38.2012.38
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 settembre 2012Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2012.38
Data decisione, Autorità:
13.09.2012, TCA
Titolo:
Sosp.di 3 gg per insuff.ric.di lavoro nei 2 mesi di disdetta. Firma non cond.di valid.della dec.Obbligo di cercare occ.vale già prima dell'iscriz.in AD.3 ric.al mese non valide quant.Non violato obbligo di inform.e consulenza da parte dell'amm.Entità penal.tiene conto dell'età dell'ass.nato nel 1951
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA
art. 20 OADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.38
rs
Lugano
13 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 23 maggio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 13 aprile 2012
(cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei
mesi di disdetta di dicembre 2011 e gennaio 2012 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 23 maggio 2012 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto,
di non essere stato avvisato dal datore di lavoro, dall’URC o da altre
istituzioni, al momento del licenziamento o nei giorni successivi, dell’obbligo
di intraprendere delle ricerche di lavoro e di documentarle ai fini
dell’iscrizione in disoccupazione.
Il
ricorrente ha menzionato l’art. 17 cpv. 2 LADI secondo cui l’annuncio per il
collocamento deve avere luogo al più tardi il primo giorno per il quale si
pretende l’indennità di disoccupazione e da quel momento vanno osservate le
prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
Al
riguardo egli ha osservato che nel suo caso il primo giorno di disoccupazione è
stato il 3 febbraio 2012 e soltanto il giorno 3, in quanto il 1° febbraio era ancora in Svizzera interna per un eventuale lavoro con la speranza
che si concretizzasse una qualche opportunità di impiego.
L’insorgente
ha puntualizzato che gli URC, se richiedono dei giustificativi delle ricerche
di lavoro a partire dal licenziamento, dovrebbero spedire a ogni lavoratore
tale prescrizione oppure invitare i datori di lavoro a fornire questa
informazione al momento della disdetta del contratto di lavoro o ancora
avvisare direttamente i licenziati.
Egli ha
evidenziato di avere sempre effettuato le sue ricerche e anche di più di quanto
richiesto da quando è iscritto in disoccupazione, poiché ricerca un impiego
duraturo e giustamente remunerato e non unicamente timbri e firme.
L’assicurato
ha concluso rilevando, da un lato, che neppure al momento dell’iscrizione
presso l’URC gli è stato indicato qual era il numero minimo delle ricerche da
presentare, bensì solamente che le avrebbe dovute consegnare prima del 5
febbraio 2012.
Dall’altro,
che nemmeno durante la giornata informativa gli è stato precisato il numero di
ricerche da presentare, ma soltanto alla fine del primo colloquio con la sua
consulente è stato informato che in futuro avrebbe dovuto fornire otto ricerche
al mese (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. L’assicurato
ha censurato l’assenza di firma sulla decisione di sanzione (cfr. doc. I).
In
effetti la decisione formale del 13 aprile 2012 con cui l’URC ha sospeso il
ricorrente per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa
di insufficienti ricerche nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 non è
firmata (cfr. doc. 4).
Al
riguardo il TCA osserva, tuttavia, che secondo dottrina e giurisprudenza, nel
diritto delle assicurazioni sociali, la firma non costituisce un presupposto di
validità per una decisione, presupposto che, d’altronde, non viene richiesto né
dalla LPGA, né dalle singole leggi (cfr. STCA 38.2004.70 del 14 settembre
2005 consid. 2.2.; ZAK 1987, p. 210 consid. 1; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. edizione,
Berna 2003, p. 460; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Ed., Schulthess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 32 ad art. 49).
Ne
discende che la decisione formale del 13 aprile 2012 è comunque valida, benché
non riporti la firma del funzionario dell’URC che l’ha emessa.
La
censura sollevata dall’insorgente si rivela, conseguentemente, infondata.
Per
inciso va evidenziato che la decisione su opposizione del 23 maggio 2012
impugnata è invece stata firmata dal capo ufficio dell’URC di __________, __________
(cfr. doc. A1).
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute
nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione
della LADI il 1° aprile 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008
dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère
que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Riguardo ai
lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte
ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una
sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939
che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione, rilevando che:
" (…)
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les
démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du
mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique
administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité
des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches
ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur
trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de
démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres
écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre
de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
Il n'est pas contesté non plus que le recourant
s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles
avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue
expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il
devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement
de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des
recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés,
puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance
(pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail
à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de
chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de
chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité
résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas
appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle.
4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à
l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute
légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par
l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI)."
Con
giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi,
confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942
per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a
ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i
quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a
effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.
2.7. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della
LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.8. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che dal 1° marzo
2009 l’assicurato (25.09.1951) ha lavorato per la __________ quale ausiliario
con la mansione di agente di vigilanza per servizi diurni e notturni (cfr. doc.
16).
Il datore
di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 3/7 novembre 2011 con effetto
dal 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 4; 5; 3).
Il
ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 3 febbraio 2012 (cfr. doc. 5; 4;
A1).
Al
momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante gli ultimi
Considerandi
tre mesi in cui ha lavorato presso la __________ (cfr. doc. 8; 9).
La
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi negli
ultimi mesi di attività, ha dato all’assicurato la possibilità di prendere
posizione e di motivare il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di
impiego nei mesi di disdetta (cfr. doc. 3; 7).
