Lexipedia

Decisione

38.2012.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento

in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8

aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.

(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;

STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento

dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che,

terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar

trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va

dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta

all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981

p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della

LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

Considerandi

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies

en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6

Nella

presente fattispecie RI 1 - nata nel 1992 - ha svolto il tirocinio di impiegata

di commercio con maturità integrata presso l’Ente __________ dal 1° agosto 2008

al 31 luglio 2011 (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.7.).

Il 1°

luglio 2011 la stessa ha conseguito l’attestato di maturità professionale e il

31.

luglio 2011 l’attestato di capacità (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio

2012.

consid. 2.7.).

L’assicurata

gioca, inoltre, a calcio. Dopo essere stata attiva nel __________, nell’agosto 2011 ha esordito nella Lega nazionale A femminile con il __________ (cfr. www.calcio-regionale.ch;

STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.7.).

L’8

agosto 2011 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione, dichiarandosi

disponibile per un impiego al 100% (cfr. doc. 1)

Con

decisione formale del 12 settembre 2011 l’URC ha sospeso l’assicurata dal

diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni a causa di mancate e

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011

precedente l’annuncio per il collocamento.

Con

decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 l’amministrazione ha, poi, ridotto

la sanzione a dieci giorni (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid.

1.1

, 1.2.; 2.7.).

Più

specificatamente l’URC ha considerato che la ricorrente avesse svolto una

valida ricerca di lavoro tramite __________ del __________ dall’8 al 31 maggio

2011.

e due sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel mese di luglio

2011, e meglio presso __________ il 7 luglio 2011 e presso __________ sempre a __________

il 19 luglio 2011.

L’amministrazione

ha, invece, ritenuto che l’assicurata non avesse effettuato alcuna ricerca di

impiego nel mese di giugno 2011 e dal 1° al 7 agosto 2011 (cfr. STCA 38.2011.78

del 19 gennaio 2012 consid. 2.9.).

A seguito

della sentenza 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 con cui il TCA ha parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurata contro la decisione

su opposizione del 11 ottobre 2011 e ha rinviato gli atti all’URC per

complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l’amministrazione ha esperito ulteriori

accertamenti in merito alle ricerche che l’insorgente ha indicato di aver

effettuato nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 sui due formulari “Prove degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” trasmessi all’URC unitamente

alla risposta alla Richiesta di giustificazione del 5 settembre 2011 (cfr. STCA

38.2011.78

del 19 gennaio 2012 consid. 2.7.; 2.9.; doc. 2).

L’amministrazione,

fondandosi dell’esito di tali indagini, ha ritenuto comprovate ulteriori sette

ricerche di lavoro, e meglio due per il mese di giugno 2011, ulteriori tre per

il mese di luglio 2011 e due per il lasso di tempo 1°-7 agosto 2011 (cfr. doc.

A).

Ritenendo

comunque ancora insufficienti le ricerche di impiego per il periodo 8-31 maggio

2011.

(1 ricerca) e per il mese di giugno 2011 (2 ricerche), l’URC, con

decisione su opposizione del 30 aprile 2012, ha inflitto all’assicurata una sospensione di 5 giorni (cfr. doc. A; III).

Le

ricerche effettuate nel mese di luglio (cinque ricerche) e dal 1° al 7 agosto

2011.

(due ricerche) sono, invece, state considerate sufficienti (cfr. doc. A,

III).

2.7

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere

delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale

anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle

ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo

di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di

tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il

TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli

ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza

nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per

mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto

espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione

professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica

all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà

successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata

abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non

contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio

dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di

apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di

regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione

professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

Va,

inoltre, rilevato che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha

stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1°

ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami

finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto

e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal

12.

al 30 settembre 2008.

La sospensione

è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre

2008.

l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento

di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011.

2.8

Dalla

documentazione agli atti emerge, per quanto attiene al periodo 8 – 31 maggio

2011.

che nessuna ulteriore ricerca di lavoro, oltre a quella riconosciuta nella

precedente procedura (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012),

è stata comprovata.

Relativamente

al mese di giugno 2011, per contro, a seguito degli accertamenti esperiti

dall’URC con la collaborazione dell’assicurata su ordine del TCA, sono state

documentate due ricerche di lavoro, ossia presso __________

- Pavimenti e tappeti orientali di __________ e presso il Garage __________ di __________.

In effetti questi ultimi hanno confermato per iscritto di essere stati interpellati dalla

ricorrente per un posto di lavoro il 7 giugno

2011, rispettivamente il 20 giugno 2011 (cfr. doc. 2).

Al

riguardo giove ricordare che la giurisprudenza cantonale ha stabilito

quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per

ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche

qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio

1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di

impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005

consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006

consid. 3.2.).

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente sia per il

periodo 8-31 maggio 2011 che per il mese di giungo 2011 non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le

relative ricerche di impiego sufficienti quantitativamente.

2.9

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nel periodo

8-31 maggio 2011 e nel mese di giugno 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto

l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Il fatto

che l’insorgente sia uscita dalla disoccupazione già il 20 settembre 2011

grazie a un impiego reperito tramite l’aiuto di un conoscente (cfr. doc. I,

STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012) si rivela ininfluente ai fini della

risoluzione della presente vertenza.

Infatti,

in primo luogo, con il giudizio 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.10. è

già stato stabilito che quella ricerca di lavoro è stata effettuata

successivamente all’inizio della disoccupazione, per cui non riguarda il

periodo in questione.

In

secondo luogo, secondo la giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA

C 73/03 del 28 dicembre 2005 consid. 3) la durata della sospensione viene

fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva

della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del rapporto di

impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi al

collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con la

necessaria intensità.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata cinque

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni

per insufficienti ricerche nel periodo 8-31 maggio 2011 e tre giorni per

insufficienti ricerche nel mese di giugno 2011; cfr. doc. A).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.5.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di cinque giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.) e deve, perciò, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster