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Decisione

38.2012.36

Sosp.di 2gg(dec.form.4gg)x insuff.ric.di lavoro a 3/12.Non necess.avv.d'uff.5 ric.-invece delle 8 concordate-qualit.non valide.Irril.colloqui fuori Cantone:si riferivano a ric.di mesi preced.e ric.svo

10 dicembre 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza

ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata si è

iscritta in disoccupazione il 1° giugno 2011 con effetto dal 1° luglio 2011

(cfr. doc. II7).

Dall’”Accordo sugli

obiettivi (ricerche di lavoro)” dell’11 luglio 2011 sottoscritto dalla

ricorrente e dalla sua consulente del personale risulta che l’insorgente era

tenuta a compiere due ricerche alla settimana, pari a otto ricerche al mese, da

subito quale segretaria, traduttrice, aiuto domiciliare e domestica e dal 5°

mese come venditrice (cfr. doc. 2).

Fino al mese di febbraio

2012 l’assicurata ha regolarmente svolto e documentato le ricerche di impiego

durante ogni periodo di controllo (cfr. doc. VII; 1).

Per

quanto concerne, invece, il mese di marzo 2012, l’insorgente, sul relativo

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha

indicato di avere effettuato, l’8, 22 e 26, cinque ricerche di lavoro

spontanee.

Più

precisamente, l’8 marzo 2012 si è proposta per iscritto presso __________, __________

Considerandi

e __________, il 22 marzo 2012 di persona quale insegnante presso la scuola __________

di __________ e il 26 marzo 2012 sempre di persona presso l’Istituto __________

per varie opportunità di impiego (cfr. doc. 1).

L'URC,

considerando questi sforzi insufficienti dal profilo quantitativo e ripetitivi,

il 23 aprile 2012 ha inviato all’assicurata una “Richiesta di giustificazione”

con cui l’ha invitata a motivare, entro il 3 maggio 2012, il proprio

comportamento.

La

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in

cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 3).

La

ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta (cfr. doc. 4; II7; VII).

L’assicurata,

al riguardo, sostiene di non avere mai ricevuto la lettera del 23 aprile 2012

(cfr. doc. IX; XVIII).

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui agli

art. 22, 36 Las e 33 Laps, il diritto di essere sentito deve essere garantito

al più tardi durante la procedura di opposizione, rispettivamente di reclamo

(cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005;

STFA C 49/03 del 23 giugno 2003; STFA H 272/03 del 22 dicembre 2003; STFA C

91/02 del 6 agosto 2002).

In proposito, inoltre, il

TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e

SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione

deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può

rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le

misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle

obiezioni sollevate con l'opposizione.

Occorre

distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere

sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede

l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a

questo proposito una regolamentazione esaustiva.

Al riguardo cfr. pure DTF

136.

V115-116; DTF 136 V 124.

In

concreto la ricorrente, a prescindere dal fatto che la medesima ha in ogni caso

riconosciuto che durante il colloquio del 27 aprile 2012 ha discusso in merito al numero insufficiente di ricerche concernenti il mese di marzo 2012

(cfr. doc. IX; XVIII), ha potuto esprimersi in relazione alla fattispecie in

sede di opposizione (cfr. doc. 5) in conformità agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42

LPGA, nonché alla giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 368.

Giova,

poi, rilevare che secondo la giurisprudenza federale una lesione non

particolarmente grave del diritto di essere sentito può, in via eccezionale,

essere sanata ove l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi

davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130

consid. 2b).

Nella

sentenza I 618/04 del 20 settembre 2006 al consid. 8.3.,

già citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio.

Nel

caso in esame, pertanto, anche volendo, per pura ipotesi, considerare violato

il diritto di essere sentito dell’insorgente, il TCA ritiene che la lesione

menzionata risulterebbe sanata.

Da un lato, come già

indicato, l’assicurata ha avuto comunque l’opportunità in sede di opposizione

di esporre le proprie considerazioni.

Dall’altro, questa Corte,

davanti alla quale la ricorrente ha potuto esprimersi su tutti i punti della

lite relativa alle insufficienti ricerche di lavoro del mese di marzo 2012,

gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA I 618/04 del

20.

settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C

34/02 del 22 ottobre 2002; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57

del 30 novembre 2005).

Inoltre

per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione se - come in concreto - una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del

9.

luglio 2012 consid. 2.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con

riferimenti).

L’amministrazione,

con decisione formale del 16 maggio 2012, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 6 giugno 2012 l’URC ha, poi, ridotto la sanzione a

due giorni, ritenendola più adeguata (cfr. doc. II7; consid. 1.2.).

