38.2012.37
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13 settembre 2012Italiano23 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2012.37
Data decisione, Autorità:
13.09.2012, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento di un'assicurata con attiv.stagionale. L'insufficienza delle ricerche, oltre al fatto che in passato è già stata ripetutamente sospesa dal diritto all'ID e dichiarata inidonea dal 11/09, dimostra che non è disponibile ad assumere un'altra attività temporanea o duratura
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.37
DC/sc
Lugano
13 settembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio
2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 maggio 2012, la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2012 (cfr. Doc. 11) con la
quale ha considerato RI 1 inidonea al collocamento, argomentando:
"
(…)
4. Durante
il periodo d'iscrizione in disoccupazione, conformemente all'Accordo sugli
obiettivi (ricerche di lavoro) firmata il 10 novembre 2011, l'assicurata doveva effettuare 2 ricerche settimanali, secondo le seguenti modalità: risposte
ad offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani, candidature mediante internet
(inserzioni, siti aziendali, ecc.), ricerche spontanee e tramite conoscenze
personali, rispettivamente iscrizione alle Agenzie private di collocamento.
Dalla
documentazione emerge come l'opponente abbia svolto, nel mese di novembre 7
ricerche e nel mese di dicembre 6. Quantitativamente le esigenze minime non
sono pertanto adempiute soprattutto per quanto attiene al mese di dicembre.
Inoltre nelle settimane dal 14 al 20 novembre, rispettivamente dal 19 al 25
dicembre 2011 non risulta alcuna ricerca. Relativo ai mesi di gennaio e
febbraio 2012 risultano 8 ricerche di lavoro.
In
merito alle summenzionate ricerche si osserva che, sebbene le ricerche mirate,
ovvero le risposte inoltrate a delle offerte di lavoro concrete sono da
considerarsi prioritarie rispetto alle altre modalità indicate nell'Accordo
sugli obiettivi, tale modalità può risultare eccessivamente limitativa,
soprattutto se le offerte di lavoro non corrispondo al proprio profilo dell'assicurata.
Si constata infatti che per alcuni posti vacanti erano richieste, tra l'altro,
conoscenze contabili (annuncio CdT 24.11.11, Z 012-223005), esperienza
pluriennale nella tenuta di contabilità e mansioni ivi relative (annuncio CdT
02.01.12, V 024-7723339) rispettivamente provata esperienza di contabilità
titoli e ordini di borsa (annuncio CdT 10.02.12, U 024-778407), ovvero
qualifiche di cui l'opponente, stante il suo Curriculum Vitae, non dispone.
5. Nell'assieme,
pur tralasciando per la valutazione i mesi di inabilità lavorativa da agosto ad
ottobre 2011, occorre constatare che l'assicurata, a conoscenza delle precise
istruzioni date dall'amministrazione in merito alle ricerche di lavoro, non ha
ottemperato sotto vari aspetti a quanto richiesto, sebbene avrebbe dovuto
dimostrare un impegno ineccepibile, alfine di comprovare la sua idoneità al
collocamento. Pertanto, non emerge un cambiamento significativo del suo
comportamento, ovvero una chiara intenzione volta a trovare un'occupazione
duratura in alternativa all'attività svolta a condizioni invariate presso il
medesimo datore di lavoro. A ciò nulla cambia il fatto che il consulente del
personale URC abbia giudicato sufficienti gli sforzi compiuti dal 1 marzo al 31
ottobre 2011 e qualitativamente valide le 6 ricerche effettuate durante il mese
di dicembre 2011." (Doc. A)
1.2. Il 17 giugno
2012 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula
l'annullamento della decisione ritenendosi idonea al collocamento e
sottolineando di avere compiuto gli sforzi che le sono stati richiesti per
trovare una posizione analoga. Questi sforzi sarebbero stati confermati pure
dall'URC di __________ (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 10 luglio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr.
Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento
a partire dal 1° novembre 2011.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V
101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11
giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3
gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA
1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123,
DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato
che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
Considerandi
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.3
Il Tribunale federale delle
assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare
impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un
assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione
soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3
gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad
esempio stabilito che se un assicurato - nella fattispecie un
musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita
sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata,
occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di
diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie
ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso
specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione
economica esonerano l'assicurato da tali ricerche.
In una
sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147
segg., la nostra Massima Istanza ha inoltre deciso che un regista della
televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170
giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di
inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e
il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di
fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento
dell'interessato.
In
un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 pubblicata in DLA 2001 pag. 145
seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che l'assicurato
che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è
riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è
disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di
fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
In
una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, durante l’interstagione, in
quanto egli non aveva cercato un lavoro duraturo.
Contestualmente l’Alta
Corte ha rilevato che:
" (…)
2.2
In ARV 2000 Nr. 29 S.
150.
hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person,
welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren
Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als
vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung
anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen
und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In
den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden
Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen
geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine
ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden
Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er
bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde.
Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine
entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der
Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall
wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies
hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den
Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen
Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu
schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht
verneint wurde.
2.3
Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte
Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000
Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden,
welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen
haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch
wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht
zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch
wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen
Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch
längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft
dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und
damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er
in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet.
Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze
Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine
Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für
Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“
(STFA C 157/04 del 24 dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)
In una sentenza C 53/06
del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che
è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base
di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.
Il Tribunale federale ha
così motivato la propria sentenza:
" (…)
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de X SA, comme le démontre d'ailleurs le fait
qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005.
Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385
consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème
édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol
des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta
Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha
ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in
alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare
rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro
a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al
settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere
stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata
di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in
cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare
bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe
"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad
oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni
stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a
conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente
tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano
tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di
continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a
carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,
il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo
carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e
meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di
lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente
competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben
chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che
doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo
di attività.”
2.4
Per
costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati
che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo
devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro
inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17
aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre
1999.
nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause
T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit.
pag. 21; 24-25).
Il
TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati
compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale
sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività
lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N.
92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
2.5
Nell’evenienza
concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nata nel 1957, lavora dal
2003.
presso l'amministrazione delle __________ (addetta ufficio informazioni /
biglietteria / vendite) mediante contratti di carattere stagionale.
L'assicurata
lavora a tempo pieno da marzo ad ottobre e negli altri mesi dell'anno con
contratto a ore o con contratto a tempo parziale (cfr. Doc. 12/1 – 12/4 e
26/3).
RI 1, si
è iscritta in disoccupazione con inizio del controllo fissato il 1° novembre
2011, quando è stato aperto un quinto termine quadro per il periodo di
riscossione (dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013), cercando un lavoro come
segretaria d'assicurazione, segretaria d'albergo, impiegata d'ufficio (cfr.
Doc. 24).
L'assicurata
nel corso degli anni è stata più volte sanzionata per mancate/insufficienti
ricerche di lavoro durante la stagione lavorativa (18 giorni nel 2004; 12
giorni nel 2006; 9 giorni nel 2007 e 9 giorni nel 2008).
Con
decisione su opposizione del 23 febbraio 2010 l'assicurata è stata dichiarata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2009 (cfr. Doc. 26 e Doc. 26/2).
RI 1 non
si è annunciata in disoccupazione al termine della stagione 2010, ma lo ha
fatto nuovamente alla conclusione della stagione 2011.
Con la
decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro ha dichiarato la
ricorrente inidonea al collocamento dal 1° novembre 2011.
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti,
da una parte, la Sezione del lavoro ha giustamente sottolineato che in un caso
come quello presente è irrilevante il fatto che al termine della stagione 2010 l'assicurata non si sia annunciata in disoccupazione. Infatti questa circostanza nulla toglie al
carattere stagionale dal suo impiego presso le __________, per cui le va applicata
la giurisprudenza specifica destinata agli assicurati che si annunciano in
disoccupazione durante l'interstagione (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Ciò significa
che, nel caso concreto, va esaminata l'intensità e la qualità delle ricerche di
lavoro compiute durante tutto il periodo in cui l'assicurata ha lavorato a
tempo pieno e non soltanto quelle degli ultimi tre mesi di lavoro.
In
occasione del colloquio di consulenza del 9 febbraio 2010 all'assicurata sono
state consegnate le "Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati
stagionali" redatte dalla Sezione del lavoro nelle quali figurano in
particolare le seguenti indicazioni:
"
(…)
In particolare le ricerche d'impiego devono
essere
- effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono
sui mezzi di informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei
datori di lavoro pubblicati su giornali, riviste settoriali, servizio di
informazione presso l'URC;
- adeguate alla formazione, all'esperienza lavorativa e alle
capacità professionali e/o personali;
- sufficientemente intense: nel corso della stagione lavorativa
vanno svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima
della fine del contratto di lavoro determinato, in vista della fine
dell'impiego stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente
aumentato; (…)" (Doc. 18)
Ora, nel
periodo marzo-ottobre 2011 sono state comprovare solo una ricerca di lavoro in
marzo e in aprile e due ricerche di lavoro nei mesi di maggio, giugno e luglio
(cfr. Doc. 4.1 – 4.5).
Si tratta
di ricerche di lavoro insufficienti dal profilo quantitativo.
Dal
profilo qualitativo l'amministrazione ha peraltro sottolineato che almeno tre
ricerche non corrispondono alle qualifiche della ricorrente:
"
(…)
- domanda 16 marzo 2011: cercata: segretaria contabile con provata
esperienza in contabilità titolo e ordini di borsa;
- domanda 26 maggio 2011: cercata: segretaria di studio medico
(40-80%), con esperienza nella stesura di perizia mediche;
- domanda 3 giugno 2011: cercata: segretaria con formazione
commerciale e contabile nonché esperienza nel settore fiduciario. (…)"
(Doc. A)
L'assicurata
non ha dunque compiuto sufficienti ricerche di lavoro nel periodo in cui ha
esercitato la sua attività lucrativa stagionale a tempo pieno nel corso del
2011, prima di subire un infortunio il 29 luglio 2011 che ha provocato
un'inabilità lavorativa (cfr. Doc. 12/5).
Visto che
in passato RI 1 è già stata ripetutamente sospesa dal diritto all'indennità di
disoccupazione per mancate ricerche e successivamente, pure per lo stesso
motivo, dichiarata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2009, a ragione, secondo il TCA, l'amministrazione ha riconfermato tale decisione a partire dal 1°
novembre 2011.
L'assicurata
infatti non compiendo sufficienti ricerche di lavoro (che dovevano essere tanto
più intense e costanti vista la precedente decisione d'inidoneità al
collocamento) ha sostanzialmente dimostrato di non essere disponibile ad
assumere un'altra attività temporanea o duratura.
La
decisione su opposizione del 16 maggio 2012 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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