38.2012.42
Irric.ric.contro dec.di sosp.21 gg per mancato inizio POT.Andava interposta un'opp.Domanda al giudice di ricusarsi da intendersi come esame comp.C.que ev.rich.di ricusa manif.infond.(non motivi di pre
26 luglio 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2012.42
Data decisione, Autorità:
26.07.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_584/2012, 17.10.2012
Titolo:
Irric.ric.contro dec.di sosp.21 gg per mancato inizio POT.Andava interposta un'opp.Domanda al giudice di ricusarsi da intendersi come esame comp.C.que ev.rich.di ricusa manif.infond.(non motivi di prevenz.).Ist.sosp.dell'esec.sanz.prematura.Trasm.atti alla SdLx esame opp.+dec.rich.sosp.esec.sanzione
EFFETTO SOSPENSIVO
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RICORSO
RICUSA
SANZIONE
TRASMISSIONE ATTI
art. 12 COST
art. 100 LADI
art. 52 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 62 cpv. 1 LPGA
art. 11 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.42
RS/DC/sc
Lugano
26 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 18 luglio 2012 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 luglio 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il
programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede
di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio
2012.
Quale
rimedio giuridico è stato indicato che il provvedimento poteva essere impugnato
entro trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione alla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, Bellinzona (cfr. doc. A).
1.2. Il 19 luglio
2012 l’assicurata ha inviato al TCA, tramite posta elettronica, uno scritto del
seguente tenore:
"
(…)
Questa procedura è contro una decisione di
sanzione di 21 giorni di sospensione del mio diritto alle indennità della
disoccupazione, emessa dalla Signora __________, dello stesso Ufficio
Giuridico.
Chiedo l'azione immediata del Giudice per
cancellare questa sanzione o almeno proibire che l'importo venga prelevato in
anticipo dalla Cassa Disoccupazione __________ prima che avvenga la decisione
del giudice rispetto il presente ricorso.
Questo è richiesto perché, come egli sa,
nell'altra causa che ho presso il tribunale contro URC __________, l'importo
della sanzione contro la quale faccio ricorso (238 frs) è stato prelevato in
anticipo dalla Cassa nel mese di maggio.
La ragione per questa richiesta urgente è questa:
1. Mi rimangono soltanto 19 indennità. La sanzione risulta quindi di
più del totale del mio reddito per questo mese.
2. Non ho altri soldi e dipendo su queste indennità per vivere
questo mese. Ho già ricevuto 300 frs di buoni dalla __________ per mangiare, ma
ciò mi doveva sostenere il mese prossimo, quando non avrò più indennità.
3. Non ho nessuna possessione materiale che posso
vendere.
4. L'assistente sociale del mio comune mi informa che l'Assistenza
non entra in causa, perché sostiene che "avrei avuto diritto alla
disoccupazione", perciò non posso chiedere aiuto.
5. A causa del fatto che la legge sull'Assistenza sociale in
Svizzera contraddice i miei principi religiosi, ho inoltrato una domanda di
rimpatrio di urgenza, da indigente in __________. Grazie a Dio: ho la doppia
nazionalità Svizzera-__________! Di fatti: in Svizzera, l'Assistenza sociale è
un prestito, non un diritto, come lo pretende l'Art. 115 della Costituzione:
"Ognuno ha il diritto al minimo vitale e di venire aiutato se non può
provvedere a se".
Ma,
l'Amministrazione Federale mantiene il diritto di indagare i genitori/suoceri
e/o figli/sposi dei figli di una persona che chiede l'Assistenza, e di
obbligare loro a pagare la spesa se ne sono giudicati in grado.
Come io ho già
segnalato alla SECO in corrispondenza col Signor __________: Ciò significa che
in Svizzera, c'è tanta gente che non beneficia del pieno diritto preteso sotto
la Costituzione. Tanta gente che avrebbe bisogno di assistenza, ma che non lo
prende a causa del disastro che ciò provoca nelle loro famiglie.
Fatti
Di fatti, in
principio, soltanto le persone nate senza genitori, e non avendo figli, sono
davvero garantiti il pieno diritto dell'Art. 115. Ciò può sembrare assurdo,
detto così - ma così è: Nemmeno Dio stesso sarebbe coperto!
