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38.2012.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la

riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.7. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,

che è al suo 5° termine quadro, svolge un’occupazione di carattere stagionale,

facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione (cfr. doc. A1; I; III).

In

effetti, per quanto concerne la stagione 2011, la stessa, dal 15 marzo al 30

novembre 2011, ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata,

presso il Grotto __________ quale cameriera ausiliaria (cfr. doc. 1).

A fare

tempo dal 1° dicembre 2011 la ricorrente si è nuovamente iscritta in

disoccupazione (cfr. doc. A1; I; 5; 8).

Al

momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in

cui ha lavorato a __________.

Il

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei

mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, il 7 dicembre 2011 le ha

trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare,

entro il 17 dicembre 2011, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche

di lavoro nei mesi indicati.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 5).

La

ricorrente, il 15 dicembre 2011, ha risposto:

"

Purtroppo non ho nessuna giustificazione per non

aver risposto agli annunci se non quella che a mio parere il mio curriculum non

rientrava nelle loro richieste.

(…)” (cfr. doc. 6)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

con decisione formale del 16 dicembre 2011, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni, precisando di aver tenuto

in debita considerazione quanto dalla stessa indicato nel suo scritto del 15

dicembre 2011 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 gennaio 2012

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.8. Per quanto attiene agli

Considerandi

assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e

l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni

mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze

relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto

severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al

collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in

un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti

ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di

Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.9

In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 15

marzo al 30 novembre 2011, ha lavorato presso il Grotto __________ (cfr.

consid. 2.7.).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nel periodo dalla metà di marzo alla

fine di novembre 2011, ha intrapreso 42 sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione (cfr. doc. 4).

Nel caso

in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle

valide ricerche di impiego nei mesi di aprile, maggio, agosto, ottobre e

novembre 2011 (cfr. doc. 5).

Per

contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi

dall’assicurata nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, in particolare in quanto si è trattato di ricerche effettuate unicamente mediante candidature

spontanee (cfr. doc. 5; 7; A1).

Dalle

carte processuali emerge, più dettagliatamente, che l’insorgente non ha svolto

alcuna ricerca nel periodo dal 15 al 30 marzo 2011, mentre ha compiuto 4

ricerche sia nel mese di giugno che nel mese di luglio 2011 e 6 ricerche nel

mese di settembre 2011 (cfr. doc. 4).

Nel mese

di giugno 2011 la medesima si è proposta esclusivamente a __________ quale

venditrice presso una cartoleria, un negozio di arredamenti e una

panetteria-pasticceria, nonché come cameriera presso un ristorante.

Per

quanto concerne il mese di luglio 2011, l’assicurata si è candidata in qualità

di cameriera presso un ristorante di __________ e un bar di __________, come

pure quale donna delle pulizie in una panetteria di __________ e in un negozio

di sport di __________.

Nel mese

di settembre 2011 la stessa si è, poi, proposta quale cameriera presso un

grotto di __________, come stiratrice presso una lavanderia di __________ e una

lavanderia di __________, quale venditrice presso una panetteria di __________

e in qualità di donna delle pulizie presso un hotel di __________ e una ditta

di __________ (cfr. doc. 4).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego dei mesi di marzo, giugno,

luglio e settembre 2011, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli

atti, ritiene che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente

ha ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.

Al

riguardo è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più

occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci

apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA

38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006

consid. 2.12.).

L’assicurata

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente

nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.

In primo

luogo, va ricordato che la ricorrente è al suo 5° termine quadro per la

riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.7.).

In

secondo luogo, l’obbligo di rispondere prevalentemente ad annunci che appaiono

sui mezzi di informazione risulta in maniera chiara ed esplicita dalle “Linee

guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” consegnate brevi

manu all’assicurata il 3 marzo 2011 in occasione di un colloquio di consulenza,

il cui verbale è stato sottoscritto dalla medesima (cfr. doc. 2; 3).

