38.2012.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 marzo 2012Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2012.4
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, TCA
Titolo:
Insuff.ric.durante mesi(3,6,7,9/2011) di attiv.stag.Ass.si è limitata a cand.spontanee quando su quotidiani apparsi annunci nelle att.ricercate.Inoltre ric.limitate a zona limitrofa a domic. Ric.insuff.qualit. Per 9/11 (3°prec.iscr.in AD)anche quantit.(6 ric.)dubbi c.ca validità. Sosp.4gg confermata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.4
rs
Lugano
22 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio
2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 16
dicembre 2011 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare all’assicurata è stato
imputato di non avere sufficientemente considerato le proposte effettive sul
mercato del lavoro, tralasciando di rispondere ad annunci apparsi sui
quotidiani (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittale.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale la stessa ha, segnatamente, fatto
valere di essersi dovuta iscrivere in disoccupazione il 1° dicembre 2011 a causa della fine del contratto di lavoro.
La
ricorrente ha evidenziato di essere al quinto termine quadro per la
riscossione, poiché non ha avuto la fortuna o la facoltà di proseguire gli
studi al termine delle scuole dell’obbligo, dovendosi così accontentare di
quanto il mercato ha sempre offerto.
L’assicurata
ha, poi, osservato, da una parte, di trovare regolarmente, grazie alla
vocazione turistica del Locarnese, un posto di lavoro quale cameriera
ausiliaria a carattere stagionale. Dall’altra, che al termine dell’attività
deve annunciarsi, suo malgrado e per forza, in disoccupazione, altrimenti
dovrebbe fare ricorso all’assistenza.
La
medesima ritiene, inoltre, di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente
pretendere ed esigere da parte sua per evitare che al termine della stagione
lavorativa si dovesse annunciare alla disoccupazione. La medesima non è,
quindi, d’accordo con la valutazione dell’amministrazione secondo cui le sue
ricerche non sarebbero sufficienti.
L’insorgente
ha, infine, rilevato che per lei quattro giorni di sospensione, corrispondenti
a fr. 231.40, rappresentano una notevole somma (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute
nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da marzo a novembre 2011
antecedenti l’annuncio al collocamento, ritenendo insufficienti le ricerche di
impiego svolte nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011.
Pertanto
in assenza di disposizioni transitorie particolari in merito della LADI, al
mese di marzo 2011 vanno applicati i disposti legali della v.LADI validi fino
al 31 marzo 2011.
Per i
mesi di giugno, luglio e settembre 2011, per contro, devono essere prese in
considerazione le nuove norme della LADI.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.7. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata,
che è al suo 5° termine quadro, svolge un’occupazione di carattere stagionale,
facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione (cfr. doc. A1; I; III).
In
effetti, per quanto concerne la stagione 2011, la stessa, dal 15 marzo al 30
novembre 2011, ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata,
presso il Grotto __________ quale cameriera ausiliaria (cfr. doc. 1).
A fare
tempo dal 1° dicembre 2011 la ricorrente si è nuovamente iscritta in
disoccupazione (cfr. doc. A1; I; 5; 8).
Al
momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in
cui ha lavorato a __________.
Il
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei
mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, il 7 dicembre 2011 le ha
trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare,
entro il 17 dicembre 2011, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche
di lavoro nei mesi indicati.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 5).
La
ricorrente, il 15 dicembre 2011, ha risposto:
"
Purtroppo non ho nessuna giustificazione per non
aver risposto agli annunci se non quella che a mio parere il mio curriculum non
rientrava nelle loro richieste.
(…)” (cfr. doc. 6)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
con decisione formale del 16 dicembre 2011, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni, precisando di aver tenuto
in debita considerazione quanto dalla stessa indicato nel suo scritto del 15
dicembre 2011 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 gennaio 2012
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.8. Per quanto attiene agli
Considerandi
assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e
l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in
un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti
ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT
II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di
Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q
contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,
pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2001.15
del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.9
In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 15
marzo al 30 novembre 2011, ha lavorato presso il Grotto __________ (cfr.
consid. 2.7.).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, nel periodo dalla metà di marzo alla
fine di novembre 2011, ha intrapreso 42 sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione (cfr. doc. 4).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle
valide ricerche di impiego nei mesi di aprile, maggio, agosto, ottobre e
novembre 2011 (cfr. doc. 5).
Per
contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi
dall’assicurata nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, in particolare in quanto si è trattato di ricerche effettuate unicamente mediante candidature
spontanee (cfr. doc. 5; 7; A1).
Dalle
carte processuali emerge, più dettagliatamente, che l’insorgente non ha svolto
alcuna ricerca nel periodo dal 15 al 30 marzo 2011, mentre ha compiuto 4
ricerche sia nel mese di giugno che nel mese di luglio 2011 e 6 ricerche nel
mese di settembre 2011 (cfr. doc. 4).
Nel mese
di giugno 2011 la medesima si è proposta esclusivamente a __________ quale
venditrice presso una cartoleria, un negozio di arredamenti e una
panetteria-pasticceria, nonché come cameriera presso un ristorante.
Per
quanto concerne il mese di luglio 2011, l’assicurata si è candidata in qualità
di cameriera presso un ristorante di __________ e un bar di __________, come
pure quale donna delle pulizie in una panetteria di __________ e in un negozio
di sport di __________.
