38.2012.44
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19 novembre 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2012.44
Data decisione, Autorità:
19.11.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_965/2012, 19.12.2012
Titolo:
TCA ha respinto un ricorso inoltrato c/ una dec.incidentale della SdL di negare l'ES all'esecuz. di una sospensione di 21 gg x non aver iniziato un POT. A ragione la SdL ha negato l'ES che è escluso ex lege nel caso di dec.concernenti sosp., x cui non può essere ripristinato dall'amministrazione
EFFETTO SOSPENSIVO
RICORSO
SANZIONE
art. 100 cpv. 4 LADI
art. 52 LPGA
art. 11 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2012.44
rs/DC/sc
Lugano
19 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione incidentale del 2 agosto
2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2012.42 del 26 luglio 2012 questa Corte ha dichiarato irricevibile il
ricorso interposto da RI 1 contro la decisione formale del 18 luglio 2012 con
cui la Sezione del lavoro l’aveva sospesa per 21 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il programma
d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede di __________
assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio 2012.
Il TCA
ha, inoltre, ritenuto irricevibile l’istanza di sospendere l’esecuzione della
sospensione fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo,
essendo prematura, visto che l’amministrazione non aveva ancora emesso una
decisione su opposizione.
Gli atti
sono, in ogni caso, stati trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esaminasse
l'opposizione dell'assicurata e si pronunciasse immediatamente sulla richiesta
della stessa di sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.
Il
giudizio del TCA è stato impugnato dinanzi al Tribunale federale con ricorso
del 29 luglio 2012, timbro postale del 30 luglio 2012 (cfr. doc. B7; VI).
1.2. La Sezione
del lavoro, con decisione incidentale del 2 agosto 2012, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del 18 luglio 2012
relativa alla sanzione di 21 giorni per mancata partecipazione a un programma
occupazionale (cfr. doc. III/bis = doc. 1).
1.3. Contro la
decisione incidentale del 2 agosto 2012 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, facendo valere, in particolare, che mentre attende l’esito
dell’impugnativa contro la sospensione del diritto alle indennità, non ha
alcuna altra fonte di reddito e precisando che l’assistenza sociale non eroga
prestazioni alle persone sospese dal diritto alla disoccupazione.
La
medesima ha, inoltre, asserito, da un lato, che il denaro afferente alle
indennità di disoccupazione corrisponde a un’assicurazione per la quale i
dipendenti hanno già contribuito. Dall’altro, che allorché una sanzione eccede
il totale del diritto di una persona, la stessa dovrebbe essere immediatamente sospendibile
e che nel suo caso si tratta di una sospensione di 21 giorni quando le
indennità restanti erano 19.
La
ricorrente ha, poi, indicato che la penalità di 21 giorni non è in relazione al
rifiuto di partecipare al programma d’occupazione presso __________, in quanto
per questo motivo era già stata sanzionata per 4 giorni in febbraio.
La stessa
ha precisato che al contrario tale penalità risulta dal suo rifiuto di
presentarsi presso un medico psichiatra.
L’assicurata
ha osservato che il programma occupazionale assegnato presso Caritas non
corrispondeva a quello accordato in consulenza con l’URC presso l’__________
che lei aveva accettato, comunicando invece un’avversione per quello presso __________.
La
medesima pretende che l’URC abbia un obbligo di consulenza nei suoi confronti e
che non possa assegnarle qualsiasi tipo di impiego senza consulenza o contro
accordo.
A mente
dell’insorgente le condizioni di impiego dei programmi occupazionali temporanei
costituiscono lavoro forzato o schiavitù in chiaro contrasto con la Convenzione
dei Diritti dell’Uomo (art. 4).
La ricorrente
ha, infine, rilevato che il caso su cui si è pronunciata la Sezione del lavoro
con decisione incidentale era già oggetto di ricorso al Tribunale federale contro
la sentenza del 26 luglio 2012 emanata dal TCA e che un tribunale inferiore non
si può ritenere competente a emettere una decisione a seguito di un ricorso
relativo a una tematica sulla quale si è già pronunciato con giudizio formale
un tribunale superiore (cfr. doc. I).
1.4. La Sezione
del lavoro, in risposta del 13 agosto 2012, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, per quanto ricevibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. Con sentenza
8C_584/2012 del 17 ottobre 2012, pervenuta a questa Corte il 29 ottobre 2012,
il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso dell’assicurata interposto contro
il giudizio emesso dal TCA il 26 luglio 2012 inammissibile, poiché non ha
versato l’anticipo spese nel termine suppletorio impartitole (cfr. doc. VI).
