38.2012.35
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30 agosto 2012Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2012.35
Data decisione, Autorità:
30.08.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 10 gg per essere responsabile della prematura interruz. del POT.Prendendo il giornale di un altro partecipante senza chiedere nulla e reagendo in modo non appropriato quando gli è stato chiesto di spiegare,ha contribuito a creare le condiz. per la disputa poi degenerata.Sanzione confermata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 64a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.35
dc/sc
Lugano
30 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio
2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 maggio 2012 la Sezione del lavoro ha ridotto da 16 a 10 giorni la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad RI 1 il 27 gennaio
2012 (cfr. Doc. 8) per avere interrotto un programma d'occupazione (in seguito:
POT), argomentando:
"
(…)
In concreto, considerato che da un motivo futile
(lettura di un giornale senza il consenso del proprietario), l'assicurato ha
contribuito a generare una lite che ha quasi indotto il signor __________
(testimone dell'accaduto) a chiamare la Polizia e che quest'ultimo ha
confermato l'atteggiamento aggressivo e minaccioso avuto dall'interessato
durante il diverbio, benché non risulti che egli non abbia colpito l'altro
partecipante, il suo comportamento ha certamente contribuito alla situazione
che ha determinato il suo allontanamento dalla misura.
Fermo restando che l'altro partecipante ha avuto
un comportamento inaccettabile, l'atteggiamento tenuto durante il litigio dal
signor RI 1 rimane inadeguato ed è stato, congiuntamente alla valutazione della
condotta tenuta in precedenza durante la misura, determinante per la decisione
dell'organizzatore di porre fine anticipatamente alla frequentazione di __________.
Visto quanto precede, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto, appare maggiormente adeguato al comportamento
tenuto dall'assicurato una sospensione più lieve rispetto a quella inflitta
inizialmente." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale
sottolinea di ritenere ingiustificata la sospensione e rileva in particolare di
avere "preso il giornaletto per leggerlo un attimo", di essere stato
aggredito da un altro partecipante dopo avere chiesto spiegazioni per avergli
tirato il giornale addosso e di essersi semplicemente difeso. Egli ammette che
dopo l'aggressione "qualche insulto è volato" e ritiene di essere
stato abusivamente licenziato dopo essere stato preso a pugni da un collega
senza reagire. L'assicurato sottolinea che il giornale 20 minuti era disponibile
a tutti e di non avere dunque contribuito a generare questa aggressione per
motivi futili (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 2 luglio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso rilevando che benché l'interessato non abbia fisicamente colpito
l'altro partecipante, il suo comportamento, aggressivo e minaccioso (cfr. doc.
11), ha contribuito alla situazione che ha determinato il suo allontanamento
dalla misura. Secondo l'amministrazione, l'assicurato nel momento in cui l'altro
partecipante ha iniziato la discussione, avrebbe dovuto immediatamente
rivolgersi ad uno dei responsabili della misura e non continuare la
discussione, che poi è sfociata in una lite (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso
l’assicurato per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per
avere interrotto un programma d'occupazione.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorga-nizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza
relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima
della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA
2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli
assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione
finanzi queste misure (cpv. 3).
In
particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:
"
Fatti
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è
reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti
devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione
di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali."
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C
269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo
proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione
temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo
qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa
tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in
op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,
pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i
criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con
l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile
(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della
fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della
Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente
procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.
78 seg.)."
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,
rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a
cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’ art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
Il
Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità
di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento (inteso anche come
carattere, in senso ampio), fornisce all’organizzatore un motivo per
interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del 22 giugno
1999; STFA C 307/02 del 27 gennaio 2004).
Una
sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato
all’assicurato può essere chiaramente stabilito.
Ad
esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha
confermato una sanzione di 25 giorni , ritenendo più credibile la versione
dell’organizzatore del POT, e ha rilevato:
"
(…)
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.
Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé
présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail
intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité
ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à
celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son
employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22
p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10
ss ad art. 3).
2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits
divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune,
organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle
du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de
manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les
reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002
(différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les
premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste
expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette
lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.
2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est
référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au
recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique,
le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une
prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant,
même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de
suivre les premiers juges.
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges
d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan
professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans
son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour
sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.
Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail,
on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la
mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de
juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder
sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur
ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel,
le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale
ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir
fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la
mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son
attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus
vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le
rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale;
l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la
version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère
abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une
mesure prévue pour une durée de six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon
lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui
lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été
exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une
attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,
d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue
pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son
expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler
la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble
maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la
lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier
2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a
d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour
ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,
néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non
plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de
son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour
le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées
pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme
ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient
pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail.
Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure
qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.
3.
Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à
prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La
durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22
juin 1999, déjà cité). (…)”
Anche in
un’altra sentenza 8C-746/2007 dell’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha
ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato
la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione.
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso
dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. In una
sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale
federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la
quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il
proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
11.1 Alla luce
della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la
valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel
comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti
dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario
amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che
all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei
conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi
caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le
responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo
tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti,
mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro
dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli
atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti
tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato
seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata,
essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi
senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto
evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
I citati comportamenti non giustificano tuttavia
l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15
pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97
del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente
per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la
durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C
48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione
di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,
a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva
abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre
ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze
ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per
avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V
593).
In una
sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni
di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato
un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di
lavoro.
In una
sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un
Considerandi
conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico
responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una
sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato
verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di
terzi.
In una
sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in
particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In una
sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10
giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato
licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di
lavoro.
L'Alta
Corte ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi:
assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore
di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30
dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul
posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a
seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro
(cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché
l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo
litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con
effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato
dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003);
disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non
ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio
2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto
revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno
stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29
novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una
sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr.
pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto
suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei
seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel
riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,
38.2003
); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca
della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di
svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);
disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui
venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro
malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una
mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,
38.2002
); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che
l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di
lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua
sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di
un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di
un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto
di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva
intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività
illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un
assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare
l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna
penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,
38.2001
); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,
l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto
concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare
il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i
ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);
disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro
(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle
analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65
(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del
rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato
la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del
29.
dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6
Nell’evenienza
concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1983, impiegato di
commercio, si è annunciato in disoccupazione dal 1°agosto 2011 (3° termine
quadro per la riscossione: 18.8.2011 – 17.8.2013) (cfr. doc. 1).
In data 22
novembre 2011 l’URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un
programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 24 novembre 2011 – 23 marzo
2012) presso __________ ( cfr. doc.15/1).
Il provvedimento
inerente al mercato del lavoro è stato interrotto il 6 dicembre 2011 con
effetto immediato da __________ con la seguente motivazione:
"
GRAVE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE E
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI DELL'UMA
Egregio signor RI 1,
in merito ai fatti odierni avvenuti presso gli
uffici di __________ non riteniamo più opportuno il proseguo della misura. A
nostro avviso, il comportamento osservato, in particolare le vie di fatto
(violenza fisica), costituiscono motivi sufficientemente gravi da giustificare
l'interruzione immediata del PML.
Le chiediamo di non più presentarsi presso i
nostri uffici a partire dal 07.12.2011.
Comunichiamo che questa lettera viene inviata al
suo consulente di riferimento, il quale è al corrente della situazione venutasi
a creare." (Doc. 15/2)
Rispondendo
ad una richiesta d'informazione della Sezione del lavoro (cfr. doc. 12), i
membri dello staff di __________ di __________ (__________, responsabile, __________
e __________, assistenti), il 5 gennaio 2012 hanno così descritto l'episodio:
"
(…)
L'accaduto ha avuto origine dalla presa in
prestito da parte del signor __________ (__________) di un giornale
appartenente a __________ (__________) senza nessuna richiesta allo stesso.
Nel primo pomeriggio __________ fa presente
questo a RI 1 e come risposta quest'ultimo getta il giornale a terra, in
seguito __________ gli ha rivolto la frase "torna al tuo paese, serbo di
m…".
A questo punto RI 1 repentinamente con fare
minaccioso si avvicinava a __________, alla fine erano testa contro testa e a
quel punto __________ gli ha sferrato un pugno sul viso.
È nata quindi la colluttazione e i due si sono
trascinati a strattoni per le magliette per qualche metro, finendo contro la
parete e la fotocopiatrice.
__________ a questo punto è corso al primo
telefono per chiamare il 117, ma vedendo la venuta in soccorso del collega __________
e di altri partecipanti, che avevano sentito e assistito al tafferuglio, non lo
ha più fatto.
Una volta separati i due, RI 1 ha alzato le mani
dicendo che ha fatto tutto __________ e a questo momento ha anche manifestato,
di fronte a tutti, la volontà di denunciare la persona di __________ alla
Polizia.
Nel tragitto per la sistemazione di __________ in
una sala separata, RI 1 si è rivolto con ingiurie e minacce a __________
("io ho fatto Kick boxing vieni giù che ti spacco la faccio figlio di
p…").
RI 1 non ha voluto che lo si accompagnasse
all'ospedale e quindi si è recato da solo.
A seguito dell'accaduto si è optato per una
riunione di carattere straordinario di tutto lo staff (partecipanti e
dipendenti dell'__________), e concludendo l'attività prima del previsto dato
che tutti erano increduli e spaventati. (Doc. 11, pag. 1-2)
I
responsabili di __________ hanno pure rilevato che l'assicurato non ha
accettato la decisione dell'interruzione del provvedimento sottolineando di
essere stato lui la persona aggredita, per cui riteneva di dover essere
trattato diversamente rispetto all'altro partecipante (sul tema vedi pure: doc.
