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38.2012.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008

dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère

que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Riguardo ai

lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una

sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939

che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione, rilevando che:

" (…)

4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les

démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du

mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique

administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité

des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches

ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur

trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de

démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres

écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre

de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant

s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles

avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue

expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il

devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement

de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des

recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés,

puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance

(pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail

à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de

chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de

chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité

résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas

appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle.

4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à

l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute

légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par

l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI)."

Con

giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi,

confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942

per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a

ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i

quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a

effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.

2.7. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della

LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.8. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che dal 1° marzo

2009 l’assicurato (25.09.1951) ha lavorato per la __________ quale ausiliario

con la mansione di agente di vigilanza per servizi diurni e notturni (cfr. doc.

16).

Il datore

di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 3/7 novembre 2011 con effetto

dal 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 4; 5; 3).

Il

ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 3 febbraio 2012 (cfr. doc. 5; 4;

A1).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante gli ultimi

Considerandi

tre mesi in cui ha lavorato presso la __________ (cfr. doc. 8; 9).

La

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi negli

ultimi mesi di attività, ha dato all’assicurato la possibilità di prendere

posizione e di motivare il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di

impiego nei mesi di disdetta (cfr. doc. 3; 7).

Il 21

febbraio 2012 l’insorgente ha osservato che la disdetta era datata 2 novembre

2011, ma che la relativa raccomandata gli è stata recapitata solamente il 7

novembre 2011.

Egli ha,

poi, indicato segnatamente di avere cominciato, verso circa la metà del mese, a

spargere la voce che era libero da impegni a partire dal 1° febbraio 2012 e a

compiere ricerche di lavoro, benché non vi fossero tante proposte corrispondenti

al suo profilo professionale.

Il

ricorrente ha, altresì, allegato tre candidature inoltrate nel mese di novembre

2011.

(cfr. doc. 3).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’URC ha

considerato che l’assicurato nel primo periodo di disdetta, ossia dall’8 al 30

novembre 2011, avesse compiuto dei validi sforzi al fine di reperire una nuova

occupazione (3 ricerche; cfr. doc. 5; A1).

L’amministrazione

ha, invece, ritenuto insufficienti sia le tre ricerche di lavoro compiute dal

medesimo nel mese di dicembre 2011, che le tre ricerche effettuate nel mese di

gennaio 2012 (cfr. doc. 4; A1).

Con

decisione formale del 13 aprile 2012 l’URC ha, quindi, sospeso il ricorrente

dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. 4;

consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 maggio

2012.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.9

Nel caso in

esame, come visto, l’amministrazione ha valutato insufficienti i tre sforzi

mensili intrapresi dall’assicurato sia nel dicembre 2011 che nel gennaio 2012

(cfr. doc. 5; 4; A1).

L’insorgente

né in sede di opposizione né in sede di ricorso ha preteso di aver svolto ulteriori

ricerche nei due mesi di disdetta in questione (cfr. doc. 3; I).

Tre

ricerche al mese effettivamente non risultano valide già dal profilo

quantitativo.

L’assicurato

a sua giustificazione, ha fatto valere, appellandosi all’art. 17 cpv. 2 LADI,

che le prescrizioni di controllo devono essere ossequiate soltanto dal giorno

dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I).

E’ vero

che tale disposto enuncia che l’assicurato

deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o

al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più

tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e

osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio

federale.

E’ altrettanto vero, però,

che l’art. 17 cpv. 1 LADI prevede che l’assicurato che fa valere prestazioni

assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente,

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter

comprovare tale suo impegno.

L’obbligo di cercare

un’occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l’annuncio al

collocamento.

In tali condizioni è,

infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C

13(/05 del 3 luglio 2006).

Inoltre, come rettamente

rilevato dall’URC nella risposta di causa (cfr. doc. III), ai sensi dell’art.

20.

cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato, annunciandosi al servizio

competente, deve presentare, tra l’altro, la prova degli sforzi intrapresi per

trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all’iscrizione

in disoccupazione.

Del resto

la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l’obbligo di ricercare un

impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr.

consid. 2.4.).

Giova,

infine, ribadire (cfr. consid. 2.5.) che la LADI non prevede un numero minimo

di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre

2005.

consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del

12.

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05

del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

In simili

condizioni, occorre concludere che il ricorrente, svolgendo nel dicembre 2011 e

nel gennaio 2012 soltanto tre ricerche al mese, ha violato l’obbligo di ridurre

il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.4.).

2.10

L’assicurato

ha asserito di non essere stato avvisato, al momento del licenziamento, né dal

datore di lavoro, né dall’URC o altra istituzione dell’obbligo di compiere

delle ricerche di impiego durante il termine di disdetta, del relativo numero e

del fatto di doverle documentare (cfr. doc. I).

Ora si

tratta, perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di

effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente

sufficienti nei mesi di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione e

di fornirne la prova possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per

non sanzionare l’insorgente.

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -

implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.11

In concreto non

è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo

luogo, l’assicurato non ha mai sostenuto di aver preso contatto con

l’amministrazione prima dell’iscrizione in disoccupazione per avere dei

ragguagli circa i suoi doveri.

Pertanto, siccome nei mesi

di dicembre 2011 e gennaio 2012 l’insorgente non si è rivolto direttamente

all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno

entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art.

27.

cpv. 2 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio

2010.

consid. 2.11.; 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25

ottobre 2007).

Al

riguardo va, comunque, evidenziato che il TFA ha stabilito che il dovere

di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre

2006.

consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA

C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005

consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso

che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato

sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha

segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla

circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma

attenda il primo colloquio di consulenza.

Il dovere di svolgere delle ricerche di lavoro implica,

inoltre, forzatamente il fatto di essere in grado di

comprovare i propri sforzi.

Nella

regola di comportamento elementare di effettuare delle ricerche di

impiego che deve essere seguita anche senza una precedente informazione

rientra, perciò, anche l’obbligo di documentare le medesime.

In secondo luogo, l’amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di

informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

In

effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione

tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di

disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04

del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

L’insorgente,

pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare

un determinato numero di ricerche di lavoro nei mesi di disdetta e di

conservare la documentazione atta a provare lo svolgimento delle stesse.

2.12

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal

diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.13

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro durante due mesi antecedenti la

disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese,

corrispondenti a un minimo di sei giorni complessivi (cfr. consid. 2.7.).

In casu

l’URC ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità in virtù dell’età

dell’assicurato nato nel 1951 (cfr. doc. 4; 5).

Tutto ben

considerato (cfr. consid. 2.6.), la sanzione di tre giorni, in concreto,

risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 23 maggio 2012 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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