Il 21
febbraio 2012 l’insorgente ha osservato che la disdetta era datata 2 novembre
2011, ma che la relativa raccomandata gli è stata recapitata solamente il 7
novembre 2011.
Egli ha,
poi, indicato segnatamente di avere cominciato, verso circa la metà del mese, a
spargere la voce che era libero da impegni a partire dal 1° febbraio 2012 e a
compiere ricerche di lavoro, benché non vi fossero tante proposte corrispondenti
al suo profilo professionale.
Il
ricorrente ha, altresì, allegato tre candidature inoltrate nel mese di novembre
2011.
(cfr. doc. 3).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’URC ha
considerato che l’assicurato nel primo periodo di disdetta, ossia dall’8 al 30
novembre 2011, avesse compiuto dei validi sforzi al fine di reperire una nuova
occupazione (3 ricerche; cfr. doc. 5; A1).
L’amministrazione
ha, invece, ritenuto insufficienti sia le tre ricerche di lavoro compiute dal
medesimo nel mese di dicembre 2011, che le tre ricerche effettuate nel mese di
gennaio 2012 (cfr. doc. 4; A1).
Con
decisione formale del 13 aprile 2012 l’URC ha, quindi, sospeso il ricorrente
dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. 4;
consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 maggio
2012.
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.9
Nel caso in
esame, come visto, l’amministrazione ha valutato insufficienti i tre sforzi
mensili intrapresi dall’assicurato sia nel dicembre 2011 che nel gennaio 2012
(cfr. doc. 5; 4; A1).
L’insorgente
né in sede di opposizione né in sede di ricorso ha preteso di aver svolto ulteriori
ricerche nei due mesi di disdetta in questione (cfr. doc. 3; I).
Tre
ricerche al mese effettivamente non risultano valide già dal profilo
quantitativo.
L’assicurato
a sua giustificazione, ha fatto valere, appellandosi all’art. 17 cpv. 2 LADI,
che le prescrizioni di controllo devono essere ossequiate soltanto dal giorno
dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I).
E’ vero
che tale disposto enuncia che l’assicurato
deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o
al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più
tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e
osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio
federale.
E’ altrettanto vero, però,
che l’art. 17 cpv. 1 LADI prevede che l’assicurato che fa valere prestazioni
assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente,
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter
comprovare tale suo impegno.
L’obbligo di cercare
un’occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l’annuncio al
collocamento.
In tali condizioni è,
infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C
13(/05 del 3 luglio 2006).
Inoltre, come rettamente
rilevato dall’URC nella risposta di causa (cfr. doc. III), ai sensi dell’art.
20.
cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato, annunciandosi al servizio
competente, deve presentare, tra l’altro, la prova degli sforzi intrapresi per
trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all’iscrizione
in disoccupazione.
Del resto
la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l’obbligo di ricercare un
impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr.
consid. 2.4.).
Giova,
infine, ribadire (cfr. consid. 2.5.) che la LADI non prevede un numero minimo
di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005.
consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del
12.
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05
del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
In simili
condizioni, occorre concludere che il ricorrente, svolgendo nel dicembre 2011 e
nel gennaio 2012 soltanto tre ricerche al mese, ha violato l’obbligo di ridurre
il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.4.).
2.10
L’assicurato
ha asserito di non essere stato avvisato, al momento del licenziamento, né dal
datore di lavoro, né dall’URC o altra istituzione dell’obbligo di compiere
delle ricerche di impiego durante il termine di disdetta, del relativo numero e
del fatto di doverle documentare (cfr. doc. I).
Ora si
tratta, perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente
sufficienti nei mesi di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione e
di fornirne la prova possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per
non sanzionare l’insorgente.
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione -
implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.11
In concreto non
è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo
luogo, l’assicurato non ha mai sostenuto di aver preso contatto con
l’amministrazione prima dell’iscrizione in disoccupazione per avere dei
ragguagli circa i suoi doveri.
Pertanto, siccome nei mesi
di dicembre 2011 e gennaio 2012 l’insorgente non si è rivolto direttamente
all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno
entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art.
27.
cpv. 2 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.10.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio
2010.
consid. 2.11.; 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25
ottobre 2007).
Al
riguardo va, comunque, evidenziato che il TFA ha stabilito che il dovere
di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte
dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi
volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure
nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre
2006.
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA
C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005
consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso
che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato
sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
Il dovere di svolgere delle ricerche di lavoro implica,
inoltre, forzatamente il fatto di essere in grado di
comprovare i propri sforzi.
Nella
regola di comportamento elementare di effettuare delle ricerche di
impiego che deve essere seguita anche senza una precedente informazione
rientra, perciò, anche l’obbligo di documentare le medesime.
In secondo luogo, l’amministrazione nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di
informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
In
effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione
tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di
disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04
del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
L’insorgente,
pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare
un determinato numero di ricerche di lavoro nei mesi di disdetta e di
conservare la documentazione atta a provare lo svolgimento delle stesse.
2.12
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.13
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro durante due mesi antecedenti la
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese,
corrispondenti a un minimo di sei giorni complessivi (cfr. consid. 2.7.).
In casu
l’URC ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità in virtù dell’età
dell’assicurato nato nel 1951 (cfr. doc. 4; 5).
Tutto ben
considerato (cfr. consid. 2.6.), la sanzione di tre giorni, in concreto,
risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Conseguentemente
la decisione su opposizione del 23 maggio 2012 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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