13/1).
I
responsabili di __________ hanno poi precisato che:
"
(…)
RI 1 si è ugualmente presentato senza preavviso
negli uffici di __________ per altre 2 volte (il 07.12 ed il 12.12 u.s.), e con
fare minaccioso ed arrogante si è rivolto al signor __________ e signor __________,
oltre che ad una delle partecipanti che si trovava all'interno dell'ufficio.
In data 12 dicembre quando RI 1 si è di nuovo
presentato, gli assistenti hanno convocato anche il signor __________ che gli
ha ribadito l'intento dell'allontanamento ed il senso della lettera.
Dopo il colloquio con il signor __________, RI 1
ha scritto una lettera per descrivere l'accaduto e manifestare di nuovo il suo
disaccordo con la decisione presa da __________.
La nostra lettera di risposta del 20 dicembre si
trova in allegato.
Alle visite inaspettate di RI 1 i partecipanti
rimanevano scossi e sconcertati.
Le persone coinvolte:
__________ Il
signor __________ era già sotto osservazione per dei fatti di comportamento
discostante e per diverbi avuto con altri partecipanti.
Preso a colloquio in
diverse occasioni da assistenti e responsabile e avvisata la sua consulente
URC, __________ aveva ricevuto una lettera di ammonimento (vedi allegato).
RI
1.
Il signor RI 1 già al primo colloquio avuto con la
responsabile, si era già fatto notare per un comportamento distaccato e
"altezzoso” (sembrava assente e da qualche risposta data pareva che già
sapesse tutto sulla misura).
RI 1 è stato ripreso
verbalmente dagli assistenti per il suo comportamento e per l'inosservanza del
regolamento di __________ (uso del centralino senza autorizzazione e
linguaggio).
Da parte di alcuni
partecipanti ci sono giunte lamentele riguardanti l'insolenza del signor RI 1
(ha avuto qualche diverbio).
RI 1 aveva già
manifestato il suo disaccordo per la misura assegnatagli e lamentandosi diceva
che ben presto sarebbe andato via.
(Doc. 11, pag. 2-3)
In uno
scritto indirizzato alla Sezione del lavoro l'assicurato ha così descritto le
circostanze che hanno portato allo scioglimento del provvedimento inerente il
mercato del lavoro:
"
(…)
Il 06.12.2011 nel primo pomeriggio succede una
grave violenza fisica nei miei confronti per futili motivi. Ero seduto al mio
posto di lavoro e con me avevo un giornaletto (20 minuti) che avevo preso da un
altro tavolo di fronte a quello del Sig. __________ (aggressore); ad un certo
punto mentre stato brevemente sfogliando il giornale mi si avvicina il Sig. __________
osservando che il giornale era suo e basta e me lo strappa di mano e me lo
butta addosso. Sorpreso da questa reazione e soprattutto convinto che stesse
scherzando mi alzo dalla mia postazione e vado nell'altra stanza (contabilità)
per dirgli che il giornale glielo avrei ridato volentieri e che non sapevo che
era suo (visto che era buttato in mezzo ad altre scartoffie) e che non c'era
alcun problema. A quel punto scoppia il caos ovvero il Sig. __________ si
avvicina con toni minacciosi arrabbiandosi molto per via che avevo preso il
giornale e testualmente in presenza di 4-5 persone (compreso il Sig. __________
uno dei resp. dell'ufficio) mi dice: "serbo di merda torna nel tuo paese
bastardo" (essendo di origini slave). In quel momento mi avvicino a lui
perché ero allibito da queste parole dicendogli di chiudere la bocca e di non
permettersi di dire quelle parole e il giornale che tenevo in mano lo butto per
terra. In quel momento eravamo vicino l'uno all'altro e in questo preciso
momento senza che io abbia alzato una mano e soprattutto offeso dalle sue
prole, il Sig. __________ mi si scatena contro tirandomi pugni in faccia
tenendomi per la maglietta senza che io abbia alzato un solo dito nei suoi
confronti, infatti in quel momento alzo le mani in alto e rivolgendomi agli
altri dico "non sto reagendo guardate tutto quello che sta facendo"
senza neanche difendermi prendo questi pugni e finisco in ospedale per le botte
subite e per medicarmi. Voglio sottolineare che non sono una persona incivile e
aggressiva soprattutto in ufficio dove non bisognerebbe mai arrivare a tali
atti, avrei potuto difendermi ma ho preferito incassare sapendo molto bene che
qualsiasi mia reazione mi avrebbe messo in una situazione di colpa. Quindi
lucidamente ho agito in questo modo e questo lo possono provare le persone che
erano li in quel preciso istante.
