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Decisione

38.2012.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I citati comportamenti non giustificano tuttavia

l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15

pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97

del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente

per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la

durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C

48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione

di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato,

a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva

abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre

ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze

ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per

avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V

593).

In una

sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni

di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato

un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di

lavoro.

In una

sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un

conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico

responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una

sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato

verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di

terzi.

In una

sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in

particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In

un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata

licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un

cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non

l'avrebbe venduto.

In una

sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le

disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una

sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle

assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto

sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del

datore di lavoro.

In una

sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi

rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una

sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10

giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato

licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di

lavoro.

Il TFA ha

invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato

licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro,

non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006);

licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro

(cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a

fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18

ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista

presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un

postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato

perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti

per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché,

anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai

litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta

nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di

guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà

(cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso

in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della

durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

Dal canto

suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei

seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel

riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004,

38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca

della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di

svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231);

disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui

venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro

malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una

Considerandi

mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002,

38.2002

); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che

l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di

lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua

sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di

un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di

un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto

di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva

intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività

illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un

assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare

l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna

penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002,

38.2001

); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse,

l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto

concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare

il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i

ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276);

disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro

(STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle

analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65

(STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del

rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato

la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del

29.

dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6

Nella

presente fattispecie RI 1 ha lavorato presso la Casa di riposo __________ dal

1° aprile 2010 al 31 gennaio 2012 con la funzione di ausiliaria di cucina (cfr.

Doc. 7). Ella è stata licenziata il 15 novembre 2011 (cfr. doc. 6).

Quale

ragione dello scioglimento del rapporto di lavoro è stato indicato un “comportamento

non più confacente” (cfr. attestato del datore di lavoro, doc. 3 punto 13).

Dal canto

suo l’assicurata ha affermato di non conoscere il motivo della disdetta (cfr.

domanda d’indennità di disoccupazione, doc. 2 punto 20: "non lo so").

Dagli

atti dell'incarto emerge che in data 20 dicembre 2011 davanti alla Segretaria

assessore della Pretura del Distretto __________ la Direttrice Suor __________

ha così illustrato le circostanze che hanno portato allo scioglimento del

rapporto di lavoro:

"

Nel mese di novembre 2011 Suor __________ ha

chiesto a RI 1 di chiudere dell'entrata della cucina visto che stava con i

fornitori. La dipendente a seguito di questa richiesta ha avuto una reazione

eccessiva, iniziando ad urlare. È stata quindi invitata in ufficio da Suor __________

la quale ha chiesto delle spiegazioni in merito alla sua reazione visto che non

era stata accusata di nulla. RI 1 ha continuato a gridare ventilando anche

l'ipotesi di licenziamento. In occasione di questo episodio l'atteggiamento

assunto da parte della Signora __________ è stato quindi eccessivo anche perché

ha continuato, anche dopo il colloquio, ad inveire con il resto del personale.

In particolare ella si è pure rivolta

all'elettricista con frasi sconnesse.

Non solo. Nella stessa mattinata, dopo essersi

intrattenuta con Suor __________, ha accusato il manutentore in modo volgare e

pesante in presenza di terze persone.

Alcuni giorni dopo questo episodio si è cercato

nuovamente di discuterne, ma la dipendente non ha cambiato atteggiamento e non

ha mostrato segni di autocritica.

In considerazione di questo comportamento,

inaccettabile da punto di vista professionale, è stata quindi data la disdetta.

In effetti il rapporto di fiducia si è rotto." (Doc. 13)

Interpellato

dalla Cassa di disoccupazione, a seguito dell'indicazione della ricorrente che aveva

comunicato all'amministrazione che egli era presenta alla discussione fra la

Direttrice e la dipendente, __________, attivo presso la ditta __________, con

scritto datato 14 maggio 2012 si è così espresso:

"

(…)

Posso dire di aver assistito solo a parte della

discussione.

La Sig.ra RI 1 teneva la porta aperta per

permettermi la consegna della merce, dopo di che l'ho sentita gridare dandomi

l'impressione che abbia avuto una crisi isterica." (Doc. 22)

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, per costante

giurisprudenza, per infliggere una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI ad un assicurato che perde il

proprio impiego non è necessario che ci si trovi in presenza di un

licenziamento con effetto immediato e neppure che siano stati violati gli

obblighi contrattuali. È sufficiente che il comportamento generale o il

carattere dell'assicurato abbia dato luogo alla disdetta del contratto di

lavoro (cfr. consid. 2.2).

Ora, nel

caso concreto, come stabilito giustamente dall'amministrazione, l'assicurata è

stata licenziata per il comportamento assunto in data 11 novembre 2011 quando

è stata rimproverata dalla direttrice in merito alla mancata chiusura di una

porta (cfr. Doc. 11) e per non avere cambiato atteggiamento neppure nei giorni

successivi (cfr. Doc. 10), ciò che ha portato alla disdetta del contratto del

15.

novembre 2011(per il 31 gennaio 2012 con liberazione immediata dall'obbligo

di fornire il lavoro, cfr. Doc. 6).

A ragione

quindi RI 1 è stata sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Anche

l'entità della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla

gravità della colpa (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

In tale contesto si ricorda

peraltro che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il

margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA

C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 28 giugno 2012 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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