Io ho chiesto il
rimpatrio in __________ non a causa dell'indigenza e la prossima mancanza di
abitazione in Svizzera. Ma a causa del fatto che non posso vivere in accordo
con la mia coscienza e il mio senso della responsabilità civile in Svizzera.
Almeno in __________,
per quanto io sappia, quando si pagano le tasse per l'Assistenza Sociale,
quando uno ne ha bisogno, il servizio è minimo in accordo con le risorse a
disposizione, ma non è un prestito: è un diritto.
E anche se si rivela
un prestito anche in __________, quando io prenderò l'Assistenza Sociale, il
debito creato sarà mio, a mio nome, e nessuno me lo potrà rubare. I miei
genitori non verranno obbligati a pagare per me, e io avrò il lusso, il
privilegio, il diritto e non il dovere di ripagare la spesa quando o se un giorno
ne sarò in grado.
Tutto ciò ho
segnalato all'Ambasciata Svizzera di __________ e anche all'organizzazione
"__________". E nella procedura del mio rimpatrio, il mio caso viene
sottoposto all'attenzione di enti e personalità importanti di pubblica notorietà,
sia ecclesiale che politico. Non so quanto potrò ottenere di attenzione a
questo caso, ma faccio del mio meglio nella speranza che, in questa procedura,
potessi contribuire ad un miglioramento della situazione dei poveri e
disoccupati e marginalizzati in Svizzera.
6. I motivi del mio rifiuto del POT __________ sono già stati
pubblicati apertamente. Però prego il giudice di prendere nota del mio e-mail
del 14.07.2012 qui allegato. Prego anche di sottoporre la lettera del 06.giugno
2012, a lei mandata ieri rispetto l'altra causa.
In allegato, la
prego di trovare una copia di questo e-mail con la mia firma elettronica. (…)"
(Doc. I)
1.3. Nei giorni
successivi ha avuto luogo uno scambio di messaggi di posta elettronica tra
l’assicurata e la cancelleria del TCA (cfr. doc. III-XIII).
1.4. Il 20 luglio
2012 rispondendo ad una richiesta del segretario del TCA (vedi pure Doc. V), __________
della Sezione del lavoro si è così espressa:
"
Allegata alla presente le trasmettiamo copia
della nostra decisione 18.07.2012 e la informiamo che il nostro Ufficio non ha
emesso altre decisioni nei confronti dell'interessata.
L'Ufficio regionale di collocamento di __________
ha invece emesso una decisione di sanzione la quale è attualmente oggetto di un
Ricorso presso il vostro Lodevole Tribunale (vs. inc. 38.2012.36." (Doc.
VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente va rilevato
che l’assicurata ha chiesto "al signor Giudice del Tribunale cantonale delle
assicurazioni di ricusarsi immediatamente del caso, e di riferirlo subito ad
un'autorità superiore. Non ci sono 30 giorni per tirare avanti questo
affare" (cfr. Doc. X) ed ancora "ho chiesto pure al Signor Giudice
Daniele Cattaneo del Tribunale delle Assicurazioni di valutare pure la sua
competenza in questo caso e di volerlo riferire tempestivamente ad un Tribunale
superiore al suo" (cfr. doc. Xbis).
Rispondendo ad una
comunicazione del segretario del TCA che le spiegava la procedura da seguire
per contestare una decisione della Sezione del Lavoro (cfr. Doc. VI) la
ricorrente si è inoltre così espressa:
" (…)
Mi permetto di chiederle: Se il mio ricorso non è ricevibile
presso il Tribunale, allora quale Tribunale può ricevere il mio ricorso?
La lettera della sanzione me dice di fatti di fare ricorso presso
lo stesso Ufficio Giuridico che ha emanato la sanzione. Ciò non è accettabile,
per ragioni che dovrebbero essere evidenti.
La Cassa OCST ha già prelevato una sanzione di 4 giorni per la
stessa colpa a cui si riferisce questa sanzione. Questa è una sanzione in più.
