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Decisione

38.2012.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

38.2012.37

Data decisione, Autorità:

13.09.2012, TCA

Titolo:

Inidoneità al collocamento di un'assicurata con attiv.stagionale. L'insufficienza delle ricerche, oltre al fatto che in passato è già stata ripetutamente sospesa dal diritto all'ID e dichiarata inidonea dal 11/09, dimostra che non è disponibile ad assumere un'altra attività temporanea o duratura

IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO

OBBLIGO DELL'ASSICURATO

art. 8 cpv. 1 let. f LADI

art. 15 LADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2012.37

DC/sc

Lugano

13 settembre 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio

2012 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 16 maggio 2012, la Sezione del lavoro ha

confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2012 (cfr. Doc. 11) con la

quale ha considerato RI 1 inidonea al collocamento, argomentando:

"

(…)

4. Durante

il periodo d'iscrizione in disoccupazione, conformemente all'Accordo sugli

obiettivi (ricerche di lavoro) firmata il 10 novembre 2011, l'assicurata doveva effettuare 2 ricerche settimanali, secondo le seguenti modalità: risposte

ad offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani, candidature mediante internet

(inserzioni, siti aziendali, ecc.), ricerche spontanee e tramite conoscenze

personali, rispettivamente iscrizione alle Agenzie private di collocamento.

Dalla

documentazione emerge come l'opponente abbia svolto, nel mese di novembre 7

ricerche e nel mese di dicembre 6. Quantitativamente le esigenze minime non

sono pertanto adempiute soprattutto per quanto attiene al mese di dicembre.

Inoltre nelle settimane dal 14 al 20 novembre, rispettivamente dal 19 al 25

dicembre 2011 non risulta alcuna ricerca. Relativo ai mesi di gennaio e

febbraio 2012 risultano 8 ricerche di lavoro.

In

merito alle summenzionate ricerche si osserva che, sebbene le ricerche mirate,

ovvero le risposte inoltrate a delle offerte di lavoro concrete sono da

considerarsi prioritarie rispetto alle altre modalità indicate nell'Accordo

sugli obiettivi, tale modalità può risultare eccessivamente limitativa,

soprattutto se le offerte di lavoro non corrispondo al proprio profilo dell'assicurata.

Si constata infatti che per alcuni posti vacanti erano richieste, tra l'altro,

conoscenze contabili (annuncio CdT 24.11.11, Z 012-223005), esperienza

pluriennale nella tenuta di contabilità e mansioni ivi relative (annuncio CdT

02.01.12, V 024-7723339) rispettivamente provata esperienza di contabilità

titoli e ordini di borsa (annuncio CdT 10.02.12, U 024-778407), ovvero

qualifiche di cui l'opponente, stante il suo Curriculum Vitae, non dispone.

5. Nell'assieme,

pur tralasciando per la valutazione i mesi di inabilità lavorativa da agosto ad

ottobre 2011, occorre constatare che l'assicurata, a conoscenza delle precise

istruzioni date dall'amministrazione in merito alle ricerche di lavoro, non ha

ottemperato sotto vari aspetti a quanto richiesto, sebbene avrebbe dovuto

dimostrare un impegno ineccepibile, alfine di comprovare la sua idoneità al

collocamento. Pertanto, non emerge un cambiamento significativo del suo

comportamento, ovvero una chiara intenzione volta a trovare un'occupazione

duratura in alternativa all'attività svolta a condizioni invariate presso il

medesimo datore di lavoro. A ciò nulla cambia il fatto che il consulente del

personale URC abbia giudicato sufficienti gli sforzi compiuti dal 1 marzo al 31

ottobre 2011 e qualitativamente valide le 6 ricerche effettuate durante il mese

di dicembre 2011." (Doc. A)

1.2. Il 17 giugno

2012 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula

l'annullamento della decisione ritenendosi idonea al collocamento e

sottolineando di avere compiuto gli sforzi che le sono stati richiesti per

trovare una posizione analoga. Questi sforzi sarebbero stati confermati pure

dall'URC di __________ (cfr. Doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 10 luglio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr.

Doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento

a partire dal 1° novembre 2011.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V

101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11

giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA

1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,

DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

Considerandi

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.3

Il Tribunale federale delle

assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare

impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un

assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione

soltanto per alcuni mesi all'anno.

In una sentenza del 3

gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad

esempio stabilito che se un assicurato - nella fattispecie un

musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita

sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,

occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di

diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie

ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso

specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione

economica esonerano l'assicurato da tali ricerche.

In una

sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147

segg., la nostra Massima Istanza ha inoltre deciso che un regista della

televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170

giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di

inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e

il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di

fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento

dell'interessato.

In

un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 pubblicata in DLA 2001 pag. 145

seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che l'assicurato

che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è

riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è

disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di

fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.

In

una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, durante l’interstagione, in

quanto egli non aveva cercato un lavoro duraturo.

Contestualmente l’Alta

Corte ha rilevato che:

" (…)

2.2

In ARV 2000 Nr. 29 S.

150.

hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person,

welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren

Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als

vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung

anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen

und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In

den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden

Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen

geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine

ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden

Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er

bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.

Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine

entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der

Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall

wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies

hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den

Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen

Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu

schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht

verneint wurde.

2.3

Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte

Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000

Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden,

welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen

haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch

wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht

zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch

wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen

Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch

längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft

dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und

damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er

in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet.

Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze

Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine

Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“

(STFA C 157/04 del 24 dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)

In una sentenza C 53/06

del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che

è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base

di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.

Il Tribunale federale ha

così motivato la propria sentenza:

" (…)

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de X SA, comme le démontre d'ailleurs le fait

qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385

consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème

édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol

des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta

Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha

ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in

alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni

stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben

chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che

doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo

di attività.”

2.4

Per

costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati

che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni

mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo

devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro

inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17

aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999.

nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit.

pag. 21; 24-25).

Il

TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati

compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale

sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività

lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.

92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

2.5

Nell’evenienza

concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nata nel 1957, lavora dal

2003.

presso l'amministrazione delle __________ (addetta ufficio informazioni /

biglietteria / vendite) mediante contratti di carattere stagionale.

L'assicurata

lavora a tempo pieno da marzo ad ottobre e negli altri mesi dell'anno con

contratto a ore o con contratto a tempo parziale (cfr. Doc. 12/1 – 12/4 e

26/3).

RI 1, si

è iscritta in disoccupazione con inizio del controllo fissato il 1° novembre

2011, quando è stato aperto un quinto termine quadro per il periodo di

riscossione (dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013), cercando un lavoro come

segretaria d'assicurazione, segretaria d'albergo, impiegata d'ufficio (cfr.

Doc. 24).

L'assicurata

nel corso degli anni è stata più volte sanzionata per mancate/insufficienti

ricerche di lavoro durante la stagione lavorativa (18 giorni nel 2004; 12

giorni nel 2006; 9 giorni nel 2007 e 9 giorni nel 2008).

Con

decisione su opposizione del 23 febbraio 2010 l'assicurata è stata dichiarata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2009 (cfr. Doc. 26 e Doc. 26/2).

RI 1 non

si è annunciata in disoccupazione al termine della stagione 2010, ma lo ha

fatto nuovamente alla conclusione della stagione 2011.

Con la

decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro ha dichiarato la

ricorrente inidonea al collocamento dal 1° novembre 2011.

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti,

da una parte, la Sezione del lavoro ha giustamente sottolineato che in un caso

come quello presente è irrilevante il fatto che al termine della stagione 2010 l'assicurata non si sia annunciata in disoccupazione. Infatti questa circostanza nulla toglie al

carattere stagionale dal suo impiego presso le __________, per cui le va applicata

la giurisprudenza specifica destinata agli assicurati che si annunciano in

disoccupazione durante l'interstagione (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Ciò significa

che, nel caso concreto, va esaminata l'intensità e la qualità delle ricerche di

lavoro compiute durante tutto il periodo in cui l'assicurata ha lavorato a

tempo pieno e non soltanto quelle degli ultimi tre mesi di lavoro.

In

occasione del colloquio di consulenza del 9 febbraio 2010 all'assicurata sono

state consegnate le "Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati

stagionali" redatte dalla Sezione del lavoro nelle quali figurano in

particolare le seguenti indicazioni:

"

(…)

In particolare le ricerche d'impiego devono

essere

- effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono

sui mezzi di informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei

datori di lavoro pubblicati su giornali, riviste settoriali, servizio di

informazione presso l'URC;

- adeguate alla formazione, all'esperienza lavorativa e alle

capacità professionali e/o personali;

- sufficientemente intense: nel corso della stagione lavorativa

vanno svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima

della fine del contratto di lavoro determinato, in vista della fine

dell'impiego stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente

aumentato; (…)" (Doc. 18)

Ora, nel

periodo marzo-ottobre 2011 sono state comprovare solo una ricerca di lavoro in

marzo e in aprile e due ricerche di lavoro nei mesi di maggio, giugno e luglio

(cfr. Doc. 4.1 – 4.5).

Si tratta

di ricerche di lavoro insufficienti dal profilo quantitativo.

Dal

profilo qualitativo l'amministrazione ha peraltro sottolineato che almeno tre

ricerche non corrispondono alle qualifiche della ricorrente:

"

(…)

- domanda 16 marzo 2011: cercata: segretaria contabile con provata

esperienza in contabilità titolo e ordini di borsa;

- domanda 26 maggio 2011: cercata: segretaria di studio medico

(40-80%), con esperienza nella stesura di perizia mediche;

- domanda 3 giugno 2011: cercata: segretaria con formazione

commerciale e contabile nonché esperienza nel settore fiduciario. (…)"

(Doc. A)

L'assicurata

non ha dunque compiuto sufficienti ricerche di lavoro nel periodo in cui ha

esercitato la sua attività lucrativa stagionale a tempo pieno nel corso del

2011, prima di subire un infortunio il 29 luglio 2011 che ha provocato

un'inabilità lavorativa (cfr. Doc. 12/5).

Visto che

in passato RI 1 è già stata ripetutamente sospesa dal diritto all'indennità di

disoccupazione per mancate ricerche e successivamente, pure per lo stesso

motivo, dichiarata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2009, a ragione, secondo il TCA, l'amministrazione ha riconfermato tale decisione a partire dal 1°

novembre 2011.

L'assicurata

infatti non compiendo sufficienti ricerche di lavoro (che dovevano essere tanto

più intense e costanti vista la precedente decisione d'inidoneità al

collocamento) ha sostanzialmente dimostrato di non essere disponibile ad

assumere un'altra attività temporanea o duratura.

La

decisione su opposizione del 16 maggio 2012 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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