1.6. Il 5
novembre 2012 il Presidente del TCA ha ordinato l’intimazione della risposta di
causa alla ricorrente e ha fissato un termine di dieci giorni alle parti per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII).
1.7. L’assicurata
ha trasmesso uno scritto il 6 novembre 2012, al quale ha allegato copia di due
sue lettere del 1° e 30 ottobre 2012 inviate al Tribunale federale (cfr. doc.
VIII; A1-2).
1.8. I doc. VIII
e A1-2 sono stati trasmessi per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc.
IX).
1.9. L’amministrazione
ha inviato copia dello scritto del 6 novembre 2012 indirizzato all’assicurata
con cui, a seguito dell’emanazione da parte dell’Alta Corte della sentenza del
17 ottobre 2012, le ha comunicato la riattivazione della procedura
d’opposizione relativa alla sanzione di 21 giorni sospesa con decisione
incidentale dell’8 agosto 2012 e le ha fissato un termine di quindici giorni
per produrre un’opposizione debitamente firmata e motivata, come pure per
trasmettere ogni eventuale documentazione utile a sostegno delle sue
allegazioni (cfr. doc. X).
1.10. Il Tribunale
federale ha inviato al TCA per conoscenza una sua comunicazione destinata alla
ricorrente a seguito dello scritto di quest’ultima del 30 ottobre 2012, con cui
è stata resa attenta al fatto che, secondo l’art. 61 LTF, le sentenze del
tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata il giorno in cui sono
pronunciate. All’assicurata è stato, inoltre, indicato, da una parte, che le
sentenze dell’Alta Corte non possono più essere impugnate con rimedi giuridici
ordinari, dall’altra, che al riguardo non poteva più essere scambiata alcuna
corrispondenza (cfr. doc. XI).
1.11. Il 7 novembre
2012 la ricorrente ha inviato un ulteriore scritto al quale ha annesso copia di
alcune sue lettere indirizzate al Tribunale federale e alla Sezione del lavoro
(cfr. doc. XII; B1-8).
1.12. I doc. XII e
B1-8 sono stati trasmessi alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc.
XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
2.2. Giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Contro le
decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì del
ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U.Kieser,
ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52, n. 29-30).
A
ragione, pertanto, l’assicurata ha impugnato la decisione incidentale del 2 agosto
2012 emessa dalla Sezione del lavoro direttamente davanti al TCA.
Nel
merito
2.3. Questo Tribunale è chiamato a
stabilire soltanto se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di sospendere l’esecuzione della decisione del 18
luglio 2012 relativa alla sanzione di 21 giorni per mancata partecipazione a un
programma occupazionale durante la procedura di opposizione.
Al riguardo è utile
segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294)
Nella
presente fattispecie la decisione incidentale del 2 agosto 2012 riguarda
esclusivamente il rifiuto di sospendere l’esecuzione della decisione di
sanzione del 18 luglio 2012.
Ogni
altra questione, in particolare concernente il merito della vertenza, ossia la
correttezza o meno della sospensione del diritto all’indennità di
disoccupazione per 21 giorni inflitta all’assicurata, esula dalla presente
causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella che attiene alla richiesta di riconoscere l’effetto sospensivo all’opposizione
presentata contro la decisione di sospensione del diritto all’indennità di
disoccupazione per 21 giorni del 18 luglio 2012.
2.4. L’art. 52
LPGA non contempla una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo
dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op.cit., ad art. 52, n. 27; P. Forster,
AHV-Beitragsrecht - Materiell - und verfahrensrechtliche Grundlagen; Abgrenzung
zwischen selbständig und unselbstständig erwerbstätigen Personen, Ed. Schulthess
2007, p. 215).
L’art. 11
cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in
cui:
a. il
ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù della legge;
Considerandi
b.
l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la
decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non
può
essere sospeso.
Giusta l’art. 11 cpv. 2
OPGA, poi, l’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto
sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda
dev’essere trattata immediatamente.
Ai sensi
dell’art. 100 cpv. 4 LADI:
"
Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente
agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
L’Alta
Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era
stato sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non
avere dato seguito all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito
che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria
cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto
a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di
processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati,
la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3,
quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento
dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di
sospensione del diritto all'indennità.
In dottrina B. Rubin
(Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva
quanto segue:
" (…)
Les sanctions sont quant à
elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que
l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les
recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de
suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4
LACI.
Un effet suspensif ne peut
pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le
juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité
durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à
l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent
plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de
six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de
contestation.”
Pertanto
secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione della sospensione
decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato all’opposizione o al
ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisionale.
2.5
In concreto
con decisione del 18 luglio 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il
programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede
di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio
2012.
La
ricorrente è stata sospesa sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (“L’assicurato
è sospeso dal diritto all’indennità se: non osserva le prescrizioni di
controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo”).
In virtù
degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), l’opposizione contro la decisione
di sospensione del 18 luglio 2012 non ha effetto sospensivo.
Ne
discende che a ragione la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 2
agosto 2012, ha respinto l’istanza dell’insorgente di sospensione dell’esecuzione
della sanzione inflittale con decisione del 18 luglio 2012.
Va,
peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo l’effetto sospensivo
escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 OPGA e 100 cpv. 4 LADI) e non in quanto era
stato tolto dall’amministrazione, la Sezione del lavoro nemmeno poteva
ripristinarlo.
2.6
A titolo
abbondanziale va osservato che la ricorrente, nello scritto del 7 novembre 2012, ha indicato che vi è confusione in merito alla riattivazione della procedura da parte del TCA e
dell’amministrazione (cfr. doc. XII).
Al
riguardo giova rilevare che questo Tribunale, il 5 novembre 2012 (cfr. doc. VII),
a seguito dell’emanazione della sentenza 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012 -
pervenuta il 29 ottobre 2012 - con la quale il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile, per non aver versato il richiesto anticipo, il ricorso
dell’assicurata contro il giudizio del 26 luglio 2012 del TCA (cfr. consid.
1.1
; 1.5.), ha riattivato la presente causa, ossia quella relativa al ricorso
contro la decisione incidentale del 2 agosto 2012 con cui la Sezione del lavoro
ha respinto la domanda della ricorrente di sospendere l’esecuzione del
provvedimento di sanzione del 18 luglio 2012 durante la procedura di
opposizione (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; 1.6.).
L’amministrazione,
il 2 agosto 2012, ha emesso la decisione incidentale riguardante l’effetto sospensivo
dell’opposizione contro la decisione di sanzione del 18 luglio 2012, poiché con
giudizio 38.2012.42 del 26 luglio 2012 il TCA, dopo aver ritenuto irricevibile
l’istanza di sospendere l’esecuzione della sospensione fino all’emanazione di
un giudizio del Tribunale al riguardo, in quanto prematura, difettando una
decisione su opposizione da parte della Sezione del lavoro, aveva trasmesso gli
atti a quest’ultima affinché, oltre a esaminare l'opposizione dell'assicurata,
si pronunciasse immediatamente sulla richiesta della stessa di sospendere
l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012 (cfr. consid. 1.2.).
La
Sezione del lavoro, per contro, il 6 novembre 2012 (cfr. doc. X), ha riattivato
la causa nel merito relativa all’opposizione contro la decisione del 18 luglio
2012.
di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni ex
art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.7
Questa Corte
rileva, poi, che con lo scritto del 6 novembre 2012 l’assicurata ha fatto
valere che è stato su indicazione del TCA che ha ricorso dinanzi all’Alta Corte
contro la sentenza di questo Tribunale del 26 luglio 2012 (cfr. doc. VIII = B3).
Al riguardo
il TCA si limita a evidenziare che l’indicazione dei rimedi di diritto alla
fine di ogni sentenza si fonda sull’art. 61 lett. h LPGA, secondo cui le
decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni devono essere accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi
giuridici, come pure dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni
e sono comunicate per scritto.
2.8
Infine, per
quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata, mentre
attende l’esito della sua impugnativa contro la sospensione del diritto
all’indennità di disoccupazione di 21 giorni relativamente al merito, non
avrebbe alcuna altra fonte di reddito, in quanto nemmeno può beneficiare di
prestazioni assistenziali essendo in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 2-3),
giova sottolineare che, in ogni caso, da uno scritto del 30 ottobre 2012
dell’insorgente al Tribunale federale (cfr. doc. B4) emerge che quest’ultima ha
interpellato l’assistenza sociale, la quale è intervenuta versandole degli
importi.
La
possibilità di chiedere le prestazioni dell’assistenza sociale le è stata del
resto segnalata anche da questa Corte nella sentenza 38.2012.42 del 26 luglio
2012.
al consid. 2.8.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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