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Decisione

38.2012.42

Irric.ric.contro dec.di sosp.21 gg per mancato inizio POT.Andava interposta un'opp.Domanda al giudice di ricusarsi da intendersi come esame comp.C.que ev.rich.di ricusa manif.infond.(non motivi di pre

26 luglio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

Di fatti, in

principio, soltanto le persone nate senza genitori, e non avendo figli, sono

davvero garantiti il pieno diritto dell'Art. 115. Ciò può sembrare assurdo,

detto così - ma così è: Nemmeno Dio stesso sarebbe coperto!

Io ho chiesto il

rimpatrio in __________ non a causa dell'indigenza e la prossima mancanza di

abitazione in Svizzera. Ma a causa del fatto che non posso vivere in accordo

con la mia coscienza e il mio senso della responsabilità civile in Svizzera.

Almeno in __________,

per quanto io sappia, quando si pagano le tasse per l'Assistenza Sociale,

quando uno ne ha bisogno, il servizio è minimo in accordo con le risorse a

disposizione, ma non è un prestito: è un diritto.

E anche se si rivela

un prestito anche in __________, quando io prenderò l'Assistenza Sociale, il

debito creato sarà mio, a mio nome, e nessuno me lo potrà rubare. I miei

genitori non verranno obbligati a pagare per me, e io avrò il lusso, il

privilegio, il diritto e non il dovere di ripagare la spesa quando o se un giorno

ne sarò in grado.

Tutto ciò ho

segnalato all'Ambasciata Svizzera di __________ e anche all'organizzazione

"__________". E nella procedura del mio rimpatrio, il mio caso viene

sottoposto all'attenzione di enti e personalità importanti di pubblica notorietà,

sia ecclesiale che politico. Non so quanto potrò ottenere di attenzione a

questo caso, ma faccio del mio meglio nella speranza che, in questa procedura,

potessi contribuire ad un miglioramento della situazione dei poveri e

disoccupati e marginalizzati in Svizzera.

6. I motivi del mio rifiuto del POT __________ sono già stati

pubblicati apertamente. Però prego il giudice di prendere nota del mio e-mail

del 14.07.2012 qui allegato. Prego anche di sottoporre la lettera del 06.giugno

2012, a lei mandata ieri rispetto l'altra causa.

In allegato, la

prego di trovare una copia di questo e-mail con la mia firma elettronica. (…)"

(Doc. I)

1.3. Nei giorni

successivi ha avuto luogo uno scambio di messaggi di posta elettronica tra

l’assicurata e la cancelleria del TCA (cfr. doc. III-XIII).

1.4. Il 20 luglio

2012 rispondendo ad una richiesta del segretario del TCA (vedi pure Doc. V), __________

della Sezione del lavoro si è così espressa:

"

Allegata alla presente le trasmettiamo copia

della nostra decisione 18.07.2012 e la informiamo che il nostro Ufficio non ha

emesso altre decisioni nei confronti dell'interessata.

L'Ufficio regionale di collocamento di __________

ha invece emesso una decisione di sanzione la quale è attualmente oggetto di un

Ricorso presso il vostro Lodevole Tribunale (vs. inc. 38.2012.36." (Doc.

VII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Preliminarmente va rilevato

che l’assicurata ha chiesto "al signor Giudice del Tribunale cantonale delle

assicurazioni di ricusarsi immediatamente del caso, e di riferirlo subito ad

un'autorità superiore. Non ci sono 30 giorni per tirare avanti questo

affare" (cfr. Doc. X) ed ancora "ho chiesto pure al Signor Giudice

Daniele Cattaneo del Tribunale delle Assicurazioni di valutare pure la sua

competenza in questo caso e di volerlo riferire tempestivamente ad un Tribunale

superiore al suo" (cfr. doc. Xbis).

Rispondendo ad una

comunicazione del segretario del TCA che le spiegava la procedura da seguire

per contestare una decisione della Sezione del Lavoro (cfr. Doc. VI) la

ricorrente si è inoltre così espressa:

" (…)

Mi permetto di chiederle: Se il mio ricorso non è ricevibile

presso il Tribunale, allora quale Tribunale può ricevere il mio ricorso?

La lettera della sanzione me dice di fatti di fare ricorso presso

lo stesso Ufficio Giuridico che ha emanato la sanzione. Ciò non è accettabile,

per ragioni che dovrebbero essere evidenti.