Nel mese
di settembre 2011 la stessa si è, poi, proposta quale cameriera presso un
grotto di __________, come stiratrice presso una lavanderia di __________ e una
lavanderia di __________, quale venditrice presso una panetteria di __________
e in qualità di donna delle pulizie presso un hotel di __________ e una ditta
di __________ (cfr. doc. 4).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego dei mesi di marzo, giugno,
luglio e settembre 2011, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli
atti, ritiene che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente
ha ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.
Al
riguardo è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più
occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci
apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA
38.2003.18
del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006
consid. 2.12.).
L’assicurata
era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente
nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.
In primo
luogo, va ricordato che la ricorrente è al suo 5° termine quadro per la
riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.7.).
In
secondo luogo, l’obbligo di rispondere prevalentemente ad annunci che appaiono
sui mezzi di informazione risulta in maniera chiara ed esplicita dalle “Linee
guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” consegnate brevi
manu all’assicurata il 3 marzo 2011 in occasione di un colloquio di consulenza,
il cui verbale è stato sottoscritto dalla medesima (cfr. doc. 2; 3).
Questa
Corte non ignora che l’insorgente, nella risposta del 15 dicembre 2011 alla
richiesta di giustificazione in merito alla mancata reazione agli annunci di
lavoro apparsi sui quotidiani nel periodo in questione, ha indicato che il suo
curriculum vitae non corrispondeva alle richieste dei potenziali datori di
lavoro che avevano pubblicato delle offerte di lavoro (cfr. doc. 6).
Tuttavia
dalla stessa si poteva ragionevolmente pretendere qualche sforzo supplementare,
ritenuto che dagli atti di causa si evince segnatamente che nei mesi di giugno,
luglio e settembre 2011 il quotidiano __________ ha pubblicato delle offerte di
impiego proprio in qualità di cameriera, donna delle pulizie, ausiliaria di
vendita, ossia nelle attività ricercate dalla ricorrente (cfr. doc. A1; III),
che però quest’ultima non ha preso in considerazione (cfr. doc. 11; 4).
Ciò è
peraltro stato fatto valere anche dall’amministrazione nella risposta di causa
(cfr. doc. III) e non è stato minimamente contestato dalla ricorrente.
In
proposito giova segnalare che un disoccupato non deve necessariamente essere abbonato
ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono essere
liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca
cantonale di __________ (cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.),
e pure presso gli URC, come indicato dalla parte convenuta (cfr. doc. III pag.
4).
Inoltre
gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla
versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi
(__________; __________; __________; __________; cfr. STCA 38.2008.72 del 18
marzo 2009).
Le
ricerche svolte dall’assicurata nei mesi in questione sono, del resto, state
compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in
particolare a __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr.
doc. 4).
Al
riguardo va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,
vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde
del __________.
Infine è,
altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati
che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione
lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle
medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17
aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).
Il TCA ha
già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di
raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un
nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili
condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente, oltre che
per il periodo dal 15 al 30 marzo 2011 in cui non ha effettuato alcuna ricerca, anche per i mesi di giugno, luglio e settembre 2011 non corrisponde a
quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le
relative ricerche di impiego sufficienti qualitativamente.
In ogni
caso, per quanto attiene al mese di settembre 2011, corrispondente al terzo
mese precedente l’annuncio in disoccupazione del 1° dicembre 2011, ovvero a un
lasso di tempo in cui gli assicurati stagionali sono tenuti a incrementare i
propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o
perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta” (cfr.
consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009), risulta dubbia anche
la validità dal profilo quantitativo delle sei ricerche svolte, tenuto conto che la prassi amministrativa esige in media da
dieci a dodici ricerche di lavoro al mese (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2010.30
del 30 giugno 2010).
2.10
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi di
marzo, giugno, luglio e settembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.4.).
Pertanto
l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.8
; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e
modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid.
2.6
) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’insorgente quattro giorni di sospensione dal
diritto alle indennità (1 giorno per mancate ricerche nel mese di marzo 2011 +
1.
giorno per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per
insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti
ricerche nel mese di settembre 2011; cfr. doc. 7).
L'entità
di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo
cui quattro giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività
stagionale che effettua insufficienti ricerche in uno degli ultimi tre mesi
precedenti l'annuncio per il collocamento (3 giorni di sospensione) e in un
mese antecedente gli ultimi tre mesi (1 giorno di sospensione) oppure non
compie alcuna ricerca in uno degli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione
(4 giorni di sospensione) o in due mesi antecedenti gli ultimi tre mesi prima
della disoccupazione (2 giorni + 2 giorni di sospensione).
Al
riguardo nella decisione formale del 16 dicembre 2011 l’URC ha effettivamente
indicato di aver inflitto all’assicurata una sanzione di quattro giorni di
sospensione, invece dei 6 giorni che avrebbero dovuto esserle irrogati
applicando la LADI, poiché ha tenuto conto delle osservazioni dalla stessa
formulate nella risposta alla richiesta di giustificazione, ossia che il suo
curriculum non rientrava nelle richieste dei potenziali datori di lavoro che
avevano pubblicato delle offerte di lavoro (cfr. doc. 7; 10).
In
concreto, quindi, tutto ben considerato la penalità di quattro giorni è da
ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Conseguentemente
la decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 contestata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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