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Decisione

38.2012.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con sentenza

8C_584/2012 del 17 ottobre 2012, pervenuta a questa Corte il 29 ottobre 2012,

il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso dell’assicurata interposto contro

il giudizio emesso dal TCA il 26 luglio 2012 inammissibile, poiché non ha

versato l’anticipo spese nel termine suppletorio impartitole (cfr. doc. VI).

1.6. Il 5

novembre 2012 il Presidente del TCA ha ordinato l’intimazione della risposta di

causa alla ricorrente e ha fissato un termine di dieci giorni alle parti per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII).

1.7. L’assicurata

ha trasmesso uno scritto il 6 novembre 2012, al quale ha allegato copia di due

sue lettere del 1° e 30 ottobre 2012 inviate al Tribunale federale (cfr. doc.

VIII; A1-2).

1.8. I doc. VIII

e A1-2 sono stati trasmessi per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc.

IX).

1.9. L’amministrazione

ha inviato copia dello scritto del 6 novembre 2012 indirizzato all’assicurata

con cui, a seguito dell’emanazione da parte dell’Alta Corte della sentenza del

17 ottobre 2012, le ha comunicato la riattivazione della procedura

d’opposizione relativa alla sanzione di 21 giorni sospesa con decisione

incidentale dell’8 agosto 2012 e le ha fissato un termine di quindici giorni

per produrre un’opposizione debitamente firmata e motivata, come pure per

trasmettere ogni eventuale documentazione utile a sostegno delle sue

allegazioni (cfr. doc. X).

1.10. Il Tribunale

federale ha inviato al TCA per conoscenza una sua comunicazione destinata alla

ricorrente a seguito dello scritto di quest’ultima del 30 ottobre 2012, con cui

è stata resa attenta al fatto che, secondo l’art. 61 LTF, le sentenze del

tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata il giorno in cui sono

pronunciate. All’assicurata è stato, inoltre, indicato, da una parte, che le

sentenze dell’Alta Corte non possono più essere impugnate con rimedi giuridici

ordinari, dall’altra, che al riguardo non poteva più essere scambiata alcuna

corrispondenza (cfr. doc. XI).

1.11. Il 7 novembre

2012 la ricorrente ha inviato un ulteriore scritto al quale ha annesso copia di

alcune sue lettere indirizzate al Tribunale federale e alla Sezione del lavoro

(cfr. doc. XII; B1-8).

1.12. I doc. XII e

B1-8 sono stati trasmessi alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc.

XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999).

2.2. Giusta

l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate

entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Contro le

decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì del

ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U.Kieser,

ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52, n. 29-30).

A

ragione, pertanto, l’assicurata ha impugnato la decisione incidentale del 2 agosto

2012 emessa dalla Sezione del lavoro direttamente davanti al TCA.

Nel

merito

2.3. Questo Tribunale è chiamato a

stabilire soltanto se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di sospendere l’esecuzione della decisione del 18

luglio 2012 relativa alla sanzione di 21 giorni per mancata partecipazione a un

programma occupazionale durante la procedura di opposizione.

Al riguardo è utile

segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294)

Nella

presente fattispecie la decisione incidentale del 2 agosto 2012 riguarda

esclusivamente il rifiuto di sospendere l’esecuzione della decisione di

sanzione del 18 luglio 2012.

Ogni

altra questione, in particolare concernente il merito della vertenza, ossia la

correttezza o meno della sospensione del diritto all’indennità di

disoccupazione per 21 giorni inflitta all’assicurata, esula dalla presente

causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da

quella che attiene alla richiesta di riconoscere l’effetto sospensivo all’opposizione

presentata contro la decisione di sospensione del diritto all’indennità di

disoccupazione per 21 giorni del 18 luglio 2012.

2.4. L’art. 52

LPGA non contempla una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo

dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op.cit., ad art. 52, n. 27; P. Forster,

AHV-Beitragsrecht - Materiell - und verfahrensrechtliche Grundlagen; Abgrenzung

zwischen selbständig und unselbstständig erwerbstätigen Personen, Ed. Schulthess

2007, p. 215).

L’art. 11

cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in

cui:

a. il

ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

Considerandi

b.

l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la

decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

può

essere sospeso.

Giusta l’art. 11 cpv. 2

OPGA, poi, l’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto

sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda

dev’essere trattata immediatamente.

Ai sensi

dell’art. 100 cpv. 4 LADI:

"

Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente

agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”

L’Alta

Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era

stato sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non

avere dato seguito all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito

che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria

cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto

a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione

dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di

processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati,

la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3,

quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento

dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di

sospensione del diritto all'indennità.