2.7

Questa Corte, chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che dal formulario “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente il mese di marzo

2012.

emerge effettivamente che l’assicurata per tale periodo di controllo ha

indicato di aver compiuto cinque ricerche di lavoro spontanee (cfr. doc. 1),

ossia un numero inferiore alle otto concordate nel luglio 2011 con la

consulente del personale (cfr. doc. 2; consid. 2.7.).

Inoltre

gli sforzi presso __________ e __________ si rivelano ripetitivi, essendo già

stati effettuati nel mese di febbraio 2012, rispettivamente gennaio 2012 (cfr.

doc. 1).

Per

quanto attiene alla richiesta della ricorrente menzionata nella decisione su

opposizione di considerare le ricerche di marzo 2012 nel contesto del numero di

ricerche effettuate nel mese precedente (cfr. doc. II7) e ribadita

dall’assicurata nello scritto del 20 novembre 2012 (cfr. doc. XVIII), va

segnalato che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato

deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e

che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul

fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr.

STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21

febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2011.60 del 26 settembre 2011 consid. 2.8.;

38.2007.99

del 18 febbraio 2008 consid. 2.7.

E’,

infine, utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più occasioni

la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui

giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid.

2.12

).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’assicurata, nel periodo di controllo di

marzo 2012, non ha effettivamente compiuto un numero di ricerche di impiego

sufficientemente valido né dal profilo quantitativo, né da quello qualitativo.

La

circostanza fatta valere dalla ricorrente, secondo cui nel mese di marzo 2012 è

stata più impegnata a sostenere dei colloqui di lavoro relativi a ricerche

compiute nei mesi precedenti (cfr. doc. IX; XVIII; II7), non la esimeva,

d’altronde, dallo svolgere delle ricerche di lavoro sufficienti

quantitativamente e qualitativamente.

Anche il

fatto che alcuni colloqui di lavoro abbiano avuto luogo fuori Cantone, in

particolare nel Canton Vaud (cfr. doc. XVIII), è ininfluente.

In

effetti, da un lato, come visto, tali colloqui non si riferivano in ogni caso a

sforzi intrapresi nel mese di marzo 2012, bensì nei mesi precedenti.

Dall’altro,

l’assicurata, nel periodo a decorrere dal mese di giugno 2011, ha principalmente svolto le proprie ricerche di impiego in forma scritta (cfr. doc. 1).

In

proposito giova osservare che è vero che le ricerche vanno compiute in modo

continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr.

STCA 38.2011.4 dell’8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre

2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002;

D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di

ricerche scritte può essere più razionale preparare le proprie candidature

concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di

lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per

postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4

giugno 2003 consid. 4.2.; STCA 38.2009.70 del 13 ottobre 2009 consid. 2.7.).

Pertanto l’insorgente,

benché sia stata impegnata alcuni giorni con i colloqui di lavoro fuori Cantone

e con i relativi viaggi per raggiungere il luogo del colloquio e rientrare al

proprio domicilio, aveva sufficiente tempo per svolgere qualche ricerca di

impiego supplementare.

2.8

L’assicurata

ha invocato l’art. 15 Cost.fed. relativo alla libertà di credo e coscienza

(cfr. doc. V2; II3).

Questa

norma costituzionale non le è, nella presente fattispecie, di alcun ausilio.

In

effetti secondo l'art. 15 Cost., la libertà di credo e di coscienza è garantita

(cpv. 1) ed ognuno ha diritto di scegliere liberamente la propria religione e

le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in

comunità (cpv. 2) così come ha diritto di aderire o non aderire ad una comunità

religiosa, di farne o non farne parte e di seguire o non seguire un

insegnamento religioso (cpv. 3 e 4). Protette sono tutte le convinzioni e

concezioni spirituali o intellettuali attinenti al rapporto fra l'essere umano

e la divinità (cfr. DTF 134 I 114 consid. 2.1.; DTF 123 I 296 consid.

2b/aa; 119 Ia 178 consid. 4b;

116.

Ia 252 consid. 5c)

e tutte le religioni, indipendentemente dalla loro diffusione più o meno ampia

in Svizzera (DTF 119 Ia 178 consid.

4b).

Ora non è

dato di vedere come tale diritto costituzionale possa validamente giustificare

il carattere insufficiente delle ricerche di lavoro svolte dall’insorgente se

solo si considera che l’assicurata è libera di scegliere presso quali datori di

lavoro intraprendere i propri sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

La

ricorrente ha, di conseguenza, violato l'obbligo di ridurre il danno imposto

dalla legge.

Tale

violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel

caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata due giorni di sospensione (cfr.

consid. 1.2.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente

del TCA, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la penalità di

due giorni a carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71, DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Infine è utile evidenziare

che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la

colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20

pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, nella presente

fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura

finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc.

XVIII).

La

decisione su opposizione del 6 giugno 2012 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

tendente all’assegnazione di un avvocato d’ufficio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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