Dopo l'alterco e la mia medicazione (di cui
soffro ancora di mal di testa) al pronto soccorso sono tornato in ufficio e li
sono rimasto scioccato vedendomi recapitare una lettera di interruzione da
questo provvedimento per vie di fatto e aggressione ovvero sono stato messo
sullo stesso piano del Sig. __________ che si è dimostrato una persona
aggressiva ed incivile. Io incredulo ho cercato di spiegare la mia posizione ma
__________ voleva essere oggettiva e non dire chi aveva torto o ragione. Posso
capire il loro atteggiamento anche se loro hanno espressamente detto che io non
ho aggredito nessuno. (…)" (Doc. 11/1)
In una
lettera inviata alla Direzione dell'__________ l'assicurato ha ancora rilevato:
"
(…)
Sono molto scosso per quello che è accaduto
infatti ho preso 4 pugni in faccia e sono finito in ospedale dove sono stato
medicato. Al mio ritorno all'__________ i due responsabili mi hanno presentato
una lettera nella quale c'era scritto che ero stato escluso da questa azienda
di pratica perchè essendo stato violato il regolamento e come testualmente è
stato scritto: "il comportamento osservato, in particolare le vie di fatto
(violenza fisica) costituiscono sufficientemente gravi da giustificare
l'interruzione immediata del PML".
Vorrei partire dal presupposto che sono
assolutamente d'accordo che la vostra organizzazione doveva escludere tutte e
due le persone e non prendere posizione riguarda ad una o l'altra persona per
dare ragione o colpe. Ma in quanto sono stato direttamente coinvolto ed in
presenza di testimoni e visto anche che il mio nome compare in questa lettera
di esclusione voglio assolutamente difendere la mia persona e giustificare la
situazione in maniera chiara e soprattutto lo ritengo un atto legittimo perché
non voglio incorrere in sanzioni e procedimenti di cui non ho colpe. Voglio
anche precisare che la persona che mi ha aggredito per futili motivi è stata
prontamente denunciata e naturalmente attendo l'esito di tale procedimento
confidando nella giustizia. Nel merito dell'aggressione in presenza come ho
detto di 4-5 persone e di uno dei responsabili (Sig. __________) sono stato
aggredito e malmenato senza neanche alzare un dito e cercare la rissa. Ovvero
sono stato fermo e lucido cercando di evitare qualsiasi contatto con l'altra
persona semplicemente perché non sono un incivile e non ho mai picchiato
nessuno ovvero potevo legittimamente difendermi. (…)" (doc. 11/3)
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che l'istruttoria compiuta
dall'amministrazione ha permesso di chiarire che, effettivamente, in data 6
dicembre 2011 l'assicurato è stato fisicamente aggredito da un altro
partecipante al provvedimento relativo al mercato del lavoro, senza a sua volta
sferragli "alcun pugno" (cfr. Doc. 4, dichiarazione del 4 aprile 2012
di __________ di __________).
D'altra
parte però risulta dalle dichiarazioni dei responsabili della misura che
l'assicurato ha preso il giornale 20 minuti appartenente all'altro
partecipante, senza chiedergli nulla e che dopo le rimostranze di quest'ultimo
ha gettato il giornale a terra, venendo successivamente insultato dall'altro
partecipante.
In
reazione a tale insulto, il ricorrente si è avvicinato con fare minaccioso
all'altro partecipante ed è stato colpito da quest'ultimo sul viso. Ne sono
risultate una visita al Pronto Soccorso con diagnosi di contusione alla
mandibola a sinistra e contusione allo zigomo sinistro ed inabilità lavorativa
di due giorni (cfr. doc. 13/5 e 13/6) ed una denuncia / querela penale (doc.
13/3 e 13/4).
Il TCA
non ha motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del programma
d’occupazione, secondo cui l’interruzione del POT è da ascrivere al
comportamento dell’assicurato, tanto più che due di essi (Brunelli e Cuda)
erano presenti sul posto al momento dei fatti (cfr. doc. 11).
In
particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27
gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che
un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di
giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da
un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Ora, il
ricorrente prendendo il giornale 20 minuti senza chiedere nulla alla persona
che l'aveva portato sul posto di lavoro e soprattutto reagendo in un modo non
appropriato quando quest'ultimo ha chiesto spiegazioni al riguardo ha
contribuito a creare le condizioni per la disputa poi degenerata a seguito
dell'atteggiamento violento assunto dall'altro partecipante.
RI 1 è
dunque responsabile per la prematura interruzione del provvedimento inerente al
mercato del lavoro.
In simili
condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione ha sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett.
d LADI. Anche l’entità della sanzione (10 giorni di sospensione per colpa lieve)
è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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