La Cassa OCST ha già prelevato una sanzione di 4 giorni per la

stessa colpa a cui si riferisce questa sanzione. Questa è una sanzione in più.

(…)" (Doc. XIbis)

Alla luce di questi

elementi l'istanza dell'assicurata va dunque intesa come una richiesta di esame

della competenza del TCA a trattare il suo ricorso e non come una domanda di

ricusazione del giudice. Significativo è il fatto che RI 1 non ha fatto valere

alcun motivo di ricusa (cfr. Doc. X).

Una richiesta di

ricusazione sarebbe del resto manifestamente infondata (cfr. STF 1C_103/2011

del 24 giugno 2011), non esistendo alcun motivo di prevenzione del Presidente

del TCA nei confronti dell'assicurata.

Secondo l'art. 57 LPGA

ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come

istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

Questo Tribunale è

competente per pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un'opposizione è esclusa (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA).

Davanti al Tribunale

federale, autorità superiore rispetto al TCA, possono essere impugnate le

decisioni emanate dai Tribunali cantonali delle assicurazioni (cfr. art. 62

cpv. 1 LPGA).

Contrariamente a quanto

ritiene la ricorrente non vi è dunque un'autorità superiore alla quale

trasmettere il suo ricorso, in assenza di una sentenza del TCA.

L'assicurata potrà invece

impugnare, se lo riterrà opportuno, davanti al Tribunale federale questa

sentenza cantonale.

Il presente ricorso viene

invece dichiarato irricevibile in quanto l'autorità inferiore non si è ancora

pronunciata, secondo le modalità prescritte dalla LPGA (cfr. consid. 2.3 –

2.5).

2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1°

gennaio 2003, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere

impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.4. Per quel che

concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI stabilisce che

le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per

insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga

alla LPGA.

L'art.

100 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi

particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all’articolo

49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad

esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo

è stata solo parzialmente.”

Le

questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione

(cfr. art. 30 LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi

dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda

dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la

Circolare informativa della SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

Considerandi

L'art.

100.

cpv. 2 LADI precisa, invece, che "in deroga all’articolo 52

capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la

competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici

regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b".

Secondo l'art.

85b cpv. 1 LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di

collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare

loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17

capoverso 2".

2.5

Nella

presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro

la decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione per iscritto

presso la stessa amministrazione (cfr. doc. A, consid. 1.1.).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli atti

vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso faccia

completare, l'opposizione dell'assicurata.

In una sentenza K 155/01 dell'8

gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente

di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio

generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V

507.

consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199

consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione

d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in

maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed.,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 16 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali

federali (art. 48 cpv. 3 LTF, art. 8 PA) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm

applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

Il TCA sottolinea che a

seguito di un'esplicita richiesta dell'assicurata (cfr. Doc. I: "La prego

di aiutarmi per favore per sottoporre al Tribunale delle Assicurazioni un

ricorso"), già il 20 luglio 2012, il segretario del TCA ha

fornito a RI 1 delle indicazioni corrette, riguardanti la via processuale da

seguire dopo l’emanazione della decisione formale del 18 luglio 2012 con cui è

stata sospesa per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione - ossia

che contro tale provvedimento può essere interposta opposizione (cfr. doc. V).

Infine va

segnalato che, visto l’esito della vertenza, ogni considerazione sulla validità

formale del ricorso inoltrato per posta elettronica risulta, nel caso concreto,

superflua.

2.6

Relativamente

all’istanza di sospendere l’esecuzione della sanzione inflitta all’assicurata

dalla Sezione del lavoro fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo

(cfr. doc. I; consid. 1.2.), il TCA rileva che tale istanza si rivela

prematura, visto che l’amministrazione non ha ancora emesso una decisione su

opposizione (cfr. consid. 2.5.).

Tale

domanda è, quindi, irricevibile.

La Sezione del lavoro, una

volta ricevuta l’opposizione, si esprimerà immediatamente (cfr. art. 11 cpv. 2

OAPG) sulla richiesta dell’assicurata di sospendere l’esecuzione della

decisione del 18 luglio 2012.

Al riguardo il TCA ricorda

che l'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che:

"

L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i

casi in cui:

a. il ricorso

contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della

legge;

b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua

decisione;

c. la decisione

ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.”