(…)" (Doc. XIbis)
Alla luce di questi
elementi l'istanza dell'assicurata va dunque intesa come una richiesta di esame
della competenza del TCA a trattare il suo ricorso e non come una domanda di
ricusazione del giudice. Significativo è il fatto che RI 1 non ha fatto valere
alcun motivo di ricusa (cfr. Doc. X).
Una richiesta di
ricusazione sarebbe del resto manifestamente infondata (cfr. STF 1C_103/2011
del 24 giugno 2011), non esistendo alcun motivo di prevenzione del Presidente
del TCA nei confronti dell'assicurata.
Secondo l'art. 57 LPGA
ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come
istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Questo Tribunale è
competente per pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un'opposizione è esclusa (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA).
Davanti al Tribunale
federale, autorità superiore rispetto al TCA, possono essere impugnate le
decisioni emanate dai Tribunali cantonali delle assicurazioni (cfr. art. 62
cpv. 1 LPGA).
Contrariamente a quanto
ritiene la ricorrente non vi è dunque un'autorità superiore alla quale
trasmettere il suo ricorso, in assenza di una sentenza del TCA.
L'assicurata potrà invece
impugnare, se lo riterrà opportuno, davanti al Tribunale federale questa
sentenza cantonale.
Il presente ricorso viene
invece dichiarato irricevibile in quanto l'autorità inferiore non si è ancora
pronunciata, secondo le modalità prescritte dalla LPGA (cfr. consid. 2.3 –
2.5).
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1°
gennaio 2003, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.4. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI stabilisce che
le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per
insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all’articolo
49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad
esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo
è stata solo parzialmente.”
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi
dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda
dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la
Circolare informativa della SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
Considerandi
L'art.
100.
cpv. 2 LADI precisa, invece, che "in deroga all’articolo 52
capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la
competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici
regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b".
Secondo l'art.
85b cpv. 1 LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di
collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare
loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17
capoverso 2".
2.5
Nella
presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro
la decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione per iscritto
presso la stessa amministrazione (cfr. doc. A, consid. 1.1.).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso faccia
completare, l'opposizione dell'assicurata.
In una sentenza K 155/01 dell'8
gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente
di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio
generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V
507.
consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199
consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione
d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in
maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 16 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali
federali (art. 48 cpv. 3 LTF, art. 8 PA) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm
applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Il TCA sottolinea che a
seguito di un'esplicita richiesta dell'assicurata (cfr. Doc. I: "La prego
di aiutarmi per favore per sottoporre al Tribunale delle Assicurazioni un
ricorso"), già il 20 luglio 2012, il segretario del TCA ha
fornito a RI 1 delle indicazioni corrette, riguardanti la via processuale da
seguire dopo l’emanazione della decisione formale del 18 luglio 2012 con cui è
stata sospesa per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione - ossia
che contro tale provvedimento può essere interposta opposizione (cfr. doc. V).
Infine va
segnalato che, visto l’esito della vertenza, ogni considerazione sulla validità
formale del ricorso inoltrato per posta elettronica risulta, nel caso concreto,
superflua.
2.6
Relativamente
all’istanza di sospendere l’esecuzione della sanzione inflitta all’assicurata
dalla Sezione del lavoro fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo
(cfr. doc. I; consid. 1.2.), il TCA rileva che tale istanza si rivela
prematura, visto che l’amministrazione non ha ancora emesso una decisione su
opposizione (cfr. consid. 2.5.).
Tale
domanda è, quindi, irricevibile.
La Sezione del lavoro, una
volta ricevuta l’opposizione, si esprimerà immediatamente (cfr. art. 11 cpv. 2
OAPG) sulla richiesta dell’assicurata di sospendere l’esecuzione della
decisione del 18 luglio 2012.
Al riguardo il TCA ricorda
che l'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che:
"
L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i
casi in cui:
a. il ricorso
contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della
legge;
b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua
decisione;
c. la decisione
ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.”
Ai sensi
dell’art. 100 cpv. 4 LADI:
"
Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese
conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
L’Alta
Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era
stato sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non
avere dato seguito all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito
che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria
cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto
a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per
l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che
in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere
computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30
cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento
dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di
sospensione del diritto all'indennità.