Questa

Corte non ignora che l’insorgente, nella risposta del 15 dicembre 2011 alla

richiesta di giustificazione in merito alla mancata reazione agli annunci di

lavoro apparsi sui quotidiani nel periodo in questione, ha indicato che il suo

curriculum vitae non corrispondeva alle richieste dei potenziali datori di

lavoro che avevano pubblicato delle offerte di lavoro (cfr. doc. 6).

Tuttavia

dalla stessa si poteva ragionevolmente pretendere qualche sforzo supplementare,

ritenuto che dagli atti di causa si evince segnatamente che nei mesi di giugno,

luglio e settembre 2011 il quotidiano __________ ha pubblicato delle offerte di

impiego proprio in qualità di cameriera, donna delle pulizie, ausiliaria di

vendita, ossia nelle attività ricercate dalla ricorrente (cfr. doc. A1; III),

che però quest’ultima non ha preso in considerazione (cfr. doc. 11; 4).

Ciò è

peraltro stato fatto valere anche dall’amministrazione nella risposta di causa

(cfr. doc. III) e non è stato minimamente contestato dalla ricorrente.

In

proposito giova segnalare che un disoccupato non deve necessariamente essere abbonato

ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono essere

liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca

cantonale di __________ (cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.),

e pure presso gli URC, come indicato dalla parte convenuta (cfr. doc. III pag.

4).

Inoltre

gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla

versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi

(__________; __________; __________; __________; cfr. STCA 38.2008.72 del 18

marzo 2009).

Le

ricerche svolte dall’assicurata nei mesi in questione sono, del resto, state

compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in

particolare a __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr.

doc. 4).

Al

riguardo va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,

vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde

del __________.

Infine è,

altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati

che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione

lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle

medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

Il TCA ha

già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di

raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un

nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente, oltre che

per il periodo dal 15 al 30 marzo 2011 in cui non ha effettuato alcuna ricerca, anche per i mesi di giugno, luglio e settembre 2011 non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le

relative ricerche di impiego sufficienti qualitativamente.

In ogni

caso, per quanto attiene al mese di settembre 2011, corrispondente al terzo

mese precedente l’annuncio in disoccupazione del 1° dicembre 2011, ovvero a un

lasso di tempo in cui gli assicurati stagionali sono tenuti a incrementare i

propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o

perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta” (cfr.

consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009), risulta dubbia anche

la validità dal profilo quantitativo delle sei ricerche svolte, tenuto conto che la prassi amministrativa esige in media da

dieci a dodici ricerche di lavoro al mese (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2010.30

del 30 giugno 2010).

2.10

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi di

marzo, giugno, luglio e settembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto

l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.8

; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di

disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e

modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid.

2.6

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente quattro giorni di sospensione dal

diritto alle indennità (1 giorno per mancate ricerche nel mese di marzo 2011 +

1.

giorno per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per

insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti

ricerche nel mese di settembre 2011; cfr. doc. 7).

L'entità

di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo

cui quattro giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività

stagionale che effettua insufficienti ricerche in uno degli ultimi tre mesi

precedenti l'annuncio per il collocamento (3 giorni di sospensione) e in un

mese antecedente gli ultimi tre mesi (1 giorno di sospensione) oppure non

compie alcuna ricerca in uno degli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione

(4 giorni di sospensione) o in due mesi antecedenti gli ultimi tre mesi prima

della disoccupazione (2 giorni + 2 giorni di sospensione).

Al

riguardo nella decisione formale del 16 dicembre 2011 l’URC ha effettivamente

indicato di aver inflitto all’assicurata una sanzione di quattro giorni di

sospensione, invece dei 6 giorni che avrebbero dovuto esserle irrogati

applicando la LADI, poiché ha tenuto conto delle osservazioni dalla stessa

formulate nella risposta alla richiesta di giustificazione, ossia che il suo

curriculum non rientrava nelle richieste dei potenziali datori di lavoro che

avevano pubblicato delle offerte di lavoro (cfr. doc. 7; 10).

In

concreto, quindi, tutto ben considerato la penalità di quattro giorni è da

ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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