
società estera per la quale aveva lavorato in passato.
Nel caso in cui tali
negoziazioni siano realmente sussistite, andrà verificato se le stesse erano
effettivamente finalizzate al reperimento di un’occupazione da parte del
ricorrente e quando le stesse hanno avuto luogo.
Sulla scorta delle
relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul
principio di sospendere l’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e, in
secondo luogo, dopo aver valutato a che mese debbano essere riferite le
ricerche di lavoro effettivamente compiute, sull’entità della sanzione.
2.11
Questa Corte ritiene,
in ogni caso, utile anticipare che, anche nell’eventualità in cui, oltre alle
due ricerche compiute presso __________ e __________ (cfr. consid. 2.7.),
debbano essere considerati gli ulteriori due sforzi intrapresi presso il nuovo
proprietario dell’attività seguita dal ricorrente quando era attivo per la __________
SA e presso la società estera al fine di creare una filiale in Svizzera,
l’assicurato non potrà comunque essere esentato da una penalità.
In
effetti, in primo luogo, il compimento di quattro ricerche complessive durante
il termine di disdetta di tre mesi si rivela insufficiente.
L’assicurato,
del resto, non ha fatto valere in modo preciso e circostanziato di aver
effettuato ulteriori sforzi (al riguardo va ricordato il dovere delle parti di
collaborare all’accertamento ei fatti; cfr. consid. 2.9.).
Nell’ipotesi
in cui l’amministrazione dovesse ritenere che tutte e quattro ricerche sono
state svolte nel mese di dicembre 2011, per questo mese non verrà erogata
alcuna sanzione, ma per i mesi di gennaio e febbraio 2012 si considererà che
l’insorgente non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro.
In
proposito giova evidenziare che giusta l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al
suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più
presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende
l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di
controllo emanate dal Consiglio federale.
L’art. 17 cpv. 1 LADI
prevede, però, che l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve,
con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si
possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la
disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario
anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo
impegno.
L’obbligo di cercare
un’occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l’annuncio al
collocamento.
In tali condizioni è,
infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C
13(/05 del 3 luglio 2006).
Inoltre ai sensi dell’art.
20.
cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato, annunciandosi al servizio
competente, deve presentare, tra l’altro, la prova degli sforzi intrapresi per
trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all’iscrizione
in disoccupazione.
Del resto
la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l’obbligo di ricercare un
impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr.
consid. 2.3.).
Giova,
infine, ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo
di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005.
consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del
12.
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05
del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
2.12
In secondo
luogo, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni;
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere
sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non
compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo
qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce
comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla
disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa
M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Nel caso di specie il ricorrente stesso mai ha preteso che gli fosse
stato garantito un impiego presso il nuovo proprietario dell’attività da lui
espletata presso __________ SA o presso l’eventuale filiale svizzera della
società estera.
L’insorgente, dunque, nel
caso in cui abbiano effettivamente avuto luogo delle negoziazioni per una sua
assunzione, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione
con uno dei due datori di lavoro menzionati.
La mera
speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
2.13
Del resto
nemmeno quanto sostenuto dall’assicurato circa il fatto di non essere stato
informato, segnatamente dal datore di lavoro, al momento del licenziamento
dell’obbligo di compiere delle ricerche di impiego durante il termine di
disdetta, né del relativo numero (cfr. doc. I) costituisce un valido motivo per
non sanzionarlo.
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 n. 11 segg. e
16.
segg.).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo,
l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la
tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.14
In concreto non
è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo
luogo, l’assicurato non ha mai sostenuto di aver preso contatto con
l’amministrazione prima dell’iscrizione in disoccupazione per avere dei
ragguagli circa i suoi doveri.
Pertanto, siccome nei mesi
di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 l’insorgente non si è rivolto direttamente
all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno
entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art.
27.
cpv. 2 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio
2010.
consid. 2.11.; 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25
ottobre 2007).
Al
riguardo va, comunque, evidenziato che il TFA ha stabilito che il dovere
di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte
dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi
volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure
nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre
2006.
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA
C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005
consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
In secondo luogo, l’amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di
informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA, ad esempio non fornendo al
datore di lavoro del ricorrente degli opuscoli da distribuire ai propri
lavoratori in caso di licenziamento con elencati tutti gli obblighi degli
assicurati.
In
effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione
tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di
disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04
del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid.
2.11
; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
L’insorgente,
pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare
un determinato numero di ricerche di lavoro nei mesi di disdetta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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