In dottrina B. Rubin
(Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva
quanto segue:
" (…)
Les sanctions sont quant à
elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que
l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les
recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de
suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4
LACI.
Un effet suspensif ne peut
pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le
juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité
durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à
l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent
plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de
six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de contestation.”
Pertanto
secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione della sospensione
decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato all’opposizione o al
ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisionale.
2.7
L’assicurata
ha, inoltre, postulato che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro si
dichiari incompetente a valutare l’opposizione interposta contro la decisione
emessa da __________, in quanto ispettrice del medesimo Ufficio giuridico (cfr.
doc. IX).
Al
riguardo è utile evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni non
sono trattate dagli stessi funzionari che hanno emanato le decisioni formali.
Con giudizio 9C_412/2007
consid. 2 del 9 luglio 2008 l’Alta Corte, in relazione a un caso ticinese, ha
deciso che
" (…)
Come in sede cantonale, la ricorrente contesta,
dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la
trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al
capo servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera sostenibile
e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione
personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni e chi
(R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo
Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato
dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e
gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR
2005.
AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio
2005, consid. 4.1).”
Per
quanto attiene, più specificatamente alla LADI, in una sentenza 38.2003.28 del
24.
marzo 2003, il TCA ha, inoltre, stabilito che:
"
(…)
Questo Tribunale prende atto che, interpretando
correttamente lo spirito della legge ed analogamente a quanto fatto da altri
assicuratori che da tempo conoscono la procedura di opposizione (in particolare
l'INSAI; cfr.: W. Morger "Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des
Unfallversicherungsgesetzes (UVG) in SZS 1985 pag. 240 seg., in particolare
pag. 242 "im administrativen Bereich darf der Bearbeiter der Verfügung mit
jenem der Einsprache nicht identisch sein. Damit wird eine
unvoreingenommene Überprüfung möglich und die Objektivität des
Einspracheentscheides zweifellos erhöht") la Sezione del
lavoro ha deciso, dal profilo organizzativo, che le opposizioni non vengano
esaminate dagli stessi funzionari che hanno emesso la decisione, bensì dal loro
diretto superiore. Vi è dunque una separazione personale e gerarchica tra colui
che decide e colui che esamina l'opposizione. Questa soluzione è auspicabile
anche per gli altri assicuratori sociali chiamati ad introdurre la procedura di
opposizione con l'entrata in vigore della LPGA. (…)"
Sul
tema cfr. D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed.
CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).
2.8
A titolo abbondanziale, in
relazione al riferimento dell’assicurata alle sue difficoltà a far fronte alle
proprie necessità a causa della sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.), è utile
sottolineare, che l’art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno
e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e
assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”)
garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, ossia
quanto indispensabile alla propria sopravvivenza (vitto, alloggio, vestiti,
assistenza medica; cfr. STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).
Inoltre, nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica
assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale
dell’8 marzo 1971 (Las), la quale contempla l’erogazione di prestazioni
assistenziali ordinarie di carattere sussidiario rispetto alle indennità di
disoccupazione (cfr. art. 2 Las) e soggette a riduzione in caso di
comportamenti colpevoli (cfr. art. 23 Las; direttive COSAS del 2005, aggiornate
nel dicembre 2010, al punto A.8.2 “Riduzione della prestazione quale sanzione”;
STF 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012; STF 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011; STCA
42.2011.35
del 29 febbraio 2012 consid. 2.12., destinata alla pubblicazione in
RtiD II-2012).
La domanda
di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo la procedura di cui
all’art. 14 Reg.Las, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 59 cpv. 1
Las, e meglio, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune
di domicilio, la richiesta per l’ottenimento di prestazioni assistenziali
ordinarie va inoltrata al competente Sportello Laps.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. L’istanza
di sospendere l’esecuzione della sospensione inflitta all’assicurata fino
all’evasione del ricorso è irricevibile.
3. Gli atti
sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione
dell'assicurata e si pronunci immediatamente sulla richiesta dell'assicurata di
sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.
4. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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