In dottrina B. Rubin

(Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva

quanto segue:

" (…)

Les sanctions sont quant à

elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que

l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les

recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de

suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4

LACI.

Un effet suspensif ne peut

pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le

juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité

durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à

l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent

plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de

six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de

contestation.”

Pertanto

secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione della sospensione

decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato all’opposizione o al

ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisionale.

2.5

In concreto

con decisione del 18 luglio 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il

programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede

di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio

2012.

La

ricorrente è stata sospesa sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (“L’assicurato

è sospeso dal diritto all’indennità se: non osserva le prescrizioni di

controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta

un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo”).

In virtù

degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), l’opposizione contro la decisione

di sospensione del 18 luglio 2012 non ha effetto sospensivo.

Ne

discende che a ragione la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 2

agosto 2012, ha respinto l’istanza dell’insorgente di sospensione dell’esecuzione

della sanzione inflittale con decisione del 18 luglio 2012.

Va,

peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo l’effetto sospensivo

escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 OPGA e 100 cpv. 4 LADI) e non in quanto era

stato tolto dall’amministrazione, la Sezione del lavoro nemmeno poteva

ripristinarlo.

2.6

A titolo

abbondanziale va osservato che la ricorrente, nello scritto del 7 novembre 2012, ha indicato che vi è confusione in merito alla riattivazione della procedura da parte del TCA e

dell’amministrazione (cfr. doc. XII).

Al

riguardo giova rilevare che questo Tribunale, il 5 novembre 2012 (cfr. doc. VII),

a seguito dell’emanazione della sentenza 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012 -

pervenuta il 29 ottobre 2012 - con la quale il Tribunale federale ha dichiarato

inammissibile, per non aver versato il richiesto anticipo, il ricorso

dell’assicurata contro il giudizio del 26 luglio 2012 del TCA (cfr. consid.

1.1

; 1.5.), ha riattivato la presente causa, ossia quella relativa al ricorso

contro la decisione incidentale del 2 agosto 2012 con cui la Sezione del lavoro

ha respinto la domanda della ricorrente di sospendere l’esecuzione del

provvedimento di sanzione del 18 luglio 2012 durante la procedura di

opposizione (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; 1.6.).

L’amministrazione,

il 2 agosto 2012, ha emesso la decisione incidentale riguardante l’effetto sospensivo

dell’opposizione contro la decisione di sanzione del 18 luglio 2012, poiché con

giudizio 38.2012.42 del 26 luglio 2012 il TCA, dopo aver ritenuto irricevibile

l’istanza di sospendere l’esecuzione della sospensione fino all’emanazione di

un giudizio del Tribunale al riguardo, in quanto prematura, difettando una

decisione su opposizione da parte della Sezione del lavoro, aveva trasmesso gli

atti a quest’ultima affinché, oltre a esaminare l'opposizione dell'assicurata,

si pronunciasse immediatamente sulla richiesta della stessa di sospendere

l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012 (cfr. consid. 1.2.).

La

Sezione del lavoro, per contro, il 6 novembre 2012 (cfr. doc. X), ha riattivato

la causa nel merito relativa all’opposizione contro la decisione del 18 luglio

2012.

di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni ex

art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.7

Questa Corte

rileva, poi, che con lo scritto del 6 novembre 2012 l’assicurata ha fatto

valere che è stato su indicazione del TCA che ha ricorso dinanzi all’Alta Corte

contro la sentenza di questo Tribunale del 26 luglio 2012 (cfr. doc. VIII = B3).

Al riguardo

il TCA si limita a evidenziare che l’indicazione dei rimedi di diritto alla

fine di ogni sentenza si fonda sull’art. 61 lett. h LPGA, secondo cui le

decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni devono essere accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi

giuridici, come pure dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni

e sono comunicate per scritto.

2.8

Infine, per

quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata, mentre

attende l’esito della sua impugnativa contro la sospensione del diritto

all’indennità di disoccupazione di 21 giorni relativamente al merito, non

avrebbe alcuna altra fonte di reddito, in quanto nemmeno può beneficiare di

prestazioni assistenziali essendo in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 2-3),

giova sottolineare che, in ogni caso, da uno scritto del 30 ottobre 2012

dell’insorgente al Tribunale federale (cfr. doc. B4) emerge che quest’ultima ha

interpellato l’assistenza sociale, la quale è intervenuta versandole degli

importi.

La

possibilità di chiedere le prestazioni dell’assistenza sociale le è stata del

resto segnalata anche da questa Corte nella sentenza 38.2012.42 del 26 luglio

2012.

al consid. 2.8.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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