Ai sensi

dell’art. 100 cpv. 4 LADI:

"

Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese

conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”

L’Alta

Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era

stato sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non

avere dato seguito all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito

che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria

cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto

a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per

l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che

in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere

computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30

cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento

dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di

sospensione del diritto all'indennità.

In dottrina B. Rubin

(Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva

quanto segue:

" (…)

Les sanctions sont quant à

elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que

l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les

recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de

suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4

LACI.

Un effet suspensif ne peut

pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le

juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité

durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à

l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent

plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de

six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de contestation.”

Pertanto

secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione della sospensione

decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato all’opposizione o al

ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisionale.

2.7

L’assicurata

ha, inoltre, postulato che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro si

dichiari incompetente a valutare l’opposizione interposta contro la decisione

emessa da __________, in quanto ispettrice del medesimo Ufficio giuridico (cfr.

doc. IX).

Al

riguardo è utile evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni non

sono trattate dagli stessi funzionari che hanno emanato le decisioni formali.

Con giudizio 9C_412/2007

consid. 2 del 9 luglio 2008 l’Alta Corte, in relazione a un caso ticinese, ha

deciso che

" (…)

Come in sede cantonale, la ricorrente contesta,

dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la

trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al

capo servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera sostenibile

e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione

personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni e chi

(R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo

Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato

dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e

gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR

2005.

AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio

2005, consid. 4.1).”

Per

quanto attiene, più specificatamente alla LADI, in una sentenza 38.2003.28 del

24.

marzo 2003, il TCA ha, inoltre, stabilito che:

"

(…)

Questo Tribunale prende atto che, interpretando

correttamente lo spirito della legge ed analogamente a quanto fatto da altri

assicuratori che da tempo conoscono la procedura di opposizione (in particolare

l'INSAI; cfr.: W. Morger "Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des

Unfallversicherungsgesetzes (UVG) in SZS 1985 pag. 240 seg., in particolare

pag. 242 "im administrativen Bereich darf der Bearbeiter der Verfügung mit

jenem der Einsprache nicht identisch sein. Damit wird eine

unvoreingenommene Überprüfung möglich und die Objektivität des

Einspracheentscheides zweifellos erhöht") la Sezione del

lavoro ha deciso, dal profilo organizzativo, che le opposizioni non vengano

esaminate dagli stessi funzionari che hanno emesso la decisione, bensì dal loro

diretto superiore. Vi è dunque una separazione personale e gerarchica tra colui

che decide e colui che esamina l'opposizione. Questa soluzione è auspicabile

anche per gli altri assicuratori sociali chiamati ad introdurre la procedura di

opposizione con l'entrata in vigore della LPGA. (…)"

Sul

tema cfr. D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle

assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed.

CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).

2.8

A titolo abbondanziale, in

relazione al riferimento dell’assicurata alle sue difficoltà a far fronte alle

proprie necessità a causa della sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.), è utile

sottolineare, che l’art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno

e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e

assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”)

garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, ossia

quanto indispensabile alla propria sopravvivenza (vitto, alloggio, vestiti,

assistenza medica; cfr. STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

Inoltre, nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica

assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale

dell’8 marzo 1971 (Las), la quale contempla l’erogazione di prestazioni

assistenziali ordinarie di carattere sussidiario rispetto alle indennità di

disoccupazione (cfr. art. 2 Las) e soggette a riduzione in caso di

comportamenti colpevoli (cfr. art. 23 Las; direttive COSAS del 2005, aggiornate

nel dicembre 2010, al punto A.8.2 “Riduzione della prestazione quale sanzione”;

STF 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012; STF 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011; STCA

42.2011.35

del 29 febbraio 2012 consid. 2.12., destinata alla pubblicazione in

RtiD II-2012).

La domanda

di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo la procedura di cui

all’art. 14 Reg.Las, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 59 cpv. 1

Las, e meglio, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune

di domicilio, la richiesta per l’ottenimento di prestazioni assistenziali

ordinarie va inoltrata al competente Sportello Laps.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. L’istanza

di sospendere l’esecuzione della sospensione inflitta all’assicurata fino

all’evasione del ricorso è irricevibile.

3. Gli atti

sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione

dell'assicurata e si pronunci immediatamente sulla richiesta dell'assicurata di

sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.

4. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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